ISCRIZIONE
ALLA CASSA EDILE POLESANA
DENUNCIA NOMINATIVA MENSILE DEI
LAVORATORI OCCUPATI
VERSAMENTI ALLA CASSA EDILE POLESANA
MOROSITÀ
INADEMPIENZA
REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA
MODIFICAZIONE, INTERRUZIONE, SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ
DELL'IMPRESA
GESTIONE DELLA CASSA EDILE POLESANA
GESTIONE DEL FONDO G.N.F. - GRATIFICA NATALIZIA, FERIE E RIPOSI ANNUI
GESTIONE DEL FONDO A.P.E. - ANZIANITÀ
PROFESSIONALE EDILE
GESTIONE
FONDI INCASSATI PER CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI
SERVIZI, PRESTAZIONI
ED ASSISTENZA DELLA C.E.P.
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA,
INFORTUNIO E MALATTIA PROFESSIONALE
LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI
E DELLE ASSISTENZE
DENUNCIA DI NUOVO CANTIERE, APPALTO E
SUBAPPALTO
QUOTE SINDACALI
SISTEMA
DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI MEDIANTE DELEGA
SISTEMA
DI CONCERTAZIONE E INFORMAZIONE
ISCRIZIONE ALLA CASSA EDILE POLESANA
Articolo
1
Le Imprese edili operanti nella
provincia di Rovigo, sono tenute, a sottoscrivere
una domanda
di iscrizione su apposito modulo predisposto
dalla C.E.P.
Analogamente anche i lavoratori
sono tenuti a compilare la domanda di iscrizione
che darà loro diritto di richiedere le assistenze
e le prestazioni erogate dalla C.E.P. e di cui al
successivo art. 26 del presente regolamento.
Con
la sottoscrizione della domanda di iscrizione, i datori di lavoro ed i lavoratori
si impegnano ad osservare integralmente, le disposizioni dei vigenti C.C.N.L.
ed i relativi accordi integrativi Territoriali in vigore, nonché lo Statuto,
i regolamenti e le successive delibere del Comitato di Gestione e del Consiglio
Generale.
Con il primo versamento delle quote di
accantonamento trattenute ai propri dipendenti, in base alla denuncia mensile,
e da quant'altro dovuto alla C.E.P. secondo quanto stabilito dallo Statuto, dai
contratti ed accordi nazionali e provinciali, l'impresa adempie agli impegni assunti
con la domanda di iscrizione.
Nel caso in cui l'Impresa invii
la denuncia mensile dei propri lavoratori dipendenti
senza ottemperare agli obblighi di cui sopra, la
C.E.P. provvederà ad erogare i servizi, le
prestazioni e le assistenze ai lavoratori interessati,
solo nel momento in cui l'impresa adempirà
a tutti gli obblighi.
DENUNCIA NOMINATIVA MENSILE DEI LAVORATORI OCCUPATI
Articolo
2
Le Imprese edili operanti nella
provincia di Rovigo devono inviare alla C.E.P. una
denuncia nominativa mensile dei lavoratori occupati
che deve essere trasmessa alla Cassa entro e non
oltre l'ultimo giorno del mese successivo a quello
cui si riferisce la denuncia.
Le denuncie nominative
mensili dei lavoratori devono essere compilate in ogni loro parte secondo le istruzioni
comunicate dalla C.E.P. e sottoscritte dal titolare o dal legale rappresentante
dell'impresa.
Le denuncie nominative mensili dei
lavoratori devono essere comunque inviate alla C.E.P. anche quando l'impresa,
per qualsiasi motivo, nel mese di competenza avesse sospeso l'attività
o non avesse potuto effettuare i versamenti prescritti.
Il
datore di lavoro è responsabile delle omissioni e delle dichiarazioni erronee
ed inesatte riportate sulla denuncia.
Le denuncie
mensili non potranno essere variate in alcun modo successivamente alla liquidazione
dell'accantonamento per i mesi interessati alla liquidazione stessa, poiché
l'estratto di liquidazione inviato al lavoratore, costituisce attestato dei dati
ivi contenuti.
