ACCANTONAMENTO
ALLA C.E.P.
Il trattamento economico spettante agli operai
per i riposi annui, per le ferie e per la gratifica
natalizia è assolto dall'impresa con la corresponsione
di una percentuale complessiva del 18,50% calcolata
sugli elementi delle retribuzione, per tutte le
ore di lavoro normale contrattuale effettivamente
prestate e sul trattamento economico per le festività.
Gli importi della percentuale di cui al presente
articolo vanno accantonati da parte delle imprese
presso la C.E.P. secondo quanto stabilito localmente
dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle
Associazioni nazionali contraenti.
Tali importi sono accantonati al netto delle ritenute
di legge secondo il criterio convenzionale di cui
al successivo punto 2).
Detta percentuale va computata anche sull'utile
effettivo di cottimo e sui premi di produzione o
cottimi impropri.
La percentuale di cui al presente articolo non
va computata su:
- l'eventuale indennità per apporto di attrezzi
di lavoro;
- le quote supplementari dell'indennità di caropane
non conglobate nella paga base (cioè per lavori
pesantissimi, per minatori e boscaioli);
- la retribuzione e la relativa maggiorazione
per lavoro supplementare e per lavoro straordinario,
sia esso diurno, notturno o festivo;
- la retribuzione e la maggiorazione per lavoro
normale festivo;
- le maggiorazioni sulla retribuzione per lavoro
normale o notturno;
- la diaria e le indennità di cui all'art. 21
del C.C.N.L.;
- i premi ed emolumenti similari.
La percentuale di cui al presente articolo non
va inoltre computata su:
- le indennità per lavori speciali disagiati,
per lavori in alta montagna e in zona malarica.
La percentuale complessiva va imputata per l'8,50%
al trattamento economico per ferie, per il 10% alla
gratifica natalizia.
La percentuale spetta all'operaio anche durante
l'assenza dal lavoro per malattia anche professionale
o per infortunio sul lavoro nei limiti della conservazione
del posto con decorrenza dell'anzianità.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa
è tenuta, nei limiti di cui all'art. 26 del C.C.N.L.,
penultimo comma, ad accantonare presso la Cassa
Edile la percentuale nella misura del 18,50% lordo.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia professionale
o infortunio sul lavoro l'impresa è tenuta ad accantonare
presso la C.E.P. la differenza fra l'importo della
percentuale e il trattamento economico corrisposto
per lo stesso titolo dall'Istituto assicuratore
(allegato F).
Gli accordi locali stabiliranno le modalità di
versamento del contributo e di corresponsione agli
operai aventi diritto degli importi di cui ai commi
precedenti.
Nei casi di assenza dal lavoro per malattia o infortunio
la percentuale va computata sulla base dell'orario
normale di lavoro effettuato dal cantiere durante
l'assenza dell'operaio ovvero sulla base dell'orario
normale di lavoro localmente in vigore qualora i
lavori del cantiere siano totalmente sospesi.
Gli importi come sopra accantonati saranno corrisposti
dalla C.E.P. agli aventi diritto alle scadenze e
secondo le modalità parimenti stabilite dagli accordi
locali stipulati dalle Organizzazioni di cui sopra.
All'atto della cessazione del rapporto di lavoro
all'operaio che ne faccia richiesta l'impresa è
tenuta a comunicare per iscritto gli importi accantonati
presso la C.E.P. e non ancora liquidati.
CRITERIO CONVENZIONALE
Il criterio convenzionale per l'accantonamento
presso la Cassa Edile, al netto delle ritenute di
legge, della maggiorazione per ferie, gratifica
natalizia e riposi annui è il seguente:
a) Calcolo delle ritenute fiscali e dei
contributi.
L'impresa provvede a calcolare l'ammontare dei contributi
e delle ritenute fiscali vigenti a carico dell'operaio
sull'intera retribuzione lorda afferente ciascun
mese, costituita dalla somma della retribuzione
e dalla maggiorazione del 18,50%.
b) Accantonamento netto presso la Cassa Edile.
