Disciplinare
tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere
visibile a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità
(G.U. 27 luglio 1995, n. 174).
IL
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visti gli articoli 21, comma 2, e 43, comma 6, del nuovo
codice della strada emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
Visto l'art. 37, comma 4, del regolamento di esecuzione
e di attuazione del nuovo codice della strada, emanato con decreto del Presidente
della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che attribuisce al Ministro dei lavori
pubblici il compito di approvare con decreto un apposito disciplinare tecnico
sulle tipologie degli indumenti che devono essere adoperati da coloro che operano
in prossimità della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al
traffico dei veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa e le caratteristiche
dei materiali fluorescenti, rifrangenti e fluororifrangenti da impiegare per realizzarli;
Visto l'art. 183 del medesimo regolamento di esecuzione
ed attuazione che prevede la emanazione di analoghe specifiche tecniche per i
capi di vestiario o dell'uniforme degli agenti preposti alla regolazione del traffico
e degli organi di polizia stradale, per renderli visibili a distanza quando operano
su strada;
Visto il parere sul disciplinare tecnico contenente
le suddette norme, espresso dalla V sezione del Consiglio superiore dei lavori
pubblici con voto n. 421 emesso nell'adunanza del 26 gennaio 1994;
Considerato che il 14 dicembre 1994 è stata completata
la procedura di informazione di cui alla direttiva 83/189/CEE, recepita con legge
21 giugno 1986, n. 317, e pertanto il progetto di norma tecnica può esplicare
la sua validità giuridica;
Considerato che sono state recepite nel testo le osservazioni
formulate sia dalla V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che
dalla Commissione della Comunità europea;
Considerata la necessità di emanare il disciplinare
contenente le norme tecniche come sopra richiamate;
Decreta:
Articolo unico
1. E' approvato l'allegato disciplinare tecnico sulle
prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile
a distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità.
2. Le norme ivi previste entrano in vigore il 1° luglio
1995.
3. Fino alla data del 31 dicembre 1995 è consentita
la commercializzazione di indumenti e dispositivi autonomi già prodotti al fine
di esaurire le scorte esistenti. Dal 1° gennaio 1996 il disciplinare tecnico allegato
trova piena applicazione.
Disciplinare
tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi
per
rendere visibile a distanza il pesonale impegnato
su
strada in condizioni di scarsa visibilità
Capitolo
1
1.1. Scopo e campo di applicazione
Il presente disciplinare stabilisce le caratteristiche
tecniche dei capi di vestiario ovvero dei dispositivi autonomi di visibilità che
devono essere indossati da coloro che operano in prossimità della delimitazione
di un cantiere, o che comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento
della loro attività lavorativa, e dagli agenti preposti ai servizi di polizia
stradale per garantirne la visibilità in qualsiasi condizione di luce diurna e
di notte, quando sono illuminati dai fari dei veicoli.
Capitolo
2
DEFINIZIONI
Limitatamente all'applicazione delle presenti prescrizioni
tecniche, valgono le definizioni seguenti:
2.1.Capi di vestiario ad alta visibilità
Capi di vestiario sui quali sono applicati stabilmente
inserti in tessuto rifrangente in grado di assicurare la visibilità in qualsiasi
condizione di luce sia di giorno che di notte.
2.2. Dispositivi autonomi ad alta visibilità
(da indossare sopra i normali capi di vestiario)
Dispositivi quali bretelle, copriberretti, manicotti,
gambali, spallacci, fondine, borselli, corpetti od altri oggetti di buffetteria,
confezionati in tutto o in parte con materiale rifrangente ovvero con materiale
a funzione mista (fluororifrangente).
2.3. Materiali
2.3.1. Materiale di base (per capi di vestiario per
il personale addetto ai lavori stradali o che comunque è esposto al traffico nello
svolgimento della normale attività lavorativa).
Materiale fluorescente colorato ad elevato valore di
cospicuità, ma che non deve necessariamente avere le caratteristiche previste,
da questo disciplinare, per il materiale rifrangente.
La fluorescenza è la proprietà che hanno alcune sostanze
che, colpite da radiazione ultravioletta o blu, emettono radiazioni che sono quasi
sempre di una lunghezza d'onda maggiore di quella delle radiazioni eccitanti.
Di giorno, in prossimità dell'alba e del crepuscolo, i colori fluorescenti sono
più brillanti dei colori ordinari in qanto, oltre a riflettere parte della luce
che essi ricvano; ne emettono dell'altra. In condizioni notturne tale fenomeno
si attenua.
Nota: Considerate le diverse utilizzazioni in questo
settore, il materiale di base può essere costituito da tessuto a maglia o filato,
come pure da materiale rivestito o laminato.
2.3.2. Materiale di base (per gli agenti preposti alla
regolazione del traffico).
Materiale di qualsiasi natura e colore previsto dal
corpo di appartenenza.
2.3.3. Materiale rifrangente
Materiale con proprietà rifrangente, ma che non deve
necessariamente avere le caratteristiche previste da questo disciplinare per il
materiale fluorescente.
La rifrangenza è una proprietà ottica in base alla quale
i raggi luòinosi sono riflessi verso una direzione prossima a quella da cui provengono;
questa proprietà rimane anche per grandi variazioni della direzione dei raggi
incidenti.
2.3.4. Materiale a funzione unica
Materiale dotato delle caratteristiche proiprie dei
materiali fluorescenti di base o dei materiali rifrangenti ma non di quelle di
entrambi i materiali.
2.3.5. Materiale a funzione mista
Materiale che corrisponde sia alle caratteristiche proprie
del materiale fluorescente di base che di quello rifrangente.
2.4. Coefficiente areico di intensità luminosa (per
una superficie riflettente piana)
Quoziente che si ottiene dividendo l'intensità luminosa
(I) del materiale riflettente nella direzione di osservazione per il prodotto
dell'illuminamento (E) sulla superficie riflettente (misurato su un piano ortogonale
alla direzione della luce indicente) e della sua area (A).
_file/image001.gif)
2.5. Angolo di divergenza
Angolo compreso tra la direzione della luce incidentale
e la direzione secondo la quale si osserva il materiale rifrangente.
