Regolamento
recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione
dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi,
nonché della relativa licenza di esercizio (G.U. 10 giugno 1999, n. 134).
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128;
Vista
la direttiva 95/16/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative agli ascensori;
Visto l'articolo 20, comma 8,
della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 7, e successive modificazioni;
Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497;
Visto
l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;
Visto il decreto legislativo
30 giugno 1993, n. 268;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
Visto l'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre
1998;
Sentita la conferenza unificata ai sensi dell'articolo
9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito
il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera
dei deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio
1999;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 9 aprile 1999;
Sulla proposta dei Ministri
per le politiche comunitarie, per la funzione pubblica e dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, della
sanità e del lavoro e della previdenza sociale;
Emana
il seguente regolamento:
Capo
I
Art. 1
(Ambito
di applicazione)
1. Le norme del presente regolamento si
applicano agli ascensori, in servizio permanente negli edifici e nelle costruzioni,
nonché ai componenti di sicurezza, utilizzati in tali ascensori ed elencati nell'allegato
IV.
2. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento
gli ascensori a pantografo e gli altri ascensori che si spostano lungo un percorso
perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide.
3.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento:
a)
gli impianti a fune, comprese le funicolari, per il trasporto di persone;
b)
gli ascensori specificamente progettati e costruiti per scopi militari o per il
mantenimento dell'ordine pubblico;
c) gli ascensori al servizio
di pozzi miniera;
d) gli elevatori di scenotecnica;
e)
gli ascensori installati in mezzi di trasporto;
f) gli ascensori
collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all'accesso al posto di lavoro;
g) i treni a cremagliera;
h) gli ascensori
da cantiere.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:
a)
ascensore: un apparecchio a motore che collega piani definiti mediante una cabina
che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore
a 15 gradi, destinata al trasporto di persone, di persone e cose, o soltanto di
cose se la cabina è accessibile, ossia se una persona può entrarvi senza difficoltà,
e munita di comandi situati al suo interno o alla portata di una persona che si
trova al suo interno;
b) montacarichi: un apparecchio a motore
di portata non inferiore a chilogrammi 25 che collega piani definiti mediante
una cabina che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale
è superiore a 15 gradi, destinata al trasporto di sole cose, inaccessibile alle
persone o, se accessibile, non munita di comandi situati al suo interno o alla
portata di una persona che si trova al suo interno;
c) installatore
dell'ascensore: il responsabile della progettazione, della fabbricazione, dell'installazione
e della commercializzazione dell'ascensore, che appone la marcatura CE e redige
la dichiarazione CE di conformità;
d) commercializzazione: la
prima immissione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito,
di un ascensore o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego;
e) componenti di sicurezza: i componenti elencati nell'allegato
IV;
f) fabbricante dei componenti di sicurezza: il responsabile
della progettazione e della fabbricazione dei componenti di sicurezza, che appone
la marcatura CE e redige la dichiarazione CE di conformità;
g)
ascensore modello: un ascensore rappresentativo la cui documentazione tecnica
indica come saranno rispettati i requisiti essenziali di sicurezza negli ascensori
derivati dall'ascensore modello, definito in base a parametri oggettivi e che
utilizza componenti di sicurezza identici. Nella documentazione tecnica sono chiaramente
specificate, con indicazione dei valori massimi e minimi, tutte le varianti consentite
tra l'ascensore modello e quelli derivati dallo stesso. E' permesso dimostrare
con calcoli o in base a schemi di progettazione la similarità di una serie di
dispositivi o disposizioni rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza;
h)
messa in esercizio: la prima utilizzazione dell'ascensore o del componente di
sicurezza;
i) modifiche costruttive non rientranti nell'ordinaria
o straordinaria manutenzione, in particolare:
1) il cambiamento
della velocità;
2) il cambiamento della portata;
3)
il cambiamento della corsa;
4) il cambiamento del tipo di azionamento,
quali quello idraulico o elettrico;
5) la sostituzione del macchinario,
della cabina con la sua intelaiatura, del quadro elettrico, del gruppo cilindropistone,
delle porte di piano, delle difese del vano e di altri componenti principali;
l) norme armonizzate: le disposizioni di carattere tecnico adottate
dagli organismi di normazione europea su mandato della Commissione europea e da
quest'ultima approvate, i cui riferimenti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee e trasposte in una norma nazionale;
m)
ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori e montacarichi installati
in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al
pubblico.
Art. 3
(Dimostrazione
di prototipi)
1. E' consentita la presentazione, in particolare
in occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni di ascensori o di componenti
di sicurezza non conformi alle disposizioni del presente regolamento, purché l'apparecchio
non sia messo in uso e un apposito cartello indichi chiaramente la non conformità
dell'ascensore o dei componenti di sicurezza e l'impossibilità di acquistarli
prima che siano resi conformi dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nel
territorio dell'Unione europea.
Art.
4
(Requisiti essenziali
di sicurezza e di tutela della salute)
1. Gli ascensori
e i componenti di sicurezza cui si applica il presente regolamento devono rispondere
ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti nell'allegato
I.
2. Gli ascensori e i componenti di sicurezza muniti della
marcatura CE e accompagnati dalla dichiarazione CE di conformità di cui all'allegato
II sono considerati conformi a tutte le prescrizioni del presente regolamento.
3. Ogni altra apparecchiatura destinata, per dichiarazione del
fabbricante o del suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione europea,
ad essere incorporata in un ascensore cui si applica il presente regolamento,
può essere liberamente commercializzata.
4. La persona responsabile
della realizzazione dell'edificio o della costruzione e l'installatore dell'ascensore
devono comunicarsi reciprocamente gli elementi necessari e devono prendere le
misure adeguate per garantire il corretto funzionamento e la sicurezza di utilizzazione
dell'impianto.
5. I soggetti cui al comma 4 devono assicurare
che all'interno dei vani di corsa previsti per gli ascensori non vi siano tubazioni
o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza
dell'impianto.
Art. 5
(Norme armonizzate
e disposizioni di carattere equivalente)
1. Le norme tecniche
nazionali che traspongono le norme armonizzate sono pubblicate, con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Quando una norma nazionale che
recepisce una norma armonizzata prevede uno o più requisiti essenziali di sicurezza
e di tutela della salute, l'ascensore costruito in conformità di tale norma si
considera conforme ai suddetti requisiti. Si considera altresì conforme ai requisiti
di cui si tratta il componente di sicurezza atto a consentire all'ascensore su
cui sia correttamente montato di rispondere agli stessi requisiti.
3.
In assenza di norme armonizzate, con regolamento adottato
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana le norme tecniche
nazionali, che sono importanti o utili per la corretta applicazione dei requisiti
essenziali di sicurezza di cui all'allegato I.
4. Gli enti normatori
italiani di cui alla legge 21 giugno 1986, n. 317, adottano le procedure necessarie
per consentire alle parti sociali la partecipazione nel processo di elaborazione
e controllo delle norme armonizzate in materia di ascensori.
5.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se le norme armonizzate
non appaiono rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute, provvede ad adire il comitato istituito dalla direttiva 83/189/CEE.
Art.
6
(Procedura di valutazione
della conformità)
1. Prima della commercializzazione dei
componenti di sicurezza elencati nell'allegato IV, il fabbricante di un componente
di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità devono:
a)
presentare il modello del componente di sicurezza per un esame CE del tipo conforme
all'allegato V e sottoporlo a controlli della produzione da parte di un organismo
notificato ai sensi dell'allegato XI, oppure presentare il modello del componente
di sicurezza per un esame CE del tipo conforme all'allegato V e applicare un sistema
di garanziaqualità conforme all'allegato VIII per il controllo della produzione
oppure applicare un sistema di garanziaqualità completo conforme all'allegato
IX;
b) apporre la marcatura CE su ciascun componente di sicurezza
e redigere una dichiarazione di conformità recante gli elementi indicati nell'allegato
II, tenendo conto delle prescrizioni previste negli allegati VIII, IX, XI di riferimento;
c) conservare una copia della dichiarazione di conformità per
dieci anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza.
2. Prima della commercializzazione ogni ascensore è costruito,
installato e provato attuando una delle seguenti procedure:
a)
di controllo finale di cui all'allegato VI, oppure
di garanzia
di qualità di cui all'allegato XII, oppure
di garanzia di qualità
di cui all'allegato XIV,
se progettato in conformità ad un ascensore
sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato V, ovvero, se progettato
in conformità ad un ascensore modello sottoposto all'esame CE del tipo di cui
all'allegato V, ovvero, se progettato in conformità ad un ascensore per il quale
sia stato attuato un sistema di garanzia di qualità conforme all'allegato XIII,
integrato da un controllo del progetto ove questo non sia interamente conforme
alle norme armonizzate;
b) di verifica dell'unità, di cui all'allegato
X, ad opera di un organismo notificato;
c) di garanzia di qualità
di cui all'allegato XIII, integrata da un controllo del progetto se quest'ultimo
non è interamente conforme alle norme armonizzate.
3. Le procedure
relative alle fasi di progettazione e costruzione e a quelle di installazione
e prova, possono essere compiute sullo stesso ascensore, se questo è progettato
in conformità ad un ascensore sottoposto all'esame CE del tipo di cui all'allegato
V.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), il responsabile
del progetto fornisce al responsabile della costruzione, dell'installazione e
delle prove, tutta la documentazione e le indicazioni necessarie affinché queste
operazioni si possano svolgere in piena sicurezza.
5.
In tutti i casi menzionati al comma 2, l'installatore appone la marcatura
CE all'ascensore e redige una dichiarazione di conformità recante gli elementi
indicati nell'allegato II tenendo conto delle prescrizioni previste nell'allegato
di riferimento (allegato VI, X, XII, XIII, XIV), conservandone una copia per dieci
anni a decorrere dalla data di commercializzazione dell'ascensore. La
Commissione dell'Unione europea, gli Stati membri e gli altri
organismi notificati possono ottenere dall'installatore, su richiesta, una copia
della suddetta dichiarazione di conformità e dei verbali delle prove relative
all'esame finale.
6. Quando gli ascensori o i componenti di
sicurezza costituiscono oggetto di altre direttive comunitarie relative ad aspetti
diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica altresì
che gli ascensori o i componenti di sicurezza si presumono conformi alle disposizioni
di queste altre direttive.
7. Quando una o più delle direttive
di cui al comma 6, lasciano al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da
applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli ascensori
o i componenti di sicurezza sono conformi soltanto alle disposizioni delle direttive
applicate dall'installatore o dal fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle
direttive applicate, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee,
devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione
stabiliti dalle direttive e che accompagnano l'ascensore o il componente di sicurezza.
8. Quando l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del
componente di sicurezza, il suo mandatario stabilito nel territorio dell'Unione
europea non rispettano gli obblighi previsti dal presente articolo, tali obblighi
devono essere adempiuti da chi immette sul mercato l'ascensore o il componente
di sicurezza, gli stessi obblighi gravano su chi costruisce l'ascensore o il componente
di sicurezza per uso personale.
Art.
7
(Marcatura CE)
1.
La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE" secondo
il modello grafico riportato all'allegato III.
2. La marcatura
CE deve essere apposta in ogni cabina di ascensore in modo chiaro e visibile conformemente
al punto 5 dell'allegato I e deve, altresì, essere apposta su ciascun componente
di sicurezza elencato nell'allegato IV o, se ciò non è possibile, su un'etichetta
fissata al componente di sicurezza.
3. E' vietato apporre sugli
ascensori o sui componenti di sicurezza marcature che possano indurre in errore
i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli ascensori
o sui componenti di sicurezza può essere apposto ogni altro marchio purché questo
non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.
4.
Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, quando sia accertata una apposizione
irregolare di marcatura CE l'installatore dell'ascensore, il fabbricante del componente
di sicurezza o il mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio dell'Unione
europea, devono conformare il prodotto alle disposizioni sulla marcatura CE e
far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dal Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
5. Nel caso in cui persiste
la mancanza di conformità, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
prende tutte le misure atte a limitare o a vietare la commercializzazione di detto
componente di sicurezza o a garantirne il ritiro dal commercio e a vietare l'utilizzazione
dell'ascensore, informandone la Commissione e gli Stati
membri.
Art. 8
(Controllo
di mercato e clausola di salvaguardia)
1. Per gli ascensori
o i componenti di sicurezza commercializzati, ai sensi del presente regolamento,
il controllo della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato
I è operato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a campione o su segnalazione,
attraverso i propri organi ispettivi, in coordinamento permanente tra loro, al
fine di evitare duplicazione dei controlli.
2. Le amministrazioni
di cui al comma 1, si avvalgono per gli accertamenti di carattere tecnico dell'Istituto
superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (ISPESL) e degli altri uffici
tecnici dello Stato.
3. Quando gli organismi di vigilanza competenti
per la prevenzione e la sicurezza accertano la non conformità di un ascensore
o di un componente di sicurezza ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'allegato
I ne danno immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
4.
Quando è constatato che un ascensore o un componente di sicurezza, pur munito
della marcatura CE ed utilizzato conformemente alla sua destinazione, rischia
di pregiudicare la sicurezza e la salute delle persone ed eventualmente la sicurezza
dei beni, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa
verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ne ordina il ritiro temporaneo dal
mercato ed il divieto di utilizzazione, con provvedimento motivato e notificato
all'interessato, con l'indicazione dei mezzi di ricorso e del termine entro cui
è possibile ricorrere.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato informa la Commissione dell'Unione
europea dei provvedimenti di cui al comma 4, precisando se il provvedimento è
motivato da:
a) non conformità ai requisiti essenziali di sicurezza
di cui all'articolo 4;
b) applicazione non corretta delle norme
di cui all'articolo 5, comma 1, ovvero lacuna nelle stesse.
6.
A seguito delle conclusioni delle consultazioni avviate
dalla Commissione dell'Unione europea i provvedimenti di cui al comma 4, possono
essere definitivamente confermati, modificati o revocati.
7.
Gli oneri relativi al ritiro dal mercato degli ascensori o dei componenti di sicurezza
ai sensi del presente articolo sono a carico dell'installatore dell'ascensore
o del fabbricante dei componenti di sicurezza o del mandatario di quest'ultimo
stabilito nel territorio dell'Unione europea.
Art.
9
(Organismi di certificazione)
1. Le procedure di valutazione della conformità di cui all'articolo
6 sono espletate da organismi autorizzati e notificati ai sensi del comma 6 e
dell'articolo 10, oppure dagli organismi notificati dagli altri Paesi dell'Unione
europea.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, sentito il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono autorizzati
gli organismi in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII e degli
altri requisiti stabiliti nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato 22 marzo 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 78 del 3 aprile 1993, di attuazione del decreto legislativo 4 dicembre
1992, n. 475. Gli organismi che rilasciano certificazioni dei sistemi di qualità
oltre agli altri requisiti prescritti devono possedere un'organizzazione conforme
alle norme UNI-EN 45012.
3.
L'autorizzazione è rilasciata entro centoventi giorni dalla
domanda. Trascorso inutilmente il suddetto termine l'autorizzazione si intende
negata.
4. Le spese relative ai controlli preliminari connessi
alla procedura di autorizzazione degli organismi sono a totale carico del richiedente.
Le spese relative alla certificazione del tipo o del modello o del sistema di
qualità sono a totale carico dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante
del componente di sicurezza o del mandatario di quest'ultimo stabilito nel territorio
dell'Unione europea. Le spese relative alla certificazione del singolo ascensore,
secondo gli allegati VI e X, sono a totale carico dell'installatore dell'ascensore.
5. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determinano gli indirizzi
volti ad assicurare la necessaria omogeneità dell'attività di certificazione e,
operando in coordinamento permanente tra di loro, vigilano sull'attività degli
organismi autorizzati, procedendo attraverso i tecnici dei propri uffici ad ispezioni
e verifiche per accertare la permanenza dei requisiti e il regolare svolgimento
delle procedure previste dal presente regolamento.
6. Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tramite il Ministero degli affari
esteri, notifica tempestivamente alla Commissione dell'Unione europea e agli Stati
membri l'elenco degli organismi autorizzati ad espletare le procedure di cui all'articolo
8, i compiti specifici e le procedure d'esame per i quali tali organismi sono
stati designati, i numeri di identificazione loro attribuiti in precedenza dalla
Commissione, ed ogni successiva modificazione, anche al fine della pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato cura periodicamente la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana degli elenchi aggiornati degli organismi autorizzati.
7. Quando è constatato che l'organismo di certificazione, al
quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui al comma 2, non soddisfa più
i requisiti di cui al presente articolo, il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato revoca l'autorizzazione informandone immediatamente la Commissione dell'Unione
europea e gli altri Stati membri.
Art.
10
(Disciplina transitoria
per la conferma degli organismi di certificazione)
1. Gli
organismi autorizzati in via provvisoria richiedono all'Ispettorato tecnico del
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la conferma dell'autorizzazione
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. L'istanza
indica le eventuali modificazioni intervenute nella struttura dell'organismo ed
è corredata dalla documentazione utile a completare quella già in possesso dell'amministrazione,
secondo le prescrizioni del presente regolamento.
3.
L'ammistrazione provvede, ai sensi dell'articolo 9, entro
il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda. Trascorso
inutilmente tale termine l'autorizzazione si intende concessa.
Capo
II
Art. 11
(Ambito
di applicazione)
1. Le disposizioni del presente capo si
applicano agli ascensori e ai montacarichi in servizio privato.
2.
Le disposizioni di cui al presente capo, non si applicano agli ascensori e montacarichi:
a) per miniere e per navi;
b) aventi corsa
inferiore a 2 m;
c) azionati a mano;
d) che non sono installati
stabilmente;
e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore
a 25 kg.
Art. 12
(Messa
in esercizio degli ascensori e montacarichi in servizio privato)
1.
E' soggetta a comunicazione, da parte del proprietario o del suo legale rappresentante,
al comune competente per territorio o alla provincia autonoma competente secondo
il proprio statuto la messa in esercizio dei montacarichi e degli ascensori non
destinati ad un servizio pubblico di trasporto.
2. La comunicazione
di cui al comma 1, da effettuarsi entro dieci giorni dalla data della dichiarazione
di conformità dell'impianto di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a), contiene:
a) l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
b)
la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento;
c) il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore
o del costruttore del montacarichi, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
d) la
copia della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 6, comma 5;
e)
l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46,
cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto;
f)
l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto,
ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico.
3.
L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro
trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al suo legale
rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione
delle verifiche periodiche.
4. Quando si apportano le modifiche
costruttive di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), il proprietario, previo
adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o sostituita nonché per le
altre parti interessate alle disposizioni del presente regolamento, invia la comunicazione
di cui al comma 1 al comune competente per territorio nonché al soggetto competente
per l'effettuazione delle verifiche periodiche.
5. E' fatto
divieto di porre o mantenere in esercizio impianti per i quali non siano state
effettuate, ovvero aggiornate a seguito di eventuali modifiche, le comunicazioni
di cui al presente articolo.
6. Ferme restando in capo agli
organi competenti le funzioni di controllo ad essi attribuite dalla normativa
vigente, e fatto salvo l'eventuale accertamento di responsabilità civile, nonché
penale a carico del proprietario dell'immobile e/o dell'installatore, il comune
ordina l'immediata sospensione del servizio in caso di inosservanza degli obblighi
imposti dal presente regolamento.
7. Gli organi deputati al
controllo sono tenuti a dare tempestiva comunicazione al comune territorialmente
competente dell'inosservanza degli obblighi imposti dal presente regolamento rilevata
nell'esercizio delle loro funzioni.
Art.
13
(Verifiche periodiche)
1. Il proprietario dello stabile, o il suo legale rappresentante,
sono tenuti ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto ivi installato,
nonché a sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni due anni. Alla verifica
periodica degli ascensori e montacarichi provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti,
a mezzo di tecnici forniti di laurea in ingegneria, l'azienda sanitaria locale
competente per territorio, ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di
attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscano ad essa tale competenza,
la direzione provinciale del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale competente per territorio per gli impianti installati presso gli stabilimenti
industriali o le aziende agricole, nonché, gli organismi di certificazione notificati
ai sensi del presente regolamento per le valutazioni di conformità di cui all'allegato
VI o X.
2. Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica
rilascia al proprietario, nonché alla ditta incaricata della manutenzione, il
verbale relativo e, ove negativo, ne comunica l'esito al competente ufficio comunale
per i provvedimenti di competenza.
3. Le operazioni di verifica
periodica sono dirette ad accertare se le parti dalle quali dipende la sicurezza
di esercizio dell'impianto sono in condizioni di efficienza, se i dispositivi
di sicurezza funzionano regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni
eventualmente impartite in precedenti verifiche. Il soggetto incaricato della
verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le suddette operazioni.
4.
Il proprietario o il suo legale rappresentante forniscono i mezzi e gli aiuti
indispensabili perché siano eseguite le verifiche periodiche dell' impianto.
5.
Le amministrazioni statali che hanno propri ruoli tecnici possono provvedere,
per i propri impianti, alle verifiche di cui al presente articolo, direttamente
per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso il verbale della verifica,
ove negativo, è trasmesso al competente ufficio tecnico dell'amministrazione che
dispone il fermo dell'impianto.
6. Le spese per l'effettuazione
delle verifiche periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove è
installato l'impianto.
Art.
14
(Verifiche straordinarie)
1. A
seguito di verbale di verifica periodica con esito negativo, il competente ufficio
comunale dispone il fermo dell'impianto fino alla data della verifica straordinaria
con esito favorevole. La verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui
all'articolo 13, comma 1, ai quali il proprietario o il suo legale rappresentante
rivolgono richiesta dopo la rimozione delle cause che hanno determinato l'esito
negativo della verifica.
2.
In caso di incidenti di notevole importanza, anche se non
sono seguiti da infortunio, il proprietario o il suo legale rappresentante danno
immediata notizia al competente ufficio comunale che dispone, immediatamente,
il fermo dell'impianto. Per la rimessa in servizio dell'ascensore, è necessaria
una verifica straordinaria, con esito positivo, ai sensi del comma 1.
3.
Nel caso siano apportate all'impianto le modifiche di cui all'articolo 2, comma
1, lettera i), la verifica straordinaria è eseguita dai soggetti di cui all'articolo
13, comma 1.
4. Le spese per l'effettuazione delle verifiche
straordinarie sono a carico del proprietario dello stabile ove è installato l'impianto.
5. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 13, comma 5, le amministrazioni
statali possono provvedere alla verifica straordinaria avvalendosi degli ingegneri
dei propri ruoli.
Art.
15
(Manutenzione)
1. Ai fini della conservazione dell'impianto e del suo normale
funzionamento, il proprietario o il suo legale rappresentante sono tenuti ad affidare
la manutenzione di tutto il sistema dell'ascensore o del montacarichi a persona
munita di certificato di abilitazione o a ditta specializzata ovvero a un operatore
comunitario dotato di specializzazione equivalente che debbono provvedere a mezzo
di personale abilitato.
Il certificato di abilitazione è rilasciato
dal prefetto, in seguito all'esito favorevole di una prova teorico-pratica, da
sostenersi dinanzi ad apposita commissione esaminatrice ai sensi degli articoli
6, 7, 8, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951,
n. 1767.
2. Il manutentore provvede anche alla manovra di emergenza
che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da personale di custodia
istruito per questo scopo.
