Circolare Ministero Salute 3 Giugno 2004 prot. n° DGPREV-13008  

    

Il Ministero della Salute con la propria Circolare del 3 giugno 2004 ed in risposta ad alcuni quesiti ha fornito dei chiarimenti in merito alla applicazione del D. M. n. 388/2004 sulla organizzazione del servizio di pronto soccorso presso le aziende.

I chiarimenti riguardano in particolare la classificazione delle aziende, per le quali è stato precisato che ai fini di tale classificazione vanno considerati tutti i lavoratori dell’azienda stessa, la fornitura al personale adibito ad attività lavorativa esterna alla sede aziendale del pacchetto di medicazione e del mezzo idoneo di comunicazione, per la quale è stato precisato la fornitura stessa va limitata solo ai casi in cui le prestazioni lavorative vengano effettuate in luoghi isolati, appartati e lontani rispetto ai centri abitati, e la formazione degli addetti alla squadra di pronto soccorso.

Per quanto riguarda quest’ultimo argomento viene precisato che la frequenza allo specifico corso per acquisire le necessarie conoscenze teoriche e pratiche per l'attuazione delle misure di primo soccorso risultano necessarie sia nel caso in cui il datore di lavoro svolga direttamente tali funzioni, anche se ha usufruito dell’esonero di cui all’art. 95 del D. Lgs. n. 626/94, sia nel caso in cui siano stati preventivamente designati a svolgerle uno o più dipendenti.

Con riferimento all'obbligo di aggiornamento della formazione, con cadenza triennale almeno per quanto riguarda le capacità di intervento pratico, viene precisato che tale obbligo è “da ritenere immediatamente vigente con l'entrata in vigore, e ovviamente da riferire alla formazione acquisita, al fine di sopperire a carenze connesse a formazioni datate; pertanto per la ripetizione della formazione il riferimento è costituito dalla data di ultimazione dell'ultimo corso effettuato."