D.M. 4 marzo 1982, concernente il riconoscimento di efficacia di nuovi
sistemi di sicurezza.
Com'è noto in data 4 marzo 1982
è stato emanato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale il D.M. in
oggetto - pubblicato sulla G.U. del 24 marzo 1982 - con il quale viene riconosciuta
l'efficacia di nuovi sistemi di sicurezza relativi ai ponteggi sospesi motorizzati
e vengono stabilite le specifiche per la costruzione, l'impiego, il collaudo e
le verifiche degli stessi.
La disciplina in questione rappresenta
un'alternativa di pari efficacia rispetto a quanto previsto dalla vigente legislazione
per tutti i ponteggi sospesi motorizzati.
Pertanto, i costruttori potranno
scegliere tra il rispetto integrale della normativa antecedente il D.M. sopracitato
e i nuovi sistemi indicati nel decreto in questione con le relative procedure.
Al riguardo si ritiene opportuno
fornire i seguenti chiarimenti applicativi:
gli interessati dovranno richiedere
il collaudo per ogni singolo apparecchio optando, nel caso di apparecchi di serie,
tra le due possibilità qui in appresso riportate:
a) presentazione, volta per volta,
dell'intera documentazione tecnica, in allegato all'istanza di collaudo;
b) presentazione di una documentazione
ridotta, quale risulta dall'allegato 1 alla presente circolare, avente valore
sostitutivo di quella sopraindicata a condizione, però, che essa sia riferita
ad una precedente approvazione del prototipo della serie cui appartiene l'apparecchio
in esame.
Le istanze di collaudo vanno prodotte,
in carta legale, alla scrivente e, per conoscenza, all'Ispettorato provinciale
del lavoro territorialmente competente per la prima o definitiva localizzazione
dell'impianto.
L'istanza diretta al Ministero
va corredata della documentazione tecnica in duplice copia, di cui una regolarmente
bollata, più avanti specificata.
La scrivente, ricevuta l'istanza
di cui sopra, assegnerà, per ciascun apparecchio, un numero di matricola, valido
per tutto il territorio nazionale, dandone comunicazione al competente Ispettorato
e all'interessato, per l'apposizione dello stesso sulle targhe e sui libretti
di cui all'art. 3 del D.M. in argomento.
Esaminata quindi la documentazione
tecnica, e le integrazioni e rettifiche eventualmente richieste, ed esperiti i
necessari accertamenti tecnici, la scrivente provvederà all'approvazione del tipo
trasmettendo il relativo provvedimento al richiedente e al competente Ispettorato
provinciale del lavoro. Quest'ultimo provvederà al rilascio dei libretti, previ
accertamenti relativi: 1) all'esistenza della documentazione di cui all'allegato
alla presente circolare; 2) al rispetto dei requisiti di cui al punto 1) dell'allegato
A al D.M. già citato; 3) all'effettuazione della prova di funzionamento di cui
al punto 1.2.3 dell'allegato da ultimo citato, fermo restando il rispetto delle
vigenti norme generali di prevenzione infortuni in quanto applicabili.
In ordine alla facoltà, di cui
all'ultimo comma dell'art. 4 del D.M. 4 marzo 1982, di far effettuare il collaudo,
a cura del richiedente, da parte di ingegnere o architetto abilitati - ovviamente
limitata ai soli apparecchi che seguono integralmente la normativa di pari efficacia
- si precisa quanto segue:
A) il termine di 40 gg. decorre
dalla data di ricevimento della domanda, ovvero da quella di ricevimento delle
eventuali integrazioni o modificazioni richieste;
B) la suddetta facoltà è riservata
ai soli apparecchi corredati di documentazione completa, ovvero a quelli che fanno
riferimento ad una documentazione ridotta, ex allegato alla presente circolare
purchè il relativo prototipo sia già stato approvato dal Ministero.
Per quanto riguarda i compiti
del collaudatore di cui all'ultimo comma dell'art. 4, questi, nell'ipotesi di
intervenuta approvazione ministeriale, coincideranno con quelli pertinenti all'Ispettorato
provinciale di cui si è già fatto cenno, mentre, negli altri casi, riguarderanno
tutti gli adempimenti previsti dal D.M.
E' appena il caso di ricordare
che gli apparecchi non rispondenti integralmente al D.M. in esame (ponteggi manuali,
piattaforme costruite in conformità al D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164) restando
assoggettati alla precedente normativa, debbono seguire tutte le procedure di
cui ai D.M. applicativi a suo tempo esaminati, ivi comprese quelle relative alle
verifiche periodiche. Si chiarisce inoltre che, mentre ai sensi del D.P.R. n.
164 è possibile collaudare separatamente le parti costituenti il ponteggio sospeso
(argani, plance, etc.) il collaudo previsto dal D.M. più volte citato, riguarda
l'intero impianto. Ne discende che coloro che realizzano ponteggi assemblando
parti di diversa provenienza, dovranno comunque fornire la documentazione completa
prevista dal decreto, sottoscrivendola in sostituzione del costruttore delle singole
parti.
Si ritiene opportuno precisare,
relativamente agli apparecchi già in esercizio, di cui all'art. 5, del decreto
in esame, che i medesimi dovranno essere tutti indistintamente muniti di regolare
libretto, entro un anno dalla data del decreto, indipendentemente da chi vi provveda
(costruttore o utente).
Ne consegue che gli apparecchi
preesistenti - non già in regola ai sensi del già citato D.P.R. n. 164/1956, e
quindi già muniti di libretto rilasciato dall'ENPI - dovranno necessariamente
sottostare alle prescrizioni del D.M. 4 marzo 1982, ivi comprese quelle di cui
all'art. 2. A tal fine gli interessati dovranno produrre
istanza in carta legale alla scrivente, accompagnandola con una documentazione
completa analogamente a quanto precedentemente esposto relativamente ai nuovi
impianti.
Per quanto concerne infine le
verifiche periodiche le medesime, alla luce di quanto precede, saranno di competenza
rispettivamente dell'ENPI e dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente,
a seconda che le macchine siano integralmente rispondenti al D.P.R. n. 164/1956,
ovvero al D.M. 4 marzo 1982.
Lo stesso criterio va, ovviamente,
seguito per le verifiche periodiche da effettuare entro il primo anno di validità
del decreto ministeriale, intendendosi che il richiedente dovrà avere preventivamente
realizzato l'adeguamento della macchina all'una o all'altra normativa.
Sempre a tale fine sarà cura degli
Ispettorati che hanno in deposito la seconda copia del libretto trasmetterla agli
uffici territorialmente competenti qualora l'apparecchio, di tipo mobile, abbia
cambiato sede di installazione.
Inoltre, per assicurare una sollecita
effettuazione delle procedure di collaudo e verifica, si segnala l'opportunità
che costruttori e/o utenti forniscano i mezzi e l'assistenza necessari per le
operazioni sopracitate, assicurando, in particolare, la presenza del manutentore.
Da ultimo, relativamente agli
apparecchi di cui al punto 9 dell'allegato A del D.M. di che trattasi, si allegano
alla presente le misure integrative cui debbono sottostare le macchine in questione,
approvate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni.
I costruttori dei suddetti apparecchi
dovranno così conformare la propria produzione a quanto ivi specificato seguendo
le procedure di cui alla presente circolare per quanto riguarda i collaudi e le
approvazioni di tipo.
Per questi ultimi apparecchi si
fa riferimento al D.M. solo per quanto non espressamente indicato nelle allegate
misure integrative.
Allegato 1
Documentazione ridotta avente
valore sostitutivo di quella di cui al D.M. 4 marzo 1982:
1) approvazione ministeriale del
tipo;
2) certificato di conformità dell'apparecchio
al tipo approvato;
3) compendio delle caratteristiche
essenziali comprendente: dati da riportare sul libretto e disegni quotati.
Allegato 2
Misure integrative per gli apparecchi
di cui al punto 9 del D.M. 4 marzo 1982
Piattaforme di lavoro elevabili
1. Oggetto
Le presenti istruzioni riguardano
la sicurezza, il calcolo e la costruzione, delle piattaforme di lavoro elevabili,
di cui al punto 9 del D.M. 4 marzo 1982.
2. Campo di applicazione
- Piattaforme con portata utile
superiore a 350 kg.
- Piattaforme a più piani di lavoro.
- Piattaforme aventi lunghezza
superiore a 4 m.
- Apparecchi asserviti ad altro
apparecchio di sollevamento.
- Apparecchi con circuiti ausiliari
e di azionamento di tipo fluodinamico.
- Apparecchi con bracci telescopici
motorizzati.
- Apparecchi da installarsi in
ambienti esposti a condizioni particolari di pericolo.
Il rispetto delle presenti istruzioni
consente la possibilità di traslare con piattaforma elevata e operatori a bordo.