2.6. Angolo di illuminazione
Angolo compreso tra la direzione della luce incidente
e la normale al materiale rifrangente.
2.7. Limite colorimetrico
Linea (retta) nel diagramma di cromaticità CIE che separa
l'area di cromaticità consentita da quella non consentita (C.I.E. 45 - 15 - 200).
2.8. Fattore di luminanza (in un punto sulla
superficie di un corpo di per sè non emettente, in una direzione assegnata ed
in condizioni di illuminazione specificata)
Rapporto tra la luminanza della superficie e quella
di un diffusore perfetto illuminato nelle stesse condizioni (C.I.E. 45 - 20 -
200).
Capitolo
3
MODELLI
DI RIFERIMENTO PER CAPI DI VESTIARIO PER IL PERSONALE ADDETTO
AI
LAVORI STRADALI O COMUNQUE ESPOSTO AL TRAFFICO NELLO
SVOLGIMENTO
DELLA NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA
(ART.
37 DEL REGOLAMENTO)
I modelli sono rappresentati nell'allegato B al presente
disciplinare.
3.1. Classificazione
3.1.1. I capi di vestiario ed i dispositivi autonomi
sono suddivisi in tre classi.
Ogni classe: dovrà avere una superficie minima di materiale
fluorescente di base, di materiale rifrangente ed a funzione mista come riportato
nella tabella 1.
3.1.2. Il dispositivo di classe 1 dovrà essere utilizzato
esclusivamente da personale che esegue interventi di breve durata solo occasionalmente.
Tutti coloro che operano in prossimità della delimitazione di un cantiere o che
comunque sono esposti al traffico dei veicoli nello svolgimento della loro abituale
attività lavorativa, anche breve, dovranno utilizzare i capi di vestiario di classe
2 e di classe 3.
Tabella
1
Superficie
minimi di materiale visibile espresse in metri quadri
Capo di vestiario classe 3 Capo di vestiario
classe 2 Dispositivo autonomo classe 1
Materiale 0,8 0,50 -
fluorescente di base
Materiale rifrangente 0,2 0,13 -
Materiale a funzione mista - - 0,20
3.2.
Caratteristiche specifiche dei modelli di riferimento
3.2.1. Per tutti i modelli rappresentati nell'allegato
B, fatta eccezione per i corpetti, il materiale fluorescente di base dovrà contornare
il torace, le maniche e le gambe dei pantaloni in senso orizzontale.
3.2.2. Le fasce di materiale rifrangente dovranno avere
una lunghezza non inferiore a 50
mm.
3.2.3. Tute e giacche dovranno avere due fasce orizzontali
di materiale rifrangente che contornano il torace a non meno di 50 mm l'una dall'altra. Il bordo
inferiore della fascia inferiore non dovrà essere a meno di 50 mm e non più di 100 mm dall'estremità inferiore
della giacca.
Le giacche dovranno preferibilmente avere anche due
fasce verticali di materiale rifrangente che uniscono la fascia orizzontale superiore,
che contorna il torace, dal davanti al dietro attraverso le spalle. In quest'ultimo
caso, le giacche potranno avere una sola fascia orizzontale.
3.2.4. Tute e giacche con maniche con maniche lunghe
dovranno avere queste ultime contornate da due fasce di materiale rifrangente
applicate alla stessa altezza di quelle che contornano il torace.
La fascia superiore deve contornare la manica tra il
gomito e la spalla, mentre la fascia inferiore deve essere applicata a non meno
di 50 mm e non più di 100 mm dall'estremità inferiore
della manica.
3.2.5. Giubbetti e corpetti dovranno avere una o due
fasce orizzontali di materiale rifrangente che contornano il torace. Nel caso
delle due fasce, esse devono essere applicate a non meno di 50 mm una dall'altra. Il bordo
inferiore della fascia inferiore, oppure dell'unica fascia, non dovrà essere a
meno di 50 mm
e non più di 100 mm
dal bordo inferiore del giubbetto o del corpetto.
I giubbetti ed i corpetti con una sola fascia orizzontale
dovranno avere anche due fasce verticali dello stesso materiale rifrangente che
uniscono la fascia orizzontale che contorna il torace dal davanti al didietro
attraverso le spalle.
3.2.6. Tute, pantaloni a pettorina e pantaloni dovranno
essere bordati sulle gambe con due fasce di materiale rifrangente a non meno di
50 mm l'una dall'altra, in modo
che il livello della fascia superiore non sia a più di 350 mm dalle estremità inferiori
delle gambe del pantalone e l'estremità inferiore della fascia inferiore non sia
a meno di 50 mm
e non più di 100 mm dall'estremità inferiore delle gambe del
pantalone.
3.2.7. I pantaloni a pettorina dovranno avere una fascia
di materiale rifrangente che contorna il torace.
3.2.8. I corpetti dovranno essere costruiti in modo
che, quando indossati, le aperture laterali non siano superiori a 50 mm orizzontalmente.
3.2.9. Cappotti, impermeabili e giacconi dovranno avere
due fasce orizzontale di materiale rifrangente, una intorno al torace e l'altra
nella parte inferiore dell'indumento a non meno di 50 mm e non più di 100 mm dall'estremità dello
stesso.
Le maniche di questi indumenti dovranno inoltre essere
bordate da due fasce di materiale rifrangente a non meno di 50 mm una dall'altra. La fascia
inferiore non dovrà essere a meno di 50 mm e non più di 100 mm dall'estremità inferiore
della manica.
3.2.10. Le bretelle dovranno prevedere una fascia rifrangente
che contorna la vita, di larghezza non inferiore a 60 mm, ed altre fasce rifrangenti
dal dietro al davanti sino alla vita attraverso entrambe le spalle incrociantesi
sul retro.
3.3. Taglie
Le taglie dovranno essere in conformità ai requisiti
della norma EN 340: 1993.
Capitolo
4
MODELLI
DI RIFERIMENTO PER CAPI DI VESTIARIO OVVERO DEI DISPOSITIVI
AUTONOMI
PER GLI AGENTI PREPOSTI ALLA REGOLAZIONE DEL TRAFFICO
(ART.
