Ministero della Salute.
Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione
dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, e successive modificazioni.
(G.U. n° 27
del 3/2/2004)
IL MINISTRO DELLA SALUTE
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Visti gli articoli 12,
comma 1, lettere b) e c) e l'articolo 15, comma 3 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni,
che demanda ai Ministri della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, il compito di individuare
le caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso,
i requisiti del personale addetto e la sua formazione, in
relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori
occupati e ai fattori di rischio;
Visto l'atto di
indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza
sanitaria di emergenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica
del 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 17, commi
3 e 4;
Visto il decreto del Ministro della sanità 15 maggio 1992, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 1992, concernente i criteri ed i
requisiti per la codificazione degli
interventi di emergenza;
Visto il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
Visto l'atto di intesa tra Stato e Regioni recante l'approvazione delle linee
guida sul sistema di emergenza sanitaria dell'11 aprile 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 114 del 17 maggio 1996;
Sentita la
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e l'igiene del lavoro, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Acquisito
il parere del Consiglio superiore di sanità;
Udito il parere del Consiglio
di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 26 marzo 2001;
Adottano
il seguente regolamento:
Art.
1.
Classificazione delle aziende
1. Le aziende ovvero le unita' produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia
di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio,
in tre gruppi.
Gruppo A:
I) Aziende o unita'
produttive con attività industriali, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica,
di cui all'articolo 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari di cui agli articoli
7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, aziende estrattive ed
altre attività minerarie definite dal decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
624, lavori in sotterraneo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20
marzo 1956, n. 320, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni;
II) Aziende o unita' produttive con oltre cinque lavoratori
appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico
di inabilita' permanente superiore a quattro (vedi
Comunicato del Ministero del Welfare pubblicato sulla
G.U. n. 192 del 17 agosto 2004), quali desumibili dalle statistiche
nazionali INAIL relative al triennio precedente ed aggiornate al 31 dicembre di
ciascun anno. Le predette statistiche nazionali INAIL sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale;
III) Aziende o unita' produttive con
oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura.
Gruppo B: aziende o unita' produttive
con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
Gruppo C: aziende
o unita' produttive con meno di tre lavoratori che non
rientrano nel gruppo A.
2. Il datore di lavoro, sentito il medico competente, ove previsto,
identifica la categoria di appartenenza della propria azienda od unita' produttiva e, solo nel caso appartenga al gruppo A, la comunica
all'Azienda Unita' Sanitaria Locale competente sul territorio
in cui si svolge l'attività lavorativa, per la predisposizione degli interventi
di emergenza del caso. Se l'azienda o unita' produttiva svolge attività lavorative comprese in gruppi
diversi, il datore di lavoro deve riferirsi all'attività con indice più elevato.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione
competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo:
- Il testo dell'art. 15, comma 3,
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' riportato nelle note alle
premesse.
Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 12,
comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni (Attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva
89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva
90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva
90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva
97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE e della direttiva
99/92/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro), e' il seguente:
"Art. 12
(Disposizioni generali). - 1. Ai fini degli adempimenti di cui all'art.
4, comma 5, lettera q), il datore di lavoro:
a) (Omissis);
b) designa
preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di cui all'art. 4,
comma 5, lettera a);
c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti
ad un pericolo grave ed immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti
da adottare;".
- Il testo dell'art. 15, comma 3 del citato decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' il seguente:
"Art.
15 (Pronto soccorso). - (Omissis).
3. Le caratteristiche minime delle attrezzature
di pronto soccorso, i requisiti del personale addetto e la sua formazione sono
individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati
e ai fattori di rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della
previdenza sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentiti la commissione consultiva permanente e il Consiglio
superiore di sanità.".
- Il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente:
"Art.
17 (Regolamenti). - (Omissis).
3. Con decreto ministeriale possono essere
adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca
tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando
la necessita' di apposita autorizzazione da parte della
legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare
norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della
loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali
ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento",
sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".
- Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni
concerne: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.
1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.".
- Il testo dell'art. 26, del
citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e' il seguente:
"Art.
26 (Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene
del lavoro). - 1. L'art. 393 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' sostituito dal seguente:
"Art. 393 (Costituzione della commissione). - 1.
Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' istituita una commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro.