3. Il manutentore provvede, periodicamente,
secondo le esigenze dell'impianto:
a) a verificare il regolare
funzionamento dei dispositivi meccanici, idraulici ed elettrici e, in particolare,
delle porte dei piani e delle serrature;
b) a verificare lo
stato di conservazione delle funi e delle catene;
c) alle operazioni
normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.
4. Il manutentore
provvede, almeno una volta ogni sei mesi per gli ascensori e almeno una volta
all'anno per i montacarichi:
a) a verificare l'integrità e l'efficienza
del paracadute, del limitatore di velocità e degli altri dispositivi di sicurezza;
b) a verificare minutamente le funi, le catene e i loro attacchi;
c) a verificare l'isolamento dell'impianto elettrico e l'efficienza
dei collegamenti con la terra;
d) ad annotare i risultati di
queste verifiche sul libretto di cui all'articolo 16.
5. Il
manutentore promuove, altresì, tempestivamente la riparazione e la sostituzione
delle parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta, corretta, esecuzione.
6. Il proprietario o il suo legale rappresentante provvedono
prontamente alle riparazioni e alle sostituzioni.
7. Nel caso
in cui il manutentore rilevi un pericolo in atto, deve fermare l'impianto, fino
a quando esso non sia stato riparato informandone, tempestivamente, il proprietario
o il suo legale rappresentante e il soggetto incaricato delle verifiche periodiche,
nonché il comune per l'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza.
Art.
16
(Libretto e targa)
1. I verbali dalle verifiche periodiche e straordinarie
debbono essere annotati o allegati in apposito libretto che, oltre ai verbali
delle verifiche periodiche e straordinarie e agli esiti delle visite di manutenzione,
deve contenere copia delle dichiarazioni di conformità di cui all'articolo 6,
e copia delle comunicazioni del proprietario o suo legale rappresentante al competente
ufficio comunale, nonché copia della comunicazione del competente ufficio comunale
al proprietario o al suo legale rappresentante relative al numero di matricola
assegnato all'impianto.
2. Il proprietario o il suo legale rappresentante
assicurano la disponibilità del libretto all'atto delle verifiche periodiche o
straordinarie o nel caso del controllo di cui all'articolo 8, comma 1.
3.
In ogni cabina devono esporsi, a cura del proprietario o
del suo legale rappresentante, le avvertenze per l'uso e una targa recante le
seguenti indicazioni:
a) soggetto incaricato di effettuare le
verifiche periodiche;
b) installatore e numero di fabbricazione;
c) numero di matricola;
d) portata complessiva
in chilogrammi;
e) numero massimo di persone.
Art.
17
(Divieti)
1.
E' vietato l'uso degli ascensori e dei montacarichi ai minori di anni 12, non
accompagnati da persone di età più elevata.
2. E', inoltre,
vietato l'uso degli ascensori a cabine multiple a moto continuo ai ciechi, alla
persone con abolita o diminuita funzionalità degli arti ed ai minori di dodici
anni, anche se accompagnati.
3. Resta fermo il divieto di occupazione
dei fanciulli e delle donne minorenni in lavori di manovra degli ascensori, montacarichi
ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ai sensi della voce 69, della
tabella A annessa al regio decreto 7 agosto 1936, n. 1720.
Art.
18
(Norma di rinvio)
1. Alle procedure relative all'attività di certificazione
di cui all'articolo 6 e a quelle finalizzate alla autorizzazione degli organismi
di certificazione, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione
dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della
legge 6 febbraio 1996, n. 52.
Art.
19
(Norme finali e
transitorie)
1. Salvo quanto previsto al comma 3, fino alla
data del 30 giugno 1999, è consentito commercializzare e mettere in servizio gli
ascensori conformi alle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del
presente regolamento.
2. Fino alla data del 30 giugno 1999 si
intendono legittimamente commercializzati e messi in servizio i componenti di
sicurezza conformi alle normative vigenti fino alla data di entrata in vigore
del presente regolamento.
3. Gli impianti che alla data di entrata
in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della certificazione CE di
conformità ovvero della licenza di esercizio, di cui all'articolo 6 della legge
24 ottobre 1942, n. 1415, nonché gli impianti di cui al comma 1, si intendono
legittimamente messi in servizio se, entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono
al competente ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi
delle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) dagli organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre
1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del
lavoro (ISPESL);
b) da un organismo di certificazione di cui
all'articolo 9;
c) dall'installatore avente il proprio sistema
di qualità certificato, ai sensi del presente regolamento;
d)
con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere
iscritto all'albo.
4. Copia della documentazione di collaudo,
ove effettuato dagli organismi di cui al comma 3, lettere b) , c) e d), è trasmessa,
a cura del proprietario o del suo legale rappresentante all'organismo già competente
per il collaudo di primo impianto ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415,
e successive modificazioni e integrazioni.
Art.
20
(Abrogazioni)
1.
Salvo quanto previsto all'articolo 19, ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della
legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento
sono abrogate le seguenti disposizioni: l'articolo 60, del regio decreto 18 giugno
1931, n. 773, la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e
11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767.
Art.
21
(Entrata in vigore)
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo
1997, n. 59, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge
8 marzo 1999, n. 50, il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato
1
Requisiti essenziali
di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione
degli
ascensori e dei componenti di sicurezza
Osservazioni preliminari
1. Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza
e di salute si applicano soltanto se sussiste il rischio corrispondente per l'ascensore
o per il componente di sicurezza in questione allorchè viene utilizzato alle condizioni
previste dall'installatore dell'ascensore o dal fabbricante del componente di
sicurezza.
2. I requisiti essenziali di sicurezza e di salute
elencati nella direttiva sono inderogabili. Tuttavia, tenuto conto dello stato
della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono non essere raggiunti. In
questo caso e nella misura del possibile l'ascensore o il componente di sicurezza
deve essere progettato e costruito per tendere verso tali obiettivi.
3.
Il fabbricante del componente di sicurezza e l'installatore dell'ascensore hanno
l'obbligo di effettuare un'analisi dei rischi per individuare tutti quelli che
concernono il loro prodotto; devono, inoltre, progettarlo e costruirlo tenendo
presente tale analisi.
4. Conformemente all'articolo 14 i requisiti
essenziali della direttiva 89/106/CEE, non richiamati nella presente direttiva,
si applicano agli ascensori.
1. Considerazioni generali
1.1.
Applicazione della direttiva 89/392/CEE, modificata dalle direttive 91/368/CEE,
93/44/CEE e 93/68/CEE
Allorquando il rischio corrispondente sussiste,
e non è trattato nel presente allegato, si applicano i requisiti essenziali di
salute e di sicurezza di cui all'Allegato I della direttiva 89/392/CEE. In ogni
caso, si applica il requisito essenziale di cui al punto 1.1.2. dell'Allegato
I della direttiva 83/392/CEE.
1.2. Cabina
La
cabina deve essere progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza
corrispondenti al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore
fissati dall'installatore.
Se l'ascensore è destinato al trasporto
di persone e le dimensioni lo permettono, la cabina deve essere progettata e costruita
in modo da non ostacolare o impedire tramite le sue caratteristiche strutturali
l'accesso e l'uso da parte dei disabili e in modo da permettere tutti gli adeguamenti
appropriati destinati a facilitarne l'utilizzazione.
1.3. Elementi
di sospensione e elementi di sostegno
Gli elementi di sospensione
e/o sostegno della cabina, compresi i collegamenti e gli attacchi terminali, devono
essere studiati e progettati in modo da garantire un adeguato livello di sicurezza
totale e ridurre al minimo il rischio di caduta della cabina, tenendo conto delle
condizioni di utilizzazione, dei materiali impiegati e delle condizioni di fabbricazione.
Qualora per la sospensione della cabina si utilizzino funi o
catene, devono esserci almeno due funi o catene indipendenti l'una dall'altra,
ciascuna con un proprio sistema di attacco. Tali funi o catene non devono comportare
nè raccordi, nè impiombature, eccetto quelli necessari al loro fissaggio o al
loro allacciamento.
1.4. Controllo delle sollecitazioni (compresa
la velocità eccessiva)
1.4.1. Gli ascensori devono essere progettati,
costruiti e installati in modo da rendere senza effetto l'ordine di comando dei
movimenti qualora il carico superi il valore nominale.
1.4.2.
Gli ascensori devono essere dotati di un dispositivo limitatore di velocità eccessiva.
Detti requisiti non si applicano agli ascensori che, per la progettazione del
sistema di azionamento, non possono raggiungere una velocità eccessiva.
1.4.3.
Gli ascensori a velocità elevata devono essere dotati di un dispositivo di controllo
e di regolazione della velocità.
1.4.4. Gli ascensori con puleggia
di frizione devono essere progettati in modo che sia assicurata la stabilità delle
funi di trazione sulla puleggia.
1.5. Motore
1.5.1.
Ciascun ascensore destinato al trasporto di persone deve avere un proprio macchinario.
Questo requisito non concerne gli ascensori in cui i contrappesi siano sostituiti
da una seconda cabina.
1.5.2. L'installatore dell'ascensore
deve prevedere che il macchinario e i dispositivi associati di un ascensore non
siano accessibili tranne che per la manutenzione e per i casi di emergenza.
1.6.
Comandi
1.6.1. I comandi degli ascensori destinati al trasporto
dei disabili non accompagnati devono essere opportunamente progettati e disposti.
1.6.2. La funzione dei comandi deve essere chiaramente indicata.
1.6.3. I circuiti di azionamento di una batteria di ascensori
possono essere destinati o interconnessi.
1.6.4. Il materiale
elettrico deve essere installato e collegato in modo che:
-
sia impossibile fare confusione con circuiti non appartenenti all'ascensore;
-
l'alimentazione di energia possa essere commutata sotto carico;
-
i movimenti dell'ascensore dipendano da meccanismi di sicurezza collocati in un
circuito di comando a sicurezza intrinseca,
- un guasto all'impianto
elettrico non provochi una situazione pericolosa.
2. Rischi
per le persone al di fuori della cabina
2.1. L'ascensore
deve essere progettato e costruito in modo che l'accesso al volume percorso dalla
cabina sia impedito, tranne che per la manutenzione e i casi di emergenza. Prima
che una persona si trovi in tale volume, l'utilizzo normale dell'ascensore deve
essere reso impossibile.
2.2. L'ascensore deve essere progettato
e costruito in modo da impedire il rischio di schiacciamento quando la cabina
venga a trovarsi in una posizione estrema.
Si raggiunge questo
obiettivo mediante uno spazio libero o un volume di rifugio oltre le posizioni
estreme.
Tuttavia, in casi eccezionali, lasciando agli Stati
membri le possibilità di dare il proprio accordo preventivo, in particolare in
edifici già esistenti, le autorità competenti possono prevedere altri mezzi appropriati
per evitare tale rischio se la soluzione precedente è irrealizzabile.
2.3.
Gli accessi di piano per l'entrata e l'uscita della cabina devono essere muniti
di porte di piano aventi una resistenza meccanica sufficiente in funzione delle
condizioni di uso previste.
Nel funzionamento normale, un dispositivo
di interbloccaggio deve rendere impossibile:
- un movimento
della cabina comandato deliberatamente o no se non sono chiuse e bloccate tutte
le porte di piano;
- l'apertura di una porta di piano se la
cabina non si è fermata ed è al di fuori della zona di piano prevista a tal fine.
Tuttavia, tutti i movimenti di ripristino del livello al piano
con porte aperte sono ammessi nelle zone definite a condizione che la velocità
di tale ripristino sia controllata.
3. Rischi per le persone
nella cabina
3.1. Le cabina degli ascensori devono essere
completamente chiuse da pareti cieche, compresi pavimenti e soffitti, ad eccezione
di aperture di ventilazione, e dotate di porte cieche. Le porte delle cabine devono
essere progettate ed installate in modo che la cabina non possa effettuare alcun
movimento, tranne quelli di ripristino del livello di cui al punto 2.3., 3° comma,
se le porte non sono chiuse, e si fermi in caso di apertura delle porte.
