Regolamento recante il riconoscimento
di efficacia di un sistema individuale per gli addetti al
montaggio ed allo smontaggio dei ponteggi metallici (G.U.
2 dicembre 1992, n. 284).
IL MINISTRO DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l'art. 395, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente il riconoscimento di efficacia
di nuovi mezzi o sistemi di sicurezza diversi da quelli previsti nel citato decreto;
Visto l'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica
7 gennaio 1956, n. 164, che fissa i requisiti cui devono soddisfare le cinture
di sicurezza ed i relativi ancoraggi;
Tenuto conto che durante il montaggio e lo smontaggio
dei ponteggi metallici, in corrispondenza del piano in fase di montaggio o smontaggio,
il montatore, a protezione contro il rischio di caduta dall'alto, può disporre
unicamente di mezzi di trattenuta che, in caso di caduta, lo trattengono, mantenendolo
in sospensione, quali gli apparecchi anticaduta e le cinture di sicurezza;
Considerato inoltre che questo particolare impiego della
cintura di sicurezza, in rapporto alla posizione obbligata dell'ancoraggio dell'organo
di trattenuta ed alla lunghezza per quest'organo richiesta allo scopo di consentire
al montatore la mobilità necessaria alle operazioni di montaggio e smontaggio,
comporta il rischio di cadute libere di altezza, in ogni caso, maggiore di m.
1,50;
Considerato che le indicazioni desumibili dalle norme
di buona tecnica, adottate dai competenti organismi di altri Paesi della Comunità
economica europea, consentono di prendere in considerazione cinture di sicurezza
speciali, con freno a dissipazione di energia incorporato nell'organo di trattenuta,
che permettono di affrontare altezze di caduta libera fino a 4 metri, contenendo le decelerazioni
e le conseguenti sollecitazioni dinamiche, in fase di arresto della caduta, entro
limiti confrontabili con i valori che i suddetti parametri possono assumere nelle
cinture di sicurezza ordinarie, in conseguenza di cadute libere di altezza fino
a m. 1,50;
Visto l'esito delle prove preliminari effettuate presso
il laboratorio di Monteporzio Catone dell'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro - ISPESL, per accertare:
a) l'utilizzazione pratica, nel montaggio e smontaggio
di un comune ponteggio, di una attrezzatura protettiva comprendente, oltre ad
una cintura di sicurezza, una guida rigida, vincolata ai montanti interni di un
ponteggio in prossimità del traverso, ed un organo di ancoraggio scorrevole lungo
la guida stessa;
b) la capacità di un comune ponteggio a telai, regolarmente
ancorato alla costruzione, di sopportare le sollecitazioni dinamiche indotte senza
che si determinino condizioni di instabilità della struttura;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, sull'attuazione
della direttiva n. 83/189/CEE relativa alle procedure di informazione nel settore
delle norme e della regolamentazione tecnica a seguito della quale il decreto
28 maggio 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 28 giugno 1985,
deve ritenersi abrogato;
Ravvisata la necessità di procedere al riconoscimento
dell'efficacia di detta nuova attrezzatura protettiva, da utilizzare nel montaggio
e smontaggio dei ponteggi metallici fissi, la cui adozione consenta di derogare
dalla limitazione di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica
7 gennaio 1956, n. 164;
Sentita la commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro;
Visto l'art. 17, comma terzo, della legge 23 agosto
1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 30 maggio 1991;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei
ministri 25 ottobre 1991;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1. Ai sensi e per gli effetti
della disposizione dell'articolo 395, ultimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, per le attrezzature di cui ai successivi
articoli, è ammessa deroga all'applicazione dell'art. 10 del decreto del Presidente
della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, concernente le cinture di sicurezza,
limitatamente all'impiego delle attrezzature stesse nelle operazioni di montaggio
e smontaggio dei ponteggi metallici fissi (di cui al capo V del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 164/1956) e quando non risultino utilizzabili
altri mezzi protettivi capaci di contenere l'altezza di caduta libera entro il
limite massimo di m. 1,50 senza pregiudizio per la mobilità del lavoratore richiesta
dalle operazioni di montaggio e di smontaggio dei ponteggi.
Art. 2
1. Le attrezzature di cui
al presente decreto sono costituite da:
a) una cintura di sicurezza
di tipo speciale comprendente, oltre l'imbracatura, un organo di trattenuta provvisto
di freno a dissipazione di energia;
b) una guida rigida da
applicare orizzontalmente ai montanti interni del ponteggio, immediatamente al
di sopra o al di sotto dei traversi di sostegno dell'impalcato;
c) un organo d'ancoraggio
scorrevole lungo la suddetta guida, provvisto di attacco per la cintura di sicurezza.
