Prevenzione infortuni nei cantieri - Betoniere.
Si fa seguito alla circolare
n. 103/1980 con la quale sono state diramate prescrizioni tecniche concernenti
le betoniere denominate a bicchiere e ad inversione di marcia, e le autobetoniere.
Dopo la prima fase applicativa
delle suddette prescrizioni si ritiene opportuno fornire alcuni chiarimenti relativi
al punto 5 dell'allegato A (stabilitą dell'apparecchio) della circolare medesima.
A) Betoniere ad inversione
di marcia
Vengono adottate le ipotesi di
calcolo seguenti:
- betoniera poggiante su un piano
inclinato di 5° rispetto al piano orizzontale;
- betoniera scarica con benna
in posizione di massima elevazione;
- betoniera con benna carica in
posizione orizzontale;
- azione del vento con valori
massimi relativi alla zona 4 indicata nelle norme CNR 10012;
- azione esercitata dalla benna
carica in funzione;
- azione relativa al funzionamento
della pala raschiante, in corrispondenza della max coppia erogabile dal motore
della pala stessa.
Nella verifica di stabilitą della
betoniera vengono considerate le ipotesi che risultano pił critiche, in relazione
al verificarsi della loro concomitanza di azione.
B) Betoniere a bicchiere
Le macchine in oggetto possono
essere utilizzate finchč la velocitą del vento rimane inferiore a 72 km/h (come prescritto per
gli apparecchi di sollevamento).
Qualora si voglia utilizzare la
macchina con velocitą del vento superiore a 72 km/h, occorre che questa
sia ancorata seguendo quanto previsto dal costruttore della betoniera e indicato
nel libretto di istruzioni.
Le betoniere a bicchiere per costruzione
offrono momento stabilizzante doppio di quello ribaltante nelle meno favorevoli
condizioni di impiego ed esposte a vento avente velocitą massima inferiore a 72 km/h.
Per tutti i tipi di betoniere
I calcoli dei momenti devono essere
effettuati seguendo i dettami delle normali regole della scienza delle costruzioni
tenute presenti le norme CNR 10011-10012-10021.
Viene precisato che la relazione
di calcolo relativa alla stabilitą al ribaltamento non costituisce di per se stessa
attestato di ottemperanza a quanto previsto dalla legge.