VERSAMENTI ALLA CASSA EDILE POLESANA
Articolo
3
In relazione alle norme previste dai Contratti
Collettivi Nazionali di Lavoro e dai relativi Contratti Integrativi Provinciali,
alla C.E.P. devono essere versati:
- l'accantonamento relativo
al trattamento economico spettante ai lavoratori
per le ferie; la gratifica natalizia e i riposi
annui è assolto dall'impresa mediante la
corresponsione di una percentuale complessiva
calcolata sugli elementi della retribuzione per
tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente
prestate e sul trattamento economico per le festività.
L'accantonamento è altresì dovuto
per i periodi di assenza dei lavoratori per malattia,
infortunio e malattia professionale.
- La QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE
- NAZIONALE nella misura fissata, (di cui
il 50% a carico del datore di lavoro ed il 50%
a carico del lavoratore) da calcolarsi sugli elementi
della retribuzione con le stesse modalità
di cui al punto a) comma 1.
- La QUOTA DI ADESIONE CONTRATTUALE
- PROVINCIALE nella misura fissata, (di cui
il 50% a carico del datore di lavoro ed il 50%
a carico del lavoratore) da calcolarsi sugli elementi
della retribuzione con le stesse modalità
di cui al punto a) comma 1.
- Il CONTRIBUTO C.E.P.
dovuto per il funzionamento della Cassa, nella
misura fissata, da addebitare per 1/6 al lavoratore
e per 5/6 all'Impresa da computarsi sugli elementi
della retribuzione con le stesse modalità
di cui al punto a) comma 1.
- Il contributo per il "FONDO"
ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE ORDINARIA nella
misura fissata, (a carico del datore di lavoro),
da calcolarsi sugli elementi della retribuzione
con le stesse modalità di cui al punto
a) comma 1.
- Il contributo per il "FONDO" DI
GARANZIA nella misura fissata, (a carico del
datore di lavoro), da calcolarsi sugli elementi
della retribuzione con le stesse modalità
di cui al punto a) comma 1.
- Il CONTRIBUTO ASSISTEDIL
nella misura fissata, (a carico del datore di
lavoro), da calcolarsi sugli elementi della retribuzione
con le stesse modalità di cui al punto
a) comma 1.
- Gli importi delle multe applicate
ai lavoratori durante il periodo di paga a cui
il versamento si riferisce.
I versamenti devono essere effettuati,
con valuta a favore della C.E.P., entro l'ultimo
giorno del mese successivo a cui si riferisce la
denuncia mensile, in difetto, la C.E.P. sospenderà
tutti i servizi, le prestazioni e le assistenze
a favore dell'Impresa e dei lavoratori.
Articolo
4
I versamenti di cui all'art. 3
devono essere effettuati con decorrenza dal giorno
in cui l'Impresa sottoscrive la domanda di iscrizione
alla C.E.P.
Ove l'Impresa sia già in
esercizio, tali versamenti dovranno essere effettuati
con decorrenza dal primo giorno del mese in cui
sottoscrive la domanda di iscrizione.
Ove invece l'Impresa debba ancora
iniziare l'attività, i versamenti decorreranno
dall'inizio dell'attività medesima.
Dal primo giorno del mese in cui
viene formalizzata l'adesione alla C.E.P., avrà
inizio quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento.
Articolo
5
I versamenti possono essere effettuati,
oltre che con rimessa diretta, attraverso conto
corrente bancario ed eventuale altra forma che verrà
stabilita dal Comitato di Ggestione.
Per
la regolarità del versamento, farà fede la valuta di accredito riconosciuta
dagli istituti di credito a favore della C.E.P.
Articolo
6
In
caso di ritardato versamento, verranno applicati degli interessi compensativi
nella misura del RIBOR maggiorato di 10 punti, da calcolarsi sul totale del versamento
dovuto.
Articolo
7
In caso di parziale pagamento delle somme
denunciate ai sensi dell'art. 2, le somme versate saranno ripartite dalla C.E.P.
a norma dell'art. 1193 secondo comma e dell'art. 1194 del Codice Civile, accreditando
l'eventuale quota, che dovesse restare a favore dei lavoratori, in misura proporzionale
a quanto dovuto a ciascuno secondo le somme denunciate di cui sopra.