Art. 3
1. Tutti i componenti dell'attrezzatura
considerata all'art. 2 devono essere costruiti, in ogni particolare, a regola
d'arte, utilizzando materiali idonei di caratteristiche accertate secondo le prescrizioni
delle norme di buona tecnica, tenendo conto delle sollecitazioni dinamiche cui
sono assoggettate in caso di intervento dell'attrezzatura.
2. I singoli componenti
dell'attrezzatura devono rispondere ai requisiti specifici di cui all'allegato
tecnico che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 4
1. I datori di lavoro,
i dirigenti ed i preposti devono disporre ed esigere che i lavoratori durante
l'uso delle attrezzature di cui al presente regolamento indossino, quali ulteriori
mezzi di protezione individuale, idoneo elmetto con sottogola, calzature con suola
flessibile antisdrucciolevole e guanti. E' fatto obbligo ai lavoratori di utilizzare
i mezzi di protezione.
Art. 5
1. Il mancato rispetto
di una qualsiasi delle prescrizioni contenute nel presente regolamento comporta
l'inefficacia delle deroghe ivi previste.
Allegato
Attrezzature per la protezione,
in caso di caduta dall'alto, dei lavoratori
addetti al montaggio e allo smontaggio
dei ponteggi metallici
La presente normativa tecnica
tratta separatamente i singoli componenti delle attrezzature e cioè:
l'imbracatura (paragrafo
1);
l'organo di trattenuta
con freno incorporato (paragrafo 2);
la guida rigida con organo
d'ancoraggio scorrevole (paragrafo 3),
fissando le caratteristiche
dei materiali, i requisiti costruttivi e meccanici dei componenti, nonchè le prove
di qualificazione alle quali questi devono essere assoggettati.
Per gli accertamenti sui
materiali e sui singoli elementi (corde, nastri, accessori metallici...) si rinvia
alle specifiche norme UNI.
La norma fornisce, inoltre,
indicazioni relative alla fabbricazione, commercializzazione, marchiatura e certificazione
dei prodotti (paragrafi 4 e 5).
In figura 1, a titolo indicativo, è riportato
un disegno schematico d'insieme dell'attrezzatura con la nomenclatura adottata
nel testo.
1. Imbracatura
E' il dispositivo di presa
costituito da un insieme di nastri, alcuni dei quali allacciabili con possibilità
di registrazione e di adattamento a varie taglie, con cui viene inviluppato il
corpo dell'utente.
L'imbracatura è provvista
di un organo di attacco conformato ad anello (anellone), posizionato in modo da
risultare sul dorso dell'utente, che consente di vincolarla all'estremità libera
dell'organo di trattenuta dell'attrezzatura.
1.1. Requisiti o prescrizioni
1.1.1. Requisiti ergonomici
L'imbracatura deve possedere
caratteristiche ergonomiche. In particolare:
non deve costituire intralcio
all'attività lavorativa e, nello svolgimento di questa, deve essere utilizzabile
senza apprezzabile fastidio;
in caso di caduta del lavoratore
deve trasmettere e ripartire sulle parti fisiologicamente idonee a resistervi,
le sollecitazioni dinamiche indotte nella fase d'arresto della caduta;
deve fornire una conveniente
posizione d'attesa al lavoratore trattenuto in sospensione (v. paragrafo 1.2.2).
1.1.2. Prescrizioni
concernenti i materiali
I nastri ed i fili di cucitura
devono essere realizzati con fibre tessili sintetiche resistenti alle muffe ed
alle sollecitazioni dinamiche, poco sensibili ai fenomeni d'invecchiamento.
A titolo indicativo si
citano come fibre utilizzabili quelle ricavate da poliammidi e poliesteri. E'
invece da escludere l'impiego di fibre ricavate dalle polioletine in quanto presentano
un rapido invecchiamento.
I fili di cucitura devono
essere di colore diverso da quello dei nastri in modo da agevolare il controllo
a vista delle cuciture.
Gli accessori metallici
(quali l'organo d'attacco dell'imbracatura ed i dispositivi di collegamento e/o
regolazione-fibbie) devono risultare resistenti o protetti contro la corrosione.
Quelli con funzione portante devono essere realizzati impiegando materiali e tecnologie
costruttive che assicurino ai prodotti finiti un'adeguata resistenza alle sollecitazioni
d'urto.
