In data 9 Aprile 2001
tra
ANCE
ANAEPA-CONFARTIGIANATO
ANSE-CNA
ASSOEDILI-CNA
FIAE-CASA
e
FENEAL- UIL
FILCA -CISL
FILLEA -CGIL
quali Parti unitariamente intese come Parti istitutive
rispettivamente per le imprese e per i lavoratori
-
vista la legge 8 agosto 1995 n° 335 di riforma
del sistema pensionistico obbligatorio e complementare;
-
viste le importanti modifiche apportate dalla suddetta
legge al Decreto Legislativo 21 Aprile 1993 n° 124 in tema di
fondi pensione, di seguito per brevità Decreto;
-
al fine di contribuire ad un più elevato
livello di copertura previdenziale in aggiunta a quanto previsto dal
sistema previdenziale obbligatorio;
si concorda
di istituire una forma pensionistica complementare destinata ai lavoratori
delle imprese edilizie ed affini, finalizzata esclusivamente ad erogare
trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico
ai sensi dell'articolo 1 del Decreto.
Tale forma pensionistica sarà attuata mediante
la costituzione di un Fondo pensione nazionale di categoria a contribuzione
definita e a capitalizzazione individuale, d'ora in poi denominato Fondo
per brevità di dizione, secondo quanto di seguito stabilito.
In considerazione del preminente ruolo che il Decreto ha inteso attribuire
alla contrattazione collettiva, le Parti sottoscriventi il presente
accordo sono concordi nel considerare il Fondo lo strumento più idoneo a soddisfare i bisogni previdenziali dei lavoratori del settore.
1. Costituzione
Il Fondo sarà costituito in forma di associazione riconosciuta
ai sensi dell'articolo 12 e seguenti del codice civile, come previsto
dall'articolo 4 comma 1 lettera b) del Decreto.
Il Fondo sarà disciplinato, oltre che dalle disposizioni vigenti
pro tempore, dallo statuto e dal regolamento elettorale predisposti
dalle Parti istitutive, che costituiscono parte integrante del presente
accordo e che saranno modificati od integrati in recepimento di successive
modificazioni ed integrazioni apportate all'accordo medesimo.
2. Destinatari
Sono destinatari del Fondo:
-
i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti
a tempo indeterminato, in contratto di apprendistato, in contratto
di formazione e lavoro, che abbiano superato il periodo di prova,
nonché i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo
uguale o superiore a 3 mesi, ai quali si applicano i contratti collettivi
nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni firmatarie del
presente accordo;
-
i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni Sindacali
e datoriali, nazionali e territoriali, firmatarie i contratti collettivi
nazionali di lavoro firmatarie del presente accordo sulla base dell'adozione
di specifiche fonti istitutive;
-
i lavoratori, assunti a tempo indeterminato, dipendenti
degli Enti paritetici del settore ai quali si applichi uno dei contratti
di cui alle lettere precedenti ovvero sulla base di una specifica
delibera degli organi di amministrazione dei suddetti Enti, ove non
sussistano o non operino diverse previsioni di merito;
-
i lavoratori dipendenti del Fondo assunti a tempo
indeterminato che abbiano superato il periodo di prova.
3. Soci
Sono soci del Fondo i lavoratori destinatari in possesso
dei requisiti di partecipazione, di cui all'articolo precedente, che abbiano
sottoscritto volontariamente la domanda di adesione, nonché le
imprese da cui essi dipendono.
I percettori di prestazioni pensionistiche complementari a carico del
Fondo rimangono associati ad esso.
4. Organi del Fondo
Sono organi del Fondo:
-
l'Assemblea dei Delegati
-
il Consiglio di Amministrazione
-
il Presidente e il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori Contabili
5. Assemblea dei Delegati
L'Assemblea è composta da 60 soci delegati, di cui 30 eletti
in rappresentanza dei lavoratori associati e 30 eletti in rappresentanza
delle aziende associate, secondo le modalità stabilite dai regolamenti
elettorali predisposti rispettivamente dalle Organizzazioni Sindacali
e dalle Associazioni Datoriali firmatarie del presente accordo.
Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea sono indette
al raggiungimento del numero di 35.000 adesioni al Fondo.
Alle elezioni si procederà mediante presentazione di liste secondo
quanto previsto dai regolamenti elettorali predisposti dalle Organizzazioni
Sindacali e dalle Associazioni datoriali, ciascuna per la parte di propria
competenza.
6. Consiglio di Amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione è costituito
da 24 componenti, nel rispetto della rappresentanza paritetica delle parti.
I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea
sulla base di liste presentate dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie
del presente accordo o da delegati dell'Assemblea, sottoscritte da
almeno un terzo dei delegati stessi.
I componenti in rappresentanza delle imprese sono eletti dall'Assemblea
sulla base di liste presentate dalle Associazioni Datoriali.
Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione debbono essere in
possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge.
Le modalità di convocazione ed i quorum deliberativi sono stabiliti
dallo Statuto del Fondo.
7. Presidente e Vice Presidente
Il Presidente ed il Vice Presidente sono eletti dal
Consiglio di Amministrazione rispettivamente ed alternativamente fra i
rappresentanti di parte datoriale ed i rappresentanti dei lavoratori.
8. Collegio dei Revisori Contabili
Il Collegio dei Revisori Contabili è composto
da 4 componenti effettivi e da 2 supplenti nel rispetto della rappresentanza
paritetica delle parti.
I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono eletti dall'Assemblea
su proposta delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo
o di almeno un terzo dei delegati dell'Assemblea.
I componenti in rappresentanza delle imprese sono eletti dall'Assemblea
su proposta delle Associazioni Datoriali.
Tutti i componenti del Collegio dei Revisori Contabili debbono essere
in possesso dei requisiti di onorabilità e di professionalità previsti dalla legge e debbono essere iscritti al registro dei Revisori
Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
Il presidente del Collegio dei Revisori Contabili sarà scelto nell'ambito
della componente che non ha espresso il Presidente del Consiglio di Amministrazione.
9. Comitato Paritetico delle Parti
Le Parti firmatarie del presente accordo si danno reciprocamente
atto della necessità di istituire, nell'interesse dei lavoratori
aderenti e delle imprese, un organismo con funzioni di rappresentanza
e raccordo tra le Parti stesse e gli organi del Fondo.
A questo scopo, concordano di costituire un apposito comitato composto
da 12 componenti, designati in modo paritetico dalle Parti firmatarie
del presente accordo, secondo quanto stabilito dallo statuto del Fondo
e tenuto conto adeguatamente di esigenze di rappresentatività territoriale.
Il Comitato Paritetico, al fine di contribuire al buon andamento del Fondo
e di mantenere il collegamento tra il Fondo e le Parti stipulanti l'accordo
istitutivo del Fondo, può esprimere il proprio parere non vincolante
sulle seguenti materie:
-
valutazioni in merito alla corretta applicazione
degli accordi istitutivi del Fondo per le materie relative all'adesione
al Fondo;
-
indirizzi generali di gestione del Fondo;
-
individuazione dei criteri generali di ripartizione
del rischio in materia di investimenti;
-
criteri. per la scelta dei gestori finanziari,
della Banca Depositaria e dei gestori dei servizi;
-
modifiche statutarie.
Il Comitato Paritetico eserciterà le proprie
funzioni sulla base della documentazione periodicamente fornita allo
scopo dai competenti organi del Fondo.
La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.
10. Adesione
Il lavoratore aderisce al Fondo per libera scelta individuale
con le modalità previste dalla normativa vigente e dallo statuto
del Fondo.
L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore
di una scheda informativa contenente le indicazioni previste dalla normativa
vigente in materia ed approvata dalla Commissione di Vigilanza sui fondi
pensione.
11. Contribuzione
L'obbligo contributivo in capo ai lavoratori ed in
capo ai rispettivi datori di lavoro sorge in conseguenza dell'adesione
al Fondo da parte del lavoratore su base volontaria. Non sarà quindi
dovuto ai lavoratori alcun trattamento retributivo sostitutivo o alternativo,
anche di diversa natura, sia collettivo sia individuale, in assenza di
adesione al Fondo o in caso di perdita della qualifica di associato.
La contribuzione, da versare al Fondo con la decorrenza e le modalità
previste dallo statuto, è stabilita con la seguente articolazione:
-
1% riferito alla retribuzione utile ai fini del
calcolo del TFR, a carico delle imprese;
-
1% riferito alla retribuzione utile ai fini del
calcolo del TFR, a carico dei lavoratori;
-
100% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno,
per i lavoratori di prima occupazione assunti successivamente al 28
Aprile 1993;
-
18% dell'accantonamento TFR maturato nell'anno,
per gli altri lavoratori.
E' prevista per il singolo lavoratore associato al
Fondo la facoltà di destinare contributi propri aggiuntivi rispetto
a quelli sopra previsti, alle condizioni stabilite dallo statuto del
Fondo.
L'impresa fornirà al lavoratore tempestiva comunicazione scritta
circa l'entità delle trattenute effettuate e del versamento eseguito.
In caso di omesso o ritardato versamento, anche parziale, dei contributi
contrattualmente dovuti, si applicheranno le sanzioni stabilite dallo
statuto.
12. Prestazioni
Il Fondo eroga prestazioni pensionistiche di vecchiaia
e di anzianità ai legittimi beneficiari che abbiano cessato il
rapporto di lavoro e siano in condizione di poter fruire delle corrispondenti
prestazioni a carico del regime previdenziale obbligatorio.
Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue
al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico
obbligatorio, avendo maturato almeno 10 anni di versamenti contributivi
effettivi al Fondo.
Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue
al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore
a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico
obbligatorio ed avendo maturato almeno 15 anni di associazione al Fondo.
La norma di cui ai due commi precedenti trova applicazione anche nei
confronti dei lavoratori associati la cui posizione sia acquisita per
trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando, anche
l'anzianità maturata presso il fondo di provenienza.
Il lavoratore associato che non abbia maturato i requisiti di accesso
alle prestazioni pensionistiche ha diritto a riscattare la propria posizione
individuale maturata presso il Fondo.
Il Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari
per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con
imprese di assicurazione abilitate dalla legge.
Il lavoratore associato, che abbia maturato i requisiti di accesso alle
prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha
facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della prestazione
pensionistica complementare cui ha diritto, entro la misura massima
prevista dalla normativa vigente pro-tempore.
Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione e ai
quali sia stata riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta,
la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, si
applicano le disposizioni di legge in materia.
In caso di morte del lavoratore associato prima del pensionamento per
vecchiaia, la posizione individuale è riscattata dagli aventi
diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti pro-tempore.
Il lavoratore associato per il quale da almeno 8 anni siano accumulati
contributi, può chiedere un'anticipazione per eventuali spese
sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle
competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa
di abitazione per se o per i figli, documentato con atto notarile, nei
limiti dell'ammontare della propria posizione individuale.
Il Consiglio di Amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo
delle anticipazioni complessivamente erogabili in relazione all'esigenza
di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo.
Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.
Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.
13. Cessazione dell'obbligo contributivo e vicende del rapporto associativo
L'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del
datore di lavoro cessa a seguito della risoluzione del rapporto di lavoro.
L 'obbligo di contribuzione al Fondo a carico del lavoratore cessa a
seguito della risoluzione del rapporto di lavoro solo quando ciò determini la cessazione dei requisiti di partecipazione al Fondo stesso.
In caso, di sospensione del rapporto di lavoro senza diritto alla corresponsione
della retribuzione permane la condizione di associato, ma sono sospese
le contribuzioni al Fondo.
In caso di sospensione della prestazione lavorativa, permane la condizione
di associato e l'obbligo contributivo è disciplinato dal precedente
articolo 11.
Il lavoratore associato può sospendere unilateralmente la contribuzione
a proprio carico al Fondo, ferma restando la sussistenza del rapporto
associativo con il Fondo, dandone informazione scritta all'impresa da
cui dipende. In tal caso si determina automaticamente la cessazione
dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro. Allo stesso
modo è concessa la successiva riattivazione della contribuzione.
Le modalità di esercizio della suddetta facoltà sono disciplinate
nello statuto.
14. Trasferimenti e riscatti
Il passaggio diretto tra due aziende che applicano
il C.C.N.L. di cui al presente accordo non comporta la perdita dei requisiti
di partecipazione al Fondo.
Il lavoratore associato che perde i requisiti di partecipazione al Fondo
prima del pensionamento conserva la titolarità giuridica della
propria posizione e deve comunicare al Fondo, entro 180 giorni e con
le modalità definite dallo statuto, la scelta tra una delle seguenti
opzioni:
-
trasferimento della posizione individuale presso
altro fondo cui il lavoratore associato possa accedere in relazione
al cambiamento di settore contrattuale o di categoria giuridica o
di azienda, ovvero presso un fondo pensione aperto;
-
riscatto della posizione individuale: il riscatto
della posizione individuale comporta la liquidazione del capitale
accantonato e dei rendimenti maturati, secondo le modalità stabilite nello statuto;
-
conservazione della posizione individuale anche
in assenza di contribuzione.
Qualora il lavoratore associato non eserciti una
delle opzioni sopra elencate, la posizione individuale sarà mantenuta
presso il Fondo, pur in assenza di contribuzione alle condizioni stabilite
dallo statuto.
In ogni caso, all'atto di una nuova assunzione da parte di impresa cui
si applica il presente accordo, sarà possibile la riattivazione
del rapporto contributivo.
In costanza dei requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore
associato ha facoltà di chiedere il trasferimento dell'intera
posizione individuale presso altro fondo pensione complementare, ai
sensi dell'articolo 10, comma 3-bis del decreto, non prima di avere
maturato almeno 5 anni di associazione al Fondo, limitatamente ai primi
cinque anni di vita del Fondo stesso, e successivamente a tale termine
non prima di tre anni, secondo modalità e termini determinati
nello statuto del Fondo.
Gli adempimenti relativi a carico del Fondo sono espletati entro il
termine massimo di sei mesi.
Il Fondo è abilitato a ricevere posizioni individuali maturate
dagli aderenti presso altri fondi pensione iscritti all'albo di cui
all'articolo 4, comma 6, del Decreto, secondo le modalità definite
nello statuto.
