1. Le norme del presente regolamento si applicano
alle macchine nonché ai componenti di sicurezza immessi separatamente sul mercato,
così come definiti al comma 2.
2. Ai fini del presente regolamento,
si intende per:
a) macchina:
1)
un insieme di pezzi o di organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro,
anche mediante attuatori, con circuiti di comando e di potenza o altri sistemi
di collegamento, connessi solidalmente per una applicazione ben determinata, segnatamente
per la trasformazione, il trattamento, lo spostamento o il condizionamento di
materiali;
2) un insieme di macchine e di apparecchi che,
per raggiungere un risultato determinato, sono disposti e comandati in modo da
avere un funzionamento solidale;
3) un'attrezzatura intercambiabile
che modifica la funzione di una macchina, commercializzata per essere montata
su una macchina o su una serie di macchine diverse o su un trattore dall'operatore
stesso, nei limiti in cui tale attrezzatura non sia un pezzo di ricambio o un
utensile;
b) componente di sicurezza:
un
componente, purché non sia un'attrezzatura intercambiabile, che il costruttore
o il suo mandatario stabilito nell'Unione europea immette sul mercato allo scopo
di assicurare, con la sua utilizzazione una funzione di sicurezza e il cui guasto
o cattivo funzionamento pregiudica la sicurezza o la salute delle persone esposte.
3.
Si intende per immissione sul mercato la prima messa a disposizione sul mercato
dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente
di sicurezza per la sua distribuzione o impiego. Si considerano altresì immessi
sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo
aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria
manutenzione.
4. Si intende per messa in servizio:
a)
la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza sul territorio
dell'Unione europea;
b) l'utilizzazione della macchina o del
componente di sicurezza costruiti sulla base della legislazione precedente e già
in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora siano
stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente
dal costruttore.
5. Sono esclusi dal campo di applicazione
del presente regolamento:
a) le macchine la cui unica fonte
di energia sia quella prodotta dalla forza umana direttamente applicata, ad eccezione
delle macchine per il sollevamento di carichi ovvero di persone;
b)
le macchine per uso medico destinate all'impiego diretto sul paziente;
c)
le attrezzature specifiche per i parchi di divertimento;
d)
le caldaie a vapore e i recipienti a pressione;
e) le macchine
specificamente progettate o destinate ad uso nucleare che, se difettose, possono
provocare emissioni di radioattività;
f) le fonti radioattive
incorporate in una macchina;
g) le armi da fuoco;
h)
i serbatoi di immagazzinamento e le condutture per il trasporto di benzina, gasolio
per autotrazione, liquidi infiammabili e sostanze pericolose;
i)
i mezzi di trasporto aerei, stradali, ferroviari o per via d'acqua destinati unicamente
al trasporto di persone e quelli destinati al trasporto delle merci per la sola
parte inerente la funzione del trasporto. Non sono esclusi dal campo di applicazione
del presente regolamento i veicoli destinati all'industria estrattiva;
l)
le navi e le unità mobili off-shore, nonché le attrezzature destinate ad essere
utilizzate a bordo di tali navi o unità;
m) gli impianti a
fune, comprese le funicolari, per il trasporto pubblico o non pubblico di persone;
n)
i trattori agricoli e forestali quali definiti al paragrafo 1 dell'art. 1 della
direttiva 74/150/CEE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote, modificata
da ultimo dalla direttiva 86/297/CEE;
o) le macchine appositamente
progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine;
p)
gli ascensori che collegano in modo permanente piani definiti di edifici e costruzioni
mediante una cabina che si sposta lungo guide rigide la cui inclinazione sull'orizzontale
è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto:
1) di persone;
2)
di persone e cose;
3) soltanto di cose se la cabina è accessibile,
ossia se una persona può penetrarvi senza difficoltà, e attrezzata con elementi
di comando situati al suo interno o alla portata di una persona che si trovi al
suo interno;
q) i mezzi destinati al trasporto di persone
che utilizzano veicoli a cremagliera;
r) gli ascensori utilizzati
nei pozzi delle miniere,
s) gli elevatori di scenotecnica;
t)
gli ascensori da cantiere per il trasporto di persone o di persone e materiale.
6.
Ai sensi dell'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono adottate le modifiche del
presente regolamento concernenti modalità esecutive e caratteristiche di ordine
tecnico.
Articolo 2
Conformità ai requisiti
essenziali di sicurezza
1. Possono essere immessi sul
mercato o messi in servizio le macchine ed i componenti di sicurezza conformi
alle disposizioni del presente regolamento ed ai requisiti essenziali di cui all'allegato
I, purché, debitamente installati, mantenuti in efficienza ed utilizzati conformemente
alla loro destinazione, non pregiudichino la sicurezza e la salute.
2.
Prima dell'immissione sul mercato o della messa in servizio, il costruttore o
il suo mandatario residente nell'Unione europea deve attestare la conformità ai
requisiti essenziali di cui al comma 1:
a) per le macchine,
mediante la dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato II punto A, e l'apposizione
della marcatura di conformità CE di cui all'articolo 5;
b)
per i componenti di sicurezza, mediante la dichiarazione CE di conformità di cui
all'allegato Il, punto C.
3. Si presumono rispondenti ai requisiti
essenziali di cui al comma 1 le macchine ed i componenti di sicurezza costruiti
in conformità alle norme armonizzate di cui all'art. 3 che li riguardano.
4.
Le macchine che, per dichiarazione del costruttore o di un suo mandatario residente
nell'Unione europea sono destinate ad essere incorporate od assemblate con altre
macchine per costituire una macchina ai sensi del presente regolamento possono
circolare sul mercato prive della marcatura di conformità CE, purché corredate
della dichiarazione del fabbricante di cui al punto B dell'allegato II, salvo
il caso in cui esse possano funzionare in modo indipendente.
5.
Le macchine per le quali i rischi sono principalmente di origine elettrica devono
rispondere in via prioritaria alle disposizioni di cui alla legge 18 ottobre 1977,
n. 791, di attuazione della direttiva 73/23/CEE, ed alle successive modifiche.
6.
L'installatore della macchina o del componente di sicurezza deve procedere secondo
le istruzioni fornite dal costruttore a corredo della stessa, avendo la piena
responsabilità della corretta esecuzione.
7. Nel caso di componenti
di sicurezza destinati ad essere incorporati o assemblati con altri componenti
di sicurezza per costituire un altro componente di sicurezza ai sensi del presente
regolamento si applica il comma 2, lettera b).
Articolo
3
Norme armonizzate e disposizioni di carattere
1.
Ai sensi del presente regolamento si intendono per norme armonizzate le disposizioni
di carattere tecnico adottate dagli organismi di normazione europea su mandato
della Commissione dell'Unione europea e da quest'ultima approvate, i cui riferimenti
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della stessa e trasposte in una norma
nazionale.
2. I riferimenti delle norme nazionali che traspongono
le norme armonizzate sono pubblicati, con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3.
In assenza di norme armonizzate, con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana i riferimenti delle norme nazionali che soddisfano a tutti o parte dei
requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
4.
Gli enti normatori italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, adottano
le procedure necessarie per consentire alle parti sociali la partecipazione nel
processo di elaborazione delle norme armonizzate in materia di macchine.
Articolo 4
Procedura di certificazione
1. Prima di redigere la dichiarazione di conformità di cui all'art.
2, comma 2, lettera a), il costruttore o un suo mandatario residente nell'Unione
europea, deve:
a) se la macchina non è compresa tra quelle
elencate nell'allegato IV, costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato
V ed osservare gli adempimenti previsti dallo stesso allegato;
b)
se la macchina è compresa tra quelle elencate nell'allegato IV ed è fabbricata
senza rispettare o rispettando soltanto parzialmente le norme di cui all'art.
3, comma 2, o in mancanza di queste, sottoporre il modello della macchina all'esame
per la certificazione CE secondo le procedure previste dall'allegato VI;
c)
se la macchina è compresa tra quelle elencante nell'allegato IV ed è fabbricata
conformemente alle norme di cui all'art. 3, comma 2, il costruttore o il suo mandatario
residente nell'Unione europea deve effettuare, a sua scelta, uno dei seguenti
adempimenti:
1) costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato
VI e trasmetterlo ad un organismo di certificazione notificato che lo conserva
agli atti e ne rilascia ricevuta;
2) sottoporre il fascicolo
tecnico di cui all'allegato VI all'organismo di certificazione notificato il quale
si limita a verificare che sono state correttamente utilizzate le norme di cui
all'art. 3, comma 2, e rilasciare un attestato di adeguatezza del fascicolo;
3)
sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE previsto
dall'allegato VI.
2. Nel caso di cui al comma 1, lettera c),
punto 1), si applicano altresì le disposizioni di cui al numero 5, primo periodo,
e di cui al numero 7 dell'allegato VI.
3. Nel caso di cui
al comma 1, lettera c), punto 2), si applicano altresì le disposizioni di cui
ai numeri 5, 6 e 7 dell'allegato VI.
4. Nei casi previsti
dal comma 1, lettera a) e lettera c), punti 1) e 2), la dichiarazione CE di conformità
deve attestare unicamente la conformità ai requisiti essenziali di cui all'allegato
I.
5. Nei casi previsti dal comma 1, lettera b) e lettera
c) punto 3), la dichiarazione CE di conformità deve attestare la conformità dell'esemplare
cui si riferisce al modello sottoposto all'esame per la certificazione CE.
6.
Prima di redigere la dichiarazione di conformità di cui all'art. 2, comma 2, lettera
b), il costruttore od un suo mandatario residente nell'Unione europea deve sottoporre
i componenti di sicurezza alle procedure di certificazione di cui ai commi 1,
3, 4 e 5. Inoltre, qualora si proceda ad un esame per la certificazione CE, l'organismo
di certificazione di cui all'art. 8 verifica l'idoneità del componente di sicurezza
a svolgere le funzioni di sicurezza dichiarate dal costruttore.
7.
Nei casi in cui né il costruttore né alcun mandatario residente nell'Unione europea
abbiano ottemperato agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, tali obblighi
incombono su chiunque immetta la macchina o il componente di sicurezza sul mercato
o assembli macchine o parti di macchine o componenti di sicurezza di origini diverse
per la successiva immissione sul mercato o costruisca la macchina o il componente
di sicurezza per uso proprio.
8. Non è soggetto agli obblighi
di cui al comma 7 colui che installa su una macchina o su un trattore attrezzature
intercambiabili, a condizione che gli elementi siano compatibili e che ciascuna
parte costituente la macchina montata sia munita della marcatura CE e corredata
della dichiarazione CE di conformità.
9. Le revoche degli
attestati di certificazione CE da parte degli organismi che li hanno rilasciati
devono essere motivate e comunicate immediatamente agli interessati e ai Ministeri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza
sociale. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il
tramite del Ministero degli affari esteri, informa gli altri Stati membri e la
Commissione dell'Unione europea delle revoche stesse.
10.
Le revoche degli attestati di certificazione CE contengono le indicazioni dei
mezzi di ricorso possibili ed il termine entro cui è possibile ricorrere.
11.
Qualora le macchine siano disciplinate da altre norme relative ad aspetti diversi
e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che le macchine
si presumono conformi a tali norme; tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al
fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo
transitorio, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le
norme applicate dal fabbricante; in questo caso, nei documenti, nelle avvertenze
o nei fogli di istruzione, che devono accompagnare le macchine, sono riportati
i riferimenti normativi applicati.
Articolo 5
Marcatura
"CE"
1. La marcatura CE, il cui modello è riportato nell'allegato
III, è costituito dalla sigla "CE".
2. La marcatura CE è apposta
sulla macchina in modo visibile deve essere leggibile per tutto il prevedibile
periodo di durata della stessa, conformemente al punto 1.7.3. dell'allegato I.
3.
Fino alla data del 1° gennaio 1997 è consentita la commercializzazione di macchine
che riportano di seguito alla sigla "CE" le ultime due cifre dell'anno di apposizione
della marcatura di cui al presente articolo.
4. E' vietato
apporre sulle macchine marcature che possano indurre in errore circa il significato
ed il simbolo grafico della marcatura CE; possono essere apposti altri marchi,
purché non limitino la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
Articolo 6
Rappresentanza nel Comitato permanente
1. La Rappresentanza italiana in seno al Comitato permanente
previsto dall'art. 6, paragrafo 2 della direttiva 89/392/CEE, è composta da un
rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e da un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Articolo 7
Ritiro dal mercato e clausola di
salvaguardia
1. Per le macchine o componenti di sicurezza
già immessi sul mercato muniti della marcatura CE, il controllo della conformità
ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I è operato dal Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, attraverso i propri organi ispettivi in coordinamento
permanente tra loro al fine di evitare duplicazioni dei controlli.
2.
Le amministrazioni di cui al comma 1 possono avvalersi, in conformità alla legislazione
vigente per gli accertamenti di carattere tecnico, dell'Istituto superiore di
prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) e degli altri uffici tecnici dello
Stato.
3. Qualora gli organismi di vigilanza competenti per
la prevenzione e la sicurezza accertino la non conformità di una macchina o di
un componente di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato
I, ne danno immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4.
Qualora sia constatato che una macchina o un componente di sicurezza, pur accompagnati
dalla dichiarazione di conformità ed utilizzati conformemente alla loro destinazione,
rischiano di pregiudicare la sicurezza delle persone o, eventualmente, degli animali
domestici o dei beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro temporaneo
dal mercato ed il divieto di utilizzazione, con provvedimento motivato e notificato
all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso e del termine entro cui
è possibile ricorrere.
5. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato informa la Commissione dell'Unione europea dei provvedimenti
di cui al comma 4, precisando se il provvedimento è motivato da:
a)
non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato I;
b)
carenza ovvero applicazione non corretta delle norme di cui all'art. 3, comma
2.
6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate
dalla Commissione dell'Unione europea in seno al Comitato permanente di cui all'articolo
6, i provvedimenti di cui al comma 4 possono essere definitivamente confermati,
modificati o revocati.
7. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato comunica i provvedimenti di cui ai commi 4 e 6 al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli organi di vigilanza.
8.
In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni o analoghe manifestazioni
pubbliche, è consentita la presentazione di macchine o di componenti di sicurezza
che non sono conformi alle disposizioni del presente regolamento, purché un apposito
cartello indichi chiaramente la non conformità di dette macchine e di detti componenti
di sicurezza e la impossibilità di acquistarli prima che siano resi conformi dal
fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel territorio comunitario. Al momento
delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare
la protezione delle persone.