183 DEL REGOLAMENTO)
4.1. Tipi
I tipi di capi di vestiario ovvero dei dispositivi autonomi
per gli agenti preposti alla regolazione del traffico sono definiti dalle prescrizioni
dei corpi di appartenenza.
4.2. Superfici
La superficie minima del materiale rifrangente di colore
bianco o grigio argento a luce riflessa bianca non deve essere in ogni caso inferiore
a 0,20 m² distribuiti sulla
parte anteriore e posteriore.
4.3. Caratteristiche costruttive dei dispositive
autonomi
4.3.1. Figura II 475/a del Regolamento
a) Manicotti: altezza 25 30 cm;
circonferenza minima 40 cm;
sistema di chiusura alle due estremità con elastico, velcro o altro sistema
idoneo;
Realizzazione in tessuto rifrangente bianco o grigio argento.
b) Cinturone: altezza 4 5 cm;
lunghezza secondo la taglia;
realizzazione in tessuto rifrangente (facoltativo) bianco o grigio argento
applicato su idoneo materiale di supporto.
c) Spallaccio: altezza 3 4
cm;
lunghezza secondo la taglia;
realizzazione in tessuto rifrangente (facoltativo) bianco o grigio argento
su idoneo materiale di supporto.
d) Casco: completamente riflettorizzato oppure non riflettorizzato.
In entrambi i casi dovrà essere munito di una fascia supplementare in
tessuto bianco o grigio argento di altezza minima 3
cm.
e) Borsello: in idoneo materiale ricoperto con tessuto rifrangente (facoltativo)
bianco o grigio argento.
4.3.2. Figura II 475/b del Regolamento
a) Casco: conforme ai tipi omologati;
munito di una fascia perimetrale di almeno 3
cm di altezza in materiale rifrangente di colore bianco.
Questa fascia unica potrà essere sostituita con due fasce di altezza
minima di 1,5 cm cadauna e intervallate
di 1 cm.
b) Manicotti: altezza 25 30
cm;
in idoneo materiale di supporto rivestito in tessuto rifrangente bianco
o grigio argento.
c) Cinturone: altezza 4 5
cm;
lunghezza secondo la taglia;
realizzazione in tessuto rifrangente (facoltativo) bianco o grigio argento
applicato su idoneo materiale di supporto.
d) Fondina: in idoneo materiale ricoperto con tessuto rifrangente (facoltativo)
bianco o grigio argento.
e) Gambali: altezza 30 40
cm;
circonferenza secondo la taglia;
chiusura con velcro o altro sistema idoneo;
realizzazione in tessuto rifrangente bianco o grigio argento.
f) Bretelle: altezza 8 10
cm;
dispositivo di regolazione per taglie diverse e adatto sistema di fissaggio
al cinturone ovvero con cintura propria;
realizzazione in tessuto rifrangente bianco o grigio argento.
4.3.3. Figura II 476 del Regolamento
a) Copriberretto: in tessuto rifrangente bianco o grigio argento;
la parte inferiore circolare deve avere un diametro minimo di 25
cm.
Parte frontale a mezzaluna tronca con finestrella in materiale trasparente
- oppure con stemma del corpo di appartenenza.
Parte posteriore a corona semicircolare con elastico di regolazione.
b) Giubbetto: in tessuto rifrangente bianco o grigio argento con stampa
o sovrapposizione della scritta del corpo di appartenenza sia sulla parte anteriore
che posteriore.
Larghezza 40 50 cm.
Lunghezza 55 65 cm.
Nota: I gruppi di dispositivi autonomi di cui
sopra sono alternativi tra loro e devono essere in dotazione del personale di
polizia stradale nello svolgimento del servizio in condizioni di scarsa visibilità.
Capitolo
5
CARATTERISTICHE
DEL MATERIALE FLUORESCENTE DI BASE DEI CAPI DI VESTIARIO
PER
IL PERSONAL E ADDETTO AI LAVORI STRADALI O COMUNQUE ESPOSTO AL
TRAFFICO
NELLO SVOLGIMENTO DELLA NORMALE ATTIVITÀ LAVORATIVA
(ART.
37 REGOLAMENTO)
5.1. Colore
5.1.1. Colore del materiale nuovo di base
Il colore del materiale di base nuovo dovrà rientrare
all'interno di una delle zone delimitate dalle coordinate tricromatiche riportate
nella tabella 2.
Il fattore di luminanza dovrà essere almeno uguale o
superiore ai valori minimi indicati nella stessa tabella 2. Il colore dovrà esse
misurato, secondo il metodo definito al paragrafo 10.2.
Tabella
2
Caratteristiche
colorimetriche del materiale di base
Colore Coordinate dei 4 punti che delimitano
la zona consentita nel diagramma colorimetrico CIE 1931 (illuminante D65, geometria
45/0) Fattore di luminanza minimo
Giallo x 0,387 0,356 0,398 0,460
fluorescente y 0,610 0,494 0,452 0,540 0,76
Rosso arancio x 0,610 0,544 0,579 0,655
fluorescente y 0,390 0,376 0,341 0,344 0,40
Rosso x 0,655 0,579 0,606 0,690
fluorescente y 0,344 0,341 0,314 0,310 0,25
5.1.2. Caratteristiche colorimetriche dopo esposizione
alla luce artificiale con lampada allo xeno
Dopo la prova di resistenza allo xeno il colore dovrà
rientrare in una delle zone delimitate dalle coordinate tricromatiche riportate
nella tabella 2. Il fattore di luminanza non dovrà essere inferiore ai valori
indicati nella stessa tabella 2. La resistenza dovrà essere determinata secondo
il Metodo 1 della norma ISO 105 - B02. Per il materiale di base giallo fluorescente
l'esposizione dovrà proseguire fino a quando la degradazione prodotta sul campione
standard blu n. 4 è uguale al grado 4 della scala dei grigi. Per il materiale
di base di colore rossoe rosso-arancio fluorescente l'esposizione dovrà proseguire
fino a quando la degradazione prodotta sul campione standard blu n. 5 è uguale
al grado 3 della scala dei grigi.
