Attuazione
della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
NOTE
Espressione
"marcatura CE": testo che sostituisce in tutta la direttiva l'espressione
"marchio CE" e "marchio di conformità CE" secondo quanto disposto
dall'art. 1 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
Art. 2: si veda il D.M. 17 gennaio
1997: "Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva
89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale".
Art.
2, comma 5: è stato aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
Art. 3: è stato così sostituito dall'3 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
Art.
4, comma 3, lettera a) e b): sono state così sostituite dall'art. 4 del D.Lgs.
2 gennaio 1997, n. 10.
Art. 4, comma 6, lettera h): è stata soppressa dall'art.
4 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
Art. 5, comma 1: è stato così sostituito
dall'art. 5 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
Art. 6, comma 8: è stato così
sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
Art. 11: è stato
così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
Art. 12: è stato
così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
Art. 12 bis:
è stato aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
Art. 13, comma
7: è stato sostituito con gli attuali commi 7, 8, 9 dall'art. 10 del D.Lgs. 2
gennaio 1997, n. 10.
Art. 14, commi 3 e 5: i commi sono stati così corretti
con avviso pubblicato nella G.U. 18 gennaio 1993, n. 13 . Il comma 5 è stato successivamente
così sostituito dall'art. 11 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
Art. 14 bis:
è stato aggiunto dall'art. 11 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
Allegato I,
punto 5: è stato inserito dall'art. 12 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
Allegato
II, punto 1.4, lettere h) e i): sono stati inseriti dall'art. 12 del D.Lgs. 2
gennaio 1997, n. 10.
Allegato IV: è stato così sostituito dall'art. 12 del
D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
Allegato V, punto 6: è stato così sostituito
dall'art. 12 del D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10.
TESTO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 42 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante delega al Governo
per l'attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989,
in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative ai dispositivi di protezione individuale;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1992;
Sulla
proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche comunitarie e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
di grazia e giustizia e del tesoro;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Campo di applicazione e definizione. -
1. Le norme del presente
decreto si applicano ai dispositivi di protezione individuale, nel seguito indicati
con la sigla DPI.
2. Agli effetti di cui al comma 1, si intendono per DPI
i prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l'indossi o comunque
li porti con sé da rischi per la salute e la sicurezza.
3. Sono anche considerati
DPI:
a) l'insieme costituito da prodotti diversi, collegati ad opera del costruttore,
destinato a tutelare la persona da uno o più rischi simultanei;
b) un DPI
collegato, anche se separabile, ad un prodotto non specificamente destinato alla
protezione della persona che lo indossi o lo porti con sé;
c) i componenti
intercambiabili di un DPI, utilizzabili esclusivamente quali parti di quest'ultimo
e indispensabili per il suo corretto funzionamento;
d) i sistemi di collegamento
di un DPI ad un dispositivo esterno, commercializzati contemporaneamente al DPI,
anche se non destinati ad essere utilizzati per l'intero periodo di esposizione
a rischio.
4. Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto
i DPI riportati nell'allegato I.
Art. 2. Norme armonizzate e norme nazionali.
-
1. Ai sensi del presente decreto, si intendono per norme armonizzate
le disposizioni di carattere tecnico adottate da organismi di normazione europei
su incarico della Commissione CEE.
2. I riferimenti delle norme nazionali
che traspongono le norme armonizzate sono emanati con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.[(v.
nota)]
3. In assenza di norme armonizzate, il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale individua con decreto da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale le norme
nazionali compatibili con i requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato
II del presente decreto.
4. Gli enti normatori italiani, in sede di elaborazione
delle norme armonizzate, consultano preventivamente le organizzazioni sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
5. I DPI che rispondono ai requisiti previsti dalle norme di cui al comma 2 si
presumono conformi ai requisiti essenziali di sicurezza nell'allegato II.
Art. 3. Requisiti essenziali di sicurezza. -
1. I DPI non possono
essere immessi sul mercato e in servizio se non rispondono ai requisiti essenziali
di sicurezza specificati nell'allegato II.
2. Si considerano conformi ai
requisiti essenziali di cui al comma 1 i DPI muniti della marcatura CE per i quali
il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario sia
in grado di presentare, a richiesta, la documentazione di cui all'articolo 11,
nonche', relativamente ai DPI di seconda e terza categoria, l'attestato di certificazione
di cui all'articolo 7.
3. E' consentita l'immissione sul mercato di componenti
di DPI non muniti della marcatura CE se sono destinati ad essere incorporati in
altri DPI, purche' tali componenti non siano essenziali o indispensabili per il
buon funzionamento del DPI.
4. In occasione di fiere, di esposizioni, di
dimostrazioni o analoghe manifestazioni pubbliche, e' consentita la presentazione
di DPI che non sono conformi alle disposizioni del presente decreto, purche' un
apposito cartello apposto in modo visibile indichi chiaramente la non conformita'
degli stessi e l'impossibilita' di acquistarli prima che siano resi conformi dal
fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario. Al
momento delle dimostrazioni devono essere prese le misure di sicurezza adeguate
per assicurare la protezione delle persone.
Art. 4. Categorie di DPI.
-
1. I DPI sono suddivisi in tre categorie.
2. Appartengono alla
prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la
persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Nel progetto deve presupporsi
che la persona che usa il DPI abbia la possibilità di valutarne l'efficacia e
di percepire, prima di riceverne pregiudizio, la progressiva verificazione di
effetti lesivi.
3. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che
hanno la funzione di salvaguardare da:
a) azioni lesive con effetti superficiali
prodotte da strumenti meccanici;
b) azioni lesive di lieve entita' e facilmente
reversibili causate da prodotti per la pulizia;
c) rischi derivanti dal contratto
o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai
50°C;
d) ordinari fenomeni atmosferici nel
corso di attività professionali;
e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere
organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;
f) azione lesiva
dei raggi solari.
4. Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano
nelle altre due categorie.
5. Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione
complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di
carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi porsi che la persona che usa
il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione
istantanea di effetti lesivi.
6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi,
liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
b) gli
apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione
subacquea;
c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro
le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
d) i DPI per attività
in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore
a 100 °C,
con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
e) i DPI
per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria
non superiore a -50 °C;
f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
g) i DPI destinati
a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche
pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche;
h) [....].
Art. 5. Procedure di certificazione CE. -
1. Prima di procedere
alla produzione di DPI di seconda o di terza categoria, il fabbricante o il rappresentante
stabilito nel territorio comunitario deve chiedere il rilascio dell'attestato
di certificazione CE di cui all'articolo 7.
2. Prima di commercializzare un
DPI di qualsiasi categoria, il costruttore o un suo rappresentante residente nella
Comunità europea deve preparare la documentazione tecnica di costruzione di cui
all'allegato III, anche al fine di esibirla, a richiesta, all'organismo di controllo
o all'amministrazione di vigilanza.
3. I DPI di qualsiasi categoria sono oggetto
della dichiarazione di conformità CE di cui all'art. 11.
4. I DPI di terza
categoria sono soggetti alle procedure di cui agli articoli 8, 9 e 10.
Art. 6. Organismi di controllo. -
1. Le attività di cui agli articoli
7, 8, 9 e 10 sono effettuate da organismi di controllo autorizzati ai sensi del
presente articolo.
2. Possono essere autorizzati organismi in possesso dei
requisiti minimi di cui all'allegato V e degli altri requisiti stabiliti, unitamente
al contenuto della domanda di autorizzazione, con decreto del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata
in vigore del presente decreto.
3. La domanda di autorizzazione è presentata
all'Ispettorato tecnico dell'industria del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
4. L'autorizzazione è rilasciata con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
5. Le spese per le
attività di cui al comma 1 sono a totale carico del costruttore o del suo rappresentante
stabilito nella Comunità europea.
