| Approvazione della regola
tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati
nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. (G. U. n.
232 del 5 0ttobre 2005)IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente nuove norme per l'organizzazione
dei servizi antincendi; Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469,
concernente l'ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco; Visto l'art. 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966, concernente
la disciplina delle tariffe, delle modalità di pagamento e dei compensi al personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento; Visto
il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive
modificazioni, recante l'approvazione del regolamento concernente l'espletamento
dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi; Rilevata la necessità
di aggiornare le disposizioni di prevenzione incendi per la realizzazione dei
vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli
di prevenzione incendi; Visto il progetto di regola tecnica elaborato dal
Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art.
10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577; Visto
l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162
«Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori
e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori
e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio; Espletata la procedura
di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE, come modificata dalla direttiva
98/48/CE; Decreta:Art.1. Campo di applicazione
1. Nel rispetto della direttiva 95/16/CE la regola tecnica allegata al presente
decreto si applica, in conformità alle specifiche prescrizioni di settore in materia
di prevenzione incendi, ai vani degli impianti di sollevamento installati nelle
nuove attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed in quelle esistenti,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, in caso di modifiche sostanziali.
2. Per modifiche sostanziali agli edifici si intendono: a) l'installazione
di nuovi impianti di sollevamento; b) le modifiche costruttive degli impianti
quali l'aumento delle fermate, oppure il cambiamento del tipo di azionamento;
c) la sostituzione delle pareti del vano di corsa, delle porte di piano, del locale
del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se eseguita con materiali, modelli,
dimensioni e/o criteri costruttivi diversi da quelli esistenti; d) il rifacimento
dei solai dell'edificio, quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto
di sollevamento; e) il rifacimento strutturale delle scale dell'edificio,
quando coinvolge le strutture di pertinenza dell'impianto di sollevamento;
f) l'aumento in altezza dell'edificio, se coinvolgente le strutture di pertinenza
dell'impianto di sollevamento; g) il cambiamento della destinazione d'uso
degli ambienti, interni all'edificio, in cui si esercitano attività riportate
nell'allegato al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e successive modifiche
ed integrazioni. 3. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti
disposizioni tecniche si rinvia alle specifiche prescrizioni tecniche di settore.
Art.2. Obiettivi 1. Ai fini della prevenzione
degli incendi, della sicurezza delle persone e della tutela dei beni contro i
rischi di incendio, i vani degli impianti di sollevamento di cui all'art. 1 devono
essere realizzati in modo da: a) minimizzare le cause d'incendio; b) limitare
danni alle persone ed alle cose; c) limitare danni all'edificio ed ai locali
serviti; d) limitare la propagazione di un incendio ad edifici e/o locali
contigui; e) consentire ai soccorritori di operare in condizioni di sicurezza.Art.3.
Disposizioni tecniche 1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi
descritti e' approvata la regola tecnica di prevenzione incendi allegata al presente
decreto. Art.4. Commercializzazione CE
1. I materiali ed i prodotti per la protezione contro l'incendio provenienti
da uno degli Stati membri dell'Unione europea o dalla Turchia, ovvero da uno degli
Stati aderenti all'Associazione europea di libero scambio (EFTA), firmatari dell'accordo
SEE, legalmente riconosciuti sulla base della conformità alle direttive europee
applicabili possono essere impiegati nel campo di applicazione disciplinato dal
presente decreto sempre che garantiscano un livello di protezione equivalente
a quello previsto dalla allegata regola tecnica. Art.5. Disposizioni
finali e abrogazioni 1. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni
tecniche di prevenzione incendi impartite in materia e sostituite dall'allegata
regola tecnica. 2. Il punto 2.5. «Ascensori» dell'allegato al decreto
del Ministro dell'interno 16 maggio 1987, n. 246, recante «Norme di sicurezza
antincendio per edifici di civile abitazione» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 148 del 27 giugno 1987 e' sostituito dal seguente:
«2.5. Ascensori. Il vano di corsa dell'ascensore deve avere le stesse caratteristiche
di resistenza al fuoco del vano scala (vedi tabella A) e deve essere conforme