Le
porte delle cabine devono rimanere chiuse e bloccate in caso di arresto tra due
livelli se esiste un rischio di caduta tra la cabina e le difese del vano o in
mancanza di difese del vano.
3.2. In caso di guasto dell'alimentazione
di energia o dei componenti, l'ascensore deve essere dotato di dispositivi destinati
ad impedire la caduta libera della cabina o movimenti ascendenti incontrollati
di essa.
Il dispositivo che impedisce la caduta libera della
cabina deve essere indipendente dagli elementi di sospensione della cabina.
Tale
dispositivo deve essere in grado di arrestare la cabina con il suo carico nominale
ed alla velocità massima prevista dall'installatore dell'ascensore. L'arresto
dovuto all'azione di detto dispositivo non deve provocare una decelerazione pericolosa
per gli occupanti, in tutte le condizioni di carico.
3.3. Devono
essere installati ammortizzatori tra il fondo del vano di corsa ed il pavimento
della cabina.
In questo caso lo spazio libero previsto al punto
2.2. deve essere misurato con gli ammortizzatori completamente compressi.
Detto
requisito non si applica agli ascensori la cui cabina, per la progettazione del
sistema di azionamento, non può invadere lo spazio libero previsto al paragrafo
2.2.
3.4. Gli ascensori devono essere progettati e costruiti
in modo da poter essere messi in movimento soltanto se il dispositivo di cui al
punto 3.2. è in posizione operativa.
4. Altri rischi
4.1.
Quando sono motorizzate, le porte di piano, le porte delle cabine, o l'insieme
di esse, devono essere munite di un dispositivo che eviti i rischi di schiacciamento
durante il loro movimento.
4.2. Quando debbono contribuire alla
protezione dell'edificio contro l'incendio, le porte di piano, incluse quelle
che comprendono parti vetrate, debbono presentare un'adeguata resistenza al fuoco,
caratterizzata dalla loro integrità e dalle loro proprietà relative all'isolamento
(non propagazione della fiamma) e alla trasmissione di calore (irraggiamento termico).
4.3. Gli eventuali contrappesi devono essere installati in modo
da evitare qualsiasi rischio di collisione con la cabina o di caduta sulla stessa.
4.4. Gli ascensori devono essere dotati di mezzi che consentano
di liberare e di evacuare le persone imprigionate nella cabina.
4.5.
Le cabine devono essere munite di mezzi di comunicazione bidirezionali che consentano
di ottenere un collegamento permanente con un servizio di pronto intervento.
4.6.
Gli ascensori devono essere progettati e costruiti in modo che, se la temperature
nel locale del macchinario supera quella massima prevista dall'installatore dell'ascensore,
essi possano terminare i movimenti in corso e non accettino nuovi ordini di manovra.
4.7. Le cabine devono essere progettate e costruite in modo
da assicurare un'aerazione sufficiente ai passeggeri, anche in caso di arresto
prolungato.
4.8. Nella cabina vi deve essere un'illuminazione
sufficiente durante l'uso o quando una parte è aperta; inoltre deve esistere un'illuminazione
di emergenza.
4.9. I mezzi di comunicazione di cui al paragrafo
4.5. e l'illuminazione di emergenza di cui al paragrafo 4.8. devono essere progettati
e costruiti per poter funzionare anche in caso di mancanza di energia normale
di alimentazione. Il loro tempo di funzionamento deve essere sufficiente per consentire
il normale svolgimento delle operazioni di soccorso.
4.10. Il
circuito di comando degli ascensori utilizzabili in caso di incendio deve essere
progettato e costruito in modo che si possa evitarne l'arresto ad alcuni piani
e consentire il controllo preferenziale dell'ascensore da parte delle squadre
di soccorso.
5. Marcatura
5.1. Oltre
alle indicazioni minime prescritte per qualsiasi macchina conformemente al punto
1.7.3. dell'Allegato I della direttiva 89/392/CEE, ogni cabina deve essere dotata
di una targa ben visibile nella quale siano chiaramente indicati il carico nominale
di esercizio in chilogrammi ed il numero massimo di persone che possono prendervi
posto.
5.2. Se l'ascensore è progettato in modo tale che le
persone imprigionate nella cabina possano liberarsi senza ricorrere ad aiuto esterno,
le istruzioni relative devono essere chiare e visibili nella cabina.
6.
Istruzioni per l'uso
6.1. I componenti di sicurezza di cui
all'Allegato IV devono essere corredati di un libretto d'istruzioni redatto in
una lingua ufficiale dello Stato membro dell'installatore dell'ascensore o in
un'altra lingua comunitaria dallo stesso accettata, di modo che:
-
il montaggio,
- i collegamenti,
- la regolazione,
- la manutenzione,
possano essere effettuati
correttamente e senza rischi.
6.2. Ogni ascensore deve essere
accompagnato da una documentazione redatta nella/e lingua/e ufficiale/i della
Comunità; essa/e può/possono essere determinata/e, in conformità del trattato,
dallo Stato membro in cui l'ascensore è installato. Detta documentazione comprende
almeno:
- un libretto di istruzione contenente i disegni e gli
schemi necessari all'utilizzazione normale, nonchè alla manutenzione, all'ispezione,
alla riparazione, alle verifiche periodiche ed alla manovra di soccorso di cui
al punto 4.4.;
- un registro sul quale si possono annotare le
riparazioni e, se del caso, le verifiche periodiche.
Allegato
II
A. Contenuto della dichiarazione CE di conformità per
i componenti di sicurezza (1)
La dichiarazione CE di conformità
deve comprendere i seguenti elementi:
- nome e indirizzo del
fabbricante dei componenti di sicurezza (2);
- eventualmente,
nome e indirizzo del suo mandatario stabilito nella Comunità (2);
-
descrizione del componente di sicurezza, designazione del tipo o della serie,
eventuale numero di serie;
- funzione di sicurezza esercitata
dal componente, qualora essa non risulti evidente dalla descrizione;
-
anno di fabbricazione del componente di sicurezza;
- tutte le
disposizioni pertinenti cui soddisfa il componente di sicurezza;
-
eventualmente, richiamo alle norme armonizzate di riferimento;
-
eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'Organismo notificato
che ha effettuato l'esame CE del tipo, conformemente all'articolo 8, paragrafo
1, lettera a), punti i) e ii);
- eventualmente, riferimento
all'attestato CE del tipo rilasciato da detto Organismo notificato;
-
eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'Organismo notificato
che ha effettuato i controlli di produzione in conformità dell'articolo 8, paragrafo
1, lettera a), punto ii);
- eventualmente, nome, indirizzo e
numero di identificazione dell'Organismo notificato che ha controllato il sistema
di garanzia qualità applicato dal fabbricante ai sensi dell'articolo 8, paragrafo
1, lettera a), punto iii);
- identificazione del firmatario
autorizzato ad impegnare il fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario
stabilito nella Comunità.
B. Contenuto della dichiarazione
CE di conformità per gli ascensori installati (3)
La dichiarazione
CE di conformità deve comprendere i seguenti elementi:
- nome
e indirizzo dell'installatore dell'ascensore (4);
- descrizione
dell'ascensore, designazione del tipo o della serie, numero di serie e indirizzo
in cui l'ascensore è installato;
- anno di installazione dell'ascensore;
- tutte le disposizioni pertinenti cui soddisfa l'ascensore;
- eventualmente, richiamo alle norme armonizzate di riferimento;
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione
dell'Organismo notificato che ha effettuato l'esame CE del tipo dell'ascensore
modello, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, punti i) e ii);
-
eventualmente, riferimento all'attestato CE del tipo;
- eventualmente,
nome, indirizzo e numero di identificazione dell'Organismo notificato che ha effettuato
la verifica CE dell'ascensore in conformità dell'articolo 8, paragrafo 2, punto
iv);
- eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione
dell'Organismo notificato che ha effettuato l'esame finale dell'ascensore ai sensi
dell'articolo 8, paragrafo 2, primo trattino dei punti i), ii) e iii);
-
eventualmente, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'Organismo notificato
che ha verificato il sistema di garanzia qualità attuato dall'installatore in
conformità all'articolo 8, paragrafo 2, secondo e terzo trattino dei punti i),
ii), iii) e del punto v);
- identificazione del firmatario autorizzato
ad impegnare l'installatore dell'ascensore.
----------
(1)
La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per
l'uso di cui all'Allegato I, paragrafo 6.1, a macchina o in stampatello.
(2)
Ragione sociale e indirizzo completo; se si tratta del mandatario, indicare anche
la ragione sociale e l'indirizzo del fabbricante dei componenti di sicurezza.
(3) La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua
delle istruzioni per l'uso di cui all'Allegato I, paragrafo 6.2, a macchina o
in stampatello.
(4) Ragione sociale e indirizzo completo.
Allegato
III
Marcatura CE di conformità
La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE",
secondo il simbolo grafico che segue:
In caso di riduzione o
di ingrandimento della marcatura CE, devono essere rispettate le proporzioni indicate
nel simbolo di cui sopra.
I diversi elementi della marcatura
CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere
inferiore a 5 mm.
Per i componenti di sicurezza di piccole dimensioni si può derogare a detta dimensione
minima.
La marcatura CE è accompagnata dal numero di identificazione
dell'Organismo notificato nel quadro delle:
- procedure di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii) o iii);
-
procedure di cui all'articolo 8, paragrafo 2.
Allegato
IV
Elenco dei componenti
di sicurezza di cui all'articolo 1, paragrafo 1 e all'articolo 8, paragrafo 1
1. Dispositivi di bloccaggio delle porte di piano.
2.
Dispositivi paracadute di cui al paragrafo 3.2. dell'Allegato I che impediscono
la caduta della cabina o movimenti ascendenti incontrollati.
3.
Dispositivi di limitazione di velocità eccessiva.
4.a) Ammortizzatori
ad accumulazione di energia:
- o a caratteristica non lineare;
- o con smorzamento del movimento di ritorno.
b)
Ammortizzatori a dissipazione di energia.
5. Dispositivi di
sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati
come dispositivi paracadute.
6. Dispositivi elettrici di sicurezza
con funzione di interruttori di sicurezza con componenti elettronici.
Allegato
V
Esame CE del tipo
(Modulo
B)
A. Esame CE del tipo di componenti di sicurezza
1.
L'esame CE del tipo è la procedura con cui un Organismo
notificato accerta e dichiara che un esemplare rappresentativo di un componente
di sicurezza permetterà all'ascensore sul quale sarà correttamente montato di
soddisfare le disposizioni della direttiva ad esso relative.
2.
La domanda di esame CE del tipo dev'essere presentata dal fabbricante del componente
di sicurezza o dal suo mandatario stabilito nella Comunità ad un Organismo notificato
di sua scelta.
La domanda deve contenere:
-
il nome e l'indirizzo del fabbricante del componente di sicurezza e, qualora la
domanda sia presentata dal suo mandatario, anche il nome e l'indirizzo di quest'ultimo,
nonchè il luogo di fabbricazione dei componenti di sicurezza;
-
una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun
altro Organismo notificato;
- la documentazione tecnica;
-
un esemplare rappresentativo del componente di sicurezza o l'indicazione del luogo
in cui può essere esaminato. L'Organismo notificato può, giustificando la domanda,
richiedere altri esemplari.
3. La documentazione tecnica deve
consentire di valutare la conformità del componente di sicurezza e la sua idoneità
a far sì che l'ascensore su cui sarà correttamente montato soddisfi le disposizioni
della direttiva.
La documentazione tecnica riporta i seguenti
elementi eventualmente necessari alla valutazione della conformità:
-
una descrizione generale del componente di sicurezza, compresi il campo di impiego
(in particolare gli eventuali limiti di velocità, il carico, l'energia) e le condizioni
(in particolare ambiente a rischio di espansione, intemperie);
-
disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;
- il o
i requisiti essenziali considerati e la soluzione adottata per soddisfarli (ad
esempio, norma armonizzata);
- gli eventuali risultati di prova
o di calcolo eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante;
- un
esemplare delle istruzioni per il montaggio dei componenti di sicurezza;
-
le disposizioni che saranno adottate durante la fabbricazione per garantire la
conformità dei componenti di sicurezza di serie con il componente di sicurezza
esaminato.