Essa e' presieduta dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale o dal direttore
generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro da lui delegato, ed e'
composta da:
a) cinque funzionari esperti designati
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di cui tre ispettori del lavoro,
laureati uno in ingegneria, uno in medicina e chirurgia e uno in chimica o fisica;
b) il direttore e tre funzionari dell'Istituto
superiore per la prevenzione e sicurezza del lavoro;
c) un funzionario dell'Istituto
superiore di sanità;
d) il direttore generale competente del Ministero della
sanità ed un funzionario per ciascuno dei seguenti Ministeri: industria, commercio
ed artigianato; interno; difesa; trasporti; risorse agricole alimentari e forestali;
ambiente e della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica e degli affari regionali;
e) sei rappresentanti delle regioni e province
autonome designati dalla Conferenza Stato-regioni;
f) un rappresentante dei seguenti organismi: Istituto nazionale assicurazioni
e infortuni sul lavoro; Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Consiglio nazionale
delle ricerche; UNI; CEI; Agenzia nazionale protezione ambiente; Istituto italiano
di medicina sociale;
g) otto esperti nominati dal Ministro del lavoro e della
previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
h) otto esperti nominati
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro, anche dell'artigianato e della piccola e media
impresa, maggiormente rappresentative a livello nazionale;
i) un esperto nominato
dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni
sindacali dei dirigenti d'azienda maggiormente rappresentative a livello nazionale.
Ai predetti componenti, per le riunioni o giornate di lavoro, non spetta il gettone
di presenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956,
n. 5, e successive modificazioni.
2. Per ogni rappresentante effettivo e'
designato un membro supplente.
3. All'inizio di ogni mandato la commissione
può istituire comitati speciali permanenti dei quali determina la composizione
e la funzione.
4. La commissione può chiamare a far parte dei comitati di
cui al comma 3 persone particolarmente esperte, anche su designazione delle associazioni
professionali, dell'università e degli enti di ricerca, in relazione alle materie
trattate.
5. Le funzioni inerenti alla segreteria della commissione sono disimpegnate
da due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
6.
I componenti della commissione consultiva permanente ed i segretari sono nominati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione
degli organismi competenti e durano in carica tre anni.".
2. L'art. 394
del decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 394 (Compiti della commissione).
- 2. La commissione consultiva permanente ha il compito di:
a) esaminare i
problemi applicativi della normativa in materia di sicurezza e salute sul posto
di lavoro e predisporre una relazione annuale al riguardo;
b) formulare proposte
per lo sviluppo e il perfezionamento della legislazione vigente e per il suo coordinamento
con altre disposizioni concernenti la sicurezza e la protezione della salute dei
lavoratori, nonché per il coordinamento degli organi preposti alla vigilanza;
c) esaminare le problematiche evidenziate dai comitati regionali sulle misure
preventive e di controllo dei rischi adottate nei luoghi di lavoro;
d) proporre
linee guida applicative della normativa di sicurezza;
e) esprimere parere
sugli adeguamenti di natura strettamente tecnica relativi alla normativa CEE da
attuare a livello nazionale;
f) esprimere parere sulle richieste di deroga
previste dall'art. 48 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
g) esprimere
parere sulle richieste di deroga previste dall'art. 8 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 77;
h) esprimere parere sul riconoscimento della conformità
alle vigenti norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
di mezzi e sistemi di sicurezza;
i) esprimere il parere sui ricorsi avverso
le disposizioni impartite dagli ispettori del lavoro nell'esercizio della vigilanza,
sulle attività comportanti rischi particolarmente elevati, individuate ai sensi
dell'art. 43, comma 1, lettera g), n. 4, della legge 19 febbraio 1992, n. 142,
secondo le modalità di cui all'art. 402;
l) esprimere parere, su
richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o del Ministero
della sanità o delle regioni, su qualsiasi questione relativa alla sicurezza del
lavoro e alla protezione della salute dei lavoratori.
2. La relazione di cui
al comma precedente, lettera a), e' resa pubblica ed e' trasmessa alle commissioni
parlamentari competenti ed ai presidenti delle regioni.
3. La commissione,
per l'espletamento dei suoi compiti, può chiedere dati o promuovere indagini e,
su richiesta o autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
effettuare sopralluoghi.".
3. L'art. 395 del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e' soppresso.".
Note
all'art. 1:
- Il testo dell'art. 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli
di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), e' il seguente:
"Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Il
presente decreto si applica agli stabilimenti in cui sono presenti sostanze pericolose
in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell'allegato I.