1.1.3. Caratteristiche
geometriche dei nastri
La larghezza dei nastri
utilizzabili come elementi portanti non deve essere minore di 50 mm.
Per i nastri costituenti
le bretelle ed i cosciali si accetta una larghezza minore con il limite inferiore
di 30 mm.
1.1.4. Prescrizioni
concernenti la manifattura
L'imbracatura deve essere
accuratamente rifinita in ogni sua parte.
Gli accessori metallici
devono essere conformati, rifiniti, disposti e, se necessario, protetti in modo
da evitare che la loro presenza e/o utilizzazione possa risultare mal tollerata
o ferire il corpo dell'utilizzatore.
Le connessioni dei vari
elementi devono essere eseguite a regola d'arte con sistemi e materiali idonei
che ne garantiscono la resistenza alle sollecitazioni ipotizzabili nel pratico
impiego.
A titolo indicativo, nell'appendice
sono riportati alcuni suggerimenti per il taglio, la preparazione dei tratti terminali
dei nastri, la loro cucitura.
1.2. Prove di qualificazione
e criteri di valutazione dei risultati
1.2.1. Prova di resistenza
statica
L'imbracatura applicata
ad un manichino rigido, saldamente ancorato, avente la forma e le dimensioni riprodotte
in figura 2, viene sollecitata mediante uno sforzo di trazione di 20 kN applicato
staticamente all'attacco dell'imbracatura, esercitato nella direzione ritenuta
più sfavorevole alla resistenza dell'imbracatura stessa, mantenuto applicato per
due minuti.
A discrezione del collaudatore,
è ammesso ripetere la prova su un nuovo campione variando la direzione dello sforzo
di trazione applicativo.
In ogni caso, per ogni
condizione sperimentale realizzata, vanno effettuate due prove utilizzando ogni
volta un campione nuovo.
Il risultato della prova
è giudicato positivo se, nel corso dell'intervallo di tempo a carico costante,
l'imbracatura resiste senza cedere e senza perdere la presa sul manichino. Sono
tollerate scuciture limitate a "piccoli tratti", quando non pregiudicano
la tenuta del carico.
Sul certificato di prova
vanno riportate tutte le prove effettuate, precisando per ognuna le condizioni
sperimentali realizzate ed il risultato.
1.2.2. Prova di resistenza
dinamica
Questa prova viene effettuata
utilizzando un manichino antropomorfo, articolato, avente caratteristiche dimensionali
e distribuzione delle masse confrontabili con quella del corpo, di taglia media,
di un adulto di sesso maschile (*).
L'attrezzatura di prova,
oltre il manichino, comprende:
a) un portale rigido che
consente l'ancoraggio dell'organo di trattenuta (v. punto c) e la sospensione
del manichino in modo che l'attacco dell'imbracatura applicata al manichino risulti
2 m. più
in alto dell'ancoraggio anzidetto.
Al di sotto dell'ancoraggio
dell'organo di trattenuta deve risultare uno spazio libero di altezza non inferiore
a 4,50 m.
Inoltre l'ancoraggio dell'organo
di trattenuta deve risultare sufficientemente arretrato, rispetto alla verticale
passante per l'attacco dell'imbracatura, per evitare che vi urti il manichino
abbandonato in caduta libera;
b) un dispositivo di trattenuta
e di sgancio rapido del manichino che consenta a questo di iniziare, senza apprezzabile
velocità iniziale, la caduta libera presentando verso il basso i piedi ovvero
la testa;
c) uno spezzone di corda
per alpinismo, utilizzato con un unico tratto portante come organo di trattenuta,
provvisto di ganci o moschettoni di estremità, lungo complessivamente 2 m., con carico di rottura non
inferiore a 20 kN, privo di freno.
Conduzione della prova.
- Applicata l'imbracatura in prova al manichino e collegata all'organo di trattenuta
realizzato con la corda per alpinismo, di cui alla lettera c), la prova viene
condotta, con le articolazioni del manichino sbloccate, effettuando consecutivamente
quattro cadute, con un'altezza di caduta libera di circa 4 m., senza cambiare la corda.
Le prime due cadute si effettuano con i piedi in avanti, le altre due con la testa
in avanti. Tra due cadute consecutive si osserva una pausa di almeno quindici
minuti.
Dopo ogni caduta, con il
manichino sospeso a fermo nella posizione finale di equilibrio, si misura l'angolo
che l'asse dorsale del manichino forma con la verticale.
Il risultato della prova
è giudicato positivo:
se nel corso della prova
comprendente quattro cadute il manichino è costantemente trattenuto dall'imbracatura;
e se, contemporaneamente,
dopo ogni caduta, a manichino fermo, risulta < 50%.