4.
L'Organismo notificato:
- esamina la documentazione
tecnica per giudicare se soddisfa gli scopi voluti;
- esamina
i componenti di sicurezza per verificarne la conformità con la documentazione
tecnica;
- effettua o fa effettuare gli esami appropriati e
le prove necessarie per verificare se le soluzioni adottate dal fabbricante del
componente di sicurezza soddisfano i requisiti della direttiva e consentono al
componente di sicurezza, correttamente montato su un ascensore, di svolgere la
sua funzione.
5. Se l'esemplare rappresentativo del componente
di sicurezza è conforme alle relative disposizioni della direttiva, l'Organismo
notificato rilascia un attestato di esame CE del tipo al richiedente. L'attestato
deve contenere il nome e l'indirizzo del fabbricante del componente di sicurezza,
le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del certificato e i dati
necessari all'identificazione del tipo approvato.
La
Commissione, gli Stati membri e gli altri Organismi notificati
possono ottenere una copia dell'attestato e, su richiesta motivata, una copia
della documentazione tecnica e dei verbali degli esami, dei calcoli o delle prove
eseguiti. Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato CE del tipo,
l'Organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per tale rifiuto. Deve
essere prevista una procedura di ricorso.
6. Il fabbricante
del componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità informa
l'Organismo notificato di qualsiasi modifica, anche se minima, apportata o prevista
del componente di sicurezza approvato, comprese eventuali nuove estensioni o varianti
non precisate nella documentazione tecnica iniziale (cfr. punto 3, primo trattino).
L'Organismo notificato esamina tali modifiche e informa il richiedente se l'attestato
di esame CE del tipo rimane valido (1).
7. Ogni Organismo notificato
comunica agli Stati membri e agli altri Organismi notificati le informazioni utili
riguardanti:
- gli attestati di esame CE del tipo rilasciati;
- gli attestati di esame CE del tipo ritirati.
Inoltre,
ciascun Organismo notificato comunica agli altri Organismi notificati le informazioni
utili concernenti gli attestati di esame CE del tipo da esso ritirati.
8.
L'attestato di esame CE del tipo, la documentazione e la
corrispondenza relativa alle procedure di esame CE del tipo sono redatti in una
lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'Organismo notificato
o in una lingua da questo accettata.
9. Il fabbricante del componente
di sicurezza o il suo mandatario conserva, insieme con la documentazione tecnica,
copia degli attestati di esame CE del tipo e dei loro allegati per 10 anni a decorrere
dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza.
Nel
caso in cui nè il fabbricante di un componente di sicurezza nè il suo mandatario
siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione
tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione del componente di sicurezza
sul mercato comunitario.
B. Esame CE del tipo di ascensore
1. L'esame
CE del tipo è la procedura con cui un Organismo notificato accerta e dichiara
che un ascensore modello o un ascensore per il quale non sia prevista alcuna estensione
o variante soddisfa le disposizioni della direttiva.
2. La domanda
di esame CE del tipo dev'essere presentata dall'installatore dell'ascensore ad
un Organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo dell'installatore dell'ascensore;
-
una dichiarazione scritta che la stessa domanda non è stata presentata a nessun
altro Organismo notificato;
- la documentazione tecnica;
-
l'indicazione del luogo in cui il modello di ascensore può essere esaminato. Quest'ultimo
deve comprendere le parti terminali e servire almeno tre livelli (alto, basso
e intermedio).
3. La documentazione tecnica deve consentire
di valutare la conformità dell'ascensore alle disposizioni della direttiva nonchè
di comprenderne la progettazione e il funzionamento.
La documentazione
riporta i seguenti elementi eventualmente necessari alla valutazione della conformità:
- una descrizione generale del modello di ascensore. La documentazione
tecnica deve indicare chiaramente tutte le possibilità di estensione offerte dal
modello di ascensore presentato all'esame (cfr. articolo 1, paragrafo 4);
-
disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;
- i requisiti
essenziali considerati e la soluzione adottata per soddisfarli (ad esempio, norma
armonizzata);
- una copia delle dichiarazioni CE di conformità
dei componenti di sicurezza utilizzati nella fabbricazione dell'ascensore;
-
gli eventuali risultati di prova o di calcolo eseguiti o fatti eseguire dal fabbricante;
- un esemplare delle istruzioni per l'uso dell'ascensore;
-
le disposizioni che saranno adottate per l'installazione al fine di garantire
la conformità dell'ascensore di serie alle disposizioni della direttiva.
4.
L'Organismo notificato:
- esamina la documentazione
tecnica per giudicare se soddisfa gli scopi voluti;
- esamina
l'ascensore modello per verificarne la conformità con la documentazione tecnica;
- effettua o fa effettuare gli esami appropriati e le prove
necessarie per verificare se le soluzioni adottate dall'installatore dell'ascensore
soddisfano i requisiti della direttiva e fanno sì che l'ascensore li rispetti.
5. Se l'ascensore modello è conforme alle disposizioni della
direttiva, l'Organismo notificato rilascia un attestato di esame CE del tipo al
richiedente. L'attestato deve contenere il nome e l'indirizzo dell'installatore
dell'ascensore, le conclusioni dell'esame, le condizioni di validità del certificato
e i dati necessari all'identificazione del tipo approvato.
La
Commissione, gli Stati membri e gli altri Organismi notificati
possono ottenere una copia dell'attestato e, su richiesta motivata, una copia
della documentazione tecnica e dei verbali degli esami, dei calcoli o delle prove
eseguiti.
Se al fabbricante viene negato il rilascio di un attestato
di esame del tipo, l'Organismo notificato deve fornire motivi dettagliati per
tale rifiuto. Deve essere prevista una procedura di ricorso.
6.
L'installatore dell'ascensore informa l'Organismo notificato
di qualsiasi modifica, anche se minima, apportata o prevista dell'ascensore approvato,
comprese eventuali nuove estensioni o varianti non precisate nella documentazione
tecnica iniziale (cfr. punto 3, primo trattino). L'Organismo notificato esamina
tali modifiche e informa il richiedente se l'attestato di esame CE del tipo rimane
valido (2).
7. Ogni Organismo notificato comunica agli Stati
membri le informazioni utili riguardanti:
- gli attestati di
esame CE del tipo rilasciati;
- gli attestati di esame CE del
tipo ritirati.
Inoltre ciascun Organismo notificato comunica
agli altri Organismi notificati le informazioni utili concernenti gli attestati
di esame "CE" del tipo da esso ritirati.
8.
L'attestato di esame "CE" del tipo, la documentazione
e la corrispondenza relativa alle procedure di esame "CE" del tipo sono
redatti in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'Organismo
notificato o in una lingua da questo accettata.
9.
L'installatore dell'ascensore conserva, insieme con la documentazione
tecnica, copia degli attestati di esame "CE" del tipo e dei loro allegati
per 10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione dell'ascensore conforme
all'ascensore modello.
----------
(1) Se lo
reputa necessario, l'Organismo notificato può rilasciare un complemento dell'attestato
iniziale di esame CE del tipo o richiedere la presentazione di un'altra domanda.
(2) Se lo reputa necessario, l'Organismo notificato può rilasciare
un complemento dell'attestato iniziale di esame CE del tipo o richiedere la presentazione
di un'altra domanda.
Allegato
VI
Esame finale
1.
L'esame finale è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore
che soddisfa gli obblighi del punto 2 accerta e dichiara che l'ascensore commercializzato
soddisfa i requisiti della direttiva. L'installatore dell'ascensore appone la
marcatura CE nella cabina di ogni ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità.
2. L'installatore
dell'ascensore fa il necessario perchè l'ascensore commercializzato sia conforme
all'ascensore modello descritto nell'attestato di esame CE del tipo e soddisfi
i requisiti essenziali di sicurezza e salute ad esso applicabili.
3.
L'installatore dell'ascensore conserva copia della dichiarazione
CE di conformità e dell'attestato di esame finale di cui al paragrafo 6 per 10
anni a decorrere dalla commercializzazione dell'ascensore.
4.
Un Organismo notificato scelto dall'installatore dell'ascensore esegue o fa eseguire
l'esame finale dell'ascensore destinato alla commercializzazione. Sono eseguiti
l'esame e le prove appropriati definiti dalla o dalle norme applicabili di cui
all'articolo 5 della direttiva, o prove equivalenti, per verificare la conformità
dell'ascensore ai corrispondenti requisiti della direttiva.
Detti
controlli e prove comprendono in particolare:
a) esame della
documentazione per verificare se l'ascensore è conforme all'ascensore modello
approvato in conformità dell'Allegato V, parte B;
b) - funzionamento
dell'ascensore a vuoto e a pieno carico nominale per assicurarsi del montaggio
a regola d'arte e del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza (fine corsa,
bloccaggi, ecc.);
- funzionamento dell'ascensore a pieno carico
nominale e a vuoto per assicurarsi del buon funzionamento dei dispositivi di sicurezza
in caso di mancanza di energia;
- prova statica con un carico
uguale a 1,25 volte il carico nominale.
Il carico nominale è
quello indicato al paragrafo 5 dell'Allegato I.
Dopo tali prove,
l'Organismo notificato si accerta che non si siano prodotti deformazioni o deterioramenti
che possono compromettere l'utilizzazione dell'ascensore.
5.
L'Organismo notificato riceve una documentazione comprendente:
- il progetto d'insieme dell'ascensore;
-
i disegni e gli schemi necessari all'esame finale e in particolare gli schemi
dei circuiti di comando;
- un esemplare delle istruzioni per
l'uso di cui al paragrafo 6.2. dell'Allegato I.
L'Organismo
notificato non può esigere disegni dettagliati o informazioni precise non necessari
per la verifica della conformità dell'ascensore da commercializzare con l'ascensore
modello descritto nella dichiarazione di esame CE del tipo.
6.
Se l'ascensore soddisfa le disposizioni della direttiva, l'Organismo notificato
appone o fa apporre il suo numero di identificazione a lato della marcatura CE,
conformemente all'Allegato III, e redige un attestato di esame finale che riporta
i controlli e le prove eseguiti.
L'Organismo notificato compila
le pagine corrispondenti del registro di cui al punto 6.2. dell'Allegato I.
Se
nega il rilascio dell'attestato di esame finale, l'Organismo notificato deve fornire
motivi dettagliati per tale rifiuto e suggerire i mezzi per ottenere il rilascio.
Nel richiedere nuovamente l'esame finale, l'installatore dell'ascensore deve rivolgersi
al medesimo Organismo notificato.
7.
L'attestato di esame finale, la documentazione e la corrispondenza
relativi alle procedure di esame sono redatti in una lingua ufficiale dello Stato
membro in cui ha sede l'Organismo notificato o in una lingua da questo accettata.
Allegato VII
Criteri
minimi che devono essere osservati dagli Stati membri
per
la notifica degli Organismi
1.
L'Organismo, il suo direttore ed il personale incaricato
delle operazioni di verifica non possono essere nè il progettista, nè il costruttore,
nè il fornitore, nè il fabbricante dei componenti di sicurezza o l'installatore
degli ascensori oggetto del controllo, nè il mandatario di una di queste persone.
Analogamente l'Organismo, il suo direttore ed il personale incaricato della vigilanza
dei sistemi di garanzia qualità, di cui all'articolo 8 della direttiva, non possono
essere nè il progettista, nè il costruttore, nè il fornitore, nè il fabbricante
dei componenti di sicurezza o l'installatore degli ascensori oggetto del controllo,
nè il mandatario di una di queste persone. Essi non possono intervenire nè direttamente,
nè in veste di mandatari nella progettazione, costruzione, commercializzazione
o manutenzione di tali componenti di sicurezza o nell'installazione di detti ascensori.