2. Ai fini
del presente decreto si intende per "presenza di sostanze pericolose"
la presenza di queste, reale o prevista, nello stabilimento, ovvero quelle che
si reputa possano essere generate, in caso di perdita di controllo di un processo
industriale, in quantità uguale o superiore a quelle indicate nell'allegato I.
3. Agli stabilimenti industriali non rientranti tra quelli indicati al comma 1,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 5.
4. Salvo che non sia
diversamente stabilito rimangono ferme le disposizioni di cui ai seguenti decreti:
a) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989, limitatamente agli articoli
1, 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 10;
b) decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio
1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991, limitatamente
agli articoli 1, 3 e 4;
c) decreto dei Ministri dell'ambiente e della sanità
23 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 1994;
d) i criteri di cui all'allegato del decreto del Ministro dell'ambiente 13 maggio
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 3 luglio 1996;
e) decreto
del Ministro dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario
della Gazzetta Ufficiale n. 155 del 4 luglio 1996;
f) decreto del Ministro
dell'ambiente 15 maggio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 159 del 9
luglio 1996;
g) decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato
nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998;
h) decreto del Ministro dell'ambiente 5 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 1998;
i) decreto del Ministro dell'ambiente
16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 30 marzo 1998;
l) decreto del Ministro dell'ambiente 20 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 1998.
5. Le disposizioni
di cui al presente decreto non pregiudicano l'applicazione delle disposizioni
in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.".
- Il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione
delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti), e' il seguente:
"Art. 7 (Definizioni concernenti particolari impianti
nucleari e documenti relativi). - 1. Per l'applicazione del presente decreto valgono
le seguenti definizioni di particolari impianti nucleari, documenti e termini
relativi:
a) reattore nucleare: ogni apparato destinato ad usi pacifici progettato
od usato per produrre una reazione nucleare a catena, capace di autosostenersi in condizioni normali, anche in assenza di
sorgenti neutroniche;
b) complesso nucleare sottocritico:
ogni apparato progettato od usato per produrre una reazione nucleare a catena,
incapace di autosostenersi in assenza di sorgenti di
neutroni, in condizioni normali o accidentali;
c) impianto nucleare di potenza:
ogni impianto industriale, dotato di un reattore nucleare, avente per scopo la
utilizzazione dell'energia o delle materie fissili prodotte a fini industriali;
d) impianto nucleare di ricerca: ogni impianto dotato di un reattore nucleare
in cui l'energia o le materie fissili prodotte non sono utilizzate a fini industriali;
e) impianto nucleare per il trattamento di combustibili irradiati: ogni impianto
progettato o usato per trattare materiali contenenti combustibili nucleari irradiati.
Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da laboratori per studi e
ricerche che contengono meno di 37 TBq (1000 curie) di prodotti di fissione e quelli a
fini industriali che trattano materie che non presentano un'attività di prodotti
di fissione superiore a 9,25 MBq (0,25 millicurie) per grammo di Uranio 235 ed una concentrazione
di Plutonio inferiore a 10-6
grammi per grammo di Uranio 235, i quali ultimi sono considerati
aggregati agli impianti di cui alla lettera f);
f)
impianto per la preparazione e per la fabbricazione delle materie fissili speciali
e dei combustibili nucleari: ogni impianto destinato a preparare o a fabbricare
materie fissili speciali e combustibili nucleari; sono inclusi gli impianti di
separazione isotopica. Sono esclusi gli impianti costituiti essenzialmente da
laboratori per studi e ricerche che non contengono piu'
di 350 grammi di uranio 235
o di 200 grammi
di Plutonio o Uranio 233 o quantità totale equivalente;
g) deposito di materie
fissili speciali o di combustibili nucleari: qualsiasi locale che, senza far parte
degli impianti di cui alle lettere precedenti, e' destinato al deposito di materie
fissili speciali o di combustibili nucleari al solo scopo dell'immagazzinamento
in quantità totali superiori a 350 grammi di Uranio 235,
oppure 200 grammi
di Plutonio o Uranio 233 o quantità totale equivalente;
h) rapporto preliminare,