3. Definizioni
- Piattaforme di lavoro elevabili:
ai fini delle presenti istruzioni
si intendono tali quegli apparecchi azionati a motore, muniti di una piattaforma
sorretta da struttura di sostegno mobile, capace di assumere posizioni diverse
nello spazio e destinata ad accogliere l'operatore o gli operatori e l'attrezzatura
relativa.
E' consentito il sollevamento
di cose strettamente connesse con l'attività specifica cui è adibita la piattaforma,
entro i limiti di portata massima ammessa e purchè ciò sia espressamente previsto
dal costruttore.
- Altezza massima con piattaforma
traslante: è la quota massima dalla piattaforma con carro traslante.
- Argano a fune: è il complesso
costituito dal tamburo o dalla puleggia di avvolgimento fune e dal riduttore meccanico.
- Argano a catena: è il
complesso costituito dal tamburo o dal pignone (o noce) di avvolgimento catena
e dal riduttore meccanico.
- Arresti fissi: riscontri
rigidi con o senza elemento ammortizzante vincolati su una struttura di riferimento,
costituenti il limite meccanico del movimento di un'altra struttura rispetto alla
prima.
- Assi allargabili: dispositivo
che permette di incrementare le carreggiate del carro di base per incrementare
la stabilità delle piattaforme operanti su pneumatici.
- Basamento: parte dell'apparecchio
a contatto diretto col supporto.
- Braccio articolato: struttura
a due o più elementi di braccio collegati con cerniere.
- Braccio telescopico:
struttura a due o più elementi cassonati sfilabili a cannocchiale in direzione
longitudinale.
- Calzatoia: cuneo sagomato
che viene forzato sotto la ruota per impedirne il movimento.
- Carico di collaudo: è
il carico al quale viene sottoposta la piattaforma durante le prove di collaudo.
- Carico d'uso nel calcolo
del coefficiente di sicurezza delle funi o catene: sforzo massimo agente sulle
funi o catene nelle condizioni di impiego più gravose.
- Carro: struttura di base
montata su ruote o cingoli.
- Controlli direzionali:
sono tutti i controlli primari necessari a sollevare, abbassare, ruotare, sfilare
la piattaforma e traslare e sterzare con il carro base.
- Dimensioni di base: sono
le misure massime del passo e della carreggiata del carro di base o gli scartamenti
trasversale e longitudinale dei punti di appoggio degli stabilizzatori.
- Dispositivi di livellamento:
sono organi atti ad ottenere la orizzontabilità del basamento, del carro o della
piattaforma.
- Dispositivi di controllo
livellamento: strumenti atti ad indicare la condizione di orizzontalità del
basamento, del carro o della piattaforma.
- Grado di stabilità al ribaltamento:
valore del rapporto fra momento stabilizzante e momento ribaltante.
- Intelaiatura della piattaforma:
incastellatura che sostiene la piattaforma, alla quale sono fissati gli organi
di sostegno e gli organi di guida, se esistenti.
- Irreversibilità di un riduttore:
un riduttore si definisce irreversibile quando la sola azione delle forze esterne
non produce moto retrogrado. Un riduttore elicoidale si considera irreversibile
quando l'angolo di inclinazione del filetto della vite senza fine non è superiore
a 4° negli argani per sollevamento ed a 6° negli argani per rotazione e traslazione
orizzontale.
- Martinetto: organo destinato
a trasmettere una forza di spinta assiale.
- Martinetto oleodinamico:
organo composto da una camera (cilindro) e da uno stelo (pistone).
- Martinetto oleodinamico telescopico:
organo costituito da uno o più elementi contenuti coassialmente uno dentro l'altro;
gli elementi interposti fra il primo (cilindro) e l'ultimo (pistone) si comportano
come stelo rispetto a quello successivo.
- Martinetto meccanico:
organo composto da un astuccio con pignone e da uno stelo/cremagliera oppure da
un astuccio/madrevite e da uno stelo/vite.
- Nottolini: dispositivi
di appoggio fra due elementi sviluppabili successivi, atti a scaricare le funi
di sollevamento.
- Peso della piattaforma:
è il peso proprio del piano di servizio e della sua intelaiatura.
- Piattaforma: ripiano
di lavoro dell'apparecchio.
- Piattaforma isolata:
piattaforma progettata e costruita con componenti dielettrici atta a garantire
uno specifico isolamento elettrico.
- Portata della piattaforma:
carico di esercizio per il quale è progettato l'apparecchio; pari al peso dell'operatore
o degli operatori e della relativa attrezzatura di lavoro.
- Sbraccio: (nelle piattaforme
a braccio): distanza orizzontale massima fra l'asse di rotazione o il centro di
supporto del braccio ed il bordo esterno della piattaforma.
- Stabilità dell'apparecchio:
attitudine del complesso a mantenere lo stato di equilibrio nelle più sfavorevoli
condizioni di esercizio e di prova.
- Stabilizzatori: dispositivi
regolabili atti a creare le necessarie condizioni di stabilità dell'apparecchio.
- Struttura di sostegno:
struttura che collega il basamento alla piattaforma di lavoro.
- Supporto: struttura portante
di collegamento tra basamento e piattaforma.
- Sviluppo massimo da terra
della piattaforma: la distanza verticale dal piano di calpestio della piattaforma
al piano di appoggio a terra dell'apparecchio.
4. Classificazione
Le piattaforme di lavoro elevabili
possono essere distinte:
4.1. A seconda della struttura
di sostegno
a) A torre: quando la piattaforma
è sostenuta da elementi sviluppabili telescopicamente, ciascuno sostenuto da incastellatura
rigida.
b) A pantografo: quando la piattaforma
è sostenuta da aste articolate fra loro a pantografo.
c) A braccio: quando la piattaforma
è sostenuta all'estremo libero di un braccio fulcrato sulla struttura di base;
il braccio può essere articolato o telescopico.
d) A colonna: quando la piattaforma
è sostenuta direttamente da uno spintore ad asse verticale; la spinta del martinetto
può essere centrata o eccentrica rispetto alla piattaforma.
e) A mensola: quando la piattaforma,
in questo caso sempre guidata, è sostenuta da un solo lato.
5. Disposizioni generali
5.1. Per quanto espressamente
specificato, gli apparecchi elevabili devono rispondere alle norme vigenti di
prevenzione degli infortuni ed alle norme di buona tecnica.
5.2. Il carico utile delle piattaforme
non deve essere inferiore a 2,450 N per ciascun metro quadrato di superficie caricabile.
Detta superficie non deve essere inferiore a 0,5
metri quadrati. Carichi utili di valore inferiore al precedente
potranno essere ammessi solo in presenza di limitatori di carico; in ogni caso
il carico utile minimo deve essere pari o superiore a 1500 N. Deve essere dichiarato
dal costruttore il numero massimo di persone ammesse.
5.2.1. Carico accidentale locale
sul pavimento della piattaforma: esso deve essere pari ad un minimo di 1500 N
su una superficie di 50 x 50 cm., nella posizione più
sfavorevole.
5.3. Ogni esemplare deve essere
munito di una targa indelebile, permanentemente fissata in luogo visibile, recante
i seguenti dati:
- nome del costruttore e dell'eventuale
importatore;
- paese del costruttore;
- designazione del modello;
- numero di fabbrica;
- anno di costruzione;
- portata massima ammissibile
sulla piattaforma (compreso il numero delle persone);
- sviluppo massimo del suolo;
- sbraccio massimo;
- massimo carico orizzontale ammissibile;
- velocità massima del vento ammissibile
in m/s;
- valore della pressione idraulica
e/o pneumatica, solo in caso di presa di potenza idraulica e/o pneumatica esterna;
- valore della tensione elettrica
e della frequenza solo in caso di presa di potenza elettrica esterna;
- caratteristiche delle funi o
catene impiegate (tipo e carico di rottura).
5.4. Sulla piattaforma deve essere
chiaramente indicato il carico utile (compreso il numero delle persone).
5.5. Se l'apparecchio è equipaggiato
con due o più piattaforme distinte, su ciascuna piattaforma devono essere indicati
il carico utile singolo e totale.
5.6. Ogni elemento intercambiabile
(piattaforme, stabilizzatori, ecc.) deve essere identificabile attraverso apposita
marchiatura.
5.7. Le parti mobili, diverse
dal supporto, che possono variare la posizione vanno evidenziate con strisce a
45° gialle e nere, ovvero bianche e rosse se il mezzo è abilitato a circolare
su strada.
5.8. Gli apparecchi devono possedere
adeguati dispositivi di segnalazione (acustica o luminosa) in accordo con il codice
della strada.
5.9. Gli apparecchi impiegati
in ambienti con pericolo di esplosione e/o incendio o in atmosfera corrosiva,
devono essere progettati e costruiti con accorgimenti contro i pericoli che ne
possono derivare.