Ciò non esclude la possibilità di uno scambio di informazioni tecniche fra il
fabbricante dei componenti di sicurezza o l'installatore dell'ascensore e l'Organismo.
2. L'Organismo
ed il personale incaricato del controllo devono eseguire le operazioni di controllo
o di vigilanza con la massima integrità professionale e la massima competenza
tecnica e devono essere liberi da qualsiasi pressione o incitamento, soprattutto
di natura finanziaria, che possa influenzare il loro giudizio o i risultati del
controllo, in particolare se proveniente da persone o gruppi di persone interessati
ai risultati del controllo o della vigilanza.
3.
L'Organismo deve disporre del personale e possedere i mezzi
necessari per svolgere adeguatamente le funzioni tecniche ed amministrative connesse
con l'esecuzione dei controlli o della vigilanza; esso deve poter disporre anche
del materiale necessario per le verifiche eccezionali.
4. Il
personale incaricato dei controlli deve possedere:
- una buona
formazione tecnica e professionale;
- una conoscenza soddisfacente
delle prescrizioni relative ai controlli che esso esegue e una pratica sufficiente
di tali controlli;
- le capacità necessarie per redigere gli
attestati, i verbali e le relazioni che costituiscono il risvolto concreto dei
controlli eseguiti.
5. Deve essere garantita l'indipendenza
del personale incaricato del controllo. La retribuzione di ciascun addetto non
deve essere commisurata nè al numero dei controlli effettuati, nè ai risultati
di tali controlli.
6.
L'Organismo deve stipulare un'assicurazione di responsabilità
civile, salvo quando tale responsabilità è coperta dallo Stato in base alle leggi
nazionali o quando i controlli sono effettuati direttamente dallo Stato membro.
7. Il personale dell'Organismo è vincolato dal segreto professionale
in ordine a tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni
(salvo nei confronti delle autorità amministrative competenti dello Stato in cui
esercita la sua attività), nel quadro della direttiva o di qualsiasi disposizione
di diritto interno che le dia efficacia.
Allegato
VIII
Garanzia qualità
prodotti
(Modulo E)
1.
La garanzia qualità prodotti è la procedura con cui il fabbricante del componente
di sicurezza che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che
i componenti di sicurezza sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame
CE del tipo, soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano e
sono idonei, se correttamente montati sull'ascensore, a consentire a quest'ultimo
di ottemperare alle disposizioni della direttiva.
Il fabbricante
del componente di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone
la marcatura CE a ciascun componente di sicurezza e redige una dichiarazione CE
di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione
dell'Organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo
4.
2. Il fabbricante deve utilizzare un sistema di garanzia
qualità approvato per il controllo finale e le prove del componente di sicurezza
secondo quanto specificato al paragrafo 3, e dev'essere assoggettato alla sorveglianza
di cui al paragrafo 4.
3. Sistema di garanzia qualità
3.1.
Il fabbricante del componente di sicurezza presenta una domanda per la valutazione
del suo sistema di garanzia qualità per i componenti di sicurezza interessati
ad un Organismo notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
- tutte le informazioni utili sui componenti di sicurezza previsti;
- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
- la documentazione tecnica relativa ai componenti di sicurezza
approvati e una copia degli attestati di esame CE del tipo.
3.2.
Nel quadro del sistema di garanzia qualità ciascun componente di sicurezza viene
esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove, fissate nelle norme
relative di cui all'articolo 5, o prove equivalenti per verificarne la conformità
ai requisiti della direttiva.
Tutti i criteri, i requisiti e
le disposizioni adottati dal fabbricante dei componenti di sicurezza devono essere
documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure e
istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità
deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti
aventi attinenza con la qualità.
Detta documentazione deve includere
in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di
qualità;
b) della struttura organizzativa, delle responsabilità
di gestione e di qualità dei componenti di sicurezza;
c) degli
esami e delle prove che saranno effettuati dopo la fabbricazione;
d)
dei mezzi di controllo del funzionamento del sistema di garanzia qualità;
e)
della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati
sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.
3.3.
L'Organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare se
soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali
requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma
armonizzata (1).
Nel gruppo incaricato della valutazione deve
essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli apparecchi di sollevamento.
La procedura di valutazione deve comprendere una visita presso gli impianti del
fabbricante dei componenti di sicurezza.
La decisione viene
notificata al fabbricante dei componenti di sicurezza. La notifica deve contenere
le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4.
Il fabbricante del componente di sicurezza si impegna a soddisfare gli obblighi
derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato, ed a fare in modo che esso
rimanga adeguato ed efficace.
Il fabbricante dei componenti
di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono informato l'Organismo
notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi previsto
miglioramento del sistema.
L'Organismo notificato valuta le
modifiche proposte e decide se il sistema modificato soddisfa ancora i requisiti
di cui al punto 3.2. o se è necessaria una seconda valutazione.
L'Organismo
notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La comunicazione deve contenere
le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4.
Sorveglianza sotto la responsabilità dell'Organismo notificato
4.1.
L'obiettivo della sorveglianza è di garantire che il fabbricante del componente
di sicurezza soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità
approvato.
4.2. Il fabbricante consente all'Organismo notificato
di accedere a fini ispettivi nei locali di ispezione, prova e deposito fornendo
tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione
relativa al sistema di garanzia qualità;
- la documentazione
tecnica;
- altra documentazione in materia di qualità, quali
i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale,
ecc.
4.3. L'Organismo notificato svolge periodicamente dei controlli
per assicurarsi che il fabbricante dei componenti di sicurezza mantenga ed utilizzi
il sistema di garanzia qualità e fornisce al fabbricante dei componenti di sicurezza
un rapporto sul controllo effettuato.
4.4. L'Organismo notificato
può inoltre effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante dei componenti
di sicurezza.
In tale occasione, l'Organismo notificato può
effettuare o fare effettuare se necessario prove per verificare il corretto funzionamento
del sistema di garanzia qualità; esso fornisce al fabbricante dei componenti di
sicurezza un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate prove, una relazione
di prova.
5. Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità
nazionali per 10 anni dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza:
- la documentazione di cui al punto 3.1., 2° comma, terzo trattino;
- gli adeguamenti di cui al punto 3.4., 2° comma;
-
le decisioni e relazioni dell'Organismo notificato di cui al punto 3.4., ultimo
comma, e ai punti 4.3. e 4.4.
6. Ogni Organismo notificato comunica
agli altri Organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni di
sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate.
----------
(1) Tale norma armonizzata sarà la
EN 29003, eventualmente completata per tener conto della specificità
dei componenti di sicurezza.
Allegato
IX
Garanzia qualità totale
(Modulo H)
1.
La garanzia qualità totale è la procedura con cui il fabbricante dei componenti
di sicurezza che soddisfa gli obblighi del punto 2 accerta e dichiara che i componenti
di sicurezza soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano e
sono idonei, se correttamente montati sull'ascensore, a consentire a quest'ultimo
di ottemperare alle disposizioni della presente direttiva.
Il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità appone la marcatura CE
a ciascun componente di sicurezza e redige una dichiarazione CE di conformità.
La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione dell'Organismo
notificato responsabile della sorveglianza di cui al punto 4.
2.
Il fabbricante applica un sistema di garanzia qualità approvato per la progettazione,
la fabbricazione, l'ispezione finale e il collaudo dei componenti di sicurezza
secondo quanto specificato al paragrafo 3, ed è soggetto alla sorveglianza di
cui al punto 4.
3. Sistema di garanzia qualità
3.1.
Il fabbricante presenta una domanda di valutazione del suo sistema di garanzia
qualità ad un Organismo notificato di sua scelta.
La domanda
deve contenere:
- tutte le informazioni utili sui componenti
di sicurezza;
- la documentazione relativa al sistema di garanzia
qualità.
3.2. Il sistema di garanzia qualità deve garantire
la conformità dei componenti di sicurezza ai requisiti della direttiva ad essi
applicabili e consentire agli ascensori su cui essi saranno correttamente montati
di ottemperare a dette disposizioni.
Tutti i criteri, i requisiti
e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati in modo sistematico
e ordinato sotto forma di note di politica aziendale, procedure e istruzioni scritte.
Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità deve permettere
un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti
la qualità.
Detta documentazione deve includere in particolare
un'adeguata descrizione:
- degli obiettivi di qualità, della
struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione in materia di qualità
di progettazione e di qualità dei componenti di sicurezza;
-
delle specifiche tecniche di progettazione, incluse le norme che si intende applicare
e, qualora non vengano applicate pienamente le norme di cui all'articolo 5, degli
strumenti che permetteranno di garantire che siano soddisfatti i requisiti essenziali
della direttiva che si applicano ai componenti di sicurezza;
-
delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo
e verifica della progettazione che verranno applicati nella progettazione dei
componenti di sicurezza;
- delle tecniche, dei processi e degli
interventi sistematici che si intende applicare nella fabbricazione, nel controllo
di qualità e nella garanzia della qualità;
- degli esami e delle
prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione con indicazione
della frequenza con cui si intende effettuarli;
- della documentazione
in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature,
le qualifiche del personale ecc.;
- delle mezzi di controllo
dell'ottenimento della qualità richiesta in materia di progettazione e di prodotto,
e dell'efficacia di funzionamento del sistema di garanzia qualità.
3.3.
L'Organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare se
soddisfa i requisiti di cui al punto 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti
dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata
(1).
Nel gruppo incaricato della valutazione deve essere presente
almeno un esperto nella tecnologia degli ascensori. La procedura di valutazione
deve comprendere una visita agli impianti del fabbricante.
La
decisione viene notificata al fabbricante dei componenti di sicurezza. La notifica
deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della
decisione.
3.4. Il fabbricante dei componenti di sicurezza si
impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato,
ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il
fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità tengono informato l'Organismo
notificato che ha approvato il sistema di garanzia qualità di qualsiasi prevista
modifica del sistema.
L'Organismo notificato valuta le modifiche
proposte e decide se il sistema modificato continua a soddisfare i requisiti di
cui al punto 3.2. o se è necessaria una seconda valutazione.
L'Organismo
notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica deve contenere
le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
4.
Sorveglianza sotto la responsabilità dell'Organismo notificato
4.1.
La sorveglianza deve garantire che il fabbricante dei componenti di sicurezza
soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.
4.2. Il fabbricante dei componenti di sicurezza consente all'Organismo
notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione,
ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
- la documentazione prevista dalla sezione "Progettazione"
del sistema di garanzia qualità, quali il risultato di analisi, calcoli, prove,
ecc.;
- la documentazione prevista dalla sezione "Fabbricazione"
del sistema di garanzia qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove,
le tarature, le qualifiche del personale, ecc.
4.3. L'Organismo
notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi che il fabbricante
dei componenti di sicurezza mantenga ed utilizzi il sistema di garanzia qualità
e fornisce al fabbricante dei componenti di sicurezza un rapporto sulle verifiche
effettuate.
4.4. L'Organismo notificato può anche effettuare
visite senza preavviso presso il fabbricante dei componenti di sicurezza, procedendo
o facendo procedere in tale occasione, se necessario, a prove atte a verificare
il corretto funzionamento del sistema di garanzia qualità. Essa fornisce al fabbricante
dei componenti di sicurezza un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova, un
rapporto sulla prova stessa.
5. Il fabbricante dei componenti
di sicurezza, o il suo mandatario, per 10 anni a decorrere dall'ultima data di
fabbricazione del componente di sicurezza, tiene a disposizione delle autorità
nazionali:
- la documentazione di cui al punto 3.1., 2° comma,
secondo trattino;
- le modifiche di cui al punto 3.4., 2° comma;
- le decisioni e i rapporti dell'Organismo notificato di cui
al punto 3.4., ultimo comma, e ai punti 4.3. e 4.4.