rapporto intermedio e rapporto finale di sicurezza: documenti o serie di documenti
tecnici contenenti le informazioni necessarie per l'analisi e la valutazione della
installazione e dell'esercizio di un reattore o impianto nucleare, dal punto di
vista della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria dei lavoratori e della
popolazione contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti, e contenenti inoltre
una analisi ed una valutazione di tali pericoli. In
particolare i documenti debbono contenere una trattazione degli argomenti seguenti:
1) ubicazione e sue caratteristiche fisiche, meteorologiche, demografiche, agronomiche
ed ecologiche;
2) edifici ed eventuali strutture di contenimento;
3) descrizione
tecnica dell'impianto nel suo insieme e nei suoi sistemi componenti ausiliari,
inclusa la strumentazione nucleare e non nucleare, i sistemi di controllo e i
dispositivi di protezione ed i sistemi di raccolta, allontanamento e smaltimento
(trattamento e scarico) dei rifiuti radioattivi;
4) studio analitico di possibili
incidenti derivanti da mal funzionamento di apparecchiature o da errori di operazione,
e delle conseguenze previste, in relazione alla sicurezza nucleare e alla protezione
sanitaria;
5) studio analitico delle conseguenze previste, in relazione alla
protezione sanitaria, di scarichi radioattivi durante le fasi di normale esercizio
e in caso di situazioni accidentali o di emergenza;
6) misure previste ai
fini della prevenzione e protezione antincendio;
7) il rapporto e' denominato
preliminare se riferito al progetto di massima; finale, se riferito al progetto
definitivo. Il rapporto intermedio precede il rapporto
finale e contiene le informazioni, l'analisi e la valutazione di cui sopra e'
detto, con ipotesi cautelative rispetto a quelle del rapporto finale;
i) regolamento
di esercizio: documento che specifica l'organizzazione e le funzioni in condizioni
normali ed eccezionali del personale addetto alla direzione, alla conduzione e
alla manutenzione di un impianto nucleare, nonché alle sorveglianze fisica e medica
della protezione, in tutte le fasi, comprese quelle di collaudo, avviamento, e
disattivazione;
l) manuale di operazione: l'insieme delle disposizioni e procedure
operative relative alle varie fasi di esercizio normale e di manutenzione dell'impianto,
nel suo insieme e nei suoi sistemi componenti, nonché le procedure da seguire
in condizioni eccezionali;
m) specifica tecnica di prova: documento che descrive
le procedure e le modalità che debbono essere applicate per l'esecuzione della
prova ed i risultati previsti. Ogni specifica tecnica
di prova, oltre una breve descrizione della parte di impianto e del macchinario
impiegato nella prova, deve indicare:
1) lo scopo della prova;
2) la procedura
della prova;
3) l'elenco dei dati da raccogliere durante la prova;
4)
gli eventuali valori minimi e massimi previsti delle variabili considerate durante
la prova;
n) prescrizione tecnica: l'insieme dei limiti e condizioni concernenti
i dati e i parametri relativi alle caratteristiche e al funzionamento di un impianto
nucleare nel suo complesso e nei singoli componenti, che hanno importanza per
la sicurezza nucleare e per la protezione sanitaria;
o) registro di esercizio:
documento sul quale si annotano i particolari delle operazioni effettuate sull'impianto,
i dati rilevati nel corso di tali operazioni, nonché ogni altro avvenimento di
interesse per l'esercizio dell'impianto stesso;
p) disattivazione: insieme
delle azioni pianificate, tecniche e gestionali, da effettuare su un impianto
nucleare a seguito del suo definitivo spegnimento o della cessazione definitiva
dell'esercizio, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di protezione dei lavoratori,
della popolazione e dell'ambiente, sino allo smantellamento finale o comunque
al rilascio del sito esente da vincoli di natura radiologica.".
- Il
testo degli articoli 28 e 33, del citato decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
230, e' il seguente:
"Art. 28 (Impiego di categoria
A). - 1. L'impiego di categoria A e'
soggetto a nulla osta preventivo da parte del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato di concerto con i Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del
lavoro e della previdenza sociale, della sanità, sentite l'ANPA e le regioni territorialmente
competenti, in relazione all'ubicazione delle installazioni, all'idoneità dei
locali, delle strutture di radioprotezione, delle modalità di esercizio, delle
attrezzature e della qualificazione del personale addetto, alle conseguenze di
eventuali incidenti nonché delle modalità dell'eventuale allontanamento o smaltimento
nell'ambiente dei rifiuti radioattivi.
