| MINISTERO
DELL'INTERNO CIRCOLARE 8 luglio
1998, n. 16 MI.SA. Decreto ministeriale 10 marzo 1998 - Chiarimenti.
(Pubblicata sulla G.U. n. 250 del 26.10.98) Ai
prefetti della Repubblica Al commissario
del Governo per la provincia di Trento Al
commissario del Governo per la provincia di Bolzano Al
presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta Al
comandante delle Scuole centrali antincendi Al
direttore del centro studi ed esperienze antincendi
Agli ispettori aeroportuali e portuali
dei servizi antincendi Agli
ispettori interregionali e regionali dei vigili del fuoco Ai
comandanti provinciali dei vigili del fuoco PREMESSA.
Sul supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998 è stato pubblicato il decreto interministeriale
10 marzo 1998 emanato in attuazione del disposto dell'art. 13 del decreto legislativo
n. 626 del 1994. La finalità del decreto 10
marzo 1998 è quella di dare ai datori di lavoro uno strumento adattabile alle
varie realtà lavorative e nel contempo di indicare riferimenti precisi per poter
verificare, organizzare e gestire la sicurezza antincendio nell'ambito della propria
azienda od unità produttiva. Infatti l'atto normativo citato contiene criteri, validi per
tutti i luoghi di lavoro, per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione
antincendio, dando così pratica attuazione al disposto degli articoli 33 e 34
del decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 confermato e rafforzato
dall'art. 4, comma 5, lettere h) e q) del decreto legislativo n. 626 del 1994.
Il percorso logico che viene
seguito dal decreto per arrivare alla scelta delle necessarie misure di sicurezza
antincendio, tiene conto della specifica realtà aziendale, attraverso l'identificazione
dei pericoli di incendio, la loro possibile eliminazione o riduzione, la valutazione
dei rischi, per la necessaria tutela dei lavoratori e di terzi. Quanto
sopra premesso, al fine di evitare erronee interpretazioni del decreto in parola,
sentito al riguardo il Ministero dei lavoro e della previdenza
sociale - Direzione rapporti di lavoro, tenuto conto della diretta correlazione
dello stesso con le disposizioni normative impartite con il decreto legislativo
n. 626 del 1994, si forniscono i seguenti chiarimenti. VALUTAZIONE
DEL RISCHIO INCENDIO. L'art. 2 del
decreto, riprendendo le linee strategiche del decreto legislativo n. 626 del 1994,
fissa nella valutazione del rischio di incendio il punto di riferimento per stabilire
la congruità delle necessarie misure di sicurezza preventive e protettive e riporta
nell'allegato I le linee guida per procedere a detta
valutazione. La valutazione di cui sopra e
le conseguenti misure vanno riportate nel documento di cui all'art.
4, comma 2, del decreto legislativo n. 626 del 1994. Tale
specifico adempimento non è previsto per le aziende riportate al comma 11 dell'art.
4 del citato decreto legislativo in tale circostanza è sufficiente una
autocertificazione sull'avvenuta valutazione del rischio di incendio. In
sostanza l'art. 2 del decreto, nulla aggiungendo a quanto già stabilito dall'art.
4 del decreto legislativo n. 626/1994, indica, attraverso le linee guida di cui
all'allegato I, una esemplificazione di come procedere
alla valutazione di uno specifico rischio in ambito aziendale quale è appunto
il rischio di incendio. MISURE DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE ANTINCENDIO. L'art. 3
del decreto, in una serie di allegati, stabilisce sulla base della valutazione
dei rischio d'incendio i criteri per la scelta delle
principali misure di sicurezza antincendio sia di tipo strutturale ed impiantistico
che di tipo organizzativo e gestionale, da attuare tenendo conto della specifica
realtà aziendale. Le principali misure che
vengono affrontate riguardano: accorgimenti finalizzati a prevenire gli incendi; l'evacuazione delle persone presenti; la segnalazione e l'allarme in caso di incendio; l'estinzione dell'incendio; il mantenimento in efficienza delle attrezzature e degli impianti
antincendio; l'informazione e la formazione dei lavoratori. Nell'allegato
III sono trattate con particolare approfondimento le vie ed uscite di emergenza,
in quanto per tale specifica è fondamentale misura di sicurezza necessitava che
venissero esplicitati precisi criteri al fine di dare
concreta attuazione a quanto disposto nei seguenti commi dell'art. 13 del decreto
del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 così come modificato dall'art.
