Criteri
generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi
di lavoro G.U.
n.81 del 07. 04. 1998, Suppl.Ord. IL
MINISTRO DELL'INTERNO di concerto con IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile
1955, n. 547; Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto il decreto
del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto il decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626; Visto il decreto legislativo 19 marzo 1996, n.
242; Vista la legge 28 novembre 1996, n. 609; In attuazione di quanto
disposto dall'art. 13 del citato decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
Decreta: Art.
1 (Oggetto - Campo di applicazione) 1.
Il presente decreto stabilisce, in attuazione al disposto dell'art. 13, comma
1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, i criteri per la valutazione
dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro ed indica le misure di prevenzione
e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l'insorgenza di un
incendio e di limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi. 2. Il presente
decreto si applica alle attività che si svolgono nei luoghi di lavoro come definiti
dall'art. 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19 marzo 1996, n. 242, di seguito
denominato decreto legislativo n. 626/1994. 3. Per le attività che si svolgono
nei cantieri temporanei o mobili di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, e per le attività industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente
della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo
della dichiarazione ovvero della notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto
stesso, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano limitatamente
alle prescrizioni di cui agli articoli 6 e 7. Art.
2 (Valutazione dei rischi di incendio) 1.
La valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e
protezione, costituiscono parte specifica del documento di cui all'art. 4, comma
2, del decreto legislativo n. 626/1994. 2. Nel documento di cui al comma 1
sono altresì riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze,
o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'art. 10, comma 1, del decreto
legislativo n. 626/1994. 3. La valutazione dei rischi di incendio può essere
effettuata in conformità ai criteri di cui all'allegato I. 4. Nel documento
di valutazione dei rischi il datore di lavoro valuta il livello di rischio di
incendio del luogo di lavoro e, se del caso, di singole parti del luogo medesimo,
classificando tale livello in una delle seguenti categorie, in conformità ai criteri
di cui all'allegato I: a) livello di rischio elevato; b) livello di rischio
medio; c) livello di rischio basso. Art.
3 (Misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio) 1.
All'esito della valutazione dei rischi di incendio, il datore di lavoro adotta
le misure finalizzate a: a) ridurre la probabilità di insorgenza di un incendio
secondo i criteri di cui all'allegato II; b) realizzare le vie e le uscite
di emergenza previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica
n. 547/1955, così come modificato dall'art. 33 del decreto legislativo n. 626/1994,
per garantire l'esodo delle persone in sicurezza in caso di incendio, in conformità
ai requisiti di cui all'allegato III; c) realizzare le misure per una rapida
segnalazione dell'incendio al fine di garantire l'attivazione dei sistemi di allarme
e delle procedure di intervento, in conformità ai criteri di cui all'allegato
IV; d) assicurare l'estinzione di un incendio in conformità ai criteri di
cui all'allegato V; e) garantire l'efficienza dei sistemi di protezione antincendio
secondo i criteri di cui all'allegato VI; f) fornire ai lavoratori una adeguata
informazione e formazione sui rischi di incendio secondo i criteri di cui all'allegato
VII. 2. Per le attività soggette al controllo da parte dei Comandi provinciali
dei vigili del fuoco ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio
1982, n. 577, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente
al comma 1, lettere a), e) ed f). Art.
4 (Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio)
1. Gli interventi di manutenzione
ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono
effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti,
delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali
o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite
dal fabbricante e/o dall'installatore. Art.
5 (Gestione dell'emergenza in caso di incendio) 1.
All'esito della valutazione dei rischi d'incendio, il datore di lavoro adotta
le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio
riportandole in un piano di emergenza elaborato in conformità ai criteri di cui
all'allegato VIII. 2. Ad eccezione delle aziende di cui all'art. 3, comma
2, del presente decreto, per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno di 10 dipendenti,
il datore di lavoro non è tenuto alla redazione del piano di emergenza, ferma
restando l'adozione delle necessarie misure organizzative e gestionali da attuare
in caso di incendio. Art.
6 (Designazione degli addetti al servizio antincendio) 1.
All'esito della valutazione dei rischi d'incendio e sulla base del piano di emergenza,
qualora previsto, il datore di lavoro designa uno o più lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione
delle emergenze, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a), del decreto legislativo
n. 626/1994, o se stesso nei casi previsti dall'art. 10 del decreto suddetto.
2. I lavoratori designati devono frequentare il corso di formazione di cui
al successivo art. 7. 3. I lavoratori designati ai sensi del comma 1, nei
luoghi di lavoro ove si svolgono le attività riportate nell'allegato X, devono
conseguire l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della legge 28 novembre
1996, n. 609. 4. Fermo restando l'obbligo di cui al comma precedente, qualora
il datore di lavoro, su base volontaria, ritenga necessario che l'idoneità tecnica
del personale di cui al comma 1 sia comprovata da apposita attestazione, la stessa
dovrà essere acquisita secondo le procedure di cui all'art. 3 della legge 28 novembre
1996, n. 609. Art.