L'importo che deve essere accantonato presso la
Cassa Edile è pari al 14,20%, computato sulla stessa
retribuzione lorda su cui si calcola la maggiorazione
del 18,50%.
|
PROSPETTO
ACCANTONAMENTI
|
| |
FERIE
GRATIF. NAT. |
8,50%
10,00%
|
PERCENTUALE DA
ACCANTONARE
ALLA C.E.P.
|
CONTRIBUTI
DA VERSARE
ALLA C.E.P.
|
| REGOLARE
ATT. LAVORATIVA |
18,50%
|
14,20%
|
SI
|
| FESTIVITA'
(*) |
18,50%
|
14,20%
|
SI
|
MALATTIA:
- PRIMI 3 GIORNI
- DAL 4° GIORNO IN POI |
18,50%
18,50%
|
|
|
|
INFORTUNIO O
MALATTIA PROFESSIONALE:
- GIORNO DELL'INFORTUNIO
- SUCCESSIVI 3 GIORNI
- DAL 4° AL 90° GIORNO
- DAL 91° GIORNO IN POI
|
18,50%
18,50%
7,40%
4,60%
|
14,20%
14,20%
5,70%
3,60%
|
|
| (*) Non sono dovute
le festività infrasettimanali
coincidenti con periodi di assenza per infortunio
o malattia profess. |
TRATTAMENTO
IN CASO DI MALATTIA
In caso di malattia, l'operaio non in prova ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo
di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità.
L'operaio con un'anzianità superiore a tre
anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto
per un periodo di dodici mesi consecutivi (pari
a 365 giorni di calendario), senza interruzione
dell'anzianità.
Nel caso di più malattie o ricadute nella stessa
malattia l'operaio ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo massimo complessivo di
nove mesi nell'arco di 20 mesi consecutivi.
L'operaio con un'anzianità superiore a tre
anni e mezzo ha diritto alla conservazione del posto
per un periodo massimo complessivo di 12 mesi nell'arco
di 24 mesi consecutivi.
Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio,
o la malattia, debitamente accertata, non gli consenta
la ripresa del lavoro, l'operaio ha diritto alla
indennità sostitutiva del preavviso e al trattamento
economico di cui all'art. 33 del C.C.N.L. Ove l'impresa
non proceda al licenziamento, il rapporto rimane
sospeso, salva la decorrenza dell'anzianità agli
effetti del preavviso.
L'operaio che cada ammalato in periodo di preavviso,
ha diritto, oltre al trattamento economico a norma
del già citato art. 33, alla conservazione del posto
fino alla scadenza del preavviso stesso.
Per il trattamento economico dovuto in caso di
malattia dagli Istituti assicuratori, si fa riferimento
alle norme generali riguardanti l'assistenza di
malattia agli operai dell'industria (INPS).
Durante l'assenza dal lavoro per malattia l'impresa,
entro i limiti della conservazione del posto, è
tenuta ad erogare mensilmente all'operaio non in
prova un trattamento economico giornaliero come
da seguente tabella:
|
OPERAI E APPRENDISTI
MALATTIA
|
* |
1°-2°-3° giorno (malattia
superiore a 6 giorni)
|
(A) COEFF.
0,5495 X 6,66
(B) COEFF. 0,5000 X 6,66 |
| 1°-2°-3° giorno (malattia superiore
a 12 giorni) |
(A) COEFF. 1,0495 X
6,66
(B) COEFF. 1,0000 X 6,66 |
| dal 4° al 20° giorno |
(A) COEFF.
0,3795 X 6,66
(B) COEFF. 0,3300 X 6,66 |
| dal 21° al 180° giorno |
(A) COEFF. 0,1565 X
6,66
(B) COEFF. 0,1070 X 6,66 |
| dal 181° al 270° giorno |
(A) COEFF. 0,5495 X
6,66
(B) COEFF. 0,5000 X 6,66 |
N.B.: I coefficienti sono da moltiplicare per
la paga oraria escluso la quota E.D.R.
(A) coefficiente di calcolo.
(B) coefficiente di rimborso Cassa Edile.
* 6,66 = orario normale di lavoro "40 ore settimanali":
6 gg.
Per il calcolo del trattamento economico giornaliero
degli operai addetti ai lavori discontinui o di
semplice attesa o custodia, si rimanda a quanto
previsto dall'art. 26 nono comma del C.C.N.L.
Il trattamento economico giornaliero come sopra
determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio
per sei giorni la settimana escluse le festività.
In caso di ricaduta della stessa malattia o altra
consequenziale come tale riconosciuta dall'INPS,
vale ai fini dei coefficienti da applicare la normativa
dell'INPS medesimo.
In caso di lavoro a tempo parziale, il trattamento
economico giornaliero si ottiene moltiplicando la
paga oraria per il numero delle ore di lavoro giornaliero
risultanti dalla divisione per sei dell'orario settimanale
convenuto per il coefficiente previsto.
In caso di assenza ingiustificata dell'operaio
- soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui
all'art. 99 - avvenuta nel mese di calendario precedente
l'inizio della malattia, il trattamento dovuto dall'impresa
all'operaio a norma della presente regolamentazione
è ridotto di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o
di semplice attesa o custodia il trattamento dovuto
dall'impresa è ridotto di 1/208 per ogni ora di
assenza ingiustificata.