33 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e precisamente: comma 4 = numero, distribuzione e dimensioni delle vie ed uscite
di emergenza; comma 5 = larghezza minima delle vie ed uscite di emergenza;
comma 6 = verso di apertura delle porte delle uscite di emergenza.
Per l'eventuale adeguamento dell'azienda alle
misure stabilite nell'allegato III viene concesso un
termine di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto. È
fatto salvo comunque il disposto dell'art. 13, comma 13,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 547/1955 per i luoghi di lavoro
già utilizzati prima del 1º gennaio 1993. Il
comma 2 dell'art. 3 precisa che le disposizioni del comma 1;relative
alle vie di esodo, sistemi di segnalazione ed allarme e sull'estinzione, non si
applicano alle attività soggette ai controlli da parte del vigili del fuoco per
il rilascio del certificato di prevenzione incendi. Tale
disposto vuole significare che per le suddette attività tali misure devono conformarsi
alle specifiche direttive emanate dal Ministero dell'interno, ove esistenti, o
ai criteri generali di prevenzione incendi, secondo le procedure previste dal
decreto dei Presidente della Repubblica n. 37/1998. Pertanto
i criteri riportati negli allegati III, IV, V trovano piena attuazione in tutti
i luoghi di lavoro non ricompresi tra le attività soggette
al controllo obbligatorio da parte dei vigili del fuoco. Si
ritiene che possono costituire comunque un utile riferimento, in fase progettuale,
anche nell'ambito delle attività soggette al controllo obbligatorio da parte dei
vigili del fuoco, qualora l'attività in questione non sia disciplinata da specifica
disposizione di prevenzione incendi. GESTIONE
DELL'EMERGENZA IN CASO DI INCENDI. L'art.
5 prevede la redazione del piano di emergenza in conformità dei criteri riportati
nell'allegato VIII, per i luoghi di lavoro ove sono occupati non meno di 10 dipendenti,
o comunque ricompresi tra le attività soggette al controllo
obbligatorio dei vigili dei fuoco al fine del rilascio del certificato di prevenzione
incendi. DESIGNAZIONE E FORMAZIONE
DEI LAVORATORI INCARICATI DI ATTUARE LE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, LOTTA ANTINCENDI
E GESTIONE DELL'EMERGENZA. Gli articoli
6 e 7 del decreto costituiscono l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo
n. 626/1994 riportate all'art. 4, comma 5, lettera a) ed all'art. 22, comma 5, rispettivamente
per quanto attiene la designazione e la formazione dei lavoratori incaricati di
attuare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell'emergenza.
Nell'allegato IX sono riportati i contenuti
minimi e la durata dei corsi di formazione, in relazione al livello di rischio
di incendio dell'azienda. Nell'allegato X sono
invece elencati i luoghi di lavoro ove è richiesto agli addetti antincendio uno
specifico requisito, aggiuntivo alla formazione, consistente nel conseguimento
dell'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3, comma
3, della legge 28 novembre 1996, n. 609. Tale
requisito è stato previsto in quanto nelle aziende riportate nell'allegato X si
svolgono attività che, in caso di incendio, possono comportare rischi
non solo per i lavoratori, ma anche per l'ambiente esterno ed in particolare
per l'incolumità pubblica. L'art. 8,
comma 2, fa salva la formazione già acquisita dagli incaricati, prima della
data di entrata in vigore del decreto medesimo. In
analogia a quanto previsto dall'art. 8, comma 6, del
decreto legislativo n. 626/1994 sul ricorso a servizi esterni all'azienda, si
ritiene che l'affidamento ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi, tramite
apposito contratto, degli incarichi finalizzati all'attuazione delle misure di
prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione dell'emergenza,
possa essere consentito come misura integrativa e non sostitutiva del disposto
di cui all'art. 4, comma 5, lettera a) del predetto decreto legislativo n. 626/1994.