Articolo
8
Tutti i contributi sono dovuti nella misura
fissata dalla contrattazione collettiva nazionale e/o provinciale e si applicano
sugli elementi della retribuzione dei lavoratori edili contrattualmente previsti.
Come previsto dalle norme contrattuali
e dall'art. 6 dello Statuto, gli obblighi contributivi
delle Imprese e dei lavoratori iscritti alla C.E.P.
sono correlativi ed inscindibili tra loro.
Qualora il controllo tra denuncia
e versamento evidenzi un credito a favore dell'Impresa,
quest'ultima porterà in detrazione dai successivi
versamenti mensili l'importo risultante a credito,
sino alla concorrenza delle competenze di ogni voce
contributiva.
Qualora invece, da detto controllo
si evidenzi un debito dell'Impresa per minori contributi,
interessi compensativi od altro, l'Impresa stessa
provvederà, al ricevimento della comunicazione
di cui trattasi, a conguagliare gli importi mancanti
o con specifico versamento o, se ne esiste la condizione,
conglobandolo nel successivo versamento mensile.
Articolo
9
A richiesta delle singole Imprese
la C.E.P., a firma del Direttore, rilascerà
una dichiarazione attestante l'iscrizione alla Cassa
Edile medesima e l'eventuale adempimento degli obblighi
contributivi.
Il
rilascio di tale dichiarazione è subordinato al buon esito degli accertamenti
che la C.E.P. effettuerà di volta in volta.
Articolo
10
L'Impresa che in più occasioni
invia la denuncia mensile in forma discontinua,
incompleta o inesatta, sarà segnalata al
Comitato di Gestione affinchè deliberi i
provvedimenti necessari ad indurla ad un corretto
e sollecito comportamento ivi inclusa la segnalazione
agli Uffici Ispettivi Territoriali ed eventuale
ricorso in sede giudiziaria per inadempienza contrattuale
ed appropriazione indebita.
Articolo
11
L'Impresa è MOROSA
quando non ha provveduto a regolarizzare la sua
posizione contributiva nei confronti della C.E.P.
nei tempi previsti dallo Statuto e dall'art. 3 ultimo
comma del presente regolamento.
In questo caso, la C.E.P. sospende
l'erogazione dei servizi, delle prestazioni e delle assistenze fino alla completa
regolarizzazione.
Articolo
12
L'Impresa è INADEMPIENTE
quando non ha provveduto a regolarizzare la sua
posizione contributiva nei confronti della C.E.P.
in modo tale da non permettere alla Cassa di erogare,
alle scadenze previste (Giugno e Dicembre), gli
accantonamenti della gratifica natalizia, ferie
e riposi annui.
In questo caso la C.E.P. oltre
alla sospensione dei servizi, delle prestazioni
e delle assistenze già in atto, provvederà
a comunicare agli Enti Pubblici ed Ispettivi l'inadempienza
dell'Impresa, avviando nel contempo l'azione di
contenzioso legale che consiste nel:
- inviare la lettera di diffida che
invita l'impresa a regolarizzare la propria posizione entro un periodo compreso
tra i 5 e i 10 giorni successivi alla data di spedizione;
- se la lettera di diffida rimane inevasa, la pratica viene
passata al legale della C.E.P. affinchè predisponga tutte le azioni necessarie
per il recupero del credito.
Articolo
13
L'Impresa è IN REGOLA
a tutti gli effetti quando assolve tutti gli adempimenti
previsti dai contratti e dagli accordi nei termini
stabiliti e cioè:
- invia
la domanda di iscrizione alla C.E.P. debitamente compilata, firmata e corredata
dei documenti richiesti;
- invia la denuncia
mensile dei lavoratori riportante i dati conformi alle registrazioni dei libri
paga e matricola; nonché degli altri dati richiesti dalla C.E.P. e presenti
nei moduli appositamente predisposti;
- effettua
i versamenti del dovuto sulla base di quanto previsto dal C.C.N.L., dagli accordi
nazionali e territoriali e dallo Statuto della C.E.P.