5.2. Resistenza del colore
5.2.1. Resistenza del colore allo sfregamento
La resistenza del colore allo sfregamento (sia asciutto
che bagnato), quando è misurata in accordo con la norma ISO 105 - A02, dovrà essere
come minimo uguale al grado 4 della scala dei grigi.
La prova deve essere eseguita in conformità con la norma
ISO 105 - X12.
5.2.2. Resistenza del colore al sudore
La resistenza del colore al sudore, quando è misurata
in accordo con la norma ISO 105 - A02, dovrà essere come minimo uguale al grado
4 della scala dei grigi per quanto riguarda la variazione di colore della provetta;
quando è misurata invece in accordo con la norma ISo 105 - A03, dovrà essere come
minimo uguale al grado 3 alla presa del colore.
La prova deve essere eseguita in conformità con la norma
ISO 105 - E04.
5.2.3. Resistenza del colore al lavaggio, al trattamento
a secco, al candeggio con ipoclorito ed alla stiratura
Qualora le indicazioni per il lavaggio contenute nell'etichetta
di istruzioni per l'uso facciano riferimento alla tabella 3 le degradazioni del
colore verranno stabilite conformemente alle caratteristiche tecniche ed alle
procedure di prova definite nella stessa tabella 3.
Tabella
3
Livelli
di resistenza del colore
Indicazioni per il lavaggio Requisiti di comportamento (scala
dei grigi) Metodo di prova
Lavaggio domestico e commerciale Variazione colore: ISO 105-C06/C2S
da 4 a 5
Presa del colore: 3
Lavaggio a secco Variazione colore: 4 ISO 105-D01
Candeggio con ipoclorito Variazione colore: 4 ISO 105-N01
Stiratura a caldo Variazione colore: ISO 105-X11
da 4 a 5
Presa del colore: 4
I campioni dovranno essere asciugati all'aria, ad una
temperatura che non dovrà superare i 60° C, e con le parti a contatto solo lungo
le cuciture.
Stiratura a caldo: i campioni dovranno essere stirati
unicamente in condizioni asciutte. La stiratura dovrà essere provata in conformità
alle istruzioni di stiratura che saranno riportate sull'etichetta dell'indumento:
- (110 2)° C
- (150 2)° C
- (200 2)° C
5.3. Variazione delle dimensioni del materiale di
base
5.3.1. Per le variazioni dimensionali causate dal lavaggio
domestico e commerciale oppure dal lavaggio a secco, un campione preparato in
accordo col punto 5.3.3., dovrà essere sottoposto a 5 cicli di lavaggio come stabilito
nel punto 5.4 della norma EN 340 : 1993.
5.3.2. La variazione delle dimensioni del materiale
di base non dovrà superare 3% sia in lunghezza che in larghezza.
5.3.3. La preparazione, la marcatura e la misurazione
dei campioni saranno conformi alla norma ISO 3759 : 1984 ad eccezione del punto
7.
5.4. Proprietà meccaniche dei materiali di base
5.4.1. Resistenza alla rottura dei materiali in tessuto
La resistenza alla trazione sarà provata in conformità
alla norma ISO 5081.
I campione dovranno essere di grandezza 60 x 300 mm.
La velocità di trazione dovrà essere di 100
10 mm/min.
I campioni dovranno essere collaudati unicamente allo
stato asciutto.
Requisito minimi:
a) 850 N in senso longitudinale;
b) 650 N in senso trasversale.
5.4.2. Resistenza allo scoppio dei materiali a maglia
La resistenza allo scoppio sarà provata in conformità
alla norma ISO 2960, utilizzando un campione di 30
mm di diametro.
Requisiti minimi: 1000 kN/m².
5.4.3. Resistenza alla rottura ed alla lacerazione di
tessuti rivestiti e laminati
I tessuti di base dovranno rispondere ai requisiti previsti
ai punti 4.4 e 4.5 della norma EN 343: 1993.
5.5. Resistenza alla penetrazione d'acqua
I tessuti di base dovranno rispondere ai requisiti previsti
al punto 4.1 della noròa EN 343: 1993.
5.6. Resistenza al vapore d'acqua e indice di permeabilità
al vapore d'acqua
5.6.1. Materiali di base costituiti da tessuti o tessuti
a maglia
La resistenza al vapore d'acqua non dovrà eccedere 5
L'indice di permeabilità al vapore d'acqua non dovrà
essere inferiore a 0,15.
Il metodo di prova dovrà essere in accordo con la norma
EN 343 : 1993.
I risultati dovranno essere espressi come la media di
3 misure.
5.6.2. Materiali di base realizzati con tessuti rivestiti
o laminati
La resistenza al vapore d'acqua dovrà essere valutata
e classificata in accordo con il punto 4.2 della norma EN 343 : 1993.
5.7. Ergonomia
Dovranno essere osservati i requisiti ergonomici definiti
al punto 4 della norma EN 340 : 1993.
Capitolo
6
USO
DEI MATERIALI RIFRANGENTI E DEI MATERIALI A FUNZIONE MISTA
6.1. Personale di cui all'art. 37 del regolamento
6.1.1. Capi di vestiario
I capi di vestiario in tessuto di base fluorescente
devono avere inserti fissi in materiale rifrangente di colore grigio argento a
luce riflessa bianca.
Il colore grigio argento dovrà rientrare all'interno
della zona delimitata dalle coordinate tricromatiche riportate in tabella 4.
6.1.2. Dispositivi autonomi
Devono essere confezionati con materiale a funzione
mista di colore rosso, rosso-arancione oppure giallo. Questi colori dovranno rientrare
all'interno delle zone delimitate dalle coordinate tricromatiche riportate in
tabella 4.
6.2. Agenti preposti alla regolazione del traffico
di cui all'art. 183 del regolamento
6.2.1. I capi di vestiario costituiti dalle uniformi
del corpo di appartenenza devono avere inserti fissi in materiale rifrangenti
di colore bianco o di colore grigio argento a luce riflessa bianca. I colori dovranno
rientrare all'interno della zona delimitata dalle coordinate tricromatiche riportate
in tabella 4.