Detto personale esterno dovrà, in ogni caso,
essere formato a cura del proprio datore di lavoro in relazione al livello di
rischio di incendio dell'attività presso la quale presterà il servizio. Qualora
non sia prefigurabile a priori l'attività presso la quale verrà
espletato il servizio, la formazione dovrà essere basata su contenuti che siano
i più completi e dettagliati possibili, ed al riguardo si ritiene che il corso
di tipo C, di cui all'allegato IX dei decreto ministeriale 10 marzo 1998, sia
quello adatto a tal fine. Inoltre si ritiene
necessario che il livello di formazione acquisito vada attestato secondo le procedure
di cui all'art. 3 della legge n. 609 del 1996. Da
ultime occorre precisare che il datore di lavoro che ricorre a tale servizio esterno,
è tenuto a fornire ai predetti lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure
di prevenzione incendi, lotta antincendi e gestione dell'emergenza, la necessaria informazione
sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza attuate nella propria azienda,
secondo modalità da precisare negli accordi contrattuali.
FORMAZIONE DEI DATORI DI LAVORO CHE
AI SENSI DELL'ART. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 626/1994, POSSONO SVOLGERE
DIRETTAMENTE I COMPITI DI ADDETTO ALLA PREVENZIONE INCENDI E DI EVACUAZIONE. L'art.
10 del decreto legislativo n. 626/1994 consente al datore di lavoro delle seguenti
aziende: aziende artigiane ed industriali sino a 30 addetti; aziende agricole sino a 10 addetti; aziende della pesca sino a 20 addetti; altre aziende sino a 200 addetti, con esclusione delle seguenti aziende: aziende industriali soggette all'obbligo della dichiarazione
e della notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 175 dei
1988; centrali termoelettriche; impianti e laboratori nucleari; aziende estrattive ed altre attività minerarie; fabbriche e depositi di esplosivi; strutture di ricovero e cura pubbliche e private; di poter svolgere direttamente i compiti propri del servizio
di prevenzione e protezione dai rischi, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione,
purché frequenti un apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute,
il cui attestato di frequenza va trasmesso all'organo di vigilanza. L'art.
95 del decreto legislativo n. 626/1994 ha consentito, fino al 31 dicembre 1996,
ai datori di lavoro di svolgere direttamente quanto previsto dall'art. 10 senza
l'obbligo di frequentare l'apposito corso di formazione. Il
Ministero dei lavoro e della previdenza sociale con il
decreto 16 gennaio 1997 ha stabilito contenuti
minimi dei corsi di formazione per i datori di lavoro che intendano svolgere direttamente
i compiti di cui all'art. 10. Tale corso della
durata minima di 16 ore, prevede, tra l'altro, anche l'argomento specifico della
prevenzione incendi e della gestione dell'emergenza. Dalla
data di entrata in vigore del decreto ministeriale 10 marzo 1998, il corso di
cui sopra, per la parte attinente alla sicurezza antincendio, deve recepire i
contenuti di cui all'allegato IX. Sono comunque
fatti salvi i corsi espletati prima della data di entrata in vigore del decreto
nonché la speciale esenzione di cui all'art. 95 dei decreto legislativo n. 626/1994,
purché ne sia stata data comunicazione all'organo di vigilanza, entro il 31 dicembre
1996. Il direttore generale della protezione
civile e dei servizi antincendi MANINCHEDDA
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