Approvazione
del regolamento per gli ascensori ed i montacarichi in servizio privato (G.U.
16 novembre 1963, n. 298, suppl. ord.).
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Vista la legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e il decreto legislativo luogotenenziale
1° marzo 1945, n. 82;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito
il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Ministri per l'industria
ed il commercio e per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno,
per la grazia e giustizia, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale;
Decreta:
Art.
1
Sono approvate le annesse norme per gli ascensori ed i montacarichi in
servizio privato.
Art. 2
Le
disposizioni di cui ai Capi I, II, III, IV e V delle annesse norme entrano in
vigore un anno dopo la pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale.
Art. 3
Gli ascensori ed i
montacarichi già installati prima della pubblicazione del presente decreto debbono
rispondere soltanto alle prescrizioni contenute nel Capo VI. Gli Uffici di controllo
dovranno, però, accertare che essi offrano le necessarie garanzie di agibilità
e di sicurezza, stabilendo le prescrizioni necessarie per il loro esercizio.
Gli
ascensori ed i montacarichi che saranno installati dopo la pubblicazione del presente
decreto e prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui ai Capi I, II,
III, IV e V delle norme annesse al presente decreto sono sottoposti alle disposizioni
del regolamento approvato con decreto luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 600,
ferma in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo VI delle predette
norme.
Art. 4
Nei casi in
cui le annesse norme non siano in tutto od in parte tecnicamente applicabili ad
ascensori o montacarichi non azionati elettricamente, quali gli apparecchi idraulici
e simili, nonchè ad ascensori o montacarichi aventi caratteristiche costruttive
e destinazioni di uso particolare, quali determinati apparecchi installati nei
pozzi idrici, negli impianti idroelettrici e simili, debbono essere adottate idonee
misure sostitutive di sicurezza approvate, a seguito di istanza documentata, con
provvedimento dell'Amministrazione competente, su conforme parere del Consiglio
nazionale delle ricerche.
Art. 5
Il Consiglio nazionale delle ricerche dà parere agli organi tecnici chiamati
all'applicazione del presente decreto.
REGOLAMENTO
PER GLI ASCENSORI ED I MONTACARICHI
IN
SERVIZIO PRIVATO
Capo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1
(Campo
di applicazione)
Le presenti norme si applicano agli ascensori e montacarichi
in servizio privato anche se accessibili al pubblico.
Le presenti norme
non si applicano agli ascensori e ai montacarichi per miniere e per navi, a quelli
aventi corsa minore di 2 m., agli apparecchi di sollevamento a trazione funicolare
scorrenti su guide inclinate, e agli ascensori in servizio pubblico.
Art.
2
(Categorie)
Agli
effetti delle presenti norme, gli ascensori ed i montacarichi secondo le loro
caratteristiche sono classificati nelle seguenti categorie:
Categoria A
- ascensori adibiti al trasporto di persone.
Categoria B - ascensori adibiti
al trasporto di cose accompagnate da persone.
Categoria C - montacarichi
adibiti al trasporto di cose con cabina accessibile alle persone per le sole operazioni
di carico e scarico.
Categoria D - Montacarichi a motore adibiti al trasporto
di cose con cabina non accessibile alle persone e di portata non inferiore a Kg.
25.
Categoria E - ascensori e cabine multiple a moto continuo adibiti al
trasporto di persone.
Un ascensore di categoria B può essere adibito anche
al trasporto di sole persone addette alla azienda utente.
Un montacarichi
si definisce con cabina non accessibile alle persone e quindi appartenente alla
categoria D, quando il bordo inferiore delle aperture di carico è ad altezza non
minore di 0,80 m. dal piano di calpestio, e la cabina ha una altezza libera non
maggiore di 1.20 m. oppure è provvista di ripari intermedi fissi, estesi a tutta
la sezione della cabina, tali che gli spazi liberi risultanti siano di altezza
non maggiore di 1,20 m.
La portata di un montacarichi di categoria D non
può essere maggiore di 250 kg.
Art.
3
(Definizioni)
Agli
effetti delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:
Ammortizzatore
- Dispositivo per fermare progressivamente la cabina, o il contrappeso, in discesa.
Argano a frizione - Argano nel quale le funi portanti si avvolgono sulla
puleggia di frizione e questa trasmette il movimento alle funi per attrito.
Argano
a tamburo - Argano nel quale le funi portanti si avvolgono sul tamburo e sono
fissate a questo.
Ascensore - Elevatore adibito al trasporto di
persone o di persone e cose.
Ascensore o montacarichi in servizio pubblico
- Elevatore adibito a un pubblico servizio di trasporto.
Ascensore per
case di abitazione - Ascensore destinato a servire appartamenti adibiti in tutto
o in parte ad abitazione.
Cabina - Elemento dell'elevatore destinato a
contenere e a trasportare il carico.
Cavo flessibile - Cavo con conduttori
flessibili destinato a collegare gli apparecchi elettrici della cabina, o eventualmente
del contrappeso, con quelli esterni.
Contatto di sicurezza - Contatto che
viene aperto per impedire il movimento della cabina in condizioni di pericolo.
Contatto con distacco obbligato - Contatto che viene aperto per azione
di un organo meccanico rigido che allontana un elemento conduttore facente parte
del circuito.
Contatto con distacco obbligato non permanente - Contatto
mantenuto aperto per azione della gravità, o di molla di compressione, o di entrambe.
Contatto con distacco obbligato permanente - Contatto mantenuto aperto
per azione continua di un organo meccanico rigido.
Contatto con ponte asportabile
- Contatto che viene aperto per asportazione di un elemento conduttore facente
parte del circuito.
Contattore del motore, del freno - Dispositivo elettromagnetico
che, in condizione di riposo, mantiene aperto il circuito di alimentazione del
motore, del freno.
Corsa - Distanza fra i due piani estremi serviti dall'elevatore.
Elevatore - Ascensore o montacarichi - Impianto di sollevamento fisso,
avente cabina mobile fra guide verticali o leggermente inclinate, adibito al trasporto
di persone o di cose, fra due o più piani.
Elevatore con catene di appoggio
- Elevatore avente cabina sostenuta da catene portanti, con sistema cinematico
che permette il movimento unidirezionale delle catene anche quando la cabina è
alle estremità della corsa, e in modo che la cabina non possa oltrepassare i piani
estremi.
Extracorsa - Distanza che la cabina può percorrere oltre i piani
estremi, dopo l'intervento dell'interruttore di extracorsa e prima che la cabina,
o il contrappeso, si fermi sugli arresti fissi, o sugli ammortizzatori completamente
compressi.
Fossa - Parte del vano di corsa sotto il livello del piano più
basso servito dall'elevatore.
Guida - Organo destinato a vincolare il movimento
della cabina o del contrappeso.
Intelaiatura della cabina - Incastellatura
metallica che sostiene la cabina, alla quale sono fissati gli organi di sospensione,
gli organi di guida, il paracadute se applicato.
Limitatore di velocità
- Dispositivo che fa agire il paracadute nel caso di eccesso di velocità.
Macchinario
- Complesso degli organi per muovere la cabina, composto principalmente del motore
di sollevamento e normalmente del freno e dell'argano.
Manovra collettiva
o registrata - Sistema di manovra per registrare più comandi o chiamate, che poi
vengono eseguiti in successione prestabilita.
Manutentore - Persona o ditta
incaricata della manutenzione dell'elevatore.
Montacarichi - Elevatore
adibito al trasporto di sole cose.
Paracadute - Dispositivo automatico
atto a fermare e sostenere la cabina o eventualmente il contrappeso, nel caso
di rottura o di allentamento degli organi di sospensione o nel caso di eccesso
di velocità.
Porta automatica - Porta della cabina o del piano che viene
aperta e chiusa da un meccanismo ausiliario.
Porta del piano - Porta atta
ad impedire l'accesso al vano di corsa quando la cabina non è presente.
Portata
- Carico di esercizio per il quale è progettato l'elevatore.
Segnale del
senso di movimento - Segnale luminoso applicato agli accessi dei piani, o nella
cabina, per indicare il senso di movimento attuale o prossimo della cabina.
Serratura
- Dispositivo meccanico per impedire, in condizioni di pericolo, l'apertura della
porta del piano, o del portello dell'apertura di carico, o della porta della cabina.
Trasformatore di isolamento - Trasformatore avente avvolgimento primario
isolato e separato dagli avvolgimenti secondari.
Uscita di emergenza -
Apertura supplementare per uscita dalla cabina nel caso di emergenza.
Vano
di corsa - Spazio libero dove si muove la cabina, o il contrappeso.
Velocità
di esercizio - Media della velocità di regime della cabina in salita e in discesa,
misurata con carico uguale alla portata e con tensione di alimentazione e frequenza
nominali.
Vetro di sicurezza - Vetro retinato, vetro stratificato, vetro
temperato, o materiale simile che, nel caso di rottura, non produce frammenti
taglienti o acuminati pericolosi.
Capo
II
NORME COMUNI AGLI ASCENSORI ED
AI MONTACARICHI
DI TUTTE LE CATEGORIE
Art. 4
(Vano
di corsa)
4.1. Nel vano di corsa non devono essere disposte canne fumarie,
condutture o tubazioni che non appartengano all'impianto.
4.2. Le eventuali
riseghe perimetrali nelle pareti della fossa devono essere raccordate verso l'alto
con smusso non maggiore di 45° rispetto alla verticale.
4.3. Nel vano di
corsa comune a più impianti la fossa di ciascun impianto deve essere separata
dalle altre con robuste protezioni di materiale incombustibile di altezza non
minore di 2 m.
Art. 5
(Strutture
portanti del macchinario e delle pulegge di rinvio)
5.1. Le strutture
portanti del macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere calcolate per
sostenere i carichi fissi più 1,5 volte il carico statico massimo trasmesso dalle
funi o catene portanti, compreso il loro peso proprio, con coefficiente di sicurezza
non minore di 6 per le strutture di acciaio e per quelle di cemento armato.
5.2.
Le travi portanti, calcolate con il carico precedente, non devono avere freccia
elastica maggiore di 1/1500 della loro lunghezza libera.
Art.
6
(Locali del macchinario e delle
pulegge di rinvio)
6.1. Nei locali del macchinario e delle pulegge
di rinvio non devono essere disposte canne fumarie, condutture o tubazioni non
destinate all'impianto.
6.2. I locali del macchinario e delle pulegge di
rinvio devono avere dimensioni sufficienti per permettere l'ispezione e la manutenzione
agevole da tutte le parti.
6.3. L'altezza del locale del macchinario, nelle
posizioni alle quali si deve accedere per la manutenzione, deve essere non minore
di 2 m.
Nei montacarichi di categoria D l'altezza del locale del macchinario
può essere minore di 2 m. purché vi sia un piano praticabile fisso esterno dal
quale si possa fare la manutenzione agevole di tutte le parti e l'altezza tra
il piano praticabile ed il soffitto sia non minore di 2 m. Nel caso che tali montacarichi
abbiano portata non maggiore di 50 kg. il piano praticabile e la scala per raggiungerlo
possono essere asportabili e l'altezza tra il piano praticabile ed il soffitto
deve essere non minore di 1,8 m.