6.2.2. Dispositivi autonomi
Devono essere confezionati in tutto o in parte con materiali
rifrangenti di colore bianco o di colore grigio argento a luce riflessa bianca.
I colori dovranno rientrare all'interno delle zone delimitate dalle coordinate
tricromatiche riportate in tabella 4.
Capitolo
7
CARATTERISTICHE
COLORIMETRICHE DEL MATERIALE
NUOVO
RIFRANGENTE ED A FUNZIONE MISTA
Le coordinate tricromatiche x e y dei vertici dei poligoni
di tolleranza ed i fattori di luminanza minimi sono indicati nella tabella 4.
Tabella
4
Colore Coordinate dei 4 punti che delimitano
la zona consentita nel diagramma colorimetrico CIE 1931 (illuminante D65, geometria
45/0) Fattore di luminanza minimo
grigio argento x 0,350 0,300 0,285 0,335
rigrangente y 0,360 0,310 0,325 0,375 0,10
bianco x 0,350 0,310 0,285 0,375
rigrangente y 0,390 0,300 0,325 0,365 0,50
rosso arancio x 0,610 0,535 0,570 0,655
a funz. mista y 0,390 0,375 0,340 0,344 0,40
rosso x 0,655 0,570 0,595 0,690
a funz. mista y 0,344 0,340 0,315 0,310 0,25
giallo x 0,387 0,356 0,398 0,460
a funz. mista y 0,610 0,494 0,452 0,540 0,70
7.1. Metodo di misura
Secondo paragrafo 10.2.
Capitolo
8
CARATTERISTICHE
FOTOMETRICHE DEL MATERIALE NUOVO
RIFRANGENTE
ED A FUNZIONE MISTA
Sia il materiale rifrangente che il materiale a funzione
mista, valutati secondo il metodo descritto al punto 10.3, dovranno avere un coefficiente
areico di intensità luminosa non inferiore ai valori minimi previsti nelle tabelle
5, 6 e 7.
Tabella
5
Coefficiente
areico di intensità luminosa R' del materiale rifrangente
di
colore grigio argento a luce riflessa bianca
Angolo di divergenza Angolo di illuminazione
5° 20° 30° 40°
12' 330 290 180 65
20' 250 200 170 60
1° 25 15 12 10
1°30' 10 7 5 4
Tabella
6
Coefficiente
areico di intensità luminosa R' del materiale
rifrangente
di colore bianco
Angolo di divergenza Angolo di illuminazione
5° 20° 30° 40°
12' 60,0 55,0 35,0 10,0
20' 45,0 40,0 25,0 8,0
1° 6,0 5,0 3,0 1,0
1°30' 2,5 1,5 1,0 0,5
Tabella
7
Coefficiente
areico di intensità luminosa R' del materiale
a funzione
mista a luce riflessa bianca
Angolo di divergenza Angolo di illuminazione
5° 20° 30° 40°
12' 65,00 50,00 20,00 5,00
20' 25,00 20,00 5,00 1,75
1° 5,00 4,00 3,00 1,00
1°30' 1,50 1,00 1,00 0,50
8.1. Materiali sensibili all'orientamento
Un campione di ogni materiale rifrangente ed a funzione
mista deve essere sottoposto a misura del coefficiente areico di intensità luminosa
R' agli angoli di divergenza di 12' e di illuminazione di 5° ed ai due angoli
di rotazione
La posizione 0° è determinata o mediante un "datum
mark" chiaramente identificabile sul materiale, oppure secondo precise indicazioni
del produttore.
Se non esiste alcuna delle indicazioni sopracitate,
la posizione 0° è scelta a caso.
Se la differenza tra i due valori è superiore al 15%,
il materiale oggetto della misura è considerato di tipo sensibile all'orientamento.
Se la differenza è inferiore al 15%, il materiale non è considerato sensibile
all'orientamento.
I materiali sensibili all'orientamento devono avere
valori di R' uguali o superiori ai valori minimi previsti nelle tabelle 5, 6 e
7 con riferimento ad almeno uno dei due angoli di rotazione.
I valori di R', misurati all'altro angolo di rotazione,
non devono essere inferiori al 75% dei valori minimi delle suddette tabelle.
Capitolo
9
CARATTERISTICHE
FOTOMETRICHE RESIDUE DEL MATERIALE RIFRANGENTE
ED
A FUNZIONE MISTA DOPO PROVE DI RESISTENZA
Dopo avere determinato il potere fotometrico dei materiali
nuovi, come stabilito al capitolo 8, campioni dei materiali dovranno essere sottoposti
a prove di resistenza come richiesto dalla tabella 8. Al termine di queste ultime
le caratteristiche fotometriche dovranno rispondere ai requisiti di cui ai punti
9.1, 9.2, 9.3.
Tabella
8
Metodo di prova
Prova di resistenza Materiale rifrangente grigio argento
Materiale rifrangente bianco Materiale a funzione mista
Abrasione 10.4.1 10.4.1 10.4.1
Flessione 10.4.2 10.4.2 10.4.2
Piegatura a freddo 10.4.3 10.4.3 10.4.3
Variazioni temperatura 10.4.4 10.4.4 10.4.4
Lavaggio ad acqua 10.4.5 - -
Lavaggio a secco 10.4.6 - -
Influenza della pioggia 10.4.7 10.4.7 10.4.7
9.1. Materiale rifrangente a funzione unica di colore
grigio-argento
Il coefficiente areico di intensità luminosa R', dopo
le prove di cui alla tabella 8, misurato agli angoli di divergenza di 12' e di
illuminazione di 5°, non dovrà essere inferiore a
.
9.2. Materiale rifrangente di colore bianco
Il coefficiente areico di intensità luminosa R', dopo
le prove di cui alla tabella 8, misurato agli angoli di divergenza di 12' e di
illuminazione di 5°, non dovrà essere inferiore a
.