9. Gli oneri relativi al ritiro
dal mercato delle macchine o dei componenti di sicurezza ai sensi del presente
articolo sono a carico del costruttore o del suo mandatario residente nell'Unione
europea.
Articolo 8
Organismi di certificazione
1. Le attività di certificazione di cui all'art. 4, relative
a macchine o componenti di sicurezza di cui all'allegato IV, sono effettuate da
organismi autorizzati e notificati ai sensi del presente articolo.
2.
Possono essere autorizzati organismi in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato
VII e degli altri requisiti stabiliti nel decreto ministeriale 22 marzo 1993,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile
1993, di attuazione del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475. La domanda
di autorizzazione deve essere presentata, nelle forme del citato decreto ministeriale
22 marzo 1993, all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
3. L'autorizzazione è rilasciata entro
90 giorni con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, agli organismi di cui al comma
2 con organizzazione conforme alle norme UNI-EN 45011; trascorsi 90 giorni l'autorizzazione
s'intende negata.
4. Le spese relative alla certificazione
sono a totale carico del costruttore o del suo mandatario stabilito nell'Unione
europea. Le spese relative ai controlli preliminari connessi alla procedura di
autorizzazione degli organismi sono a totale carico del richiedente.
5.
Le amministrazioni che hanno rilasciato l'autorizzazione determinano gli indirizzi
volti ad assicurare la necessaria omogeneità dell'attività di certificazione,
vigilano sull'attività degli organismi autorizzati e hanno facoltà di procedere,
attraverso tecnici dei propri uffici centrali e periferici, ad ispezioni e verifiche
per accertare la permanenza dei requisiti e il regolare svolgimento delle procedure
previste dal presente regolamento, operando in coordinamento permanente fra loro.
6.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero
degli affari esteri, notifica tempestivamente alla Commissione dell'Unione europea
e agli Stati membri l'elenco degli organismi autorizzati ed ogni sua successiva
modificazione, anche al fine della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura periodicamente
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi
aggiornati degli organismi autorizzati di cui al presente articolo.
7.
Nei casi di certificazione previsti dall'art. 4, comma 1, lettera c), punto 2),
l'organismo autorizzato ha la responsabilità della corretta valutazione dell'adeguatezza
del fascicolo tecnico.
8. Nei casi di certificazione previsti
dall'art. 4, comma 1, lettera b) e lettera c), punto 3), l'organismo autorizzato
ha la responsabilità della corretta valutazione della conformità del modello di
macchina o di componente di sicurezza esaminato ai requisiti essenziali di sicurezza
di cui all'allegato I.
Articolo 9
Conferma
degli organismi di certificazione
1. Gli organismi già
autorizzati in via provvisoria ai sensi della circolare del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 25 febbraio 1993, n. 159258, possono richiedere
all'ispettorato tecnico del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
la relativa riconferma, nel termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore
del presente regolamento. Decorso tale termine in mancanza della domanda di riconferma
le autorizzazioni si intendono decadute.
2. L'istanza di cui
al comma 1, in regola con il bollo, deve indicare le eventuali modificazioni intervenute
ed ogni elemento utile a completare la documentazione presentata in sede di istanza
provvisoria, secondo le prescrizioni del presente regolamento.
3.
La decisione sulla domanda di riconferma dell'autorizzazione, previa verifica
delle certificazioni rilasciate in via provvisoria, è adottata con le procedure
di cui all'art. 8, entro il termine di centottanta giorni dalla data di dall'entrata
in vigore del presente regolamento.
Articolo 10
Norma
di rinvio
1. Alle procedure relative all'attività
di certificazione di conformità delle macchine e dei componenti di sicurezza e
a quelle finalizzate alla autorizzazione degli organismi di certificazione, alla
vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti,
si applicano le disposizioni dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Articolo 11
Norme finali e transitorie
1. Fatto salvo l'art. 1, comma 3, in caso di modifiche costruttive,
chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o
componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di
entrata in vigore del presente regolamento e privi di marcatura CE, deve attestare,
sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della
consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla
legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2.
Le macchine o i componenti di sicurezza già immessi sul mercato o messi in servizio,
per i quali, nel periodo compreso fra il 1° gennaio l993 e la data di entrata
in vigore del presente regolamento, è stata presentata all'ISPESL domanda di omologazione
non ancora respinta, si intendono legittimamente immessi sul mercato o messi in
servizio se:
a) l'ISPESL conclude positivamente il procedimento
di omologazione;
b) l'interessato trasmette la dichiarazione
di conformità ed il fascicolo tecnico di cui al presente regolamento, nel termine
di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento stesso, all'ISPESL
che procede alla archiviazione della istanza di omologazione, previa verifica
della completezza della documentazione e, nel caso di macchine o di componenti
indicati nell'allegato IV, previa verifica della sussistenza dei requisiti di
cui all'allegato I o della relativa certificazione rilasciata da uno degli organismi
di cui all'art. 9. La trasmissione all'ISPESL della documentazione produce gli
effetti di cui al comma 3.
4. Le macchine di sollevamento
o di spostamento di persone ed i componenti di sicurezza costruiti in conformità
alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del presente regolamento
possono essere immessi sul mercato e messi in servizio fino al 31 dicembre 1996.
Il
presente regolamento, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO
I
(previsto dall'art. 2, comma 1)
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE RELATIVI
ALLA
PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE
DELLE MACCHINE E DEI COMPONENTI
DI SICUREZZA
Ai fini del presente allegato, il termine "macchina"
designa sia la "macchina", quale definita all'articolo 2, comma 2, lettera a),
sia il "componente di sicurezza", quale definito allo stesso coma 2, lettera b).
OSSERVAZIONI PRELIMINARI
1. Gli obblighi
previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di salute si applicano soltanto
se sussiste il rischio corrispondente per la macchina in questione allorché viene
utilizzata alle condizioni previste dal fabbricante. In ogni caso i requisiti
1.1.2, 1.7.3 e 1.7.4 si applicano all'insieme delle macchine oggetto del presente
allegato.
2. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute
elencati nel presente allegato sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello
stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti.
In questo caso e nella misura del possibile la macchina deve essere progettata
e costruita per tendere verso tali obiettivi.
3. I requisiti
essenziali di sicurezza e di salute sono stati raggruppati in funzione dei rischi
che coprono.
Le macchine presentano un insieme di rischi che
possono essere esposti in vari capitoli del presente allegato.
Il
fabbricante ha l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi per cercare tutti
quelli che concernono la sua macchina; deve inoltre progettare e costruire la
macchina tenendo presente l'analisi.
1.
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE
1.1 Considerazioni
generali
1.1.1 Definizioni
Ai sensi
del presente allegato, si intende per:
1. "Zone pericolose",
qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza
di una persona esposta costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di
detta persona.
2. "Persona esposta", qualsiasi persona che
si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa.
3.
"Operatore", la o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare,
di eseguire la manutenzione, di pulire, di riparare e di trasportare una macchina.
1.1.2
Principi d'integrazione della sicurezza
a) Per costruzione,
le macchine devono essere atte a funzionare, ad essere regolate e a subire la
manutenzione senza che tali operazioni, se effettuate nelle condizioni previste
dal fabbricante, espongano a rischi le persone.
Le misure
adottate devono avere lo scopo di eliminare il rischio di infortuni durante l'esistenza
prevedibile della macchina, comprese le fasi di montaggio e smontaggio anche se
tale rischio fosse la conseguenza di una situazione anormale prevedibile.
b)
Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante deve applicare i seguenti
principi, nell'ordine indicato:
- eliminare o ridurre i rischi
nel miglior modo possibile (integrazione della sicurezza nella progettazione e
nella costruzione della macchina);
- adottare le misure di
protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono essere eliminati;
-
informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta efficacia
delle misure di protezione adottate, indicare se è richiesta una formazione particolare
e segnalare se e necessario prevedere un dispositivo di protezione individuale.
c)
In sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché all'atto della
redazione delle istruzioni per l'uso, il fabbricante deve considerare non soltanto
l'uso normale della macchina, ma anche l'uso della macchina ragionevolmente prevedibile.
La
macchina deve essere progettata in modo da evitare che sia utilizzata anormalmente,
se ciò può comportare un rischio. Negli altri casi le istruzioni per l'uso devono
richiamare l'attenzione dell'utilizzatore sulle controindicazioni nell'uso della
macchina che potrebbero, in base all'esperienza, presentarsi.
d)
Nelle condizioni d'uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio,
la fatica e le tensioni psichiche (stress) dell'operatore, tenuto conto dei principi
dell'ergonomia.
e) All'atto della progettazione e della costruzione
il fabbricante deve tener conto degli obblighi imposti all'operatore dall'uso
necessario o prevedibile delle attrezzature di protezione individuali (ad esempio:
calzature, guanti, ecc.).
f) La macchina deve essere fornita
completa di tutte le attrezzature e gli accessori speciali essenziali per poterla
regolare, eseguirne la manutenzione e utilizzarla senza alcun rischio.
1.1.3
Materiali e prodotti
I materiali utilizzati per la costruzione
della macchina o i prodotti impiegati ed originati durante la sua utilizzazione
non devono presentare rischi per la sicurezza e la salute delle persone esposte.
In
particolare, se vengono usati dei fluidi, la macchina deve essere progettata e
costruita in modo da poter essere utilizzata senza rischi dovuti al riempimento,
all'utilizzazione, al recupero e all'evacuazione.
1.1.4 Illuminazione
Il
fabbricante fornisce un'illuminazione incorporata adeguata alle operazioni dove,
malgrado un'illuminazione ambiente avente un valore normale, la mancanza di tale
dispositivo potrebbe determinare rischi.
Il fabbricante deve
avere cura che non vi siano zone d'ombra, abbaglianti fastidiosi, né effetti stroboscopici
pericolosi dovuti all'illuminazione fornita dal fabbricante.
Gli
organi interni che devono essere ispezionati frequentemente devono essere muniti
di opportuni dispositivi di illuminazione; lo stesso dicasi per le zone di regolazione
e di manutenzione.
1.1.5 Progettazione
della macchina ai fini di trasporto
La macchina o ciascuno
dei suoi diversi elementi deve:
- poter essere trasportata
in modo sicuro,
- essere imballata o progettata per essere
immagazzinata in modo sicuro e senza deterioramenti (per esempio: sufficiente
stabilità, supporti speciali, ecc. )
Se la massa, le dimensioni
o la forma della macchina o dei suoi vari elementi non ne consentono lo spostamento
a mano, la macchina o ciascuno dei suoi vari elementi deve essere:
-
munita di accessori che consentano di afferrarla con un mezzo di sollevamento,
-
progettata in modo da consentire il fissaggio di detti accessori (ad esempio:
fori filettati),
- di forma tale che normali mezzi di sollevamento
possano adattarvisi facilmente.
Se la macchina o uno dei suoi
elementi possono essere trasportati a mano, essa deve essere:
-
facilmente spostabile,
- munita di dispositivi di presa (ad
esempio: maniglie, ecc.) che ne consentano il trasporto in tutta sicurezza.
Sono
necessarie disposizioni speciali per il trasporto di utensili e/o di parti di
macchine, anche leggeri, potenzialmente pericolosi (forma, materia, ecc.).
1.2. Comandi
1.2.1
Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando
I sistemi
di comando devono essere progettati e costruiti in modo da essere tanto sicuri
ed affidabili da evitare qualsiasi situazione pericolosa. Essi devono in particolare
essere progettati e costruiti in modo:
- che resistano alle
sollecitazioni normali di servizio e agli agenti esterni,
-
che non si producano situazioni pericolose in caso di errori di logica nelle manovre.
1.2.2
Dispositivi di comando
I dispositivi di comando devono essere:
-
chiaramente visibili, individuabili ed eventualmente contrassegnati da una marcatura
adatta,
- disposti in modo da garantire una manovra sicura,
univoca e rapida,
- progettati in modo tale che il movimento
del dispositivo di comando sia coerente con l'azione del comando,
-
situati fuori delle zone pericolose tranne il caso, all'occorrenza, di taluni
organi, come un arresto di emergenza, una console di apprendimento per i robot,
-
sistemati in modo che la loro manovra non causi rischi supplementari,
-
progettati o protetti in modo che: l'azione comandata, se comporta un rischio,
non possa aver luogo senza una manovra intenzionale,
- fabbricati
in modo da resistere agli sforzi prevedibili; particolare attenzione sarà data
ai dispositivi di arresto di emergenza che possano essere soggetti a grossi sforzi.
Se
un dispositivo di comando è progettato e costruito per consentire varie azioni
differenti, vale a dire se la sua azione è non univoca (ad esempio: utilizzazione
di tasti, ecc.), l'azione comandata deve essere chiaramente indicata e, all'occorrenza,
confermata.
La posizione e la corsa dei dispositivi di comando,
nonché lo sforzo richiesto devono essere compatibili con l'azione comandata, tenendo
conto dei principi ergonomici. Si deve tener conto degli obblighi dovuti all'uso
necessario e prevedibile di dispositivi di protezione individuale (ad esempio:
calzature, guanti, ecc.).
La macchina deve essere munita di
dispositivi di segnalazione (quadrante, segnali, ecc.) e indicazioni la cui conoscenza
è necessaria per un funzionamento sicuro. Dal posto di comando l'operatore deve
poter vedere l'indicazione dei suddetti dispositivi.
Dal posto
di comando principale l'operatore deve poter essere in grado di assicurarsi dell'assenza
di persone esposte nelle zone di rischio.
Se ciò fosse impossibile,
il sistema di comando deve essere progettato e costruito in modo che ogni messa
in marcia sia preceduta da un segnale di avvertimento sonoro e/o visivo. La persona
esposta deve avere il tempo e i mezzi per impedire rapidamente l'avviamento della
macchina.
1.2.3. Avviamento
L'avviamento
di una macchina deve essere possibile soltanto con una azione volontaria su un
dispositivo di comando previsto a tal fine.
Lo stesso dicasi
-
per la rimessa in marcia dopo un arresto, indipendentemente dall'origine,
-
per il comando di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento (ad
esempio: velocità, pressione, ecc.), salvo se questa rimessa in marcia o questa
modifica delle condizioni di funzionamento non presenti alcun rischio per le persone
esposte.
La rimessa in marcia o la modifica delle condizioni
di funzionamento risultanti dalla normale sequenza di un ciclo automatico non
riguarda questo requisito essenziale.