6.4. Dove particolari esigenze lo impongono,
per le sole pulegge di rinvio sono tollerate coperture scorrevoli o ribaltabili.
6.5. Nel locale del macchinario deve essere disposto:
a) un interruttore
generale a mano, di tipo protetto contro contatti accidentali, per togliere tensione
all'impianto, salvo che alla linea di illuminazione. L'interruttore deve essere
disposto in posizione ben accessibile.
Se nello stesso locale sono installati
i macchinari di più impianti, gli interruttori generali relativi devono essere
contraddistinti.
Nei montacarichi di categoria D, aventi portata non maggiore
di 50 kg., l'interruttore generale può essere disposto fuori del locale del macchinario,
in prossimità di questo.
Negli ascensori di categoria A e B e nei montacarichi
di categoria C installati in edifici civili nei quali vi sia personale di custodia,
deve essere disposto un interruttore generale, o un comando per l'interruttore
generale, in locale facilmente accessibile al personale di custodia. Dove non
vi è personale di custodia, l'interruttore generale o il comando per l'interruttore
generale deve essere disposto al piano terreno, in posizione facilmente accessibile,
in una custodia sotto vetro;
b) un volantino cieco per la manovra a mano
dell'argano, quando sia prescritta.
Sull'argano deve essere indicato il
senso di rotazione per far salire e far scendere la cabina ed il rapporto di riduzione
dell'argano. Negli argani senza riduttore non è ammessa la manova a mano con volantino;
c) un attrezzo ad azione manuale continua per aprire il freno dell'argano;
d) un cartello con le istruzioni per la manovra a mano dell'argano, quando
sia prescritta;
e) uno schema elettrico dell'impianto, o uno schema dei
circuiti di sicurezza, con le istruzioni per fare le prove di isolamento.
6.6.
I locali del macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere chiusi a chiave
durante il servizio. La chiave deve essere affidata al personale di custodia,
o a persona incaricata.
6.7. Sulla porta di accesso dei locali del macchinario
e delle pulegge di rinvio deve essere applicato un cartello con l'indicazione:
"Ascensore (o Montacarichi) - Vietato l'accesso agli estranei". Un altro
cartello deve indicare il nome ed il recapito del manutentore.
Art.
7
(Accessi ai locali del macchinario
e delle pulegge di rinvio)
7.1. I locali del macchinario e delle pulegge
di rinvio devono avere accesso diretto, agevole e sicuro.
7.2. Le scale
verticali e le scale asportabili non sono ammesse, salvo quanto indicato per i
montacarichi di categoria D aventi portata non maggiore di 50 kg.
Art.
8
(Illuminazione)
8.1.
Il vano di corsa per la cabina, quando è completamente chiuso con pareti opache,
deve essere provvisto d'impianto di illuminazione.
8.2. Gli ambienti dove
sono disposti gli accessi dei piani, o le aperture di carico, devono essere provvisti
d'impianto di illuminazione.
8.3. I locali del macchinario e delle pulegge
di rinvio devono essere provvisti d'impianto di illuminazione e di una presa per
lampada portatile. L'interruttore deve essere disposto in prossimità dell'accesso,
dal lato della battuta della porta.
8.4. I corridoi e le scale di accesso
ai locali del macchinario e delle pulegge di rinvio devono essere provvisti di
impianto di illuminazione.
Art.
9
(Protezione antincendio)
9.1.
Quando il vano di corsa è completamente chiuso le pareti devono essere di materiale
incombustibile, e le porte dei piani, o i portelli delle aperture di carico ed
i relativi telai di battuta devono aver sufficiente resistenza al fuoco.
9.2.
Le aperture per il passaggio delle funi e delle catene nel vano di corsa devono
essere le più piccole possibili.
9.3. Le canne fumarie adiacenti al vano
di corsa o al locale del macchinario devono essere isolate termicamente da questi.
9.4. Gli impianti, aventi corsa sopra il piano terreno maggiore di 20 m.,
installati negli edifici civili aventi altezza di gronda maggiore di 24 m., e
gli impianti installati negli edifici industriali devono avere ubicazione e protezioni
antincendio rispondenti ai regolamenti del locale Comando dei vigili del fuoco
o della Direzione generale dei servizi antincendio. In questi impianti il vano
di corsa e il locale del macchinario devono essere isolati dagli altri ambienti
interni dell'edificio per mezzo di pareti cieche di materiale incombustibile e
di porte cieche, e devono avere in alto una apertura od un camino per scaricare,
all'aria libera, il fumo che si formasse in essi a causa di un eventuale incendio.
Art. 10
(Impianto
elettrico)
10.1. I cavi delle linee elettriche devono rispondere ai
criteri della buona tecnica.
10.2. I tubi protettivi delle linee elettriche
devono corrispondere ai criteri della buona tecnica.
10.3. I conduttori
delle linee di tutti i circuiti devono avere sezione non minore di 1 mm2,
salvo i conduttori delle linee dei circuiti dei segnali che devono avere sezione
non minore di 0,8 mm2.
10.4. L'isolante dei cavi delle linee
deve essere antinvecchiante.
10.5. L'isolamento deve essere non minore
del grado 3° per i circuiti con tensione nominale uguale o maggiore di 100 V,
del grado 2° per i circuiti con tensione nominale minore di 100 V, del grado 1,5
per i circuiti dei segnali con tensione nominale minore di 25 V.
10.6.
Se nello stesso tubo o cavo flessibile sono contenuti cavi di circuiti con tensione
differente, tutti i cavi devono avere isolamento adatto per la tensione maggiore.
10.7. I cavi del circuito di manovra devono essere contenuti in tubi protettivi
e cavi flessibili separati da quelli degli altri circuiti non collegati allo stesso
circuito alimentatore.
10.8. I cavi e gli apparecchi elettrici che per
la loro posizione possono essere soggetti a danneggiamento per cause meccaniche
devono essere provvisti di protezione adeguata.
10.9. I cavi di tutti i
circuiti, salvo i cavi del circuito del segnale di allarme, devono essere protetti
con dispositivi appositi contro il riscaldamento eccessivo causato da sovraccorrente.
10.10. I motori di sollevamento devono essere protetti con dispositivi
appositi contro il riscaldamento eccessivo causato da sovraccarichi prolungati,
da mancanza di fase, o da corti circuiti.
10.11. La resistenza di isolamento
in ohm di ogni circuito verso gli altri circuiti, o verso la terra, dove essere
non minore di 2.000 volte la tensione nominale del circuito in volt, con un minimo
di 250.000 W.
Art. 11
(Impianto
di terra)
11.1. Le carcasse dei motori, l'argano, le incastellature
dei quadri elettrici, le scatole metalliche degli apparecchi elettrici del locale
del macchinario, del vano di corsa e della cabina, le protezioni metalliche del
vano di corsa portanti linee od apparecchi elettrici devono essere collegati fra
loro e il complesso deve essere collegato a terra.
11.2. Il conduttore
della linea di terra dei motori di sollevamento e del quadro elettrico portante
apparecchi collegati nel circuito relativo deve avere sezione non minore di quella
del conduttore della linea di alimentazione relativa con un minimo di 5 mm 2
se di rame; di 20 mm 2 se di ferro zincato;
di 200 mm.2 se sono usate le strutture di
ferro dell'impianto.
11.3. Il conduttore della linea di terra degli altri
apparecchi elettrici e delle protezioni metalliche del vano di corsa portanti
linee od apparecchi elettrici deve avere sezione non minore di quella del conduttore
della linea di alimentazione relativa, con un minimo di 2,5 mm2
se di rame e di 20 mm2 se di ferro.
Art.
12
(Tensione di alimentazione)
12.1. La tensione nominale dei circuiti dei motori di sollevamento
e degli apparecchi elettrici del locale del macchinario deve essere non maggiore
di 380 V, salvo negli impianti installati in edifici industriali nei quali la
tensione deve essere non maggiore di 500 V.
12.2. La tensione nominale
del circuito di illuminazione del vano di corsa e della cabina deve essere non
maggiore di 220 V.
12.3. La tensione nominale degli altri circuiti collegati
con gli apparecchi elettrici del vano di corsa e della cabina deve essere non
maggiore di 150 V. L'eventuale riduzione a questa tensione deve essere ottenuta
per mezzo di un trasformatore di isolamento.
Art.
13
(Installazioni in ambienti
speciali)
13.1. I dispositivi meccanici installati in ambiente umido
o esposto alle intemperie devono essere costruiti con materiale idoneo, o devono
essere provvisti di protezione adeguata.
Le linee e gli apparecchi elettrici
devono essere stagni.
13.2. I dispositivi meccanici installati in ambiente
corrosivo devono essere costruiti con materiale idoneo, o devono essere provvisti
di protezione adeguata. Anche le linee e gli apparecchi elettrici devono essere
provvisti di protezione adeguata.
13.3. Le guide della cabina e del contrappeso
installate in ambiente dove esiste il pericolo di esplosioni possono essere non
metalliche. Le linee e gli apparecchi elettrici devono essere provvisti di idonea
protezione antideflagrante.
13.4. L'isolamento dei cavi delle linee installate
in ambiente speciale deve essere non minore del grado 3°.
Art.
14
(Prove delle lastre di vetro
di sicurezza)
14.1. Le lastre di vetro di sicurezza devono essere sottoposte
alle prove di tipo seguenti, da farsi su lastre campione una volta tanto.
a)
Prova d'urto
La prova deve essere fatta su una lastra di 0,3x0,3 m. appoggiata
sui quattro lati, ai bordi, per larghezza di circa 10 mm., su un telaio di legno.
Sul centro della lastra è lasciata cadere liberamente, dall'altezza di
0,5 m., una sfera di acciaio levigato del peso di 0,76 kg. A seguito di tale prova
la lastra di vetro retinato, di vetro stratificato, o di materiale simile, non
deve produrre frammenti acuminati pericolosi che si distacchino dal supporto;
la lastra di vetro temperato non deve rompersi.
La prova deve essere ripetuta
lasciando cadere la sfera da altezza maggiore. A seguito di tale prova la lastra
di vetro retinato, di vetro stratificato, o di materiale simile, non deve venire
perforata dalla sfera per altezza di caduta fino a 1 m.; la lastra di vetro temperato
rompendosi deve produrre frammenti minuti, non taglienti.
Le prove devono
essere fatte con temperature ambientali fra 15° C e 25° C.
b) Prova di
flessione
La prova deve essere fatta su una lastra delle dimensioni massime
previste per la applicazione, appoggiata sui due lati più corti, ai bordi, per
larghezza di circa 20 mm., su appoggi di legno. Su una striscia mediana larga
non più di 50 mm. parallela agli appoggi è applicato un carico distribuito di
100 kg. per metro lineare per la lastra di vetro retinato, di vetro stratificato,
o di materiale simile, e di 200 kg. per metro lineare per la lastra di vetro temperato.
La lastra non deve rompersi nè fessurarsi.