9.3. Materiale a funzione mista
Il coefficiente areico di intensità luminosa R', dopo
le prove di cui alla tabella 8, misurato agli angoli di divergenza 12' e di illuminazione
di 5°, non dovrà essere inferiore a
.
Il coefficiente areico di intensità luminosa R' misurato
in condizioni di pioggia artificiale secondo il metodo definito nell'allegato
A, non dovrà essere inferiore a
.
Capitolo
10
METODI
DI PROVA
10.1. Campionatura e condizonamento
10.1.1. Campioni: i campioni dovranno esssere prelevati
a caso da quantitativi disponibili presso le aziende produttrici dei materiali
rifrangenti ed a funzione mista, oppure presso le ditte manufatturiere, oppure
da capi di vestiario e dispositivi autonomi normalmente reperibili in commercio.
10.1.2. Preparazione dei campioni: formato, configurazione
e quantità saranno quelle previste dai singoli metodi di prova.
10.1.3. Numero delle prove: se non specificato altrimenti,
dovrà essere esaminato un campione di ciascun materiale.
10.1.4. Condizionamento dei campioni: se non specificato
altrimenti, i campioni dovranno essere condizionati prima di ogni prova per un
periodo di 24 ore a
di umidità relativa. Le prove devono essere iniziate
entro 5 minuti dal prelievo dall'atmosfera di condizionamento.
10.2. Misura del colore
La misura delle coordinate tricromatiche e del fattore
di luminanza deve essere effettuata secondo quanto specificato nella pubblicazione
CIE n. 15.2.
Il campione si intende illuminato in luce diurna, così
come rappresentata dall'illuminante normalizzato D65 (CIE 45 - 15 - 145), ad un
angolo di 45° rispetto alla normale alla superficie, mentre l'osservazione deve
essere effettuata nella direzione della normale (geometria 45/0).
La misura dovrà essere effettuata sul campione di tessuto
appoggiato su un supporto nero avente una riflessione diffusa inferiore a 0,04.
Per i materiali a funzione mista che presentano anche
emissione per fluorescenza è necessario rispettare le seguenti condizioni:
a) impiegare una sorgente luminosa la cui distribuzione
spettrale relativa di energia non si discosti eccessivamente da quella attribuita
all'illuminante D65.
b) illuminare il campione con luce policromatica, ed
effettuare l'analisi spettrale della luce da esso rinviata valutando così il fattore
spettrale di radianza totale t(), pari alla somma del fattore spettrale di radianza
per riflessione e del fattore spettrale di radianza per fluorescenza.
La misura deve essere effettuata nel campo 360 ÷ 780
nm, con un passo di misura di 10 nm o preferibilmente 5 nm.
10.3. Misura del coefficiente areico di intensità
luminosa r' dei materiali nuovi
La misura deve essere effettuata secondo le raccomandazioni
contenute nella pubblicazione CIE n. 54 (TC-2.3 1082 "Retroreflection: definition
and measurements") alla quale si rinvia anche per la terminologia e per il
sistema di riferimento angolare. Il campione deve essere illuminato con luce avente
distribuzione spettrale relativa di energia corrispondente a quella dell'illuminate
normalizzato C.I.E. (2856K). Tanto l'illuminamento E in corrispendenza del campione
quanto la luce riflessa dallo stesso, devono essere misurati con rivelatori fotoelettrici
aventi risposte spettrali corrette secondo la v
dell'osservatore fotometrico di riferimento.
La configurazione di misura è riportata schermaticamente
nella figura sottostante:
Nella misura vanno rispettate le prescrizioni seguenti:
a) l'asse del proiettore, del rivelatore e la normale
al campione devono essere complanari;
b) la distanza "d" tra centro del campione
e centro della lente del proiettore deve essere almeno di 10 m; per tale condizione limite le dimensioni
massime del campione non devono superare cm 10 x 10;
c) l'apertura angolare del rilevatore deve essere di
10;
d) l'apertura angolare del proiettore deve essere di
10';
e) l'illuminamento sulla superficie utile del campione,
misurato ortogonalmente alla direzione della luce incidente, deve essere sufficientemente
uniforme. Tale condizione si ritiene soddisfatta se, misurando l'illuminamento
con un rivelatore la cui superficie sensibile sia minore o uguale a 1/10 dell'area
in esame, si ha:
In relazione alla definizione data nel paragrafo 2.4,
la valutazione del coefficiente areico di intensità luminosa richiede:
1) la misura dell'area della superficie utile del campione;
2) la misura dell'illuminamento
in corrispondenza del campione;
3) la misura dell'illuminamento
sul rilevatore per ottenere l'intensità luminosa emessa
dal campione mediante la relazione
Per la taratura della strumentazione si possono seguire
in alternativa un metodo relativo od un metodo diretto, secondo quanto indicato
al paragrafo 4.1.2 della Pubblicazione CIE n. 54.
10.4. Misura del coefficiente areico di intensità'
luminosa r' dei materiali sottoposti alle prove di cui alla tabella 8
10.4.1. Resistenza all'abrasione
In accordo con la norma EN 530, metodo 2, i campioni
dovranno essere sottoposti ad un'azione abradente di un tessuto di lana. La misura
dovrà essere effettuata dopo 5.000 cicli.
10.4.2. Resistenza alla flessione
In accordo con la norma ISO 7854, metodo A, i campioni
dovranno essere misurati dopo 7.500 cicli.
10.4.3. Resistenza alla piegatura a freddo
In accordo con la norma ISO 4675 alla temperatura di
- 20 ± 1°C.
Le misure dovranno essere effettuate dopo ricondizionamento
a temperatura ambiente, in accordo con il paragrafo 10.1.4 per almeno 2 ore.
10.4.4. Resistenza alle variazioni di temperatura
Campioni delle dimensioni di 180 x 30 mm dovranno essere esposti
in maniera continuativa al seguente ciclo:
a) 12 ore a 50 ± 2°C
seguite immediatamente da
b) 20 ore a -30 ± 2°C
c) condizionamento per almeno 2 ore in accordo con il
paragrafo 10.1.4.