6. Le amministrazioni che hanno rilasciato
l'autorizzazione vigilano sull'attività degli organismi di controllo autorizzati
e hanno facoltà di procedere, anche attraverso i propri uffici periferici, ad
ispezioni e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti di cui al comma
1 e il regolare svolgimento delle procedure previste dal presente decreto.
7. Qualora l'organismo di controllo non soddisfi più i requisiti di cui al comma
1, l'autorizzazione
è revocata con decreto interministeriale nelle stesse forme di cui al comma 4.
8. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero
degli affari esteri, comunica alla Commissione europea e agli altri Stati membri
l'elenco degli organismi autorizzati di cui al comma 1, indicandone i compiti
specifici. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco
degli organismi e dei relativi aggiornamenti pubblicati dalla Commissione europea
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, completi del numero di identificazione
loro attribuito dalla Commissione europea.
Art. 7. Attestato di certificazione
CE. -
1. L'attestato di certificazione CE è l'atto con il quale un organismo
di controllo autorizzato attesta che un modello di DPI è stato realizzato in conformità
alle disposizioni del presente decreto.
2. La domanda di certificazione CE
è presentata dal costruttore o da un suo rappresentante residente nella Comunità
europea, ad un solo organismo di controllo per ogni modello di DPI.
3. Nella
domanda sono compresi:
a) il nome e l'indirizzo del costruttore e, se diverso,
del richiedente, nonché la ditta e la sede dell'impresa, se il costruttore è un
imprenditore individuale; la ragione o la denominazione sociale e la sede principale,
se trattasi di società;
b) il luogo di produzione del DPI;
c) la documentazione
tecnica di costruzione indicata nell'allegato III.
4. La domanda è corredata
da sufficienti esemplari del modello per cui si chiede la certificazione.
5. L'organismo di controllo verifica la conformità della documentazione tecnica
di fabbricazione alle norme armonizzate di cui all'art. 2.
6. Qualora non
esistano norme armonizzate o il costruttore non le abbia applicate o le abbia
applicate solo parzialmente, l'organismo di controllo verifica la conformità delle
specifiche tecniche di costruzione ai requisiti essenziali di cui all'allegato
II e, successivamente, la conformità della documentazione tecnica di fabbricazione
alle specifiche tecniche.
7. Completate le verifiche di cui ai commi 5 e 6
e accertato che il modello sia stato realizzato conformemente alla documentazione
tecnica di fabbricazione e che sia adoperabile in sicurezza secondo l'impiego
previsto, l'organismo di controllo effettua gli esami e le prove necessarie per
stabilire la rispondenza del modello alle norme armonizzate di cui all'art. 2.
8. Nelle ipotesi di cui al comma 6, accertata la conformità delle specifiche tecniche
di costruzione ai requisiti essenziali di cui all'allegato II, l'organismo di
controllo effettua gli esami e le prove necessarie per stabilire la rispondenza
del modello a dette specifiche.
9. In caso di esito positivo degli accertamenti
effettuati, l'organismo di controllo rilascia al richiedente l'attestato di certificazione
CE. Nell'attestato sono indicati i risultati e le conclusioni dei controlli effettuati,
nonché le descrizioni ed i disegni necessari per individuare il modello oggetto
di certificazione.
10. In caso di esito negativo degli accertamenti, l'organismo
di controllo comunica al richiedente i motivi del mancato accoglimento della domanda
di certificazione e ne informa, altresì, gli altri organismi di controllo.
11. Il richiedente non può presentare nuova domanda di certificazione allo stesso
o ad altro organismo di controllo se non abbia apportato al modello le modifiche
eventualmente indicate nella comunicazione di cui al comma 10 e, comunque, quelle
necessarie a renderlo conforme alle norme armonizzate di cui all'art. 2 o ai requisiti
essenziali di cui all'allegato II.
12. Nelle forme di cui al comma 8 dell'art.
6, si dà notizia alla Commissione CEE ed agli altri Stati membri dei provvedimenti
di revoca degli attestati di certificazione CE da parte degli organismi di controllo.
13. La documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'amministrazione di
vigilanza per dieci anni dalla commercializzazione del DPI.
Art. 8. Sistemi di controllo della produzione di DPI di terza categoria.
1. I DPI della terza categoria sono sottoposti, a scelta del costruttore, ad uno
dei sistemi di controllo previsti rispettivamente dagli articoli 9 e 10.
Art. 9. Controllo del prodotto finito.
1. Il costruttore adotta tutte le misure necessarie affinché il sistema di fabbricazione,
ivi comprese l'ispezione finale dei DPI e le prove, garantisca l'omogeneità della
produzione e la corrispondenza dei DPI con il modello descritto nell'attestato
di certificazione CE.
2. Le verifiche di cui al comma 3 sono effettuate senza
preavviso da un organismo di controllo scelto dal costruttore, di regola ad intervalli
di almeno un anno.
3. L'organismo di controllo accerta la conformità ai requisiti
essenziali di cui all'allegato II dei DPI prodotti dal costruttore e la loro corrispondenza
con il modello oggetto di certificazione CE, esaminandone un numero sufficiente
di esemplari ed effettuando le prove previste dalle norme armonizzate e quelle
comunque necessarie.
4. Qualora sorgano difficoltà nella valutazione di conformità,
l'organismo di controllo, se diverso da quello che ha rilasciato l'attestato di
certificazione CE, può assumere da quest'ultimo tutte le informazioni ed i chiarimenti
necessari.
5. L'organismo di controllo redige un resoconto delle attività
svolte e ne dà copia al costruttore.
6. Qualora l'organismo di controllo accerti
che la produzione non è omogenea o che i DPI esaminati non corrispondano al modello
descritto nell'attestato CE e non siano conformi ai requisiti essenziali di cui
all'allegato II, adotta i provvedimenti necessari in relazione a quanto verificato
e ne informa immediatamente il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
per gli eventuali provvedimenti di cui all'art. 13.
Art. 10. Controllo del sistema di qualità.
1. Il costruttore presenta ad un organismo di controllo domanda di approvazione
del proprio sistema di qualità.
2. Nell'ambito del sistema di qualità sono
effettuati per ciascun DPI gli esami e le prove di cui al comma 3 dell'art. 9
per verificare la rispondenza dei DPI ai requisiti essenziali di cui all'allegato
II.
3. La domanda di cui al comma 1, comprende:
a) tutte le informazioni
relative al genere di DPI prodotti, ivi compresa, se necessaria, la documentazione
inerente al modello oggetto di certificazione CE;
b) la documentazione sul
sistema di qualità;
c) un impegno a mantenere adeguato ed efficace il sistema
di qualità.
4. La documentazione sul sistema di qualità comprende la descrizione:
a) degli obiettivi del sistema di qualità, dell'organigramma con l'indicazione
per ciascun dipendente dei loro poteri e delle loro responsabilità;
b) dei
controlli e delle prove previsti sui DPI prodotti;
c) dei mezzi di controllo
dell'efficienza del sistema di qualità.
5. L'organismo di controllo effettua
ogni necessaria verifica della struttura del sistema di qualità e ne accerta la
capacità di rispettare quanto previsto dal comma 2,
in particolare per quanto riguarda la corrispondenza tra
DPI prodotti e il modello oggetto di certificazione CE.
6. La decisione dell'organismo
di controllo è comunicata al richiedente. Nella comunicazione sono riportati i
risultati dei controlli effettuati e la motivazione della decisione.
7. Il
costruttore informa l'organismo di controllo che ha approvato il sistema di qualità
di ogni progetto di modifica del sistema.
8. L'organismo di controllo valuta
il progetto e comunica la propria decisione nelle forme di cui al comma 6.