Copia del nulla osta
e' inviata dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai Ministeri
concertanti, al presidente della regione o provincia autonoma interessata, al
sindaco, al prefetto, al comando provinciale dei Vigili del fuoco competenti per
territorio e all'ANPA.
2. Nel nulla osta possono essere stabilite particolari
prescrizioni per gli aspetti connessi alla costruzione, per le prove e per l'esercizio,
nonché per l'eventuale disattivazione degli impianti.
(Omissis).
Art.
33 (Nulla osta per installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi).
- 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di dichiarazione di compatibilità
ambientale, la costruzione, o comunque la costituzione, e l'esercizio delle installazioni
per il deposito o lo smaltimento nell'ambiente, nonché di quelle per il trattamento
e successivo deposito o smaltimento nell'ambiente, di rifiuti radioattivi provenienti
da altre installazioni, anche proprie, sono soggetti a nulla osta preventivo del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i
Ministeri dell'ambiente, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e
della sanità, sentite la regione o la provincia autonoma interessata e l'ANPA.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della sanità e di concerto con i Ministri
dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale, sentita l'ANPA, sono stabiliti
i livelli di radioattività o di concentrazione ed i tipi di rifiuti per
cui si applicano le disposizioni del presente articolo, nonché le disposizioni
procedurali per il rilascio del nulla osta, in relazione alle diverse tipologie
di installazione. Nel decreto può essere prevista, in relazione a tali tipologie,
la possibilità di articolare in fasi distinte, compresa quella di chiusura, il
rilascio del nulla osta nonché di stabilire particolari prescrizioni per ogni
fase, ivi incluse le prove e l'esercizio.".
- Il decreto legislativo
25 novembre 1996, n. 624, concerne: "Attuazione della direttiva 92/91/CEE
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per
trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei
lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 320, concerne:
"Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo".
Art. 2.
Organizzazione di pronto soccorso
1. Nelle aziende o
unita' produttive di gruppo A e di gruppo B, il datore
di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso,
tenuta presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo facilmente
accessibile ed individuabile con segnaletica appropriata, contenente la dotazione
minima indicata nell'allegato 1, che fa parte del presente decreto, da integrare
sulla base dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico
competente, ove previsto, e del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario
Nazionale, e della quale sia costantemente assicurata, la completezza ed il corretto
stato d'uso dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo
ad attivare rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo C, il
datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) pacchetto di
medicazione, tenuto presso ciascun luogo di lavoro, adeguatamente custodito e
facilmente individuabile, contenente la dotazione minima indicata nell'allegato
2, che fa parte del presente decreto, da integrare sulla base dei rischi presenti
nei luoghi di lavoro, della quale sia costantemente assicurata, in collaborazione
con il medico competente, ove previsto, la completezza ed il corretto stato d'uso
dei presidi ivi contenuti;
b) un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare
rapidamente il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale;
3.
Il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso e del pacchetto di medicazione,
di cui agli allegati 1 e 2, e' aggiornato con decreto dei Ministri della salute
e del lavoro e delle politiche sociali tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica.
4. Nelle aziende o unita' produttive di gruppo A, anche
consorziate, il datore di lavoro, sentito il medico competente, quando previsto,
oltre alle attrezzature di cui al precedente comma 1, e' tenuto a garantire il
raccordo tra il sistema di pronto soccorso interno ed il sistema di emergenza
sanitaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 27 marzo 1992
e successive modifiche.
5. Nelle aziende o unita'
produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività'
in luoghi isolati, diversi dalla sede aziendale o unita' produttiva, il datore
di lavoro e' tenuto a fornire loro il pacchetto di medicazione di cui all'allegato
2, che fa parte del presente decreto, ed un mezzo di comunicazione idoneo per
raccordarsi con l'azienda al fine di attivare rapidamente il sistema di emergenza
del Servizio Sanitario Nazionale.
Nota all'art. 2:
- Per il decreto del Presidente della
Repubblica del 27 marzo 1992, e successive modifiche, si veda in note alle premesse.
Art. 3.
Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso
1. Gli addetti
al pronto soccorso, designati ai sensi dell'articolo 12, comma
1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono
formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo
intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.
2. La formazione dei lavoratori designati e' svolta da personale medico, in collaborazione,
ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Nello
svolgimento della parte pratica della formazione il medico puo' avvalersi
della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.