14.2. Se sono usate lastre di
vetro retinato, di vetro stratificato, o di materiale simile con larghezza maggiore
di 0,6 m. o lastre di vetro temperato con larghezza maggiore di 1 m., una lastra
per ciascuna partita deve essere sottoposta in fabbrica alla prova di flessione.
Art. 15
(Applicazione
delle lastre di vetro di sicurezza)
15.1. Le lastre di vetro di sicurezza,
salvo le lastre di vetro retinato, devono essere segnate con marchio indelebile.
15.2. Nelle porte dei piani, nella cabina e nelle porte della cabina, le
lastre di vetro di sicurezza devono essere intelaiate completamente.
15.3.
Nelle protezioni del vano di corsa, le lastre di vetro di sicurezza devono essere
intelaiate completamente, salvo le lastre di vetro temperato le quali possono
essere fissate su almeno tre lati per mezzo di supporti, di zanche, o simili.
15.4. Nelle porte dei piani, nelle pareti e nelle porte della cabina, costituite
prevalentemente da lastre di vetro di sicurezza, devono essere applicate protezioni
per impedire la caduta di persone nel vano di corsa nel caso di rottura delle
lastre. In ogni caso deve essere applicata almeno una fascia di protezione di
materiale resistente, di altezza non minore di 0,15 m. dal piano di calpestio,
e una sbarra di protezione ad altezza di circa 0,9 m. dal piano di calpestio.
15.5. Nelle porte dei piani e nelle porte della cabina le cerniere, le
maniglie, le serrature e gli altri dispositivi non devono essere applicati alle
lastre di vetro di sicurezza.
Art.
16
(Serrature e contatti delle
porte)
Le serrature e i contatti delle porte dei piani e della cabina
devono rispondere ai criteri della buona tecnica.
Art.
17
(Collaudo)
Le operazioni
pertinenti alle prove di collaudo di cui all'art. 6 della legge 24 ottobre 1942,
n. 1415, dirette ad accertare se l'impianto risponde alle presenti norme, debbono
essere eseguite dalla ditta che ha installato o modificato l'impianto, secondo
quanto disposto dall'ingegnere dell'Organo di ispezione.
Art.
18
(Ispezione)
Le
operazioni di ispezione periodica e straordinaria, dirette ad accertare se le
parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto sono in condizioni
di efficienza, e se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente o sono
in condizione di funzionare regolarmente e se è stato ottemperato alle prescrizioni
eventualmente impartite in precedenti ispezioni, devono essere eseguite dal manutentore,
secondo quanto ordinato dall'ingegnere dell'Organo di ispezione.
Art.
19
(Manutenzione)
19.1.
Il manutentore deve avere a sua esclusiva disposizione i dispositivi indicati
dall'art. 49 e deve provvedere alle manovre di emergenza.
19.2. Nel caso
di emergenza la manovra a mano dell'argano può essere fatta anche dal personale
di custodia istruito per questo scopo.
19.3. Il manutentore deve provvedere,
periodicamente, secondo le esigenze dell'impianto:
a) a verificare il regolare
funzionamento dei dispositivi meccanici ed elettrici e, particolarmente, il regolare
funzionamento delle porte dei piani e delle serrature;
b) a verificare
lo stato di conservazione delle funi e delle catene;
c) alle operazioni
normali di pulizia e di lubrificazione delle parti.
19.4. Il manutentore
deve provvedere, almeno una volta ogni sei mesi, negli ascensori di categoria
A, B ed E e, almeno una volta all'anno, nei montacarichi di categoria C e D:
a)
a verificare l'integrità e l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità
e degli altri dispositivi di sicurezza;
b) a verificare minutamente le
funi, le catene e i loro attacchi;
c) a verificare l'isolamento dell'impianto
elettrico e la efficienza dei collegamenti con la terra;
d) ad annotare
i risultati di queste verifiche sul libretto prescritto dalla legge.
19.5.
Il manutentore deve pure promuovere tempestivamente la riparazione o la sostituzione
delle parti rotte o logorate, o a verificarne l'avvenuta esecuzione.
19.6.
Il proprietario deve provvedere prontamente a detta riparazione o sostituzione,
mediante personale esperto.
19.7. Nel caso che il manutentore rilevi un
pericolo in atto, deve sospendere immediatamente il servizio dell'elevatore, fino
a quando l'impianto non sia stato riparato, e deve, altresì, informare il proprietario
e l'Organo di ispezione.
Capo III
NORME PER GLI ASCENSORI DI CATEGORIA
A E B
E PER I MONTACARICHI DI CATEGORIA
C
Art. 20
(Protezioni
del vano di corsa)
20.1. La parete o la protezione del vano di corsa
sotto le soglie degli accessi dei piani deve essere verticale, liscia, a filo
della soglia, per altezza non minore di 0,16 m.
20.2. I passaggi esterni
al vano di corsa, nelle posizioni dove la distanza dagli organi mobili dell'impianto
è minore di 0,7 m. devono essere segregati con robuste pareti o protezioni di
materiale incombustibile.
20.3. Le pareti o le protezioni devono avere
altezza non minore di 1,7 m. dal piano di calpestio, o dal ciglio dei gradini,
se la distanza dagli organi mobili è maggiore o uguale a 0,3 m.; di 3,5 m. se
la distanza dagli organi mobili è minore di 0,3 m.
20.4. Le protezioni
possono essere costituite da robusti telai con reti, griglie o traforati metallici
aventi aperture che non permettano il passaggio di una sfera del diametro di 25
mm., se la distanza dagli organi mobili è maggiore o uguale a 0,3 m. e di una
sfera del diametro di 12 mm., se la distanza dagli organi mobili è minore di 0,3
m. I fili delle reti devono avere sezione non minore di 2,5 mm.2,
la lamiera dei traforati deve avere spessore non minore di 1,2 mm.
Le protezioni
possono anche essere costituite da lastre di vetro di sicurezza rispondenti alle
prescrizioni degli artt. 14 e 15.
Art.
21
(Protezioni davanti agli accessi
della cabina)
21.1. Negli ascensori di categoria A e B le pareti o
le protezioni del vano di corsa davanti agli accessi della cabina devono essere
estese per tutta la corsa e avere larghezza non minore di quella degli accessi.
21.2. La distanza orizzontale tra le pareti o le protezioni e la porta
della cabina, in posizione completamente chiusa, deve essere non maggiore di 0,15
m. Se la porta è scorrevole la distanza deve essere misurata tra le pareti o le
protezioni e il bordo anteriore della porta.
21.3. Negli ascensori aventi
cabina con un solo accesso, provvisto di porta con serratura simile a quella delle
porte dei piani, non è richiesta la parete o la protezione davanti all'accesso
della cabina oltre l'altezza di 3,5 m. dal piano di calpestio.
Art.
22
(Extracorsa della cabina)
22.1. Sotto il piano servito più basso deve esservi un'extracorsa sufficiente
per permettere alla cabina di fermarsi, dopo l'intervento dell'interruttore di
extracorsa, o per azione del freno, oppure per azione di ammortizzatori collocati
sotto la cabina.
22.2. Sopra il piano servito più alto deve esservi un'extracorsa
sufficiente per permettere alla cabina di fermarsi, dopo l'intervento dell'interruttore
di extracorsa o per azione del freno, oppure per azione di ammortizzatori collocati
sotto il contrappeso.
22.3. Negli impianti con catene di appoggio l'extracorsa
non è richiesta.
Art. 23
(Spazi
liberi agli estremi del vano di corsa)
23.1. Nella fossa, sotto la
cabina, devono essere disposti arresti fissi per assicurare, in qualsiasi condizione,
uno spazio libero di altezza non minore di 0,5 m. tra il fondo del vano e la parte
pù sporgente della cabina e della sua intelaiatura eccettuate le parti che si
trovano in prossimità delle guide e delle pareti della fossa.
23.2. Nella
fossa sotto il contrappeso, devono essere disposti arresti fissi per assicurare,
in qualsiasi condizione, uno spazio libero di altezza non minore di 0,8 m. tra
il tetto della cabina e la parte più sporgente del soffitto del vano, e non minore
di 0,3 m. tra le parti più sporgenti disposte sopra la cabina e le parti più sporgenti
del soffitto del vano.
23.3. Negli impianti aventi velocità di esercizio
maggiore di 0,85 m/s, o dove la cabina o il contrappeso si muovano sopra locali
accessibili, in luogo degli arresti fissi devono essere applicati idonei ammortizzatori.
Art. 24
(Accessi
e porte dei piani)
24.1. L'altezza libera degli accessi dei piani deve
essere non minore di 1,9 m.
Negli ascensori di categoria B e nei montacarichi
di categoria C, dove condizioni particolari lo impongano l'altezza degli accessi
può essere ridotta fino a 1,8 m., purché l'architrave dell'accesso sia provvista
di guarnizione elastica.
24.2. Gli accessi devono essere provvisti di robuste
porte estese per tutta l'apertura dell'accesso, apribili verso l'esterno, o scorrevoli
lungo la parete del vano di corsa.
24.3. Le porte devono essere costruite
e installate in modo da assicurare il funzionamento regolare delle serrature e
dei loro contatti.
24.4. Le porte devono essere di metallo, o avere una
intelaiatura metallica, o essere di materiale plastico indeformabile, o di legno
a struttura composta con spessore non minore di 40 mm.
24.5. La porta deve
essere in grado di sostenere una spinta costante di 25 kg., normale alla parete
della porta, applicata in qualsiasi posizione e senso, senza presentare deformazione
permanente.
24.6. La porta chiusa, sollecitata con la spinta indicata,
non deve presentare freccia elastica maggiore di 15 mm.
24.7. La porta
a battente, aperta, vincolata su un vertice libero e sollecitata con una spinta
costante di 25 kg. sull'altro vertice libero, non deve presentare freccia elastica
maggiore di 25 mm.
24.8. Le porte possono essere costituite da robusti
telai con reti, griglie o traforati metallici, aventi aperture che non permettano
il passaggio di una sfera del diametro di 12 mm. I fili delle reti devono avere
sezione non minore di 2,5 mm., la lamiera dei traforati deve avere spessore non
minore di 1,2 mm.
Le porte possono anche essere costituite da lastre di
vetro di sicurezza rispondenti alle prescrizioni degli artt. 14 e 15.
24.9.
Le porte scorrevoli verticali o le rispettive partite, che si chiudono verso il
basso, devono essere provviste di una guarnizione elastica che possa cedere per
circa 15 mm., applicata sull'intera battuta.
24.10. La distanza orizzontale
tra la parete delle porte dei piani e la parete della porta della cabina, in posizione
completamente chiusa, deve essere non maggiore di 0,12 m.
Se le porte dei
piani e della cabina sono scorrevoli la distanza deve essere misurata tra il bordo
anteriore di qualsiasi porta e la parete dell'altra porta.
Se le porte
dei piani e della cabina sono scorrevoli ed accoppiate, la distanza deve essere
misurata tra i bordi anteriori delle porte.
Sono ammesse rientranze nella
parete delle porte, con profondità non maggiore di 30 mm., purchè la superficie
complessiva sia non maggiore di 0,1 m 2 per ciascuna partita.
24.11. Ogni piano
servito deve avere almeno una porta per uscire dalla cabina senza impiegare chiavi.