10.4.5. Resistenza al lavaggio
10.4.5.1. Preparazione del campione di prova
Su tre campioni di tessuto neutro dovranno esseree applicarte
2 strisce del tessuto in esame, delle dimensioni di 250 x 50 mm, intervallate di 50 mm.
10.4.5.2. Tessuto rifrangente grigio argento
La prova dovrà essere eseguita in conformità alla norma
ISO 6330, metodo 2A, per un numero minimo di 25 cicli oppure per un numero di
cicli maggiore secondo quanto definito nell'etichetta contenente le istruzioni
di lavaggio.
Dopo aver lasciato asciugare i campioni liberamente,
alla temperatura di 50 ± 5°C
si effettuano le misure fotometriche.
10.4.5.3. Tessuto rifrangente bianco
Normalmente i dispositivi autonomi su cui sono applicati
i tessuti di colore bianco non richiedono di lavaggi di tipo domestico.
10.4.5.4. Tessuto funzione mista
Normalmente i dispositivi autonomi realizzati in questo
tessuto non richiedono lavaggi di tipo domestico.
Nota: I tessuti di cui ai paragrafi 10.4.5.3 e 10.4.5.4
richiedono esclusivamente una pulizia superficiale mediante una spugna ed una
soluzione detergente seguita da risciacquo.
10.4.6. Lavaggio a secco
10.4.6.1. Preparazione del campione di prova
Come al paragrafo 10.4.5.1.
10.4.6.2. Tessuto rifrangente grigio argento
La prova dovrà essere eseguita in accordo con la norma
ISO 3175, metodo 9.1.
La prova dovrà essere ripetuta per il numero minimo
di 25 cicli oppure per un numero di cicli maggiore secondo quanto previsto nell'etichetta
contenente le istruzioni di lavaggio.
10.4.6.3. Tessuto rifrangente di colore bianco
I dispositivi autonomi su cui sono applicati i tessuti
di colore bianco non richiedono di norma lavaggi a secco.
10.4.6.4. Tessuto a funzione mista
I dispositivi autonomi realizzati in questo tessuto
non richiedono lavaggi a secco.
10.4.7. Influenza della pioggia
La prova dovrà essere eseguita in accodo con l'allegato
A al presente disciplinare di cui è parte integrante. Se il materiale asciutto
è sensibile all'orientamento, le misure dovranno essere eseguite all'angolo di
rotazione che fornisce il valore minimo di R'.
Capitolo
11
ETICHETTA
CON LE ISTRUZIONI DI LAVAGGIO
Le istruzioni di lavaggio o di pulizia dovranno essere
indicate in accordo con la norma ISO 3758.
Il numero massimo di lavaggi a cui potrà essere sottoposto
il capo di vestiario dovrà essere indicato dal termine "max" seguito
dalla cifra come dall'esempio seguente:
Lavaggio max 25 x
Se il fabbricante intende indicare che le istruzioni
devono essere consultate, dovrà inserire sulla parte frontale dell'etichetta il
simbolo "i" inserito in una cornice quadrata.
Nota: Sui dispositivi autonomi che non prevedono alcun
trattamento di lavaggio sarà necessario riportare le informazioni per la pulizia
superficiale.
Capitolo
12
ETICHETTA
DI IDENTIFICAZIONE
12.1. Generalità
Ogni capo di vestiario o indumento autonomo deve avere
un'etichetta:
a) direttamente stampata sul capo di vestiario o indumento
autonomo oppure stampata su un'etichetta cucita o presa in cucitura allo stesso;
b) posta in maniera tale da essere ben visibile e leggibile;
c) durevole almeno per il numero dei cicli di lavaggio
dichiarati.
L'etichetta di identificazione deve essere sufficientemente
grande al fine di consentire una compresibilità immediata ed una facile leggibilità.
Nota: Si raccomanda l'adozione di numeri con altezza
non inferiore a 2 mm e di pittogrammi non inferiori
a 10 mm.
Si raccomanda altresì che i suddetti numeri e pittogrammi
siano di colore nero su fondo bianco.
12.2. Informazioni specifiche
Ogni etichetta dovrà includere le seguenti informazioni:
a) nome, marchio o altre sigle di identificazione del
produttore o del distributore autorizzato;
b) designazione del tipo di manufatto, nome commerciale
o codice di identificazione;
c) taglia in conformità alla norma EN 340;
d1) per i manufatti destinati al personale addetto ai
lavori su strada o comunque esposto al traffico nello svolgimento della normale
attività lavorativa:
- il numero del presente disciplinare tecnico o in alternativa
il riferimento alla norma EN 471;
- il numero di identificazione dell'organismo di controllo
autorizzato al rilascio della dichiarazione di conformità CE secondo le norme
del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
d2) per i dispositivi autonomi destinati agli agenti
preposti alla regolazione del traffico:
- il numero del presente disciplinare tecnico;
- il numero di identificazione dell'organismo di controllo
autorizzato al rilascio della dichiarazione di conformità CE secondo le norme
del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
e) pittogramma e livello di comportamento con l'indicazione
della classe del capo di vestiario o del dispositivo, rispondente alla tabella
1, relativo alla classificazione.
Capitolo
13
ISTRUZIONI
PER L'USO
Ogni capo dovrà essere fornito di istruzioni scritte
almeno nella lingua ufficiale dello Stato di destinazione. Le informazioni dovranno
essere chiare.
Le istruzioni minime dovranno comprendere:
a) istruzioni per indossare e svestire il capo di vestiario
o il dispositivo in modo corretto;
b) avvertimenti necessari sull'uso improprio;
c) limitazioni d'uso (per esempio limiti di temperatura);
d) istruzioni di immagazzinaggio; immagazzinare e mantenere
il capo di vestiario o il dispositivo;
e) manutenzione ed istruzioni di lavaggio; come pulire
o decontaminare correttamente il capo di vestiario o il dispositivo, con le istruzioni
complete di lavaggio ad acqua o a secco e il numero minimo dei cicli di lavaggio
senza ridurre il livello di servizio del capo di vestiario o del dispositivo.