7 (Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio
e gestione dell'emergenza) 1.
I datori di lavoro assicurano la formazione dei lavoratori addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza secondo quanto previsto nell'allegato
IX. Art. 8 (Disposizioni
transitorie e finali) 1.
Fatte salve le disposizioni dell'art. 31 del decreto legislativo n. 626/1994,
i luoghi di lavoro costruiti od utilizzati anteriormente alla data di entrata
in vigore del presente decreto, con esclusione di quelli di cui all'art. 1, comma
3, e art. 3, comma 2, del presente decreto, devono essere adeguati alle prescrizioni
relative alle vie di uscita da utilizzare in caso di emergenza, di cui all'art.
3, comma 1, lettera b), entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto. 2. Sono fatti salvi i corsi di formazione degli addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, ultimati entro la data
di entrata in vigore del presente decreto. Art.
9 (Entrata in vigore) 1.
Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. Allegato
I Linee guida per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di
lavoro 1.1 - Generalità Nel
presente allegato sono stabiliti i criteri generali per procedere alla valutazione
dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro. L'applicazione dei criteri ivi riportati
non preclude l'utilizzo di altre metodologie di consolidata validità.
1.2 - Definizioni
Ai fini del presente decreto si definisce: -
pericolo di incendio: proprietà o qualità intrinseca di determinati materiali
o attrezzature, oppure di metodologie e pratiche di lavoro o di utilizzo di ambiente
di lavoro, che presentano il potenziale di causare un incendio; - rischio
di incendio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento
di un incendio e che si verifichino conseguenze dell'incendio sulle persone presenti;
- valutazione dei rischi di incendio: procedimento di valutazione dei rischi
di incendio in un luogo di lavoro, derivante dalle circostanze del verificarsi
di un pericolo di incendio. 1.3
- Obiettivi della valutazione dei rischi di incendio La
valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere
i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza
dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro. Questi
provvedimenti comprendono: - la prevenzione dei rischi; - l'informazione
dei lavoratori e delle altre persone presenti; - la formazione dei lavoratori;
- le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti
necessari. La prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari
della valutazione dei rischi. Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi,
essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e devono essere tenuti
sotto controllo i rischi residui, tenendo conto delle misure generali di tutela
di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 626. La valutazione del rischio
di incendio tiene conto: a) del tipo di attività; b) dei materiali immagazzinati
e manipolati; c) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi
gli arredi; d) delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi
i materiali di rivestimento; e) delle dimensioni e dell'articolazione del
luogo di lavoro; f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori
dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di
emergenza. 1.4 - Criteri
per procedere alla valutazione dei rischi di incendio La
valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi: a) individuazione
di ogni pericolo di incendio (p.e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili,
sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione
dell'incendio); b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti
nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio; c) eliminazione o riduzione
dei pericoli di incendio; d) valutazione del rischio residuo di incendio;
e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione
di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre
i rischi residui di incendio. 1.4.1
- Identificazione dei pericoli di incendio 1.4.1.1 - Materiali combustibili
e/o infiammabili I materiali
combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati
in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione. Alcuni
materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché
essi sono facilmente combustibili od infiammabili o possono facilitare il rapido
sviluppo di un incendio. A titolo esemplificativo essi sono: - vernici e solventi
infiammabili; - adesivi infiammabili; - gas infiammabili; - grandi
quantitativi di carta e materiali di imballaggio; - materiali plastici, in
particolare sotto forma di schiuma; - grandi quantità di manufatti infiammabili;
- prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire
con altre sostanze provocando un incendio; - prodotti derivati dalla lavorazione
del petrolio; - vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali
facilmente combustibili. 1.4.1.2
- Sorgenti di innesco Nei luoghi
di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore
che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la propagazione
di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione
mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici.
A titolo esemplificativo si citano: - presenza di fiamme o scintille dovute
a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura; - presenza di sorgenti
di calore causate da attriti; - presenza di macchine ed apparecchiature in
cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica;
- uso di fiamme libere; - presenza di attrezzature elettriche non installate
e utilizzate secondo le norme di buona tecnica. 1.4.2
- Identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi
di incendio Nelle situazioni
in cui si verifica che nessuna persona sia particolarmente esposta a rischio,
in particolare per i piccoli luoghi di lavoro, occorre solamente seguire i criteri
generali finalizzati a garantire per chiunque una adeguata sicurezza antincendio.