Se una macchina dispone
di più dispositivi di comando dell'avviamento e se, di conseguenza, gli operatori
possono mettersi reciprocamente in pericolo, devono essere previsti dispositivi
complementari per escludere questo rischio (ad esempio: dispositivi di convalida
o selettori che consentono il funzionamento di un solo dispositivo di avviamento
per volta).
La rimessa in funzionamento automatico di un impianto
automatizzato dopo un arresto deve poter essere effettuata facilmente, dopo che
sono soddisfatte le condizioni di sicurezza.
1.2.4 Dispositivo
di arresto
Arresto normale
Ogni macchina
deve essere munita di un dispositivo di comando che consenta l'arresto generale
in condizioni di sicurezza.
Ogni posto di lavoro deve essere
munito di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione dei
rischi esistenti, tutti gli elementi mobili della macchina o unicamente parti
di essi, in modo che la macchina sia in situazione di sicurezza. L'ordine di arresto
della macchina deve essere prioritario rispetto agli ordini di avviamento.
Ottenuto
l'arresto della macchina o dei suoi elementi pericolosi, si deve interrompere
l'alimentazione degli azionatori.
Arresto di emergenza
Ogni
macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza che
consentano di evitare situazioni di pericolo che rischino di prodursi imminentemente
o che si stiano producendo. Sono escluse da quest'obbligo:
-
le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può ridurre
il rischio perché non riduce il tempo per ottenere l'arresto normale oppure perché
non permette le misure specifiche che il rischio richiede,
-
le macchine portatili e quelle a guida manuale.
Detto dispositivo
deve:
- comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili,
ben visibili e rapidamente accessibili,
- provocare l'arresto
del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza creare rischi supplementari,
-
eventualmente avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di salvaguardia.
Quando
si smette di azionare il comando dell'arresto di emergenza dopo un ordine di arresto,
detto ordine deve essere mantenuto da un blocco del dispositivo di arresto di
emergenza, sino al suo sblocco; non deve essere possibile ottenere il blocco del
dispositivo senza che quest'ultimo generi un ordine di arresto; lo sblocco del
dispositivo deve essere possibile soltanto con una apposita manovra e non deve
riavviare la macchina, ma soltanto autorizzarne la rimessa in funzione.
Impianti
complessi
Nel caso di macchine o di elementi di macchine progettati
per lavorare assemblati, il fabbricante deve progettare e controllare la macchina
in modo tale che i dispositivi di arresto, compreso l'arresto di emergenza, possano
bloccare non soltanto la macchina ma anche tutte le attrezzature a valle e/o a
monte qualora il loro mantenimento in funzione costituisse un pericolo.
1.2.5
Selettore modale di funzionamento
Il modo di comando selezionato
deve avere la priorità su tutti gli altri sistemi di comando, salvo l'arresto
di emergenza.
Se la macchina è stata progettata e costruita
per consentire il funzionamento o il comando multimodale e presenta diversi livelli
di sicurezza (ad esempio: per consentire la regolazione, la manutenzione e l'ispezione,
ecc.), essa deve essere equipaggiata di un selettore modale che possa essere bloccato
in ciascuna posizione di funzionamento. A ciascuna posizione del selettore corrisponderà
un solo modo di comando o di funzionamento.
Il selettore può
essere sostituito da altri mezzi di selezione che consentono di limitare l'utilizzazione
di talune funzioni della macchina ad alcune categorie di operatori (ad esempio:
codici di accesso a talune funzioni di comandi numerici, ecc.).
Se
per alcune operazioni la macchina deve poter funzionare con i dispositivi di protezione
neutralizzati, il selettore modale deve simultaneamente:
-
escludere il comando automatico,
- autorizzare movimenti soltanto
mediante dispositivi di comando che necessitano un'azione continuata,
-
autorizzare il funzionamento degli elementi mobili pericolosi soltanto in condizioni
di sicurezza migliorate (ad esempio, velocità ridotta, sforzo ridotto, a intermittenza
o altre disposizioni adeguate) evitando i rischi derivanti dalle sequenze collegate,
-
vietare qualsiasi movimento che potrebbe presentare un pericolo, se volontariamente
o involontariamente agisse sui sensori interni della macchina.
Inoltre
al posto di manovra, l'operatore deve avere la padronanza del funzionamento degli
elementi sui quali agisce.
1.2.6 Avaria del circuito di alimentazione
di energia
L'interruzione, il ripristino dopo un'interruzione
o la variazione, indipendentemente dal senso, dell'alimentazione di energia della
macchina non deve creare situazioni pericolose.
In particolare
occorre evitare:
- l'avviamento intempestivo,
-
l'impedimento dell'arresto della macchina se l'ordine è già stato dato,
-
la caduta o l'espulsione di un elemento mobile della macchina o di un pezzo della
macchina,
- l'impedimento dell'arresto automatico o manuale
degli elementi mobili di qualsiasi tipo,
- l'inefficienza
dei dispositivi di protezione.
1.2.7 Avaria del circuito di
comando
Un'anomalia della logica del circuito di comando,
un'avaria o un deterioramento del circuito di comando non devono creare situazioni
pericolose.
In particolare occorre evitare:
-
l'avviamento intempestivo,
- l'impedimento dell'arresto della
macchina se l'ordine è già stato dato,
- la caduta o l'espulsione
di un elemento mobile della macchina o di un pezzo della macchina,
-
l'impedimento dell'arresto automatico o manuale degli elementi mobili di qualsiasi
tipo,
- l'inefficienza dei dispositivi di protezione.
1.2.8
Software
Il software di dialogo tra un operatore e sistema
di comando o di controllo di una macchina deve essere progettato in modo che sia
di facile impiego.
1.3 Misure di
protezione contro i rischi meccanici
1.3.1 Stabilità
La
macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve essere progettata e costruita
in modo che, nelle condizioni di funzionamento previste (eventualmente tenendo
conto delle condizioni climatiche), la sua stabilità sia tale da consentire l'utilizzazione
senza rischio di rovesciamento, di caduta o di spostamento intempestivo.
Se
la forma stessa della macchina o la sua installazione non garantiscono sufficiente
stabilità, devono essere previsti ed indicati nelle istruzioni per l'uso appositi
mezzi di fissaggio.
1.3.2 Rischio di rottura durante il funzionamento
Gli
elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento devono resistere
agli sforzi cui devono essere sottoposti durante l'utilizzazione prevista dal
fabbricante.
I materiali utilizzati devono presentare caratteristiche
di resistenza sufficienti ed adeguate all'ambiente di utilizzazione previsto dal
fabbricante, in particolare per quanto concerne i fenomeni di fatica, di invecchiamento,
di corrosione e di abrasione.
Il fabbricante indicherà nelle
istruzioni per l'uso i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni necessarie
per motivi di sicurezza. Egli indicherà eventualmente i pezzi soggetti ad usura,
nonché i criteri di sostituzione.
Se, nonostante le precauzioni
prese (ad esempio: nel caso delle mole), sussistono rischi di esplosione o di
rottura, gli elementi mobili in questione devono essere montati e protetti in
modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti.
Le
tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione,
dovranno poter sopportare le sollecitazioni interne ed esterne previste e saranno
solidamente fissate e/o protette da qualsiasi tipo di danneggiamento esterno;
opportune precauzioni saranno prese affinché, in caso di rottura, esse non presentino
rischi (movimenti bruschi, getti ad alta pressione, ecc.).
In
caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l'utensile, devono
essere soddisfatte le seguenti condizioni per evitare rischi per le persone esposte
(ad esempio: rottura dell'utensile):
- al momento del contatto
utensili/pezzo, l'utensile deve aver raggiunto le sue normali condizioni di lavoro,
-
al momento dell'avviamento e/o dell'arresto dell'utensile (volontario o accidentale),
il movimento di alimentazione e il movimento dell'utensile debbono essere coordinati.
1.3.3
Rischi dovuti alla caduta e alla proiezione di oggetti
Devono
essere prese precauzioni per evitare la caduta o la proiezione di oggetti (pezzi
lavorati, utensili, trucioli, frammenti, residui ecc.) che possono presentare
un rischio.
1.3.4 Rischi dovuti a superfici, spigoli ed angoli
Gli
elementi accessibili della macchina devono essere privi, entro i limiti consentiti
dalle loro funzioni, di angoli acuti e di spigoli vivi, nonché di superfici rugose
che possono causare lesioni.
1.3.5 Rischi dovuti alle macchine
combinate
Quando la macchina è prevista per poter eseguire
diversi tipi di operazioni con ripresa manuale del pezzo fra ogni operazione (macchina
combinata), essa deve essere progettata e costruita in modo che ciascun elemento
possa essere utilizzato separatamente senza che gli altri elementi costituiscano
un pericolo o un impedimento per la persona esposta.
A tal
fine gli elementi che non siano protetti devono poter essere messi in moto o arrestati
individualmente.
1.3.6 Rischi dovuti alle variazioni di velocità
di rotazione degli utensili
Quando la macchina è progettata
per effettuare operazioni in condizioni di impiego diverse (ad esempio: in materia
di velocità e di alimentazione), deve essere progettata e costruita in modo che
la scelta e la regolazione di tali condizioni possano essere effettuate in modo
sicuro e affidabile.
1.3.7 Prevenzione dei rischi dovuti agli
elementi mobili
Gli elementi mobili della macchina devono
essere progettati, costruiti e disposti per evitare i rischi oppure, se sussistono
rischi, essere muniti di protezioni o dispositivi di protezione in modo tale da
prevenire qualsiasi rischio di contatto che possa provocare infortuni.
Devono
essere prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un bloccaggio improvviso
degli elementi mobili di lavoro. Nei casi in cui, malgrado le precauzioni prese,
può verificarsi un bloccaggio, mezzi di protezione specifici, utensili specifici,
le istruzioni per l'uso ed, eventualmente, una indicazione sulla macchina stessa
dovranno essere forniti dal fabbricante per permettere di sbloccare la macchina
senza rischi.
1.3.8 Scelta di una protezione contro i rischi
dovuti agli elementi mobili
Le protezioni o dispositivi di
protezione usati contro i rischi dovuti agli elementi mobili devono essere scelti
in funzione del rischio effettivo. Per la scelta si deve ricorrere alle seguenti
indicazioni:
A. Elementi mobili di trasmissione
Le
protezioni progettate per proteggere le persone esposte ai rischi dovuti agli
elementi mobili di trasmissione (ad esempio pulegge, cinghie, ingranaggi, cremagliere,
alberi di trasmissione, ecc.) devono essere:
- sia delle protezioni
fisse, conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.1.
- sia delle
protezioni mobili, conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.2.A.
Se
si prevedono frequenti interventi deve essere scelta quest'ultima soluzione.`
B.
Elementi mobili che partecipano alla lavorazione
Le protezioni
o dispositivi di protezione progettati per proteggere le persone esposte ai rischi
provocati dagli elementi mobili che concorrono al lavoro (quali, ad esempio, utensili
di taglio, elementi mobili delle presse, cilindri, pezzi in corso di lavorazione,
ecc.) devono essere:
- possibilmente delle protezioni fisse
conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.1.
- oppure protezioni
mobili conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.2.B o dispositivi di protezione quali
dispositivi sensibili (ad esempio: relé immateriali, commutatori a tappeto), dispositivi
di protezione che mantengono l'operatore a distanza (ad esempio: comandi a due
mani), dispositivi di protezione destinati a impedire automaticamente l'accesso
di tutto o parte del corpo dell'operatore alla zona pericolosa, conformemente
ai requisiti 1.4.1 e 1.4.3.
Tuttavia, se taluni elementi mobili
che partecipano alla lavorazione non possono essere resi inaccessibili, interamente
o in parte, durante il loro funzionamento a causa delle operazioni che richiedono
l'intervento dell'operatore in loro prossimità, detti elementi, per quanto tecnicamente
possibile, devono essere muniti:
- protezioni fisse, conformi
ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.1 che impediscano l'accesso alle parti degli elementi
non utilizzate per la lavorazione,
- e di protezioni regolabili,
conformi ai requisiti 1.4.1 e 1.4.2.3 che limitino l'accesso alle parti degli
elementi mobili indispensabili alla lavorazione.
1.4
Caratteristiche richieste per le protezioni ed i dispositivi di protezione
1.4.1 Requisiti generali
Le protezioni e
i dispositivi di protezione:
- devono essere di costruzione
robusta,
- non devono provocare rischi supplementari,
-
non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
- devono
essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa,
-
non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro,
-
devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione
degli attrezzi nonché per i lavori di manutenzione, limitando però l'accesso soltanto
al settore in cui deve essere effettuato il lavoro e se possibile, senza smontare
la protezione o il dispositivo di protezione.
1.4.2 Requisiti
particolari per le protezioni
1 .4. 2.1 Protezioni fisse
Le
protezioni fisse devono essere fissate solidamente
Il loro
fissaggio deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso di utensili per
la loro apertura.
Per quanto possibile, esse non devono poter
rimanere al loro posto in mancanza dei loro mezzi di fissaggio.
1.4.2.2
Protezioni mobili
A. Le protezioni mobili del tipo A devono:
-
per quanto possibile, restare unite alla macchina quando siano aperte;
-
essere munite di un dispositivo di bloccaggio che impedisca l'avviamento degli
elementi mobili sino a quando esse consentono l'accesso a detti elementi e inserisca
l'arresto non appena esse non sono più in posizione di chiusura.
B.
Le protezioni mobili del tipo B devono essere progettate ed inserite nel sistema
di comando in modo che:
- la messa in moto degli elementi
mobili non sia possibile fin tanto che l'operatore può raggiungerli,
-
la persona esposta non possa accedere agli elementi mobili in movimento,
-
la loro regolazione richieda un intervento volontario, ad esempio l'uso di un
attrezzo, di una chiave, ecc.,
- la mancanza o il mancato
funzionamento di uno dei loro elementi impedisca l'avviamento o provochi l'arresto
degli elementi mobili
- un ostacolo di natura adeguata garantisca
una protezione in caso di rischio di proiezione.
1.4.2.3 Protezioni
regolabili che limitano l'accesso
Le protezioni regolabili
che limitano l'accesso alle parti degli elementi mobili indispensabili alla lavorazione
devono:
- potersi regolare manualmente o automaticamente a
seconda del tipo di lavorazione da eseguire,
- potersi regolare
facilmente senza l'uso di un attrezzo,
- ridurre per quanto
possibile il rischio di proiezione.