Sul certificato di prova
vanno riportati distintamente i risultati delle quattro cadute.
----------
(*) E' utilizzabile, ad esempio, un manichino conforme alla norma francese
NF-R-10-101 ovvero di caratteristiche confrontabili.
2. Organo di trattenuta
con freno incorporato
E' l'organo flessibile,
fornito di freno incorporato, provvisto alle due estremità di dispositivo di collegamento
(moschettone, gancio...), mediante il quale l'imbracatura viene collegata all'organo
d'ancoraggio scorrevole dell'attrezzatura.
Il freno ha lo scopo di
assorbire e dissipare parte dell'energia cinetica acquistata dal corpo in caduta
libera, in modo da contenere entro limiti prefissati la sollecitazione trasmessa
nella fase d'arresto della caduta.
Il freno può essere realizzato
sfruttando soluzioni diverse quali: la scucitura progressiva di un nastro, l'allungamento
elastoplastico di un elemento, la frenatura meccanica di una corda (ottenuta per
es. forzandone il passaggio attraverso un foro calibrato).
In ogni caso l'intervento
del freno per l'arresto di una caduta comporta un allungamento (l) dell'organo
di trattenuta, interpretabile come spazio di frenata.
2.1. Prescrizioni concernenti
i materiali
2.1.1. L'organo
di trattenuta deve essere realizzato con un tratto di corda per alpinismo ovvero
con un nastro ottenuti impiegando fibre sintetiche resistenti alle muffe ed alle
sollecitazioni dinamiche, poco sensibili ai fenomeni d'invecchiamento, quali quelle
ricavate da poliammidi e poliesteri. E' invece da escludere l'impiego di fibre
ricavate dalle pollolefine, in quanto soggette ad un rapido invecchiamento.
La corda ed il nastro devono
resistere senza rompersi ad un carico di trazione di 20 kN applicato staticamente
e mantenuto applicato per due minuti.
2.1.2. Il freno,
quale che sia la sua realizzazione, deve superare le prove di qualificazione di
cui ai paragrafi 2.3.1; 2.3.2.
2.1.3. Gli accessori
metallici (quali i dispositivi di collegamento - ganci, moschettoni...) devono
risultare resistenti o protetti contro la corrosione. Quelli con funzione portante
devono inoltre essere realizzati impiegando materiali e tecnologie costruttive
che garantiscono ai prodotti fini un'adeguata resistenza alle sollecitazioni d'urto.
2.2. Requisiti costruttivi
2.2.1. Il freno
deve essere incorporato nell'organo di trattenuta in modo da non risultare distaccabile
da quest'organo se non danneggiandolo e rendendolo conseguentemente inutilizzabile,
ovvero impiegando un attrezzo speciale.
Sollecitando a trazione
l'organo di trattenuta, il freno non deve intervenire sotto carichi minori di
1,5 kN.
Il freno, inoltre, deve
risultare posizionato in prossimità dell'imbracatura e deve presentare peso ed
ingombro contenuti, in modo da consentire l'attività lavorativa senza apprezzabile
fastidio.
2.2.2. I dispositivi
di collegamento (ganci, moschettoni...) devono essere provvisti di chiusura di
sicurezza che ne impediscano lo sganciamento accidentale e, nelle condizioni di
normale impiego, devono inoltre resistere, eventualmente deformandosi ma senza
perdere la presa, ad uno sforzo di trazione di 20 kN applicato staticamente e
mantenuto applicato per due minuti.
2.2.3. Le connessioni
dei vari componenti devono essere eseguite a regola d'arte con sistemi e materiali
che garantiscano la resistenza delle connessioni stesse alle massime sollecitazioni
dinamiche ipotizzabili nell'uso.
Le parti terminali delle
corde e dei nastri devono essere trattate in modo da evitare aperture o sfilacciamenti
(possono ad es. essere fuse a caldo o saldate chimicamente).
2.2.4. La lunghezza
complessiva (l) dell'organo di trattenuta con freno incorporato e provvisto alle
estremità di dispositivi di collegamento non deve superare 2 m.
2.3. Prove di qualificazione
e criteri di valutazione dei risultati
2.3.1. Prova di trazione
statica
La prova viene condotta
come segue.
In primo tempo l'organo
di trattenuta con il freno incorporato, completo dei dispositivi terminali di
collegamento, viene sollecitato staticamente a trazione con carichi lentamente
e progressivamente crescenti, per individuare il carico minimo (F1)
a partire dal quale il freno comincia ad intervenire.