MODIFICAZIONE, INTERRUZIONE, SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ DELL'IMPRESA
Articolo
14
Nel caso che le Imprese abbiano
cessato, sospeso temporaneamente l'attività,
ovvero non abbiano comunque avuto lavoratori alle
proprie dipendenze, sono tenute a darne tempestiva
comunicazione alla C.E.P.
Le stesse modalità valgono
nel caso di ripresa attività.
Nei casi di cessazione o di modifica
dell'attività in altra che non rientra nel
settore edile o affine, le Imprese devono allegare
alla comunicazione sottoscritta dal titolare, fotocopia
del certificato di cessazione o variazione della
C.C.I.A.A.
GESTIONE DELLA CASSA EDILE POLESANA
Articolo
15
Presso la C.E.P. sono istituite:
- l'anagrafe delle Imprese denuncianti;
- l'anagrafe dei lavoratori iscritti alla C.E.P.;
- l'anagrafe degli uffici ed associazioni di consulenza;
- l'anagrafe degli Enti Appaltanti;
- le gestioni relative ai lavori
edili delle singole Imprese.
Le denuncie mensili devono quindi
necessariamente esporre i dati richiesti dal file
MUT (Modulo Unico Telematico).
In mancanza di residenza o domicilio
reali e certi, la C.E.P. provvederà d'ufficio
ad eleggere domicilio dell'operaio presso la Cassa
Edile stessa.
Non è consentito costituire
domicilio dei lavoratori presso la sede dell'Impresa,
tranne nel caso di dichiarazione firmata dal lavoratore
stesso.
Al fine di mantenere costantemente
aggiornati gli archivi anagrafici l'Impresa, direttamente
o tramite il proprio consulente, è tenuta
a comunicare alla C.E.P. per iscritto, ogni variazione
che intervenga.
Articolo
16
Nel rispetto di quanto disposto
dalla Legge 675/96, e successive modificazioni,
ogni Impresa viene codificata con un codice numerico
al quale corrisponde un archivio informatico personalizzato
nel quale andranno trascritte tutte le informazioni
che vengono rilevate dalle denuncie mensili nonché
dagli eventuali versamenti e/o recuperi a conguaglio
e di interessi compensativi e di tutti gli eventi
intervenuti nel caso di iscrizione alla C.E.P. (cambio
ragione sociale, sospensione, ecc.).
Articolo
17
Nel rispetto di quanto disposto
dalla Legge 675/96, e successive modificazioni,
ogni lavoratore viene codificato con un codice numerico
al quale corrisponde un archivio informatico personalizzato
nel quale andranno trascritti gli importi dovuti
e le trattenute applicate a qualsiasi titolo.
Andranno
altresì trascritti gli stati di famiglia di ogni singolo lavoratore e tutti
gli eventi intervenuti nel corso di iscrizione alla C.E.P., compresi i rapporti
di iscrizione alle Organizzazioni Sindacali comunicati tramite modulo di delega
per l'adesione ai sindacati medesimi.
Articolo
18
A richiesta di ciascun lavoratore e/o per
suo tramite dalle Organizzazioni Sindacali da lui delegate, potrà essere
rilasciato dalla C.E.P. un documento attestante la sua iscrizione come pure dovrà
essere rilasciato un estratto conto di posizione sia per le ore di effettivo lavoro
che per le ore valide ai fini dell'Anzianità Professionale Edile.
Articolo
19
A richiesta di ciascuna Impresa
sarà rilasciata annualmente un documento
estratto dall'archivio di cui all'art. 16.
GESTIONE DEL FONDO G.N.F. - GRATIFICA NATALIZIA, FERIE E RIPOSI ANNUI
Articolo
20
La liquidazione della percentuale per ferie,
gratifica natalizia e riposi annui verrà effettuata in due rate semestrali:
- una entro il 15 Giugno comprendente
gli accantonamenti dei mesi da Ottobre a Marzo;
- l'altra entro il 15 Dicembre
comprendente gli accantonamenti dei mesi da Aprile
a Settembre.