alle specifiche disposizioni vigenti». 3. Il punto 6.8. «Ascensori antincendio»
della parte prima «Attività di nuova costruzione» del titolo II «Disposizioni
relative alle attività ricettive con capacità superiore a venticinque posti letto»
dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994, recante «Approvazione
della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle
attività ricettive turistico-alberghiere» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 95 del 26 aprile 1994 e' sostituito dal seguente:
«6.8. Ascensori antincendio. Nelle strutture ricettive, ubicate in edifici aventi
altezza antincendio superiore a 54 m, devono essere installati
ascensori di soccorso, da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni
vigenti». 4. Il punto 3.6.1. «Montalettighe utilizzabili in caso di incendio»
del titolo II «Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni in regime
di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno»
dell'allegato al decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002, recante
«Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e
l'esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 227 del 27 settembre 2002 e' sostituito
dal seguente: «3.6.1. Montalettighe utilizzabili in caso di incendio. Gli edifici
destinati anche in parte ad aree di tipo D devono disporre di almeno un ascensore
montalettighe antincendio, da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni
vigenti. Negli edifici, destinati anche in parte ad aree di tipo D, aventi altezza
antincendio superiore a 24 m, deve essere installato
almeno un ascensore di soccorso da realizzare in conformità alle specifiche disposizioni
vigenti». Il punto. 15.7 «Montalettighe utilizzabili in caso di incendio» del
titolo III «Strutture esistenti che erogano prestazioni in regime di ricovero
ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno» dell'allegato
allo stesso decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002 e' sostituito
dal seguente: «15.7. Montalettighe utilizzabili in caso di incendio. Gli edifici
di altezza antincendio superiore a 12
m, destinati anche in parte ad aree di tipo D, devono disporre
di almeno un ascensore montalettighe antincendio, da realizzare in conformità
alle specifiche disposizioni vigenti». Art.6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana ed entrerà in vigore il centoventesimo giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 15
settembre 2005 Il Ministro: Pisanu Allegato
Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento
ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
1. Termini, definizioni generali, tolleranze dimensionali e simboli grafici di
prevenzione incendi. Ai fini delle presenti disposizioni si applicano
i termini, le definizioni e le tolleranze dimensionali approvate con il decreto
ministeriale 30 novembre 1983. 2. Disposizioni generali. Le
pareti del vano di corsa, le pareti del locale del macchinario, se esiste, e le
pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, ivi compresi porte e portelli
di accesso, nel caso in cui non debbano partecipare alla compartimentazione dell'edificio,
devono comunque essere costituiti da materiale non combustibile. Le pareti
del locale del macchinario, se esiste, e le pareti del locale delle pulegge di
rinvio, se esiste, ivi comprese le loro porte e botole di accesso, se posti in
alto ed esigenze di compartimentazione lo richiedano, devono avere caratteristiche
di resistenza al fuoco uguali o superiori a quelle richieste per le pareti del
vano di corsa con il quale comunicano. I setti di separazione, tra vano di
corsa e locale del macchinario, se esiste, o locale delle pulegge di rinvio, se
esiste, devono essere realizzati con materiale non combustibile; i fori di comunicazione,
attraverso detti setti per passaggio di funi, cavi o tubazioni, devono avere le
dimensioni minime indispensabili. All'interno del vano di corsa, del locale
del macchinario, se esiste, del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, e delle
aree di lavoro, destinate agli impianti di sollevamento, non devono esserci tubazioni
o installazioni diverse da quelle necessarie al funzionamento o alla sicurezza
dell'impianto come prescritto dalla direttiva 95/16/CE. L'intelaiatura di
sostegno della cabina deve essere realizzata con materiale non combustibile. Le
pareti, il pavimento ed il tetto devono essere costituiti da materiali di classe
di reazione al fuoco non superiore a 1. Per gli ascensori antincendio e per quelli
di soccorso, anche le pareti, il pavimento ed il soffitto della cabina devono
essere realizzati con materiale non combustibile. Le aree di sbarco protette,
realizzate negli edifici quando necessario davanti agli accessi di piano degli
impianti di sollevamento, nonché nell'eventuale piano predeterminato d'uscita,
di cui al punto 6, devono essere tali che si possa ragionevolmente escludere ogni
possibilità d'incendio in esse. 3. Vano di corsa. In relazione
alle pareti del vano di corsa si distinguono tre tipi di impianti di sollevamento:
in vano aperto; in vano protetto; in vano a prova di fumo. 3.1
