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"Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità
europee (n° 73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza
che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato entro alcuni limiti di tensione".Comprendente
le modifiche apportate dal: Decreto
Legislativo 25/11/96 n° 626 (S.O.G.U. n° 293 del 14/12/96)
"Attuazione della direttiva
93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere
utilizzato entro taluni limiti di tensione"
Art. 1.Le disposizioni della presente legge si
applicano al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione
nominale compresa fra 50 e 1.000 Volt in corrente alternata e fra 75 e 1.500 Volt
in corrente continua, con le seguenti eccezioni:
a) materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli
di esplosione; b) materiali
elettrici per radiologia ed uso clinico;
c) parti elettriche di ascensori e montacarichi;
d) contatori elettrici;
e) prese e spine di corrente per uso domestico;
f) dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
g) materiali nei riguardi dei disturbi radioelettrici;
h) materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli
aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite
da organismi internazionali, cui partecipano gli Stati membri della Comunità economica
europea; i) materiale elettrico
destinato ad essere esportato fuori dal territorio della Comunità economica europea.
Art.
2 Il materiale
elettrico che rientra nel campo dell'art. 1 può essere posto in commercio solo
se - costruito a regola d'arte in materia di sicurezza - non comprometta, in caso
di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla
sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.
I principi generali in materia di sicurezza sono indicati nell'allegato alla
presente legge. Viene garantita la libera circolazione in Italia del materiale
elettrico conforme alle disposizioni della presente legge.
Art. 3Si presume rispondente alle disposizioni
dell'art. 2 il materiale elettrico che soddisfa alle norme armonizzate rilevanti
ai fini della sicurezza, stabilite di comune accordo dagli organi di normalizzazione
elettrotecnica ed elettronica notificati dagli Stati membri alla commissione della
Comunità europea. Le norme armonizzate sono recepite con decreto del Ministro
per l'industria, il commercio e l'artigianato. Il decreto, con allegate le
norme armonizzate, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Qualora il materiale
elettrico di cui all'articolo 1 costruito in conformità alle suddette norme non
fosse rispondente ai requisiti di sicurezza previsti dall'art. 2 a causa di lacune
delle norme armonizzate e recepite, il Ministro per l'industria, il commercio
e l'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per il lavoro
e la previdenza sociale, provvederà a vietarne o a limitarne l'ammissione sul
mercato, con il rispetto della procedura prevista dall'art. 9 della direttiva
CEE 19 febbraio 1973, n. 23. Nota UI.TO.: L'organismo di
normalizzazione notificato dallo Stato italiano è il CEI - Comitato Elettrotecnico
Italiano - Milano. L'elenco delle norme armonizzate stabilite di comune
accordo dagli organismi notificati dagli stati membri è pubblicato sul D.M. 12/2/96
(S.O.G.U. n° 60 del 12/3/96). Si tratta di una lista riassuntiva, aggiornata al
18/8/95, contenente oltre 500 norme con il riferimento alla corrispondente norma
CEI. Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea C 392 del 30/12/96 è
pubblicato l'elenco aggiornato di tali norme armonizzate; su questo ultimo elenco
manca, ovviamente, il riferimento alle norme CEI.
Art. 4 Ove non
esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'art. 3, si presume rispondente
alle disposizioni dell'art. 2 il materiale elettrico conforme alle disposizioni
in materia di sicurezza della CEE-el (Commissione internazionale delle regolamentazioni
per l'approvazione degli impianti elettrici) e della IEC (Commissione elettrotecnica
internazionale) pubblicate con le modalità previste nei paragrafi 2 e 3 dell'articolo
6 della direttiva CEE 19 febbraio 1973, numero 23, e recepite in Italia.