Successivamente si prosegue
la prova di trazione riprendendo ad applicare carichi lentamente e progressivamente
crescenti all'organo di trattenuta (che in queste condizioni si allunga progressivamente
sia per l'intervento del freno sia per gli allungamenti elastoplastici che subisce
la corda o il nastro) fino a raggiungere uno sforzo di trazione (F2)
di 20 kN. Questo sforzo viene mantenuto applicato per due minuti.
Infine si porta a rottura
l'organo di trattenuta rilevando il carico di rottura (R). Il risultato della
prova è giudicato positivo se risulta: (F1 1,5 kN) e se inoltre l'organo
di trattenuta con freno incorporato, nell'intervallo di tempo di due minuti durante
il quale il carico viene mantenuto costante, resiste senza rompersi al carico
F2 = 20 kN.
La prova deve essere effettuata
su due campioni nuovi completi.
Sul certificato di prova
devono essere riportati i risultati (F1; tenuta al carico costante
di 20 kN; R) delle due prove.
2.3.2. Prova dinamica
per l'accertamento della capacità protettiva dell'organo di trattenuta con freno
incorporato
L'attrezzatura di prova
comprende:
a) una massa rigida (M)
di 100 + 0,1 kg.;
b) una struttura metallica
rigida che consente:
b.1) l'ancoraggio dell'organo
di trattenuta (A) tramite un trasduttore di forza (T1) per la rilevazione
dei valori istantanei della forza F (t) trasmessa nella fase di frenatura e d'arresto
della massa (M) al termine della caduta libera verticale;
b.2) la sospensione della
massa M ad un dispositivo di trattenuta e di sgancio (D1);
b.3) la caduta verticale
guidata, con trascurabile resistenza d'attrito, della massa M per un'altezza di
caduta per quanto possibile prossima al valore Hc = 2 lo (avendo indicato con
"lo" la lunghezza complessiva iniziale dell'organo di trattenuta con
freno incorporato, completo di dispositivi terminali di collegamento);
b.4) l'ulteriore corsa
verticale guidata dalla massa M corrispondente allo spazio di frenata;
c) una "catena di
misura" che consente la misura e la registrazione, senza distorsione, della
forza F(t) e cioè dello spettro di forze compreso tra una forza di trazione continua
e forze di trazione di caratteristiche impulsive di frequenza variabile fino a
100 Hz (corrispondenti a picchi di durata uguale o superiore a 0,01 secondo).
Detta catena di misura
presenta generalmente i componenti di seguito elencati:
c.1) un trasduttore di
forza che consente di misurare con precisione forze comprese nell'intervallo da
1,2 kN a 20 kN e resiste, senza andare fuori uso, ad una forza di 50 kN;
c.2) un amplificatore lineare
dei segnali emessi dal trasduttore;
c.3) un filtro che consente
il passaggio di frequenze comprese tra zero e 100 Hz;
c.4) un registratore che
consente di registrare la forza F(t) sia in tempo reale, sia in tempo differito,
attraverso stoccaggio del segnale su banda magnetica.
La prova dinamica viene
condotta come segue.
La massa rigida M1
vincolata all'organo di trattenuta collegato tramite il trasduttore T1
all'ancoraggio A e mantenuta sospesa mediante il dispositivo di trattenuta e sgancio
D1, viene abbandonata in caduta verticale libera di altezza
per quanto possibile prossima al valore Hc=2 lo dopo aver attivato la strumentazione
che consente la registrazione della forza F(t) trasmessa dall'organo di trattenuta
al trasduttore T1.
Dal grafico della funzione
F(t) fornito dal registratore si rileva il valore massimo (di picco) F max raggiunto
dalla forza F(t) nella fase d'arresto della caduta della massa M.
Con la massa M ferma nella
posizione di equilibrio inferiore, si misura con l'allungamento l subito dall'organo
di trattenuta (di lunghezza iniziale lo).
Effettuate le rilevazioni
di F max e di l, si sottopone l'organo di trattenuta utilizzato nella prova dinamica
ad un'ulteriore prova di trazione statica, per accertarne la resistenza residua,
condotta con le stesse modalità di prova indicate al punto 2.3.1, ma limitando
lo sforzo di trazione finale, mantenuto applicato per due minuti, al valore di
5 kN.
L'esito della prova è giudicato
positivo, se risulta:
F max 6 kN l 0,75 lo
ed inoltre se, nel corso
della prova di resistenza residua, l'organo di trattenuta non cede sotto il carico
di 5 kN mantenuto applicato per due minuti.