3. Per le aziende o unita' produttive di gruppo A i
contenuti e i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato
3, che fa parte del presente decreto e devono prevedere anche la trattazione dei
rischi specifici dell'attivita' svolta.
4. Per le
aziende o unita' produttive di gruppo B e di gruppo
C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione sono riportati nell'allegato
4, che fa parte del presente decreto.
5. Sono validi i corsi di formazione
per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore
del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andra'
ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacita'
di intervento pratico.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell'art.
12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, si veda in note alle premesse.
Art.
4.
Attrezzature minime per gli interventi di
pronto soccorso
1. Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico
competente, ove previsto, sulla base dei rischi specifici presenti nell'azienda
o unita' produttiva, individua e rende disponibili le
attrezzature minime di equipaggiamento ed i dispositivi di protezione individuale
per gli addetti al primo intervento interno ed al pronto soccorso.
2. Le attrezzature
ed i dispositivi di cui al comma 1 devono essere appropriati rispetto ai rischi
specifici connessi all'attivita' lavorativa dell'azienda
e devono essere mantenuti in condizioni di efficienza e di pronto impiego e custoditi
in luogo idoneo e facilmente accessibile.
Art.
5.
Abrogazioni
Il decreto ministeriale
del 2 luglio 1958 e' abrogato.
Art.
6.
Entrata in vigore
Il presente decreto
entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato
sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Roma,
15 luglio 2003
Il Ministro della salute
Sirchia
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro per la funzione pubblica
Mazzella
Il
Ministro delle attivita' produttive
Marzano
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti
il 30 ottobre 2003 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 5, foglio n. 78
Nota
all'art. 6:
- Il decreto ministeriale 28 luglio 1958 concerne: "Presidi
chirurgici e farmaceutici aziendali".
Allegato 1
CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO
Guanti sterili monouso
(5 paia).
Visiera paraschizzi
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone
al 10% di iodio da 1 litro
(1).
Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10
in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18
x 40 in
buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da
medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura
media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di
varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un
paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Allegato
2
CONTENUTO MINIMO
DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE
Guanti sterili monouso (2 paia).
Flacone
di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio
da 125 ml (1).
Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250
ml (1).
Compresse di garza sterile 18 x 40
in buste singole (1).
Compresse di garza sterile 10
x 10 in
buste singole (3).
Pinzette da medicazione sterili monouso
(1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezione di cerotti di varie
misure pronti all'uso (1).
Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1).
Rotolo di
benda orlata alta cm 10 (1).
Un paio di forbici (1).
Un laccio emostatico
(1).
Confezione di ghiaccio pronto uso (1).
Sacchetti monouso per la raccolta
di rifiuti sanitari (1).
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e
di prestare i primi soccorsi in attesa del servizio di emergenza.
Allegato 3
OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI
AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO A
| OBIETTIVI
DIDATTICI | PROGRAMMA |
TEMPI |
| Prima
giornata MODULO A |
| Totale
n. 6 ore |
| Allertare
il sistema di soccorso |
a) Cause e circostanze dellinfortunio (luogo dellinfortunio,
numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.); b)
comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di
assistenza sanitaria di emergenza. | |
| Riconoscere unemergenza
Sanitaria | 1)
Scena dellinfortunio: a) raccolta delle informazioni;
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili;
2) Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore
infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro)
b) stato di coscienza c) ipotermia
e ipertermia; 3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia
dellapparato cardiovascolare e respiratorio. 4) Tecniche
di autoprotezione del personale addetto al soccorso.
| |
| Attuare
gli interventi di primo soccorso
| 1) Sostenimento delle funzioni
vitali: a) posizionamento dellinfortunato e manovre
per la pervietà delle prime vie aeree; b)
respirazione artificiale; c) massaggio cardiaco esterno;
2) Riconoscimento e limiti dintervento di primo soccorso:
a) lipotimia, sincope, shock; b)
edema polmonare acuto; c) crisi asmatica,;
d) dolore acuto stenocardico;
e) reazioni allergiche; f) crisi
convulsive; g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento
emorragico. | |
|
Conoscere i rischi specifici dellattività
svolta |
| Seconda
giornata MODULO B | |
totale n. 4 ore |
| Acquisire conoscenze generali
sui traumi in ambiente di lavoro
| 1) Cenni di anatomia dello
scheletro. 2) Lussazioni, fratture e complicanze. 3)
Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 4)
traumi e lesioni toraco-addominali. |
|
| Acquisire conoscenze generali
sulle patologie specifiche in
ambiente di lavoro | 1)
Lesioni da freddo e da calore. 2) Lesioni da corrente elettrica.