9. All'organismo di controllo è demandata la sorveglianza sul sistema di qualità.
10. L'organismo di controllo procede periodicamente ad effettuare degli accertamenti
per verificare che il costruttore mantenga gli impegni assunti relativamente al
sistema di qualità. Il costruttore è tenuto a far accedere l'organismo di controllo
nei locali di ispezione, prova ed immagazzinamento dei DPI e fornisce ogni informazione
necessaria e, in particolare, la documentazione sul sistema di qualità e la documentazione
tecnica. L'organismo di controllo redige una relazione e ne dà copia al costruttore.
11. L'organismo di controllo può in ogni momento effettuare accessi senza preavviso
presso il costruttore al quale viene data copia del resoconto dell'accesso.
Art. 11. Dichiarazione di conformità CE.
1. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nel territorio comunitario,
prima di iniziare la commercializzazione, effettua una dichiarazione di conformita'
CE da allegare alla documentazione tecnica del modello, secondo le indicazioni
riportate nell'allegato VI, con la quale attesta che gli esemplari di DPI prodotti
sono conformi alle disposizioni del presente decreto, e appone sul DPI la marcatura
CE di cui all'articolo 12.
Art. 12. Marcatura CE.
1. La marcatura CE, il cui modello e' riportato nell'allegato IV, e' costituita
dalla sigla CE.
2. In caso di intervento di un organismo notificato nella
fase di controllo della produzione, come previsto dall'articolo 10, viene aggiunto
il suo numero di identificazione.
3. La marcatura CE deve essere apposta
su ogni DPI in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile
periodo di durata del DPI. Tuttavia, se cio' risulta impossibile date le caratteristiche
del prodotto, la marcatura CE puo' essere apposta sull'imballaggio.
4. E'
vietato apporre sul DPI marcature che possano indurre in errore i terzi circa
il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sul DPI o sul suo imballaggio
puo' essere apposto ogni altro marchio purche' questo non limiti la visibilita'
o la leggibilita' della marcatura CE.
Art. 12 bis. Disposizioni comuni per la marcatura CE.
1. Qualora i DPI siano disciplinati da altre norme relative ad aspetti diversi
e che prevedano l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che il DPI
si presume conforme a tali norme.
Tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al
fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo
transitorio, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le
norme applicate dal fabbricante; in questo caso, nei documenti, nelle avvertenze
o nei fogli d'istruzione che devono accompagnare i DPI, sono riportati i riferimenti
alle norme comunitarie applicate.
2. La documentazione relativa ai metodi
di attestazione di conformita' nonche' le istruzioni e le avvertenze dei DPI prodotti
o commercializzati in Italia devono essere redatte in lingua italiana o anche
in lingua italiana.
3. Gli organismi di cui all'articolo 6 trasmettono al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero del
lavoro e della previdenza sociale le approvazioni rilasciate e le loro revoche
nonche' l'indicazione delle domande respinte.
4. In caso di diniego della
certificazione da parte degli organismi cui all'articolo 6,
l'interessato puo' rivolgersi alle amministrazioni vigilanti
che, entro sessanta giorni, procedono al riesame, comunicandone l'esito alle parti,
con conseguente addebito delle spese.
Art. 13. Compiti di vigilanza delle amministrazioni dello Stato.
1. Il controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato
II dei DPI in commercio è operato dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale attraverso
i propri organi ispettivi in coordinamento permanente tra loro.
2. Le amministrazioni
di cui al comma 1 potranno avvalersi per gli accertamenti di carattere tecnico
di uffici tecnici dello Stato.
3. Qualora gli organismi di prevenzione nello
svolgimento dei compiti istituzionali accertino la difformità di un DPI dai requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato II, ne danno immediata comunicazione
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale.
4. Qualora sia segnalata la potenziale
pericolosità o inefficacia di un DPI correttamente utilizzato, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, previa verifica delle circostanze segnalate,
ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato ed il divieto di utilizzazione anche
in via immediata.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
informa la Commissione CEE dei
provvedimenti di cui al comma 4, precisando se l'accertamento riguardi:
a)
la difformità dai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II;
b) una applicazione non corretta delle norme di cui all'art. 2;
c) una lacuna
delle norme di cui all'art. 2.
6. A seguito delle conclusioni delle consultazioni
avviate dalla Commissione CEE, i provvedimenti di cui al comma 4 possono essere
definitivamente confermati, modificati o revocati.
7. Qualora si constati
che apparecchi o dispositivi circolano senza essere stati legittimamente muniti
della marcatura CE o della dichiarazione di conformita' o ne sono privi, o risultano
difformi dai dispositivi sottoposti all'esame CE del tipo, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato assegna al fabbricante o al suo rappresentante
stabilito nel territorio comunitario o al responsabile della commercializzazione
un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, per la regolarizzazione
o il ritiro dal mercato. Decorso inutilmente il predetto termine, lo stesso Ministero
vieta la ulteriore commercializzazione del prodotto ed adotta tutte le misure
necessarie per garantirne il ritiro dal mercato.
8. I provvedimenti previsti
dal presente articolo sono adeguatamente motivati e notificati ai destinatari,
unitamente all'indicazione dei mezzi di ricorso ai sensi della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni.
9. Gli oneri relativi ai provvedimenti
previsti dal presente articolo sono a carico del produttore, del suo rappresentante
stabilito nel territorio comunitario e del responsabile della commercializzazione
del DPI.
Art. 14.
Sanzioni e disposizioni penali.
1. Il costruttore o il rappresentante del costruttore che produce o pone in commercio
DPI non conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato II del
presente decreto è punito:
a) se trattasi di DPI di prima categoria, con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire quindici milioni a
lire novanta milioni;
b) se trattasi di DPI di seconda categoria, con l'arresto
sino a sei mesi o con l'ammenda da lire diciotto milioni a lire trenta milioni;
c) se trattasi di DPI di terza categoria, con l'arresto da sei mesi a tre anni.
2. Il costruttore che inizi la produzione di DPI di seconda o terza categoria
prima che sia stato richiesto o rilasciato l'attestato di certificazione CE è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci
milioni a lire sessanta milioni.
3. La sanzione di cui al comma 2 si applica
altresì al costruttore di DPI di terza categoria che omette di richiedere i controlli
di cui agli articoli 9 e 10 ed al costruttore di DPI di qualsiasi categoria che
omette di effettuare la dichiarazione di cui all'art. 11 o di apporre la marcatura
CE di cui all'art. 12.
4. Fatto salvo quanto disposto al comma 1 ed al comma
3, chiunque pone in commercio DPI privi della marcatura CE di cui all'art. 12
è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque
milioni a lire trenta milioni.
5. Chi non osserva i provvedimenti legalmente
adottati di cui ai commi 4 e 7 dell'articolo 13 e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire quindici milioni a lire novanta milioni.
6. Agli effetti delle norme penali, le persone che effettuano le attività previste
dagli articoli 7, 8, 9 e 10 per conto degli organismi di controllo autorizzati
di cui all'art. 6 si considerano incaricati di pubblico servizio.
Art. 14
bis. Adeguamento degli allegati alle norme comunitarie . -
1. Con regolamento
adottato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottate le modifiche agli
allegati al presente decreto necessarie in attuazione di nuove direttive comunitarie,
in materia di DPI
Art. 15. Norme finali e transitorie.
1. I DPI, già prodotti alla data di entrata in vigore del presente decreto conformemente
alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della Comunità europea, possono
essere commercializzati fino alla data del 31 dicembre 1994.
2. Gli uffici
provinciali della motorizzazione civile che già svolgono l'attività di omologazione
dei caschi e visiere per motociclisti in base al regolamento ECE Ginevra n. 22
possono continuare tale attività fino al termine del periodo transitorio di cui
al primo comma.
ALLEGATO I - Elenco esaustivo delle categorie di DPI
che non rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva
1. DPI
progettati e fabbricati specificamente per le forze armate o quelle per il mantenimento
dell'ordine (caschi, scudi, ecc.);
2. DPI di autodifesa in caso di aggressione
(generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.);
3. DPI progettati
e fabbricati per uso privato contro:
- le condizioni atmosferiche (copricapo,
indumenti per la stagione, scarpe e stivali, ombrelli, ecc.);
- l'umidità,
l'acqua (guanti per rigovernare, ecc.);
- il calore (guanti, ecc.);
4.