Vano aperto. Si considera vano aperto un vano di corsa che non deve costituire
compartimento antincendio; in tal caso e' sufficiente che le pareti del vano di
corsa e le porte di piano, le eventuali altre porte o portelli di soccorso ed
ispezione siano realizzati con materiali non combustibili. 3.2. Vano
protetto. Si considera vano protetto un vano di corsa per il quale sono
soddisfatti i seguenti requisiti: le pareti del vano di corsa, comprese le
porte di piano, le porte di soccorso e porte e portelli d'ispezione, le pareti
del locale del macchinario, se esiste, le pareti del locale delle pulegge di rinvio,
se esiste, nonché gli spazi del macchinario e le aree di lavoro, se disposti fuori
del vano di corsa, devono avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco
del compartimento; gli eventuali fori di passaggio di funi, cavi e tubi relativi
all'impianto, che debbono attraversare gli elementi di separazione resistenti
al fuoco, devono avere le dimensioni minime indispensabili in relazione a quanto
stabilito al punto 2; tutte le porte di piano, d'ispezione e di soccorso devono
essere a chiusura automatica ed avere le stesse caratteristiche di resistenza
al fuoco del compartimento. 3.3. Vano a prova di fumo. Si considera
vano a prova di fumo un vano di corsa per il quale sono soddisfatti i seguenti
requisiti: le pareti del vano di corsa devono essere separate dal resto dell'edificio
a tutti i piani e su tutte le aperture, ivi comprese le porte di piano, di soccorso
e di ispezione sul vano di corsa, mediante filtro a prova di fumo. E' consentito
che il filtro a prova di fumo sia unico per l'accesso sia alle scale che all'impianto
di sollevamento, fatta eccezione per gli impianti di cui ai successivi punti 7
e 8; le pareti del vano di corsa, comprese le porte di piano, le porte di
soccorso e porte e portelli d'ispezione, le pareti del locale del macchinario,
se esiste, le pareti del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonché gli
spazi del macchinario e le aree di lavoro, se disposti fuori del vano di corsa,
devono avere le stesse caratteristiche di resistenza al fuoco del compartimento;
gli eventuali fori di passaggio di funi, cavi e tubi relativi all'impianto, che
debbono attraversare gli elementi di separazione resistenti al fuoco, devono avere
le dimensioni minime indispensabili in relazione a quanto stabilito al punto 2;
le porte di piano, di ispezione e di soccorso, possono dare accesso direttamente
ad aree di sbarco che siano aperte per almeno un lato verso uno spazio scoperto,
ovvero verso filtri a prova di fumo. 4. Accessi al locale del macchinario,
agli spazi del macchinario e/o alle aree di lavoro. Per i vani di cui
ai punti 3.3 e 7, gli accessi al locale del macchinario, se esiste, gli accessi
al locale delle pulegge di rinvio, se esiste, nonché agli spazi del macchinario
e alle aree di lavoro devono avvenire attraverso spazi scoperti o protetti con
filtri a prova di fumo. Per i vani di cui al punto 8, gli accessi al locale
del macchinario e gli accessi al locale delle pulegge di rinvio, se esiste, devono
avvenire attraverso spazi scoperti o protetti con filtri a prova di fumo con esclusione
di quelli in sovrappressione. Nei vani di cui ai punti 3.2, 3.3 e 7
in cui sono installati impianti di sollevamento ad azionamento
idraulico, i serbatoi che contengono l'olio devono essere chiusi e costruiti in
acciaio; le tubazioni per l'olio, se installate fuori del vano di corsa, devono
essere di acciaio; in alternativa, i serbatoi e le tubazioni devono essere protetti
dall'incendio e dotati di chiusure capaci di trattenere l'olio. Le aree di
lavoro, poste fuori del vano di corsa, devono essere facilmente e chiaramente
individuate e devono essere ubicate in ambienti aventi caratteristiche conformi
con quelle stabilite al punto 3 per il vano di corsa. 5. Aerazione del
vano di corsa, dei locali del macchinario, delle pulegge di rinvio e/o degli ambienti
contenenti il macchinario. Le aerazioni del vano di corsa, del locale
del macchinario, se esiste, del locale delle pulegge di rinvio, se esiste, e/o
degli spazi del macchinario devono essere fra loro separate e aperte direttamente,
o con canalizzazioni anche ad andamento suborizzontale, verso spazi scoperti a
condizione che sia garantito il tiraggio. Le canalizzazioni devono essere realizzate
con materiale non combustibile. L'aerazione del vano di corsa, degli spazi
del macchinario o dei locali del macchinario e/o delle pulegge di rinvio, se esistono,
deve essere permanente e realizzata mediante aperture, verso spazi scoperti, non
inferiori al 3% della superficie in pianta del vano di corsa e dei locali, con
un minimo di: 0,20 m2 per il vano di corsa; 0,05 m2 per il locale del
macchinario, se esiste, e per il locale delle pulegge di rinvio, se esiste.
Dette aperture devono essere realizzate nella parte alta delle pareti del vano
e/o dei locali da aerare e devono, inoltre, essere protette contro gli agenti
atmosferici e contro l'introduzione di corpi estranei (animali vari, volatili
ecc.); tali protezioni non devono consentire il passaggio di una sfera di diametro
maggiore di 15 mm.
