Regolamento recante modifica al decreto del Presidente della
Repubblica 30 Aprile 1999, n° 162, in materia di collaudo
degli ascensori.
(Gazzetta Ufficiale
n° 291 del 14/12/2001)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24
ottobre 1942, n. 1415;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24
dicembre 1951, n. 1767;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29
maggio 1963, n. 1497;
Visto l'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 1982,
n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 441;
Visto il decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459;
Visto il decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare l'articolo 19 che ha previsto
che le operazioni di collaudo degli impianti installati fino alla data del 30
giugno 1999 avrebbero dovuto concludersi entro il 25 giugno 2000;
Considerato
che gli impianti da collaudare risultano essere ancora diverse migliaia, e che
pertanto è necessario procedere alla modifica del suddetto articolo 19 provvedendo
alla proroga del suddetto termine, in quanto non è stato possibile completare
le suddette operazioni entro il termine previsto;
Vista la preliminare deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 giugno 2000;
Sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso
dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2000;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
6 ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per
il coordinamento delle politiche comunitarie, per la funzione pubblica, per gli
affari regionali, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
il
seguente regolamento:
Art.
1.
Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1999, n. 162
1. Il comma 3 dell'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, è sostituito dal seguente:
"3.
Gli impianti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono
sprovvisti della certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio,
di cui all'articolo 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonché gli impianti
di cui al comma 1, sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 giugno
2001, il proprietario o il suo legale rappresentante trasmettono al competente
ufficio comunale l'esito positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme
vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento:
a) dagli
organismi competenti ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto
superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
b) da un
organismo di certificazione di cui all'articolo 9;
c) dall'installatore avente
il proprio sistema di qualità certificato, ai sensi del presente regolamento;
d) con autocertificazione dell'installatore corredata da perizia giurata di un
ingegnere iscritto all'albo.".
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
NOTE
AVVERTENZA:
Il testo delle note
qui pubblicato è stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione
delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art.
87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica
il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge
ed i regolamenti.
- L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, reca norme
per l'emanazione di regolamenti con decreto del Presidente della Repubblica.
- La legge 24 ottobre 1942, n. 1415, reca: "Impianto ed esercizio di ascensori
e di montacarichi in servizio privato".
- Il decreto del Presidente della
Repubblica 24 dicembre 1951, n. 1767, reca: "Approvazione del regolamento
per l'esecuzione della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, concernente l'impianto
e l'esercizio di ascensori e di montacarichi in servizio privato".
-
Il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1963, n. 1497, reca: "Approvazione
del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato".
- Si riporta l'art. 2 del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597 (Disciplina delle funzioni prevenzionali
e omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la prevenzione
e la sicurezza del lavoro):
"Art. 2. Ferme le competenze attribuite o
trasferite alle unità sanitarie locali dagli articoli 19, 20 e 21 della legge
23 dicembre 1978, n. 833, è attribuita, a decorrere dal 1° luglio 1982, all'ISPESL,
la funzione statale di omologazione dei prodotti industriali ai sensi dell'art.
6, lettera n), n. 18, e dell'art. 24 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché
il controllo di conformità dei prodotti industriali di serie al tipo omologato.
Per omologazione di un prodotto industriale si intende la procedura tecnico-amministrativa
con la quale viene provata e certificata la rispondenza del tipo o del prototipo
di prodotto prima della riproduzione e immissione sul mercato, ovvero del primo
o nuovo impianto, a specifici requisiti tecnici prefissati ai sensi e per i fini
prevenzionali della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché anche ai fini della
qualità dei prodotti.
Le procedure e le modalità amministrative e tecniche,
le specifiche tecniche, le forme di attestazione e le tariffe dell'omologazione
sono determinate con decreti interministeriali dei Ministri dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, della sanità e del lavoro e della previdenza sociale,
previo parere dell'ISPESL".
- Il decreto legislativo 30 giugno 1993,
n. 268, reca: " Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza
del lavoro, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992,
n. 421 ".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 441, reca: "Regolamento concernente l'organizzazione, il funzionamento
e la disciplina delle attività relative ai compiti dell'ISPESL, in attuazione
dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 268".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, reca: "Regolamento
per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alle macchine".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162, reca: "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva
95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione
del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di
esercizio".
- Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge 24 ottobre
1942, n. 1415:
"Art. 6. - Il collaudo di primo impianto degli ascensori
e dei montacarichi e le ispezioni periodiche, debbono di regola essere eseguite
da funzionari del Corpo del genio civile, forniti di laurea in ingegneria, designati
di volta in volta dall'ispettore generale compartimentale del genio civile.
Tuttavia il Ministero dei lavori pubblici può autorizzare l'Ente nazionale di
propaganda per la prevenzione degli infortuni ad eseguire, per tutto il territorio
dello Stato o per una parte di tale territorio, a mezzo di ingegneri forniti di
laurea dipendenti dall'Ente medesimo e scelti da apposito elenco annualmente approvato
dal detto Ministero, le prove di collaudo e le ispezioni degli ascensori e dei
montacarichi, esclusi quelli delle amministrazioni statali, e degli stabilimenti
industriali e delle aziende agricole.
La vigilanza sul servizio di cui al
precedente comma è esercitato dal Ministero dei lavori pubblici.
Spetta esclusivamente
all'Ispettorato del lavoro di eseguire, a mezzo degli ispettori dipendenti, forniti
di laurea in ingegneria, visite ed ispezioni agli ascensori ed ai montacarichi
degli stabilimenti industriali ed a quelli delle aziende agricole.
Per gli
ascensori ed i montacarichi delle amministrazioni statali provvedono, di regola,
al collaudo ed alle ispezioni, gli ingegneri del Corpo del genio civile.
Le
amministrazioni statali che hanno propri ruoli di ingegneri provvedono direttamente
per mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli".
Nota all'art. 1:
- Si riporta l'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162, come modificato dal presente regolamento:
"Art. 19 (Norme
finali e transitorie). - 1. Salvo quanto previsto al comma 3, fino alla data del
30 giugno 1999, è consentito commercializzare e mettere in servizio gli ascensori
conformi alle norme vigenti fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Fino alla data del 30 giugno 1999 si intendono legittimamente commercializzati
e messi in servizio i componenti di sicurezza conformi alle normative vigenti
fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Gli impianti
che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono sprovvisti della
certificazione CE di conformità ovvero della licenza di esercizio, di cui all
art. 6 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, nonché gli impianti di cui al comma
1, sono legittimamente messi in servizio se, entro il 30 giugno 2001, il proprietario
o il suo legale rappresentante trasmettono al competente ufficio comunale l'esito
positivo del collaudo effettuato, ai sensi delle norme vigenti fino alla data
di entrata in vigore del presente regolamento:
a) dagli organismi competenti
ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e dall'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);
b) da un organismo di certificazione
di cui all'art. 9;
c) dall'installatore avente il proprio sistema di qualità
certificato, ai sensi del presente regolamento;
d) con autocertificazione
dell'installatore corredata da perizia giurata di un ingegnere iscritto all'albo.
4. Copia della documentazione di collaudo, ove effettuato dagli organismi di cui
al comma 3, lettere b), c) e d), è trasmessa, a cura del proprietario o del suo
legale rappresentante all'organismo già competente per il collaudo di primo impianto
ai sensi della legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e successive modificazioni e integrazioni.".