Art. 25
(Porte
automatiche)
25.1. Nelle porte automatiche non controllate da un manovratore,
che in condizioni normali possano esercitare una spinta contro un ostacolo che
si opponga alla chiusura, tale spinta deve essere non maggiore di 12 kg. e l'energia
cinetica, calcolata con la velocità media di chiusura, deve essere non maggiore
di 0,6 kgm.
25.2. Le porte automatiche non controllate da un manovratore
devono essere provviste di un dispositivo che interrompa la chiusura e causi la
riapertura quando agisce su un ostacolo che si oppone alla loro chiusura. Questo
dispositivo non è richiesto quando la sola porta della cabina è automatica e la
sua chiusura avviene soltanto dopo chiusa la porta del piano.
25.3. I bordi
di battuta delle porte e degli stipiti devono essere arrotondati o smussati, con
raggio o smusso non minore di 5 mm. La parete accessibile delle porte scorrevoli
deve essere liscia, o avere sporgenze non maggiori di 5 mm. con bordi arrotondati
o smussati.
Art. 26
(Serrature
delle porte dei piani)
26.1. Le porte dei piani devono essere provviste
di serratura meccanica allo scopo di impedirne l'apertura finché la cabina non
sia ferma, o non stia fermandosi, entro la distanza di 0,16 m. dal piano.
26.2.
Il catenaccio della serratura deve essere mantenuto chiuso per azione della gravità
o di molla di compressione o di entrambe.
26.3. La serratura deve essere
integrata da un contatto di sicurezza allo scopo di impedire il movimento della
cabina se la porta del piano non sia stata prima chiusa e bloccata.
26.4.
E' ammesso che la cabina possa muoversi con porta del piano e porta della cabina
aperte, per livellare, entro la distanza di 0,16 m. dal piano e con velocità di
livellamento non maggiore di 0,3 m/s.
26.5. I contatti di sicurezza devono
essere con ponte asportabile, o con distacco obbligato.
26.6. In condizioni
normali gli elementi di contatto che, con porte aperte siano accessibili al "dito
di prova" non devono essere in tensione, oppure, se in tensione, questa deve
essere non maggiore di 25 V con corrente alternata o di 50 V con corrente continua
o raddrizzata.
26.7. I contatti di sicurezza con distacco obbligato non
permanente, che con porte aperte siano accessibili, non devono poter essere chiusi
con oggetti comuni.
26.8. L'azione dei contatti di sicurezza deve impedire
il movimento della cabina quando le porte del piano non siano chiuse e bloccate
anche se si producono uno o più contatti a terra accidentali. Se i contatti di
sicurezza sono bipolari devono interrompere i due rami del circuito di manovra
dei contattori del motore di sollevamento e del freno; se i contatti di sicurezza
sono unipolari devono interrompere un ramo del circuito di manovra dei contattori
del motore di sollevamento e del freno, e l'altro ramo deve essere collegato a
terra.
26.9. Le serrature devono essere disposte e protette in modo da
impedire manomissioni dall'esterno del vano di corsa.
Art.
27
(Cabina)
27.1.
L'altezza libera della cabina deve essere non minore di 2 m. negli ascensori di
categoria A e B e non minore di 1,9 m. nei montacarichi di categoria C.
27.2.
La cabina deve avere un robusto tetto che possa sostenere il peso di 2 persone
nelle posizioni alle quali si deve accedere per la manutenzione.
27.3.
Non è richiesto il tetto della cabina negli impianti con corsa non maggiore di
5 m. provvisti di protezioni per impedire la caduta dall'alto di oggetti nella
cabina.
27.4. La cabina deve avere robuste pareti estese per tutta la sua
altezza salvo che negli accessi.
27.5. Le pareti possono essere costituite
da robusti telai con reti, griglie o traforati metallici come quelli richiesti
per le porte dei piani.
Negli ascensori di categoria A e B le pareti della
cabina possono anche essere costituite da lastre di vetro di sicurezza rispondenti
alle prescrizioni degli artt. 14 e 15.
27.6. I diaframmi di vetro disposti
sotto il tetto della cabina devono essere costituiti da lastre di vetro di sicurezza
rispondenti alle prescrizioni degli artt. 14 e 15, salvo i diffusori per l'illuminazione
della cabina aventi superficie in pianta non maggiore di 0,1 m2,
che possono essere di vetro comune completamente intelaiato.
27.7. Sotto
le soglie della cabina deve essere applicata una protezione verticale, liscia
a filo della soglia, per altezza non minore di 0,16 m.
27.8. Negli impianti
aventi fermata ausiliaria sopra il livello del piano, la parete verticale sotto
le soglie della cabina deve avere altezza non minore della distanza tra il livello
della fermata ausiliaria e il livello del piano più 0,16 m., oppure, se sono usate
porte dei piani scorrevoli verticali, deve essere applicato un dispositivo che
limiti l'apertura delle porte dei piani verso il basso al livello della fermata
ausiliaria.
27.9. Sopra il tetto della cabina deve essere applicato un
interruttore per impedire il funzionamento dell'impianto durante la manutenzione.
27.10. La distanza orizzontale tra le soglie della cabina e le soglie dei
piani non deve essere maggiore di 30 mm., salvo quanto indicato nell'art. 29.
27.11. La distanza orizzontale tra la cabina e le pareti o le protezioni
del vano di corsa o tra cabine contigue, deve essere non minore di 50 mm.
27.12.
La cabina deve essere sostenuta da una robusta intelaiatura, calcolata per sostenere
il carico statico massimo di esercizio, con coefficiente di sicurezza non minore
di 6.
Art. 28
(Portata
della cabina)
28.1. Negli ascensori di categoria A la portata deve
essere non minore di 100 kg nè di
P
= 600 A - 400 ÖA + 150
dove: P è la portata minima, kg.;
A è la superficie interna utile in pianta della cabina, senza tener conto
di eventuali sedili, m2.
Nelle cabine
con porte a battente si calcola P per una superficie nominale di A - 0,15.
Secondo
la formula precedente, la superficie interna utile in pianta della cabina deve
essere non maggiore di
28.2.
Negli ascensori di categoria A montalettighe la portata deve essere non minore
di 2/3 del valore limite P precedente.
28.3. Negli ascensori di categoria
B e nei montacarichi di categoria C la portata deve essere non minore di 100 kg.
nè di
P = 150 A
Art.
29
(Accessi e porte delle cabine)
29.1. Le cabine non devono avere più di due accessi oltre le eventuali
uscite di emergenza.
29.2. L'altezza libera degli accessi deve essere non
minore di 1,9 m. Negli ascensori di categoria B e nei montacarichi di categoria
C, dove condizioni particolari lo impongano, l'altezza degli accessi può essere
ridotta fino a 1,8 m. purché l'architrave dell'accesso sia provvisto di guarnizione
elastica.
29.3. Negli ascensori di categoria A e B gli accessi della cabina
devono essere provvisti di robuste porte, estese per tutta l'apertura dell'accesso,
apribili verso l'interno, o scorrevoli, salvo quanto indicato nei commi seguenti.
29.4. Negli ascensori di categoria A aventi velocità di esercizio non maggiore
di 0,85 m/s con esclusione degli ascensori per case di abitazione e degli ascensori
montalettighe, la porta della cabina non è richiesta purché:
a) la cabina
abbia un solo accesso;
b) la parete del vano di corsa e le porte dei piani
davanti l'accesso della cabina costituiscano una parete continua, liscia e resistente,
come lamiera inossidabile o verniciata e le sporgenze inevitabili non siano maggiori
di 5 mm. e siano raccordate verso il basso con smussi non maggiori di 30° rispetto
alla verticale. Per la manovra delle porte dei piani sono ammesse nicchie raccordate
verso l'alto con smusso non maggiore di 30° rispetto alla verticale;
c)
le porte dei piani, sollecitate con la spinta indicata nell'art. 24, abbiano frecce
elastiche non maggiori di 1/3 di quelle indicate nell'art. 24;
d) la distanza
orizzontale tra la soglia e i fianchi dell'accesso della cabina e la parete del
vano di corsa sia non minore di 5 mm. e non maggiore di 15 mm.;
e) la distanza
orizzontale tra l'architrave dell'accesso della cabina e la parete del vano di
corsa sia non minore di 70 mm. e non maggiore di 100 mm.
29.5. Negli ascensori
di categoria B, aventi velocità di esercizio non maggiore di 0,5 m/s, le porte
della cabina non sono richieste, anche se la cabina ha due accessi, purché le
pareti del vano di corsa e le porte dei piani davanti agli accessi della cabina
costituiscano una parete continua, senza sporgenze interne pericolose, con distanza
orizzontale dalla soglia e dai fianchi degli accessi della cabina non maggiore
di 30 mm. quando le porte dei piani sono a battente o scorrevoli orizzontali,
e non maggiore di 50 mm. quando le porte dei piani sono scorrevoli verticali.
Per la manovra delle porte dei piani sono ammesse nicchie. Le pareti del vano
di corsa davanti agli accessi della cabina possono esser costituite da robusti
telai con reti, griglie, o traforati metallici, come quelli richiesti per le porte
dei piani.
29.6. Negli ascensori di categoria B, aventi la velocità di
esercizio oltre 0,5 m/s e fino a 0,85 m/s, le porte della cabina non sono richieste,
anche se la cabina ha due accessi purchè:
a) le porte dei piani chiuse
siano a filo della parete del vano di corsa;
b) le pareti del vano di corsa
e le porte dei piani davanti agli accessi della cabina costituiscano una parete
continua, liscia e resistente, e le sporgenze inevitabili siano non maggiori di
5 mm. e siano raccordate verso il basso con smusso non maggiore di 30° rispetto
alla verticale, con distanza orizzontale dalla soglia e dai fianchi degli accessi
della cabina non maggiore di 30 mm. quando le porte dei piani sono a battente
o scorrevoli orizzontali, e non maggiore di 50 mm. quando le porte dei piani sono
scorrevoli verticali. Per la manovra delle porte dei piani sono ammesse nicchie,
raccordate verso l'alto con smusso non maggiore di 30° rispetto alla verticale.
29.7. Nei montacarichi di categoria C le porte della cabina non sono richieste.
29.8. Negli ascensori di categoria B e nei montacarichi di categoria C
aventi cabina senza porte, usati per trasportare carrelli o altri carichi che
possono spostarsi durante il movimento della cabina, devono essere applicati dispositivi
per impedire lo spostamento accidentale del carico.
29.9. Le porte della
cabina possono essere costituite da robusti telai con reti, griglie o traforati
metallici, come quelli richiesti per le porte dei piani.
Negli ascensori
di categoria A e B le porte della cabina possono anche essere costituite da lastre
di vetro di sicurezza rispondenti alle prescrizioni degli artt. 14 e 15.
29.10.
Le porte scorrevoli verticali, o le rispettive partite, che si chiudono verso
il basso, devono essere provviste di una guarnizione elastica che possa cedere
per circa 15 millimetri, applicata sull'intera battuta.
29.11. Le eventuali
uscite di emergenza nelle pareti della cabina devono essere provviste di porta,
apribile verso l'interno, con chiave speciale: le eventuali uscite di emergenza
nel tetto della cabina devono essere provviste di botola, apribile verso l'alto,
dall'esterno.