DPI destinati alla protezione o al salvataggio di persone imbarcate a bordo di
navi o aeromobili, che non siano portati ininterrottamente.
5. Caschi e visiere
per utilizzatori di veicoli a motore a due o tre ruote.
ALLEGATO
II - Requisiti essenziali di salute e di sicurezza
1. Requisiti di carattere
generale applicabili a tutti i DPI
I DPI devono assicurare una protezione
adeguata contro i rischi.
1.1. Principi di progettazione
1.1.1. Ergonomia
I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale che, nelle condizioni
di impiego prevedibili cui sono destinati, l'utilizzatore possa svolgere normalmente
l'attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo stesso di una protezione
appropriata e del miglior livello possibile.
1.1.2. Livelli e classi di protezione
1.1.2.1. Livelli di protezione quanto possibile elevati
Il livello di protezione
ottimale da prendere in considerazione all'atto della progettazione è quello al
di là del quale le limitazioni risultanti dal fatto di portare il DPI ostacolerebbero
la sua effettiva utilizzazione durante l'esposizione al rischio o il normale svolgimento
dell'attività.
1.1.2.2. Classi di protezione adeguate a diversi livelli di
un rischio
Qualora le diverse condizioni di impiego prevedibili portino a
distinguere vari livelli di uno stesso rischio, all'atto della progettazione del
DPI devono essere prese in considerazione classi di protezione adeguate.
1.2.
Innocuità dei DPI
1.2.1. Assenza di rischi e altri fattori di disturbo "autogeni"
I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo da non provocare rischi e
altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego.
1.2.1.1.
Materiali costitutivi appropriati
I materiali costitutivi dei DPI e i loro
eventuali prodotti di decomposizione non devono avere effetti nocivi per l'igiene
o la salute dell'utilizzatore.
1.2.1.2. Stato di superficie adeguato di ogni
parte di un DPI a contatto con l'utilizzatore
Ogni parte di un DPI a contatto,
o suscettibile di entrare a contatto con l'utilizzatore durante l'impiego non
deve avere asperità, spigoli vivi, sporgenze, ecc., suscettibili di provocare
una irritazione eccessiva o delle ferite.
1.2.1.3. Ostacoli massimi ammissibili
per l'utilizzatore
I DPI devono ostacolare il meno possibile i gesti da compiere,
le posizioni da assumere e la percezione sensoriale e non devono essere all'origine
di gesti che possano mettere in pericolo l'utilizzatore o altre persone.
1.3.
Fattori di comfort e di efficacia
1.3.1. Adeguamento dei DPI alla morfologia
dell'utilizzatore
I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale
da poter essere messi il più comodamente possibile sull'utilizzatore, nella posizione
appropriata e restarvi durante il periodo necessario e prevedibile dell'impiego,
tenendo conto dei fattori ambientali, dei gesti da compiere e delle posizioni
da assumere. A tal fine i DPI devono rispondere il più possibile alla morfologia
dell'utilizzatore mediante ogni mezzo opportuno: adeguati sistemi di regolazione
e di fissazione o una gamma sufficiente di misure e numeri.
1.3.2. Leggerezza
e solidità di costruzione
I DPI devono essere il più possibile leggeri senza
pregiudizio per la solidità di costruzione e la loro efficacia.
Oltre ai requisiti
supplementari specifici previsti al punto 3, cui i DPI devono rispondere per assicurare
una protezione efficace contro i rischi da prevenire essi devono possedere una
resistenza sufficiente nei confronti dei fattori ambientali inerenti alle condizioni
d'impiego prevedibili.
1.3.3. Compatibilità necessaria tra i DPI destinati
ad essere indossati simultaneamente dall'utilizzatore
Se diversi modelli di
DPI, di categoria o tipo diversi sono immessi sul mercato da uno stesso fabbricante
per assicurare simultaneamente la protezione di parti contigue del corpo, tali
modelli devono essere compatibili.
1.4. Nota informativa del fabbricante
La nota informativa preparata e rilasciata obbligatoriamente dal fabbricante per
i DPI immessi sul mercato deve contenere, oltre al nome e all'indirizzo del fabbricante
o del suo mandatario nella Comunità, ogni informazione utile concernente:
a) le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione
e di disinfezione. I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione consigliati
dal fabbricante non devono avere nell'ambito delle loro modalità di uso alcun
effetto nocivo per i DPI o per l'utilizzatore;
b) le prestazioni ottenute
agli esami tecnici effettuati per verificare i livelli o le classi di protezione
dei DPI;
c) gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche dei
pezzi di ricambio appropriati;
d) le classi di protezione adeguate a diversi
livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;
e) la data
o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti;
f) il tipo
di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI;
g) il significato della
marcatura, se questa esiste (vedi punto 2.12).
h) se del caso, i riferimenti
delle direttive applicate conformemente all'articolo 12-bis, comma 1;
i)
nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono
nella fase di certificazione dei DPI.
La nota informativa deve essere redatta
in modo preciso, comprensibile e almeno nella o nelle lingue ufficiali dello Stato
membro destinatario.
2. Requisiti supplementari comuni a diverse categorie
o tipi di DPI
2.1. DPI dotati di sistemi di regolazione
I DPI dotati di
sistemi di regolazione devono essere progettati e fabbricati in modo tale che
dopo regolazione non possano spostarsi, nelle condizioni prevedibili di impiego,
indipendentemente dalla volontà dell'utilizzatore.
2.2. DPI "che avvolgono"
le parti del corpo da proteggere
I DPI che "avvolgono" le parti
del corpo da proteggere devono essere sufficientemente aerati, per quanto possibile,
onde limitare il sudore derivante dal fatto di portarli; oppure devono essere
dotati, se possibile, di dispositivi per assorbire il sudore.
2.3. DPI del
viso, degli occhi o delle vie respiratorie
I DPI del viso, degli occhi o delle
vie respiratorie, devono limitare il meno possibile il campo visivo e la vista
dell'utilizzatore.
I sistemi oculari di queste categorie di DPI devono avere
un grado di neutralità ottica compatibile con la natura delle attività più o meno
minuziose e/o prolungate dell'utilizzatore.
Se necessario, devono essere trattati
o dotati di dispositivi che consentano di evitare la formazione di vapore.
I modelli di DPI destinati ad utilizzatori con correzione oculare devono essere
compatibili con l'uso di occhiali o di lenti a contatto che apportino tale correzione.
2.4. DPI soggetti a invecchiamento
Se le prestazioni previste dal progettatore
per i DPI allo stato nuovo possono diminuire notevolmente a seguito di un fenomeno
di invecchiamento, su ogni esemplare o componente intercambiabile di DPI immesso
sul mercato e sull'imballaggio deve figurare la data di fabbricazione e/o, se
possibile, quella di scadenza impressa in modo indelebile e senza possibilità
di interpretazione erronea.
Se il fabbricante non può impegnarsi per quanto
riguarda la "durata" di un DPI, egli deve indicare nella sua nota informativa
ogni dato utile che permetta all'acquirente o all'utilizzatore di determinare
un termine di scadenza ragionevolmente praticabile in relazione alla qualità del
modello e alle condizioni effettive di deposito, di impiego, di pulizia, di revisione
e di manutenzione.
Qualora si constatasse che i DPI subiscono un'alterazione
rapida e sensibile delle prestazioni a causa dell'invecchiamento provocato dall'applicazione
periodica di un processo di pulitura raccomandato dal fabbricante, quest'ultimo
deve apporre, se possibile, su ciascun dispositivo posto in commercio, l'indicazione
del numero massimo di pulitura al di là del quale è opportuno revisionare o sostituire
il DPI; in mancanza di ciò il fabbricante deve fornire tale dato nella nota informativa.