1.4.3 Requisiti particolari
per i dispositivi di protezione
I dispositivi di protezione
devono essere concepiti ed inseriti nel sistema di comando in modo che:
-
la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fintantoché l'operatore
può raggiungerli,
- la persona esposta non possa accedere
agli elementi mobili in movimento,
- la loro regolazione richieda
un intervento volontario, ad esempio l'uso di un attrezzo, di una chiave, ecc.,
-
la mancanza o il mancato funzionamento di uno dei loro elementi impedisca l'avviamento
o provochi l'arresto degli elementi mobili.
1.5
Misure di protezione contro altri rischi
1.5.1 Rischi
dovuti all'energia elettrica
Se la macchina è alimentata con
energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo
da prevenire o da consentire di prevenire tutti i rischi dovuti all'energia elettrica.
La
specifica normativa vigente relativa ai materiale elettrico destinato all'impiego
entro determinati limiti di tensione deve essere applicata alle macchine che vi
sono soggette.
1.5.2 Rischi dovuti all'elettricità statica
La
macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare o da ridurre la
formazione di cariche elettrostatiche pericolose e/o deve essere munita di mezzi
che consentano di scaricarle.
1.5.3 Rischi dovuti a energie
diverse dall'energia elettrica
Se la macchina è alimentata
con energia diversa da quella elettrica (ad esempio idraulica, pneumatica o termica
ecc.), essa deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire
tutti rischi che possono derivare da questi tipi di energia.
1.5.4
Rischi dovuti a errori di montaggio
Gli errori commessi al
montaggio o al rimontaggio di taluni pezzi, che potrebbero essere all'origine
di rischi, devono essere resi impossibili dalla progettazione degli stessi oppure
mediante indicazioni figuranti sui pezzi e/o sui carter. Le stesse indicazioni
devono figurare sui pezzi mobili e/o sul loro carter qualora occorra conoscere
il senso del moto per evitare rischi. Raccomandazioni supplementari devono eventualmente
figurare nelle istruzioni per l'uso.
Se l'origine dei rischi
può essere dovuta ad un collegamento difettoso, la progettazione o le indicazioni
figuranti sulle tabulazioni e/o sulle morsettiere devono rendere impossibile i
raccordi errati di fluidi, compresi quelli di conduttori elettrici.
1.5.5
Rischi dovuti a temperature estreme
Devono essere prese opportune
disposizioni per evitare qualsiasi pericolo di lesioni, per contatto o a distanza,
dovute a pezzi o materiali a temperatura elevata o molto bassa.
Devono
essere studiati i rischi di proiezione di materiali caldi o molto freddi. Qualora
sussista tale possibilità si devono prendere le misure necessarie per impedirli
e, se tecnicamente non fattibile, per renderli meno pericolosi.
1.5.6
Rischi d'incendio
La macchina deve essere progettata e costruita
in modo da evitare qualsiasi rischio di incendio o di surriscaldamento provocato
dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori ed altre sostanze, prodotti
o utilizzati dalla macchina.
1.5.7 Rischi di esplosione
La
macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio
di esplosione provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori
ed altre sostanze prodotti utilizzati dalla macchina.
A tal
fine il fabbricante prenderà le misure necessarie per
- evitare
una concentrazione pericolosa dei prodotti,
- impedire l'infiammazione
dell'atmosfera esplosiva,
- ridurre le conseguenze di un'eventuale
esplosione in modo che non abbia effetti pericolosi sull'ambiente circostante.
Se
il fabbricante prevede l'utilizzazione della macchina in un'atmosfera esplosiva,
saranno prese le stesse precauzioni.
Il materiale elettrico
di queste macchine deve essere conforme, per i rischi di esplosione, alle vigenti
direttive specifiche.
1.5.8 Rischi dovuti al rumore
La
macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti all'emissione
di rumore aereo siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico
e della possibilità di disporre di mezzi atti a ridurre il rumore, in particolare
alla fonte.
1.5.9 Rischi dovuti alle vibrazioni
La
macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle
vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto
del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi atti a ridurre le vibrazioni,
in particolare alla fonte.
1.5.10 Rischi dovuti alle radiazioni
La
macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che qualsiasi emissione
di radiazioni da parte della macchina sia limitata a quanto necessario al suo
funzionamento e i suoi effetti sulle persone esposte siano nulli o ridotti a proporzioni
non pericolose.
1.5.11 Rischi dovuti alle radiazioni esterne
La
macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che il suo funzionamento
non sia perturbato dalle radiazioni esterne.
1.5.12 Rischi
dovuti a dispositivi laser
In caso di impiego di dispositivi
laser va tenuto conto delle seguenti disposizioni:
- i dispositivi
laser montati su macchine devono essere progettati e costruiti in modo da evitare
qualsiasi radiazione involontaria,
- i dispositivi laser montati
su macchine debbono essere protetti in modo tale che né le radiazioni utili, né
la radiazione prodotta da riflessione o da diffusione e la radiazione secondaria
possano nuocere alla salute,
- i dispositivi ottici per l'osservazione
o la regolazione di dispositivi laser montati su macchine devono essere tali che
i raggi laser non creino alcun rischio per la salute.
1.5.13
Rischi dovuti alla emissione di polvere, gas, ecc.
La macchina
deve essere progettata, costruita e/o equipaggiata in modo tale da evitare i rischi
dovuti a gas, liquidi, polveri, vapori ed altri residui prodotti.
Se
il rischio esiste, la macchina deve essere equipaggiata in modo tale da poter
captare e/o aspirare i suddetti prodotti.
Se la macchina non
è chiusa durante il normale funzionamento, i dispositivi di captazione e/o di
aspirazione di cui al comma precedente devono essere situati il più vicino possibile
al luogo di emissione.
1.5.14 Rischio di restare imprigionati
in una macchina
Le macchine devono essere progettate, costruite
o dotate di mezzi che consentano di evitare ad una persona esposta di restarvi
chiusa dentro o, in caso di impossibilità, di chiedere aiuto.
1.5.15
Rischio di caduta
Le parti della macchina sulle quali è previsto
lo spostamento o lo stazionamento delle persone devono essere progettate e costruite
in modo da evitare che esse scivolino, inciampino o cadano su tali parti o fuori
di esse.
1.6 Manutenzione
1.6.1 Manutenzione della macchina
I punti
di regolazione, di lubrificazione e di manutenzione devono essere situati fuori
dalle zone pericolose. Gli interventi di regolazione, di manutenzione, di riparazione
e di pulitura della macchina devono poter essere eseguiti sulla macchina ferma.
Se
per motivi tecnici non è possibile soddisfare una delle precedenti condizioni,
dette operazioni devono poter essere eseguite senza rischi (vedi in particolare
il punto 1.2.5).
Per le macchine automatizzate e se del caso,
per altre macchine, il fabbricante prevedrà eventualmente un dispositivo di connessione
che consenta di montare un dispositivo di diagnosi di ricerca delle avarie.
Gli
elementi delle macchine automatizzate che devono essere sostituiti frequentemente,
soprattutto in seguito a un cambiamento della fabbricazione o quando sono sensibili
agli effetti dell'usura o soggetti a deterioramento in seguito ad un incidente,
devono essere facilmente smontabili e rimontabili in condizioni di sicurezza.
L'accesso a questi elementi deve consentire di svolgere questi compiti con i mezzi
tecnici necessari (attrezzi, strumenti di misura, ecc.) secondo il metodo operativo
definito dal costruttore.
1.6.2 Mezzi di accesso al posto
di lavoro o ai punti d'intervento
Il fabbricante deve prevedere
mezzi di accesso (scale, passerelle, ecc.) che consentano di raggiungere in completa
sicurezza tutti i punti in cui devono avvenire le operazioni di produzione, di
regolazione e di manutenzione.
Le parti della macchina sulle
quali è previsto lo spostamento o lo stazionamento delle persone devono essere
progettate e costruite in modo da evitare cadute.
1.6.3 Isolamento
dalle fonti di alimentazione di energia
Ogni macchina deve
essere munita di dispositivi che consentono di isolarla da ciascuna delle sue
fonti di alimentazione di energia. Questi dispositivi debbono essere chiaramente
individuati e potersi bloccare qualora il collegamento rischi di presentare un
pericolo per le persone esposte. Nel caso di macchine alimentate ad energia elettrica
mediante una spina ad innesto, è sufficiente la separazione della spina.
Il
dispositivo deve essere parimenti bloccato nel caso in cui l'operatore non possa
verificare l'effettivo costante isolamento da tutte le posizioni che deve occupare.
L'eventuale energia residua o immagazzinata dopo l'isolamento della macchina deve
poter essere dissipata senza pericolo per le persone esposte. In deroga al requisito
precedente, taluni circuiti possono non essere separati dalla loro fonte di energia
onde consentire, ad esempio, il supporto di pezzi, la tutela di informazioni,
l'illuminazione delle parti interne, ecc. In questo caso devono essere prese disposizioni
particolari per garantire la sicurezza degli operatori.
1.6.4
Intervento dell'operatore
Le macchine devono essere progettate,
costruite ed equipaggiate in modo tale da limitare le cause d'intervento degli
operatori. L'intervento di un operatore, ogniqualvolta non potrà essere evitato,
dovrà poter essere effettuato facilmente, in condizioni di sicurezza.
1.6.5
Pulitura delle parti interne
La macchina deve essere progettata
e costruita in modo che la pulitura delle parti interne della macchina che ha
contenuto sostanze o preparazioni pericolose sia possibile senza penetrare in
tali parti interne: lo stesso dicasi per l'eventuale svuotamento completo che
deve poter essere fatto dall'esterno. Se è assolutamente impossibile evitare di
penetrarvi, il fabbricante deve prendere all'atto della costruzione misure atte
a consentire di effettuare la pulitura con il minimo rischio possibile.
1.7 Segnalazioni
1.7.0 Dispositivi di
informazione
Le informazioni necessarie alla guida di una
macchina devono essere chiare e facilmente comprensibili.
Non
devono essere in quantità tale da accavallarsi nella mente dell'operatore.
Quando
la sicurezza e la salute delle persone esposte possono essere messe in pericolo
da un funzionamento difettoso di una macchina che funziona senza sorveglianza,
la macchina deve essere attrezzata in modo da emettere un segnale sonoro o luminoso
adeguato.
1.7.1 Dispositivi di allarme
Se
la macchina è munita di dispositivi di allarme (ad esempio: mezzi di segnalazione,
ecc.), essi devono poter essere compresi senza ambiguità e facilmente percepiti.
Devono
essere prese misure opportune per consentire all'operatore di verificare la costante
efficienza di questi dispositivi di allarme.
Devono essere
applicate le disposizioni delle direttive specifiche concernenti i colori ed i
segnali di sicurezza.
1.7.2 Avvertenze in merito ai rischi
residui
Nel caso in cui permangano dei rischi malgrado tutte
le disposizioni adottate oppure quando si tratta di rischi potenziali non evidenti
(ad esempio: armadio elettrico, sorgenti radioattive, spurgo di circuito idraulico,
rischio in una parte non visibile, ecc.) il fabbricante deve prevedere delle avvertenze.
Dette
avvertenze devono utilizzare preferibilmente dei simboli comprensibili a tutti
e/o essere redatte in una delle lingue del paese di utilizzazione corredata, su
richiesta, dalle lingue conosciute dagli operatori.
1.7.3
Marcatura
Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile,
almeno le seguenti indicazioni:
- nome del fabbricante e suo
indirizzo;
- la marcatura CE (cfr. allegato III);
-
designazione della serie o del tipo;
- eventualmente, numero
di serie;
- l'anno di costruzione.
Se
il fabbricante costruisce una macchina destinata all'utilizzazione in atmosfera
esplosiva, essa deve recare anche l'apposita indicazione.
In
funzione della sua caratteristica, la macchina deve recare anche tutte le indicazioni
indispensabili alla sicurezza d'esercizio (ad esempio: frequenza massima di rotazione
di taluni organi, diametro massimo degli utensili che possono essere montati,
massa, ecc.).
Se un elemento della macchina deve essere movimentato
durante l'utilizzazione con mezzi di sollevamento, la sua massa deve essere indicata
in modo leggibile, indelebile e non ambiguo.
Le attrezzature
intercambiabili di cui all'articolo 1, paragrafo 2, terzo comma devono recare
le stesse indicazioni
1.7.4 Istruzioni per l'uso
a)
Ogni macchina deve essere accompagnata da un'istruzione per l'uso che fornisca
almeno le seguenti informazioni:
- riepilogo delle indicazioni
previste per la marcatura, escluso il numero di serie (vedi punto 1.7.3); eventualmente
completate dalle indicazioni atte a facilitare la manutenzione (ad esempio: indirizzo
dell'importatore, dei riparatori, ecc.),
- le condizioni di
utilizzazione previste, ai sensi del punto 1.1.2 c),
- il
o i posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori,
-
le istruzioni per eseguire senza alcun rischio:
- la messa
in funzione,
- l'utilizzazione,
- il trasporto,
indicando la massa della macchina e dei suoi vari elementi allorché devono essere
regolarmente trasportati separatamente,
- l'installazione,
-
il montaggio e lo smontaggio,
- la regolazione,
-
la manutenzione e la riparazione,
- se necessario, istruzioni
per l'addestramento;
- se necessario, le caratteristiche essenziali
degli utensili che possono essere montati sulla macchina.
Qualora
necessario, in tale istruzione per l'uso deve essere richiamata l'attenzione sulle
controindicazioni di utilizzazione.
b) Le istruzioni per l'uso
sono redatte in una delle lingue comunitarie dal fabbricante o dal suo mandatario
stabilito nella Comunità. All'atto della messa in servizio, ogni macchina deve
essere accompagnata da una traduzione delle istruzioni nella o nelle lingue del
paese di utilizzazione e dalle istruzioni originali. La traduzione è fatta dal
fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, oppure da chi introduce
la macchina nella zona linguistica in questione. In deroga a quanto sopra, le
istruzioni per la manutenzione destinate ad essere applicate da un personale specializzato
che dipende dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità, possono
essere redatte in una sola lingua comunitaria compresa da detto personale.
c)
Alle istruzioni per l'uso saranno allegati gli schemi della macchina necessari
per la messa in funzione, la manutenzione, l'ispezione, il controllo del buon
funzionamento e, all'occorrenza, la riparazione della macchina ed ogni altra avvertenza
utile soprattutto in materia di sicurezza.
d) Qualsiasi documentazione
che presenta la macchina non deve contenere elementi in contrasto con quanto specificato
nelle istruzioni per l'uso per quanto concerne gli aspetti della sicurezza.
