MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI
Piattaforme
sviluppabili su carro munite di portelli di accesso sollevabili verso l'alto non
conformi ai requisiti di sicurezza - Necessità di adeguamenti costruttivi
(Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15/11/2004)
La
Commissione europea, con due distinte decisioni assunte in data
1 luglio 2004, ha
ritenute giustificate le motivazioni con cui le autorità svedesi preposte al
controllo di mercato hanno disposto il divieto di commercializzazione di talune
piattaforme sviluppabili su carro.
Le decisioni in argomento sono state
adottate in seguito all'esame dei risultati di una inchiesta condotta dalle suddette
autorità a seguito di un infortunio mortale sul lavoro occorso ad un lavoratore
caduto dalla piattaforma a causa dell'improvvisa apertura del portello di accesso
alla piattaforma .
L'inchiesta (successivamente estesa ad altre macchine
della stessa tipologia di quella che aveva causato l'infortunio) ha messo in evidenza
che il portello in questione - il cui dispositivo di blocco era difettoso al
momento del fatto - può essere aperto anche per effetto di una spinta laterale
esercitata involontariamente dal corpo dell'operatore. In particolare è stato
riconosciuto che la configurazione costruttiva del portello non soddisfa il requisito
di sicurezza di cui al punto 6.3.2 dell'all. I alla direttiva 98/37/CE (macchine):
in questo caso, infatti, non risultano essere stati compiutamente rispettati i
principi di "integrazione della sicurezza" di cui al p. 1.1.2 del citato
allegato in base ai quali le misure di sicurezza adottate dal costruttore debbono
tener conto dei rischi derivanti da situazioni anormali prevedibili. Nella fattispecie
non è garantito il mantenimento della chiusura del portello nel caso si eserciti
una spinta laterale e il portello non risulti bloccato.
Esperita la procedura
di consultazione di cui all'art. 7 della citata direttiva, la
Commissione europea ha ritenuto che le seguenti macchine:
- piattaforma sviluppabile su carro marca Up Right, tipi UL II
(UL 25, UL 32, UL 40) e AB 46
- piattaforma sviluppabile su carro
marca JLG, tipi Axxessor 15 DVL e 20DVL, non rispettano i requisiti essenziali
di sicurezza di cui al p. 6.3.2 dell'all. I alla direttiva 98/37/CE nella misura
in cui i loro abitacoli sono dotati di portelli di accesso sollevabili verso l'alto
e verso l'esterno, atteso che sussiste un rischio di caduta dall'abitacolo in
caso di scorretta chiusura e bloccaggio dello stesso, circostanza che costituisce
una grave minaccia per la sicurezza dei lavoratori e di altri utenti. Di conseguenza
è stato ritenuto giustificato il divieto di immissione sul mercato adottato dalle
autorità svedesi.
Da quanto esposto deriva che le piattaforme di cui sopra
attualmente in servizio non possono essere considerate pienamente sicure rispetto
al rischio sopra evidenziato.
Pertanto - fatte salve le competenze del
Ministero delle Attività Produttive per quanto riguarda l'estensione del divieto
di cui sopra anche al territorio nazionale - risulta necessario che i datori di
lavoro che utilizzano le macchine delle marche e dei tipi già menzionati provvedano
ad apportarvi tempestivamente le modifiche costruttive necessarie per eliminare
detto rischio, in applicazione degli obblighi che loro incombono:
- mettere
"a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro ..ovvero adattate.."
(art. 35.1, D.L.vo n. 626/94);
- attuare "le misure tecniche
.adeguate
per ridurre al minimo i rischi connessi all'uso della attrezzature di lavoro
."
(art. 35.2, D.L.vo n. 626/94).
Fino a quando le modifiche di cui sopra non
saranno state realizzate, le macchine in questione dovranno essere tenute fuori
servizio, a meno che vengano adottate, nel frattempo, misure di sicurezza equivalenti
(ad es. utilizzo da parte dell'operatore di cintura di sicurezza ancorata a punto
fisso di cui siano state verificate le caratteristiche di resistenza).
Attesa
la rilevanza in termini di prevenzione degli infortuni che la presente circolare
comporta, si pregano gli Organismi in indirizzo di darne più ampia diffusione
ai soggetti interessati.
Roma, 30 settembre 2004
F.to il Direttore
Generale
Dott. Paolo Onelli
F.to il Dirigente
Dott.ssa A.M. Faventi