Riconoscimento di
efficacia per ponteggi metallici fissi aventi interasse tra i montanti superiore
a metri 1,80 (G.U. 16 maggio 1990, n. 112).
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Letto l'art. 36, comma
secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, concernente
la massima distanza assiale di metri 1,80 tra i montanti di una stessa fila nei
ponteggi metallici fissi;
Visto l'art. 395, comma
terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente
il riconoscimento di sistemi di sicurezza di riconosciuta efficacia diversi da
quelli previsti dalle norme di prevenzione degli infortuni;
Considerato lo stato dell'evoluzione
tecnologica, che consente di realizzare opere provvisionali costituite da elementi
i cui schemi funzionali presentano caratteristiche di resistenza e di stabilità
tali da garantire il mantenimento dello stesso grado di sicurezza finora offerto
dai ponteggi con interassi fra i montanti della stessa fila di metri 1,80;
Considerato che le prove
di carico prescritte per gli insiemi ed i sottoinsiemi strutturali nonchè per
i singoli elementi permettono di verificare con esattezza l'effettivo raggiungimento
dei gradi di sicurezza attualmente richiesti;
Acquisito il parere favorevole
della commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene
del lavoro, di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1955, n. 547;
Udito il parere del Consiglio
di Stato espresso nell'adunanza generale del 1° febbraio 1990;
Vista la comunicazione
al Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla nota n. 7RL/21382/OM-4a del
27 febbraio 1990;
Visto l'art. 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
In deroga all'art. 36 del
decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, possono essere
autorizzati alla costruzione ed all'impiego ponteggi metallici fissi aventi interasse
tra i montanti della stessa fila superiore a metri 1,80, a condizione che si riscontrino
sussistenti i seguenti requisiti:
a) i risultati adeguatamente
verificati delle prove di carico condotte su prototipi significativi degli schemi
funzionali garantiscano la sussistenza dei gradi di sicurezza previsti dalle norme
di buona tecnica;
b) sia fornita una relazione
di calcolo adeguatamente verificata che garantisca sia per gli aspetti di resistenza
che per gli aspetti di stabilità il mantenimento del grado di sicurezza previsto
dalle norme di buona tecnica.