Riconoscimento
di conformità alle vigenti norme di un sistema di sicurezza anticaduta montato
su una scala fissa metallica ad un montante (G.U. 5 maggio 1998, n. 102).
IL
MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA
PREVIDENZA SOCIALE
di
concerto con
IL
MINISTRO DELLA SANITA'
e
IL
MINISTRO DELL'INDUSTRIA,
DEL
COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 28, lettera a), del decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, come modificato dall'art. 14 del decreto legislativo
19 marzo 1996, n. 242, concernente il riconoscimento di conformità alle vigenti
norme per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi
e sistemi di sicurezza;
Visto l'articolo 17, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, che stabilisce i requisiti che debbono avere
le scale fissi a pioli;
Ravvisata l'opportunità di procedere al riconoscimento
di conformità alle vigenti norme di un nuovo sistema anticaduta in considerazione
dei rischi connessi all'uso di dette scale in deroga al citato art. 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;
Visto l'esito delle prove effettuate dall'ISPESL presso
il centro ricerche di Monteporzio Catone;
Sentita la
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni
e l'igiene del lavoro;
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, di attuazione
della direttiva 83/189/CEE relativa alla procedura d'informazione nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche e successive modifiche e integrazioni;
Attuata la procedura di consultazione della Commissione
dell'Unione europea e degli Stati membri ai sensi della direttiva 83/189/CEE modificata
dalla direttiva 94/10/CEE;
Decreta:
Art. 1
1. E' riconosciuta la conformità alle vigenti norme
ai sensi dell'art. 28, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, come modificato dall'art. 14, del decreto legislativo 19 marzo 1996, n.
242, dei mezzi e sistemi di sicurezza specificati nell'allegato al presente decreto
relativi alla costruzione ed all'impiego di un sistema anticaduta montato su una
scala fissa metallica ad un montante.
Art. 2
1. I componenti dell'attrezzatura di cui all'art. 1
devono essere costruiti, in ogni particolare, a regola d'arte utilizzando materiali
idonei di caratteristiche accertate secondo le prescrizioni delle norme di buona
tecnica tenendo conto delle sollecitazioni cui è assoggettata l'attrezzatura;
inoltre dovranno risultare conformi ai requisiti di cui all'allegato che costituisce
parte integrante del presente decreto.
Art. 3
1. Le prove contenute nell'allegato possono essere effettuate
presso uno dei seguenti "laboratori ufficiali":
- laboratorio dell'ISPESL;
- laboratori delle Università e dei Politecnici dello
Stato;
- laboratori di Istituti tecnici di Stato, riconosciuti
ai sensi della legge 5 novembre 1971, n. 1086;
- laboratori autorizzati con decreto dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e della sanità;
- laboratori dei Paesi membri dell'Unione europea o
dei Paesi aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo riconosciuti dai
rispettivi Stati.
Art. 4
1. I datori di lavoro, i dirigenti ed i preposti devono
disporre ed esigere che i lavoratori durante l'uso dell'attrezzatura di cui al
presente decreto osservino le norme di sicurezza e usino i mezzi di protezione
messi a loro disposizione.
2. E' fatto obbligo ai lavoratori di osservare le misure
disposte dal datore di lavoro ai fini della sicurezza.
Art. 5
1. Il mancato rispetto di una qualsiasi delle prescrizioni
contenute nel presente decreto comporta l'inefficacia delle deroghe ivi previste.
Art. 6
1. L'attrezzatura
di cui all'art. 1 è riconosciuta ed ammessa se legalmente fabbricata o commercializzata
in altro Paese membro dell'Unione europea o nei paesi aderenti all'accordo sullo
Spazio economico europeo, in modo da garantire un livello di sicurezza equivalente
a quello garantito sulla base delle disposizioni, specifiche tecniche e standard
previsti dalla normativa italiana in materia.
