| Regolamento di semplificazione
del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione
contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici
e di impianti elettrici pericolosi. Capo IDisposizioni
generali Art. 1. Ambito di applicazione 1. Il presente
regolamento disciplina i procedimenti relativi alle installazioni ed ai dispositivi
di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici di messa
a terra e agli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione collocati
nei luoghi di lavoro. 2. Con uno o piu' decreti del Ministero della salute,
di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero
delle attivita' produttive, sono dettate disposizioni volte ad adeguare le vigenti
prescrizioni in materia di realizzazione degli impianti di cui al comma 1. In
particolare, tali decreti individuano i dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche, gli impianti elettrici di messa a terra e gli impianti relativi
alle installazioni elettriche in luoghi con pericolo di esplosione.
Capo II Impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche Art. 2. Messa in
esercizio e omologazione dell'impianto 1. La messa in esercizio degli impianti
elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche non puo' essere effettuata prima della verifica eseguita dall'installatore
che rilascia la dichiarazione di conformita' ai sensi della normativa vigente.
La dichiarazione di conformita' equivale a tutti gli effetti ad omologazione dell'impianto.
2. Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore
di lavoro invia la dichiarazione di conformita' all'ISPESL ed all'ASL o all'ARPA
territorialmente competenti. 3. Nei comuni singoli o associati ove e' stato
attivato lo sportello unico per le attivita' produttive la dichiarazione di cui
al comma 2 e' presentata allo stesso. Art. 3. Verifiche a campione
1. L'ISPESL effettua a campione la prima verifica sulla conformita' alla
normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche
ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative
risultanze all'ASL o ARPA. 2. Le verifiche a campione sono stabilite annualmente
dall'ISPESL, d'intesa con le singole regioni sulla base dei seguenti criteri:
a) localizzazione dell'impianto in relazione alle caratteristiche urbanistiche
ed ambientali del luogo in cui e' situato l'impianto; b) tipo di impianto
soggetto a verifica; c) dimensione dell'impianto. 3. Le verifiche
sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di
lavoro. Art. 4. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati 1.
Il datore di lavoro e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto,
nonche' a far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione
di quelli installati in cantieri, in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti
a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicita' e' biennale.
2. Per l'effettuazione della verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL
o all'ARPA o ad eventuali organismi individuati dal Ministero delle attivita'
produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa tecnica europea UNI
CEI. 3. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo
verbale al datore di lavoro che deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli
organi di vigilanza. 4. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro
effettuazione sono a carico del datore di lavoro. Capo III
Impianti in luoghi con pericolo di esplosione Art. 5.
Messa in esercizio e omologazione 1. La messa in esercizio degli impianti
in luoghi con pericolo di esplosione non puo' essere effettuata prima della verifica
di conformita' rilasciata al datore di lavoro ai sensi del comma 2. 2.
Tale verifica e' effettuata dallo stesso installatore dell'impianto, il quale
rilascia la dichiarazione di conformita' ai sensi della normativa vigente. 3.
Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro
invia la dichiarazione di conformita' all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
4. L'omologazione e' effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti per territorio,
che effettuano la prima verifica sulla conformita' alla normativa vigente di tutti
gli impianti denunciati. 5. Nei comuni singoli o associati ove e' stato
attivato lo sportello unico per le attivita' produttive la dichiarazione di cui
al comma 3 e' presentata allo sportello. 6. Le verifiche sono onerose e
le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro. Art.
6. Verifiche periodiche - Soggetti abilitati 1. Il datore di lavoro
e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonche' a far sottoporre
lo stesso a verifica periodica ogni due anni. 2. Per l'effettuazione della
verifica, il datore di lavoro si rivolge all'ASL o all'ARPA od ad eventuali organismi
individuati dal Ministero delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti
dalla normativa tecnica europea UNI CEI. 3. Il soggetto che ha eseguito
la verifica periodica rilascia il relativo verbale al datore di lavoro che deve
conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza. 4. Le verifiche
sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di
lavoro. Capo IV Disposizioni comuni ai capi precedenti
Art. 7. Verifiche straordinarie 1. Le verifiche straordinarie
sono effettuate dall'ASL o dall'ARPA o dagli organismi individuati dal Ministero
delle attivita' produttive, sulla base di criteri stabiliti dalla normativa europea
UNI CEI. 2. Le verifiche straordinarie sono, comunque, effettuate nei casi di:
a) esito negativo della verifica periodica; b) modifica sostanziale
dell'impianto; c) richiesta del datore del lavoro. Art. 8.
Variazioni relative agli impianti 1. Il datore di lavoro comunica tempestivamente
all'ufficio competente per territorio dell'ISPESL e alle ASL o alle ARPA competenti
per territorio la cessazione dell'esercizio, le modifiche sostanziali preponderanti
e il trasferimento o spostamento degli impianti. Capo V
Disposizioni transitorie e finali Art. 9. Abrogazioni
1. Sono abrogati: a) gli articoli 40 e 328 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547; b) gli articoli 2, 3 e 4 del decreto
del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 settembre 1959,
nonche' i modelli A, B e C allegati al medesimo decreto. 2. I riferimenti
alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti
alle disposizioni del presente regolamento. 3. Il presente regolamento
si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
Art. 10. Entrata in vigore 1. Il presente regolamento
entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare. |