5.10. Velocità massime operative
per costruzione:
- rotazione con velocità misurata
al bordo più esterno della piattaforma: 0,35 m/s;
- velocità media verticale della
piattaforma dalla minima alla massima altezza e viceversa: 0,35 m/s;
- movimento della piattaforma
su meccanismi telescopici: 0,35 m/s;
- velocità di traslazione con
piattaforma elevata: 0,35 m/s;
- per le macchine destinate all'impiego
in agricoltura la velocità massima di traslazione a piattaforma elevata non può
superare 0,27 m/s. A tal fine, nelle macchine potrà essere prevista una marcia
di lavoro che non consenta il superamento della suddetta velocità.
5.11. In ogni caso le accelerazioni
e decelerazioni massime della piattaforma derivanti da movimenti di lavoro non
devono superare 0,5 m/sec2.
6.Stabilità
6.1. Disposizioni generali
6.1.1. Gli apparecchi devono essere
stabili per tutte le prestazioni possibili nelle condizioni operative previste
dal costruttore.
6.1.2. Gli apparecchi fissi e
quelli trasportabili devono essere equipaggiati con un dispositivo di controllo
del livello.
6.1.3. Gli apparecchi mobili devono
essere equipaggiati con inclinometro che ponga in evidenza il campo di lavoro
ammesso, indicando l'inclinazione della piattaforma nel piano di possibile ribaltamento.
6.1.4. Gli apparecchi mobili che
possono traslare con operatori a bordo a piattaforma elevata devono essere dotati
di un dispositivo automatico di rilevazione dell'inclinazione in tutti i sensi.
Al raggiungimento dei limiti di
inclinazione permessi il dispositivo deve fare intervenire segnalazioni apposite
sui posti di manovra.
6.2. Apparecchi che operano
con stabilizzatori
6.2.1. Gli stabilizzatori devono
essere dimensionati per l'ipotesi di carico corrispondente all'impiego più gravoso
dell'apparecchio elevabile. Essi devono avere una base articolata di appoggio
sul terreno con una superficie sufficiente a consentire una equa ripartizione
del carico e comunque non inferiore a 150
centimetri quadrati.
Gli stabilizzatori devono essere
muniti di idonei arresti fissi al limite della corsa.
6.2.2. Gli stabilizzatori costituiti
da martinetti meccanici devono essere dotati di dispositivo di fermo nella posizione
d'impiego.
6.2.3. Negli stabilizzatori a
comando oleodinamico, con martinetti, deve essere installato un dispositivo automatico,
che impedisca il passaggio di fluido da un martinetto all'altro.
6.2.4. L'apparecchio deve essere
dotato di un dispositivo che impedisca:
- l'elevazione della piattaforma
dalla posizione di riposo prima che gli stabilizzatori siano in posizione;
- il rientro degli stabilizzatori
mentre la piattaforma è sollevata.
6.2.5. In caso di apparecchi semoventi,
un segnale apposito deve attirare l'attenzione dell'operatore se gli stabilizzatori
non sono effettivamente rientrati per permettere di effettuare lo spostamento.
6.3. Apparecchi che operano
senza stabilizzatori
6.3.1. Per gli apparecchi misti
montati su carro munito di sospensioni elastiche, devono essere previsti dispositivi
di scarico delle sospensioni elastiche oppure dispositivi di bloccaggio delle
stesse. Lo sviluppo e l'uso delle piattaforme deve essere condizionato alla messa
in opera di tali dispositivi.
6.3.2. I pneumatici degli apparecchi
montati su carro devono avere, come previsto dalle norme di buona tecnica, portata
adeguata ai carichi sopportati nelle condizioni più gravose previste nell'esercizio
dell'apparecchio. Sul carro, in prossimità di ciascuna ruota, deve essere indicata
la pressione di gonfiaggio prevista per i pneumatici.
6.3.3. Gli apparecchi montati
su carro con ruote di pneumatici, devono rimanere stabili, in caso di rottura
o scoppio di un pneumatico.
6.3.4. Gli assi allargabili devono
essere equipaggiati con un dispositivo che prevenga operazioni senza che gli assi
siano estesi e bloccati in posizione.
6.3.5. Negli apparecchi che devono
traslare con la piattaforma nella posizione di riposo, deve essere previsto un
dispositivo che impedisca la traslazione del carro quando la piattaforma non è
in detta posizione.
7. Piattaforme di lavoro
7.1. La piattaforma di lavoro
deve essere collegata stabilmente alla struttura di supporto; oscillazioni, inclinazioni,
rotazioni o movimenti accidentali della piattaforma devono essere compatibili
con la sicurezza dei lavoratori.
7.2. Durante le fasi operative
del supporto la piattaforma deve risultare livellata con una tolleranza di più
o meno 5° rispetto alla struttura di base del supporto.
I componenti del meccanismo di
livellamento devono essere dimensionati per sopportare due volte la portata massima
ammissibile applicando i normali fattori di sicurezza.
7.3. Il pavimento della piattaforma
deve essere almeno contornato da un parapetto normale con arresto al piede.
Il pavimento deve essere di tipo
antisdrucciolevole ed eventuali aperture non devono avere dimensioni superiori
a 15 mm.
Il pavimento, inoltre, non deve subire deformazioni permanenti, sotto l'azione
del carico accidentale locale.
Le piattaforme devono essere dotate
di passaggi per l'accesso muniti di elementi di chiusura non apribili verso l'esterno
o verso il basso e con idoneo dispositivo di autoblocco.
7.4. La piattaforma deve essere
munita di attacchi per cintura di sicurezza.
7.5. L'accesso alla piattaforma
deve essere realizzato in modo agevole e sicuro.
Per accedere al pavimento della
piattaforma non sono ammesse alzate superiori a 50 cm.
8. Struttura di supporto
8.1. I punti che presentano pericoli
di schiacciamento o cesoiamento tra parti soggette a movimento reciproco, sia
per gli operatori a bordo che per il personale a terra, devono essere adeguatamente
protetti (vedere ad esempio l'appendice n. 1).
8.2. Per la posizione limite inferiore
della struttura di supporto devono essere previsti arresti meccanici in grado
di assorbire la massima spinta esercitata.
8.3. Se la struttura di supporto
deve essere estesa e retratta secondo una specifica sequenza, questa deve essere
automatica.
8.4. Quando la piattaforma è collegata
a più strutture di supporto, tali strutture devono essere provviste di un dispositivo
che assicuri il sincronismo nella fase di elevazione e di abbassamento della piattaforma.
9. Sistemi di azionamento
9.1. Disposizioni generali
9.1.1. I sistemi di azionamento
devono essere dimensionati e costruiti per prevenire ogni movimento accidentale
della piattaforma di lavoro elevabile.
9.1.2. Tutti i componenti dei
sistemi di azionamento potenza devono essere in grado di assorbire adeguatamente
la massima uscita della fonte di potenza, anche quando sia applicata la massima
coppia.
9.1.3. I sistemi di azionamento
devono essere equipaggiati per proteggere da sovraccarichi la fonte di potenza.
Sistemi a frizione non potranno essere utilizzati come protezione di sovraccarichi.
9.1.4. In caso di mancanza della
fonte di energia, i sistemi di azionamento devono essere dotati di un dispositivo
di emergenza che recuperi la piattaforma di lavoro al livello del carro.
9.1.5. Gli argani di sollevamento
devono essere autofrenanti. Può essere accettato, in sostituzione del dispositivo
realizzato esclusivamente dalla irreversibilità degli accoppiamenti meccanici,
un sistema di frenatura di emergenza funzionante per eccesso di velocità a condizione
che il motore elettrico sia dotato di freno incorporato.
Per sistemi fluodinamici non è
ammesso realizzare l'autofrenatura solo tenendo conto delle resistenze passive
del motore.
9.1.6. Nei sistemi di azionamento
che impiegano catene o cinghie come trasmissione di potenza il freno deve essere
installato a valle della trasmissione.
9.1.7. I sistemi di azionamento
manuale devono essere costruiti in modo che sia impedito il ritorno libero della
manovella.
Lo sforzo muscolare necessario
all'azionamento delle singole manovelle non deve essere superiore a 150 N.
9.1.8. Le piattaforme di lavoro
elevabili che utilizzano alternativamente sistemi di azionamento manuale e motorizzato
devono essere dotati di dispositivo d'interblocco per impedire la reciproca interferenza.
9.1.9. I giunti a frizione eventualmente
presenti nella catena cinematica devono essere almeno 2.
9.2. Sistemi a fune
9.2.1. Si applicano le disposizioni
di cui ai punti 2.3, 2.4 e 2.5 delle specifiche tecniche allegate al D.M. 4 marzo
1982 (pubblicato nella G.U. del 24 marzo 1982, n. 81).
9.3. Sistemi a catena
9.3.1. Ruote dentate e pulegge
per catene devono essere dotate di dispositivi che prevengano la fuoriuscita della
catena dalla ruota o dalla puleggia.
9.3.2. L'attacco della catena
deve avere un grado di sicurezza pari a quello della catena stessa.
Deve essere possibile l'ispezione
visiva degli attacchi senza procedere ad alcuno smontaggio.
9.3.3. Devono essere utilizzate
solo catene a superfici piane, il costruttore deve certificare il carico di rottura
minimo della catena.