3) Lesioni da agenti chimici. 4)
Intossicazioni 5) Ferite lacero contuse. 6)
Emorragie esterne | |
|
Terza giornata MODULO C |
| totale
n. 6 ore |
| Acquisire
capacità di Intervento pratico |
1) Tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza del
S.S.N. 2) Tecniche di primo soccorso nelle sindromi celebrali
acute. 3) Tecniche di primo soccorso nella sindrome di
insufficienza respiratoria acuta. 4) Tecniche di rianimazione
cardiopolmonare. 5) Tecniche
di tamponamento emorragico. 6) Tecniche di sollevamento,
spostamento e trasporto del traumatizzato. 7) Tecniche
di primo soccorso in casi di esposizione accidentale ad agenti chimici e biologici.
| |
Allegato 4
OBIETTIVI DIDATTICI E CONTENUTI MINIMI DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DESIGNATI
AL PRONTO SOCCORSO PER LE AZIENDE DI GRUPPO B E C.
| OBIETTIVI
DIDATTICI | PROGRAMMA |
TEMPI |
| Prima giornata MODULO
A | | Totale
n. 4 ore |
| Allertare
il sistema di soccorso |
a) Cause e circostanze dellinfortunio (luogo dellinfortunio,
numero delle persone coinvolte, stato degli infortunati, ecc.); b)
comunicare le predette informazioni in maniera chiara e precisa ai Servizi di
assistenza sanitaria di emergenza. | |
| Riconoscere unemergenza
Sanitaria | 1)
Scena dellinfortunio: a) raccolta delle informazioni;
b) previsione dei pericoli evidenti e di quelli probabili;
2) Accertamento delle condizioni psico-fisiche del lavoratore
infortunato: a) funzioni vitali (polso, pressione, respiro)
b) stato di coscienza c) ipotermia
e ipertermia; 3) Nozioni elementari di anatomia e fisiologia
dellapparato cardiovascolare e respiratorio. 4) Tecniche
di autoprotezione del personale addetto al soccorso.
| |
| Attuare gli interventi di primo
soccorso | 1) Sostenimento
delle funzioni vitali: a) posizionamento dellinfortunato
e manovre per la pervietà delle prime vie aeree; b)
respirazione artificiale; c) massaggio cardiaco esterno;
2) Riconoscimento e limiti dintervento di primo soccorso:
a) lipotimia, sincope, shock; b)
edema polmonare acuto; c) crisi asmatica,;
d) dolore acuto stenocardico;
e) reazioni allergiche; f) crisi
convulsive; g) emorragie esterne post-traumatiche e tamponamento
emorragico. | |
|
Conoscere i rischi specifici dellattività
svolta |
| Seconda
giornata MODULO B | |
totale n. 4 ore |
| Acquisire conoscenze generali
sui traumi in ambiente di lavoro
| 1) Cenni di anatomia dello
scheletro. 2) Lussazioni, fratture e complicanze. 3)
Traumi e lesioni cranio-encefalici e della colonna vertebrale. 4)
traumi e lesioni toraco-addominali. |
|
| Acquisire conoscenze
generali sulle patologie specifiche
in ambiente di lavoro |
1) Lesioni da freddo e da calore. 2)
Lesioni da corrente elettrica. 3) Lesioni da agenti chimici.
4) Intossicazioni 5) Ferite lacero
contuse. 6) Emorragie esterne |
|
| Terza giornata MODULO
C | | totale
n. 4 ore |
| Acquisire
capacità di Intervento pratico |
1) Principali tecniche di comunicazione con il sistema di emergenza
del S.S.N. 2) Principali tecniche di primo soccorso nelle
sindromi celebrali acute. 3) Principali tecniche di primo
soccorso nella sindrome di insufficienza respiratoria acuta. 4)
Principali tecniche di rianimazione cardiopolmonare.
5) Principali tecniche di tamponamento emorragico. 6)
Principali tecniche di sollevamento, spostamento e trasporto del traumatizzato.
7) Principali tecniche di primo soccorso in casi di esposizione
accidentale ad agenti chimici e biologici. |
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