Occorre tuttavia considerare attentamente i casi in cui una o più persone
siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica
funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro. A titolo di esempio si
possono citare i casi in cui: - siano previste aree di riposo; - sia presente
pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento;
- siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata; -
siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative
vie di esodo; - siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio;
- siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente
in caso di incendio o possono essere particolarmente ignare del pericolo causato
da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono
lunghe e di non facile praticabilità. 1.4.3
- Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio Per
ciascun pericolo di incendio identificato, è necessario valutare se esso possa
essere: - eliminato; - ridotto; - sostituito con alternative più sicure;
- separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente
il livello globale di rischio per la vita delle persone e le esigenze per la corretta
conduzione dell'attività. Occorre stabilire se tali provvedimenti, qualora
non siano adempimenti di legge, debbano essere realizzati immediatamente o possano
far parte di un programma da realizzare nel tempo. 1.4.3.1
- Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze infiammabili
e/o combustibili I criteri possono
comportare l'adozione di una o più delle seguenti misure: - rimozione o significativa
riduzione dei materiali facilmente combustibili ed altamente infiammabili ad un
quantitativo richiesto per la normale conduzione dell'attività; - sostituzione
dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi; - immagazzinamento dei
materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco,
e, dove praticabile, conservazione della scorta per l'uso giornaliero in contenitori
appositi; - rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono
la propagazione dell'incendio; - riparazione dei rivestimenti degli arredi
imbottiti in modo da evitare l'innesco diretto dell'imbottitura; - miglioramento
del controllo del luogo di lavoro e provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti
e degli scarti. 1.4.3.2
- Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore Le
misure possono comportare l'adozione di uno o più dei seguenti provvedimenti:
- rimozione delle sorgenti di calore non necessarie; - sostituzione delle
sorgenti di calore con altre più sicure; - controllo dell'utilizzo dei generatori
di calore secondo le istruzioni dei costruttori; - schermaggio delle sorgenti
di calore valutate pericolose tramite elementi resistenti al fuoco; - installazione
e mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione; - controllo della
conformità degli impianti elettrici alle normative tecniche vigenti; - controllo
relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature elettriche e meccaniche;
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate; - pulizia
e riparazione dei condotti di ventilazione e canne fumarie; - adozione, dove
appropriato, di un sistema di permessi di lavoro da effettuarsi a fiamma libera
nei confronti di addetti alla manutenzione ed appaltatori; - identificazione
delle aree dove è proibito fumare e regolamentazione sul fumo nelle altre aree;
- divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.
1.4.4 - Classificazione del
livello di rischio di incendio Sulla
base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio
di incendio dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: tale livello
può essere basso, medio o elevato. A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio
basso Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte
di essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni
locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi di incendio
ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è
da ritenersi limitata. B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio Si
intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui
sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che
possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la
probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. Si riportano
in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio medio. C)
Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato Si intendono a rischio di incendio
elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui: - per presenza di sostanze
altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono
notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti
probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione
come luogo a rischio di incendio basso o medio. Tali luoghi comprendono: -
aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente infiammabili
(p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione di notevole
calore in presenza di materiali combustibili; - aree dove c'è deposito o manipolazione
di sostanze chimiche che possono, in determinate circostanze, produrre reazioni
esotermiche, emanare gas o vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili;
- aree dove vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente
infiammabili; - aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili
che sono facilmente incendiabili; - edifici interamente realizzati con strutture
in legno. Al fine di classificare un luogo di lavoro o una parte di esso come
avente rischio di incendio elevato occorre inoltre tenere presente che: a)
molti luoghi di lavoro si classificano della stessa categoria di rischio in ogni
parte. Ma una qualunque area a rischio elevato può elevare il livello di rischio
dell'intero luogo di lavoro, salvo che l'area interessata sia separata dal resto
del luogo attraverso elementi separanti resistenti al fuoco; b) una categoria
di rischio elevata può essere ridotta se il processo di lavoro è gestito accuratamente
e le vie di esodo sono protette contro l'incendio; c) nei luoghi di lavoro
grandi o complessi, è possibile ridurre il livello di rischio attraverso misure
di protezione attiva di tipo automatico quali impianti automatici di spegnimento,
impianti automatici di rivelazione incendi o impianti di estrazione fumi. Vanno
inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove,
indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di
propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi
o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione
in caso di incendio. Si riportano in allegato IX, esempi di luoghi di lavoro
a rischio di incendio elevato. 1.4.5
- Adeguatezza delle misure di sicurezza Nelle
attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei Comandi provinciali dei
vigili del fuoco, che hanno attuato le misure previste dalla vigente normativa,
in particolare per quanto attiene il comportamento al fuoco delle strutture e
dei materiali, compartimentazioni, vie di esodo, mezzi di spegnimento, sistemi
di rivelazione ed allarme, impianti tecnologici, è da ritenere che le misure attuate
in conformità alle vigenti disposizioni siano adeguate. Per le restanti attività,
fermo restando l'obbligo di osservare le normative vigenti ad esse applicabili,
ciò potrà invece essere stabilito seguendo i criteri relativi alle misure di prevenzione
e protezione riportati nel presente allegato. Qualora non sia possibile il
pieno rispetto delle misure previste nel presente allegato, si dovrà provvedere
ad altre misure di sicurezza compensative. In generale l'adozione di una o più
delle seguenti misure possono essere considerate compensative: A) Vie di esodo
1) riduzione del percorso di esodo; 2) protezione delle vie di esodo;
3) realizzazione di ulteriori percorsi di esodo e di uscite; 4) installazione
di ulteriore segnaletica; 5) potenziamento dell'illuminazione di emergenza;
6) messa in atto di misure specifiche per persone disabili; 7) incremento
del personale addetto alla gestione dell'emergenza ed all'attuazione delle misure
per l'evacuazione; 8) limitazione dell'affollamento. B) Mezzi ed impianti
di spegnimento 1) realizzazione di ulteriori approntamenti, tenendo conto
dei pericoli specifici; 2) installazione di impianti di spegnimento automatico.