Art. 30
(Contatti
delle porte delle cabine)
30.1. Le porte della cabina, come pure le
porte e le botole di emergenza, devono essere provviste di contatti di sicurezza,
simili a quelli delle serrature delle porte dei piani, per impedire il movimento
della cabina se le porte e le botole non sono chiuse.
30.2. Le porte a
battente si considerano chiuse quando la distanza tra il battente e la battuta
non è maggiore di 40 mm.
Le porte scorrevoli si considerano chiuse quando
la luce libera tra le partite, o tra il bordo anteriore della porta e lo stipite,
non è maggiore di 25 mm.
Art. 31
(Illuminazione della cabina)
31.1. Negli ascensori di categoria A e B la cabina deve essere illuminata
permanentemente durante il servizio con lampada elettrica di potenza non minore
di 10 W.
Nei montacarichi di categoria C la cabina deve potersi illuminare,
durante le operazioni di carico e scarico, con lampada elettrica di potenza non
minore di 10 W.
31.2. Sopra il tetto e sotto il pavimento della cabina
devono essere disposte prese per una lampada portatile.
Art.
32
(Paracadute della cabina)
32.1. Le cabine sostenute con funi o catene portanti devono essere
provviste di paracadute idoneo a fermare la cabina in discesa, con carico equivalente
alla portata nei casi seguenti:
a) nelle cabine sostenute con due funi
o catene, nel caso di allentamento o rottura anche di una sola fune o catena e
nel caso di eccesso di velocità;
b) nelle cabine sostenute con tre o più
funi o catene, nel caso di rottura di tutte le funi o catene e nel caso di eccesso
di velocità. Se, però, le funi o catene sono calcolate con coefficiente di sicurezza
non minore di 16, I'azione del paracadute nel caso di rottura delle funi o catene
non è richiesta.
32.2. Nel caso di eccesso di velocità, il paracadute deve
agire entro i limiti seguenti:
per velocità di esercizio fino a 0,6 m/s,
entro 0,85 m/s;
per velocità di esercizio fino a 0,6 m/s, entro 1,5 m/s,
per un aumento della velocità non maggiore del 40%;
per velocità di esercizio
oltre 1,5 m/s e fino a 2,5 m/s, per un aumento della velocità non maggiore del
33%;
per velocità di esercizio oltre 2,5 m/s, per un aumento della velocità
non maggiore del 25%.
32.3. Negli impianti aventi velocità di esercizio
maggiore di 0,85 m/s, e negli ascensori di categoria A montalettighe aventi velocità
di esercizio maggiore di 0,5 m/s, il paracadute deve fermare la cabina progressivamente.
32.4. Il funzionamento del limitatore di velocità deve potersi verificare
durante l'esercizio.
32.5. L'allentamento o la rottura anche di una sola
fune o catena portante, o l'azione del paracadute, devono causare la fermata del
macchinario.
32.6. Se l'argano non è sufficientemente autofrenante per
impedire, con freno aperto e motore non alimentato, l'eccesso di velocità della
cabina nella salita oltre i limiti predetti, o se l'argano è mosso da motore a
corrente continua, deve essere applicato un dispositivo per impedire l'eccesso
di velocità o un interruttore di sicurezza per fermare il macchinario.
32.7.
Il paracadute non deve agire in salita.
32.8. Negli impianti con catene
di appoggio il paracadute non è richiesto. In questi impianti la velocità di esercizio
deve essere non maggiore di 0,85 m/s e l'argano deve essere autofrenante in modo
che, con freno aperto e motore non alimentato, l'aumento della velocità sia non
maggiore del 40%.
Art. 33
(Paracadute
del contrappeso)
33.1. Se il contrappeso si muove sopra un locale accessibile,
e non sia possibile disporre sotto il contrappeso un robusto pilastro appoggiato
direttamente sul terreno, il contrappeso deve essere provvisto di paracadute idoneo
a fermarlo in discesa nel caso di rottura di tutte le funi o catene portanti;
oppure, per i contrappesi sostenuti con tre o più funi o catene portanti calcolate
con coefficiente di sicurezza non minore di 16, il paracadute deve agire, nel
caso di eccesso di velocità, entro i limiti indicati nell'art. 32.
33.2.
Negli impianti aventi velocità di esercizio maggiore di 0,85 m/s il paracadute
deve fermare il contrappeso progressivamente.
33.3. L'azione del paracadute
deve causare la fermata del macchinario.
Art.
34
(Organi di sospensione)
34.1.
Le cabine, che non siano sostenute da pistoni o da altri dispositivi ad azione
diretta, e i contrappesi devono essere sostenuti da due o più funi o catene portanti.
34.2. Negli impianti con catene di appoggio le catene portanti devono muoversi
entro guide idonee a sostenerle e ad impedirne il disimpegno dai denti delle ruote
nel caso di rottura delle catene.
Art.
35
(Funi e catene portanti)
35.1.
Le funi portanti devono essere di tipo flessibile.
35.2. Il coefficiente
di cordatura delle funi, da indicarsi a cura del fabbricante, deve essere non
minore di 0,8.
35.3. Il diametro nominale delle funi deve essere non minore
di 8 mm.; i fili esterni delle funi devono avere diametro non minore di 0,5 millimetri.
35.4. I fili di acciaio delle funi devono avere carico di rottura non minore
di 120 kg/mm 2 e non maggiore di 180 kg/mm
2 ed essere della classe A, secondo UNI
1479 ed UNI 1482.
35.5. Il diametro di avvolgimento delle funi deve essere
non minore di 40 volte il diametro nominale delle funi, e di 500 volte il diametro
dei fili della fune, salvo il filo centrale dei trefoli.
35.6. Ogni fune
deve essere provvista di una targa contenente le indicazioni del diametro della
fune, della cordatura, del diametro dei fili esterni, della sezione metallica
totale, del carico di rottura unitario del materiale dei fili, del coefficiente
di cordatura e della data di posa in opera.
35.7. Le catene portanti devono
essere del tipo a rulli o a perni.
Art.
36
(Calcolo delle funi e delle
catene portanti)
36.1. Le funi portanti devono essere calcolate a tensione,
senza tener conto delle sollecitazioni di flessione, per il carico statico massimo
di esercizio, con coefficiente di sicurezza convenzionale non minore di 12, salvo
quanto indicato negli articoli 32 e 33.
36.2. Il carico di rottura convenzionale
della fune si ricava moltiplicando la sezione metallica della fune per il carico
di rottura unitario minimo del materiale indicato dal fabbricante e per il coefficiente
di cordatura convenzionale 0,8.
36.3. Le catene portanti devono essere
calcolate per il carico statico massimo di esercizio con coefficiente di sicurezza
non minore di 8.
36.4. Il carico di rottura della catena si considera uguale
al minimo indicato dal fabbricante.
Art.
37
(Stabilità allo scorrimento
delle funi portanti)
37.1. Negli impianti a frizione deve essere assicurata
la stabilità allo scorrimento delle funi portanti nelle gole della puleggia di
frizione, cioè deve essere:
è il rapporto fra
le tensioni statiche maggiore e minore, nei tratti di fune ai due lati della puleggia
di frizione nelle condizioni seguenti:
a) cabina ferma al piano più basso
con carico 1,5 volte la portata;
b) cabina ferma al piano più alto, senza
carico;
c1
è il coefficiente che tiene conto della forza d'inerzia:
g
è la accelerazione di gravità, m/s2;
a è
la decelerazione di frenatura della cabina, m/s2.
Si considera a £ 0,7 m/s2, a cui
corrisponde c1 £ 1,15. Negli impianti con
corsa molto lunga c1 deve essere calcolato
per ogni singolo caso;
c è la base
dei logaritmi naturali;
la variazione del profilo della gola prodotta dal
logoramento:
c2 = 1,2 per gole a
cuneo;
c2 = 1 per gole semicircolari
con intaglio;
c è la base dei logaritmi
naturali;
f è l'indice di attrito
delle funi nelle gole:
m
è il coefficiente di attrito tra funi di acciaio e puleggia di ghisa =
0,09;
g è l'angolo del cuneo della
gola, radianti;
b è l'angolo di intaglio
della gola, radianti;
p è l'angolo
di avvolgimento delle funi sulla puleggia di frizione, radianti.
37.2.
Al momento della fermata della cabina con carico 1,5 volte la portata al piano
più basso e della cabina vuota al piano più alto, non si deve produrre scorrimento
maggiore di 50 mm. fra le funi e le gole.
Art.
38
(Pressione specifica delle
funi portanti)
Negli impianti a frizione la pressione specifica delle
funi portanti nelle gole della puleggia di frizione deve essere:
per gole semicircolari
con intaglio
dove: p è la pressione specifica fra fune e gola, kg/cm2;
T è
la tensione statica nel tratto di fune dal lato della puleggia di frizione collegato
alla cabina, con la cabina con carico uguale alla portata, ferma al piano più
basso, kg.;
n è il numero delle funi
portanti;
d è il diametro delle funi
portanti, cm.;
D è il diametro della
puleggia di frizione, cm.;
g è l'angolo
del cuneo della gola, radianti;
b è
l'angolo di intaglio della gola, radianti;
v
è la velocità delle funi portanti corrispondente alla velocità di esercizio
della cabina, m/s.
Art. 39
(Ricambio
delle funi o delle catene portanti)
39.1. Le funi portanti che mostrano
degradazione o logoramento evidenti, o numero eccessivo di fili rotti devono essere
sostituite.
39.2. Nel caso di incertezze sulla necessità di sostituire
le funi portanti, queste devono essere sostituite quando nel tratto più deteriorato
in una lunghezza uguale a 10 diametri della fune per funi con sei trefoli e a
8 diametri della fune per funi con otto trefoli, i fili rotti visibili abbiano
una sezione complessiva maggiore del 10% della sezione metallica totale della
fune.
39.3. Le catene portanti che mostrano degradazione o logoramento
notevole devono essere sostituite.
Art.
40
(Attacchi delle funi o delle
catene portanti)
40.1. Gli attacchi delle funi o delle catene portanti
devono essere eseguiti a regola d'arte.
40.2. Gli attacchi devono essere
calcolati per il carico statico massimo di esercizio, con coefficiente di sicurezza
non minore di 8.
Art. 41
(Funi
e catene di compensazione)
41.1. Le funi o le catene di compensazione
devono essere calcolate come indicato nell'articolo 36, con coefficiente di sicurezza
non minore di 5.
41.2. Gli attacchi delle funi, o delle catene, devono
essere fissati al loro sostegno in modo da impedire lo sganciamento accidentale.
41.3. Gli attacchi devono essere calcolati per il carico statico massimo
di esercizio, con coefficiente di sicurezza non minore di 5.
Art.
42
(Guide della cabina)
42.1.
Le cabine devono muoversi tra guide rigide, metalliche, salvo quanto indicato
dall'art. 13. Le guide devono essere fissate a robusti ancoraggi.
42.2.
Le guide devono avere lunghezza sufficiente per assicurare la guida della cabina
fino ai limiti estremi dell'extracorsa.