9.3.4. Le estremità della catena
devono avere la stessa resistenza della catena.
Se in un punto sono collegate
più catene deve essere utilizzato un dispositivo che distribuisca in parti uguali
il carico sulle catene stesse.
9.3.5. Se la piattaforma è elevata
o mantenuta a livello tramite catene, devono essere usate due serie separate ed
indipendenti di catene. Ogni serie di catene deve essere in grado di elevare o
mantenere a livello la piattaforma indipendentemente.
9.3.6. Le catene usate per elevare
o mantenere a livello la piattaforma a pieno carico non possono essere sottoposte
a sollecitazioni di trazione semplice, superiore a 1/8 del carico minimo di rottura
della catena.
9.3.7. Se l'apparecchio è munito
di dispositivi automatici per lo scarico delle catene e l'accesso alla piattaforma
avviene solamente a piattaforma posizionata e a catene scaricate, il coefficiente
di sicurezza 8 di cui al punto precedente, può essere ridotto a 6.
9.4. Sistemi idraulici
9.4.1.0. Le prescrizioni dei punti
successivi si riferiscono a progetto, costruzione e prove dell'impianto idraulico
ed in particolare ai suoi componenti di seguito specificati:
- tubazioni rigide e flessibili,
raccordi, flange,
- pompe e motori,
- cilindri idraulici,
- valvole,
- distributori,
- accumulatori,
- serbatoi,
- scambiatori di calore,
- filtri.
9.4.1.1. Disposizioni generali
9.4.1.1.1. Tutti i componenti
elencati al punto precedente debbono essere impiegati entro i limiti prescritti
dai loro costruttori.
Essi debbono essere idonei a resistere
alle massime pressioni di esercizio dell'impianto, ai picchi, dovuti alle variazioni
pulsanti di pressione, che si producono in esso ed agli effetti di fatica.
Nella valutazione delle massime
pressioni di esercizio occorre far riferimento anche a quanto stabilito al punto
7.2 ed alle prove di cui ai punti 17.1.3.2 e seguenti.
9.4.1.1.2. Deve essere rivolta
la massima cura ad evitare eccessive perdite di carico e fenomeni di cavitazione
ed a contenere, tramite l'adozione degli opportuni accorgimenti progettuali e
costruttivi, i fenomeni vibratori idraulici e meccanici.
9.4.1.1.3. L'installazione dell'impianto
deve essere effettuata in maniera che i componenti non siano assoggettati a sollecitazioni,
di entità non trascurabile, non previste in sede di progetto.
Inoltre l'installazione deve essere
realizzata in modo che interventi non autorizzati o agenti esterni (agenti atmosferici,
azioni corrosive, shocks meccanici, ecc.) non possano compromettere la sicurezza
dell'impianto.
9.4.1.1.4. Tutti i componenti
idraulici devono essere accessibili con sicurezza e facilità per le operazioni
di regolazione e manutenzione.
9.4.1.1.5. Nell'impianto idraulico
le fughe di qualunque natura non debbono provocare il ribaltamento della piattaforma
o movimenti pericolosi di essa.
9.4.1.1.6. I circuiti idraulici
debbono essere protetti tramite valvole di massima pressione, tarate in modo che
non possano essere superate le massime pressioni d'esercizio previste in sede
di progetto. Qualora le valvole non siano a taratura fissa, nel normale esercizio
il dispositivo di registrazione deve essere sigillato.
Debbono parimenti essere previsti
manometri (o quanto meno gli attacchi per i medesimi) onde sia possibile rilevare
i valori delle pressioni di esercizio e verificare il regolare funzionamento delle
valvole di massima pressione.
9.4.1.1.7. Le ditte costruttrici
di pompe, motori, distributori, valvole, filtri ed accumulatori debbono apporre
su di essi sigle d'identificazione dalle quali si possa individuare con certezza
il costruttore, il tipo e la funzione del componente.
9.4.1.2. Tubazioni - Raccordi
- Flange
9.4.1.2.1. Le dimensioni delle
tubazioni devono essere adeguate alle massime pressioni di esercizio ed alle portate
di fluido circolante, in modo da garantire un funzionamento dell'impianto esente
da inconvenienti.
Nell'esercizio deve essere assicurato
un coefficiente di sicurezza non inferiore a 3,5 rispetto alla rottura.
9.4.1.2.2. Tubi rigidi
9.4.1.2.2.1. I tubi rigidi devono
essere in acciaio del tipo trafilato a freddo senza saldatura.
I raggi e le modalità di curvatura
debbono essere conformi a quanto prescritto dal fabbricante.
9.4.1.2.2.2. Il sistema di fissaggio
alle strutture ed alle apparecchiature deve essere di tipo smontabile. Non è ammesso
l'impiego della saldatura.
Il posizionamento delle tubazioni
deve essere tale da garantire il regolare accoppiamento dei raccordi o delle flange.
9.4.1.2.3. Tubi flessibili
9.4.1.2.3.1. I tubi flessibili
non devono essere sollecitati a trazione o a torsione.
9.4.1.2.3.2. I tubi flessibili
debbono essere installati secondo le prescrizioni del fabbricante.
In particolare debbono essere
montati in modo da garantire:
- raggi di curvatura, sia in condizione
di riposo che di esercizio, non inferiori ai minimi prescritti dal fabbricante;
- impossibilità di schiacciamento
o di abrasione contro altri organi o strutture della macchina;
- lunghezza sufficiente per effettuare
tutti i movimenti senza che il tubo entri in tensione.
9.4.1.2.4. Raccordi e flange
9.4.1.2.4.1. Di regola i raccordi
debbono avere resistenza uguale o superiore a quella delle tubazioni sulle quali
sono montati.
9.4.1.2.4.2. Quando la tenuta
della giunzione viene affidata all'accoppiamento tra tubo e componenti del raccordo,
occorre adottare tubi di precisione aventi le tolleranze previste dal costruttore
del raccordo.
9.4.1.2.4.3. Le flange di giunzione
devono essere costruite secondo normative ufficialmente riconosciute.
9.4.1.2.4.4. L'impiego di raccordi
o flange saldate sulle linee di mandata deve essere per quanto possibile evitato.
9.4.1.3. Pompe e motori - Cilindri
idraulici - Dispositivi di controllo della velocità - Dispositivi di blocco
9.4.1.3.1. Pompe e motori
9.4.1.3.1.1. I collegamenti idraulici
e meccanici delle pompe e dei motori debbono essere effettuati in conformità alle
prescrizioni del costruttore.
9.4.1.3.1.2. Le perdite di carico
nelle condotte di aspirazione e nei filtri, eventualmente inseriti su di esse,
debbono essere contenute entro valori tali da evitare fenomeni di cavitazione.
9.4.1.3.2. Cilindri idraulici
9.4.1.3.2.1. Per i cilindri deve
essere eseguito un calcolo di verifica, tenendo conto, oltre che delle condizioni
di esercizio, anche di quelle corrispondenti alle prove di cui al punto 17.1.3.2
e seguenti e di quanto stabilito al punto 7.2.
Gli elementi da prendere in esame
ai fini della verifica sono:
- camicia,
- stelo (o steli, nel caso di
cilindri telescopici),
- fondelli,
- collegamenti filettati o saldati,
- dispositivi di fissaggio alla
struttura della macchina.
9.4.1.3.2.2. Per il collegamento
dello stantuffo allo stelo deve essere impiegato un sistema di elevata affidabilità.
9.4.1.3.2.3. Le caratteristiche
del materiale delle guarnizioni devono essere compatibili con quelle del fluido
adoperato. Le guarnizioni, sia in esercizio che nelle prove, non debbono presentare
trafilamenti apprezzabili; non debbono dar luogo a fenomeni di estrusione, di
usura o di surriscaldamento per le velocità massime di impiego previste in sede
di progetto.
9.4.1.3.2.4. I cilindri impiegati
per i movimenti verticali del carico o delle strutture devono essere assoggettati,
prima della loro installazione, a prova di tenuta. La prova deve essere eseguita
sottoponendo il cilindro al carico massimo di esercizio, aumentato del 30% per
una durata di 1 ora. Al termine della prova, la variazione di lunghezza complessiva
deve essere irrilevante. La prova va eseguita riproducendo le condizioni di impiego
del cilindro sulla macchina.
9.4.1.3.3. Dispositivi di controllo
della velocità
9.4.1.3.3.1. Nei circuiti debbono
essere installati dispositivi che impediscano il trascinamento dei motori e dei
cilindri da parte del carico o delle strutture. Ad essi si farà riferimento più
avanti col nome di valvole di frenaggio.
9.4.1.3.4. Dispositivi di blocco
9.4.1.3.4.1. L'arresto ed il mantenimento
della posizione di fermo del carico o della struttura devono essere assicurati
da apposito dispositivo costituito:
- per i motori da dispositivo
di frenatura meccanico automatico;
- per i cilindri da dispositivo
di arresto automatico del fluido, incorporato o montato sul mantello alla estremità
della camera in pressione del cilindro.