15. Gestione del patrimonio
Le convenzioni di gestione indicano le linee di indirizzo
dell'attività, le modalità con cui possono essere modificate,
nonché i termini e le modalità con cui è esercitata
la facoltà di recesso dalla convenzione medesima, qualora se
ne ravvisi la necessità.
Il patrimonio del Fondo può essere gestito con lo scopo di produrre
un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori associati (gestione
monocomparto), ovvero differenziando i profili di rischio e di rendimento
in funzione delle diverse esigenze degli iscritti (gestione pluricomparto,
secondo quanto previsto dallo statuto e dal Consiglio di Amministrazione.
16. Conflitti di interesse
Ai sensi dell'articolo 6, comma 4 quinquies, lettera
c), del Decreto e successive modificazioni ed integrazioni lo statuto
del Fondo definisce le norme da osservare in , materia di conflitti
di interesse, avuto riguardo alle fattispecie individuate come rilevanti
dal Decreto del Ministro del Tesoro n° 703/96 emanato in attuazione
della norma di cui sopra.
17. Regime delle spese
Le spese di costituzione, avvio e di amministrazione
provvisoria del Fondo sono finanziate tramite un contributo una tantum
a carico dell'impresa che le Parti convengono nella misura di Lit. 4.000
(quattromila) pari a 2,07 Euro (due Euro e sette centesimi) per ciascun
lavoratore dipendente, esclusi i dirigenti, alla data dell'atto
costitutivo del Fondo effettuato con atto notarile.
A seguito dell'adesione il lavoratore associato è tenuto al versamento
di una quota di iscrizione una tantum pari a Lit. 8.000 (ottomila) pari
a 4,13 Euro (quattro Euro e tredici centesimi).
Alle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Fondo
si fa fronte mediante l'istituzione di un fondo comune alimentato dalla
trattenuta denominata "quota associativa", prelevata dalla
contribuzione stabilita, con esclusione della quota del TFR.
Annualmente, con delibera del Consiglio di Amministrazione sulla base
del preventivo di spesa, è determinato l'ammontare di tale quota,
che non può superare in ogni caso lo 0,18% della retribuzione
annua assunta a base per la determinazione del TFR.
Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'approvazione dell'Assemblea
gli importi da destinare al finanziamento dell'attività del Fondo,
che devono essere ripartiti pariteticamente fra lavoratori e datori
di lavoro e non superare le quote massime indicate dalle Parti istitutive
del Fondo.
I costi inerenti la Banca Depositaria ed i soggetti gestori finanziari
saranno addebitati direttamente in misura percentuale sul patrimonio
gestito.
18. Periodo transitorio
All'atto della costituzione del Fondo le Parti designano
i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio
dei Revisori Contabili provvisorio, che restano in carica fino a quando
la prima Assemblea insediata nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
5 del presente accordo non abbia proceduto all'elezione del nuovo Consiglio
di Amministrazione e del nuovo Collegio dei Revisori Contabili.
Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da 18
membri, di cui 9 in rappresentanza delle Imprese e 9 in rappresentanza
dei lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità.
I componenti in rappresentanza dei lavoratori sono designati dalle Organizzazioni
Sindacali firmatarie del presente accordo.
I componenti in rappresentanza delle imprese sono designati dalla parte
datoriale.
Il Collegio dei Revisori Contabili provvisorio è composto di
2 membri, di cui 1 uno in rappresentanza delle Imprese e 1 in rappresentanza
del lavoratori, nel rispetto del principio di pariteticità.
Il Consiglio di Amministrazione provvisorio espleta tutte le formalità
preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte
del Fondo e gestisce l'attività connessa alla raccolta delle
adesioni, nonché l'attività di promozione, potendo allo
scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di avvio del
Fondo di cui all'articolo precedente.
Spetta al Consiglio di Amministrazione provvisorio predisporre la scheda
informativa e la domanda di adesione da sottoporre all'approvazione
della Commissione di vigilanza sui fondi pensione e, nel rispetto di
quanto previsto dall'articolo 5 del presente accordo, indire le elezioni
per l'insediamento della prima Assemblea.
19. Ulteriori destinatari
Le Parti si riservano la possibilità di ampliare
l'area dei destinatari così come definiti al precedente articolo
2, comprendendovi i lavoratori ai quali si applicano i C.C.N.L. sottoscritti
dalle stesse Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo
tramite appositi accordi con le corrispondenti Organizzazioni Datoriali.
Di conseguenza il presente accordo potrà essere adeguatamente
integrato.
20. Rinvio
Per quanto non previsto dal presente accordo le Parti firmatarie
sottoscritte fanno espresso riferimento alle disposizioni di cui al
Decreto ed ai provvedimenti attuativi del medesimo.
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