Ascensori per cantieri - Applicabilità delle norme di prevenzione infortuni
di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 - Ditta Ponteggi Dalmine.
Si fa riferimento alla lettera
sopra indicata, con la quale codesta Ditta ebbe a richiedere, in relazione agli
ascensori per cantieri di propria produzione, con meccanismo a pignone e cremagliera,
se dette apparecchiature dovessero essere soggette a procedimenti autorizzativi
od omologativi e, in caso negativo, a sollecitare l'esame della relativa documentazione
tecnica, ai fini dell'accertamento della rispondenza alle norme di cui al D.P.R.
27 aprile 1955, n. 547.
Al riguardo, si osserva preliminarmente
che sarebbe necessaria una procedura autorizzativa nell'ipotesi che le attrezzature
in parola fossero assoggettabili alla normativa speciale sugli ascensori e montacarichi
(legge 24 ottobre 1942, n. 1415), mentre in caso di assoggettabilità alla normativa
generale di prevenzione infortuni (D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547) non prevedendo
questa alcuna specifica autorizzazione, la rispondenza delle apparecchiature alle
norme è accertata, in sede di vigilanza, dagli Ispettorati del lavoro.
Ciò premesso, per quanto concerne
l'individuazione delle disposizioni da osservare, si comunica che questo Ministero,
su conforme avviso della Commissione consultiva permanente per la prevenzione
degli infortuni e l'igiene del lavoro, ritiene che gli ascensori per cantiere
prodotti da codesta Ditta, considerate le caratteristiche tecniche ed il prevalente
utilizzo in cantieri edili - dove rivestono carattere accessorio alla costruzione,
facendo parte dell'opera provvisionale - debbano considerarsi mobili e, pertanto,
assoggettabili, in via aprioristica e di semplice presunzione, alla normativa
generale di prevenzione infortuni di cui al citato D.P.R. n. 547/1955.
Ovviamente, qualora le attrezzature
di che trattasi vengano utilizzate quale impianto fisso, come nel caso specifico
verificatosi presso le Acciaierie di Piombino e, in genere, nelle installazioni
in stabilimenti industriali, le stesse sono soggette alla normativa speciale di
cui alla già citata legge n. 1415/1942 e conseguentemente anche alla procedura
autorizzativa ivi prevista.
Con l'occasione, avendo accertato,
nel corso dell'esame della documentazione presentata da codesta Ditta, che in
un depliant illustrativo degli ascensori per cantieri si afferma erroneamente
che detti apparecchi "sono approvati dal Ministero del lavoro", s'invita
perentoriamente codesta Ditta medesima a ritirare tempestivamente dalla circolazione
gli opuscoli in questione.