Quando il vano di corsa e' aperto su spazi scoperti, per esso non e' richiesta
aerazione. La canalizzazione di aerazione del vano può attraversare il locale
del macchinario, se esiste, o delle pulegge di rinvio; allo stesso modo la canalizzazione
di aerazione degli ambienti contenenti il macchinario o del locale del macchinario,
se esiste, può attraversare il vano di corsa ed il locale delle pulegge di rinvio
o altri locali interni dell'edificio, purché garantisca la prevista compartimentazione.
6. Misure di protezione attiva. Se in vano protetto o in vano a
prova di fumo, gli impianti di sollevamento, quando le esigenze di compartimentazione
dell'edificio lo richiedono, prima che la temperatura raggiunga un valore tale
da comprometterne il funzionamento, previo comando proveniente dal sistema di
rilevazione di incendio dell'edificio, devono inviare la cabina al piano predeterminato
di uscita e permettere a qualunque passeggero di uscire. In prossimità dell'accesso
agli spazi e/o al locale del macchinario deve essere disposto un estintore di
classe 21A89BC, idoneo per l'uso in presenza d'impianti elettrici. Nel locale
del macchinario, se esiste, possono essere adottati impianti di spegnimento automatici
a condizione che siano del tipo previsto per incendi di natura elettrica, convenientemente
protetti contro gli urti accidentali e siano tarati a una temperatura nominale
d'intervento tale che intervengano dopo che l'ascensore si sia fermato a seguito
della manovra prevista al precedente paragrafo. 7. Vani di corsa per
ascensore antincendio. Il vano di corsa, per un ascensore antincendio,
deve rispondere alle caratteristiche indicate al punto 3.3. ed alle seguenti ulteriori
misure: tutti i piani dell'edificio devono essere serviti dall'ascensore antincendio;
l'uscita dall'ascensore deve immettere in luogo sicuro, posto all'esterno
dell'edificio, in corrispondenza del piano predeterminato di uscita, direttamente
o tramite percorso orizzontale protetto di lunghezza non superiore a 15
m, ovvero di lunghezza stabilita dalle disposizioni tecniche
di settore; le pareti del vano di corsa, il locale del macchinario, se esiste,
gli spazi del macchinario e le aree di lavoro di un ascensore antincendio, devono
essere distinti da quelli degli altri eventuali ascensori e devono appartenere
a compartimenti distinti da quelli degli altri eventuali ascensori; gli elementi
delle strutture del vano di corsa, del locale del macchinario, se esiste, o degli
spazi del macchinario e delle aree di lavoro, se disposti fuori del vano di corsa,
devono avere una resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento
e comunque non inferiore a REI 60; l'accesso al locale macchinario, se esiste,
agli spazi del macchinario o alle aree di lavoro deve avvenire da spazio scoperto,
esterno all'edificio, o attraverso un percorso, protetto da filtro a prova di
fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento e comunque
non inferiore a REI 60; ad ogni piano, all'uscita dall'ascensore, deve essere
realizzata un'area dedicata di almeno 5
m2 aperta, esterna all'edificio, oppure, protetta da filtro
a prova di fumo di resistenza al fuoco corrispondente a quella del compartimento
e comunque non inferiore a REI 60; la botola installata sul tetto della cabina,
per il salvataggio o per l'auto salvataggio di persone intrappolate, deve essere
prevista con dimensioni minime m 0,50 x m 0,70 di facile accesso sia dall'interno,
con la chiave di sblocco, sia dall'esterno della cabina. Le dimensioni interne
della cabina devono essere di almeno m (1,10 x 2,10) con accesso sul lato più
corto; le porte di piano devono avere resistenza al fuoco non inferiore a
quella richiesta per il vano di corsa e, comunque, non inferiore a REI 60;
la linea di alimentazione di un ascensore antincendio deve essere distinta da
quella di ogni altro ascensore presente nell'edificio e deve avere una doppia
alimentazione primaria e secondaria di sicurezza; i montanti dell'alimentazione
elettrica del macchinario devono essere separati dall'alimentazione primaria ed
avere una protezione non inferiore a quella richiesta per il vano di corsa e,
comunque, non inferiore a REI 60; in caso di incendio il passaggio da alimentazione
primaria ad alimentazione secondaria di sicurezza deve essere automatico;
i locali del macchinario e delle pulegge di rinvio, se esistono, ed il tetto di
cabina devono essere provvisti di illuminazione di emergenza, con intensità luminosa
di almeno 5 lux, ad 1 m
di altezza sul piano di calpestio, e dotata di sorgente autonoma incorporata,
con autonomia di almeno 1 ora e comunque non inferiore al tempo di resistenza
richiesto per l'edificio; in caso di incendio la manovra di questi ascensori
deve essere riservata ai Vigili del fuoco ed eventualmente agli addetti al servizio
antincendio opportunamente addestrati; un sistema di comunicazione bidirezionale
deve collegare in maniera permanente la cabina all'ambiente contenente il macchinario
o al locale del macchinario, se esiste, ed alle aree di sbarco; nel progetto
dell'edificio devono essere adottate misure idonee a limitare il flusso d'acqua
nel vano di corsa, durante le operazioni di spegnimento di un incendio; il materiale
elettrico all'interno del vano di corsa, nella zona che può essere colpita dall'acqua
usata per lo spegnimento dell'incendio, e l'illuminazione del vano devono avere
protezione IPX3; gli ambienti e le aree di sbarco protette devono essere tali
da consentire il funzionamento corretto della manovra degli ascensori antincendio
per tutto il tempo prescritto per la resistenza al fuoco dell'edificio; gli
ascensori antincendio non vanno computati nella valutazione delle vie di esodo.