42.3. Le guide devono sostenere
la spinta orizzontale trasmessa dalla cabina normalmente sospesa in qualsiasi
posizione della corsa, con carico uguale alla portata distribuito uniformemente
su una metà qualsiasi del pavimento. In ogni caso detta spinta, da considerare
nel calcolo, deve essere non minore di 80 kg. nella direzione del piano delle
guide, e non minore di 40 kg. nella direzione normale al piano delle guide.
Ogni
guida, calcolata come una trave semplicemente appoggiata a due ancoraggi consecutivi,
deve sostenere la spinta indicata, con coefficiente di sicurezza non minore di
4 e con freccia elastica non maggiore di 7 mm.
42.4. Le guide devono resistere,
entro i limiti di elasticità, alla azione del paracadute.
Art.
43
(Guide del contrappeso)
43.1.
I contrappesi devono muoversi tra guide rigide o tra funi di tipo spiroidale,
metalliche, salvo quanto indicato dall'art. 13.
43.2. Le guide devono avere
lunghezza sufficiente per assicurare la guida del contrappeso fino ai limiti estremi
dell'extracorsa.
43.3. Nei contrappesi con guide rigide la distanza orizzontale
tra il contrappeso e la cabina e tra il contrappeso e le pareti o le protezioni
del vano di corsa, deve essere non minore di mm. 50.
Nei contrappesi con
guide costituite da funi questa distanza deve essere aumentata di mm. 8 per ogni
metro di lunghezza libera della fune tra la posizione considerata e l'ancoraggio
della guida più vicino; questo aumento non è richiesto se la parete o la protezione
del vano di corsa è continua e senza sporgenze.
43.4. Le guide devono resistere,
entro i limiti di elasticità, alla azione del paracadute.
Art.
44
(Interruzioni di extracorsa)
44.1. Gli impianti devono essere provvisti di interruttori di extracorsa
per fermare il macchinario quando la cabina oltrepassi i piani estremi della distanza
minima compatibile con il funzionamento normale dell'impianto stesso, e prima
che la cabina o il contrappeso appoggi sugli arresti fissi o sugli ammortizzatori.
44.2. Gli interruttori di extracorsa devono venire aperti ed essere mantenuti
aperti dallo spostamento della cabina, con organi meccanici indipendenti da quelli
che agiscono sugli interruttori di fermata.
44.3. Gli interruttori di extracorsa
devono interrompere la corrente di alimentazione del motore di sollevamento e
del freno o direttamente, o per mezzo di contattore apposito, o per mezzo dei
contattori di manovra, purché almeno due di questi concorrano a completare il
circuito del motore di sollevamento e quello del freno per ciascun senso di movimento.
Quando la cabina è in extracorsa il macchinario si deve fermare anche se si verifichi
una sola delle condizioni seguenti: mancata apertura dell'interruttore di fermata,
mancata apertura dell'interruttore di extracorsa, mancata apertura di un solo
contattore o relè, contatto a terra accidentale del circuito di manovra.
44.4.
Gli organi con tamburo, o con catene portanti, devono essere provvisti anche di
un interruttore di extracorsa aperto meccanicamente dal movimento dell'argano.
44.5. Negli impianti con catene di appoggio gli interruttori di extracorsa
non sono richiesti.
Art. 45
(Organi
di manovra)
45.1. Nella cabine degli ascensori di categoria A e B deve
essere disposto, in posizione evidente, un interruttore o un bottone per fermare
il movimento della cabina in qualsiasi momento. L'interruttore o il bottone deve
essere di colore rosso, con la dicitura "ALT".
45.2. Nei montacarichi
di categoria C i comandi per la manovra devono essere disposti all'esterno del
vano di corsa.
45.3. Gli impianti, esclusi quelli con manovra collettiva
o di precedenza devono essere provvisti di un dispositivo per impedire l'effetto
delle chiamate dei piani nelle condizioni seguenti:
a) durante il movimento
della cabina;
b) per non meno di 4 secondi dopo la fermata della cabina;
c) per non meno di 4 secondi dopo la chiusura delle porte, negli ascensori
di categoria A e B aventi porte a mano; questo ritardo non è richiesto quando
la cabina non è occupata;
d) per non meno di 4 secondi dopo l'apertura
delle porte o dopo l'entrata di una persona nella cabina, negli ascensori di categoria
A e B aventi porte automatiche.
Art.
46
(Segnali)
46.1.
Ad ogni accesso dei piani, salvo che si tratti di impianti con manovra collettiva,
deve essere applicato un segnale luminoso rosso per indicare quando la cabina
non è disponibile o è in movimento.
46.2. Ad ogni accesso dei piani dove
la cabina non sia chiaramente visibile dal piano, salvo che si tratti di impianti
con porte automatiche, deve essere applicato un segnale luminoso verde per indicare
quando la cabina è ferma o sta fermandosi in corrispondenza dell'accesso.
46.3.
Ad ogni accesso dei piani o nella cabina quando si tratti di impianti con manovra
collettiva, deve essere applicato un segnale del senso di movimento quando questo
è prestabilito.
Art. 47
(Segnale
di allarme)
47.1. Nelle cabine degli ascensori di categoria A e B dove
essere disposto, in posizione evidente, un comando per far agire il campanello
di allarme, oppure deve essere disposto un citofono. Il comando deve essere di
colore giallo con la dicitura "ALLARME" oppure con il segno della campana.
47.2. Il campanello o il citofono deve essere indipendente dalla sorgente
di energia elettrica che alimenta l'ascensore.
Il campanello può essere
a mano o elettrico; se elettrico, deve essere alimentato da un generatore a mano
o da una batteria di idonei accumulatori caricata in tampone.
47.3. Il
suono del campanello deve potersi udire nei locali dove è prevedibile la presenza
del personale di custodia o di servizio.
47.4. Negli edifici dove non vi
sia personale di custodia o di servizio, devono essere disposti uno o più campanelli
il cui suono deve potersi udire nei locali nei quali è prevedibile la presenza
abituale di persone.
Art. 48
(Cartelli)
Nella cabina, in posizione ben visibile deve essere applicato un cartello
con le indicazioni seguenti:
Negli ascensori di categoria A:
"Portata
..... kg.
Capienza ..... persone".
Il numero delle persone
è uguale al quoziente intero del valore limite P ricavato con la formula dell'art.
28, diviso per il peso convenzionate di una persona, stabilito in kg. 75.
Le
lettere e le cifre devono avere altezza non minore di 10 mm.
Negli ascensori
di categoria B:
"Portata ..... kg., persone incluse".
Le
lettere e le cifre devono avere altezza non minore di 25 mm.
Nei montacarichi
di categoria C:
"Portata ..... kg.
Vietato il trasporto di
persone".
Le lettere e le cifre devono avere altezza non minore di
25 mm.
Nei montacarichi di categoria C, su ogni porta del piano, deve essere
applicato, in posizione ben visibile, un cartello uguale a quello prescritto per
la cabina.
Art. 49
(Manovra
di emergenza)
Gli impianti, quando sia ritenuto necessario, devono
essere provvisti dei dispositivi seguenti per la manovra di emergenza:
a)
un dispositivo ad azione manuale continua per permettere il movimento della cabina
con una porta dei piani aperta;
b) un dispositivo per aprire dall'esterno
la porta della cabina;
c) una chiave speciale per le eventuali porte di
emergenza.
Art. 50
(Sospensione
del servizio)
Ad ogni accesso dei piani deve essere applicato, in posizione
visibile e prefissata, un cartello o un segnale per segnalare la sospensione del
servizio.
Capo IV
NORME
PER I MONTACARICHI DI CATEGORIA D
Art.
51
(Protezione del vano di corsa)
Per le protezioni del vano di corsa, si applica l'art. 20, limitatamente
ai commi 2, 3 e 4.
Art. 52
(Extracorsa
della cabina)
Per l'extracorsa della cabina si applica l'art. 22.
Art.
53
(Spazi liberi agli estremi
del vano di corsa)
Per gli spazi liberi agli estremi del vano di corsa
si applica l'art. 23 con l'eccezione che lo spazio libero sopra la cabina non
è richiesto nei montacarichi aventi portata non maggiore di kg. 50.
Art.
54
(Aperture di carico e portelli)
54.1. Il bordo inferiore delle aperture di carico deve essere ad altezza
non minore di m. 0,8 dal piano di calpestio.
54.2. Le aperture di carico
devono essere provviste di robusti portelli apribili verso l'esterno o scorrevoli
lungo la parete del vano di corsa.
54.3. I portelli devono essere costruiti
ed installati in modo da assicurare il funzionamento regolare delle serrature
e dei loro contatti.
54.4. I portelli possono essere costituiti da robusti
telai con reti, griglie, traforati metallici o lastre di vetro di sicurezza, come
quelli richiesti per le porte dei piani secondo quanto prescritto dall'art. 24,
comma 8.
54.5. I portelli scorrevoli verticali, o le rispettive partite,
che si chiudono verso il basso, devono essere provvisti di una guarnizione elastica
che possa cedere per circa 15 mm., applicata sull'intera battuta.
Art.
55
(Serrature dei portelli)
55.1.
I portelli devono essere provvisti di serratura meccanica allo scopo di impedirne
l'apertura se la cabina dista più di 0,16 m. dal livello della fermata.
55.2.
I portelli devono essere provvisti di un contatto di sicurezza allo scopo di impedire
il movimento della cabina se il portello non è chiuso.
55.3. I contatti
di sicurezza devono essere con ponte asportabile o con distacco obbligato.
55.4.
Le serrature devono essere disposte e protette in modo da impedire manomissioni
dall'esterno del vano di corsa.
Art.
56
(Cabina)
56.1.
La cabina deve avere altezza libera non maggiore di 1,2 m. oppure deve essere
provvista di ripiani intermedi fissi, con spazi liberi di altezza non maggiore
di 1,2 m.
56.2. La cabina deve avere robuste pareti cieche estese fino
al tetto, eccetto nelle aperture di carico, e un robusto tetto che copra l'intero
pavimento.
56.3. La cabina non deve avere più di due aperture di carico.
56.4. La distanza orizzontale tra la soglia della cabina e le soglie delle
aperture di carico deve essere non maggiore di 30 mm.
56.5. La distanza
orizzontale tra la cabina e le pareti o le protezioni del vano di corsa, o tra
cabine contigue, deve essere non minore di 50 mm.
56.6. La cabina dei montacarichi
aventi portata maggiore di 50 kg. deve essere sostenuta da una robusta intelaiatura,
calcolata per sostenere il carico statico massimo di esercizio, con coefficiente
di sicurezza non minore di 6.
Art.
57
(Portata della cabina)
57.1.
La portata deve essere non maggiore di 250 kg.
57.2. Con tensione di alimentazione
e frequenza nominali il montacarichi non deve poter sollevare un carico maggiore
di 2,5 volte la portata.
Art. 58
(Paracadute della cabina)
58.1.
Le cabine sostenute con funi o catene portanti devono essere provviste di paracadute
idoneo a fermare la cabina in discesa, con carico equivalente alla portata, nel
caso di rottura di tutte le funi o catene portanti, oppure nel caso di eccesso
di velocità entro i limiti indicati dall'art. 32, comma 2.