Nel caso
in cui nè il fabbricante dei componenti di sicurezza nè il suo mandatario siano
stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione
tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione dei componenti di sicurezza
nel mercato comunitario.
6. Ogni Organismo notificato comunica
agli altri Organismi notificati le opportune informazioni riguardanti le approvazioni
di sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate.
7. La
documentazione e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia qualità
totale sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito
l'Organismo notificato o in una lingua da questo accertata.
----------
(1) Tale norma armonizzata sarà la
EN 29001, eventualmente completata per tener conto della specificità
dei componenti di sicurezza.
Allegato
X
Verifica in un unico
prodotto
(Modulo G)
1.
La verifica di un unico prodotto è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore
accerta e dichiara che l'ascensore immesso sul mercato, cui è stato rilasciato
l'attestato di conformità di cui al paragrafo 4, è conforme ai requisiti della
direttiva. L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE nella cabina dell'ascensore
e redige una dichiarazione CE di conformità.
2.
L'installatore dell'ascensore presenta la domanda di verifica
di un unico prodotto ad un Organismo notificato di sua scelta.
La
domanda deve contenere:
- il nome e l'indirizzo dell'installatore
dell'ascensore, nonchè la località in cui è installato l'ascensore,
-
una dichiarazione scritta che precisa che la stessa domanda non è stata introdotta
presso un altro Organismo notificato,
- la documentazione tecnica.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la
conformità dell'ascensore ai requisiti della direttiva, di comprendere il suo
progetto, la sua installazione ed il suo funzionamento.
Se necessario
ai fini della valutazione della conformità, la documentazione tecnica contiene
inoltre i seguenti elementi:
- una descrizione generale dell'ascensore;
- dei disegni o schemi di progettazione e di fabbricazione;
- i requisiti essenziali in questione e la soluzione adottata
per soddisfarli (ad esempio, norma armonizzata);
- eventualmente,
i risultati di prove o di calcoli eseguiti o fatti eseguire dall'installatore
dell'ascensore;
- un esemplare delle istruzioni per l'uso dell'ascensore;
- la copia degli attestati di esame CE del tipo dei componenti
di sicurezza utilizzati.
4.
L'Organismo notificato esamina la documentazione tecnica
e l'ascensore ed esegue le prove opportune definite nella o nelle norme applicabili
di cui all'articolo 5 della direttiva, o prove equivalenti, per verificarne la
conformità ai corrispondenti requisiti della presente direttiva.
Se
l'ascensore è conforme alle disposizioni della direttiva, l'Organismo notificato
appone o fa apporre il proprio numero di identificazione a lato della marcatura
CE, conformemente all'Allegato III, e redige un attestato di conformità relativo
alle prove effettuate.
L'Organismo notificato compila le pagine
corrispondenti del registro di cui al punto 6.2. dell'Allegato I.
Se
nega il rilascio dell'attestato di conformità, l'Organismo notificato deve fornire
motivi dettagliati per tale rifiuto e suggerire i mezzi per ottenere la conformità.
Se chiede una nuova verifica, l'installatore dell'ascensore deve inoltrare la
domanda allo stesso Organismo notificato.
5.
L'attestato di conformità, la documentazione e la corrispondenza
relativi alle procedure di verifica di un unico prodotto sono redatti in una lingua
ufficiale dello Stato membro in cui è stabilito l'Organismo notificato o in una
lingua da questo accettata.
6.
L'installatore dell'ascensore conserva con la documentazione
tecnica una copia dell'attestato di conformità per dieci anni a decorrere dalla
commercializzazione dell'ascensore.
Allegato
XI
Conformità al tipo
con controllo per campione
(Modulo
C)
1. La conformità al tipo descrive la procedura con cui il
fabbricante dei componenti di sicurezza o il suo mandatario stabilito nella Comunità
accerta e dichiara che i componenti di sicurezza sono conformi al tipo oggetto
dell'attestato di esame CE del tipo, soddisfano i requisiti della direttiva ad
essi applicabili e sono idonei, se correttamente montati sull'ascensore, a consentire
a quest'ultimo di ottemperare ai requisiti essenziali di sicurezza e salute della
direttiva.
Il fabbricante dei componenti di sicurezza, o il
suo mandatario stabilito nella Comunità, appone la marcatura CE a ciascun componente
di sicurezza e redige una dichiarazione CE di conformità.
2.
Il fabbricante dei componenti di sicurezza prende tutte le misure necessarie affinchè
il processo di fabbricazione assicuri la conformità dei componenti di sicurezza
prodotti al tipo oggetto dell'attestato di esame CE del tipo e ai requisiti della
direttiva ad essi applicabili.
3. Il fabbricante dei componenti
di sicurezza o il suo mandatario conserva copia della dichiarazione CE di conformità
per 10 anni dall'ultima data di fabbricazione del componente di sicurezza.
Nel
caso in cui nè il fabbricante dei componenti di sicurezza nè il suo mandatario
siano stabiliti nella Comunità, l'obbligo di tenere a disposizione la documentazione
tecnica incombe alla persona responsabile dell'immissione dei componenti di sicurezza
nel mercato comunitario.
4. Un Organismo notificato scelto dal
fabbricante dei componenti di sicurezza svolge o fa svolgere prove su campioni
a intervalli casuali. Viene esaminato un adeguato campione di componenti di sicurezza
finiti, prelevato sul posto dell'Organismo notificato, e su di esso vengono effettuate
opportune prove, precisate nelle norme relative di cui all'articolo 5, o prove
equivalenti, per verificare la conformità della produzione con i corrispondenti
requisiti della direttiva. Qualora uno o più esemplari dei componenti di sicurezza
non risultino conformi, l'Organismo notificato prende le opportune misure.
Gli
elementi da considerare per il controllo dei componenti di sicurezza saranno decisi
di comune accordo da tutti gli Organismi notificati incaricati di questa procedura,
tenendo conto delle caratteristiche essenziali dei componenti di sicurezza di
cui all'Allegato IV.
Il fabbricante appone, sotto la responsabilità
dell'Organismo notificato, il numero di identificazione di quest'ultimo nel corso
della fabbricazione.
5. La documentazione e la corrispondenza
relative alle procedure di controllo per campione di cui al paragrafo 4 sono redatte
nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato membro in cui è stabilito l'Organismo
notificato o in una lingua da questo accettata.
Allegato
XII
Garanzia qualità
prodotti per gli ascensori
(Modulo
E)
1. La garanzia qualità prodotti è la procedura con cui l'installatore
dell'ascensore che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che
gli ascensori installati sono conformi al tipo oggetto dell'attestato di esame
CE del tipo e soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano.
L'installatore dell'ascensore appone la marcatura CE a ciascun
ascensore e redige una dichiarazione CE di conformità. La marcatura CE deve essere
accompagnata dal numero di identificazione dell'Organismo notificato responsabile
della sorveglianza di cui al paragrafo 4.
2.
L'installatore dell'ascensore deve utilizzare un sistema
di garanzia qualità approvato per l'ispezione finale e le prove dell'ascensore,
secondo quanto specificato al paragrafo 3, e deve essere assoggettato alla sorveglianza
di cui al paragrafo 4.
3. Sistema di garanzia qualità
3.1.
L'installatore dell'ascensore presenta una domanda per la valutazione del suo
sistema di garanzia qualità per gli ascensori ad un Organismo notificato di sua
scelta.
La domanda deve contenere:
- tutte
le informazioni utili sugli ascensori in questione;
- la documentazione
relativa al sistema di garanzia qualità;
- la documentazione
tecnica relativa agli ascensori approvati e una copia degli attestati di esame
CE del tipo.
3.2. Nel quadro del sistema di garanzia qualità
ciascun ascensore viene esaminato e su di esso vengono effettuate opportune prove,
fissate nelle norme relative di cui all'articolo 5, o prove equivalenti, per verificarne
la conformità ai requisiti della direttiva.
Tutti i criteri,
i requisiti e le disposizioni adottati dall'installatore dell'ascensore devono
essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure, procedure
e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia qualità
deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e documenti
aventi attinenza con la qualità.
Detta documentazione deve includere
in particolare un'adeguata descrizione:
a) degli obiettivi di
qualità;
b) della struttura organizzativa, delle responsabilità
di gestione e di qualità degli ascensori;
c) degli esami e delle
prove che saranno effettuati prima della commercializzazione, tra cui almeno le
prove previste nell'Allegato VI, punto 4, lettera b);
d) dei
mezzi di controllo del funzionamento del sistema di garanzia qualità;
e)
della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati
sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale, ecc.
3.3.
L'Organismo notificato valuta il sistema di garanzia qualità per determinare se
soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali
requisiti dei sistemi di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma
armonizzata (1).
Nel gruppo incaricato della valutazione deve
essere presente almeno un esperto nella tecnologia degli ascensori. La procedura
di valutazione comprende una visita presso gli impianti dell'installatore dell'ascensore
e una visita del cantiere.
La decisione viene notificata all'installatore
dell'ascensore. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione
circostanziata della decisione.
3.4. L'installatore dell'ascensore
si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità
approvato ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
L'installatore
dell'ascensore tiene informato l'Organismo notificato che ha approvato il sistema
di garanzia qualità di qualsiasi previsto miglioramento del sistema.
L'Organismo
notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato soddisfa
i requisiti di cui al punto 3.2. o se è necessaria una seconda valutazione.
L'Organismo
notificato comunica la sua decisione all'installatore dell'ascensore. La comunicazione
deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione circostanziata della
decisione.
4. Sorveglianza sotto la responsabilità dell'Organismo
notificato
4.1. L'obiettivo della sorveglianza è di garantire
che l'installatore dell'ascensore soddisfi tutti gli obblighi derivanti dal sistema
di garanzia qualità approvato.
4.2. L'installatore dell'ascensore
consente all'Organismo notificato di accedere a fini ispettivi ai locali di ispezione
e di prova, fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
-
la documentazione relativa la sistema di garanzia qualità;
-
la documentazione tecnica;
- altra documentazione in materia
di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche
del personale, ecc.
4.3. L'Organismo notificato svolge periodicamente
dei controlli per assicurarsi che l'installatore dell'ascensore mantenga ed utilizzi
il sistema di garanzia qualità e fornisce all'installatore stesso un rapporto
sul controllo effettuato.
4.4. L'Organismo notificato può inoltre
effettuare visite senza preavviso presso il cantiere allestito per l'installazione
dell'ascensore.
In tale occasione, l'Organismo notificato può
effettuare o fare effettuare, se necessario, prove per verificare il corretto
funzionamento del sistema di garanzia qualità e dell'ascensore; esso fornisce
all'installatore dell'ascensore un rapporto sulla visita e, se sono state effettuate
prove, una relazione di prova.
5.
L'installatore dell'ascensore tiene a disposizione delle
autorità nazionali per 10 anni dall'ultima data di fabbricazione dell'ascensore:
- la documentazione di cui al punto 3.1., 2° comma, terzo trattino;
- gli adeguamenti di cui al punto 3.4., 2° comma;
-
le decisioni e relazioni dell'Organismo notificato di cui al punto 3.4., ultimo
comma, e ai punto 4.3. e 4.4.
6. Ogni Organismo notificato comunica
agli altri Organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni di
sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate.
----------
(1) Tale norma armonizzata sarà la
EN 29003, eventualmente completata per tener conto della specificità
degli ascensori.
Allegato
XIII
Garanzia qualità
totale
(Modulo H)
1.
La garanzia qualità totale è la procedura con cui l'installatore dell'ascensore
che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che gli ascensori
soddisfano i requisiti della direttiva che ad essi si applicano.