8. Vano di corsa per ascensore di soccorso. Quando in un edificio,
in relazione alle specifiche disposizioni di prevenzione incendi, deve essere
installato un ascensore di soccorso, utilizzabile in caso di incendio, installato
esclusivamente per trasporto delle attrezzature del servizio antincendio ed, eventualmente,
per l'evacuazione di emergenza delle persone, devono essere adottare, oltre alle
misure di cui al punto 7, anche le seguenti: il numero degli ascensori di
soccorso deve essere definito in modo da servire con essi l'intera superficie
orizzontale di ciascun piano dell'edificio; il locale del macchinario deve
essere installato nella sommità dell'edificio con accesso diretto dal piano di
copertura del medesimo; non e' ammesso un azionamento di tipo idraulico;
i condotti di aerazione del locale del macchinario devono essere separati da quelli
del vano di corsa. In caso di condotto di aerazione del vano di corsa, che attraversasse
il locale del macchinario o che fosse contiguo, il condotto di aerazione deve
essere segregato e protetto con materiali aventi resistenza al fuoco almeno REI
120; le dimensioni interne minime della cabina e dell'accesso devono essere
stabilite in base alle esigenze dei vigili del fuoco ed in ogni caso non devono
essere inferiori ai seguenti valori: larghezza 1,10
m profondità 2,10
m altezza interna di cabina 2,15
m larghezza accesso (posto sul lato minore) 1,00 m le porte di piano e di cabina
devono essere ad azionamento manuale, la porta di cabina deve essere ad una o
più ante scorrevoli orizzontali. Al fine di assicurare la disponibilità dell'impianto,
anche in caso di uso improprio, deve essere installato un dispositivo che, quando
il tempo di sosta della cabina ad un piano diverso di quello di accesso dei vigili
del fuoco supera i due minuti, riporti automaticamente la cabina al piano anzidetto.
Un allarme luminoso ed acustico, a suono intenso non inferiore ai 60 dB(A), deve
segnalare il fallimento di questa manovra al personale dell'edificio; tale allarme
non deve essere operativo quando l'ascensore e' sotto il controllo dei vigili
del fuoco; un interruttore a chiave, posto a ogni piano servito, deve consentire
ai vigili del fuoco di chiamare direttamente l'ascensore di soccorso; per
l'auto salvataggio, dall'interno della cabina, deve essere presente una scala
che consenta di raggiungere in sicurezza il tetto della cabina stessa attraverso
la relativa botola; per consentire il diretto e facile accesso alla botola,
all'interno della cabina non sono ammessi controsoffitti. 9. Norme di
esercizio. L'uso degli ascensori in caso d'incendio e' vietato. Presso
ogni porta di piano di ogni ascensore deve essere affisso un cartello con l'iscrizione
«Non usare l'ascensore in caso d'incendio». In edifici di civile abitazione e'
sufficiente prevedere l'affissione del cartello solo presso la porta del piano
principale servito e di tutti gli altri piani da cui si può accedere dall'esterno.
In caso d'incendio e' consentito unicamente l'uso di ascensori antincendio e di
soccorso in relazione a quanto stabilito dalle specifiche regole tecniche di settore.
Inoltre, e' proibito accendere fiamme libere in cabina, nel vano di corsa, nei
locali del macchinario e delle pulegge di rinvio e nelle aree di lavoro, nonché
depositare in tali ambienti materiale estraneo al funzionamento dell'ascensore.
I suddetti divieti, limitazioni e condizioni di esercizio devono essere segnalati
con apposita segnaletica conforme al decreto legislativo n. 493/1996. |