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Oggetto: visite sanitarie di minori e apprendisti (legge
25/55, DPR 1668/56, D. Lgs. 626/94, D.Lgs. 345/99)
Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Alle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro
Alla Direzione Generale Degli Affari Generali e del Personale
- Div. VII
Agli Assessorati alla Sanità delle Regioni
Alla Provincia Autonome di Trento e Bolzano
Alle Organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro
Alle Organizzazioni rappresentative dei lavoratori
LORO SEDI
Sono pervenute alla scrivente numerose richieste di chiarimenti
riguardanti le visite sanitarie di minori e apprendisti previste
dalle leggi 19 gennaio 1955 n. 25 (disciplina dell'apprendistato)
e 17 ottobre 1967 n. 977 (tutela del lavoro dei bambini e
degli adolescenti, così come modificata dai decreti legislativi
4 agosto 1999 n. 345 attuativo della direttiva 94/33/ce e
18 agosto 2000 n. 262 di modifica), in relazione alla sorveglianza
sanitaria ex D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni.Le
considerazioni di seguito esposte forniscono indicazioni per
la soluzione dei problemi applicativi prospettati con maggiore
frequenza, che riguardano in particolare le seguenti questioni:A)
Se in seguito alla entrata in vigore del D. Lgs. 345/99, che
ha ampiamente modificato la legge 977/67, gli adolescenti
adibiti alle attività lavorative soggette alle norme sulla
sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV del D.
Lgs. 626/94 debbano comunque essere sottoposti alla visita
effettuata dal medico competente dell'azienda che potrebbe
ravvisare la mancanza di idoneità in base all'allegato I del
D. Lgs. 345/99.
Al riguardo si fa presente che l'art. 8, comma 8 della legge
977/67 nel testo modificato dal citato D. Lgs. 354/99, dispone
esplicitamente la non applicabilità della disciplina prevista
ai commi precedenti nei casi in cui i minori siano adibiti
ad attività lavorative per le quali la vigente legislazione
dispone la sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 626/94,
art. 16 e
17. In
tali fattispecie gli adolescenti sono pertanto sottoposti ai
soli controlli di cui all'art. 16 comma 2 del citato decreto
626/94 e cioè: a) ad accertamenti preventivi intesi a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono
destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla
mansione specifica; b) accertamenti periodici per controllare
lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica; entrambi effettuati dal medico
competente, individuato, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo,
nel "dipendente di una struttura esterna pubblica o privata
convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti
di sorveglianza sanitaria o in un libero professionista o in
un dipendente del datore di lavoro". Per gli adolescenti
non soggetti alla sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs.
626/94, le visite mediche preventive e successive sono di competenza
di un medico del servizio sanitario nazionale, a cura e spese
del datore di lavoro, in conformità all'art. 8 comma 3 della
legge 977/67 e successive modificazioni.B) Se i minori non soggetti
a sorveglianza sanitaria ai sensi del D. Lgs. 626/94 debbano
essere sottoposti a doppia visita presso la
ASL di competenza, una gratuita ai sensi dell'art.
5 della legge 25/55 e una a carico del datore di lavoro a norma
dell'articolo 9 comma 3 del D. Lgs. 345/99.
Occorre rilevare che l'art. 9 del D. Lgs. 345/99, nel ribadire,
per gli apprendisti minori, l'obbligo di una visita medica preassuntiva
e di visite mediche periodiche, da effettuare presso la ASL territorialmente competente
a cura e spese del datore di lavoro, ha abrogato implicitamente,
in parte qua e in quanto ius superveniens, le disposizioni della
legge 25/55 che sanciscono la gratuità di tali visite. Pertanto
gli apprendisti minorenni sono sottoposti alle visite mediche,
così come regolate, per modalità e competenze, dall'art. 8 della
legge 977/67 come modificato dal D. Lgs. 345/99 citato, cioè
a visita presso la
ASL competente, a cura e spese del datore di
lavoro.C) Quale sia la disciplina applicabile alle visite degli
apprendisti maggiorenni, adibiti o meno ad attività lavorative
soggette alle norme sulla sorveglianza sanitaria di cui al titolo
I, capo IV del D. Lgs. 626/94.
In relazione a tale quesito, occorre distinguere i casi in cui
gli apprendisti maggiorenni siano adibiti ad attività soggette
a sorveglianza sanitaria ex D. Lgs. 626/94, da quelli in cui
svolgano altre attività.