Durante l'assenza dal lavoro per malattia, l'impresa,
entro i limiti della conservazione del posto, è
tenuta ad accantonare presso la Cassa Edile la percentuale
di cui all'art. 18 del C.C.N.L. nella misura e con
le modalità stabilite dall'allegato F del predetto
C.C.N.L.
Legge 28 febbraio 1953, n° 86 - Provvidenze
a favore dei tubercolosi assistiti in regime assicurativo
(Omissis).
Art. 10 - Le Amministrazioni statali anche ad ordinamento
autonomo, gli enti pubblici e tutti i privati datori
di lavoro hanno l'obbligo di conservare il posto
ai dipendenti affetti da tubercolosi e che siano
ricoverati in istituti sanitari o casi di cura a
carico dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi
ovvero dello Stato, delle province o dei comuni,
ovvero a proprie spese.
La conservazione del posto - salvo che disposizioni
più favorevoli regolino il rapporto di lavoro -
non comporta riconoscimento di anzianità e spetta
fino a 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro
a causa di malattia tubercolare.
Nel caso di dimissione dal sanatorio, per dichiarata
guarigione, prima della scadenza di 14 mesi dalla
data predetta, l'obbligo alla conservazione del
posto sussiste fino a quattro mesi successivi alla
dimissione stessa.
L'obbligo di cui al presente articolo cessa comunque
ove sia dichiarata l'idoneità fisica permanente
al posto occupato prima della malattia. In caso
di contestazione in merito all'idoneità stessa decide
in via definitiva il direttore del Consorzio provinciale
antitubercolare, assistito, a richiesta, da sanitari
indicati dalle parti interessate.
(Omissis).
Legge 14 dicembre 1970, n° 1088 - Miglioramento
delle prestazioni economiche e sanitarie a favore
dei cittadini colpiti da tubercolosi
(Omissis).
Art. 9 - Le Amministrazioni statali anche ad ordinamento
autonomo, gli enti pubblici e tutti i datori di
lavoro del settore privato aventi un numero di dipendenti
superiore a quindici unità hanno l'obbligo di conservare
il posto ai lavoratori subordinati affetti da tubercolosi
fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo
di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione,
con mansioni ed orario adeguati alle residue capacità
lavorative.
La conservazione del posto, salvo che disposizioni
più favorevoli regolino il rapporto di lavoro, non
comporta riconoscimento di anzianità.
In caso di contestazione sull'inadeguatezza del
reinserimento al lavoro valgono le norme di cui
all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482,
che prevedono il sopralluogo del collegio sanitario
provinciale (così sostituito dall'art. 10 della
legge 6 agosto 1975, n. 419)
(Omissis).
Legge 4 marzo 1987, n° 88 - Provvedimenti a
favore dei tubercolotici
(Omissis).
Art. 8 - 1. L'indennità giornaliera spettante ai
lavoratori affetti da malattia di natura tubercolare
assistiti dall'Istituto nazionale della previdenza
sociale è corrisposta con le modalità e secondo
le procedure previste per le indennità di malattia
e di maternità di cui al primo comma dell'articolo
1 del decreto legge 30 dicembre 1979, n° 663, convertito,
con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980,
n° 33.
(Omissis).
TRATTAMENTO
DI CASO DI INFORTUNIO SUL LAVORO O DI MALATTIA PROFESSIONALE
In caso di malattia professionale, l'operaio non
in prova ha diritto alla conservazione del posto
per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione
dell'anzianità.
Nel caso di più malattie o ricaduta nella stessa
malattia l'operaio ha diritto alla conservazione
del posto per un periodo massimo complessivo di
nove mesi nell'arco di dodici mesi consecutivi.
In caso di infortunio sul lavoro l'operaio, non
in prova, ha diritto alla conservazione del posto
fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca
totalmente e di fatto all'operaio medesimo di attendere
al lavoro e comunque non oltre la data indicata
nel certificato definitivo di abilitazione alla
ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto.
Trascorso tale periodo, ove l'impresa licenzi l'operaio,
o la infermità conseguente all'infortunio o alla
malattia professionale, debitamente accertata, non
gli consenta la ripresa del lavoro, l'operaio ha
diritto alla indennità sostitutiva del preavviso
ed al trattamento economico di cui all'art. 33 del
C.C.N.L.