58.2. Nei montacarichi
aventi portata non maggiore di 50 kg., se la cabina è sostenuta da almeno due
funi o catene portanti calcolate con coefficiente di sicurezza non minore di 12,
non è richiesto il paracadute, salvo che la cabina si muova sopra un locale accessibile,
e non sia possibile disporre nella fossa un sostegno idoneo a fermare la cabina
nel caso di caduta.
58.3. L'azione del paracadute deve causare la fermata
del macchinario.
58.4. Nei montacarichi con catene di appoggio il paracadute
non è richiesto. In questi impianti la velocità di esercizio deve essere non maggiore
di 0,85 m/s e l'argano deve essere autofrenante in modo che, con freno aperto
e motore non alimentato, l'aumento della velocità non sia maggiore del 40%.
Art.
59
(Paracadute del contrappeso)
59.1. Se il contrappeso si muove sopra un locale accessibile, e non
sia possibile disporre sotto il contrappeso un robusto pilastro appoggiato direttamente
sul terreno, il contrappeso deve essere provvisto di paracadute idoneo a fermarlo
in discesa nel caso di rottura di tutte le funi o catene portanti, oppure nel
caso di eccesso di velocità entro i limiti indicati dall'art. 32.
59.2.
Nei montacarichi aventi portata non maggiore di 50 kg. in luogo del paracadute
o del pilastro può essere disposto nella fossa un sostegno idoneo a fermare il
contrappeso nel caso di caduta.
59.3. L'azione del paracadute deve causare
la fermata del macchinario.
Art.
60
(Organi di sospensione)
Per
gli organi di sospensione si applica l'art. 34, con l'eccezione che le cabine
con paracadute ed i contrappesi possono essere sostenuti da una sola fune o catena
portante.
Art. 61
(Funi
e catene portanti)
Per le funi e le catene portanti si applica l'art.
35, limitatamente ai commi 1, 2, 4, 5, 6 e 7.
Art.
62
(Calcolo delle funi e delle
catene portanti)
. Per il calcolo delle funi e delle catene portanti
si applica l'art. 36, con l'eccezione che il coefficiente di sicurezza convenzionale
delle funi deve essere non minore di 8 ed il coefficiente di sicurezza delle catene
deve essere non minore di 6, salvo quanto prescritto dall'art. 58, comma 2.
Art.
63
(Stabilità allo scorrimento
delle funi portanti)
Per la stabilità allo scorrimento delle funi portanti
si applica l'art. 37.
Art. 64
(Pressione
specifica delle funi portanti)
Per la pressione specifica delle funi
portanti si applica l'art. 38.
Art.
65
(Ricambio delle funi o delle
catene portanti)
Per il ricambio delle funi o delle catene portanti
si applica l'art. 39.
Art. 66
(Attacchi
delle funi o delle catene portanti)
Per gli attacchi delle funi o delle
catene portanti si applica l'art. 40, con l'eccezione che il coefficiente di sicurezza
degli attacchi deve essere non minore di 6.
Art.
67
(Guide della cabina)
Per
le guide della cabina si applica l'art. 42, limitatamente ai commi 1, 2 e 4.
Art.
68
(Guide del contrappeso)
Per
le guide del contrappeso si applica l'art. 43.
Art.
69
(Interruttore di extracorsa)
Per l'interruttore di extracorsa si applica l'art. 44, limitatamente
ai commi 1 e 5.
Art. 70
(Organi
di manovra)
70.1. I comandi per la manovra devono essere disposti all'esterno
del vano di corsa, salvo nei montacarichi aventi portata non maggiore di 50 kg.
nei quali i comandi possono essere disposti nella cabina, purché abbiano effetto
soltanto dopo la chiusura dei portelli delle aperture di carico.
70.2.
I montacarichi devono essere provvisti di un dispositivo per impedire l'effetto
delle chiamate dai piani nelle condizioni seguenti:
a) durante il movimento
della cabina;
b) per non meno di 4 secondi dopo la fermata della cabina.
Art. 71
(Segnali)
Ad ogni apertura di carico, dove la cabina non sia chiaramente visibile
dal piano, deve essere applicato un segnale luminoso verde per indicare quando
la cabina è ferma o sta fermandosi in corrispondenza dell'apertura di carico.
Art. 72
(Cartelli)
Nella cabina e ad ogni apertura di carico deve essere disposto, in
posizione ben visibile, un cartello con le indicazioni seguenti:
"Portata
..... kg.
Vietato l'accesso alla cabina".
Le lettere e le cifre
devono avere altezza non minore di 16 mm.
Capo
V
NORME PER GLI ASCENSORI E CABINE
MULTIPLE
A MOTO CONTINUO DI CATEGORIA
E
Art. 73
(Pareti
del vano di corsa e accessi dei piani)
73.1. La parete del vano di
corsa, davanti agli accessi delle cabine, deve essere verticale, liscia ed a distanza
orizzontale di 0,25 m. dalle soglie delle cabine.
73.2. Gli stipiti degli
accessi dei piani devono essere verticali, lisci ed estesi per tutta la corsa.
73.3. Il vano di corsa deve essere chiuso per tutta l'altezza con robuste
pareti cieche di materiale incombustibile, salvo che negli accessi.
73.4.
Gli accessi devono avere altezza libera da 2,6 m. a 3 m. e larghezza uguale a
quella delle cabine.
73.5. Le soglie degli accessi, dal lato della salita
devono essere ribaltabili verso l'alto per tutta la larghezza, in modo che la
soglia ribaltata sia verticale e a filo della parete del vano di corsa.
Le
soglie devono ritornare in posizione orizzontale per azione della gravità.
73.6.
Ai lati degli accessi devono essere applicate maniglie lisce, con la parte diritta
lunga circa 0,3 m., raccordate alle estremità, verso la parete, con smusso di
circa 45°.
Art. 74
(Spazi
liberi agli estremi del vano di corsa)
74.1. Tra il fondo del vano
di corsa e la parte più sporgente delle cabine deve essere assicurato uno spazio
libero di altezza non minore di 0,8 m.
74.2. Tra il tetto delle cabine
e la parte più sporgente del soffitto del vano di corsa deve essere assicurato
uno spazio libero di altezza non minore di 1,2 m., e non minore di 0,3 m. tra
le parti più sporgenti delle cabine e delle loro intelaiature e le parti più sporgenti
sovrastanti.
Art. 75
(Cabine)
75.1. L'altezza libera delle cabine deve essere non minore di 2,2 m.
75.2. Le cabine devono avere un robusto tetto esteso fino a distanza orizzontale
non minore di 0,2 dalle soglie dei piani, e su tre lati devono avere robuste pareti
cieche estese fino al tetto.
75.3. Le soglie delle cabine devono essere
ribaltabili verso l'alto per tutta la larghezza in modo che la soglia ribaltata
possa assumere la posizione verticale ed essere a distanza orizzontale di 0,2
m. dalle soglie dei piani.
Le soglie devono ritornare in posizione orizzontale
per azione della gravità.
75.4. Le soglie delle cabine devono essere di
colore nettamente diverso da quello delle soglie dei piani.
75.5. Alle
due pareti laterali delle cabine devono essere applicate maniglie uguali a quelle
degli accessi dei piani.
75.6. Lo spazio tra una cabina e l'altra deve
essere chiuso anteriormente con protezioni applicate sopra il tetto e sotto il
pavimento delle cabine.
La protezione sopra il tetto deve essere ribaltabile
verso l'interno, la protezione sotto il pavimento deve essere spostabile verso
l'alto in modo che la distanza orizzontale tra la protezione ribaltata o spostata
e le soglie dei piani sia non minore di 0,2 m.
75.7. Il ribaltamento delle
soglie delle cabine, il ribaltamento e lo spostamento delle protezioni deve causare
prontamente la fermata del macchinario e far agire il segnale d'allarme.
75.8.
La distanza orizzontale tra le soglie delle cabine e le soglie dei piani, in posizione
orizzontale, e tra i fianchi degli accessi delle cabine e gli stipiti degli accessi
dei piani deve essere non minore di 10 mm. e non maggiore di 200 mm.
Art.
76
(Portata e velocità di esercizio)
76.1. Le cabine devono essere dimensionate per la portata di una o
di due persone.
76.2. Le cabine aventi portata di una persona devono avere
larghezza e profondità da 0,75 m. a 0,8 m.; le cabine aventi portata di due persone
devono avere larghezza e profondità da 0,95 m. a 1,05 m.
76.3. La velocità
di esercizio deve essere non maggiore di 0,3 m/s.
Art.
77
(Illuminazione delle cabine)
Le cabine devono essere illuminate dall'esterno per tutta la corsa,
anche alle estremità.
Art. 78
(Organi
di sospensione)
78.1. Le cabine devono essere sostenute con catene
portanti.
78.2. Le catene devono essere guidate allo scopo di sostenerle
e di impedirne il disimpegno dai denti delle ruote nel caso di rottura delle catene.
78.3. Lo spostamento laterale delle cabine, al fine di invertire il loro
senso di movimento, deve avvenire: in basso, quando il bordo superiore della protezione
applicata sul tetto della cabina abbia oltrepassato la soglia del piano più basso;
in alto, quando il pavimento della cabina abbia oltrepassato il bordo superiore
dell'accesso del piano più alto.
Art.
79
(Calcolo delle parti portanti)
79.1. Le catene portanti, gli attacchi delle catene, le ruote della
catene e i loro alberi devono essere calcolati per il carico statico massimo di
esercizio, con coefficiente di sicurezza non minore di 8.
79.2. Le intelaiature
delle cabine devono essere calcolate per il carico statico massimo di esercizio,
con coefficiente di sicurezza non minore di 6.
Art.
80
(Organi di sicurezza)
80.1.
Ad ogni accesso dei piani dal lato della salita, a distanza sufficiente dal bordo
superiore dell'accesso, deve essere applicata una funicella metallica od altro
dispositivo di sicurezza.
80.2. Nella parte superiore dell'accesso del
piano più alto, dal lato della salita, deve essere applicata una protezione spostabile
verso l'alto a distanza orizzontale di 0,2 m. dalle soglie delle cabine. La protezione
deve essere estesa verso l'alto al fine di chiudere anteriormente lo spazio fino
alla parte fissa sovrastante.
80.3. L'urto contro la funicella o contro
altro dispositivo di sicurezza o contro la protezione spostabile, deve fermare
prontamente il movimento delle cabine e far agire il segnale d'allarme.
80.4.
L'argano deve essere autofrenante in modo che, con freno aperto e motore non alimentato,
nelle condizioni di carico più sfavorevoli, non si metta in movimento o, se è
in movimento, si fermi.
80.5. L'impianto deve essere provvisto di un dispositivo
idoneo ad impedire l'inversione del senso di movimento delle cabine, anche nel
caso di inversione delle fasi della corrente di alimentazione.
Art.