In questa ultima ipotesi la sola normativa di riferimento è
data dal combinato disposto degli artt. 4 legge 25/55 e 9 del
relativo regolamento per l'esecuzione, (DPR 1668/56), che sancisce
l'obbligo di una visita medica preventiva gratuita presso la
struttura pubblica territorialmente competente.
Maggiori problemi pone invece l'ipotesi di apprendisti maggiorenni
adibiti ad attività soggette a sorveglianza sanitaria; la fattispecie
è regolata, infatti, oltre che dagli artt. 4 e 9 sopra citati,
anche dal D. Lgs. 626/94, che, nel definire il proprio ambito
di applicazione, vi include, all'art. 2 lett. a), i lavoratori
con rapporti di lavoro anche speciali e quindi anche gli apprendisti.
Ne consegue che, alla luce della normativa vigente sussiste
l'obbligo di due accertamenti sanitari, volti entrambi a verificare
l'idoneità alla mansione specifica alla quale deve essere adibito
il lavoratore. Ciò comporta una sovrapposizione di adempimenti,
da considerarsi, peraltro, solo parziale, in quanto, mentre
la visita del lavoratore ex art. 4 della legge 25/55 ha riguardo
genericamente al "lavoro per il quale deve essere assunto",
quella effettuata dal medico competente, ai sensi del D. Lgs.
626/94, comporta accertamenti clinici e biologici mirati alla
tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in relazione
ai rischi specifici presenti nell'azienda, quali risultano dal
documento di valutazione dei rischi. La legislazione vigente
non ha potuto operare il necessario raccordo fra le due normative,
atteso i limiti della delega in sede di recepimento della direttiva
94/33/CE, né è possibile sostenere l'implicita abrogazione della
norma del 1955 ad opera del D. Lgs 626/94, essendo entrambe
normative speciali. Pertanto si dovrà provvedere con un apposito
intervento legislativo.D) Se l'effettuazione delle visite preassuntive
agli apprendisti, minori e non, la cui competenza è assegnata
ai medici del servizio sanitario nazionale, non debba ritenersi
incompatibile con l'eventuale attività di vigilanza espletata
dagli stessi dipendenti della struttura pubblica, alla luce
dell'art. 17, comma 7 del D. Lgs. 626/94.
In merito alla presunta incompatibilità fra l'effettuazione
di visite preassuntive per gli apprendisti e l'esercizio dell'attività
di vigilanza ad opera dei medici del SSN, occorre, in via preliminare,
distinguere a seconda che l'apprendista, minorenne o maggiorenne,
svolga o meno un'attività sottoposta a sorveglianza sanitaria.
In tale ultimo caso, la sorveglianza sanitaria deve essere esercitata
dalla figura professionale delineata dal D. Lgs. 626/94 agli
art. 16 e 17, per la quale la stessa normativa stabilisce inequivocabilmente
l'incompatibilità con l'esercizio di compiti di vigilanza.
Per i lavoratori adibiti ad attività non soggette a sorveglianza
sanitaria, occorre chiarire se l'effettuazione delle visite
ex art. 8 legge 977/67 rientri fra i compiti del "medico
competente" individuati dall'art. 17 del D. Lgs e se pertanto
tale figura ricada nell'ambito del divieto ivi sancito.
Al riguardo, si rileva che l'area di intervento del medico competente
è delimitata, dall'art. 16 del D. Lgs. 626/94, ai casi previsti
dalla normativa vigente, come questo Ministero ha già avuto
modo di precisare con la circolare 7/8/1995 n. 102 pubblicata
sulla G.U. n. 194 del 21/8/1995.
Per completezza espositiva si ritiene utile fornire una elencazione
esemplificativa delle norme che prevedono la presenza del medico
competente:
- DPR 19 marzo 1956, n. 303 (norme generali per l'igiene del
lavoro), artt. 33,34,35;
- DPR 20 marzo 1956, n. 321, (norme per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa),
artt. 33, 36;
- DPR 9 aprile 1959, n. 128 e successive modifiche (lavoro in
cave e miniere);
- D. Lgs. 25 novembre 1996, n. 624, relativo alla sicurezza
e salute dei lavoratori nelle industrie per trivellazione e
nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee, art.