L'arresto ed il mantenimento nella
posizione di fermo non può comunque essere affidato a valvole direzionali (distributori).
9.4.1.3.4.2. I suddetti dispositivi
di arresto devono automaticamente intervenire anche nel caso di rottura del tubo
compreso tra cilindro (o motore) e valvole di frenaggio.
9.4.1.4. Valvole e distributori
9.4.1.4.1. Le valvole non debbono
dar luogo a fenomeni vibratori durante il loro esercizio.
9.4.1.4.2. Valvole di massima
pressione
9.4.1.4.2.1. In ogni circuito
sarà sempre presente almeno una valvola di massima pressione situata in corrispondenza
della mandata della pompa.
9.4.1.4.2.2. Le valvole di massima
pressione debbono essere dimensionate in modo che per qualsiasi condizione di
portata, realizzabile nel circuito, la pressione controllata rientri nei limiti
previsti in sede di progetto.
9.4.1.4.3. Valvole di frenaggio
9.4.1.4.3.1. La valvola di frenaggio
deve assolvere la funzione indicata al punto 9.3.1.3.3.1.
9.4.1.4.3.2. Il funzionamento
della valvola di frenaggio, nel campo di valori previsto per l'esercizio dell'impianto,
non deve essere influenzato in modo apprezzabile dalle variazioni di portata o
temperatura.
9.4.1.4.4. Valvole di blocco
pilotate
9.4.1.4.4.1. La valvola di blocco
pilotata assolve per i cilindri alla funzione indicata al punto 9.3.1.3.4.1. Essa
deve garantire la tenuta stagna del fluido nella direzione nella quale essa ne
esercita il controllo.
9.4.1.4.4.2. Nel caso che valvole
di blocco siano montate su entrambe le camere del cilindro, per evitare che variazioni
termiche provochino aumenti intollerabili di pressione, occorre installare dispositivi
appropriati.
9.4.1.4.5. Distributori
9.4.1.4.5.1. Il distributore deve
essere costruito in modo da consentire l'esecuzione delle manovre in condizione
di sicurezza.
9.4.1.4.5.2. I manipolatori di
comando devono essere collocati in posizione tale che il loro azionamento risulti
agevole e portare la chiara indicazione delle loro funzioni. Inoltre devono essere
progettati in modo da impedire la messa in moto accidentale.
9.4.1.4.5.3. Qualora le elettro-valvole
e le pneumovalvole assolvano il compito di intercettazione del fluido per interventi
di fine corsa, la perdita di carico della valvola per qualsiasi condizione di
temperatura del fluido deve essere tale da non compromettere lo scarico dei pilotaggi
dei dispositivi di blocco.
9.4.1.5. Accumulatori e serbatoi
9.4.1.5.1. Accumulatori idropneumatici
9.4.1.5.1.1. La costruzione e
l'installazione di accumulatori idropneumatici deve essere conforme alle norme
vigenti per gli apparecchi in pressione.
I materiali costituenti l'accumulatore
devono essere compatibili con le caratteristiche chimiche del fluido utilizzato.
9.4.1.5.1.2. L'accumulatore deve
essere provvisto di rubinetto di intercettazione interposto tra di esso e la linea
su cui è montato.
9.4.1.5.1.3. Il gas da utilizzare
per la precarica deve essere azoto o altro gas inerte.
9.4.1.5.2. Serbatoi
9.4.1.5.2.1. Il serbatoio deve
essere progettato e costruito in modo da garantire:
- il raffreddamento totale del
fluido (quando non siano previsti scambiatori di calore);
- la separazione dell'aria e dell'acqua,
entrate per qualsiasi ragione nel circuito, dal fluido;
- l'accessibilità per la pulizia.
9.4.1.5.2.2. Devono essere adottati
tutti gli accorgimenti idonei a contenere al massimo la formazione di moti vorticosi.
9.4.1.5.2.3. Gli attacchi delle
condotte di aspirazione debbono essere ubicati in posizione tale da evitare che
il sedimento formatosi sul fondo del serbatoio venga reimmesso nel circuito.
9.4.1.5.2.4. Il serbatoio deve
essere in grado di assorbire le variazioni d'invaso conseguenti ai movimenti degli
steli dei cilindri.
9.4.1.5.2.5. Sul serbatoio debbono
essere installati:
- indicatore di livello,
- luci di sfiato protette da filtri
(nel caso di serbatoi non pressurizzati) o valvole di massima pressione (nel caso
di serbatoi pressurizzati),
- tappi per il riempimento e lo
svuotamento.
9.4.1.5.2.6. Nel caso in cui il
filtro è immerso nel serbatoio, il livello del fluido deve essere tale da garantire
l'assenza di immissioni d'aria.
9.4.1.5.2.7. Quando il serbatoio
è pressurizzato, esso deve essere conforme alle norme vigenti per gli apparecchi
in pressione.
9.4.1.6. Fluido idraulico -
Scambiatori di calore - Filtri
9.4.1.6.1. Fluido idraulico
9.4.1.6.1.1. Il fluido utilizzato
nel circuito deve avere caratteristiche fisiche, proprietà lubrificanti e caratteristiche
chimiche conformi alle condizioni più restrittive richieste dai costruttori dei
singoli componenti dell'impianto.
9.4.1.6.1.2. In tutte le condizioni
di funzionamento della macchina la temperatura del fluido non deve essere superiore
alla temperatura massima o inferiore alla temperatura minima raccomandata dai
fabbricanti del fluido e da quelli dei componenti idraulici.
9.4.1.6.2. Scambiatori di calore
9.4.1.6.2.1. Il raffreddamento
del fluido può essere assicurato dal solo serbatoio oppure può essere affidato
in parte ad apposito scambiatore.
In questo ultimo caso, l'attivazione
dello scambiatore può essere comandata tramite dispositivo termostatico, in modo
da rendere più rapida la messa a regime termico dell'impianto.
9.4.1.6.3. Filtri
9.4.1.6.3.1. L'impianto idraulico
deve essere provvisto di dispositivi di filtraggio del fluido che garantiscano
il regolare funzionamento di tutti i componenti ed in particolare di quelli che
assolvono compiti di sicurezza.
Il grado di filtraggio deve soddisfare
le prescrizioni dei costruttori dei singoli componenti dell'impianto.
9.4.1.6.3.2. Per i filtri posti
in mandata la pressione di esercizio ammessa dal costruttore deve essere uguale
o superiore a quella massima di funzionamento del circuito.
9.4.1.6.3.3. Per i filtri in aspirazione
si rimanda a quanto detto al punto 9.4.1.3.1.2.
9.4.1.6.3.4. I filtri inseriti
sulla linea di ritorno non debbono provocare in essa pressioni tali da rendere
irregolare il funzionamento dei pilotaggi dei dispositivi di frenatura e di blocco.
E' inoltre obbligatorio munire tali filtri di by-pass con pressione di apertura
inferiore alla massima compatibile col corretto funzionamento dei pilotaggi suddetti.
9.4.1.7. Prove
9.4.1.7.1. Tutti i circuiti dell'impianto
dopo il montaggio vanno provati ad una pressione almeno uguale alla pressione
massima di esercizio.
Nella prova, che va effettuata
con l'impianto a regime termico, oltre al regolare funzionamento dell'impianto
ed all'assenza di rotture, occorre verificare che non si manifestino trafilamenti
di fluido all'esterno.
9.4.1.7.2. Al termine di questa
prova e prima di quelle previste ai punti 17.1.3.1 e seguenti, si provvederà a
sigillare i registri delle valvole di massima pressione.
9.4.1.8. Documentazioni tecniche
dei sistemi idraulici
9.4.1.8.1. Con riferimento al
successivo cap. 15, la documentazione tecnica da presentare al collaudo comprende
per i sistemi idraulici quanto di seguito elencato:
A) Schema dell'impianto idraulico,
secondo la simbologia di cui alla norma UNI 6861-17, corredato da:
- riferimenti alle sigle di identificazione
di cui al punto 9.4.1.1.7,
- indicazione dei valori di taratura
per le valvole di massima pressione, i by-pass dei filtri e valvole registrabili
in genere,
- indicazione della pressione
di precarica degli accumulatori.
B) Schema dell'eventuale circuito
elettrico.
C) Descrizione dell'impianto idraulico
e del suo funzionamento.
D) Calcolo dell'impianto, firmato
da tecnico abilitato, dal quale risultino:
- i valori delle massime pressioni
d'esercizio e delle portate di fluido,
- i valori delle cilindrate e
regimi di rotazione di pompe e motori,
- il valore della potenza assorbita.
E) Calcolo dei cilindri, firmato
da tecnico abilitato.
F) Certificazione delle prove
di cui al punto 9.4.1.3.2.4.
G) Certificazioni delle caratteristiche
dei singoli componenti secondo quanto specificato al punto successivo.