La
documentazione tecnica che descrive la macchina deve fornire le informazioni concernenti
l'emissione di rumore aereo di cui alla lettera f) e, per le macchine portatili
e/o a conduzione manuale, le informazioni concernenti le vibrazioni di cui al
punto 2.2.
e) Se necessario, nelle istruzioni per l'uso devono
essere indicate le prescrizioni di montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni
prodotti (ad esempio, impiego di ammortizzatori, natura e massa del basamento,
ecc.).f) Le istruzioni per l'uso devono fornire le indicazioni seguenti sul rumore
aereo prodotto dalla macchina, valore reale o valore stabilito in base alla misurazione
eseguita su una macchina identica:
- il livello di pressione
acustica continuo equivalente ponderato A nei posti di lavoro se supera 70 dB
(A); se tale livello è inferiore o pari a 70 dB(A), deve essere indicato;
-
il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di
lavoro se supera 63 Pa (130 dB rispetto a 20 IPa);
- il livello
di potenza acustica emesso dalla macchina se il livello di pressione acustica
continuo equivalente ponderato A nei posti di lavoro supera 85 dB(A).
Quando
si tratta di una macchina di grandissime dimensioni l'indicazione del livello
di potenza acustica è sostituito dall'indicazione dei livelli di pressione acustica
continui equivalenti in appositi punti intorno alla macchina.
Allorché
non sono applicate le norme armonizzate, i dati acustici devono essere misurati
utilizzando il codice di misurazione più appropriato adeguato alla macchina.
Il
fabbricante deve indicare le condizioni di funzionamento della macchina durante
la misurazione e i metodi di misurazione seguiti.
Se il posto
o i posti di lavoro non sono o non possono essere definiti, la misurazione del
livello di pressione acustica deve essere eseguita a 1 m dalla superficie della
macchina e a 1,60 m di altezza dal suolo o dalla piattaforma di accesso. Devono
essere indicati la posizione e il valore della pressione acustica massima.
g)
Se il fabbricante prevede l'utilizzazione della macchina in atmosfera esplosiva,
le istruzioni per l'uso devono fornire tutte le indicazioni necessarie.
h)
In caso di macchine che possono anche essere destinate all'utilizzazione da parte
di utilizzatori non professionali, la redazione e la presentazione delle istruzioni
per l'uso, nel rispetto delle altre esigenze essenziali di cui sopra, devono tener
conto del livello di formazione generale e della perspicacia che ci si può ragionevolmente
aspettare da questi utilizzatori.
2. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER TALUNE CATEGORIE
DI MACCHINE
2.1 Macchine agroalimentari
Se la macchina è destinata alla preparazione o al trattamento
dei prodotti alimentari (ad esempio: cottura, raffreddamento, riporto a temperatura,
lavaggio, manipolazione, condizionamento, stoccaggio, trasporto, distribuzione)
deve essere progettata e costruita in modo da evitare rischi di infezione, di
malattia e di contagio e vanno osservate le seguenti norme di igiene:
a)
I materiali a contatto o che possono venire a contatto con prodotti alimentari
devono essere conformi alle direttive in materia. La macchina deve essere progettata
e costruita in modo tale che detti materiali possano essere puliti prima di ogni
utilizzazione.
b) Tutte le superfici e gli elementi di raccordo
devono essere lisci, senza rugosità né spazi in cui possono fermarsi materie organiche.
c)
I gruppi costituiti da più unità devono essere progettati in modo da ridurre al
minimo le sporgenze, i bordi e gli angoli. Essi sono realizzati preferibilmente
mediante saldatura o incollatura continua.
d) Tutte le superfici
a contatto con i prodotti alimentari devono poter essere facilmente pulite e disinfettate
eventualmente dopo aver tolto le parti facilmente smontabili. Gli angoli interni
devono essere raccordati con raggi tali da consentire una pulizia completa.
e)
I liquidi provenienti da prodotti alimentari e i prodotti di pulizia, di disinfezione
e di risciacquatura devono poter defluire verso l'esterno della macchina senza
incontrare ostacoli (eventualmente in una posizione "pulizia").
f)
La macchina deve essere progettata e costruita in modo tale da evitare ogni infiltrazione
di liquidi, ogni accumulazione di materie organiche o penetrazione di esseri vivi,
segnatamente insetti, nelle zone impossibili da pulire (ad esempio per una macchina
non montata su piedi o su rotelle, installazione di una guarnizione a tenuta stagna
tra la macchina e lo zoccolo, uso di collegamenti stagni, ecc.).
g)
La macchina deve essere progettata e costruita in modo che i prodotti ausiliari
(ad esempio lubrificanti, ecc.) non possano entrare in contatto con i prodotti
alimentari. All'occorrenza, la macchina deve essere progettata e costruita per
permettere di verificare regolarmente il rispetto di questo requisito.
Istruzioni
per l'uso
Oltre alle indicazioni di cui al punto 1, le istruzioni
per l'uso devono menzionare i prodotti ed i metodi di pulizia, di disinfezione
e di risciacquatura raccomandati (non soltanto per le parti facilmente accessibili
ma anche nel caso in cui sia necessaria una pulizia sul posto per le parti il
cui accesso è impossibile o sconsigliato, ad esempio le tubazioni).
2.2
Macchine portatili tenute e/o condotte a mano
Le macchine
portatili tenute e/o condotte a mano devono rispondere ai seguenti requisiti essenziali
di sicurezza e di salute:
- a seconda del tipo di macchina,
avere una superficie di appoggio sufficiente e disporre in numero sufficiente
di mezzi di presa e di mantenimento correttamente dimensionati e disposti in modo
da garantire la stabilità della macchina nelle condizioni di funzionamento previste
dal fabbricante;
- tranne il caso in cui sia tecnicamente
impossibile o quando esista un comando indipendente, se le impugnature non possono
essere abbandonate in tutta sicurezza, le macchine devono essere munite di organi
di comando di avviamento e/o di arresto disposti in modo tale che l'operatore
non debba abbandonare i mezzi di presa per azionarli;
- essere
progettate, costruite o equipaggiate in modo tale da sopprimere i rischi dovuti
al loro avviamento intempestivo e/o al loro mantenimento in funzione dopo che
l'operatore ha abbandonato i mezzi di presa. Se questo requisito non è tecnicamente
realizzabile occorre prendere disposizioni compensative;
-
la macchina portatile tenuta a mano deve essere progettata e costruita in modo
tale da consentire, all'occorrenza, il controllo a vista della penetrazione dell'utensile
nel materiale lavorato.
Istruzioni per l'uso
Le
istruzioni per l'uso devono fornire la seguente indicazione relativa alle vibrazioni
emesse dalle macchine tenute e condotte manualmente:
- il
valore medio quadratico ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte
le membra superiori quando superi i 2,5 m/s2, definito secondo le norme di collaudo
appropriate. Se l'accelerazione non supera 2,5 m/s2, occorre segnalarlo.
In
mancanza di norme di collaudo applicabili, il fabbricante deve indicare i procedimenti
di misura applicati e le condizioni nelle quali sono state eseguite dette misure.
2.3 Macchine per la lavorazione del legno e di materie assimilate
Le macchine per la lavorazione del legno e le macchine che lavorano
materiali aventi caratteristiche fisiche e tecnologiche simili a quelle del legno,
come il sughero, l'osso, la gomma indurita, le materie plastiche dure ed altre
materie dure simili, devono rispondere ai seguenti requisiti essenziali per la
sicurezza e la salute:
a) la macchina deve essere progettata,
costruita o attrezzata in modo che il pezzo da lavorare possa essere presentato
e guidato in condizioni di sicurezza: quando il pezzo è tenuto manualmente su
un banco di lavoro, quest'ultimo deve garantire una stabilità sufficiente durante
la lavorazione e non deve ostacolare lo spostamento del pezzo;
b)
se la macchina può essere utilizzata in condizioni che comportano un rischio di
proiezione dei pezzi di legno, essa deve essere progettata, costruita o attrezzata
in modo da evitare tale proiezione o quanto meno in modo che la proiezione non
produca danni per l'operatore e/o le persone esposte;
c) la
macchina deve essere equipaggiata di freno automatico che arresti l'utensile in
tempo sufficientemente breve in caso di rischio di contatto con l'utensile in
fase di rallentamento;
d) quando l'utensile è integrato in
una macchina non completamente automatizzata, questa deve essere progettata e
costruita in modo tale da eliminare e ridurre la gravità degli infortuni alle
persone, ad esempio utilizzando portautensili a sezione circolare, limitando la
profondità di passata, ecc.
3. REQUISITI
ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER OVVIARE AI RISCHI PARTICOLARI
DOVUTI ALLA MOBILITA' DELLE MACCHINE
Per
ovviare ai rischi particolari dovuti alla mobilità, le macchine devono essere
progettate e costruite in modo da rispondere ai requisiti che seguono.
I
rischi dovuti alta mobilità esistono sempre per le macchine semoventi, trainate,
spinte o portate da un'altra macchina o da un trattore il cui lavoro è effettuato
in aree di lavoro e richiede la mobilità durante il lavoro oppure uno spostamento
continuo o semicontinuo secondo una successione di stazioni di lavoro fisse.
Inoltre,
i rischi dovuti alla mobilità possono esistere nel caso di macchine il cui lavoro
si effettua senza spostamenti ma che possono essere munite di mezzi che consentano
di spostarle più facilmente da un luogo all'altro (macchine munite di ruote, rotelle,
pattini, ecc., o collocate su supporti, carrelli, ecc.).
Al
fine di verificare che i motocoltivatori e le motozappatrici non presentino rischi
inaccettabili per le persone esposte, il fabbricante o il suo mandatario stabilito
nella Comunità deve effettuare oppure fare effettuare le prove appropriate per
ogni tipo di macchina.
3.1 Generalità
3.1.1 Definizione
Per "conducente" si intende
un operatore competente incaricato dello spostamento di una macchina. Il conducente
può essere trasportato dalla macchina oppure accompagnarla a piedi, o azionarla
mediante telecomando (cavi, radio, ecc.).
3.1.2 Illuminazione
Se
il fabbricante prevede che le macchine semoventi vengano impiegate in luoghi bui,
esse dovranno essere munite di un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro
da svolgere, ferme restando le altre normative eventualmente applicabili (codice
stradale, codice di navigazione, ecc.).
3.1.3 Progettazione
della macchina ai fini della movimentazione
Durante lo spostamento
della macchina e/o dei suoi elementi, non devono potersi verificare spostamenti
intempestivi né rischi dovuti all'instabilità se la macchina e/o i suoi elementi
sono sottoposti a movimentazione secondo le istruzioni del fabbricante.
3.2 Posto di lavoro
3.2.1 Posto di guida
Il
posto di guida deve essere progettato tenendo conto dei principi dell'ergonomia.
Possono essere previsti più posti di manovra e, in questo caso, ciascun posto
deve disporre di tutti gli organi di comando necessari. Quando vi sono vari posti
di manovra la macchina deve essere progettata in modo che l'impiego di uno di
essi renda impossibile l'uso degli altri, ad eccezione degli arresti d'emergenza.
La visibilità dal posto di guida deve essere tale da consentire al conducente
di far muovere la macchina e i suoi utensili nelle condizioni di impiego previste,
in tutta sicurezza per se stesso e per le persone esposte. In caso di necessità,
adeguati dispositivi devono rimediare ai rischi dovuti alla deficienza di visibilità
diretta.
La macchina deve essere progettata e costruita affinché
al posto di manovra non possano presentarsi rischi dovuti al contatto improvviso
con le ruote o con i cingoli per il conducente e per gli operatori a bordo.
Il
posto di manovra deve essere progettato e costruito in modo da evitare rischi
per la salute derivanti dai gas di scarico e/o dalla mancanza di ossigeno.
Se
le dimensioni lo consentono, il posto di manovra del conducente trasportato deve
essere progettato e costruito in modo da poter essere dotato di cabina. In questo
caso deve comportare un luogo destinato alla sistemazione delle istruzioni necessarie
al conducente e/o agli operatori. Il posto di manovra deve essere dotato di cabina
adeguata in caso di rischio dovuto ad ambiente pericoloso.
Se
la macchina è dotata di cabina, quest'ultima deve essere progettata, costruita
e/o attrezzata in modo da assicurare che il conducente lavori in buone condizioni
e sia protetto dagli eventuali rischi (ad esempio riscaldamento e aerazione inadeguati,
visibilità insufficiente, eccesso di rumore e vibrazioni, caduta di oggetti, penetrazione
di oggetti, ribaltamento, ecc.).
L'uscita deve consentire
un rapido abbandono della macchina. Si deve inoltre prevedere un'uscita di sicurezza
in una direzione diversa dall'uscita normale.
I materiali
impiegati per la cabina e la sua sistemazione interna devono essere difficilmente
infiammabili.
3.2.2 Sedili
Il sedile del
conducente di qualsiasi macchina deve garantire la stabilità del conducente ed
essere progettato tenendo conto dei principi dell'ergonomia.
Il
sedile deve essere progettato in modo da ridurre al livello più basso ragionevolmente
possibile le vibrazioni trasmesse al conducente. Il sedile deve essere ancorato
in modo da resistere a tutte le sollecitazioni che può subire, soprattutto in
caso di ribaltamento. Se sotto i piedi del conducente non esiste alcun piano di
appoggio, egli dovrà disporre di un poggiapiedi antisdrucciolevole.
Qualora
la macchina possa essere munita di una struttura di protezione in caso di ribaltamento,
il sedile deve portare una cintura di sicurezza o un dispositivo equivalente che
mantenga il conducente sul suo sedile senza opporsi ai movimenti necessari alla
guida né agli eventuali movimenti della sospensione.
3.2.3
Altri posti
Se le condizioni di utilizzazione prevedono che
oltre al conducente siano saltuariamente o regolarmente trasportati sulla macchina
o vi lavorino altri operatori, devono essere previsti posti adeguati affinché
il loro trasporto o lavoro avvenga senza rischi, in particolare di caduta.
Se
le condizioni di lavoro lo consentono, questi posti di lavoro devono essere muniti
di sedili.
Se il posto di manovra deve essere munito di cabina,
anche gli altri posti devono esser protetti contro i rischi che hanno giustificato
la protezione del posto di manovra.
3.3
Comandi
3.3.1 Dispositivi di comando
Dal
posto di guida il conducente deve poter azionare tutti i dispositivi di comando
necessari al funzionamento della macchina tranne per quanto riguarda le funzioni
che possono essere esercitate in condizioni di sicurezza solo mediante dispositivi
di comando collocati al di fuori del posto di guida. Si tratta in particolare
di posti di lavoro diversi dal posto di guida di cui sono responsabili operatori
diversi dal conducente o per i quali è necessario che il conducente lasci il posto
di guida per svolgere le manovre in condizioni di sicurezza.