L'operaio che si infortuni o sia colpito da malattia
professionale in periodo di preavviso ha diritto
alla conservazione del posto fino ad un massimo
di sei mesi senza interruzione di anzianità. A guarigione
clinica avvenuta e comunque trascorso il periodo
previsto per la conservazione del posto, il rapporto
di lavoro si intenderà senz'altro risolto, fermo
restando il diritto dell'operaio di percepire il
trattamento economico spettante a norma del già
citato art. 33.
Per il trattamento economico dovuto in caso di
infortunio o di malattia professionale dagli Istituti
assicuratori si fa riferimento alle norme generali
riguardanti l'assistenza per infortunio o malattia
professionale agli operai dell'industria (INAIL).
Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o per
malattia professionale, l'impresa, entro i limiti
della conservazione del posto, è tenuta ad erogare
mensilmente all'operaio non in prova un trattamento
economico giornaliero come da seguente tabella:
|
OPERAI E APPRENDISTI
INFORTUNI E/O MALATTIA PROFESSIONALE
|
* |
dal 1° giorno
successivo al giorno dell'infortunio
o dalla data di inizio della malattia professionale
e finoa al 90° giorno
|
(A) COEFF.
0,2538 X 5,71
(B) COEFF. 0,2340 X 5,71 |
| dal 91° giorno in
poi |
(A) COEFF.
0,0574 X 5,71
(B) COEFF. 0,0450 X 5,71 |
N.B.: I coefficienti sono da moltiplicare per
la paga oraria escluso la quota E.D.R.
(A) coefficiente di calcolo.
(B) coefficiente di rimborso Cassa Edile.
* 5,71 = orario normale di lavoro "40 ore settimanali":
7 gg.
Per il calcolo del trattamento economico giornaliero
degli operai addetti ai lavori discontinui o di
semplice attesa o custodia, si rimanda a quanto
previsto dall'art. 27 ottavo comma del C.C.N.L.
Il trattamento economico giornaliero come sopra
determinato è corrisposto dall'impresa all'operaio
per tutte le giornate indennizzate dall'INAIL comprese
le domeniche.
In caso di contratto di lavoro a tempo parziale,
il trattamento economico giornaliero si ottiene
moltiplicando la paga oraria per il numero delle
ore di lavoro giornaliero risultanti dalla divisione
per sette dell'orario settimanale convenuto e per
il coefficiente previsto.
In caso di assenza ingiustificata dell'operaio
- soggetta ai provvedimenti disciplinari di cui
all'art. 97 - avvenuta nel mese di calendario precedente
l'inizio dell'infortunio o della malattia professionale,
il trattamento dovuto dall'impresa all'operaio a
norma della presente regolamentazione è ridotto
di 1/173 per ogni ora di assenza ingiustificata.
Per gli operai addetti ai lavori discontinui o
di semplice attesa o custodia il trattamento dovuto
dall'impresa è ridotto di 1/208 per ogni ora di
assenza ingiustificata.
Durante l'assenza dal lavoro per infortunio o
per malattia professionale, l'impresa, entro i limiti
della conservazione del posto, è tenuta ad accantonare
presso la Cassa Edile, la percentuale di cui all'art.
18 del C.C.N.L. nella misura e con le modalità stabilite
dall'allegato F del predetto C.C.N.L.
Ove, invece, l'infortunio sul lavoro si verifichi
o la malattia professionale insorga durante il periodo
di prova l'operaio sarà ammesso a continuare il
periodo di prova medesimo qualora sia in grado di
riprendere il lavoro entro 30 giorni. Durante la
sospensione del periodo di prova è dovuto il trattamento
di cui al precedente comma sempreché, superato il
periodo di prova medesimo, l'operaio sia confermato
in servizio.
T.U. 30 giugno 1965, n° 1124
Art. 73 - Il datore di lavoro è obbligato a corrispondere
al lavoratore infortunato l'intera retribuzione
per la giornata nella quale è avvenuto l'infortunio
e il sessanta per cento della retribuzione stessa,
salvo migliori condizioni previste da norme legislative
e regolamentari, nonché da contratti collettivi
o individuali di lavoro, per i giorni successivi
fino a quando sussiste la carenza dell'assicurazione.
L'obbligo suddetto sussiste anche nei casi in cui
la guarigione avvenga entro il periodo di carenza.
L'obbligo suddetto compete, altresì, per le giornate
festive e per i casi di malattia professionale nell'agricoltura.
La conseguente erogazione è commisurata sulla base
del salario medio giornaliero percepito dal lavoratore
negli ultimi quindici giorni precedenti l'evento.
RIMBORSO INTEGRAZIONE
MALATTIA, INFORTUNIO SUL LAVORO
O MALATTIA PROFESSIONALE