La prova deve essere effettuata
su due campioni nuovi, completi.
Sul certificato di prova
devono essere riportati i risultati (F max; l; tenuta residua al carico di 5 kN)
delle due prove. Al certificato va allegata copia del grafico della funzione F(t)
fornito dal registratore.
2.4. L'organo di
trattenuta è giudicato idoneo all'impiego se tutti gli accertamenti ed i risultati
di tutte le prove di qualificazione sono risultati positivi.
3. Guida rigida con
organo d'ancoraggio scorrevole
E' il dispositivo che,
vincolato ai montanti del ponteggio, fornisce all'organo di trattenuta dell'attrezzatura
protettiva l'ancoraggio mobile con cui viene assicurata agli addetti al montaggio
ed allo smontaggio dei ponteggi metallici la mobilità necessaria allo svolgimento
del lavoro.
Comprende sostanzialmente
i seguenti elementi:
la guida rigida ad asse
rettilineo;
gli organi d'attacco con
i quali la guida viene vincolata ai montanti del ponteggio;
l'organo scorrevole lungo
la guida provvisto di attacco anulare per l'aggancio dell'organo di trattenuta;
gli arresti fissi che,
applicati alla guida, consentono di limitare la corsa dell'organo scorrevole entro
limiti prefissati.
Possono essere utilizzati
come arresti fissi anche gli organi d'attacco della guida se rispondenti.
3.1. Requisiti e prescrizioni
3.1.1. Requisiti
e prescrizioni concernenti i materiali
I costituenti metallici
devono essere realizzati impiegando materiali qualificati e tecnologie costruttive
che garantiscono ai prodotti finiti un'adeguata resistenza alle sollecitazioni
d'urto.
Devono inoltre risultare
resistenti o protetti contro la corrosione.
I costituenti per i quali
il procedimento costruttivo prevede unioni saldate devono essere realizzati con
materiali idonei alla realizzazione di strutture saldate.
I procedimenti di saldatura
devono essere qualificati. L'impiego di elettrodi omologati secondo UNI 5132 esime
da ogni prova di qualifica del procedimento.
3.1.2. Requisiti
costruttivi
Gli organi d'attacco delle
guide ai montanti e gli arresti fissi devono essere posizionati o posizionabili
sulle guide con passo uguale all'interasse di stilata del ponteggio (m. 1,80).
Il sistema di fissaggio
degli organi d'attacco e degli arresti fissi deve risultare affidabile, a prova
di vibrazioni e di urti.
Gli attacchi assiali dei
tronchi di guida devono, oltrechè stabilire la continuità della guida, essere
concepiti in modo da non creare lungo questa punti di minore resistenza.
Le guide, l'organo scorrevole,
gli arresti fissi, gli organi d'attacco devono superare le prove di cui al punto
3.2.
La corsa utile dell'organo
scorrevole compresa tra due arresti fissi consecutivi (campo) deve essere adeguata
alla procedura di montaggio e smontaggio del ponteggio. In fase operativa è consentito
il trasferimento dell'ancoraggio da un campo al campo contiguo purchè l'operazione
avvenga in regime di sicurezza (ad es. utilizzando un gancio ausiliario predisposto
all'estremità dell'organo di trattenuta).
3.2. Prove di qualificazione
e criteri di valutazione dei risultati
3.2.1. Prove di
resistenza statica del sistema comprendente la guida e l'organo d'ancoraggio scorrevole
La prova viene predisposta
fissando, con gli organi d'attacco, la guida, provvista dell'organo d'ancoraggio
scorrevole, a due spezzoni paralleli di tubo per ponteggio 48,25 x 3,25, disposti
con interasse di 1,80 m.
e saldamente vincolati ad una struttura ausiliaria, rigida, fissa.
Quindi l'attacco dell'organo
d'ancoraggio scorrevole, posizionato in corrispondenza della mezzeria del tratto
di guida compreso tra gli attacchi che lo vincolano ai tubi, viene assoggettato
statisticamente ad uno sforzo di trazione (F) lentamente e progressivamente crescente,
esercitato perpendicolarmente all'asse della guida nella direzione secondo la
quale si determina nella guida stessa lo stato di sollecitazione più sfavorevole
alla sua resistenza, tra quelli razionalmente ipotizzabili nell'uso pratico dell'attrezzatura.
Raggiunto il carico F=20
kN, questo carico viene mantenuto applicato per due minuti.