I
pedali eventuali devono essere progettati, costruiti e disposti in modo che possano
essere azionati da un conducente in modo sicuro con il minimo rischio di confusione;
devono avere una superficie antisdrucciolevole ed essere facili da pulire.
Quando
il loro azionamento può comportare rischi, in particolare movimenti pericolosi,
i dispositivi di comando della macchina, ad esclusione di quelli a posizioni predeterminate,
devono ritornare in posizione neutra non appena l'operatore li lascia liberi.
Nel
caso di una macchina a ruote, il meccanismo di sterzo deve essere progettato e
costruito in modo da ridurre la forza dei movimenti bruschi del volante o della
leva di sterzo, dovuti ai colpi subiti dalle ruote sterzanti.
Il
comando di blocco del differenziale deve essere progettato e disposto in modo
da permettere di sbloccare il differenziale quando la macchina è in movimento.
L'ultima
frase del punto 1.2.2 non si applica alla funzione della mobilità.
3.3.2
Avviamento/spostamento
Le macchine semoventi con conducente
trasportato devono essere dotate di mezzi che scoraggino l'avviamento del motore
da parte di persone non autorizzate. Qualsiasi spostamento comandato di una macchina
semovente con conducente trasportato deve essere possibile soltanto se il conducente
si trova al posto di comando.
Quando, per il suo lavoro, una
macchina deve essere attrezzata con dispositivi che superano la sua sagoma normale
(ad esempio: stabilizzatore, freccia, ecc.), è necessario che il conducente disponga
di mezzi che gli consentano di verificare facilmente, prima di spostare la macchina,
che detti dispositivi sono in una posizione che consente uno spostamento sicuro.
La
stessa cosa deve verificarsi per la posizione di tutti gli altri elementi che,
per consentire uno spostamento sicuro, devono occupare una posizione definita,
se necessario bloccata.
Quando ciò è tecnicamente ed economicamente
realizzabile, lo spostamento della macchina deve essere subordinato alla posizione
sicura degli elementi sopra indicati.
Uno spostamento della
macchina non deve essere possibile all'atto dell'avviamento del motore.
3.3.3
Arresto dello spostamento
Fatte salve le prescrizioni da rispettare
per la circolazione stradale, le macchine semoventi e i loro rimorchi devono rispettare
i requisiti in materia di rallentamento, di arresto, di frenatura e di immobilizzazione
che garantiscano la sicurezza in tutte le condizioni di funzionamento, di carico,
di velocità, di caratteristiche del suolo e di pendenza previste dal fabbricante
e corrispondenti a situazioni normalmente incontrate.
Il rallentamento
e l'arresto della macchina semovente devono poter essere ottenuti dal conducente
attraverso un dispositivo principale. Se la sicurezza lo esige, in caso di guasto
del dispositivo principale o in mancanza di energia per azionare tale dispositivo,
un dispositivo d'emergenza con comandi interamente indipendenti e facilmente accessibili
deve consentire il rallentamento e l'arresto.
Se la sicurezza
lo esige, l'immobilizzazione della macchina deve essere mantenuta con un dispositivo
di sosta. Questo dispositivo può essere combinato con uno dei dispositivi di cui
al secondo comma, a condizione che sia ad azione puramente meccanica.
La
macchina comandata a distanza deve essere progettata e costruita in modo da fermarsi
automaticamente se il conducente ne ha perduto il controllo.
Il
punto 1.2.4 non si applica alla funzione spostamento.
3.3.4
Spostamento delle macchine con conducente a piedi
Ogni spostamento
di una macchina semovente con conducente a piedi deve essere possibile solo se
quest'ultimo esercita un'azione continua sull'organo di comando corrispondente.
In particolare, nessuno spostamento deve essere possibile all'atto d'avviamento
del motore.
Il sistema di comando delle macchine con conducente
a piedi deve essere progettato in modo da ridurre al minimo i rischi connessi
allo spostamento inopinato della macchina verso il conducente, in particolare
i rischi di:
a) schiacciamento,
b) lesioni
provocate da utensili rotanti.
Inoltre, la velocità normale
di spostamento della macchina deve essere compatibile con l'andatura del conducente.
Sulle
macchine che possono essere munite di un utensile rotante, quest'ultimo non deve
potere essere azionato quando il comando di retromarcia è inserito, salvo che
lo spostamento della macchina risulti dal movimento dell'utensile. In quest'ultimo
caso basterà che la velocità in retromarcia sia tale da non presentare rischi
per il conducente.
3.3.5 Avaria del circuito di comando
In
caso di avaria dell'alimentazione del servosterzo, la macchina deve poter essere
guidata per arrestarla.
3.4 Misure
di protezione dai rischi meccanici
3.4.1 Rischi connessi
con movimenti non comandati
Quando un elemento di una macchina
è stato arrestato, la sua deriva dalla posizione di arresto, per qualsiasi causa
che non sia l'azionamento degli organi di comando, deve essere tale da non creare
rischi per le persone esposte.
La macchina deve essere progettata,
costruita ed eventualmente montata sul suo supporto mobile in modo che al momento
dello spostamento le oscillazioni incontrollate del suo baricentro non ne pregiudichino
la stabilità, né comportino sforzi eccessivi per la sua struttura.
3.4.2
Rischio di rottura durante il funzionamento
Gli elementi di
macchine rotanti ad alta velocità, per i quali, nonostante le precauzioni prese,
rimane il rischio di rottura o di disintegrazione, devono essere montati e protetti
in modo che i loro eventuali frammenti vengano trattenuti o, quando ciò non è
possibile, non possano essere proiettati verso il posto di manovra e/o i posti
di lavoro.
3.4.3 Rischi connessi con il ribaltamento
Quando
per una macchina semovente con conducente ed eventualmente operatori trasportati
esiste il rischio di ribaltamento, essa deve essere progettata e munita di punti
di ancoraggio che consentano di ricevere una struttura di protezione contro tale
rischio (ROPS).
Detta struttura deve essere tale che in caso
di ribaltamento garantisca al conducente trasportato, ed eventualmente agli operatori
trasportati, un adeguato volume limite di deformazione (DLV).
Al
fine di verificare che la struttura soddisfa il requisito di cui al secondo comma,
il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve effettuare, o
far effettuare, prove appropriate su ogni tipo di struttura.
Inoltre,
le seguenti macchine per movimento terra di potenza superiore a 15 kW devono essere
munite di una struttura di protezione in caso di ribaltamento:
-
pale caricatrici su cingoli o su ruote,
- caricatrici meccaniche,
-
(trattori) apripista su cingoli o su ruote,
- ruspe autocaricanti
o meno,
- livellatrici,
- cassoni ribaltabili
(dumper) con parte anteriore articolata.
3.4.4 Rischi connessi
con la caduta di oggetti
Quando per una macchina con conducente
e eventualmente con operatori trasportati esistono rischi connessi con cadute
di oggetti e di materiali, essa deve essere progettata e munita, se le sue dimensioni
lo consentono, di punti di ancoraggio atti a ricevere una struttura di protezione
contro tale rischio (FOPS).
Detta struttura deve esser tale
che in caso di cadute di oggetti o di materiali garantisca agli operatori trasportati
un adeguato volume limite di deformazione (DLV).
Al fine di
verificare che la struttura soddisfa il requisito di cui al secondo comma, il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve effettuare, o far
effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.
3.4.5
Rischi connessi con cadute dai mezzi di accesso
Mezzi di appoggio
o di sostegno devono essere progettati, costruiti e disposti in modo che gli operatori
li utilizzino istintivamente e non ricorrano a tal fine agli organi di comando.
3.4.6
Rischi connessi con i dispositivi di traino
Ogni macchina
utilizzata per trainare o destinata ad essere trainata deve essere munita di dispositivi
di rimorchio o di traino progettati, costruiti e disposti in modo da garantire
che il collegamento e lo sganciamento possano essere effettuati facilmente ed
in modo sicuro e da impedire uno sganciamento accidentale durante l'utilizzazione.
Qualora
il carico sul timone lo richieda, queste macchine devono essere munite di un supporto
con una superficie d'appoggio adatta al carico e al terreno.
3.4.7
Rischi connessi con la trasmissione di potenza tra la macchina semovente (o il
trattore) e la macchina azionata
Gli alberi di trasmissione
cardanici che collegano una macchina semovente (o un trattore) al primo supporto
fisso di una macchina azionata devono essere protetti sul lato della macchina
semovente e sul lato della macchina azionata per tutta la lunghezza dell'albero
e dei giunti cardanici.
Sul lato della macchina semovente
o del trattore, la presa di forza alla quale è collegato l'albero di trasmissione
deve essere protetta da uno schermo fissato sulla macchina semovente (o sul trattore)
oppure da qualsiasi altro dispositivo che garantisca una protezione equivalente.
Sul
lato della macchina trainata, l'albero comandato deve essere chiuso in un carter
di protezione fissato sulla macchina.
La presenza di un limitatore
di coppia o di una ruota libera è autorizzata per la trasmissione cardanica soltanto
sul lato in cui avviene il collegamento con la macchina azionata. In questo caso
occorre indicare sull'albero di trasmissione cardanico il senso del montaggio.
Ogni
macchina trainata, il cui funzionamento implica la presenza di un albero di trasmissione
che la colleghi ad una macchina semovente o a un trattore deve possedere un sistema
di aggancio dell'albero di trasmissione tale che, quando la macchina è staccata,
l'albero di trasmissione e il suo dispositivo di protezione non vengano danneggiati
dal contatto con il suolo o con un elemento della macchina.
Gli
elementi esterni del dispositivo di protezione devono essere progettati, costruiti
e disposti in modo da non poter ruotare con l'albero di trasmissione. Il dispositivo
di protezione deve coprire l'albero di trasmissione fino alle estremità delle
ganasce interne nel caso di giunti cardanici semplici e almeno fino al centro
del giunto o dei giunti esterni nel caso di cardani detti a grandangolo.
Se
sono previsti accessi ai posti di lavoro in prossimità dell'albero di trasmissione
a cardano, il costruttore deve evitare che i dispositivi di protezione degli alberi
di trasmissione descritti al sesto comma possano servire da predellini, a meno
che non siano progettati e costruiti a tal fine.
3.4.8
Rischi dovuti agli elementi mobili di trasmissione
In deroga
al punto 1.3.8.A, nel caso dei motori a combustione interna, le protezioni mobili
che impediscono l'accesso alle parti mobili del compartimento motore possono non
essere provviste di dispositivi di blocco a condizione che la loro apertura sia
possibile soltanto con l'impiego di un utensile o di una chiave, oppure dopo aver
azionato un comando situato sul posto di guida, se quest'ultimo si trova in una
cabina completamente chiusa con una serratura bloccabile.
3.5 Misure di protezione contro altri rischi
3.5.1
Rischi dovuti alla batteria d'accumulatori
L'alloggiamento
della batteria deve essere costruito e situato e la batteria deve essere installata
in modo da evitare al massimo la possibilità di proiezione dell'elettrolita sull'operatore
anche in caso di ribaltamento e/o da evitare l'accumulo di vapori vicino ai posti
occupati dagli operatori.
La macchina mobile deve essere progettata
e costruita in modo che la batteria possa essere disinserita con un dispositivo
facilmente accessibile previsto a tal fine.
3.5.2 Rischi di
incendio
In funzionamento dei rischi previsti dal fabbricante
durante l'uso, la macchina deve, qualora le dimensioni lo consentano:
-
permettere l'installazione di estintori facilmente accessibili, oppure
-
essere munita di sistemi di estinzione che siano parte integrante della macchina.
3.5.3
Rischi dovuti alle emissioni di polveri, gas, ecc.
Quando
esista tale rischio, la captazione di cui al punto 1.5.13 può essere sostituita
con altri mezzi, come ad esempio l'eliminazione con getto d'acqua polverizzata.
Il
punto 1.5.13, secondo e terzo comma si applica soltanto quando la funzione principale
della macchina è la polverizzazione di prodotti.
3.6
Indicazioni
3.6.1 Segnalazione - avvertimento
Le
macchine devono essere provviste di mezzi di segnalazione e/o di targhe con le
istruzioni concernenti l'impiego, la regolazione e la manutenzione necessaria
per garantire la sicurezza e la tutela della salute delle persone esposte. Tali
mezzi devono essere scelti, progettati e realizzati in modo da essere chiaramente
visibili e indelebili.
Ferme restando le condizioni da rispettare
per la circolazione stradale, le macchine con conducente trasportato devono essere
dotate della seguente attrezzatura:
- un avvertitore acustico
che consenta di avvertire le persone esposte;
- un sistema
di segnalazione luminosa che tenga conto delle condizioni di impiego previste
quali, ad esempio, le luci di arresto, le luci di retromarcia, i girofari. Quest'ultima
condizione non si applica alle macchine destinate esclusivamente ai lavori sotterranei
e sprovviste di alimentazione elettrica.
Le macchine telecomandate,
le cui condizioni di impiego normali espongono le persone a rischi di urto o di
schiacciamento, devono essere munite di mezzi adeguati per segnalare i loro spostamenti
o di mezzi per proteggere le persone esposte contro tali rischi. Lo stesso applicasi
alle macchine la cui utilizzazione implica la ripetizione sistemica di avanzamento
e arretramento lungo uno stesso asse e il cui conducente non ha visibilità posteriore
diretta.
Il disinserimento involontario di tutti i dispositivi
di avvertimento e di segnalazione deve essere reso impossibile in sede di fabbricazione.
Ogni
volta che ciò sia indispensabile alla sicurezza, questi dispositivi devono essere
muniti di mezzi di controllo del buon funzionamento e un loro guasto deve essere
reso apparente all'operatore.
Quando le macchine spostandosi
o spostando i loro utensili possono creare un rischio particolare, dovrà essere
prevista un'iscrizione sulla macchina stessa che vieti di avvicinarsi alla macchina
durante il lavoro; tale iscrizione deve essere leggibile a sufficiente distanza
per garantire la sicurezza delle persone che devono operare nei pressi delle macchine.
3.6.2
Marcatura
Le indicazioni minime richieste al punto 1.7.3 devono
essere completate come segue:
- la potenza nominale espressa
in kW;
- la massa, in kg, nella configurazione più usuale
ed eventualmente:
- lo sforzo massimo di trazione previsto
dal fabbricante al gancio di traino in N;
- lo sforzo verticale
massimo previsto dal fabbricante sul gancio di traino in N.