81
(Organi di manovra e segnale
d'allarme)
81.1. Ad ogni accesso dei piani deve essere disposto, in
posizione bene visibile, un interruttore od un bottone per fermare il movimento
delle cabine nel caso di emergenza. Un cartello deve indicare le istruzioni per
l'uso dell'interruttore o del bottone. L'interruttore od il bottone deve essere
di colore rosso con la dicitura "ALT".
81.2. La rimessa in servizio
dell'impianto, dopo un arresto per azione di un qualsiasi organo di sicurezza
o di emergenza, deve potersi fare solo con chiave speciale affidata al personale
di custodia.
81.3. L'impianto deve essere provvisto di due campanelli di
allarme, disposti uno nel vano di corsa e l'altro in locale dove il suono possa
essere udito dal personale di custodia.
Art.
82
(Cartelli)
82.1.
Ad ogni piano deve essere indicato il numero del piano, in posizione ben visibile
dall'interno delle cabine.
82.2. Sulla parete di fondo delle cabine deve
essere indicato, in posizione ben visibile:
"Cabina per ..... persone".
82.3. Nelle cabine e ad ogni accesso dei piani deve essere disposto un
cartello, in posizione ben visibile, con le indicazioni seguenti:
"E'
vietato l'uso dell'ascensore agli invalidi e ai minori di 12 anni".
"Non
è pericoloso rimanere nelle cabine alle estremità della corsa".
Le
lettere e le cifre devono avere altezza non minore di 16 mm.
Art.
83
(Sospensione del servizio)
Quando l'impianto non è in servizio gli accessi dei piani devono essere
sbarrati.
Capo VI
NORME
PER GLI ASCENSORI ED I MONTACARICHI INSTALLATI
PRIMA
DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME
DI
CUI AI CAPI PRECEDENTI
Art. 84
(Adeguamento
degli impianti installati prima dell'entrata in vigore
delle
norme del presente capo)
Gli impianti preesistenti sono soggetti soltanto
alle prescrizioni degli articoli 85, 86, 87 e 88, salvo quanto disposto dall'art.
3 del decreto che approva le presenti norme.
Non sono ammesse variazioni
che possano, in qualsiasi modo, diminuire le condizioni di sicurezza preesistenti
oltre i limiti indicati dalle presenti norme, Capi I a V.
Art.
85
(Categorie)
Gli
impianti preesistenti sono classificati secondo quanto indicato all'art. 2, con
le eccezioni seguenti:
a) i montacarichi preesistenti, aventi il bordo
inferiore delle aperture di carico ad altezza minore di 0,8 m. dal piano di calpestio
sono classificati nella categoria C;
b) i montacarichi preesistenti, aventi
il bordo inferiore delle aperture di carico ad altezza non minore di 0,8 m. dal
piano di calpestio e cabina di altezza libera non maggiore di 1,2 m., o provvista
di ripiani intermedi fissi, con spazi liberi di altezza non maggiore di 1,2 m.,
sono classificati nella categoria D anche se hanno portata maggiore di kg. 250.
Art. 86
(Disposizioni
da applicare alla data dell'entrata in vigore
delle
norme del presente capo)
86.1. Gli impianti preesistenti di tutte le
categorie devono rispondere alla data dell'entrata in vigore delle norme del presente
capo, agli articoli e prescrizioni seguenti:
art. 4, limitatamente al comma
1, con l'eccezione che sono tollerate le canne fumarie, le condutture o tubazioni
preesistenti;
art. 6, limitatamente ai commi 1, 6 e 7 con l'eccezione che
sono tollerate le canne fumarie, le condutture o tubazioni preesistenti;
art.
8, limitatamente ai commi 2, 3 e 4;
art. 11, limitatamente al comma 1;
artt. 17, 18, 19 e 50.
86.2. Gli impianti preesistenti di categoria
A, B e C devono rispondere, alla data dell'entrata in vigore delle norme del presente
capo, all'art. 39.
86.3. Gli impianti preesistenti di categoria D devono
rispondere, alla data dell'entrata in vigore delle norme del presente capo, all'art.
65.
Art. 87
(Disposizioni
da applicare entro tre anni dall'entrata in vigore
delle
norme del presente capo)
87.1. Gli impianti preesistenti di tutte le
categorie devono rispondere, entro tre anni dall'entrata in vigore delle norme
del presente capo, agli articoli e prescrizioni seguenti:
art. 4, limitatamente
al comma 3 con la eccezione che sono accettate le protezioni preesistenti aventi
altezza non minore di 1,7 m.;
art. 6, limitatamente al comma 5;
art.
7, limitatamente al comma 1;
art. 10, limitatamente ai commi 7, 8, 9, 10
e 11;
art. 12, limitatamente ai commi 2 e 3, con l'eccezione che è ammessa
la tensione nominale preesistente non maggiore di 220 V per circuiti collegati
con gli apparecchi elettrici nel vano di corsa e della cabina. L'eventuale riduzione
a questa tensione deve essere ottenuta attraverso un trasformatore di isolamento.
87.2. Gli impianti preesistenti di categoria A, B e C devono rispondere,
entro tre anni dall'entrata in vigore delle norme del presente capo, agli articoli
e prescrizioni seguenti:
art. 20, limitatamente al comma 1; i passaggi
esterni al vano di corsa, nelle posizioni dove la distanza degli organi mobili
dell'impianto è minore di 0,7 m., devono essere segregati con robuste pareti o
protezioni di altezza non minore di 1,7 m. dal piano di calpestio o dal ciglio
dei gradini; le protezioni possono essere costituite da robusti telai con reti,
griglie o traforati metallici aventi aperture che non permettano il passaggio
di una sfera del diametro di 30 mm., oppure possono essere costituite da lastre
di vetro di sicurezza;
art. 21, limitatamente al comma 1, con la eccezione
che la parete o la protezione davanti agli accessi della cabina non è richiesta
purché la porta della cabina sia provvista di serratura simile alle serrature
delle porte dei piani;
art. 22;
art. 24, limitatamente ai
commi 2 e 3; le porte possono essere costituite come indicato nel presente art.
87 per le protezioni del vano di corsa; la distanza orizzontale tra le porte dei
piani e le porte della cabina in posizione completamente chiusa, deve essere non
maggiore di 0,15 m.;
art. 25, limitatamente al comma 2;
art. 26,
limitatamente ai commi 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 9;
art. 27, limitatamente ai
commi 3, 7, 8 e 10; la cabina deve avere un robusto tetto e robuste pareti estese
per tutta la sua altezza, salvo negli accessi; le pareti possono essere costituite
come indicato nel presente art. 87 per le protezioni del vano di corsa; negli
ascensori di categoria A, la portata deve essere non minore di 2/3 del valore
P ricavato con la formula indicata nell'art. 28.1. Negli ascensori di categoria
A montalettighe, la portata deve essere non minore di 3/5 del valore P ricavato
con la formula indicata nell'articolo 28.1. La superficie interna utile in pianta
della cabina può essere ridotta con artifici. Le porte della cabina devono essere
apribili verso l'interno o scorrevoli. Le porte possono essere costituite come
indicato nel presente art. 87 per le porte dei piani;
art. 30, limitatamente
al comma 1; negli ascensori di categoria A e B la cabina deve essere illuminata
permanentemente durante il servizio, o deve illuminarsi quando si apre la porta
del piano e rimanere illuminata finchè è occupata. Nei montacarichi di categoria
C la cabina deve potersi illuminare durante le operazioni di carico e scarico;
art. 32, limitatamente ai commi 1, 2, 5 e 8; negli impianti aventi velocità
di esercizio maggiore di 0,85 m/s il paracadute deve fermare la cabina progressivamente;
art. 33, con l'eccezione che sono accettati i paracadute e i sostegni del
contrappeso preesistenti;
art. 34;
art. 36, con l'eccezione che
il coefficiente di sicurezza deve essere non minore di quello iniziale, con un
minimo di 8;
art. 44, limitatamente al comma 1; gli argani con tamburo
o con catene portanti devono essere provvisti di una interruzione di extracorsa
aperto meccanicamente dal movimento dell'argano, oppure di interruttori di extracorsa
aperti e mantenuti aperti dallo spostamento della cabina in salita e del contrappeso
pure in salita;
art. 45, limitatamente ai commi 1 e 3;
art. 46,
limitatamente al comma 1, e soltanto agli accessi dei piani dove la cabina non
è chiaramente visibile dal piano;
art. 47, con l'eccezione che sono accettati
i comandi preesistenti;
art. 48.
87.3. Gli impianti preesistenti
di categoria D devono rispondere, entro tre anni dall'entrata in vigore delle
norme del presente capo, agli articoli e prescrizioni seguenti:
i passaggi
esterni al vano di corsa, nelle posizioni dove la distanza degli organi mobili
dell'impianto è minore di 0,7 m., devono essere segregati con robuste pareti o
protezioni di altezza non minore di 1,7 m. dal piano di calpestio o dal ciglio
dei gradini; le protezioni possono essere costituite da robusti telai con reti,
griglie o traforati metallici aventi aperture che non permettano il passaggio
di una sfera del diametro di 30 mm., oppure possono essere costituite da lastre
di vetro di sicurezza;
art. 52;
art. 54, limitatamente ai commi
1, 2 e 3;
art. 55, limitatamente al comma 2;
art. 56, limitatamente
al comma 1;
art. 58, limitatamente al comma 1, con la eccezione che nei
montacarichi aventi portata minore di 100 kg il paracadute non è richiesto, salvo
se la cabina si muove sopra un locale accessibile e non sia possibile disporre
nella fossa un sostegno idoneo a fermare la cabina nel caso di caduta; sono accettati
i paracadute e sostegni preesistenti;
art. 59, limitatamente al comma 1,
con l'eccezione che nei montacarichi aventi portata minore di 100 kg. il paracadute
non è richiesto, salvo se il contrappeso si muove sopra un locale accessibile
e non sia possibile disporre nella fossa un sostegno idoneo a fermare il contrappeso
nel caso di caduta; sono accettati i paracadute e sostegni preesistenti;
art.
62, con l'eccezione che il coefficiente di sicurezza deve essere non minore di
quello iniziale, con un minimo di 6;
gli impianti devono essere provvisti
di interruttori extracorsa per fermare il macchinario quando la cabina oltrepassi
i piani estremi della distanza minima compatibile con il funzionamento normale
dell'impianto stesso e prima che la cabina o il contrappeso appoggi sugli arresti
fissi o sugli ammortizzatori;
art. 72.
Art.
88
(Norme da applicare in occasione
della sostituzione delle parti)
88.1. Gli impianti preesistenti di
tutte le categorie devono rispondere, in occasione di sostituzione delle linee
elettriche e per le sole parti sostituite, all'art. 10, limitatamente ai commi
1, 2, 3, 4, 5, 6 e 11 e all'articolo 11, limitatamente ai commi 2 e 3.
88.2.
Gli impianti preesistenti di categoria A, B e C devono rispondere, in occasione
di sostituzione delle funi o catene, all'art. 35, limitatamente ai commi 1, 2,
4, 6 e 7 e all'art. 40.
88.3. Gli impianti preesistenti di categoria D
devono rispondere, in occasione di sostituzione delle funi o catene, all'art.
61, limitatamente ai commi 1, 2, 4, 6 e 7.