A discrezione del collaudatore,
è ammesso ripetere la prova su un nuovo campione, variando la direzione dello
sforzo di trazione applicato.
In ogni caso, per ogni
condizione sperimentale realizzata, vanno effettuate due prove utilizzando ogni
volta un campione nuovo.
Se la lunghezza dei tronchi
di guida è tale da consentire la loro connessione assiale anche nel campo compreso
tra due stilate adiacenti, almeno una delle due prove va effettuata realizzando
il tratto di guida da assoggettare a prova con due spezzoni di guida collegati,
in mezzeria, mediante l'attacco assiale in dotazione all'attrezzatura.
Il risultato della prova
è giudicato positivo se, nel corso dell'intervallo di tempo a carico costante,
il sistema resiste, senza rotture. Sono tollerate deformazioni locali e d'insieme,
quando non pregiudicano la tenuta del carico.
Sul certificato di prova
vanno riportate tutte le prove effettuate, indicando per ognuna le condizioni
sperimentali realizzate ed il risultato.
3.2.2. Prova di resistenza
statica degli organi di attacco delle guide ai montanti
La prova precedente (3.2.1)
viene ripetuta, con le stesse modalità operative, su un campione nuovo, dopo aver
disposto l'organo d'ancoraggio scorrevole in corrispondenza di un attacco della
guida ai montanti, in modo da indurre su quest'organo le sollecitazioni più sfavorevoli
alla sua resistenza.
Il numero delle prove,
il criterio di valutazione dei risultati e le indicazioni da riportare sul certificato
di prova sono gli stessi specificati al paragrafo 3.2.1.
Se la lunghezza dei tronchi
di guida è tale da consentire la loro connessione assiale in corrispondenza degli
attacchi delle guide ai montanti, almeno una delle prove va effettuata disponendo
l'attacco assiale in corrispondenza dell'attacco guida-montante in prova.
3.2.3. Prova di resistenza
statica degli arresti fissi delle guide
Applicato un arresto fisso
a ciascuna estremità di un tratto di guida provvisto di una coppia di organi d'ancoraggio
scorrevoli, a questi, disposti a contatto degli arresti fissi, vengono staticamente
applicati sforzi antagonisti (F) diretti parallelamente all'asse della guida,
tendenti a staccare gli arresti fissi dalla guida.
Lo sforzo di trazione viene
lentamente e progressivamente aumentato fino a raggiungere il valore F=20 kN che
viene mantenuto applicato per due minuti.
Vanno effettuate due prove
utilizzando ogni volta un campione nuovo.
Il risultato della prova
è giudicato positivo se, nel corso dell'intervallo di tempo a carico costante,
il campione resiste, senza rotture. Sono tollerate deformazioni locali e d'insieme,
quando non pregiudicano la tenuta del carico.
Sul certificato di prova
vanno riportate tutte le prove effettuate, indicando per ognuna le condizioni
sperimentali realizzate ed il risultato.
3.3. Il sistema
comprendente la guida, l'organo o ancoraggio scorrevole, gli attacchi e gli arresti
fissi è giudicato idoneo all'impiego se tutti gli accertamenti e tutti i risultati
delle prove di qualificazione sono risultati positivi.
4. Fabbricazione, marchiatura
e commercializzazione dei prodotti
I singoli componenti dell'attrezzatura
di cui ai paragrafi 1, 2, 3, possono essere prodotti e commercializzati da ditte
diverse. Ogni componente deve essere venduto completo di ogni sua parte.
Su ciascun componente devono
essere riportate in modo visibile ed indelebile le seguenti indicazioni:
nome o marchio del fabbricante;
denominazione commerciale
del tipo (eventuale);
anno di costruzione (per
i componenti di cui ai paragrafi 1 e 2);
altezza di caduta libera
(Hcl) massima ammessa.
Ogni componente deve essere
accompagnato da un foglio o libretto recante, in lingua italiana:
- una breve descrizione
con l'indicazione di tutti gli elementi costituenti;
- tutte le indicazioni
utili per un corretto impiego;
- le istruzioni per la
manutenzione e conservazione;
- gli estremi (istituto
che ha effettuato le prove, numero del certificato; data di rilascio) del certificato
di rispondenza alle presenti norme.
Del componente di cui al
paragrafo 3, che viene vincolato al ponteggio, deve inoltre essere descritto ed
illustrato, con chiari disegni esplicativi, il montaggio e l'impiego, con gli
altri componenti dell'attrezzatura, nelle varie fasi di montaggio e smontaggio
dei ponteggi (a telai prefabbricati ed a tubi e giunti) facendo riferimento alle
istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio dei ponteggi stessi. Per questo
componente deve, infine, essere indicato ogni accorgimento di montaggio e d'impiego
utilizzabile in pratica per ridurre al minimo l'altezza di caduta libera.