2.5. DPI suscettibili di restare impigliati durante l'impiego
Se le condizioni
di impiego prevedibili comportano in particolare il rischio che il DPI resti impigliato
in un oggetto in movimento e ponga in tal modo in pericolo l'utilizzatore, il
DPI deve avere una soglia di resistenza superata la quale la rottura di uno degli
elementi costitutivi consenta di eliminare il pericolo.
2.6. DPI destinati
ad un'impiego in atmosfere esplosive
I DPI destinati ad essere utilizzati
in atmosfere esplosive devono essere progettati e fabbricati in modo tale che
non vi si possa verificare nessun arco o scintilla di energia di origine elettrica,
elettrostatica o risultante da un urto che possa infiammare una miscela esplosiva.
2.7. DPI destinati ad interventi rapidi o che devono essere indossati e/o tolti
rapidamente
Questi tipi di DPI devono essere progettati e fabbricati in modo
da poter essere indossati e/o tolti il più rapidamente possibile.
Se sono
dotati di sistemi di fissazione e di estrazione atti a mantenerli nella posizione
giusta sull'utilizzatore o a toglierli, tali sistemi devono poter essere manovrati
agevolmente e rapidamente.
2.8. DPI d'intervento in situazioni estremamente
pericolose
La nota informativa rilasciata dal fabbricante con i DPI per interventi
in situazioni estremamente pericolose di cui all'articolo 8, paragrafo 4, lettera
a) deve comprendere in particolare informazioni destinate all'uso di persone competenti,
addestrate e qualificate per interpretarle e farle applicare dall'utilizzatore.
Nella nota inoltre deve essere descritta la procedura da seguire per verificare
sull'utilizzatore che indossa il DPI che esso sia debitamente regolato e pronto
per l'impiego.
Se un DPI è dotato di un dispositivo di allarme che scatta
in mancanza del livello di protezione normalmente assicurato, tale dispositivo
deve essere progettato e strutturato in modo tale che l'allarme possa essere avvertito
dall'utilizzatore nelle condizioni prevedibili di impiego per le quali il DPI
è immesso sul mercato.
2.9. DPI dotati di componenti regolabili o amovibili
da parte dell'utilizzatore
Se dei DPI comprendono componenti regolabili o
amovibili da parte dell'utilizzatore, per motivi di ricambio, questi ultimi devono
essere progettati e fabbricati in modo tale da poter essere regolati, montati
e smontati facilmente a mano.
2.10. DPI raccordabili a un altro dispositivo
complementare esterno al DPI
Se i DPI sono dotati di un sistema di collegamento
raccordabile ad un altro dispositivo, complementare, tale elemento di raccordo
deve essere progettato e fabbricato in modo da poter essere montato solamente
su un dispositivo adatto.
2.11. DPI con un sistema di circolazione di fluido
Se un DPI ha un sistema a circolazione di fluido, quest'ultimo deve essere scelto
o progettato e strutturato in modo da garantire un debito rinnovo del fluido nelle
vicinanze dell'insieme della parte del corpo da proteggere, indipendentemente
dai gesti, dalle posizioni o dai movimenti dell'utilizzatore, nelle condizioni
prevedibili di impiego.
2.12. DPI con una o più indicazioni di localizzazione
o di segnalazione riguardanti direttamente o indirettamente la salute e la sicurezza
Le indicazioni di localizzazione o di segnalazione riguardanti direttamente o
indirettamente la salute e la sicurezza, apposte su queste categorie o tipi di
DPI devono essere preferibilmente pittogrammi o ideogrammi armonizzati perfettamente
leggibili e restare tali per tutta la durata prevedibile di questi DPI. Queste
indicazioni devono essere inoltre complete, precise, comprensibili per evitare
qualsiasi interpretazione erronea. In particolare, se tali indicazioni comprendono
parole o frasi, queste ultime devono essere redatte nella o nelle lingue ufficiali
dello Stato membro utilizzatore.
Se a causa delle piccole dimensioni di un
DPI (o componente di DPI) non è possibile apporre interamente o in parte l'indicazione
necessaria, questa deve figurare sull'imballaggio e nella nota informativa del
fabbricante.
2.13. Indumenti DPI dotati di adeguati elementi di segnalazione
visiva
Gli indumenti DPI destinati ad essere utilizzati in condizioni in cui
si prevede sia necessario segnalare individualmente e visivamente la presenza
dell'utilizzatore devono essere dotati di uno o più dispositivi o mezzi di segnalazione
opportunamente collocati, che emettano una radiazione visibile, diretta o riflessa,
con intensità luminosa e opportune caratteristiche fotometriche e colorimetriche.
2.14. DPI "multirischio"
Ogni DPI destinato a proteggere l'utilizzatore
contro diversi rischi suscettibili di verificarsi simultaneamente, deve essere
progettato e fabbricato in modo da soddisfare in particolare i requisiti essenziali
specifici per ciascuno di questi rischi (vedi punto 3).
3. Requisiti supplementari
specifici per i rischi da prevenire
3.1. Protezione contro gli urti meccanici
3.1.1. Urti derivanti da cadute o proiezioni di oggetti e dall'impatto di una
parte del corpo contro un ostacolo
I DPI adatti a questo genere di rischi
devono poter assorbire gli effetti di un urto evitando ogni lesione a seguito
di schiacciamento o penetrazione della parte protetta, perlomeno fino ad un livello
di energia dell'urto al di là del quale le dimensioni o la massa eccessiva del
dispositivo ammortizzatore impedirebbero l'impiego effettivo dei DPI durante il
periodo necessario e prevedibile in cui vengono adoperati.
3.1.2. Cadute di
persone
3.1.2.1. Prevenzione delle cadute a causa di scivolamento
Le suole
di usura delle calzature atte a prevenire gli scivolamenti devono essere progettate,
fabbricate o dotate di dispositivi applicati appropriati, in modo da assicurare
una buona aderenza mediante ingranamento o sfregamento, in funzione della natura
o dello stato del suolo.
3.1.2.2. Prevenzione delle cadute dall'alto
I
DPI destinati a prevenire le cadute dall'alto o i loro effetti devono comprendere
un dispositivo di presa del corpo e un sistema di collegamento raccordabile a
un punto di ancoraggio sicuro. Essi devono essere progettati e fabbricati in modo
tale che, se utilizzati nelle condizioni prevedibili di impiego, il dislivello
del corpo sia il minore possibile per evitare qualsiasi impatto contro un ostacolo,
senza che la forza di frenatura raggiunga la soglia in cui sopravvengono lesioni
corporali o quella di apertura o di rottura di un componente dei DPI per cui possa
prodursi la caduta dell'utilizzatore.
Essi devono inoltre garantire che al
termine della frenatura l'utilizzatore abbia una posizione corretta, che gli consenta
se necessario di attendere i soccorsi.
Nella sua nota informativa il fabbricante
deve in particolare precisare i dati utili relativi:
- alle caratteristiche
necessarie per il punto di ancoraggio sicuro, nonchè al "tirante d'aria"
minimo necessario al di sotto dell'utilizzatore;
- al modo adeguato di indossare
il dispositivo di presa del corpo e di raccordarne il sistema di collegamento
al punto di ancoraggio sicuro.
3.1.3. Vibrazioni meccaniche
I DPI destinati
a prevenire gli effetti delle vibrazioni meccaniche devono poter attenuare in
modo adeguato le componenti di vibrazione nocive per la parte del corpo da proteggere.
Il valore efficace delle accelerazioni trasmesse da queste vibrazioni all'utilizzatore
non deve mai superare i valori limite raccomandati in funzione della durata di
esposizione quotidiana massima prevedibile della parte del corpo da proteggere.
