Prevenzione infortunistica: attrezzature per getto di calcestruzzo con
tecnologia a tunnel.
Si rende noto che la
Pretura di Roma - Sezione IX penale - ha imposto alle ditte costruttrici
delle attrezzature in oggetto di provvedere agli adempimenti previsti dagli artt.
30 ss. del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, al fine del conseguimento della prevista
autorizzazione ministeriale.
In particolare il Pretore, in
attesa dell'espletamento della procedura prevista dalla norma richiamata, ha dato
mandato all'Ispettorato provinciale di Roma di "..... impartire contestualmente
gli ordini necessari ai fini della prevenzione degli infortuni in relazione alle
attività lavorative presso i ponti a sbalzo installati nei suddetti cantieri.....".
A tal uopo, considerata la complessità
del problema, che riveste carattere di generalità, su indicazione della Commissione
consultiva per la prevenzione degli infortuni, è stato provveduto a definire,
attraverso esperti qualificati del settore, le istruzioni tecniche, di applicazione
immediata, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni tecniche,
di applicazione immediata, per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni eseguite con l'impiego di casseforme a tunnel e mensole metalliche
in disarmo.
Tali istruzioni tecniche sono
contenute nell'allegato A) che costituisce parte integrante della presente circolare.
Esse vanno applicate, facendo ricorso al potere di disposizione di codesti Ispettorati,
di cui all'art. 10 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520, agli impianti in atto utilizzati
nei cantieri ed hanno carattere urgente e transitorio fino a quando non interverranno
le autorizzazioni ministeriali, richieste a norma degli artt. 30 e 31 del D.P.R.
n. 164/1956, per il cui rilascio sono in corso le istruttorie di rito.
Resta inteso che le istruzioni
stesse costituiscono il minimo di indicazioni tecniche cui codesti Ispettorati
possono riferirsi ed esse non debbono considerarsi limitative del potere di disposizione,
di cui al citato art. 10, che rimane salvo per il caso che le situazioni riscontrate
in concreto richiedessero l'adozione di ulteriori e peculiari misure di sicurezza.
Allegato A
Istruzioni tecniche per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
in conglomerato cementizio armato
eseguite con l'impiego di casseforme
a tunnel e mensole metalliche
in disarmo
1. Piano antinfortunistico
Prima dell'inizio dell'opera l'impresa
deve predisporre un programma concernente la successione delle fasi di lavoro
e la dettagliata descrizione, per ciascuna fase, delle modalità operative e delle
misure di sicurezza da adottare.
Il programma deve essere firmato
dall'imprenditore e dal dipendente direttore dei lavori e deve essere tenuto presso
il cantiere a disposizione degli ispettori del lavoro.
Il programma deve essere preventivamente
portato a conoscenza dei lavoratori.
2. Sorveglianza
Tutte le operazioni devono essere
eseguite sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
3. Attrezzature e opere provvisionali
Le attrezzature impiegate e gli
apprestamenti protettivi devono possedere, in relazione alle esigenze della sicurezza,
i necessari requisiti di resistenza e di idoneità ed essere mantenuti in buono
stato di conservazione ed efficienza.
4. Calcolo delle mensole di
disarmo
In cantiere deve essere tenuta
copia della relazione di calcolo attestante l'idoneità delle mensole a sopportare
i carichi trasmessi dagli elementi tunnel che possono essere scasserati in una
sola volta e dall'attrezzatura di disarmo.
La relazione, eseguita in base
alle normative tecniche per le strutture metalliche e corredata da disegni quotati,
deve essere firmata da ingegneri o architetti abilitati all'esercizio della professione.
Detta relazione potrebbe ritenersi
temporaneamente sostitutiva dell'autorizzazione da richiedere al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto stabilito dall'art. 30 del D.P.R.
7 gennaio 1956, n. 164.
5. Impalcati, parapetti, accessi
ai piani di lavoro
Gli impalcati, i parapetti ed
i mezzi di accesso ai piani di lavoro devono risultare conformi alle disposizioni
del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, e del D.M. 2 settembre 1968.
6. Banches
Le banches devono essere provviste,
nella parte superiore, di ponte di servizio solidale con la stessa banche e munito
di parapetto.
Il ponte delle banches di estremità
deve essere fornito di parapetto anche sul lato corto prospiciente il vuoto.
Le banches, con il relativo ponte,
possono essere rimosse solo dopo l'estrazione della cassaforma tunnel contigua.
7. Mensole di disarmo
Le mensole di disarmo devono essere
solidamente ancorate alla costruzione in modo da evitare qualsiasi spostamento
per urti o per spinta del vento o durante la movimentazione degli elementi tunnel.
Il sistema di ancoraggio deve
essere realizzato in conformità alle indicazioni di progetto.
Le mensole devono essere munite
di parapetti sui fianchi prospicienti il vuoto e sul lato frontale.
Ove sia necessario per consentire
l'estrazione dell'elemento tunnel, la difesa frontale dovrà essere sostituita
da una intelaiatura metallica ribaltabile, munita di idonea rete.