5. Le attrezzature
per la protezione, in caso di caduta dall'alto, dei lavoratori addetti al montaggio
e allo smontaggio dei ponteggi metallici, e i loro singoli componenti sono riconosciuti
e ammessi se legalmente fabbricati e commercializzati in altro Stato membro della
Comunità europea, in modo da garantire un livello di sicurezza equivalente a quello
garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard previsti
dalla normativa italiana in materia.
6. Certificazione
Tutte le prove di cui alla
presente normativa tecnica sono effettuate presso l'ISPESL che, a tale scopo,
si potrà avvalere anche della collaborazione di altri laboratori pubblici, ovvero,
per le attrezzature provenienti dagli Stati membri della CEE, presso laboratori
o istituti esteri legalmente riconosciuti che offrano garanzie tecniche, professionali
e d'indipendenza adeguate e soddisfacenti. Tale, in particolare, è il caso dei
laboratori o istituti che rispondono ai criteri delle norme EN 45000.
Attrezzatura per la protezione
in caso di caduta dall'alto dei lavoratori
addetti al montaggio ed allo smontaggio
dei ponteggi metallici
Appendice
Suggerimenti tecnici relativi
alle cuciture dei nastri
(N.B.- I suggerimenti che seguono
sono forniti a puro titolo indicativo)
a) I fili di cucitura
devono essere realizzati con fibre sintetiche e devono inoltre presentare una
resistenza a trazione adeguata al loro specifico impiego nell'assemblaggio dei
nastri.
b) Taglio e preparazione
dei nastri
I nastri possono essere
tagliati "a caldo", con apposito attrezzo, in modo da ottenere la saldatura
dei fili sui lembi tagliati. Durante l'operazione occorre badare a ridurre al
minimo le irregolarità che possono presentarsi sui lembi tagliati. Occorre inoltre
adottare ogni precauzione per evitare che le irregolarità eventualmente presenti
possano danneggiare i nastri contigui.
Se il taglio non viene
effettuato "a caldo" occorre trattare le estremità ottenute con il taglio
in modo da evitare la sfilacciatura del tessuto (ad es. realizzando un bordo cucito
o con l'impregnazione del tessuto con idonei collanti).
I collanti eventualmente
impiegati per il posizionamento dei nastri prima della cucitura non devono deteriorare,
per attacco chimico, nè il tessuto nè i componenti metallici con cui vengono a
contatto.
c) Cucitura dei nastri
Il passo dei punti deve
essere adeguato alle caratteristiche di resistenza del filo di cucitura (ad es.
se si impiegano fili aventi una resistenza minima a rottura di 30 N può adottarsi
un passo cui corrispondono da 3
a 4 punti per cm.; con fili aventi una resistenza minima
a rottura di 50 N può adottarsi un passo cui corrispondono 2 punti per cm.).
La forma delle cuciture
(a grega, a zig zag...) e la loro lunghezza possono essere qualsiasi.
Le cuciture dei tratti
"portanti" dei nastri non devono indebolire significativamente la resistenza
di questi.
I tratti cuciti dei nastri
portanti debbono presentare una resistenza a trazione per quanto possibile prossima
a quella dei nastri privi di cuciture.
Le cuciture debbono interessare
l'intera larghezza dei nastri con l'avvertenza, però, di non danneggiare i bordi.
In pratica conviene mantenere la cucitura ad una distanza da 2 a 4 mm. dai bordi.
Le cuciture vanno effettuate
in modo che i fili di cucitura affondino nel nastro di quel tanto che basta a
proteggerle dall'usura superficiale.
L'inizio ed il termine
di una cucitura devono essere fermati con un tratto di cucitura a ritroso per
una lunghezza di almeno 25 mm.
Lungo un tratto di cucitura
di 10 cm. non è ammesso più di
un difetto di cucitura. Ogni difetto eventualmente presente deve essere compensato
con una ripresa della cucitura estendentesi per almeno 25
mm. a monte ed a valle del difetto.
Le cuciture (portanti o
di posizionamento) il cui cedimento potrebbe provocare la caduta del lavoratore
(trattenuto in sospensione) devono risultare esenti da difetti e da riprese tutte
le volte che la loro lunghezza, misurata lungo il nastro, è minore di 10 cm.
Le cuciture non devono
mai interessare i bordi fusi.