Allegato
Sistema
di sicurezza anticaduta montato su una scala fissa
metallica
ad un montante
1. Finalità
1.1. Scopo della presente norma tecnica è quello di
fornire i requisiti di sicurezza che deve avere un sistema anticaduta montato
su una scala fissa metallica ad un montante in sostituzione della gabbia metallica
prevista dall'art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547.
1.2. La presente norma specifica le caratteristiche
tecniche di sicurezza del sistema anticaduta con la relativa scala ed indica le
modalità per la esecuzione delle prove.
2. Campo di applicazione
2.1. La presente norma tecnica si applica alle attrezzature
di sicurezza che sono montate su scale metalliche di risalita o di discesa fisse,
ad un montante, verticali oppure con una inclinazione - rispetto al piano orizzontale
- superiore a 75 gradi.
2.2. Le attrezzature di sicurezza sono sempre accompagnate
da una cintura di sicurezza conforme al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n.
475.
3. Definizioni
3.1. Un sistema anticaduta è una attrezzatura di sicurezza
consistente essenzialmente in una guida fissa (ad esempio una rotaia), in un dispositivo
di presa che collega la cintura di protezione alla guida e da un dispositivo di
sicurezza contro l'uso improprio del sistema stesso.
3.2. Un dispositivo di presa è un dispositivo mobile
che viene inserito nella guida con la funzione di impedire la caduta dell'operatore;
può inoltre essere dotato di un raccordo intermedio che lo collega all'occhiello
di presa della cintura di sicurezza.
3.3. Un raccordo intermedio (ad es. fune, nastro, catena
ecc.) è quella parte del sistema anticaduta che collega il dispositivo di presa
agli occhielli della cintura di sicurezza.
3.4. Una guida o un montante è un elemento rigido (ad
es. una rotaia), opportunamente sagomato, su cui è agganciato - ma può scorrere
- un dispositivo di presa.
La guida può essere equipaggiata con sostegni per l'ancoraggio
ad una struttura portante fissa e può anche costituire il montante di una scala
a pioli.
3.5. Punto d'inserimento e di disinserimento è quella
parte della guida ove per accedere o lasciare la scala viene inserito o tolto
il dispositivo di presa.
3.6. Un dispositivo contro l'uso improprio del sistema
di sicurezza è quella parte del sistema che rende obbligatorio l'uso completo
dell'attrezzatura da parte di un addetto ed impedisce, ad un estraneo, l'utilizzazione
della scala.
4. Caratteristiche tecniche di sicurezza
4.1. La guida deve essere rigida e realizzata in modo
da consentire il movimento verso l'alto o verso il basso del dispositivo di presa
che peraltro non deve poter entrare nè uscire dalla guida se non attraverso i
punti di inserimento o disinserimento.
4.2. La conformazione della guida o del dispositivo
di presa o di entrambi deve essere tale che solo un azionamento volontario e continuo
può consentire la salita o la discesa; in qualsiasi altra condizione il dispositivo
di presa si deve, entro un breve intervallo, bloccare in modo stabile.
4.3. Il sistema anticaduta deve essere realizzato in
modo tale da non permettere un collegamento del dispositivo di presa alla guida
in modo difforme da come previsto dal costruttore.
4.4. Per limitare l'altezza di caduta dell'operatore
la lunghezza del raccordo intermedio, misurata all'esterno della guida deve essere
al massimo mm 300.
4.5. I punti di inserimento e disinserimento debbono
essere facilmente accessibili e l'operazione di attacco o distacco della guida
deve poter avvenire quando l'operatore è in una posizione comoda e sicura.
4.6. Il sistema anticaduta, nel suo complesso e nelle
singole parti, deve poter resistere alle sollecitazioni statiche ed a quelle dinamiche
cui può essere sottoposto durante il suo finanziamento.