Tale protezione, nella posizione
ribaltata, deve avere una inclinazione non superiore a 15 gradi rispetto all'orizzontale
ed un oggetto non inferiore a mt. 1,80 mentre nella posizione verticale deve superare
il piano di calpestio della mensola di almeno un metro.
La superficie verticale compresa
fra il piano di calpestio della mensola e la rete in posizione inclinata non deve
presentare spazi liberi superiori a 20 cm.
La movimentazione della rete deve
essere effettuata con sistemi manovrabili a distanza da posizione sicura.
Le zone comprese tra i parapetti
laterali della mensola e la rete ribaltata devono essere protette con idonei sistemi
in rete a soffietto.
Le mensole devono essere inoltre
provviste di parapetto, solidale con i piedi di appoggio, in corrispondenza della
cella sottostante.
Le mensole non devono essere utilizzate
per lo stoccaggio di materiali.
8. Passerelle di transito
Le passerelle di transito utilizzate
sui lati della costruzione non serviti dalle mensole di disarmo devono essere
munite di parapetto e non devono presentare discontinuità in corrispondenza di
angoli, oggetti o rientranze della costruzione.
Le passerelle di transito disposte
al piede delle banches devono essere munite di parapetto e raccordate con gli
impalcati contigui di facciata.
9. Casseforme tunnel
Le casseforme tunnel devono essere
predisposte per l'installazione di parapetti su entrambe le testate prospicienti
il vuoto.
10. Ancoraggi per cinture di
sicurezza
Nella struttura gettata devono
essere predisposti, in corrispondenza di ogni canna di tunnel, idonei sistemi
per l'aggancio delle funi di trattenuta delle cinture di sicurezza.
Il numero e la collocazione di
detti sistemi devono essere tali da consentire agli addetti l'esecuzione delle
operazioni in condizioni di sicurezza.
11. Accesso ai piani
Prima della costruzione delle
rampe delle scale, l'accesso ai piani deve essere garantito con mezzi sicuri,
quali scale portatili o rampe provvisorie in legno.
12. Estrazione delle casseforme
tunnel
Lo sfilamento delle casseforme
tunnel deve essere esclusivamente effettuato spingendo l'elemento dall'interno
della costruzione.
L'addetto all'operazione di aggancio,
dell'elemento alla gru deve far uso della cintura di sicurezza, con fune trattenuta
vincolata ad uno dei sistemi di ancoraggio di cui al punto 10.
Dopo l'estrazione deve essere
ripristinata la posizione verticale della difesa frontale della mensola di disarmo.
13. Parapetti ai piani e passerelle
di transito
Non appena estratti i tunnel,
rimosse le banches e completato il getto del solaio sul lato non servito dalle
mensole di disarmo, devono essere installati parapetti o passerelle di transito
in modo che il perimetro del solaio stesso risulti in ogni momento completamente
protetto.
Per l'esecuzione di tali opere
provvisionali gli addetti devono far uso di cintura di sicurezza, con fune di
trattenuta, vincolata da uno dei sistemi di ancoraggio di cui al punto 10.
14. Protezione delle celle
Sul lato non servito dalle mensole
di disarmo devono essere installati parapetti alle estremità delle celle prima
che vengano spostate al piano superiore le passerelle di transito.
Prima dell'estrazione delle mensole
di disarmo deve essere applicato un parapetto nella cella sottostante, in sostituzione
di quello solidale con i piedi della mensola stessa (punto 7).
15. Preparazione delle superfici
del tunnel
Le operazioni di pulizia delle
superfici dei tunnel e di spalmatura di prodotti disarmanti devono essere effettuate
con l'impiego di idonee opere provvisionali, a terra o sul solaio.
Le suddette operazioni, sul solaio,
potranno anche essere svolte procedendo nel modo seguente:
a) la preparazione delle pareti
laterali deve essere eseguita con l'elemento tunnel sistemato sul solaio, in zona
arretrata rispetto ai bordi della costruzione;
b) la preparazione della superficie
orizzontale deve avvenire quando il tunnel è in posizione definitiva, ed affiancato
su ambo i lati da altri tunnel o banches;
c) le pareti laterali del tunnel
delle canne di testata devono essere preparate a terra.
In ogni caso lo sgancio dell'elemento
tunnel dalla gru deve essere effettuato prima che sia iniziata la preparazione
della superficie orizzontale.
16. Prospetti sui tunnel
Durante la fase di preparazione
dei tunnel, prima della pulizia della superficie orizzontale, gli elementi tunnel
utilizzati per il getto delle estremità delle canne dovranno essere muniti di
parapetto sui lati che risulteranno prospicienti il vuoto (punto 9).
17. Altre disposizioni
Per quanto non contemplato dalle
presenti istruzioni si fa richiamo alle disposizioni di cui al D.P.R. 27 aprile
1955, n. 547, ed al D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164.
Eventuali varianti rispetto a
quanto indicato nei punti precedenti, che si rendessero necessari per particolari
esigenze tecniche, possono essere consentite purchè venga comunque garantito un
livello di sicurezza almeno equivalente.