C) Rivelazione ed allarme antincendio 1) installazione di un sistema di
allarme più efficiente (p.e. sostituendo un allarme azionato manualmente con uno
di tipo automatico); 2) riduzione della distanza tra i dispositivi di segnalazione
manuale di incendio; 3) installazione di impianto automatico di rivelazione
incendio; 4) miglioramento del tipo di allertamento in caso di incendio (p.e.
con segnali ottici in aggiunta a quelli sonori, con sistemi di diffusione messaggi
tramite altoparlante, etc.); 5) nei piccoli luoghi di lavoro, risistemazione
delle attività in modo che un qualsiasi principio di incendio possa essere individuato
immediatamente dalle persone presenti. D) Informazione e formazione 1)
predisposizione di un programma di controllo e di regolare manutenzione dei luoghi
di lavoro; 2) emanazione di specifiche disposizioni per assicurare la necessaria
informazione sulla sicurezza antincendio agli appaltatori esterni ed al personale
dei servizi di pulizia e manutenzione; 3) controllo che specifici corsi di
aggiornamento siano forniti al personale che usa materiali facilmente combustibili,
sostanze infiammabili o sorgenti di calore in aree ad elevato rischio di incendio;
4) realizzazione dell'addestramento antincendio per tutti i lavoratori.
1.5 - Redazione della valutazione dei
rischi di incendio Nella redazione
della valutazione dei rischi deve essere indicato, in particolare: - la data
di effettuazione della valutazione; - i pericoli identificati; - i lavoratori
ed altre persone a rischio particolare identificati; - le conclusioni derivanti
dalla valutazione. 1.6
- Revisione della valutazione dei rischi di incendio La
procedura di valutazione dei rischi di incendio richiede un aggiornamento in relazione
alla variazione dei fattori di rischio individuati. Il luogo di lavoro deve
essere tenuto continuamente sotto controllo per assicurare che le misure di sicurezza
antincendio esistenti e la valutazione del rischio siano affidabili. La valutazione
del rischio deve essere oggetto di revisione se c'è un significativo cambiamento
nell'attività, nei materiali utilizzati o depositati, o quando l'edificio è oggetto
di ristrutturazioni o ampliamenti. Allegato
II Misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi
2.1 - Generalità
All'esito della valutazione dei rischi devono essere
adottate una o più tra le seguenti misure intese a ridurre la probabilità di insorgenza
degli incendi: §A) misure di tipo tecnico: - realizzazione di impianti
elettrici realizzati a regola d'arte; - messa a terra di impianti, strutture
e masse metalliche, al fine di evitare la formazione di cariche elettrostatiche;
- realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
conformemente alle regole dell'arte; - ventilazione degli ambienti in presenza
di vapori, gas o polveri infiammabili; - adozione di dispositivi di sicurezza.