Articolo
21
Qualsiasi reclamo nei confronti della C.E.P.
sulla rispondenza delle somme corrisposte per gratifica natalizia, ferie e riposi
annui rispetto a quelle depositate e sulla mancata liquidazione in tutto o in
parte delle somme stesse, deve essere presentato dal lavoratore alla C.E.P., a
pena di decadenza, entro un anno dalla data in cui dette somme si sono rese liquide
ed esigibili.
Articolo
22
Ai fini del presente regolamento
per data in cui gli importi erogati per qualsiasi
titolo dalla C.E.P. si rendono liquidi ed esigibili,
si intende quello di emissione del mandato di pagamento
di cui al successivo art. 31.
Articolo
23
Il pagamento anticipato delle somme accantonate
a titolo di gratifica natalizia, ferie e riposi annui o un acconto sulle medesime
può aver luogo, a domanda degli aventi diritto, soltanto nei seguenti casi:
- quando il lavoratore diventa
imprenditore;
- morte del lavoratore;
- passaggio del lavoratore alle
dipendenze di un datore di lavoro esercente attività
diversa da quella edile ed affine;
- espatrio del lavoratore.
L'importo
anticipato a titolo di acconto non potrà essere superiore al 90% di quanto
accantonato all'atto della domanda, il residuo verrà inviato in sede di
liquidazione semestrale.
Non saranno concessi anticipi
o acconti se le richieste perverranno alla C.E.P. nel mese precedente a quello
cui viene effettuata la liquidazione ordinaria.
GESTIONE DEL FONDO A.P.E. - ANZIANITÀ PROFESSIONALE
EDILE ORDINARIA
Articolo
24
La C.E.P. provvede, con gestione speciale
e separata, a dare attuazione ai compiti previsti dalla contrattazione collettiva
inerenti l'Istituto dell'Anzianità Professionale Edile (A.P.E.), stipulati
dalle rispettive Associazioni ed Organizzazioni nazionali e territoriali di Rovigo.
L'erogazione dell'A.P.E. ordinaria
viene effettuata in occasione del 1° Maggio di ogni
anno ed erogato entro il 15 Aprile.
Hanno diritto al
premio quei lavoratori che, nel biennio precedente l'erogazione, possano far valere
almeno 2.100 ore di lavoro comprendendo a tale effetto:
- le ore ordinarie prestate;
- le ore di assenza dal lavoro
per malattia indennizzata dall'I.N.P.S.;
- le ore di assenza dal lavoro
per infortunio o malattia professionale indennizzate
dall'I.N.A.I.L.;
- le ore di assenza per congedo
matrimoniale;
- le ore registrate presso altre
Casse Edili, comprese quelle di promanazione Artigiana
e Cooperativa con ambito nella regione Emilia
Romagna, (ovvero, con ambito nazionale nel
rispetto della reciprocità; e con i criteri
definiti dalle Associazioni nazionali e territoriali).
GESTIONE FONDI INCASSATI PER CONTRIBUTI DI ALTRI ENTI
Articolo
25
Presupposto la sottoscrizione
di apposite convenzioni regolanti la rendicontazione
delle somme incassate, la C.E.P. può provvedere
a riscuotere mensilmente dalle imprese edili i contributi
dovuti a: Ente ASSISTEDIL, Scuola Edile, C.P.T.,
Quote Associative e quant'altro venga approvato
dal Comitato di Gestione.
SERVIZI, PRESTAZIONI ED ASSISTENZA DELLA C.E.P.
Articolo
26
L'organizzazione della gestione della C.E.P.
è finalizzata a garantire gli adempimenti e le prestazioni definite dai
C.C.N.L., dagli Accordi Nazionali allegati e dagli Accordi Integrativi Territoriali,
dallo Statuto e dal presente Regolamento.
Il Comitato
di Gestione ha facoltà di stabilire, compatibilmente con le disponibilità
di Bilancio, tutti i servizi, le prestazioni e le assistenze che la C.E.P. potrà
evolvere a favore dei propri iscritti, in conformità a quanto previsto
dall'art. 7 dello Statuto.
