|
|
 |  |
 |
Homepage
» Cassa Edile » |
 |
 |
FONDO PREVEDI
ACCORDO NAZIONALE 3 OTTOBRE 2001 |
| |
Addì 3 Ottobre 2001, in Roma
tra
ANCE,
ANAEPA-CONFARTIGLANATO, ANSE-ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASA, CLAAI
e
FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL
in base a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro
per le imprese edili 29 Gennaio 2000 stipulato da Ance, Feneal-Uil,
Filca-Cisl e Fillea-Cgil e il contratto collettivo nazionale di lavoro
per le imprese artigiane 15 Giugno 2000 stipulato da Anaepa - Confartigianato,
Anse-Assoedili-CNA, FIAE-CASA e CLAAI e di quanto stabilito dall'accordo
costitutivo del "Fondo Pensione Complementare per i Lavoratori
delle Imprese Industriali ed Artigiane Edili ed Affini - Prevedi"
del 9 Aprile 2001 come modificato dall'accordo del 3 Ottobre 2001
SI CONVIENE
- che il contributo una tantum previsto dall'art. 17 dell'Atto
costitutivo di 4.000 Lire, pari a 2,07 Euro, per ciascun dipendente
in forza al 18 Aprile 2001 sarà versato secondo la seguente
procedura.
La Cassa Edile invia un modulo a ciascuna impresa contenente l'indicazione
del numero degli operai oggetto della denuncia relativa al mese
di Aprile 2001.
L'impresa verifica i dati ivi riportati confermando o indicando
l'eventuale diverso numero degli operai iscrìtti alla data
del 18 Aprile 2001, aggiunge l'indicazione del numero degli
impiegati in forza alla stessa data e restituisce alla Cassa Edile
Il modulo.
L'obbligo di cui ai commi precedenti è assolto dall'impresa
attraverso la Cassa Edile che vi provvede utilizzando il Fondo comune
della Cassa medesima.
La Cassa Edile provvede entro il 31 Dicembre 2001 all'invio
al Fondo delle somme assunte a proprio carico secondo le modalità
che saranno stabilite dalle parti sottoscritte.
- Resta fermo quanto previsto dall'art. 17 sopra richiamato,
in base ai quale, a seguito dell'adesione al Fondo, il lavoratore
associato è tenuto al versamento di una quota di iscrizione una
tantum pari a 8.000 Lire (4,13 Euro).
L'obbligo dei lavoratori (operai e impiegati) è assolto dalla
Cassa Edile utilizzando il Fondo comune della Cassa medesima.
La Cassa Edile provvede mensilmente ad inviare al Fondo le somme
assunte a proprio carico nel mese precedente.
- La Commissione nazionale paritetica per le Casse Edili trasmetterà
il presente accordo alle Casse Edili per il puntuale adempimento.
Letto, confermato e sottoscritto.
|
| |
 |