3.2. Protezione contro la compressione (statica) di una parte del corpo
I
DPI destinati a proteggere una parte del corpo contro sollecitazioni di compressione
(statica) devono poterne attenuare gli effetti in modo da prevenire lesioni gravi
o affezioni croniche.
3.3. Protezione contro le aggressioni meccaniche superficiali
(sfregamento, punture, tagli, morsicature)
I materiali costitutivi e altri
componenti dei DPI destinati a proteggere interamente o parzialmente il corpo
contro aggressioni meccaniche superficiali quali sfregamenti, punture, tagli o
morsicature, devono essere scelti o progettati e strutturati in modo tale che
questi tipi di DPI siano resistenti all'abrasione, alla perforazione e alla tranciatura
(vedi anche punto 3.1) in relazione alle condizioni prevedibili di impiego.
3.4. Prevenzione di annegamenti (gilè di sicurezza, giubbe e tute di salvataggio)
I DPI destinati a prevenire gli annegamenti devono poter far risalire il più presto
possibile in superficie, senza nuocere alla sua salute l'utilizzatore eventualmente
privo di forze o di conoscenza, immerso in un ambiente liquido e tenerlo a galla
in una posizione che gli consenta di respirare in attesa di soccorsi.
I DPI
possono presentare una galleggiabilità intrinseca totale o parziale o ancora ottenuta
gonfiandoli con un gas liberato automaticamente o manualmente, o con il fiato.
Nelle condizioni di impiego prevedibili:
- i DPI devono poter resistere, senza
pregiudicare la loro idoneità al funzionamento, agli effetti dell'impatto con
l'ambiente liquido e ai fattori ambientali inerenti a tale ambiente;
- i DPI
gonfiabili devono poter gonfiarsi rapidamente e completamente.
Qualora particolari
condizioni d'impiego prevedibili lo esigano, alcuni tipi di DPI devono inoltre
soddisfare una o più delle seguenti condizioni complementari:
- devono essere
muniti di tutti i dispositivi per il gonfiaggio di cui al secondo comma e/o di
un dispositivo di segnalazione luminosa o sonora;
- devono essere muniti di
un dispositivo di ancoraggio e di presa del corpo che consenta di estrarre l'utilizzatore
dall'ambiente liquido;
- devono essere idonei ad un uso protratto per tutta
la durata dell'attività che espone l'utilizzatore eventualmente vestito ad un
rischio di caduta in ambiente liquido.
3.4.1. Sostegni alla galleggiabilità
Un indumento che assicuri un grado di galleggiabilità efficace in funzione dell'impiego
prevedibile, sicuro da portare e che dia un sostegno positivo nell'acqua. Nelle
condizioni prevedibili d'impiego questo DPI non deve intralciare la libertà di
movimento dell'utilizzatore permettendogli in particolare di nuotare o di agire
per sfuggire ad un pericolo o per soccorrere altre persone.
3.5. Protezione
contro gli effetti nefasti del rumore
I DPI destinati a prevenire gli effetti
nefasti del rumore devono poter attenuare quest'ultimo in modo che i livelli sonori
equivalenti, avvertiti dall'utilizzatore, non superino mai i valori limite di
esposizione quotidiana prescritti per la protezione dei lavoratori nella direttiva
86/188/CEE del Consiglio, del 12 maggio 1986, in materia di protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione al rumore durante il
lavoro.
Ogni DPI deve avere un'etichetta in cui sia indicato il livello di
diminuzione acustica, nonchè il valore dell'indice di comfort offerto dal DPI;
ove ciò non sia possibile, questa etichetta deve essere apposta sull'imballaggio.
3.6. Protezione contro il calore e (o) il fuoco
I DPI destinati a proteggere
interamente o parzialmente il corpo contro gli effetti del calore e (o) del fuoco
devono avere un potere di isolamento termico e una resistenza meccanica adeguati
alle condizioni prevedibili di impiego.
3.6.1. Materiali costitutivi e altri
componenti dei DPI
I materiali costituti e altri componenti appropriati alla
protezione contro il calore raggiante e convettivo devono essere caratterizzati
da un adeguato coefficiente di trasmissione del flusso termico incidente e da
un grado di incombustibilità sufficientemente elevato, per evitare ogni rischio
di autoinfiammazione nelle condizioni prevedibili di impiego.
Se la superficie
esterna di tali materiali e componenti deve avere un potere riflettente, esso
deve essere adeguato al flusso di calore emesso mediante irraggiamento nella regione
dell'infrarosso.
I materiali e altri componenti di dispositivi destinati a
interventi di breve durata all'interno di ambienti caldi e i DPI suscettibili
di ricevere proiezioni di prodotti caldi, ad esempio grandi proiezioni di materie
in fusione, devono inoltre avere una capacità calorifica sufficiente per restituire
la maggior parte del calore immagazzinato soltanto dopo che l'utilizzatore si
sia allontanato dal luogo di esposizione ai rischi e abbia rimosso il suo DPI.
I materiali e gli altri componenti di DPI, suscettibili di ricevere grandi proiezioni
di prodotti caldi devono inoltre assorbire sufficientemente gli urti meccanici
(vedi punto 3.1).
I materiali e gli altri componenti di DPI suscettibili di
venire accidentalmente a contatto con la fiamma e quelli che rientrano nella fabbricazione
di dispositivi di lotta antincendio devono inoltre essere caratterizzati da un
grado di ininfiammabilità corrispondente alla classe dei rischi incorsi nelle
condizioni prevedibili di impiego. Essi non devono fondere sotto l'azione della
fiamma, nè contribuire a propagarla.
3.6.2. DPI completi, pronti per l'uso
In condizioni prevedibili d'impiego:
1) La quantità di calore trasmessa all'utilizzatore
attraverso il DPI deve essere sufficientemente bassa affinché il calore accumulato
per tutta la durata di impiego nella parte del corpo da proteggere non raggiunga
mai la soglia di dolore o quella in cui si verifichi un qualsiasi effetto nocivo
per la salute.
2) I DPI devono impedire, se necessario, la penetrazione di
liquidi o di vapori e non devono causare ustioni derivanti da contatti puntuali
tra il loro rivestimento protettivo e l'utilizzatore.
Se dei DPI sono dotati
di dispositivi di refrigerazione in grado di assorbire il calore incidente mediante
evaporazione di un liquido o sublimazione di un solido, essi devono essere progettati
in modo tale che le sostanze volatili che si formano siano evacuate all'esterno
dell'involucro di protezione e non verso l'utilizzatore.
Se dei DPI comprendono
un apparecchio di protezione respiratoria, esso deve garantire in modo soddisfacente,
nelle condizioni prevedibili di impiego, la funzione di protezione stabilita.
Il fabbricante deve in particolare indicare, nella nota informativa allegata ad
ogni modello di DPI destinato ad interventi di breve durata in ambienti caldi,
qualsiasi dato utile ai fini della determinazione della durata massima ammissibile
dell'esposizione dell'utilizzatore al calore trasmesso attraverso i dispositivi
utilizzati conformemente al loro impiego.
3.7. Protezione contro il freddo
I DPI destinati a difendere dagli effetti del freddo tutto il corpo o parte di
esso devono possedere un isolamento termico e una resistenza meccanica adeguata
alle prevedibili condizioni di impiego per cui sono immessi sul mercato.
3.7.1.
Materiali costitutivi e altri componenti dei DPI
I materiali costituenti e
gli altri componenti dei DPI destinati a proteggere dal freddo devono possedere
coefficienti di trasmissione del flusso termico incidente tanto bassi quanto lo
richiedono le condizioni di impiego prevedibili. I materiali e gli altri componenti
flessibili dei DPI da utilizzare per interventi all'interno di ambienti freddi
devono conservare un grado di flessibilità che permetta all'operatore di compiere
i gesti necessari e di assumere determinate posizioni.