B) misure di tipo organizzativo-gestionale: - rispetto dell'ordine e della
pulizia; - controlli sulle misure di sicurezza; - predisposizione di un
regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare; - informazione
e formazione dei lavoratori. Per adottare adeguate misure di sicurezza contro
gli incendi, occorre conoscere le cause ed i pericoli più comuni che possono determinare
l'insorgenza di un incendio e la sua propagazione. 2.2
- Cause e pericoli di incendio più comuni A
titolo esemplificativo si riportano le cause ed i pericoli di incendio più comuni:
a) deposito di sostanze infiammabili o facilmente combustibili in luogo non
idoneo o loro manipolazione senza le dovute cautele; b) accumulo di rifiuti,
carta od altro materiale combustibile che può essere incendiato accidentalmente
o deliberatamente; c) negligenza relativamente all'uso di fiamme libere e
di apparecchi generatori di calore; d) inadeguata pulizia delle aree di lavoro
e scarsa manutenzione delle apparecchiature; e) uso di impianti elettrici
difettosi o non adeguatamente protetti; f) riparazioni o modifiche di impianti
elettrici effettuate da persone non qualificate; g) presenza di apparecchiature
elettriche sotto tensione anche quando non sono utilizzate (salvo che siano progettate
per essere permanentemente in servizio); h) utilizzo non corretto di apparecchi
di riscaldamento portatili; i) ostruzione delle aperture di ventilazione di
apparecchi di riscaldamento, macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio;
j) presenza di fiamme libere in aree ove sono proibite, compreso il divieto
di fumo o il mancato utilizzo di portacenere; k) negligenze di appaltatori
o degli addetti alla manutenzione; l) inadeguata formazione professionale
del personale sull'uso di materiali od attrezzature pericolose ai fini antincendio.
Al fine di predisporre le necessarie misure per prevenire gli incendi, si
riportano di seguito alcuni degli aspetti su cui deve essere posta particolare
attenzione: - deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente
combustibili; - utilizzo di fonti di calore; - impianti ed apparecchi
elettrici; - presenza di fumatori; - lavori di manutenzione e di ristrutturazione;
- rifiuti e scarti combustibili; - aree non frequentate.
2.3 - Deposito ed utilizzo di materiali
infiammabili e facilmente combustibili Dove
è possibile, occorre che il quantitativo dei materiali infiammabili o facilmente
combustibili sia limitato a quello strettamente necessario per la normale conduzione
dell'attività e tenuto lontano dalle vie di esodo. I quantitativi in eccedenza
devono essere depositati in appositi locali od aree destinate unicamente a tale
scopo. Le sostanze infiammabili, quando possibile, dovrebbero essere sostituite
con altre meno pericolose (per esempio adesivi a base minerale dovrebbero essere
sostituiti con altri a base acquosa). Il deposito di materiali infiammabili
deve essere realizzato in luogo isolato o in locale separato dal restante tramite
strutture resistenti al fuoco e vani di comunicazione muniti di porte resistenti
al fuoco. I lavoratori che manipolano sostanze infiammabili o chimiche pericolose
devono essere adeguatamente addestrati sulle misure di sicurezza da osservare.
I lavoratori devono essere anche a conoscenza delle proprietà delle sostanze
e delle circostanze che possono incrementare il rischio di incendio. I materiali
di pulizia, se combustibili, devono essere tenuti in appositi ripostigli o locali.
2.4 - Utilizzo di fonti
di calore I generatori di calore
devono essere utilizzati in conformità alle istruzioni dei costruttori. Speciali
accorgimenti necessitano quando la fonte di calore è utilizzata per riscaldare
sostanze infiammabili (p.e. l'impiego di oli e grassi in apparecchi di cottura).
I luoghi dove si effettuano lavori di saldatura o di taglio alla fiamma, devono
essere tenuti liberi da materiali combustibili ed è necessario tenere sotto controllo
le eventuali scintille. I condotti di aspirazione di cucine, forni, seghe,
molatrici, devono essere tenuti puliti per evitare l'accumulo di grassi o polveri.
I bruciatori dei generatori di calore devono essere utilizzati e mantenuti
in efficienza secondo le istruzioni del costruttore. Ove prevista la valvola
di intercettazione di emergenza del combustibile deve essere oggetto di manutenzione
e controlli regolari. 2.5
- Impianti ed attrezzature elettriche I
lavoratori devono ricevere istruzioni sul corretto uso delle attrezzature e degli
impianti elettrici. Nel caso debba provvedersi ad una alimentazione provvisoria
di una apparecchiatura elettrica, il cavo elettrico deve avere la lunghezza strettamente
necessaria ed essere posizionato in modo da evitare possibili danneggiamenti.
Le riparazioni elettriche devono essere effettuate da personale competente
e qualificato. I materiali facilmente combustibili ed infiammabili non devono
essere ubicati in prossimità di apparecchi di illuminazione, in particolare dove
si effettuano travasi di liquidi. 2.6
- Apparecchi individuali o portatili di riscaldamento Per
quanto riguarda gli apparecchi di riscaldamento individuali o portatili, le cause
più comuni di incendio includono il mancato rispetto di misure precauzionali,
quali ad esempio: a) il mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza quando
si utilizzano o si sostituiscono i recipienti di g.p.l.; b) il deposito di
materiali combustibili sopra gli apparecchi di riscaldamento; c) il posizionamento
degli apparecchi portatili di riscaldamento vicino a materiali combustibili; d)
le negligenze nelle operazioni di rifornimento degli apparecchi alimentati a kerosene.