3.6.3
Istruzioni per l'uso
Le istruzioni per l'uso devono contenere,
oltre alle indicazioni minime di cui al punto 1.7.4, le seguenti indicazioni:
a)
per quanto riguarda le vibrazioni della macchina, il valore effettivo o un valore
stabilito in base a misurazioni effettuate su una macchina identica:
-
il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono
esposte le membra superiori quando superi 2,5 m/s2; se tale livello
è inferiore o pari a 2,5 m/s2, occorre indicarlo;
-
il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui è esposto
il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/s2; se tale livello
è inferiore o pari a 0,5 m/s2, occorre indicarlo.
Allorché
non sono applicate le norme armonizzate, i dati sulle vibrazioni devono essere
misurati usando il codice di misurazione più appropriato adeguato alla macchina.
Il
fabbricante deve indicare le condizioni di funzionamento della macchina durante
la misurazione ed i metodi usati per le misurazioni;
b) nel
caso di macchine che consentono vari usi a seconda dell'attrezzatura impiegata,
il fabbricante della macchina di base su cui possono essere fissate attrezzature
intercambiabili e il fabbricante di queste ultime devono dare le informazioni
necessarie per consentirne il montaqgio e l'uso in condizioni di sicurezza.
4. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE
PER PREVENIRE I RISCHI PARTICOLARI DOVUTI AD UN'OPERAZIONE DI SOLLEVAMENTO
Le macchine che presentano rischi dovuti
alle operazioni di sollevamento, essenzialmente rischi di cadute del carico, di
urti del carico o di rovesciamento a causa della movimentazione del carico, devono
essere progettate e costruite in modo da conformarsi ai requisiti che seguono.
Detti
rischi si presentano con le macchine la cui funzione consiste nello spostare un
carico unitario con cambiamento di livello durante lo spostamento. Il carico può
essere costituito da oggetti, da materiali o da merci.
4.1 Considerazioni generali
4.1.1 Definizioni
a)
"accessori di sollevamento":
componenti o attrezzature non
collegate alle macchine e disposte tra la macchina e il carico oppure sul carico
per consentirne la presa;
b) "accessori di imbracatura":
accessori
di sollevamento che servono alla realizzazione o all'impiego di una braca, quali
ganci ad occhiello, maniglie, anelli, golfari, ecc.;
c) "carico
guidato":
carico di cui l'intero spostamento avviene lungo
guide materializzate, rigide o flessibili, la cui posizione nello spazio è determinata
da punti fissi;
d) "coefficiente di utilizzazione":
rapporto
aritmetico tra il carico garantito dal fabbricante, fino al quale un'attrezzatura,
un accessorio o una macchina è in grado di trattenere tale carico, ed il carico
massimo di esercizio marcato sull'attrezzatura, sull'accessorio o sulla macchina
rispettivamente;
e) "coefficiente di prova":
rapporto
aritmetico tra il carico utilizzato per effettuare le prove statiche o dinamiche
di un'attrezzatura, un accessorio o una macchina ed il carico massimo di esercizio
marcato sull'attrezzatura, sull'accessorio o sulla macchina rispettivamente;
f)
"prova statica":
verifica che consiste nel controllare l'apparecchio
o l'accessorio di sollevamento e nell'applicargli successivamente una forza corrispondente
al carico massimo di esercizio moltiplicato per un coefficiente di prova statica
appropriato, quindi, dopo aver soppresso il carico, nell'eseguire di nuovo un'ispezione
della macchina di sollevamento o dell'accessorio per controllare che non si sia
verificato alcun danno;
g) "prova dinamica":
prova
che consiste nel far funzionare la macchina in tutte le possibili configurazioni
al carico massimo di esercizio, tenendo conto del comportamento dinamico della
macchina onde verificare il buon funzionamento della macchina e degli elementi
di sicurezza.
4.1.2 Misure di protezione contro i rischi meccanici
4.1.2.1
Rischi dovuti alla mancanza di stabilità
Le macchine devono
essere progettate e costruite in modo che la stabilità prescritta al punto 1.3.1
sia garantita durante il funzionamento e in posizione di arresto, durante tutte
le fasi di trasporto, di montaggio e di smontaggio, in occasione dei guasti prevedibili
e anche nel corso delle prove quando esse siano effettuate conformemente alle
istruzioni per l'uso.
A tal fine, il fabbricante o il suo
mandatario stabilito nella Comunità deve utilizzare i mezzi di verifica appropriati,
in particolare, per i carrelli di movimentazione automotori di levata superiore
a 1,80 m, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve effettuare
o far effettuare, per ciascun tipo di carrello, una prova di stabilità su piattaforma
o prova analoga.
4.1.2.2 Guide e vie di scorrimento
Le
macchine devono essere munite di dispositivi che agiscono sulle guide o vie di
scorrimento in modo da evitare i deragliamenti.
Tuttavia,
in caso di deragliamento nonostante la presenza di simili dispositivi, o in caso
di avaria di un organo di guida o di scorrimento, si devono prevedere dispositivi
che impediscano la caduta di attrezzature, di componenti o del carico, nonché
il ribaltamento della macchina.
4.1.2.3 Resistenza meccanica
Le
macchine, gli accessori di sollevamento e gli elementi amovibili, devono poter
resistere alle sollecitazioni cui sono soggetti durante il funzionamento e, se
del caso, anche quando sono fuori servizio, nelle condizioni di installazione
e di esercizio previste dal fabbricante e in tutte le relative configurazioni,
tenendo conto eventualmente degli effetti degli agenti atmosferici e degli sforzi
esercitati dalle persone anche durante il trasporto, il montaggio e lo smontaggio.
Le
macchine e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e costruiti
in modo tale da evitare guasti dovuti alla fatica o all'usura tenuto conto dell'uso
previsto.
I materiali utilizzati devono essere scelti tenendo
conto degli ambienti di esercizio previsti dal fabbricante soprattutto per quanto
riguarda la corrosione, l'abrasione, gli urti, la fragilità a freddo e l'invecchiamento.
Le
macchine e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e costruiti
per sopportare i sovraccarichi applicati nelle prove statiche senza presentare
deformazioni permanenti né disfunzioni manifeste.
Il calcolo
deve tener conto dei valori del coefficiente di prova statica che è scelto in
modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza; in generale, questo coefficiente
ha i seguenti valori:
a) macchine mosse dalla forza umana
e accessori di sollevamento: 1,5;
b) altre macchine: 1,25.
Le
macchine devono essere progettate e costruite per sopportare perfettamente le
prove dinamiche effettuate con il carico massimo di utilizzazione moltiplicato
dal coefficiente di prova dinamica. Tale coefficiente di prova dinamica è scelto
in modo tale da garantire un adeguato livello di sicurezza e, in generale, è pari
a 1,1.
Le prove dinamiche devono essere effettuate sulla macchina
pronta ad essere messa in servizio in normali condizioni d'utilizzazione e sono
generalmente eseguite alle velocità nominali definite dal fabbricante.
Qualora
il circuito di comando autorizzi più movimenti simultanei, (per esempio, rotazione
e spostamento del carico), le prove devono essere effettuate nelle condizioni
più sfavorevoli ossia, in generale, combinando i movimenti.
4.1.2.4
Pulegge, tamburi, catene e funi
I diametri delle pulegge,
dei tamburi e dei rulli devono essere compatibili con le dimensioni delle funi
o delle catene di cui possono essere muniti.
I tamburi ed
i rulli devono essere progettati, costruiti ed installati in modo che le funi
o le catene di cui sono muniti possano avvolgersi senza lasciare lateralmente
l'alloggiamento previsto.
Le funi utilizzate direttamente
per il sollevamento o il supporto del carico non devono comportare alcuna impiombatura
a parte quelle alle loro estremità (le impiombature sono tollerate negli impianti
destinati, sin dalla loro progettazione, ad essere modificati regolarmente in
funzione delle esigenze di utilizzazione). Il coefficiente di utilizzazione dell'insieme
fune e terminale è scelto in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza;
questo coefficiente è, in generale, pari a 5.
Il coefficiente
di utilizzazione delle catene di sollevamento è scelto in modo tale da garantire
un livello adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 4.
Al
fine di verificare che sia stato raggiunto il coefficiente di utilizzazione adeguato,
il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve effettuare o
fare effettuare le prove appropriate per ciascun tipo di catena e di cavo utilizzato
direttamente per il sollevamento del carico e per ciascun tipo di terminale di
cavo.
4.1.2.5 Accessori di imbracatura
Gli
accessori di imbracatura devono essere dimensionati tenendo conto dei fenomeni
di fatica e di invecchiamento per un numero di cicli di funzionamento conforme
alla durata di vita prevista alle condizioni di funzionamento specificate per
l'applicazione prevista.
Inoltre:
a)
il coefficiente di utilizzazione dell'insieme cavo metallico e terminale è scelto
in modo tale da garantire un livello adeguato di sicurezza; questo coefficiente
è, in generale, pari a 5. I cavi non devono comportare nessun intreccio o anello
diverso da quelli delle estremità;
b) allorché sono utilizzate
catene a maglie saldate, devono essere del tipo a maglie corte. Il coefficiente
di utilizzazione delle catene, a prescindere dal tipo, è scelto in modo tale da
garantire un livello adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in generale,
pari a 4;
c) il coefficiente d'utilizzazione delle funi o
cinghie di fibre tessili dipende dal materiale, dal processo di fabbricazione,
dalle dimensioni e dall'utilizzazione. Questo coefficiente è scelto in modo da
garantire un livello di sicurezza adeguato; esso è, in generale, pari a 7, a condizione
che i materiali utilizzati siano di ottima qualità controllata e che il processo
di fabbricazione sia adeguato alle condizioni di utilizzazione previste. In caso
contrario, è in generale più elevato per garantire un livello di sicurezza equivalente.
Le funi o cinghie di fibre tessili non devono presentare
alcun nodo, impiombatura o collegamento, a parte quelli dell'estremità dell'imbracatura
o della chiusura di un'imbracatura senza estremità;
d) il
coefficiente d'utilizzazione di tutti i componenti metallici di una braca o utilizzati
con una braca è scelto in modo da garantire un livello adeguato di sicurezza;
questo coefficiente è, in generale, pari a 4;
e) la portata
massima di utilizzazione di una braca a trefoli è stabilita tenendo conto della
portata massima di utilizzazione del trefolo più debole, del numero di trefoli
e di un fattore di riduzione che dipende dal tipo di imbracatura;
f)
al fine di verificare che sia stato raggiunto il coefficiente di utilizzazione
adeguato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità deve effettuare
o fare effettuare le prove appropriate per ciascun tipo di componente di cui alle
lettere a), b), c) e d).
4.1.2.6 Controllo dei movimenti
I
dispositivi di controllo dei movimenti devono agire in modo da conservare in condizioni
di sicurezza la macchina su cui sono installati.
a) Le macchine
devono essere progettate ed attrezzate con dispositivi che mantengono l'ampiezza
dei movimenti dei loro elementi entro i limiti previsti. L'attività di questi
dispositivi deve essere preceduta eventualmente da un segnale.
b)
Se più macchine fisse o traslanti su rotaie possono compiere evoluzioni simultanee
con rischio di urti, dette macchine devono essere progettate e costruite per poter
essere equipaggiate di sistemi che consentano di evitare tali rischi.
c)
I meccanismi delle macchine devono essere progettati e costruiti in modo che i
carichi non possano derivare pericolosamente o cadere improvvisamente in caduta
libera anche in caso di interruzione parziale o totale di energia oppure quando
cessa l'azione dell'operatore.
d) Tranne che per le macchine
il cui lavoro richiede una siffatta applicazione, nelle normali condizioni di
esercizio non deve essere possibile abbassare il carico soltanto sotto il controllo
di un freno a frizione.
e) Gli organi di presa devono essere
progettati e costruiti in modo da evitare la caduta improvvisa dei carichi.
4.1.2.7
Rischi dovuti ai carichi manipolati
La posizione del posto
di guida delle macchine deve consentire di sorvegliare perfettamente le traiettorie
degli elementi in movimento per evitare la possibilità di urtare persone o materiali
o altre macchine che possono funzionare simultaneamente e presentare quindi un
pericolo.
Le macchine a carico guidato, installate fisse,
devono essere progettate e costruite in modo da impedire alle persone esposte
di essere urtate dal carico o dai contrappesi.
4.1.2.8 Rischi
dovuti al fulmine
Le macchine esposte al fulmine durante l'uso
devono essere equipaggiate in modo da scaricare al suolo le eventuali scariche
elettriche.
4.2 Requisiti particolari
per gli apparecchi mossi da energia diversa da quella umana
4.2.1
Comandi
4.2.1.1 Posto di guida
I requisiti
di cui al punto 3.2.1 si applicano anche alle macchine non mobili.
4.2.1.2
Sedile
I requisiti di cui al punto 3.2.2 primo e secondo comma
e al punto 3.2.3 si applicano anche alle macchine non mobili.
4.2.1.3
Organi di comando dei movimenti
Gli organi di comando dei
movimenti della macchina o delle sue attrezzature devono ritornare in posizione
neutra non appena cessa l'azionamento da parte dell'operatore. Per i movimenti,
parziali o totali, per i quali non si corre il rischio di urto da parte del carico
o della macchina, si possono sostituire detti organi con organi di comando che
consentono movimenti con arresti automatici a livelli preselezionati senza dover
mantenere l'azionamento da parte dell'operatore.
4.2.1.4 Controllo
delle sollecitazioni
Le macchine con un carico massimo di
utilizzazione pari almeno a 1.000 Kg o il cui momento di rovesciamento è pari
almeno a 40.000 Nm, devono essere dotate di dispositivi che avvertano il conducente
e impediscano i movimenti pericolosi del carico in caso:
-
di sovraccarico delle macchine:
- sia per eccesso di carico
massimo di utilizzazione;
- sia per superamento dei momenti
dovuti a tali carichi;
- di superamento dei momenti che tendono
al rovesciamento dovuto in particolare al carico sollevato.
4.2.2
Installazione guidata da funi
Le funi portanti, traenti o
portanti e traenti devono essere tese da contrappesi o da un dispositivo che consente
di controllare in permanenza la tensione.
4.2.3 Rischi dovuti
alla caduta degli operatori.
Mezzi di accesso al posto di
lavoro o ai punti di intervento.