La documentazione suddetta dovrà
essere redatta in lingua italiana.
9.4.1.8.2. Debbono essere certificate
le caratteristiche dei componenti idraulici montati nell'impianto ed elencati
al punto 9.4.1.0. Tale certificazione dovrà essere fornita tramite dichiarazioni
dei costruttori dei componenti.
Da essa dovrà risultare quanto
di seguito elencato:
- Per le tubazioni rigide e relativi
raccordi:
pressione nominale,
coefficiente di sicurezza per
la pressione nominale.
- Per le flange:
pressione nominale.
- Per le tubazioni flessibili
e relativi raccordi:
pressione d'esercizio massima,
pressione di scoppio.
- Per le valvole ed i distributori:
pressione d'esercizio massima,
portata massima ammessa,
campo di viscosità e di temperatura
ammesso per il fluido,
grado di filtraggio del fluido.
- Per le pompe ed i motori (con
riferimento all'applicazione considerata):
pressione d'esercizio di massima,
cilindrata (o cilindrata massima
per unità a cilindrata variabile),
regime di rotazione massimo e
minimo ammesso,
campo di viscosità e di temperatura
ammesso per il fluido,
grado di filtraggio del fluido.
- Per gli accumulatori:
pressione d'esercizio massima,
volume dell'accumulatore,
campo di temperatura ammesso per
il fluido.
- Per i filtri:
grado di filtraggio,
pressione di esercizio massima,
portata nominale,
caduta di pressione alla portata
nominale con filtro pulito (specificando il corrispondente valore della viscosità
del fluido).
9.5. Comando a vitone per l'elevazione
della piattaforma
9.5.1. Il vitone deve essere in
acciaio.
9.5.2. I comandi a vitone devono
avere una madrevite di carico ed una madrevite di sicurezza scarica di uguale
sezione alla prima.
La prima madrevite deve portare
l'intero carico e la seconda deve essere caricata solo dopo la rottura della prima.
Non deve essere possibile elevare la piattaforma quando la madrevite di sicurezza
non è operante.
9.5.3. Deve essere possibile l'ispezione
della madrevite di carico e di quella di sicurezza senza alcuno smontaggio.
9.5.4. Il vitone alle estremità
deve essere collegato a dispositivi che impediscano lo sfilamento delle due madreviti
dal vitone e siano in grado di resistere alla massima sollecitazione esercitata
dal vitone.
9.6. Dispositivi di arresto
e di fine corsa
9.6.1. Tutti i sistemi di azionamento
devono essere dotati di dispositivo di frenatura atto a garantire la gradualità
dell'arresto in armonia con i valori di cui al punto 5.11 e la posizione di fermo.
Inoltre devono essere dotati di altro dispositivo di frenatura di emergenza capace
di assicurare il pronto arresto.
9.6.2. Quando il raggiungimento
o il superamento di una posizione limite per il movimento può comportare condizioni
di pericolo, deve essere installato un dispositivo di arresto automatico agente
sul sistema di azionamento. Gli accoppiamenti meccanici devono essere provvisti
di dispositivi automatici che impediscano il superamento delle posizioni limite
prestabilite.
9.6.3. Tutti i movimenti di stabilizzazione
della struttura di supporto e delle piattaforme devono, escluso il caso di rotazione
continua, essere limitati da arresti meccanici.
10. Equipaggiamento elettrico
10.1. Generalità
L'equipaggiamento elettrico delle
piattaforme di lavoro elevabili deve essere costruito ed installato a regola d'arte
nel rispetto delle norme di legge vigenti, delle norme CEI, applicabili ai singoli
componenti ed in particolare della norma CEI "Norme per equipaggiamento elettrico
delle macchine utensili di uso generale" per quanto applicabile agli azionamenti
c.a.
Inoltre si fa riferimento al D.M.
4 marzo 1982 per quanto applicabile.
11. Comandi, segnalazioni
e indicazioni
11.1. Tutti gli organi di comando
devono potersi azionare senza pericolo dal posto di manovra, recare chiare indicazioni
di manovra anche di tipo simbolico ed essere protetti contro l'azionamento accidentale;
gli stessi, inoltre, dovranno essere del tipo a "uomo presente".
I comandi a bordo della piattaforma
devono essere di tipo proporzionale.
11.2. Non deve essere possibile,
tranne che per piattaforme con altezza di elevazione pari o inferiore ai 10
m. e velocità di traslazione inferiore a 0,27 m/s, effettuare
simultaneamente i movimenti di elevazione della piattaforma e la traslazione del
carro.
11.3. I dispositivi di comando
devono essere situati sulla piattaforma.
E' consentita la duplicazione
dei comandi a terra purchè la manovra avvenga da una sola posizione per volta,
tramite un apposito commutatore situato a terra, ed esista un efficace sistema
di comunicazione tra i posti di manovra.
Il commutatore deve essere protetto
contro un uso non autorizzato e contro l'azionamento accidentale.
Sulle piattaforme montate su autocarro
dotato di posto di guida autonomo, è vietato disporre i comandi di avviamento
e manovra dell'autocarro stesso, fermo restando l'obbligo di cui al periodo precedente
per tutti gli altri comandi.
11.4. Lo sforzo muscolare necessario
all'azionamento delle singole manovelle e delle singole leve di comando dei vari
meccanismi, non deve essere superiore a 150 N. Le manovelle devono essere munite
di impugnatura a manicotto girevole.
Durante l'uso deve essere assicurato
il bloccaggio dell'innesto della manovella o della leva.
11.5. I posti di manovra devono
essere dotati, oltre che degli organi di comando necessari per i singoli movimenti
della piattaforma, anche di:
- interruttore generale di linea
solo per piattaforme di lavoro elevabili ad azionamento elettrico;
- pulsanti di arresto e, ove ammesso,
di marcia;
- pulsanti di arresto di emergenza
del tipo ad autoritenuta meccanica di colore differenziato recante la scritta
ALT o STOP;
- comando del segnale di allarme;
- segnalazione per eventuale presa
di forza.
11.6. Sulla piattaforma deve essere
indicata la posizione dell'attacco delle cinture di sicurezza.
11.7. Ogni esemplare deve essere
munito di una targa indelebile, permanentemente fissata in luogo visibile, recante
i seguenti dati:
- nome del costruttore e dell'eventuale
importatore;
- paese del costruttore;
- designazione del modello;
- numero di fabbrica;
- anno di costruzione;
- portata massima ammissibile
sulla piattaforma (compreso il numero delle persone);
- sviluppo massimo del suolo;
- sbraccio massimo;
- massimo carico orizzontale ammissibile;
- velocità massima del vento ammissibile
in m/s;
- valore della pressione idraulica
e/o pneumatica, solo in caso di presa di potenza elettrica esterna;
- caratteristiche delle funi o
catene impiegate (tipo e carico di rottura).
11.8. In corrispondenza di ciascun
posto di manovra devono essere esposte in posizione ben visibile le seguenti targhe:
11.8.1. Targa indicante il carico
utile ed il numero massimo delle persone ammesse.
11.8.2. Targa riportante l'estratto
delle principali norme di sicurezza relative alla manovra e all'impiego dell'impianto.
11.9. Le scritte delle targhe
di portata e delle principali norme di sicurezza, devono avere un'altezza minima
di 5 mm.
per le lettere e di 10 mm. per le cifre.
11.10. Tutte le indicazioni devono
essere durevoli nel tempo ed in lingua italiana.
12. Manovre e principali
cautele
12.1. Condizioni di traslazione
12.1.1. Attrezzature aventi proiezione
verticale della navicella entro la base del veicolo portante.
Il veicolo può muoversi con persone
a bordo della navicella ed in posizione elevata purchè siano rispettate le seguenti
condizioni:
a) i pneumatici abbiano una portata
adeguata ai carichi trasmessi nelle più gravose condizioni d'esercizio dell'attrezzatura;
b) se il carro dispone di sospensioni
elastiche, queste devono essere scaricate o bloccate da dispositivi vincolanti
il movimento della piattaforma;
c) al veicolo sia reso automaticamente
impossibile l'uso di marce elevate o comunque diverse da quelle indicate dal costruttore
(velocità massima >0,35 m/s);
d) la macchina disponga di strumento
rilevatore dell'inclinazione del carro rispetto all'orizzontale;
e) sulla piattaforma sia installato
un blocco di emergenza che arresti anche il motore della traslazione;
f) che la macchina disponga di
un dispositivo automatico di consenso alla traslazione.
12.1.2. Attrezzature aventi proiezione
verticale della navicella oltre la base del carro portante.
Il veicolo può muoversi con persone
a bordo della navicella ed in posizione elevata, purchè siano rispettate le seguenti
condizioni:
a) se il carro dispone di sospensioni
elastiche, queste devono essere scaricate o bloccate da dispositivi vincolanti
il movimento della piattaforma;
b) sulla piattaforma sia installato
un blocco d'emergenza che arresti anche il motore della traslazione;
c) il movimento di traslazione
della attrezzatura sia consentito attraverso un dispositivo automatico di consenso;
d) le accelerazioni e le decelerazioni
del movimento di traslazione non devono superare 0,5 m/s2 quale sia
la pendenza del percorso.