Art. 5 Ove non
esistano ancora norme armonizzate ai sensi dell'art. 3 e disposizioni di sicurezza
conformemente all'art. 4, si presume rispondente alle disposizioni dell'art. 2
il materiale elettrico costruito conformemente alle disposizioni, in materia di
sicurezza di un altro Stato membro della Comunità in cui il materiale è stato
prodotto, purché dette norme garantiscano una sicurezza equivalente a quella che
è richiesta in Italia.
Art. 6 (sostituito dall'art. 1 D.Lgs. 626/96)
1. Prima dell'immissione in commercio, il materiale elettrico
di cui all'articolo 1 deve essere munito della marcatura CE prevista dall'articolo
7, che attesta la conformità del materiale alle disposizioni della presente legge.
2.
In caso di contestazione sulla conformità del materiale elettrico alle disposizioni
dell'articolo 2, il fabbricante o il suo rappresentante può produrre una relazione
elaborata da un organismo notificato conformemente alla procedura prevista dall'articolo
8.
3. Se il materiale elettrico è disciplinato da disposizioni
relative ad aspetti diversi da quelli oggetto della presente legge e che prevedono
l'apposizione della marcatura CE, la marcatura stessa è apposta ai sensi della
presente legge qualora tale materiale soddisfi anche le disposizioni sopraindicate.
4.
Nei casi di cui al comma 3, se disposizioni diverse lasciano al fabbricante la
facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la
marcatura CE indica che il materiale elettrico soddisfa soltanto le disposizioni
applicate dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle corrispondenti direttive
comunitarie, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, devono
essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti
dalle direttive stesse e che accompagnano il materiale elettrico. Nota
UI.TO.: Gli organismi italiani notificati per l'elaborazione della relazione,
prevista dal comma 2, sono:
- Istituto elettrotecnico nazionale Galileo Ferraris - IENGF - Torino
- Centro elettrotecnico sperimentale italiano - CESI - Milano
- Istituto italiano del marchio di qualità - IMQ - Milano
- Centro CESVIT - Firenze
- Istituto italiano di saldatura - IIS - Genova
Art. 7 (sostituito dall'art. 2 D.Lgs. 626/96)
1. La marcatura CE di cui all'allegato II è apposta dal
fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nella Comunità in modo visibile,
facilmente leggibile e indelebile, sul materiale elettrico o, quando non possibile,
sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia.
2. E' vietato apporre sui materiali elettrici ogni altro
marchio che possa trarre in inganno i terzi sul significato o sul simbolo grafico
della marcatura CE. Sul materiale elettrico, sull'imballaggio, sulle avvertenze
d'uso o sul certificato di garanzia può essere apposto ogni altro marchio purché
questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
Art. 8 (sostituito dall'art. 3 D.Lgs. 626/96)
1. L'individuazione per l'Italia degli organismi di normalizzazione
elettrotecnica ed elettronica, di quelli che possono predisporre relazioni ai
sensi dell'articolo 6 o che possono rendere parere alla Commissione europea circa
le misure nazionali concernenti il materiale elettrico, è effettuata con decreto
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
2. Le richieste degli organismi interessati sono presentate
ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, così come modificata
dal presente decreto. In tal caso, si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio
1996, n. 52.
Art. 9 (sostituito dall'art. 4 D.Lgs. 626/96).
1. La vigilanza nell'applicazione della presente legge
è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che,
ai fini dell'effettuazione dei controlli sul mercato, si avvale dei propri uffici
provinciali e, previa intesa, degli ispettorati del lavoro, nonché di altre amministrazioni
dello Stato e delle autorità pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze.
2.
L'Autorità di vigilanza quando accerta la mancanza o la irregolare apposizione
della marcatura CE, intima immediatamente al fabbricante o al suo rappresentante
stabilito nella Comunità o all'importatore di conformare il prodotto alle disposizioni
della presente legge e di far cessare l'infrazione entro un termine perentorio,
non superiore a trenta giorni.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato vieta la ulteriore
commercializzazione del prodotto e ne ordina il ritiro dal mercato a spese del
fabbricante, del suo rappresentante stabilito nella Comunità o dell'importatore.
4.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato quando accerta che
il materiale elettrico, anche se munito di marcatura CE ed utilizzato conformemente
alla propria destinazione, rischia di pregiudicare la sicurezza delle persone,
degli animali domestici o dei beni, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato
e ne vieta o limita la circolazione e l'installazione, con il rispetto della procedura
prevista dall'articolo 9 della direttiva 73/23/CEE, del Consiglio del 19 febbraio
1973.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante,
il suo rappresentante stabilito nella Comunità o l'importatore che pongono in
commercio il materiale elettrico di cui all'articolo 1, senza il marchio CE o
con marchio apposto irregolarmente o in violazione dell'obbligo di cui all'articolo
7, comma 2, ovvero non ottemperando agli ordini di cui ai commi 3 e 4 sono puniti
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quarantamila
a lire duecentoquarantamila per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore
a lire venti milioni e non superiore a lire centoventi milioni.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore
o l'installatore che vendono o installano il materiale elettrico di cui al comma
5 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
quarantamila a lire duecentoquarantamila per ogni pezzo ed in ogni caso di una
somma non inferiore a lire unmilionecinquecentomila e non superiore a lire nove
milioni.
7. La violazione degli obblighi di conservazione ed esibizione
all'Autorità di vigilanza della documentazione di cui all'allegato III è punita
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni
a lire sessanta milioni. In tali casi l'Autorità incaricata della vigilanza può
disporre il temporaneo divieto di commercializzazione del prodotto fino alla produzione
della necessaria documentazione o fino all'accertamento della sua conformità e
non pericolosità.
Art. 10 La libera
circolazione del materiale indicato dall'art. 1 è ammessa anche in deroga alle
prescrizioni specifiche contenute nel decreto del Presidente della Repubblica
27 aprile 1955, n. 547, fermi restando i principi di sicurezza di cui al secondo
comma dell'art. 2. Rimane confermata in ogni caso la piena validità di tali
prescrizioni per quanto riguarda le regole di installazione dei materiali oggetto
della presente legge.
Art. 5 del D.Lgs. 626/96Disposizioni transitorie:
1. Fino al 31 dicembre 1996 è consentita l'immissione
sul mercato di materiale elettrico conforme alle prescrizioni di sicurezza di
cui alla legge 18 ottobre 1977, n. 791.
2. Il materiale di cui al comma 1 può essere messo
in servizio entro e non oltre il 30 giugno 1997.
ALLEGATO I (modificato da art. 6, D.Lgs. 626/96)
PRINCIPALI ELEMENTI DEGLI OBIETTIVI DI SICUREZZA DEL MATERIALE ELETTRICO DESTINATO
AD ESSERE ADOPERATO ENTRO TALUNI LIMITI DI TENSIONE
1. Requisiti generali
a) Le caratteristiche essenziali del materiale elettrico, la cui conoscenza ed
osservanza sono indispensabili per un impiego conforme alla destinazione ed esente
da pericolo, sono indicate sul materiale elettrico stesso, oppure, qualora ciò
non sia possibile, su una scheda che l'accompagna.
b) Il marchio di fabbrica o il marchio commerciale sono apposti distintamente
sul materiale elettrico oppure, se ciò non è possibile, sull'imballaggio, sulle
avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia.
c) Il materiale elettrico e le sue parti costitutive sono costruiti in modo da
poter essere collegati in maniera sicura ed adeguata.
d) Il materiale elettrico è progettato e fabbricato in modo da assicurare la protezione
dai pericoli citati ai punti 2 e 3 del presente allegato, sempreché esso sia adoperato
in conformità della sua destinazione e osservando le norme di manutenzione.
2. Protezione dai pericoli che possono derivare dal materiale
elettrico. In conformità del punto 1, sono previste misure di carattere tecnico
affinché: a) le persone
e gli animali domestici siano adeguatamente protetti dal pericolo di ferite o
altri danni che possano derivare da contatti diretti o indiretti;
b) non possano prodursi sovratemperature, archi elettrici o radiazioni che possano
causare un pericolo; c)
le persone, gli animali domestici e gli oggetti siano adeguatamente protetti dai
pericoli di natura non elettrica che, come insegna l'esperienza, possono derivare
dal materiale elettrico;
d) l'isolamento sia proporzionato alle sollecitazioni previste.
3. Protezione dai pericoli dovuti all'influenza di fattori
esterni sul materiale elettrico. In conformità del punto 1, sono previste
misure di ordine tecnico affinché il materiale elettrico:
a) presenti le caratteristiche meccaniche richieste in modo da non causare pericolo
alle persone, agli animali domestici e agli oggetti;
b) sia resistente a fenomeni di natura non meccanica nelle condizioni ambientali
previste, in modo da non causare pericolo alle persone, agli animali domestici
e agli oggetti; c) nelle
condizioni di sovraccarico previste, non causi pericolo alle persone, agli animali
domestici e agli oggetti.
ALLEGATO II (aggiunto dal D.Lgs. 626/96)
MARCATURA CE DI CONFORMITA' E DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' A.
Marcatura CE di conformità - La marcatura CE di conformità è costituita dalle
iniziali "CE" secondo il simbolo grafico che segue: 
- In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate
le proporzioni indicate dal simbolo graduato di cui sopra. - I diversi elementi
della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale
che non può essere inferiore a 5 mm. B. Dichiarazione di conformità La dichiarazione
di conformità deve comprendere i seguenti elementi: - nome e indirizzo del fabbricante
o del suo rappresentante stabilito nella Comunità; - descrizione del materiale
elettrico; - riferimento alle norme armonizzate; - eventuale riferimento alle
specifiche per le quali è dichiarata la conformità; - identificazione del firmatario
che ha il potere di impegnare il fabbricante o il suo rappresentante stabilito
nella Comunità; - le ultime due cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura
CE
ALLEGATO III (aggiunto da D.Lgs. 626/96)
CONTROLLO INTERNO DELLA FABBRICAZIONE
1. Il controllo interno della fabbricazione è la procedura
con la quale il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità,
che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si accerta e dichiara che il
materiale elettrico soddisfa i requisiti della legge ad esso applicabili. Il fabbricante
o il suo rappresentante stabilito nella Comunità appone la marcatura CE a ciascun
prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformità.
2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta
al paragrafo 3; il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità
tiene questa documentazione nel territorio della Comunità a disposizione delle
autorità nazionali a fini ispettivi per almeno 10 anni a decorrere dall'ultima
data di fabbricazione del prodotto. Nel caso in cui nè il fabbricante nè il
suo rappresentante siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo incombe alla persona
responsabile dell'immissione del materiale elettrico nel mercato comunitario.
3.
La documentazione tecnica deve consentire di valutare la conformità del materiale
elettrico ai requisiti della legge. Essa deve comprendere, nella misura necessaria
a tale valutazione, il progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del materiale
elettrico; essa contiene:
- la descrizione generale del materiale elettrico;
- disegni di progettazione e fabbricazione nonch schemi di componenti, sottounità,
circuiti; - le descrizioni
e le spiegazioni necessarie per comprendere tali disegni e schemi e il funzionamento
del materiale elettrico;
- un elenco delle norme che sono state applicate completamente o in parte e la
descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare gli aspetti di sicurezza della
legge qualora non siano state applicate le norme;
- i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti, ecc.;
- i rapporti sulle prove effettuate.
4. Il fabbricante o il suo rappresentante conserva copia
della dichiarazione di conformità insieme con la documentazione tecnica.
5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché
il processo di fabbricazione garantisca la conformità dei prodotti alla documentazione
tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti della presente legge che ad essi
si applicano. |