Articolo
27
Possono fruire dei servizi, delle
prestazioni e delle assistenze, soltanto le Imprese
ed i lavoratori iscritti alla C.E.P. purché
non risultino inadempienti in conformità
a quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto e che
siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'apposito
Regolamento.
Articolo
28
Le domande di prestazione vanno presentate
alla C.E.P. compilando appositi moduli dalla stessa predisposti ed allegando l'eventuale
documentazione richiesta a seconda dei casi.
TRATTAMENTO ECONOMICO PER MALATTIA, INFORTUNIO E MALATTIA
PROFESSIONALE
Articolo
29
Il trattamento economico per malattia,
infortunio e/o malattia professionale deve essere
corrisposto mensilmente dall'Impresa al lavoratore
in base a quanto stabilito dalla normativa contrattuale.
Sempre
mensilmente, l'impresa è tenuta a richiedere alla C.E.P. il rimborso di
quanto erogato a tale titolo.
La richiesta di rimborso
deve essere effettuata mensilmente contestualmente alla denuncia lavoratori ed
allegando copia dei certificati medici relativi alle assenze e di quant'altro
eventualmente richiesto.
Articolo
30
Sussistendo la correttezza degli adempimenti
di cui all'articolo precedente e di quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto,
la C.E.P. entro il mese successivo a quello di competenza, liquiderà alle
imprese il rimborso per le quote dalle stesse anticipate quale trattamento economico
per malattia, infortunio e malattia professionale.
LIQUIDAZIONE DELLE PRESTAZIONI E DELLE ASSISTENZE
Articolo
31
Per le erogazioni relative a:
- liquidazione accantonamenti;
- liquidazione A.P.E.;
- liquidazione delle prestazioni
provinciali;
- liquidazione rimborsi malattia,
infortunio e/o malattia professionale;
- qualsiasi altra erogazione
emessa a favore delle imprese e dei lavoratori
iscritti a titolo di prestazioni e assistenze;
la
C.E.P. provvede nei tempi stabiliti all'invio delle quote spettanti utilizzando
a sua discrezione:
- assegno circolare non trasferibile
intestato al beneficiario;
oppure:
- accredito
su conto corrente bancario intestato al beneficiario.
- avviso
di bonifico intestato al beneficiario trasferibile a mezzo delega.
Articolo 32
Tutti i titoli emessi hanno validità
60 giorni dalla data di emissione.
Gli importi che
non venissero riscossi dagli interessati entro tale periodo, saranno accantonati
presso la C.E.P. e comunque disponibili ai medesimi beneficiari sino al termine
di prescrizione previsto dalla legge.
Trascorso
quest'ultimo termine, gli importi non riscossi andranno a confluire nel patrimonio
della C.E.P.
DENUNCIA DI NUOVO CANTIERE, APPALTO E SUBAPPALTO
Articolo
33
Sulla base di quanto previsto
dalla vigente legislazione, ed in particolare da
quanto previsto dall'art.
18, comma 7 della Legge n° 55/90 e successive
modificazioni, nonché sulla base delle disposizioni
contenute nei C.C.N.L. e nel rispetto degli accordi
integrativi territoriali, le Imprese sono tenute
a comunicare alla C.E.P. la denuncia di nuovo cantiere
per le lavorazioni appaltate e/o subappaltate ed
a trasmettere le dichiarazioni nonché eventuale
documentazione richiesta dalla C.E.P.
Tutti
gli adempimenti di cui sopra dovranno essere assolti mediante redazione degli
appositi moduli predisposti dalla C.E.P.
Qualora le Imprese non si attengano
scrupolosamente a quanto sopra indicato nonché
alle disposizioni contrattuali e legislative integrative
emanate in materia di appalti e subappalti, la C.E.P.
non rilascerà la prevista certificazione
liberatoria agli Enti Appaltanti per il pagamento
delle opere.
Articolo
34
Le Organizzazioni territoriali
aderenti alle Associazioni nazionali contraenti,
possono stabilire la facoltà degli operai
di cedere alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori,
mediante deleghe, secondo le modalità di
cui al successivo art. 35 che richiama l'accordo
nazionale 25 Luglio 1996, un importo da prelevarsi
sugli accantonamenti effettuati presso la C.E.P.
a favore degli operai medesimi.