4.7. Il dispositivo contro l'uso improprio del sistema
di sicurezza deve avere i seguenti requisiti:
- impedire a chiunque, inclusi i non addetti, di effettuare
la salita o la discesa qualora il dispositivo di presa non sia stato inserito
nella guida;
- avere il vincolo di impedimento alla salita ad una
altezza da terra non superiore a cm 250;
- permettere la salita o la discesa anche a più di una
persona contemporaneamente;
- essere disinserito in modo automatico o semiautomatico;
- rendere obbligatorio il reinserimento del dispositivo
stesso una volta che il sistema sia stato utilizzato.
5. Prodotto
5.1. L'attrezzatura di cui all'art. 1 deve riportare
in modo visibile ed indelebile le seguenti indicazioni:
- nome o marchio del costruttore;
- denominazione commerciale del tipo (eventuale);
- anno di costruzione.
Deve inoltre essere accompagnata da un libretto in lingua
italiana in cui sono riportati:
- una breve descrizione dei principali elementi costitutivi
presenti;
- tutte le informazioni ed i disegni (ove occorrano)
per una installazione appropriata e per una manutenzione efficiente del sistema.
In particolare il libretto dovrà contenere le seguenti
indicazioni:
- controllo, prima di ogni impiego del dispositivo di
presa, del raccordo intermedio, della parte iniziale della guida e del punto di
inserimento;
- obbligo di fissare il dispositivo di presa direttamente
al raccordo intermedio od agli occhielli di presa della cintura;
- uso del dispositivo anticaduta insieme ad una cintura
di arresto conforme al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (la cintura
deve essere provvista nella parte anteriore di un occhiello di presa);
- divieto di adoperare un dispositivo anticaduta danneggiato;
- obbligo di controllo del sistema anticaduta da parte
del personale esperto dopo l'intervento del dispositivo di presa (e cioè in caso
di caduta) e comunque almeno una volta ogni anno.
5.2. Dati di identificazione
Il sistema anticaduta, nelle sue componenti principali,
deve essere marchiato con il nome o il marchio del costruttore o dell'importatore
e con il tipo e l'anno di costruzione in posizione visibile ed in modo duraturo
(ad es. con incisione). Qualora esista il rischio che un dispositivo di presa,
costruito per lavorare in un certo verso, possa essere installato in modo sbagliato
sullo stesso dovrà essere indicata, in modo visibile e duraturo, la direzione
di posizionamento.
5.3. Documenti tecnici
Il costruttore deve fornire insieme all'attrezzatura
i disegni tecnici quotati, in scala non superiore ad 1:10, di tutte le parti principali
del sistema, le caratteristiche dei materiali impiegati ed una relazione di calcolo
degli ancoraggi. Questi ultimi dovranno essere in grado di sopportare, con un
fattore di sicurezza pari a 2, una forza di almeno 5,0 KN.
5.4. Oltre alle prove di cui al punto 6 dovranno essere
soddisfatte le seguenti condizioni:
a) il dispositivo di sicurezza contro l'uso non autorizzato
della scala deve essere costruito ed installato in modo da essere protetto contro
le normali manomissioni e deve essere tale da non essere a sua volta causa del
pericolo;
b) i terminali liberi dei pioli devono avere una delimitazione
laterale che impedisca al piede di scivolare: ad esempio una piegatura la cui
altezza deve essere almeno di mm 20 misurata da parte superiore della superficie
di appoggio;
c) i pioli devono essere del tipo antisdrucciolo e conformati
in modo da limitare l'accumulo di fango;
d) i pioli devono distare non meno di 150 mm dalla struttura a cui
è ancorata la scala;
c) le superfici di appoggio delle eventuali piattaforme
di riposo devono offrire sufficiente spazio per due piedi ed avere la possibilità
di stare in piedi comodamente; esse devono essere in grado di sopportare un carico
di 4 KN e non devono ostacolare la salita o la discesa dell'operatore;
f) i tratti esterni, a sbalzo, della guida devono essere
adeguatamente resistente.
6. Prove
Per consentire l'effettuazione delle prove il richiedente
deve fornire all'istituto od ente collaudatore un sistema anticaduta comprendente
una guida (incluso un raccordo) lunga almeno m 5,0, due dispositivi di presa,
un dispositivo di sicurezza contro l'uso improprio del sistema, una cintura di
protezione conforme al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 (con occhiello
di presa anteriore) e tutte le parti accessorie necessarie alla sua reale utilizzazione.