L'utilizzo di apparecchi di riscaldamento portatili deve avvenire previo controllo
della loro efficienza, in particolare legata alla corretta alimentazione.
2.7 - Presenza di fumatori
Occorre identificare le aree dove il fumare può costituire
pericolo di incendio e disporne il divieto, in quanto la mancanza di disposizioni
a riguardo è una delle principali cause di incendi. Nelle aree ove è consentito
fumare, occorre mettere a disposizione portacenere che dovranno essere svuotati
regolarmente. I portacenere non debbono essere svuotati in recipienti costituiti
da materiali facilmente combustibili, né il loro contenuto deve essere accumulato
con altri rifiuti. Non deve essere permesso di fumare nei depositi e nelle
aree contenenti materiali facilmente combustibili od infiammabili.
2.8 - Lavori di manutenzione e di ristrutturazione
A titolo esemplificativo si elencano
alcune delle problematiche da prendere in considerazione in relazione alla presenza
di lavori di manutenzione e di ristrutturazione: a) accumulo di materiali
combustibili; b) ostruzione delle vie di esodo; c) bloccaggio in apertura
delle porte resistenti al fuoco; d) realizzazione di aperture su solai o murature
resistenti al fuoco. All'inizio della giornata lavorativa occorre assicurarsi
che l'esodo delle persone dal luogo di lavoro sia garantito. Alla fine della giornata
lavorativa deve essere effettuato un controllo per assicurarsi che le misure antincendio
siano state poste in essere e che le attrezzature di lavoro, sostanze infiammabili
e combustibili, siano messe al sicuro e che non sussistano condizioni per l'innesco
di un incendio. Particolare attenzione deve essere prestata dove si effettuano
lavori a caldo (saldatura od uso di fiamme libere). Il luogo ove si effettuano
tali lavori a caldo deve essere oggetto di preventivo sopralluogo per accertare
che ogni materiale combustibile sia stato rimosso o protetto contro calore e scintille.
Occorre mettere a disposizione estintori portatili ed informare gli addetti al
lavoro sul sistema di allarme antincendio esistente. Ogni area dove è stato effettuato
un lavoro a caldo deve essere ispezionata dopo l'ultimazione dei lavori medesimi
per assicurarsi che non ci siano materiali accesi o braci. Le sostanze infiammabili
devono essere depositate in luogo sicuro e ventilato. I locali ove tali sostanze
vengono utilizzate devono essere ventilati e tenuti liberi da sorgenti di ignizione.
Il fumo e l'uso di fiamme libere deve essere vietato quando si impiegano tali
prodotti. Le bombole di gas, quando non sono utilizzate, non devono essere
depositate all'interno del luogo di lavoro. Nei luoghi di lavoro dotati di
impianti automatici di rivelazione incendi, occorre prendere idonee precauzioni
per evitare falsi allarmi durante i lavori di manutenzione e ristrutturazione.
Al termine dei lavori il sistema di rivelazione ed allarme deve essere provato.
Particolari precauzioni vanno adottate nei lavori di manutenzione e risistemazione
su impianti elettrici e di adduzione del gas combustibile. 2.9
- Rifiuti e scarti di lavorazione combustibili I
rifiuti non devono essere depositati, neanche in via temporanea, lungo le vie
di esodo (corridoi, scale, disimpegni) o dove possano entrare in contatto con
sorgenti di ignizione. L'accumulo di scarti di lavorazione deve essere evitato
ed ogni scarto o rifiuto deve essere rimosso giornalmente e depositato in un'area
idonea preferibilmente fuori dell'edificio. 2.10
- Aree non frequentate Le aree
del luogo di lavoro che normalmente non sono frequentate da personale (cantinati,
locali deposito) ed ogni area dove un incendio potrebbe svilupparsi senza poter
essere individuato rapidamente, devono essere tenute libere da materiali combustibili
non essenziali e devono essere adottate precauzioni per proteggere tali aree contro
l'accesso di persone non autorizzate. 2.11
- Mantenimento delle misure antincendio I
lavoratori addetti alla prevenzione incendi devono effettuare regolari controlli
sui luoghi di lavoro finalizzati ad accertare l'efficienza delle misure di sicurezza
antincendio. In proposito è opportuno predisporre idonee liste di controllo.
