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FONDO
PREVEDI
ACCORDO NAZIONALE 15 GENNAIO 2003 |
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Addì 15 gennaio 2003, in Roma tra ANCE ANAEPA-CONFARTIGIANATO,
ANSE-CNA, ASSOEDILI-CNA, FIAE-CASARTIGIANI, CLAAI e FENEAL-UIL,
FILCA-CISL e FILLEA-CGIL, visto il contratto collettivo
nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 29 gennaio
2000; visto il contratto collettivo nazionale di lavoro
per i dipendenti delle imprese edili ed affini artigiane e P.I. 15 giugno 2000; visto
l'accordo istitutivo del Fondo pensione complementare per i lavoratori delle imprese
industriali ed artigiane edili ed affini - PREVEDI; si
conviene quanto segue in ordine alle procedure di utilizzo
delle Casse Edili nell'attività del Fondo Prevedi. -
L'adesione
del lavoratore al Fondo deve essere comunicata alla Cassa Edile di competenza
contestualmente alla prima denuncia utile alla Cassa Edile con invio a mezzo posta,
alla Cassa stessa, della scheda di adesione (l'azienda conserverà unicamente la
copia di propria competenza). L'azienda è tenuta a sottoscrivere (timbro e firma)
la scheda di adesione firmata dal lavoratore. -
Le
imprese effettueranno il versamento del contributo per la previdenza complementare
dei lavoratori dipendenti che aderiscono al Fondo PREVEDI, nella misura prevista
dagli accordi vigenti, con le seguenti modalità: -
il
versamento sarà effettuato sul conto corrente della Cassa Edile di competenza
con la cadenza prevista per gli altri versamenti; -
il
versamento per operai, impiegati e quadri avverrà con il modello unico convenuto
tra le parti per le denunce alle Casse Edili. -
Le
Casse Edili svolgeranno le seguenti attività: -
promozione
del Fondo PREVEDI -
acquisizione
e verifica anagrafiche -
raccolta
provvisoria delle schede di adesione dei lavoratori. Le schede perverranno alla
Cassa Edile in duplice copia: originale per il Fondo e copia per la Cassa.
Le copie originali delle schede di adesione saranno inviate al Fondo con cadenza
trimestrale, le copie per la Cassa Edile verranno archiviate a cura della stessa.
Nel caso di sottoscrizione della domanda di adesione presso la Cassa Edile, la
stessa Cassa provvederà a far apporre dall'impresa la firma ed il timbro e a consegnare
le varie copie ai soggetti interessati (originale al Fondo, copia all'impresa
e copia al lavoratore). -
registrazione
dei dati identificativi ed anagrafici delle aziende e dei lavoratori aderenti
a PREVEDI ed aggiornamento degli stessi. La registrazione sarà compiuta trascrivendo
i dati contenuti nel modulo di adesione che l'associato sottoscrive e copia del
quale rimane in possesso della Cassa Edile. L'aggiornamento sarà conseguente
alle comunicazioni di imprese e/o lavoratori ovvero potrà derivare da dati già
in possesso della Cassa e rilevati dal modello di denuncia dei lavoratori occupati. -
accertamento, in caso di nuova iscrizione
di un lavoratore alla Cassa Edile, della iscrizione al Fondo dello stesso.
In caso positivo, richiesta di accensione della contribuzione; in caso negativo,
invio del materiale informativo e promozionale al lavoratore. -
trasmissione
mensile dell'anagrafe aggiornata di imprese e lavoratori aderenti alla banca dati
del Fondo. -
invio mensile
al Fondo dei dati relativi ai nuovi aderenti. -
acquisizione,
verifica ed invio dei contributi -
acquisizione
provvisoria dei contributi a PREVEDI. -
acquisizione
e controllo delle distinte contributive. Il controllo sarà effettuato verificando
la corrispondenza fra contributi versati e contributi dovuti, rilevando i dati
dalla denuncia nominativa dei lavoratori occupati. -
verifica
della regolarità dei contributi e riconciliazione dei flussi informativi e contributivi
al Fondo. Attraverso tale operazione siassegna a ciascun lavoratore la somma
dovuta ripartita nelle sue componenti (contributo lavoratore, contributo impresa,
TFR ed eventuale contributo volontario). -
trasmissione
trimestrale alla banca depositaria dei contributi acquisiti e contestuale invio
al Fondo delle distinte relative ai versamenti presso la banca depositaria e della
ripartizione dei contributi di ciascun lavoratore in: -
trasmissione mensile alla banca depositaria
dei contributi acquisiti con ritardo e contestuale invio al Fondo delle distinte
relative ai versamenti presso la banca depositaria e della ripartizione dei contributi
di ciascun lavoratore in: -
segnalazione al Fondo delle differenze riscontrate
fra contributi dovuti e contributi pervenuti, ivi compresi i ritardati o mancati
versamenti contributivi. -
segnalazione
al Fondo dei dati relativi a lavoratori iscritti a PREVEDI per i quali non compaiono
contribuzioni in tutto o in parte del trimestre. Tale segnalazione consentirà
al Fondo, anche attraverso la sua banca dati, di verificare lo spostamento dei
lavoratori interessati in territori di competenza di altre Casse Edili, ovvero
di segnalare all'associato l'assenza o la carenza di contributi relativi al periodo. -
in caso di riscontrata variazione del rapporto
di lavoro dell'associato e di assenza di contributi conseguente a detta variazione,
segnalazione al lavoratore ed all'impresa della necessità di riaccensione della
contribuzione. -
Le
Casse Edili, al fine di svolgere i succitati compiti, riceveranno dal gestore
amministrativo del Fondo un apposito protocollo sugli standards tecnici, organizzativi
e qualitativi delle operazioni affidate alle Casse stesse. -
Le
Casse Edili sono tenute, ai sensi delle vigenti norme contrattuali, a svolgere
i compiti loro assegnati dal presente accordo. -
Le
parti sottoscritte potranno stabilire in favore delle Casse Edili il rimborso
degli oneri a carico delle Casse medesime per le attività prestate ai sensi del
presente accordo. Letto,
confermato e sottoscritto
| ASSOCIAZIONE
NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI | |
Federazione Nazionale Edili Affini e
del Legno - FeNEAL / UIL - | |
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| ANAEPA
- CONFARTIGIANATO | Federazione
Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini - FILCA / CISL - |
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ANSE - ASSOEDILI - CNA |
Federazione Italiana Lavoratori Del Legno,
dell'Edilizia e Industrie Affini - FILLEA / CGIL - |
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FIAE - CASARTIGIANI |
| | CLAAI |
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