Inoltre, i materiali
e gli altri componenti del DPI che potrebbero essere interessati da proiezioni
importanti di prodotti freddi devono poter ammortizzare sufficientemente gli urti
meccanici (vedi punto 3.1).
3.7.2. DPI completi, pronti all'uso
Nelle
prevedibili condizioni d'impiego:
1) Il flusso trasmesso all'utilizzatore
attraverso il DPI deve essere tale che il freddo accumulato durante il periodo
di impiego sulle parti del corpo da proteggere, comprese le punte delle dita dei
piedi e delle mani, non raggiunga in alcun caso la soglia di dolore o quella in
cui si manifesta un qualsiasi effetto nocivo per la salute.
2) I DPI devono
impedire quanto possibile la penetrazione di liquidi, quali, ad esempio, la pioggia,
e non devono essere all'origine di lesioni in seguito a contatti puntuali tra
il loro rivestimento di protezione e l'utilizzatore.
Se i DPI sono dotati
di un apparecchio di protezione per la respirazione, quest'ultimo deve assolvere
in modo soddisfacente, nelle condizioni prevedibili di impiego, la sua funzione
di protezione.
Il fabbricante deve in particolare indicare, nella nota informativa
relativa ad ogni modello di DPI destinato ad interventi di breve durata in ambienti
freddi, qualsiasi dato utile ai fini della determinazione della durata massima
ammissibile dell'esposizione dell'utilizzatore al freddo trasmesso attraverso
l'attrezzatura.
3.8. Protezione contro gli shock elettrici
I DPI destinati
a proteggere tutto il corpo o parte di esso dagli effetti della corrente elettrica,
devono possedere un grado di isolamento adeguato ai valori di tensione ai quali
l'utilizzatore è esposto nelle più sfavorevoli condizioni di impiego prevedibili.
A tal fine, i materiali costituenti e gli altri componenti di questo tipo di DPI
devono essere scelti, o concepiti, e combinati in modo che la corrente di fuga,
misurata attraverso l'involucro protettore in condizioni di prova effettuate a
tensioni corrispondenti a quelle che possono incontrarsi "in situ",
sia quanto più bassa possibile e in ogni caso inferiore a un valore convenzionale
massimo ammissibile, corrispondenti alla soglia di tolleranza.
I tipi di DPI
destinati esclusivamente ad attività o interventi su impianti elettrici sotto
tensione o che possono essere sotto tensione devono portare l'indicazione, ripetuta
anche sulla confezione, della classe di protezione e/o della tensione d'impiego,
del numero di serie e della data di fabbricazione; sui DPI si deve inoltre prevedere,
all'esterno dell'involucro di protezione, uno spazio sul quale si possa segnare
ulteriormente la data di messa in servizio e quelle delle prove o dei controlli
da effettuare periodicamente.
Il fabbricante deve indicare nella sua nota
d'informazione l'uso esclusivo di questi tipi di DPI, nonchè la natura e la frequenza
delle prove dielettriche alle quali devono essere assoggettati durante il loro
"periodo di vita".
3.9. Protezione contro le radiazioni
3.9.1.
Radiazioni non ionizzanti
I DPI destinati a prevenire gli effetti acuti o
cronici delle sorgenti di radiazioni non ionizzanti sull'occhio, devono poter
assorbire o riflettere la maggior parte dell'energia irradiata nelle lunghezze
d'onda nocive, senza per ciò alterare in modo eccessivo la trasmissione della
parte non nociva dello spettro visibile, la percezione dei contrasti e la distinzione
dei colori qualora le condizioni prevedibili di impiego lo richiedano.
A tale
scopo, le lenti protettrici devono essere progettate e fabbricate in modo da disporre
in particolare, per ogni onda nociva, di un fattore spettrale di trasmissione
tale che la densità di illuminamento energetico della radiazione suscettibile
di raggiungere l'occhio dell'utilizzatore attraverso il filtro sia la più bassa
possibile e non superi mai il valore limite di esposizione massima ammissibile.
Le lenti inoltre non devono deteriorarsi o perdere le loro proprietà, per effetto
dell'irraggiamento emesso in condizioni di impiego prevedibili e ogni esemplare
immesso sul mercato deve essere caratterizzato dal numero di grado di protezione
cui corrisponde la curva della distribuzione spettrale del suo fattore di trasmissione.
Le lenti adatte a sorgenti di radiazione dello stesso genere, devono essere classificate
in ordine crescente secondo i loro numeri di grado di protezione e il fabbricante
deve in particolare nella sua nota informativa indicare le curve di trasmissione
che consentano di scegliere il DPI più appropriato tenendo conto di fattori inerenti
alle condizioni effettive di impiego, ad esempio della distanza rispetto alla
sorgente e della distribuzione spettrale dell'energia irradiata a tale distanza.
Il numero di grado di protezione di ogni esemplare di lente filtrante deve essere
indicato dal fabbricante.
3.9.2. Radiazioni ionizzanti
3.9.2.1. Protezione
contro la contaminazione radioattiva esterna
I materiali costitutivi e gli
altri componenti dei DPI destinati a proteggere tutto il corpo o parte di esso
contro le polveri, i gas, i liquidi radioattivi o le loro miscele, devono essere
scelti o progettati e strutturati in modo tale che questi dispositivi impediscano
efficacemente la penetrazione delle sostanze contaminanti nelle condizioni prevedibili
di impiego.
La necessaria tenuta stagna può essere ottenuta, in relazione
alla natura o allo stato delle sostanze contaminanti, attraverso l'impermeabilità
dell' "involucro" di protezione e (o) attraverso qualsiasi altro mezzo
appropriato, ad esempio sistemi di ventilazione e di pressurizzazione che impediscano
la retrodiffusione di queste sostanze contaminanti.
Se è possibile decontaminare
i DPI, la decontaminazione deve avvenire in modo da non pregiudicare il loro eventuale
reimpiego durante la "durata" prevedibile di questo genere di dispositivi.
3.9.2.2. Protezione limitata contro l'irradiazione esterna
I DPI intesi a
proteggere interamente l'utilizzatore contro l'irradiazione esterna o, se ciò
non è possibile, ad attenuare sufficientemente quest'ultima possono essere progettati
soltanto per radiazioni elettroniche (ad esempio, radiazioni beta) o fotoniche
(X, gamma) di energia relativamente limitata.
I materiali costitutivi e altri
componenti di questi DPI devono essere scelti o progettati e strutturati in modo
tale che il livello di protezione offerto all'utilizzatore sia tanto alto quanto
lo richiedono le condizioni prevedibili di impiego senza che perciò gli impedimenti
ai gesti, alle posizioni o agli spostamenti di quest'ultimo implichino un aumento
della durata di esposizione (vedi punto 1.3.2).
Sui DPI devono essere indicati
le caratteristiche e lo spessore del materiale o dei materiali costituenti adatti
alle condizioni prevedibili di impiego.
3.10. Protezione dalle sostanze pericolose
e gli agenti infettivi
3.10.1. Protezione respiratoria
I DPI destinati
a proteggere le vie respiratorie devono fornire all'utilizzatore aria respirabile
se quest'ultimo è esposto ad un'atmosfera inquinata e (o) la cui concentrazione
di ossigeno sia insufficiente.
L'aria respirabile fornita all'utilizzatore
dal DPI è ottenuta con i mezzi adatti, ad esempio: dopo filtrazione dell'aria
inquinata attraverso il dispositivo o mezzo di protezione o mediante un apporto
proveniente da una sorgente non inquinata.
I materiali costitutivi e altri
componenti di questi DPI devono essere scelti o progettati e strutturati in modo
tale che la funzione e l'igiene delle vie respiratorie dell'utilizzatore siano
assicurate debitamente durante il periodo di utilizzazione, nelle condizioni prevedibili
di impiego.
