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Il Ministero della Salute con la propria Circolare del 3
giugno 2004 ed in risposta ad alcuni quesiti ha fornito dei
chiarimenti in merito alla applicazione del D. M. n. 388/2004
sulla organizzazione del servizio di pronto soccorso presso
le aziende.
I chiarimenti riguardano in particolare la classificazione
delle aziende, per le quali è stato precisato che ai fini
di tale classificazione vanno considerati tutti i lavoratori
dellazienda stessa, la fornitura al personale adibito
ad attività lavorativa esterna alla sede aziendale del pacchetto
di medicazione e del mezzo idoneo di comunicazione, per la
quale è stato precisato la fornitura stessa va limitata solo
ai casi in cui le prestazioni lavorative vengano effettuate
in luoghi isolati, appartati e lontani rispetto ai centri
abitati, e la formazione degli addetti alla squadra di pronto
soccorso.
Per quanto riguarda questultimo argomento viene precisato
che la frequenza allo specifico corso per acquisire le necessarie
conoscenze teoriche e pratiche per l'attuazione delle misure
di primo soccorso risultano necessarie sia nel caso in cui
il datore di lavoro svolga direttamente tali funzioni, anche
se ha usufruito dellesonero di cui allart. 95
del D. Lgs. n. 626/94, sia nel caso in cui siano stati preventivamente
designati a svolgerle uno o più dipendenti.
Con riferimento all'obbligo di aggiornamento della formazione,
con cadenza triennale almeno per quanto riguarda le capacità
di intervento pratico, viene precisato che tale obbligo è
da ritenere immediatamente vigente con l'entrata in
vigore, e ovviamente da riferire alla formazione acquisita,
al fine di sopperire a carenze connesse a formazioni datate;
pertanto per la ripetizione della formazione il riferimento
è costituito dalla data di ultimazione dell'ultimo corso effettuato."
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