Questo è il testo dell'articolo 8 della legge 11 febbraio
1994, n. 109 ("Legge quadro in materia di lavori pubblici"):
Articolo 8
Qualificazione
1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi
di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi titolo
di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro attività
ai principi della qualità, della professionalità e della
correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi
di qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti
a certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo
conto della normativa vigente in materia, un sistema di qualificazione,
unico per tutti gli esecutori a qualsiasi titolo di lavori pubblici di
cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore a 150.000 Ecu, articolato
in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione è attuato da organismi
di diritto privato di attestazione, appositamente autorizzati dall'Autorità
di cui all'articolo 4, sentita un'apposita commissione consultiva istituita
presso l'Autorità medesima. Alle spese di finanziamento della commissione
consultava si provvede a carico del bilancio dell'Autorità, nei
limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di attestazione è
demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti qualificati
di:
a) certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale,
rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI CEI EN 45000;
b) dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro
correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui
alla lettera a);
c) requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi
ed economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia
di qualificazione.
4. Il regolamento di cui al comma 2 definisce in particolare:
a) il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione
consultiva di cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti
delle amministrazioni interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome,
delle organizzazioni imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi
nazionali di lavoro di settore e degli organismi di rappresentanza dei
lavoratori interessati;
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale
revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i
requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti
organismi devono possedere, fermo restando che essi devono agire
in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici
destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza
dell'Autorità; i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni,
ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme
nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di
qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall'Autorità,
nel caso siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento
dei compiti di attestazione di cui al comma 3, fermo restando il divieto
per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione
che quelli dell'attestazione relativamente alla medesima impresa;
c) le modalità di attestazione dell'esistenza nei soggetti
qualificati della certificazione del sistema di qualità o della
dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità,
di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui
al comma 3, lettera c), nonché le modalità per l'eventuale
verifica annuale dei predetti requisiti relativamente ai dati di bilancio;
d) i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi
ed economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative
misure in rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto
conto di quanto disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3. Vanno
definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità
contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;
e) la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti,
graduati in un periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla
tipologia dei lavori nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere
il possesso della certificazione del sistema di qualità o della
dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità
di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà ed il successivo
obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la certificazione di
qualità non potranno comunque essere previsti per lavori di importo
inferiore a 500.000 Ecu;
- I criteri per determinazione delle tariffe applicabili all'attività
di qualificazione;
- la durata dell'efficacia della qualificazione, non inferiore a due
anni e non superiore a tre anni,
nonché le relative modalità di verifica;
- la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno
conseguito la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti
e conservati presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità
per il tramite dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo
4.
5. (abrogato)
6.Il regolamento di cui al comma 2 disciplina le modalità
dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato generale per l'Albo nazionale
dei costruttori e per i contratti di cui al sesto comma dell'articolo
6, L. 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite
al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.
7.Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo
nazionale dei costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi
previsti dall'articolo 24, primo comma, della direttiva 93137/Cee del
Consiglio del 14 giugno 1993. Resta fermo quanto previsto dalla vigente
disciplina antimafia ed in materia di misure di prevenzione. Ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui al primo periodo, sono abrogate le norme incompatibili
relative alla sospensione e alla cancellazione dall'Albo di cui alla legge
10 febbraio 1962, n. 57, e sono inefficaci i procedimenti iniziati in
base alla normativa previgente. A decorrere dal 1° gennaio 2000, all'esclusione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici
provvedono direttamente le stazioni appaltanti, sulla base dei medesimi
criteri.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i lavori pubblici possono
essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi dei commi
2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma 7 del presente
articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge,
è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici, l'utilizzazione
degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui all'art.
2.
9. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti
di cui alla lettera c) del comma 3 è accertata in base al certificato
di iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali
o, per le imprese dei Paesi appartenenti alla Comunità europea,
in base alla certificazione, prodotta secondo le normativa vigenti nei
rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione
delle imprese italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2000, è abrogata la
legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui alla
legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.
11. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
di cui al comma 3 dell'articolo 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini
della partecipazione alle procedure di affidamento e di aggiudicazione
dei lavori pubblici di cui alla presente legge, l'iscrizione all'Albo
nazionale dei costruttori avviene ai sensi della L. 10 febbraio 1962,
n. 57, e successive modificazioni e integrazioni, e della L. 15 novembre
1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione come rideterminati
ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 9.
11-bis. Le imprese dei Paesi
appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure per l'affidamento
di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione, prodotta secondo
le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di tutti i requisiti
prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
11-ter. Il regolamento di cui all'articolo 3,
comma 2, stabilisce gli specifici requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi
che devono possedere i candidati ad una concessione di lavori pubblici
che non intendano eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa.
Fino alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento i requisiti
e le relative misure sono stabiliti dalle amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali venga rilasciata
da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI
EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi
e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici:
a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente,
dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono
ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento;
b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in
considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero
la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati
di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2
dell'articolo 21 della presente legge.
11-quinquies. Il regolamento di cui al comma
2 stabilisce quali requisiti di ordine generale, organizzativo e tecnico
debbano possedere le imprese per essere affidatarie di lavori pubblici
di importo inferiore a 150.000 Ecu.
11-sexies. Per le attività di restauro
e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici,
il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Ministro dei
lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti di qualificazione dei
soggetti esecutori dei lavori.