Il grado di tenuta stagna della parte facciale, le perdite di
carico all'inspirazione e, per gli apparecchi filtranti, il potere di depurazione,
devono essere tali che nel caso di atmosfera inquinata la penetrazione dei contaminanti
sia sufficientemente bassa da non pregiudicare la salute o l'igiene dell'utilizzatore.
I DPI devono possedere un marchio di identificazione del fabbricante e un'etichetta
con le caratteristiche di ciascun tipo di dispositivo in modo tale da permettere
a qualsiasi utilizzatore sperimentato e qualificato, con l'ausilio delle istruzioni
per l'uso, di farne un impiego appropriato.
Nella nota informativa degli apparecchi
filtranti il fabbricante deve inoltre indicare la data limite di deposito in magazzino
del filtro nuovo, come conservato nella confezione d'origine.
3.10.2. Protezione
dai contatti epidermici o oculari
I DPI destinati a evitare contatti superficiali
di tutto il corpo o di una parte di esso con sostanze pericolose e agenti infettivi
devono impedire la penetrazione o la diffusione di tali sostanze attraverso l'involucro
di protezione nelle condizioni prevedibili di impiego per le quali tali DPI sono
immessi sul mercato.
A tal fine, i materiali costituenti e gli altri componenti
di questo tipo di DPI devono essere scelti, o concepiti e combinati in modo da
garantire per quanto possibile una chiusura ermetica totale che ne consenta se
necessario un uso quotidiano eventualmente prolungato o, in caso contrario, una
chiusura stagna limitata con conseguente limitazione della durata di impiego.
Qualora, per loro natura e per le condizioni prevedibili di impiego, talune sostanze
pericolose o agenti infettivi avessero un potere di penetrazione elevato e limitassero
quindi il tempo di protezione offerto dai DPI, questi ultimi devono essere sottoposti
a prove di tipo convenzionale che permettano di classificarli in funzione della
loro efficacia. I DPI risultanti conformi alle specifiche di prova devono possedere
un'etichetta contenente i nomi o, in mancanza di questi, i codici delle sostanze
utilizzate per le prove, nonchè il corrispondente tempo di protezione convenzionale.
Il fabbricante deve inoltre fornire, nella sua nota di informazione, il significato
eventuale dei codici, la descrizione particolareggiata delle prove convenzionali
e qualsiasi dato utile alla determinazione della durata massima ammissibile d'impiego
del DPI nelle diverse condizioni prevedibili.
3.11. Dispositivi di sicurezza
delle attrezzature per l'immersione
1) Apparecchio respiratorio
L'apparecchio
respiratorio deve consentire di alimentare l'utilizzatore con una miscela gassosa
respirabile, nelle condizioni prevedibili d'impiego e tenuto conto, segnatamente,
della profondità massima di immersione.
2) Qualora le condizioni prevedibili
d'impiego lo richiedano, i dispositivi devono comprendere:
a) una tuta che
assicuri la protezione dell'utilizzatore contro la pressione dovuta alla profondità
di immersione (vedi punto 3.2) e/o contro il freddo (vedi punto 3.7);
b) un
dispositivo d'allarme destinato ad avvertire in tempo utile l'utilizzatore della
mancanza di ulteriore alimentazione della miscela gassosa respirabile (vedi punto
2.8);
c) una tuta di salvataggio che consenta all'utilizzatore di risalire
in superficie (vedi punto 3.4.1).
ALLEGATO III - Documentazione
tecnica del fabbricante
La documentazione di cui all'articolo 8, paragrafo
1, deve comprendere i dati utili sui mezzi impiegati dal fabbricante per ottenere
la conformità di un DPI ai pertinenti requisiti essenziali.
Nel caso dei modelli
di DPI di cui all'articolo 8, paragrafo 2, la documentazione deve comprendere
in particolare:
1) un fascicolo tecnico di fabbricazione così costituito:
a) i progetti generali e dettagliati del DPI, accompagnati eventualmente dalle
note di calcolo e dai risultati delle prove di prototipi entro i limiti del necessario
alla verifica dell'osservanza dei requisiti essenziali;
b) l'elenco esaustivo
dei requisiti essenziali per la sicurezza e la salute, nonchè delle norme armonizzate
o altre specifiche tecniche, tenuti presenti al momento della progettazione del
modello;
2) la descrizione dei mezzi di controllo e di prova applicati nello
stabilimento del fabbricante;
3) una copia della nota informativa di cui al
punto 1.4 dell'allegato II.
ALLEGATO IV - Marcatura CE di conformità
e iscrizioni.
- La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali
"CE " secondo il simbolo grafico che segue:

In caso di riduzione o di ingrandimento
della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo
grafico graduato di cui sopra.
- I diversi elementi della marcatura CE devono
avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale che non può essere inferiore
a 5 mm. Nel caso di DPI di piccole
dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.
ALLEGATO V - Requisiti
minimi che gli Stati membri devono prendere in considerazione per la designazione
degli organismi autorizzati
1. Gli organismi incaricati di esaminare le attrezzature
devono disporre del personale qualificato in numero sufficiente e dei mezzi necessari
per assolvere adeguatamente le mansioni tecniche ed amministrative connesse con
il rilascio degli attestati ed avere accesso alle apparecchiature necessarie per
gli esami eccezionali previsti dalle direttive particolari.
2. L'organismo,
il direttore e il personale non possono essere né il progettista, né il costruttore,
né il fornitore, né l'installatore delle attrezzature, né il mandatario di una
di queste persone. Essi non possono intervenire, né direttamente né come mandatari,
nella progettazione, nella costruzione, nella commercializzazione, nella rappresentanza
o nella manutenzione di tali attrezzature. Ciò non esclude la possibilità di uno
scambio di informazioni tecniche tra il costruttore e l'organismo autorizzato.
3. Il personale incaricato di esaminare le attrezzature, in vista del rilascio
dell'attestato di certificazione CEE, deve eseguire i suoi compiti con la massima
integrità e competenza tecnica e deve essere libero da qualsiasi pressione o incentivo,
soprattutto di carattere finanziario, che possa influire sul suo giudizio o sui
risultati dei lavori, in particolare da parte di persone o gruppi interessati
ai risultati dell'esame.
4. Il personale incaricato degli esami deve possedere:
- una buona formazione tecnica e professionale;
- una conoscenza soddisfacente
delle prescrizioni relative agli esami che esegue e una pratica sufficiente su
tali lavori;
- l'attitudine richiesta per redigere i verbali e le relazioni
riguardanti i lavori effettuati.
5. Deve essere garantita l'indipendenza del
personale incaricato dell'esame. La retribuzione di ogni agente non deve essere
proporzionata né al numero dei controlli effettuati, né ai risultati ottenuti.
6. L'organismo, non pubblico, deve essere assicurato in materia di responsabilita'
civile.
7. Il personale dell'organismo è vincolato dal segreto professionale
per tutto ciò che apprende nell'esercizio delle sue funzioni.
ALLEGATO
VI - Modello della dichiarazione di conformità
Il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nella Comunità (1):
dichiara che il nuovo DPI descritto in appresso
(2)
è conforme alle disposizioni della direttiva 89/686/CEE e, se del caso,
alla norma nazionale che recepisce
la norma armonizzata n. ....................................................................
(per i DPI di cui all'articolo 8, paragrafo 3)
è identico al DPI oggetto
dell'attestato di certificazione CE n.
rilasciato da (3)
è sottoposto
alla procedura prevista all'articolo 11, punto A o punto B (4) della direttiva
89/686/CEE,
sotto il controllo dell'organismo notificato (3)
Fatto a..................
, il................
....................................................................
Firma (5)
___________________
(1) Ragione sociale, indirizzo completo;
se c'è un mandatario, indicare anche la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante.
(2) Descrizione del DPI (marchio, tipo, numero di serie, ecc.).
(3) Nome e
indirizzo dell'organismo notificato designato.
(4) Cancellare la menzione
inutile.
(5) Nome e funzione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante
o il mandatario di quest'ultimo.