L'installatore
dell'ascensore appone la marcatura CE a ciascun ascensore e redige una dichiarazione
CE di conformità. La marcatura CE deve essere accompagnata dal numero di identificazione
dell'Organismo notificato responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo
4.
2. L'installatore
dell'ascensore applica un sistema di garanzia qualità approvato per la progettazione,
la fabbricazione, il montaggio, l'installazione e il controllo finale degli ascensori
secondo quanto specificato al paragrafo 3 ed è soggetto alla sorveglianza di cui
al paragrafo 4.
3. Sistema di garanzia qualità
3.1.
L'installatore dell'ascensore presenta una domanda di valutazione del suo sistema
di garanzia qualità ad un Organismo notificato di sua scelta.
La
domanda deve contenere:
- tutte le informazioni utili sugli
ascensori, segnatamente quelle che consentono di comprendere il nesso tra la progettazione
e il funzionamento dell'ascensore, nonchè di valutare la conformità ai requisiti
della direttiva;
- la documentazione relativa al sistema di
garanzia qualità.
3.2. Il sistema di garanzia qualità deve garantire
la conformità degli ascensori ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall'installatore
dell'ascensore devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto
forma di misure, procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa
al sistema di garanzia qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di
programmi, schemi, manuali e rapporti riguardanti la qualità.
Detta
documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
-
degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità
di gestione in materia di qualità di progettazione e di qualità degli ascensori;
- delle specifiche tecniche di progettazione, norme incluse,
che si intende applicare e, qualora non vengano applicate pienamente le norme
di cui all'articolo 5, degli strumenti che permetteranno di garantire che siano
soddisfatti i requisiti della direttiva che si applicano agli ascensori;
-
delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo
e verifica della progettazione che verranno applicati nella progettazione degli
ascensori;
- degli esami e delle prove effettuati all'atto dell'omologazione
degli approvvigionamenti di materiali, componenti e parti;
-
delle relative tecniche di montaggio e installazione, di controllo qualità e dei
processi e degli interventi sistematici che saranno utilizzati;
-
degli esami e delle prove che saranno effettuati prima (controllo delle condizioni
di installazione: vano, posizionamento del motore, ecc.), durante e dopo l'installazione
(tra cui almeno le prove previste nell'Allegato VI, punto 4, lettera b));
-
della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati
sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale ecc.;
-
dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta e dell'efficacia
di funzionamento del sistema di garanzia qualità.
3.3. Controllo
della progettazione
Se la progettazione non è pienamente conforme
alle norme armonizzate, l'Organismo notificato verifica se la progettazione è
conforme alle disposizioni della direttiva e, in caso affermativo, rilascia un
certificato CE di esame della progettazione all'installatore, precisandone i limiti
di validità e i dati necessari per identificare la progettazione approvata.
3.4.
Controllo del sistema di garanzia qualità
L'Organismo notificato
valuta il sistema di garanzia qualità per determinare se soddisfa i requisiti
di cui al paragrafo 3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi
di garanzia qualità che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (1).
Nel
gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella
tecnologia degli ascensori. La procedura di valutazione deve comprendere una visita
agli impianti dell'installatore dell'ascensore e la visita di un cantiere allestito
per l'installazione.
La decisione viene notificata all'installatore
dell'ascensore. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame e la motivazione
circostanziata della decisione.
3.5. L'installatore dell'ascensore
si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità
approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
L'installatore
dell'ascensore tiene informato l'Organismo notificato che ha approvato il sistema
di garanzia qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.
L'Organismo
notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua
a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2. o se è necessaria una seconda
valutazione.
L'Organismo notificato comunica che la sua decisione
all'installatore dell'ascensore. La notifica deve contenere le conclusioni dell'esame
e la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza
sotto la responsabilità dell'Organismo notificato
4.1. La
sorveglianza deve garantire che l'installatore dell'ascensore soddisfi tutti gli
obblighi derivanti dal sistema di garanzia qualità approvato.
4.2.
L'installatore dell'ascensore consente all'Organismo notificato di accedere a
fini ispettivi ai locali di progettazione, fabbricazione, montaggio, installazione,
ispezione, prova e deposito fornendo tutte le necessarie informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al sistema di garanzia qualità;
- la documentazione prevista dalla sezione "Progettazione"
del sistema di garanzia qualità, quali il risultato di analisi, calcoli, prove,
ecc.;
- la documentazione prevista dalla sezione "Omologazione
degli approvvigionamenti e installazione" del sistema di garanzia qualità,
quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del
personale, ecc.
4.3. L'Organismo notificato svolge periodicamente
verifiche ispettive per assicurarsi che l'installatore dell'ascensore mantenga
ed utilizzi il sistema di garanzia qualità e fornisce all'installatore dell'ascensore
un rapporto sulle verifiche effettuate.
4.4. L'Organismo notificato
può anche effettuare visite senza preavviso presso l'installatore dell'ascensore
o presso il cantiere allestito per il montaggio di quest'ultimo. In tale occasione,
se necessario, l'Organismo notificato può procedere o far procedere a prove atte
a verificare il corretto funzionamento del sistema di garanzia qualità. Esso fornisce
all'installatore dell'ascensore un rapporto sulla visita e, se vi è stata prova,
un rapporto sulla prova stessa.
5.
L'installatore dell'ascensore, per 10 anni a decorrere dalla
data di commercializzazione dell'ascensore, tiene a disposizione delle autorità
nazionali:
- la documentazione di cui al punto 3.1., 2° comma,
secondo trattino;
- le modifiche di cui al punto 3.5., 2° comma;
- le decisioni e i rapporti dell'Organismo notificato di cui
al punto 3.5., ultimo comma, e ai punti 4.3. e 4.4.
Nel caso
in cui l'installatore dell'ascensore non sia stabilito nella Comunità, l'obbligo
summenzionato incombe all'Organismo notificato.
6. Ogni Organismo
notificato comunica agli altri Organismi notificati le opportune informazioni
riguardanti le approvazioni di sistemi di garanzia qualità rilasciate o ritirate.
7. La documentazione e la corrispondenza relative alle procedure
di garanzia qualità totale sono redatte nella/e lingua/e ufficiale/i dello Stato
membro in cui è stabilito l'Organismo notificato o in una lingua da questo accettata.
----------
(1) Tale norme armonizzata sarà
la EN 29001, eventualmente
completata per tener conto della specificità degli ascensori
Allegato
XIV
Garanzia qualità
produzione
(Modulo D)
1. La garanzia qualità produzione è la procedura con cui l'installatore
di un ascensore che soddisfa gli obblighi del paragrafo 2 accerta e dichiara che
gli ascensori soddisfano i requisiti della direttiva ad essi applicabili. L'installatore
di un ascensore appone la marcatura CE a ciascun ascensore e redige una dichiarazione
di conformità. La marcatura CE dev'essere accompagnata dal numero d'identificazione
dell'Organismo responsabile della sorveglianza di cui al paragrafo 4.
2.
L'installatore di un ascensore deve utilizzare un sistema
di garanzia qualità approvato per la produzione, l'installazione, l'esame finale
e le prove dell'ascensore secondo quanto specificato al paragrafo 3 e dev'essere
assoggettato alla sorveglianza di cui al paragrafo 4.
3.
Sistema di garanzia qualità
3.1. L'installatore presenta
una domanda di valutazione del suo sistema di garanzia qualità ad un Organismo
notificato di sua scelta.
La domanda deve contenere:
-
tutte le informazioni utili sugli ascensori;
- la documentazione
relativa al sistema di garanzia qualità;
- eventualmente, la
documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia dell'attestato di
esame CE del tipo.
3.2. Il sistema di garanzia qualità deve
garantire la conformità degli ascensori ai requisiti della direttiva ad essi applicabili.
Tutti i criteri, i requisiti e le disposizioni adottati dall'installatore
devono essere documentati in modo sistematico e ordinato sotto forma di misure,
procedure e istruzioni scritte. Questa documentazione relativa al sistema di garanzia
qualità deve permettere un'interpretazione uniforme di programmi, schemi, manuali
e rapporti riguardanti la qualità.
Detta documentazione deve
includere, in particolare, un'adeguata descrizione:
- degli
obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità di gestione
in materia di qualità degli ascensori;
- dei processi di fabbricazione,
degli interventi sistematici e delle tecniche di controllo e garanzia della qualità;
- degli esami e delle prove che saranno effettuati prima, durante
e dopo l'installazione (1);
- della documentazione in materia
di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche
del personale, ecc.;
- dei mezzi di sorveglianza che consentono
il controllo della qualità richiesta e dell'efficacia di funzionamento del sistema
di garanzia qualità.
3.3. L'Organismo notificato valuta il sistema
di garanzia qualità per determinare se soddisfa i requisiti di cui al paragrafo
3.2. Esso presume la conformità a tali requisiti dei sistemi di garanzia qualità
che soddisfano la corrispondente norma armonizzata (2).
Nel
gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella
tecnologia degli ascensori oggetto della valutazione. La procedura di valutazione
deve comprendere una visita presso gli impianti dell'installatore.
La
decisione viene notificata all'installatore. La notifica deve contenere le conclusioni
dell'esame e la motivazione circostanziata della decisione.
3.4.
L'installatore si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di garanzia
qualità approvato, ed a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
L'installatore
o il mandatario tengono informato l'Organismo notificato che ha approvato il sistema
di garanzia qualità di qualsiasi prevista modifica del sistema.
L'Organismo
notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua
a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 3.2. o se è necessaria una seconda
valutazione.
L'Organismo notificato comunica la sua decisione
all'installatore. La comunicazione deve contenere le conclusioni dell'esame e
la motivazione circostanziata della decisione.
4. Sorveglianza
sotto la responsabilità dell'Organismo notificato
4.1. La
sorveglianza deve garantire che l'installatore soddisfi tutti gli obblighi derivanti
dal sistema di garanzia qualità approvato.
4.2. L'installatore
consente all'Organismo notificato di accedere a fini ispettivi nei locali di fabbricazione,
ispezione, montaggio, installazione, prove e deposito fornendo tutte le necessarie
informazioni, in particolare:
- la documentazione relativa al
sistema di garanzia qualità;
- altra documentazione quali i
rapporti ispettivi e i dati sulle prove, le tarature, le qualifiche del personale,
ecc.
4.3. L'Organismo notificato svolge periodicamente verifiche
ispettive per assicurarsi che l'installatore mantenga ed utilizzi il sistema di
garanzia qualità e fornisce all'installatore un rapporto sulle verifiche ispettive
effettuate.
4.4. Inoltre l'Organismo notificato può effettuare
visite senza preavviso presso l'installatore di un ascensore. In tale occasione,
l'Organismo notificato può svolgere o far svolgere prove per verificare il buon
funzionamento del sistema di garanzia qualità, se necessario. Esso fornisce all'installatore
un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, una relazione di prova.
5. L'installatore
tiene a disposizione delle autorità nazionali per dieci anni dall'ultima data
di fabbricazione dell'ascensore:
- la documentazione di cui
al paragrafo 3.1., 2° comma, secondo trattino;
- gli adeguamenti
di cui al paragrafo 3.4., 2° comma;
- le decisioni e relazioni
dell'Organismo notificato di cui al paragrafo 3.4., ultimo comma, e ai paragrafi
4.3. e 4.4.
6. Ogni Organismo notificato comunica agli altri
Organismi notificati le informazioni riguardanti le approvazioni dei sistemi di
garanzia qualità rilasciate o ritirate.
7. La documentazione
e la corrispondenza relative alle procedure di garanzia qualità produzione sono
redatte nella(e) lingua(e) ufficiale(i) dello Stato membro in cui è stabilito
l'Organismo notificato o in una lingua da questo accettata.
----------
(1) Queste prove comprendono, come minimo, quelle previste all'Allegato
VI, paragrafo 4, lettera b).
(2) Detta norma armonizzata è la
EN 29002 completata, se necessario, per tener conto della specificità
degli ascensori.