12.2. Manovre di emergenza
12.2.1. Nei casi in cui l'impiego
delle piattaforme avvenga in luoghi nei quali le condizioni ambientali possano
essere causa di malori (calore, fumi, polveri, agenti chimici, etc.) per gli operatori
deve essere predisposto un sicuro mezzo di recupero.
Inoltre le manovre di recupero
devono essere eseguite da un posto sicuro, non esposto alle condizioni ambientali
che ne hanno causato l'intervento.
12.2.2. Tutte le manovre di emergenza
devono essere rese possibili solo in presenza di almeno una barriera di sicurezza.
Durante la manovra di emergenza
l'improvviso ripristino delle normali condizioni di esercizio non deve determinare
interferenze pericolose con la manovra in corso. Al termine della manovra di emergenza
devono essere reinseriti automaticamente tutti i dispositivi di sicurezza, oppure
in caso di inserimento manuale, la mancata attivazione anche di un solo dispositivo
deve comportare il fermo dell'apparecchio.
In ogni caso l'utente è tenuto
a verificare il perfetto funzionamento di dette apparecchiature, prima di riattivare
l'impianto per le normali condizioni di esercizio.
12.2.3. Deve essere predisposto
un dispositivo di manovra a mano o a motore, indipendente dal motore di comando,
per l'azionamento dell'apparecchio in caso di mancanza di forza motrice.
12.2.4. Sul circuito idraulico
deve essere inserito un dispositivo manuale, da azionare in caso di guasto della
apparecchiatura di comando, per ottenere l'abbassamento controllato della piattaforma.
Deve essere comunque assicurata
la possibilità di riportare, in caso di avaria, la piattaforma in una posizione
che ne consenta l'agevole abbandono.
13. Manutenzione
13.1. Obblighi del costruttore
Il costruttore deve fornire unitamente
ad ogni impianto un libretto contenente le seguenti indicazioni:
- azioni che si esercitano sulle
strutture di appoggio;
- disegni e schemi necessari per
la manutenzione e l'uso, in particolare devono essere evidenziati i limiti d'impiego
dell'attrezzatura, i principali dati tecnici e l'esecuzione delle manovre di emergenza;
- inoltre ciascun impianto deve
essere corredato della relativa scheda macchina contenente le principali caratteristiche,
indicazione delle parti assoggettate a verifica periodica, la descrizione degli
interventi come stabilito in sede di approvazione della macchina, nonchè lo spazio
per le registrazioni;
- dati di targa;
- istruzioni e norme di comportamento
per l'utente indicate ai punti 13.2. e 13.3.
13.2. Obblighi dell'utente
13.2.1. Le piattaforme aeree devono
essere sottoposte a verifica di manutenzione, con una periodicità dipendente dalle
caratteristiche dell'apparecchio e comunque almeno ogni 2 mesi.
Scopo della verifica è:
a) controllare il regolare funzionamento
dei dispositivi meccanici, elettrici, fluodinamici;
b) controllare lo stato di conservazione
della struttura delle funi, delle catene e dei loro attacchi, delle tubazioni
fluidodinamiche;
c) procedere alle normali operazioni
di pulizia e lubrificazione delle parti.
L'esito della verifica bimestrale
e degli eventuali interventi straordinari va annotato a cura dell'addetto alla
manutenzione su apposito libretto.
13.2.2. Dovrà essere messa fuori
servizio la macchina quando avrà completato il numero di cicli di lavoro previsti
per la classe di cui al punto 16.1.1.
13.3. Principali cautele
13.3.1. Gli operatori a bordo
della piattaforma devono essere messi a conoscenza delle manovre ordinarie e di
emergenza.
13.3.2. Il posto di manovra dei
dispositivi per gli interventi di emergenza di cui al 2° comma del punto 12.2.1,
deve essere presidiato da persona esperta ed istruita, durante tutto il periodo
d'uso dell'attrezzatura.
13.3.3. Gli operatori sui piani
di lavoro devono essere muniti di cintura di sicurezza.
13.3.4. L'area sottostante la
zona operativa della piattaforma, tranne che per piattaforme impiegate in agricoltura,
deve essere opportunamente segnalata e recintata da elementi che ne delimitino
chiaramente l'estensione.
13.3.5. L'utilizzo delle piattaforme,
escluse quelle impiegate in agricoltura, deve cessare quando i valori limite del
vento superano 45 km/h.
13.3.6. L'utente deve attenersi
a tutte le istruzioni contenute nel libretto di istruzioni fornito dal costruttore
comprese le relative prove e verifiche di buon funzionamento dell'attrezzatura.
13.3.7. Sul luogo di utilizzazione
dell'impianto, deve essere sempre a disposizione tutta la documentazione relativa
alle manovre ordinarie e di emergenza, gli schemi elettrici, fluodinamici e le
istruzioni d'uso e manutenzione.
13.3.8. L'apparecchio, ad eccezione
delle piattaforme utilizzate in agricoltura, va piazzato su suolo solido, pianeggiante
e pressochè orizzontale.
13.3.9. E' vietato l'uso della
piattaforma in prossimità di linee elettriche scoperte. Qualora la distanza fra
una qualunque parte dell'apparecchio e dette linee possa risultare inferiore a
5 metri,
occorre far eliminare la tensione in linea oppure provvedere alla schermatura
dei conduttori con idonea difesa di materiale isolante. In ogni caso la piattaforma
non deve venire a contatto con i conduttori.
Qualora siano stati autorizzati
lavori di controllo e/o lavori di manutenzione su linee elettriche in tensione,
in sede di comando verranno determinate le condizioni d'isolamento e le altre
misure di sicurezza corrispondenti ai limiti della autorizzazione.
13.3.10. Prima di azionare il
movimento della piattaforma occorre verificare che i freni ed i dispositivi di
stabilizzazione e di bloccaggio nonchè quelli di messa a livello siano regolarmente
ed efficacemente funzionanti.
13.3.11. E' vietato l'uso della
piattaforma in condizioni di carico diverse da quelle prescritte.
13.3.12. E' vietato l'uso della
piattaforma aerea come montacarichi.
13.3.13. L'accesso alla piattaforma
dovrà avvenire solamente tramite i mezzi appositamente predisposti allo scopo
e con l'uso corretto di essi.
13.3.14. La persona o le persone
che lavorano sulla piattaforma non devono esercitare alcuno sforzo di trazione
sulle strutture esterne al ponte.
13.3.15. E' vietato far traslare
l'apparecchio con persone sulla piattaforma, salvo il caso in cui tale manovra
sia espressamente prevista dal costruttore in base alle caratteristiche dell'apparecchio
stesso.
13.3.16. In caso di movimento
su strada devono essere sempre rispettate le norme del codice stradale.
14. Norme di calcolo
14.1. Le relazioni tecniche dovranno
essere redatte in conformità alle norme sopra indicate con le precisazioni applicative
di cui ai punti seguenti.
14.1.1. Classificazione degli
apparecchi
Gli apparecchi vengono raggruppati
in classi, queste risultano dal prospetto che segue, compilato con elementi rilevati
dal Bollettino CNR n. 73 del 27 dicembre 1979:
Condizioni d'impiego
A B C
Regime di carico e di tensione
3 3 3
Classe degli apparecchi
4 5 6
Resta valido quanto indicato al
punto 2.6 delle norme CNR 10021.
14.1.2. Forze da considerare
nel calcolo
Forze principali: vale quanto
stabilito al punto 3.2 delle norme CNR 10032.
Forze di inerzia verticali: dovrà
tenersi conto di tutte le azioni dinamiche.
Forze di inerzia orizzontali:
dovrà tenersi conto di tutte le azioni dinamiche.
Forze aggiuntive: sono quelle
dovute alle specifiche operazioni di lavoro da effettuarsi in assenza di movimenti
delle piattaforme di lavoro elevabili.
Si tiene conto di una forza orizzontale
applicata al bordo superiore del parapetto, pari a 300 N per ciascuna persona
ammessa sulla piattaforma.
Azione del vento: si applica quanto
disposto dal D.M. 12 febbraio 1982.
14.1.3. Materiali, verifiche
e condizioni di carico
Si dovrà fare riferimento a quanto
previsto ai punti 4, 5, 6, 7 ed 8 della norma CNR UNI 10021 ed al Bollettino CNR
n. 85 del 31 dicembre 1981.
14.2. Costruzioni in materiali
diversi
14.2.1. Per le strutture in materiali
non contemplati dalle norme di cui al punto 16.1.3, il materiale usato deve essere
in ogni caso garantito alla costruzione con adeguata documentazione teorica e
sperimentale.