Specifici controlli vanno effettuati al termine dell'orario di lavoro affinché
il luogo stesso sia lasciato in condizioni di sicurezza. Tali operazioni,
in via esemplificativa, possono essere le seguenti: a) controllare che tutte
le porte resistenti al fuoco siano chiuse, qualora ciò sia previsto; b) controllare
che le apparecchiature elettriche, che non devono restare in servizio, siano messe
fuori tensione; c) controllare che tutte le fiamme libere siano spente o lasciate
in condizioni di sicurezza; d) controllare che tutti i rifiuti e gli scarti
combustibili siano stati rimossi; e) controllare che tutti i materiali infiammabili
siano stati depositati in luoghi sicuri. I lavoratori devono segnalare agli
addetti alla prevenzione incendi ogni situazione di potenziale pericolo di cui
vengano a conoscenza. Allegato
III Misure relative alle vie di uscita in caso di incendio
3.1 - Definizioni
Ai fini del presente decreto si definisce: -
affollamento: numero massimo ipotizzabile di lavoratori e di altre persone presenti
nel luogo di lavoro o in una determinata area dello stesso; - luogo sicuro:
luogo dove le persone possono ritenersi al sicuro dagli effetti di un incendio;
- percorso protetto: percorso caratterizzato da una adeguata protezione contro
gli effetti di un incendio che può svilupparsi nella restante parte dell'edificio.
Esso può essere costituito da un corridoio protetto, da una scala protetta o da
una scala esterna. - uscita di piano: uscita che consente alle persone di
non essere ulteriormente esposte al rischio diretto degli effetti di un incendio
e che può configurarsi come segue: a) uscita che immette direttamente in un
luogo sicuro; b) uscita che immette in un percorso protetto attraverso il
quale può essere raggiunta l'uscita che immette in un luogo sicuro; c) uscita
che immette su di una scala esterna. - via di uscita (da utilizzare in caso
di emergenza): percorso senza ostacoli al deflusso che consente agli occupanti
un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro. 3.2
- Obiettivi Ai fini del presente
decreto, tenendo conto della probabile insorgenza di un incendio, il sistema di
vie di uscita deve garantire che le persone possano, senza assistenza esterna,
utilizzare in sicurezza un percorso senza ostacoli e chiaramente riconoscibile
fino ad un luogo sicuro. Nello stabilire se il sistema di vie di uscita sia
soddisfacente, occorre tenere presente: - il numero di persone presenti, la
loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro capacità di muoversi senza assistenza;
- dove si trovano le persone quando un incendio accade; - i pericoli di
incendio presenti nel luogo di lavoro; - il numero delle vie di uscita alternative
disponibili. 3.3 -
Criteri generali di sicurezza per le vie di uscita Ai
fini del presente decreto, nello stabilire se le vie di uscita sono adeguate,
occorre seguire i seguenti criteri: a) ogni luogo di lavoro deve disporre
di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole dimensioni o dei
locali a rischio di incendio medio o basso; b) ciascuna via di uscita deve
essere indipendente dalle altre e distribuita in modo che le persone possano ordinatamente
allontanarsi da un incendio; c) dove è prevista più di una via di uscita,
la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non dovrebbe
essere superiore ai valori sottoriportati: - m2 metri (tempo max. di evacuazione
1 minuto) per aree a rischio di incendio elevato; - m2 metri (tempo max. di
evacuazione 3 minuti) per aree a rischio di incendio medio; - m2 metri (tempo
max. di evacuazione 5 minuti) per aree a rischio di incendio basso. d) le
vie di uscita devono sempre condurre ad un luogo sicuro; e) i percorsi di
uscita in un'unica direzione devono essere evitati per quanto possibile. Qualora
non possano essere evitati, la distanza da percorrere fino ad una uscita di iano
o fino al punto dove inizia la disponibilità di due o più vie di uscita, non dovrebbe
eccedere in generale i valori sottoriportati: - m2 metri (tempo di percorrenza
30 secondi) per aree a rischio elevato; - m2 metri (tempo di percorrenza 1
minuto) per aree a rischio medio; - m2 metri (tempo di percorrenza 3 minuti)
per aree a rischio basso. f) quando una via di uscita comprende una porzione
del percorso unidirezionale, la lunghezza totale del percorso non potrà superare
i limiti imposti alla lettera c); g) le vie di uscita devono essere di larghezza
sufficiente in relazione al numero degli occupanti e tale larghezza va misurata
nel punto più stretto del percorso; h) deve esistere la disponibilità di un
numero sufficiente di uscite di adeguata larghezza da ogni locale e piano dell'edificio;
i) le scale devono normalmente essere protette dagli effetti di un incendio
tramite strutture resistenti al fuoco e porte resistenti al fuoco munite di dispositivo
di autochiusura, ad eccezione dei piccoli luoghi di lavoro a rischio di incendio
medio o basso, quando la distanza da un qualsiasi punto del luogo di lavoro fino
all'uscita su luogo sicuro non superi rispettivamente i valori di 45 e 60 metri
(30 e 45 metri nel caso di una sola uscita); l) le vie di uscita e le uscite
di piano devono essere sempre disponibili per l'uso e tenute libere da ostruzioni
in ogni momento; m) ogni porta sul percorso di uscita deve poter essere aperta
facilmente ed immediatamente dalle persone in esodo. 3.4
- Scelta della lunghezza dei percorsi di esodo Nella
scelta della lunghezza dei percorsi riportati nelle lettere c) ed e) del punto
precedente, occorre attestarsi, a parità di rischio, verso i livelli più bassi
nei casi in cui il luogo di lavoro sia: - frequentato da pubblico; - utilizzato
prevalentemente da persone che necessitano di particolare assistenza in caso di
emergenza; - utilizzato quale area di riposo; - utilizzato quale area
dove sono depositati e/o manipolati materiali infiammabili. Qualora il luogo
di lavoro sia utilizzato principalmente da lavoratori e non vi sono depositati
e/o manipolati materiali infiammabili, a parità di livello di rischio, possono
essere adottate le distanze maggiori. 3.5
- Numero e larghezza delle uscite di piano In
molte situazioni è da ritenersi sufficiente disporre di una sola uscita di piano.