Allegato A
Metodo
di misura delle caratteristiche
fotometriche
dei materiali bagnati
A. 1 Principio
Un campione del materiale rifrangente od a funzione
mista viene montato su una superficie piana e sottoposto ad una pioggia artificiale
continua di minuscole gocce d'acqua.
Si misura il coefficiente aerico di intensità luminosa
(R') della superficie bagnata, simulando il comportamento ottico di una superficie
sottoposta ad una pioggia simulata.
A. 2 Attrezzatura
L'attrezzatura adeguata per montare il campione nello
spruzzo d'acqua è illustrata nella figura A1
Figura
A1
Apparecchiatura
per misure fotometriche in condizioni di pioggia artificiale
Il campione A viene sostenuto sul supporto verticale
che tiene il campione B sopra il fermo attraverso C e lo spurgo D. Il supporto
del campione è rigidamente attaccato alla tavola del goniometro (non indicata)
ma ne viene tenuto distante. Il nebulizzatore E è sostenuto rigidamente in una
posizione che è fissa relativamente al campione ed è provvista di erogatore d'acqua
a pressione costante ma regolabile attraverso un giunto flessibile F o con tubo
di gomma.
Il nebilizzatore è a un metro dal campione ed è angolato
in modo che lo spruzzo colpisca il campione ad un angolo di 10°C rispetto alla verticale.
Il campione, il supporto ed il nebulizzatore sono racchiusi in una cappa G prevista
per proteggere l'apparecchiatura ottica dall'acqua. Preferibilmente la cappa sarà
fatta di sezioni in materiale plastico rigido trasparente per la visibilità ed
avrà almeno un pannello rimovibile o una portina di accesso. Un'apertura quadrata
H di lato 150 mm
è prevista per lasciar passare la luce ed uno scolatoio J protegge l'apertura
dall'acqua che cade. La zona del coperchio vicina all'apertura è dipinta in nero
opaco per ridurre i riflessi vaganti. Il nebulizzatore è costituito da un orifizio
di diametro 0,5 mm con un tubo di alimentazione
appropriatamente disegnato per produrre un getto d'acqua uniforme.
A. 3 Procedura
Montare un campione piatto e quadrato del materiale
non inferiore a 50 mm di lato in posizione verticale
sul supporto verticale in modo che il supporto non sporga oltre il bordo del campione.
Se il materiale è sensibile all'orientamento in condizioni asciutte, come descritto
al punto 8.1, dovrà essere montato in modo che le misure possano essere fatte
con l'orientamento che ha dato la resa più bassa in condizioni asciutte. Regolare
il nebulizzatore e l'erogazione dell'acqua per sottoporre il campione ad uno spruzzo
di normale acqua del rubinetto di modo che l'intera superficie del campione resti
entro il getto d'acqua. L'angolazione
fra la supereficie del campione e l'acqua che lo colpisce
non è inferiore a 5° e l'emissione che arriva al campione è equivalente ad uno
scroscio di pioggia, in millimetri all'ora, di
misurati in un recipiente orizzontale. Mantenere lo spruzzo
in condizioni stabili per almeno 2 minuti prima e durante la misurazione.
Allegato B (1)
Modelli
di riferimento
I modelli di riferimento di seguito riportati sono vincolati
per i capi di vestiario da utilizzare pere tutti coloro che operano in prossimità
della delimitazione di un cantiere o che comunque sono esposti al traffico dei
veicoli nello svolgimento della loro attività lavorativa.
1. Indumenti di sicurezza di classe 3 (esempio di
tuta)
Nota: E' ammessa l'apposizione di iscrizioni tipo società
di appartenenza, marchi ecc.... sia in mateirale rifrangente che non, purché la
superficie di ogni scritta interessata non superi i
.
Allegato
B (2)
2. Indumenti di sicurezza di Classe 3 (esempio di
giacca)
Nota: E' ammessa l'apposizione di iscrizioni tipo società
di appartenenza, marchi ecc.... sia in materiale rifrangente che non, purché la
superficie di ogni scritta interessata non superi i
.
Nelle figure in alto la striscia inferiore che contorna
il torso può essere omessa.
Allegato
B (3)
3. Indumenti di sicurezza di Classe 3 (esempio di
cappotto o impermeabile)
Nota: E' ammessa l'apposizione di iscrizioni tipo società
di appartenenza, marchi ecc.... sia in materiale rifrangente che non, purché la
superficie di ogni scritta interessata non superi i
.
Allegato B (4)
4. Indumenti di sicurezza di Classe 3 (esempio di
giaccone)
Nota: E' ammessa l'apposizione di iscrizioni tipo società
di appartenenza, marchi ecc.... sia in mateirale rifrangente che non, purché la
superficie di ogni scritta interessata non superi i
.
Allegato B (5)
5. Indumenti di sicurezza di Classe 2 (esempio di
giubbetto)
Nota: E' ammessa l'apposizione di iscrizioni tipo società
di appartenenza, marchi ecc.... sia in mateirale rifrangente che non, purché la
superficie di ogni scritta interessata non superi i
.
Allegato B (6)
6. Indumenti di sicurezza di Classe 2 (esempio di
corpetto)
Nota: E' ammessa l'apposizione di iscrizioni tipo società
di appartenenza, marchi ecc.... sia in mateirale rifrangente che non, purché la
superficie di ogni scritta interessata non superi i
.
Allegato B (7)
7. Indumenti di sicurezza di Classe 2 (esempio di
pantaloni a pettorina)
Nota: E' ammessa l'apposizione di iscrizioni tipo società
di appartenenza, marchi ecc.... sia in mateirale rifrangente che non, purché la
superficie di ogni scritta interessata non superi i
.
Allegato B (8)
8. Indumenti di sicurezza di Classe 2 (esempio di
pantaloni)
Nota: E' ammessa l'apposizione di iscrizioni tipo società
di appartenenza, marchi ecc.... sia in materiale rifrangente che non, purché la
superficie di ogni scritta interessata non superi i
.
Allegato B (9)
9. Indumenti di sicurezza di Classe 1 (esempio di
bretella)
Il dispositivo di Classe 1 dovrà essere utilizzato esclusivamente
da personale che esegue interventi di breve durata solo occasionalmente.