La suddetta documentazione dovrà
contenere:
- composizione chimica;
- caratteristiche meccaniche (carico
di rottura, snervamento, resilienza, allungamento);
- prove di resistenza fatica del
materiale base, delle giunzioni bullonate o saldate e dei particolari strutturali
utilizzati per la composizione degli elementi strutturali, effettuate da laboratori
riconosciuti.
14.2.2. In mancanza di specifiche
istruzioni che precisino classificazioni, procedimenti esecutivi e metodi di calcolo
per la redazione dei progetti delle costruzioni, il progettista deve seguire le
norme di buona tecnica.
15. Accertamenti e prove
di idoneità
15.1. Gli elementi degli
apparecchi di cui alla presente norma per i quali, in relazione a particolari
forme costruttive o a particolari materiali adottati, non esiste la possibilità
di ottenere una adeguata valutazione delle condizioni di stabilità mediante calcolo,
devono essere sottoposti a prove sperimentali intese a verificare il coefficiente
di sicurezza globale mediante prove su campione spinto fino alla rottura, oppure
intese a determinare l'effettivo stato tensionale mediante verifiche estensimetriche
o simili.
15.1.2. Prove di funzionamento
Da effettuare senza sovraccarico
nelle diverse condizioni di normale esercizio per accertare l'efficacia di tutti
i dispositivi di sicurezza e controllo.
15.1.2.2. Prove statica, dinamica
e di stabilità al ribaltamento
Le prove devono essere effettuate
in conformità alle norme CNR UNI 10021.
15.1.2.3. Retrostabilità
La piattaforma dovrà essere posizionata
su un piano inclinato secondo il limite d'inclinazione previsto e nella configurazione
più vicina al ribaltamento posteriore applicando al bordo superiore della piattaforma
una forza pari al 15% del carico utile, oppure una forza equivalente applicata
alla coda della struttura girevole.
La prova potrà essere effettuata
con o senza carico, in funzione sia della posizione del cestello che della influenza
o meno del carico sul ribaltamento posteriore.
15.1.2.4. Scoppio del pneumatico
Se la piattaforma aerea è del
tipo operante su pneumatici, deve essere effettuata una prova con la macchina
nella configurazione più vicina al limite di ribaltamento e con il carico utile
nel cestello. La prova può consistere nello scoppio di un pneumatico o nella sua
asportazione a macchina in movimento alla massima velocità possibile.
15.2. Prove per le macchine
agricole
Per le macchine destinate all'agricoltura
sono richieste le seguenti prove.
15.2.1. Prove di cui al punto
15.1.2.2.
15.2.2. Stabilità al ribaltamento
Si svolge sulla pendenza dichiarata
dal costruttore e comunque non inferiore al 15%, applicando alla piattaforma,
nella condizione geometrica più sfavorevole al fine della stabilità, un carico
sul punto più sfavorevole della piattaforma (parapetto) pari a:
---> --->
v = verticale
Qv + 0,15 Qo
o = orizzontale
ove Q è il carico utile.
15.2.3. Prova di carico statico
ai fini della resistenza
Si svolge su superficie piana
orizzontale applicando alla piattaforma, nella condizione geometrica più sfavorevole
al fine della resistenza, un carico sul punto più sfavorevole della piattaforma
(parapetto), pari a:
1,5 Q
15.2.4. Prova di carico dinamico
(prova d'affossamento)
Si effettua facendo entrare in
una fossa di forma parallelepipeda e di profondità pari alla corda del pneumatico
di maggiori dimensioni le ruote allineate di un lato del carro di base della piattaforma.
La velocità di prova è quella
di lavoro prima definita, il carico applicato nella posizione più sfavorevole
è pari a:
1,1 Q
15.3. Ai fini dell'approvazione
dei prototipi il superamento con esito positivo delle succitate prove deve essere
certificato da un istituto riconosciuto.
16. Documentazioni tecniche
da presentare in sede di approvazione del prototipo ovvero per le macchine il
cui prototipo non è stato sottoposto ad approvazione del tipo
16.1. Estratto della relazione
di calcolo con relativi schemi e sezioni redatta in lingua italiana e firmata
da tecnico abilitato, delle strutture e meccanismi sotto specificati.
Le relazioni tecniche dovranno
essere redatte in conformità alle norme di buona tecnica riportate nelle norme
CNR-UNI:
- 10011 "Costruzioni d'acciaio";
- 10012 "Ipotesi di carico
sulle costruzioni";
- 7670 "Meccanismi per apparecchi
di sollevamento";
- "Costruzioni di acciaio
ad elevata resistenza" (Bollettino CNR n. 85 del 31 dicembre 1981);
- 10021 "Strutture di acciaio
per apparecchi di sollevamento", edizione del 27 dicembre 1979.
Elementi oggetto delle verifiche
contenute nell'estratto della relazione di calcolo:
a) Strutture:
- Piattaforma di lavoro (piano
di calpestio, parapetti, cerniere e punti di attacco).
- Strutture di supporto (strutture
portanti, bracci, torretta, etc.).
- Basamento (carro di base, telaio,
stabilizzatori, etc.).
b) Meccanismi:
- Argano di sollevamento (tamburo
e albero di forza).
- Sistemi di azionamento (pignoni,
cremagliere, vitoni, madreviti).
- Perni (perni di cerniere, perni
di articolazioni, assi di carrucole o di pignoni, etc.).
- Martinetti.
c) Elementi di sicurezza:
- Freni di sicurezza.
- Perni e catene.
- Pignone o madrevite di sicurezza.
- Sistemi di livellamento della
piattaforma.
d) Dispositivi idraulici:
- Componenti operatori e motori.
- Componenti di regolazione.
- Serbatoi ed accumulatori.
16.2. Calcolo di verifica
di stabilità al rovesciamento condotto secondo le "Norme di calcolo".
16.3. Relazione descrittiva
sulle caratteristiche dei dispositivi di:
- comando;
- sicurezza;
- emergenza.
16.4. Norme per l'uso e
la manovra.
16.5. Certificazioni delle
caratteristiche di:
- giunti o frizioni;
- catene di esercizio e di sicurezza;
- riduttori (dichiarazione sulle
coppie d'ingresso e d'uscita);
- funi (dichiarazione caratteristiche
essenziali);
- ralle (dichiarazione del costruttore
sulle prestazioni massime);
- motori (dichiarazione tipo,
potenza nominale, numero di giri, coppia massima d'avviamento);
- componenti fluodinamici (dichiarazione
pressione massima ammissibile di taratura, di funzionamento);
- caratteristiche meccaniche dei
materiali impiegati (carico di rottura, snervamento, resilienza, allungamento);
- attacchi cinture di sicurezza
(autocertificazione della validità dell'attacco);
- tubazioni, giunzioni e valvole
di tipo idraulico: qualifica dei procedimenti di saldatura e degli operatori addetti;
- controlli non distruttivi sulle
giunzioni saldate e su parti previste dal normale controllo di qualità.
16.5.2. Dichiarazione del venditore
nazionale comprovante il numero di ore di lavoro effettuate dalla macchina.
16.6. Disegni e schemi
- Disegno d'insieme quotato e
in scala dell'apparecchio.
- Disegno quotato o in scala delle
strutture principali e dei meccanismi presi in considerazione nel calcolo;
- schemi elettrici e/o fluodinamici.
17. Nella compilazione
del libretto di immatricolazione, di cui all'allegato B al D.M. 4 marzo 1982,
si terrà ovviamente conto delle sole voci applicabili a questi apparecchi utilizzando
il punto 5 (osservazioni) per riportare i dati peculiari di tali apparecchiature.
Appendice 1
Tipi particolari di protezioni
1. Le protezioni possono
essere classificate come scudi, coperture e carter e sono rappresentate schematicamente
nella figura 1:
2. Costruzione delle protezioni
2.1. Le protezioni devono essere
costruite con materiale sufficientemente robusto e resistente alle condizioni
ambientali, mantenere le loro caratteristiche col freddo, non avere angoli affilati
ed appuntiti, e, qualora siano in posizione tale da poter essere impiegate come
gradino, poter sopportare l'effetto di una massa di 120
kg.
2.2. Le protezioni devono essere
bloccate con sistemi che richiedano per l'apertura l'impiego di attrezzi speciali
in dotazione all'operatore.
2.3. Le protezioni possono essere
costruite anche con una rete o maglia saldata o rigida. La dimensione delle aperture
permesse è in funzione della distanza tra la protezione e le parti in movimento
come mostrato nelle figure 2, 3 e 4 e, nelle reti a maglia poligonale o di altra
forma, la distanza tra i 2 vertici più distanti (y) non deve superare il doppio
del diametro (x) del più grande cerchio inscrivibile (fig. 5).
Le aperture rotonde non devono
superare la dimensione relativa alla distanza della protezione delle parti in
movimento come mostrato nella fig. 4.
Non deve essere possibile deformare
la rete o la maglia durante l'uso in modo che la dimensione delle aperture e la
relazione delle distanze superi i limiti mostrati nelle figure 2, 3, 4, 5, 6.