5;
- DPR 30 giugno 1965 n. 1124, testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali, art. 157 e segg. (silicosi e asbestosi);
- DPR. 10 settembre 1982, n. 962, protezione sanitaria dei lavoratori
esposti al cloruro di vinile monomero;
- D. lgs. 15 agosto 1991, n. 277 protezione dei lavoratori contro
i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici fisici e
biologici durante il lavoro;
- D. Lgs. 25 gennaio 1992, n. 77, protezione dei lavoratori
contro i rischi di esposizione ad agenti chimici, fisici, e
biologici durante il lavoro;
- D. Lgs. 626/94, (miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro), per le lavorazioni che
comportano la movimentazione dei carichi (artt. 48 e segg.),
l'uso di videoterminali (att. 55 e segg.), l'esposizione ad
agenti cancerogeni (artt. 69 e segg.) e ad agenti biologici
(art. 86 e segg.).
- D. Lgs. 626/94, (miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro), per le lavorazioni che
comportano la movimentazione dei carichi (artt. 48 e segg.),
l'uso di videoterminali (att. 55 e segg.), l'esposizione ad
agenti cancerogeni (artt. 69 e segg.) e ad agenti biologici
(art. 86 e segg.).
- D. Lgs. 17 marzo 1995, n. 230, in materia di radiazioni
ionizzanti;
- D. Lgs. 26 novembre 1999, n. 532, disposizioni in materia
di lavoro notturno a norma dell'art. 17, comma 2, della legge
5 febbraio 1999, n. 25.
I compiti del medico competente, così come disciplinati dal
D. Lgs. 626/94, art. 17, non si limitano all'effettuazione delle
visite preassuntive e periodiche, ma sono più complessi e articolati
e conferiscono a tale soggetto un ruolo di primo piano nella
gestione del sistema complessivo della sicurezza nell'azienda.
Egli, infatti, non esprime soltanto il giudizio di idoneità
alla mansione specifica, ma collabora anche con il datore di
lavoro ed il servizio di prevenzione e protezione alla individuazione
delle misure per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella
sanitaria di rischio da custodire con salvaguardia del segreto
professionale; comunica ai rappresentanti per la sicurezza i
risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici strumentali
effettuati; visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno
e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione
dei lavoratori, i cui risultati gli sono forniti con tempestività
ai fini delle valutazioni di competenza.
E' unicamente a tale figura che si applica il divieto dell'esercizio
dei compiti sopra descritti qualora eserciti funzioni di vigilanza.
La disposizione trova la sua ratio giustificatrice nella necessità
di garantire l'imparzialità della funzione di vigilanza espletata
dai medici del SSN, ed è espressione del più generale principio,
immanente al nostro sistema giuridico, della incompatibilità
fra i ruoli di controllore e controllato.
Da quanto sopra discende che non può qualificarsi medico competente
chi effettui le visite previste ai sensi del citato art. 8 legge
977/67 nei confronti di soggetti che svolgono attività non sottoposte
a sorveglianza sanitaria e quindi la fattispecie considerata
si pone al di fuori dell'ambito di applicazione del divieto
sopra detto.E) Se possa essere richiesta, da parte dei Centri
per l'Impiego (ex Uffici di collocamento), l'idoneità fisica
"generica" per la semplice iscrizione negli elenchi
di cui all'art. 4 legge del D. Lgs. 469/97, senza la preventiva
individuazione dell'attività lavorativa a cui l'apprendista
verrà adibito, come previsto dagli artt. 4 e 5 della l. 25/55
e 9 e 10 del relativo regolamento di esecuzione (DPR 1668/56).
In relazione a tale ultimo quesito, si fa presente che, a norma
dell'art. 5 legge n. 25/55, è da escludere l'eventualità di
sottoporre l'apprendista ad accertamento sanitario generico,
preventivo all'iscrizione negli elenchi sopra citati. Ciò in
quanto dal tenore del succitato art. 5 si evince che la visita
medica deve essere mirata, dedicata cioè ad accertare l'idoneità
fisica o psicofisica dell'apprendista in stretta correlazione
con la prevista adibizione lavorativa; in ultima analisi, come
si evidenzia anche da quanto sopra illustrato, l'obbligo dell'accertamento
sanitario era e permane collegato alla tipicità del lavoro che
l'apprendista è chiamato a svolgere. |