Eccezioni a tale principio sussistono quando: a) l'affollamento del piano
è superiore a 50 persone; b) nell'area interessata sussistono pericoli di
esplosione o specifici rischi di incendio e pertanto, indipendentemente dalle
dimensioni dell'area o dall'affollamento, occorre disporre di almeno due uscite;
c) la lunghezza del percorso di uscita, in un unica direzione, per raggiungere
l'uscita di piano, in relazione al rischio di incendio, supera i valori stabiliti
al punto 3.3 lettera e). Quando una sola uscita di piano non è sufficiente,
il numero delle uscite dipende dal numero delle persone presenti (affollamento)
e dalla lunghezza dei percorsi stabilita al punto 3.3, lettera c). Per i luoghi
a rischio di incendio medio o basso, la larghezza complessiva delle uscite di
piano deve essere non inferiore a:
L (metri) = A x 0,60
50 in cui: - "A" rappresenta il numero delle persone presenti al piano
(affollamento); - il valore 0,60 costituisce la larghezza (espressa in metri)
sufficiente al transito di una persona (modulo unitario di passaggio); - 50
indica il numero massimo delle persone che possono defluire attraverso un modulo
unitario di passaggio, tenendo conto del tempo di evacuazione. Il valore del
rapporto A/50, se non è intero, va arrotondato al valore intero superiore. La
larghezza delle uscite deve essere multipla di 0,60 metri, con tolleranza del
5%. La larghezza minima di una uscita non può essere inferiore a 0,80 metri
(con tolleranza del 2%) e deve essere conteggiata pari ad un modulo unitario di
passaggio e pertanto sufficiente all'esodo di 50 persone nei luoghi di lavoro
a rischio di incendio medio o basso. Esempio 1 Affollamento di piano =
75 persone. Larghezza complessiva delle uscite = 2 moduli da 0,60 m. Numero
delle uscite di piano = 2 da 0,80 m cadauna raggiungibili con percorsi di lunghezza
non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera c). Esempio 2 Affollamento
di piano = 120 persone. Larghezza complessiva delle uscite = 3 moduli da 0,60
m. Numero delle uscite di piano = 1 da 1,20 m + 1 da 0,80 m raggiungibili
con percorsi di lunghezza non superiore a quella fissata al punto 3.3, lettera
c). 3.6 - Numero e
larghezza delle scale Il principio
generale di disporre di vie di uscita alternative si applica anche alle scale.
Possono essere serviti da una sola scala gli edifici, di altezza antincendi
non superiore a 24 metri (così come definita dal D.M. 30 novembre 1983), adibiti
a luoghi di lavoro con rischio di incendio basso o medio, dove ogni singolo piano
può essere servito da una sola uscita. Per tutti gli edifici che non ricadono
nella fattispecie precedente, devono essere disponibili due o più scale, fatte
salve le deroghe previste dalla vigente normativa. Calcolo della larghezza
delle scale A) Se le scale servono un solo piano al di sopra o al di sotto
del piano terra, la loro larghezza non deve essere inferiore a quella delle uscite
del piano servito. B) Se le scale servono più di un piano al di sopra o al
di sotto del piano terra, la larghezza della singola scala non deve essere inferiore
a quella delle uscite di piano che si immettono nella scala, mentre la larghezza
complessiva è calcolata in relazione all'affollamento previsto in due piani contigui
con riferimento a quelli aventi maggior affollamento. Nel caso di edifici
contenenti luoghi di lavoro a rischio di incendio basso o medio, la larghezza
complessiva delle scale è calcolata con la seguente formula:
L (metri) = A* x 0,60
50 in cui: A* = affollamento previsto in due piani contigui, a partire
dal 1° piano f.t., con riferimento a quelli aventi maggior affollamento. Esempio:
Edificio costituito da 5 piani al di sopra del piano terra: |