DIVISIONE VI
All.
n.: Prot. N. 15/VI/7821 del 03/11/2006
Alle
Direzioni Reg.li e Prov.li del lavoro
Alla
D.G. per l'Attività Ispettiva
Al Coordinamento
Tecnico delle Regioni e P.A.
Alle Organizzazioni
rappresentative dei datori di lavoro
Alle
Organizzazioni rappresentative dei lavoratori
LORO SEDI
Oggetto: Art. 36-quater, D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i. - Obblighi del datore di lavoro
relativi all'impiego dei ponteggi - Chiarimenti concernenti i ponteggi su ruote
(trabattelli) ed altre attrezzature per l'esecuzione di lavori temporanei in quota
in relazione agli obblighi di redazione del piano di montaggio, uso e smontaggio
(Pi.M.U.S.) e di formazione.
Si fa riferimento alle numerose richieste di chiarimenti riguardanti gli obblighi
del datore di lavoro in relazione alle operazioni di montaggio, uso e smontaggio
di alcune attrezzature di lavoro per l'esecuzione di lavori temporanei in quota.
Al riguardo, con particolare riferimento agli adempimenti, di cui all'art. 36-quater
del D.Lgs. n. 626/94 così come introdotto dal D.Lgs. n. 235/03, concernenti
la redazione di un piano di montaggio, uso e smontaggio (Pi.M.U.S.), in funzione
della complessità del ponteggio scelto e la relativa formazione degli addetti
alle succitate previste operazioni, si comunica quanto di seguito riportato.
Il comma 4 alla lettera d) del succitato art. 36-quater richiama anche i "ponteggi
su ruote" in ordine agli obblighi previsti in generale per i ponteggi. Per tali
attrezzature – comunemente denominate "trabattelli" - considerate le modalità
di montaggio, uso, trasformazione e smontaggio, sostanzialmente ripetitive per
tutti i diversi modelli presenti sul mercato, nonché le semplici configurazioni
adottabili, peraltro assai difficilmente modificabili - contrariamente a quanto
si riscontra per i ponteggi metallici fissi - , per ciò che concerne la
redazione del Pi.M.U.S. si ritiene sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni
obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate da informazioni
(ad esempio sugli appoggi e sugli ancoraggi) relative alla specifica realizzazione.
Per quanto riguarda la formazione degli addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione
dei trabattelli e per la stessa motivazione di cui sopra, si ritiene che il datore
di lavoro debba dare attuazione a quanto già previsto dall'art. 38, comma
1, lettera b) del D.Lgs. n. 626/94, tenendo comunque presente, per ciò
che riguarda l'addestramento, i contenuti generali di cui al secondo e al quarto
punto del modulo pratico dell'Accordo Stato, regioni e province autonome, del
26 gennaio 2006 pubblicato sulla G.U. in data 23 febbraio 2006.
Sempre a proposito di formazione, si evidenzia che il termine di due anni, di
cui ai commi 9 e 10 dell'art. 36-quater del D.Lgs. n. 626/94, entro i quali gli
addetti alle attività di montaggio, smontaggio o trasformazione di ponteggi
sono tenuti a partecipare ai corsi di formazione decorre dalla data di pubblicazione
sulla Gazzetta Ufficiale del citato Accordo, precisando che l'obbligo di partecipazione
a tali corsi non si estende ai semplici utilizzatori dei ponteggi.
Nel periodo transitorio, la pregressa esperienza biennale e triennale, rispettivamente
per i lavoratori e per i preposti, che consente l'attività di montaggio,
smontaggio o trasformazione di ponteggi, nelle more dell'effettuazione della formazione
di cui al succitato art. 36-quater, può essere autocertificata ai sensi
di legge dallo stesso lavoratore sotto la propria responsabilità. Tale
autocertificazione dovrà fare riferimento all'attività lavorativa
svolta presso imprese regolarmente iscritte alla Camera di Commercio, Industria
e Artigianato in un settore compatibile con l'attività d'uso dei ponteggi.
Per ciò che riguarda altre attrezzature, quali ponti su cavalletti di
altezza non superiore a metri 2, ponti sospesi, ponteggi a piani di lavoro autosollevanti
e ponti a sbalzo, questo Ministero è dell'avviso che non trovano attuazione
né le norme relative al Pi.M.U.S. né quelle relative alla formazione
di cui al citato Accordo del 26 gennaio 2006. Infatti i ponti su cavalletti di
altezza non superiore a metri 2 sono esclusi dal campo di applicazione della norma;
i ponti sospesi e i ponteggi a piani di lavoro autosollevanti sono soggetti alla
norme di cui al D.P.R. n. 459/96 e le istruzioni per l'uso che obbligatoriamente
accompagnano l'attrezzatura (vedi punto 1.7.4 dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 459/96)
definiscono le modalità per il montaggio e lo smontaggio dell'attrezzatura
e le istruzioni per l'addestramento dei lavoratori ai quali, comunque dovrà
essere erogata dal datore di lavoro la formazione di cui al già citato
art. 38 del D.Lgs. n. 626/94; i ponti a sbalzo sono soggetti alla normativa specifica
di cui al D.P.R. n. 164/56 che, all'art. 25 definisce le regole per il montaggio
dei ponti mentre, per ciò che concerne la formazione dei lavoratori, anche
in tale ultimo caso il datore di lavoro farà riferimento al disposto di
cui al già citato art. 38 del D.Lgs. n. 626/94.
f.to IL DIRETTORE GENERALE Dott.ssa Lea BATTISTONI