6.1. Prova di funzionamento dell'anticaduta
Dopo aver applicato il dispositivo di presa alla guida
un operatore, agganciato tramite la cintura di sicurezza, deve poter agevolmente
salire e scendere lungo la guida anche adoperando una sola mano.
6.2. Prova del dispositivo di sicurezza contro l'uso
improprio della scala
Si dovrà verificare che il dispositivo in questione
impedisca fisicamente la salita e la discesa sia alle persone estranee sia all'operatore
che non faccia uso del dispositivo di presa.
6.3. Prova dinamica del dispositivo di presa
La prova di resistenza e di verifica dello spazio di
caduta viene eseguita con un sacco pieno di sabbia imbracato con una cintura di
sicurezza con l'occhiello posto a 2/3 della sua altezza.
Il sacco, di peso pari a kg 120
1,
tramite l'occhiello è agganciato al dispositivo di presa ed è sollevato fino a
distendere il raccordo tra il sacco stesso e la guida; viene quindi lasciato cadere
non meno di 3 volte per ogni posizione del dispositivo di presa sulla guida. Dovranno
essere provate la sezione ove avviene la giunzione del montante. Durante la prova
sia il dispositivo di presa sia la guida non si devono staccare o lesionare in
alcuna parte ed inoltre devono mantenere inalterato il proprio funzionamento.
Dopo ogni prova si rileva l'efficacia del dispositivo
di presa misurando lo spazio percorso dal dispositivo stesso lungo la guida, tale
valore sommato a due volte il raccordo intermedio deve essere sempre inferiore
od uguale a mm 850; non si deve riscontrare infine alcun danneggiamento visibile
sull'intero sistema.
6.4. Prova di resistenza del sistema di collegamento
del piolo alla guida
Poichè il collegamento tra piolo e guida deve resistere
ad una forza verticale di 1,5 KN, agente secondo il piano della scala, si deve
applicare, ad una distanza di 300
mm, una forza crescente da 0 a 2,6 KN; questa viene mantenuta
per 5 minuti a tale valore massimo. (Fattore di sicurezza pari a 1,75 : 1,75 x
1,5 KN = 2,6 KN).
Terminata la prova si smonta il piolo e si controlla
visivamente che non vi siano deformazioni permanenti sul sistema di collegamento.
Dovranno essere effettuate n. 3 prove.
6.5. Prova di resistenza del piolo
Il piolo viene sottoposto a carichi crescenti, applicati
ad 1/3 dell'estremo libero della singola parte a sbalzo, ripartendo il carico
su un tassello di legno duro spesso mm 25 e lungo mm 60. I carichi e le modalità
di esecuzione della prova devono essere conformi al punto 6.4 con un numero complessivo
di 3 prove; non si devono riscontrare rotture o deformazioni permanenti.
6.6. Prova di resistenza meccanica della guida
Si prende una tratta del montante pari alla massima
distanza prevista degli ancoraggi, includendo l'eventuale raccordo, e si pone
in orizzontale appoggiandolo alla estremità; si carica in mezzeria provvedendo
gradualmente con pesi di 20 kg
per volta sino ad arrivare ad un peso di 100 kg che viene mantenuto per 5 minuti; allo
scarico non si debbono rilevare a vista nè rotture nè deformazioni permanenti.
La prova deve essere ripetuta n. 3 volte sullo stesso provino.
6.7. Prova di resistenza della piattaforma di riposo
Si applica sulla piattaforma, nelle posizioni più sfavorevoli,
un carico verticale di 4 KN e si mantiene per 5 minuti; la prova viene ripetuta
3 volte ponendo il carico in 3 posizioni diverse e, alla fine del ciclo non si
devono riscontrare, a vista, rotture o deformazioni permanenti.