Le macchine a carico guidato
e le macchine per le quali i supporti del carico seguono un determinato percorso
devono essere dotate di dispositivi che impediscano i rischi di caduta delle persone
esposte.
Le macchine che collegano livelli definiti e in cui
gli operatori possono penetrare sul piano di carico per posare o stivare quest'ultimo
devono essere progettate e costruite in modo da evitare uno spostamento non controllato
del piano di carico, in particolare al momento del caricamento o dello scaricamento.
4.2.4
Idoneità all'impiego
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito
nella Comunità si accerta, all'atto dell'immissione sul mercato o della prima
messa in servizio, con adeguate misure che egli prende o fa prendere, che gli
accessori di sollevamento e le macchine pronti ad essere utilizzati, a operazione
manuale o a operazione motorizzata, possano compiere le funzioni previste in tutta
sicurezza. Le misure suddette debbono tener conto delle caratteristiche statiche
e dinamiche delle macchine.
Se le macchine non possono essere
montate nei locali del fabbricante, o del suo mandatario stabilito nella Comunità,
le misure adeguate devono essere prese sul luogo dell'utilizzazione. In caso contrario,
esse possono essere prese tanto nei locali del fabbricante quanto sul luogo dell'utilizzazione.
4.3 Marcatura
4.3.1 Catene e funi
Ogni
lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento che non faccia parte di un
insieme deve recare un marchio oppure, se la marcatura è materialmente impossibile,
una targa o un anello inamovibile con i riferimenti del fabbricante o del suo
mandatario stabilito nella Comunità e l'identificazione della relativa attestazione.
L'attestazione
deve contenere le indicazioni prescritte dalle norme armonizzate oppure, in mancanza
di queste, le seguenti indicazioni minime:
- il nome del fabbricante
o del suo mandatario stabilito nella Comunità;
- l'indirizzo
nella Comunità del fabbricante o mandatario, a seconda dei casi;
-
una descrizione della catena o della fune comprendente:
-
le sue dimensioni nominali,
- la sua costruzione,
-
il materiale di fabbricazione,
- qualsiasi trattamento metallurgico
speciale subito dal materiale;
- in caso di prova, l'indicazione
della norma impiegata;
- il carico massimo durante il funzionamento,
che deve essere sopportato dalla catena o dalla fune. Una forcella di valori può
essere indicata in funzione delle applicazioni previste.
4.3.2
Accessori di sollevamento
Ogni accessorio di sollevamento
deve recare i seguenti marchi:
- identificazione del fabbricante;
-
identificazione del materiale (ad esempio: classe internazionale) quando questa
informazione è necessaria per la compatibilità dimensionale;
-
identificazione del carico massimo di utilizzazione;
- marcatura
CE.
Per gli accessori di imbracatura che comprendono componenti
quali funi e cordami sui quali la marcatura è materialmente impossibile, le indicazioni
di cui al primo comma devono essere apposte su una targa o con altri mezzi solidamente
fissata sull'accessorio.
Dette indicazioni debbono essere
leggibili e disposte in un punto tale da non rischiare di scomparire in seguito
alla lavorazione, all'usura, ecc., e da non compromettere la resistenza dell'accessorio.
4.3.3
Macchine
Ogni macchina deve recare, in modo leggibile ed indelebile,
oltre alle indicazioni minime di cui al punto 1.7.3, le indicazioni concernenti
il carico nominale:
i) indicato in modo chiaro e ben visibile
sull'apparecchio nel caso delle macchine per le quali è previsto un unico valore;
ii)
se il carico nominale dipende dalla configurazione della macchina, ogni posto
di guida sarà munito di una targa dei carichi che indichi sotto forma di tabelle
o di diagrammi i carichi nominali per ogni singola configurazione.
Le
macchine munite di un piano di carico le cui dimensioni consentono l'accesso alle
persone e la cui corsa origina un rischio di caduta devono recare un'indicazione
chiara ed indelebile che vieti il sollevamento di persone. Detta indicazione deve
essere visibile da ciascun posto che consenta l'accesso.
4.4 Istruzioni per l'uso
4.4.1 Accessori
di sollevamento
Ogni accessorio di sollevamento o ciascuna
partita di accessori di sollevamento commercialmente indivisibile deve essere
accompagnato da istruzioni per l'uso che forniscano almeno le seguenti indicazioni:
-
le condizioni normali di esercizio;
- le prescrizioni per
l'uso, il monitoraggio e la manutenzione;
- i limiti di utilizzazione,
in particolare per gli accessori che non possono soddisfare le disposizioni del
punto 4.1.2.6 e).
4.4.2 Macchine
In aggiunta
al punto 1.7.4, le istruzioni per l'uso dovranno comprendere informazioni relative:
a)
alle caratteristiche tecniche, in particolare:
- eventualmente
un richiamo alle tabelle dei carichi di cui al punto 4.3.3 ii);
-
le reazioni sugli appoggi o sugli incastri e le caratteristiche delle guide:
-
eventualmente la definizione ed i mezzi di installazione delle zavorre:
b)
al contenuto del registro di controllo della macchina se non è fornito insieme
a quest'ultima;
c) alle raccomandazioni per l'uso, in particolare
per ovviare alle insufficienze della visione diretta del carico da parte dell'operatore;
d)
alle istruzioni necessarie per effettuare le prove prima della prima messa in
funzione di macchine che non sono montate, presso il fabbricante, nella loro configurazione
di utilizzazione.
5. REQUISITI ESSENZIALI
DI SICUREZZA E DI SALUTE PER LE MACCHINE DESTINATE AD ESSERE UTILIZZATE NEI LAVORI
SOTTERRANEI
Le macchine destinate
ad essere utilizzate nei lavori sotterranei devono essere progettate e costruite
in modo da soddisfare i requisiti seguenti.
5.1
Rischi dovuti alla mancanza di stabilità
Le armature
semoventi devono essere progettate e costruite in modo da permettere un adeguato
orientamento, quando vengono spostate, e non devono ribaltarsi prima e durante
la messa sotto pressione e dopo la decompressione. Devono disporre di ancoraggi
per la piastra di testa dei raccordi idraulici individuali.
5.2 Circolazione
Le armature semoventi
devono permettere alle persone esposte di circolare senza intralci.
5.3 Illuminazione
I requisiti di cui
al terzo comma del punto 1.1.4 non sono applicabili.
5.4 Dispositivi di comando
I dispositivi
di comando dell'acceleratore e dei freni che consentono di spostare le macchine
che scorrono su rotaia devono essere azionati a mano. Tuttavia il dispositivo
di uomo-morto può essere a pedale. I dispositivi di comando delle armature semoventi
devono essere progettati e disposti in modo da permettere che, durante l'operazione
di avanzamento, gli operatori siano protetti da un'armatura fissa. Gli organi
di comando devono essere protetti da qualsiasi azionamento involontario.
5.5 Arresto dello spostamento
Le locomotive
destinate ad essere impiegate nei lavori sotterranei devono essere munite di un
dispositivo "uomo-morto" che agisca sul circuito di comando dello spostamento
della macchina.
5.6 Rischi di incendio
Il secondo trattino del punto 3.5.2 è obbligatorio per le macchine
comprendenti parti ad alto rischio di infiammabilità.
Il
sistema di frenatura deve essere progettato e costruito in modo da non produrre
scintille o essere causa di incendio.
Le macchine a motore
termico devono essere dotate esclusivamente di motore a combustione interna che
utilizzi un combustibile a bassa tensione di vapore che escluda qualsiasi scintilla
di origine elettrica.
5.7 Rischi
dovuti alle emissioni di polveri, gas, ecc.
I gas di
scarico di motori a combustione interna non devono essere evacuati verso l'alto.
6. REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE PER EVITARE I
RISCHI PARTICOLARI CONNESSI AL SOLLEVAMENTO O ALLO SPOSTAMENTO DELLE PERSONE
Le macchine che presentano rischi dovuti
al sollevamento o allo spostamento delle persone devono essere progettate e costruite
in modo da rispondere ai requisiti che seguono.
6.1 Considerazioni generali
6.1.1 Definizione
Ai
fini del presente capitolo, si intende per "abitacolo" l'area sulla quale prendono
posto le persone che devono essere sollevate, abbassate o spostate in virtù del
suo movimento.
6.1.2 Resistenza meccanica
I
coefficienti di utilizzazione definiti nel punto 4 non sono sufficienti per le
macchine destinate al sollevamento o allo spostamento delle persone e devono,
come regola generale, essere raddoppiati.
Il pavimento dall'abitacolo
deve essere progettato e costruito in modo da offrire lo spazio e la resistenza
corrispondenti al numero massimo di persone e al carico massimo di esercizio stabiliti
dal costruttore.
6.1.3 Controllo delle sollecitazioni per
gli apparecchi mossi da un'energia diversa dalla forza umana
I
requisiti del punto 4.2.1.4 si applicano indipendentemente dal valore del carico
massimo di esercizio. Questo requisito non si applica alle macchine per le quali
il fabbricante può dimostrare che non esistono rischi di sovraccarico e/o capovolgimento.
6.2 Dispositivi di comando
Qualora i
requisiti di sicurezza non impongano altre soluzioni:
6.2.1
L'abitacolo deve, come regola generale, essere progettato e costruito in modo
che le persone che vi si trovano dispongano di dispositivi di comando dei movimenti
relativi di salita e discesa e, se del caso, di spostamento dell'abitacolo rispetto
alla macchina.
Tali dispositivi di comando devono avere la
precedenza sugli altri dispositivi di comando dello stesso movimento, salvo sui
dispositivi di arresto di emergenza.
I dispositivi di comando
di tali movimenti devono essere del tipo a comando mantenuto, salvo per le macchine
che collegano livelli definiti.
6.2.2 Se una macchina per
il sollevamento o lo spostamento di persone è spostabile con l'abitacolo in posizione
diversa da quella di riposo, la macchina deve essere progettata e costruita in
modo che la o le persone situate nell'abitacolo dispongano di mezzi che consentano
di evitare i rischi eventualmente provocati dagli spostamenti della macchina.
6.2.3
Le macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere progettate,
costruite o attrezzate in modo che una eccessiva velocità del movimento dell'abitacolo
non crei rischi.
6.3 Rischi di caduta
delle persone al di fuori dell'abitacolo
6.3.1 Se le
misure previste al punto 1.5.15 non sono sufficienti, gli abitacoli devono essere
muniti di punti di ancoraggio in numero adeguato al numero delle persone che possono
trovarsi nell'abitacolo e sufficientemente resistenti per appendervi le attrezzature
per la protezione individuale contro le cadute.
6.3.2 Se esiste
una botola nel pavimento o nel soffitto, o un portello laterale, l'apertura deve
avvenire in senso contrario al rischio di caduta in caso di apertura inopinata.
6.3.3
La macchina di sollevamento o di spostamento deve essere progettata e costruita
in modo che il pavimento dell'abitacolo non si inclini tanto da comportare un
rischio di caduta per i suoi occupanti, anche durante i movimenti.
Il
pavimento dell'abitacolo deve essere antisdrucciolo.
6.4 Rischi di caduta o di capovolgimento dell'abitacolo
6.4.1 La macchina per il sollevamento o lo spostamento di persone
deve essere progettata e costruita in modo che non si verifichi la caduta o il
capovolgimento dell'abitacolo.
6.4.2 Le accelerazioni e le
frenate dell'abitacolo o del veicolo portante, azionate dagli operatori o da un
dispositivo di sicurezza, nelle condizioni di carico e di velocità massima previste
dal fabbricante non devono causare rischi per le persone esposte.
6.5 Indicazioni
Allorché ciò sia necessario
per garantire la sicurezza, nell'abitacolo devono figurare le indicazioni pertinenti
indispensabili.
ALLEGATO II
(previsto
dall'art. 2, comma 2, lettera a)
A.
Contenuto della dichiarazione "CE" di conformità per le macchine
La
dichiarazione CE di conformità deve contenere i seguenti elementi:
-
nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità,
-
descrizione della macchina,
- tutte le disposizioni pertinenti
alle quali la macchina è conforme,
- eventualmente, nome ed
indirizzo dell'organismo notificato e il numero dell'attestato di certificazione
CE,
- eventualmente nome ed indirizzo dell'organismo notificato
cui è stato trasmesso il fascicolo,
- eventualmente nome ed
indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato la verifica,
-
eventualmente il riferimento alle norme armonizzate,
- eventualmente,
norme e specificazioni tecniche nazionali applicate,
- identificazione
del firmatario che ha la delega del fabbricante o del suo mandatario stabilito
nella Comunità.
B. Contenuto della dichiarazione del fabbricante
o del suo mandatario stabilito nella Comunità
La dichiarazione
del fabbricante di cui al comma 4 dell'articolo 2 deve contenere i seguenti elementi:
-
nome e indirizzo del fabbricante e del mandatario stabilito nella Comunità,
-
descrizione della macchina o delle parti di macchine,
- all'occorrenza,
nome e indirizzo dell'organismo notificato e numero dell'attestato di certificazione
CE,
- all'occorrenza, nome e indirizzo dell'organismo notificato
al quale è stato comunicato il fascicolo,
- all'occorrenza,
nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha proceduto alla verifica,
-
all'occorrenza, il riferimento alle norme armonizzate,
- menzione
del divieto di messa in servizio prima che la macchina in cui sarà incorporata
sia stata dichiarata conforme alle disposizioni della direttiva,
-
identificazione del firmatario.
C. Contenuto della dichiarazione
"CE" di conformità per i componenti di sicurezza immessi sul mercato separatamente
La
dichiarazione "CE" di conformità deve contenere gli elementi seguenti:
-
nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella Comunità,
-
descrizione del componente di sicurezza,
- funzione di sicurezza
svolta dal componente di sicurezza, se non è desumibile in modo evidente dalla
descrizione,
- eventualmente, nome ed indirizzo dell'organismo
notificato e numero dell'attestato di certificazione "CE" del tipo,
-
eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo notificato cui è stato trasmesso
il fascicolo,
- eventualmente, nome e indirizzo dell'organismo
notificato che ha effettuato la verifica,
- eventualmente,
il riferimento alle norme armonizzate,
- eventualmente, il
riferimento delle norme e specifiche tecniche nazionali applicate,
-
identificazione del firmatario che ha ricevuto la delega del fabbricante o del
suo mandatario stabilito nella Comunità.
ALLEGATO
III
(previsto dall'art. 5, comma 1)
LA
MARCATURA CE DI CONFORMITA'
La marcatura CE di conformità
è costituita dalle iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue: