CONSIGLIO del 22 luglio 1993 che modifica le direttive del Consiglio 87/404/CEE
(recipienti semplici a pressione), 88/378/CEE (sicurezza dei giocattoli), 89/106/CEE
(prodotti da costruzione), 89/336/CEE (compatibilità elettromagnetica), 89/392/CEE
(macchine), 89/686/CEE (dispositivi di protezione individuale), 90/384/CEE (strumenti
per pesare a funzionamento non automatico), 90/385/CEE (dispositivi medici impiantabili
attivi), 90/396/CEE (apparecchi a gas), 91/263/CEE (apparecchiature terminali
di telecomunicazione), 92/42/CEE (nuove caldaie ad acqua calda alimentate con
combustibili liquidi o gassosi) e 73/23/CEE (materiale elettrico destinato ad
essere adoperato entro taluni limiti di tensione)
IL
CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la
Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,
vista la proposta
della Commissione (1),
in cooperazione con il Parlamento europeo (2),
visto il parere del Comitato economico e sociale (3),
considerando che il
Consiglio ha già adottato diverse direttive miranti all'eliminazione degli ostacoli
tecnici agli scambi, basandosi sui principi stabiliti nella risoluzione del 7
maggio 1985 relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica
e normalizzazione (4); che ognuna delle suddette direttive contempla l'apposizione
della marcatura CE; che, per semplificare e garantire la coerenza della legislazione
comunitaria, è opportuno sostituire le disposizioni differenti con altre uniformi;
che è pertanto necessario armonizzare tali disposizioni, in particolare per i
prodotti che possono rientrare nel campo di applicazione di varie direttive;
considerando che la Commissione,
nella comunicazione del 15 giugno 1989 concernente un approccio globale in materia
di certificazione e di prove (5), ha proposto la creazione di una legislazione
comune concernente una marcatura CE di conformità avente un simbolo grafico comune;
che nella risoluzione del 21 dicembre 1989 concernente un approccio globale in
materia di valutazione della conformità (6) il Consiglio ha approvato come principio
regolatore l'adozione di una tale strategia coerente per quanto concerne l'utilizzo
della marcatura CE;
considerando pertanto che i due elementi fondamentali
della nuova strategia da applicare sono i requisiti essenziali e le procedure
di valutazione della conformità;
considerando che l'armonizzazione delle
disposizioni relative all'apposizione e all'utilizzazione della marcatura CE richiede
che le direttive già adottate subiscano modifiche dettagliate al fine di tener
conto del nuovo regime,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo
1
Sono modificate le direttive seguenti:
..
3) la direttiva
89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti
i prodotti da costruzione (9);
Articolo 4
La direttiva 89/106/CEE è modificata come segue:
1) In tutto il testo l'espressione
«marchio CE» è sostituita con «marcatura CE».
2) Il testo dell'articolo 2,
paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:
«2. a) Qualora i prodotti siano
disciplinati da altre direttive comunitarie relative ad aspetti differenti e che
prevedono l'apposizione della marcatura CE di conformità di cui all'articolo 4,
paragrafo 2, questa indica, in detti casi, che i prodotti si presumono soddisfare
anche le disposizioni di queste altre direttive.
b) Tuttavia, nel caso in
cui una o più delle suddette direttive lascino al fabbricante la facoltà di scegliere
il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica
soltanto la conformità alle direttive applicate dal fabbricante. In tal caso,
i riferimenti a queste direttive pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee, sono riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione
previsti dalle suddette direttive e che accompagnano i prodotti.»
3) Il testo
dell'articolo 4, paragrafo 2, parte introduttiva è sostituito dal testo seguente:
«2. Gli Stati membri presumono idonei al loro impiego i prodotti che consentono
alle opere in cui sono utilizzati, se adeguatamente progettate e costruite, di
soddisfare i requisiti essenziali di cui all'articolo 3 qualora i suddetti prodotti
rechino la marcatura CE che indica che essi soddisfano tutte le disposizioni della
presente direttiva, comprese le procedure di valutazione di conformità previste
al capitolo V e la procedura prevista al capitolo III. La marcatura CE attesta:».
4) Il testo dell'articolo 4, paragrafo 6, primo comma è sostituito dal testo
seguente:
«6. La marcatura CE indica che i prodotti soddisfano i requisiti
di cui ai paragrafi 2 e 4. Spetta al fabbricante o al suo mandatario stabilito
nella Comunità assumere la responsabilità di apporre la marcatura CE sul prodotto
stesso, su un'etichetta apposta sul prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti
commerciali che lo accompagnano.»
5) Il testo dell'articolo 15, paragrafo
2 è sostituito dal testo seguente:
«2. Fatto salvo l'articolo 21:
a)
ogni constatazione da parte di uno Stato membro di apposizione indebita della
marcatura CE, comporta per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella
Comunità l'obbligo di conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura
CE e far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro stesso.
b) Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro deve
adottare tutte le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato del
prodotto in questione o a garantirne il ritiro dal commercio secondo le procedure
previste all'articolo 21.»
6) Il testo dell'articolo 15, paragrafo 3 è sostituito
dal testo seguente:
«3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a
vietare che si appongano sui prodotti o sui relativi imballaggi marcature che
possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della
marcatura CE. Sull'etichetta applicata sull'imballaggio dei prodotti da costruzioni
o sui documenti commerciali che li accompagnano può essere apposto ogni altro
marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura
CE.»
7) Il testo dell'articolo 18, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:
«1. Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri
gli organismi di certificazione e di ispezione e i laboratori incaricati delle
prove da essi designati per effettuare i compiti che devono essere eseguiti ai
fini delle autorizzazioni tecniche, dei certificati di conformità, delle ispezioni
e delle prove, conformemente alla presente direttiva, nonché nome e indirizzo
e numeri di identificazione loro attribuiti in precedenza dalla Commissione.
La Commissione
pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee un elenco degli organismi
notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché i compiti
per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di tale elenco.»
8) All'allegato III, il testo del punto 4.1 è sostituito dal testo seguente:
«4.1. Marcatura CE di conformità
- La marcatura CE di conformità è costituita
dalle iniziali "CE " secondo il simbolo grafico che segue:
- In
caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate
le proporzioni indicate per il simbolo graduato di cui sopra.
- I diversi
elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione
verticale, che non può essere inferiore a 5 mm.
- La marcatura CE
è seguita dal numero di identificazione dell'organismo che interviene durante
la fase di controllo della produzione.
Indicazioni complementari:
La
marcatura CE è accompagnata dal nome o dal marchio specifico del produttore, dalle
ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura CE, nei casi appropriati
dal numero del certificato CE di conformità e, se del caso, da indicazioni che
permettano di individuare le caratteristiche del prodotto in funzione delle specifiche
tecniche.»
Articolo 14
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano
anteriormente al 1o luglio 1994 le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano
immediatamente la Commissione.
Essi
applicano le suddette disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 1995.
Quando
gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri consentono fino al 1o gennaio 1997 la commercializzazione
e la messa in servizio dei prodotti conformi ai sistemi di marcatura vigenti anteriormente
al 1o gennaio 1995.
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo
delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore
disciplinato dalla presente direttiva. La
Commissione ne informa gli Stati membri.
Articolo 15
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a
Bruxelles, addì 22 luglio 1993.
Per il Consiglio
Il Presidente
M.
OFFECIERS-VAN DE WIELE