L'ANCE
e le Organizzazioni territoriali ad esso aderenti possono, mediante apposita convenzione
con la C.E.P., riscuotere per il tramite della Cassa medesima i contributi associativi
dovuti dalle Imprese aderenti.
SISTEMA DI RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI SINDACALI MEDIANTE
DELEGA
Articolo
35
In attuazione della disposizione
contenuta nell'art. 38 del C.C.N.L. 5 Luglio 1995
e successive modificazioni, le Organizzazioni territoriali
dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alla
Organizzazioni nazionali di cui al punto 2 dell'art.
1 dello Statuto della C.E.P., concorderanno le modalità
di attuazione del sistema di riscossione dei contributi
sindacali mediante deleghe in conformità
a quanto segue:
- La
C.E.P. opera la trattenuta previo rilascio di delega individuale firmata dall'operaio
e convalidata dalla Organizzazione sindacale dei lavoratori destinataria del contributo.
Il modulo di delega è predisposto dalle Organizzazioni territoriali dei
lavoratori in conformità alla presente disciplina ed allegato alla convenzione
di cui al successivo punto 5.
- Le Organizzazioni
territoriali stabiliscono se l'importo della trattenuta deve essere determinato
in cifra fissa oppure commisurato ad una percentuale delle somme accantonate in
favore dell'operaio per ferie, gratifica natalizia e riposi annui. L'importo in
cifra o la percentuale devono essere uniformi per l'intera circoscrizione territoriale.
- La delega cessa di avere efficacia, con effetto dall'inizio
del semestre successivo di accantonamento, con la revoca per iscritto da parte
dell'operaio interessato o per cessazione del rapporto di iscrizione dell'operaio
medesimo alla C.E.P.
- Le Organizzazioni
territoriali stabiliranno le ulteriori modalità necessarie, in particolare
per quanto concerne la periodicità della trattenuta, la comunicazione all'operaio
delle trattenute di volta in volta effettuate ed il versamento alle Organizzazioni
sindacali dei lavoratori degli importi di loro spettanza.
- Per l'affidamento del servizio alla C.E.P. deve essere stipulato
apposita convenzione tra le Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e
dei lavoratori e la C.E.P. medesima, in conformità ai criteri sopra indicati.
Con tale convenzione le Organizzazioni sindacali dichiareranno
la Cassa Edile Polesana mallevata da qualsiasi danno o molestia le potesse derivare,
sia pure in via indiretta, a causa dell'esplicazione del servizio di cui sopra.
SISTEMA DI CONCERTAZIONE E INFORMAZIONE
Articolo
36
Le Parti Sindacali dopo aver concordato
l'istituzione di un sistema di concertazione e informazione,
sulle materie e secondo i criteri stabiliti dalla
disciplina contrattuale, sottoscriveranno con il
comitato di gestione della C.E.P., apposita convenzione
regolante nel rispetto della Legge 675/96 e successive
modificazioni l'ambito di accessibilità delle
parti medesime nel poter fruire singolarmente dei
dati statistici della C.E.P. relativamente:
- agli archivi anagrafici di cui agli artt.: 15-16-17-18-19
del Regolamento di Gestione;
- a quelli necessari per la realizzazione
dell' "OSSERVATORIO" settoriale delle
costruzioni della Provincia di Rovigo.
Articolo
37
Il presente Regolamento entra in vigore dalla
data di approvazione del nuovo Statuto della C.E.P.
Le Imprese ed i lavoratori che,
all'atto dell'entrata in vigore del nuovo Statuto
e del presente Regolamento, il cui testo verrà
loro inviato saranno attivi, rinnoveranno automaticamente
la loro iscrizione alla C.E.P.
Le Imprese ed i lavoratori di
nuova iscrizione dovranno sottoscrivere la dichiarazione
di impegno al rispetto delle norme contrattuali
delle Statuto e del presente Regolamento sulla base
del testo allegato e successive modifiche.
Articolo
38
Quanto non previsto dal presente Regolamento
sarà disciplinato con delibera dal Comitato di Gestione.