PARLAMENTO
EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 Maggio 2006 relativa
alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL
PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONEEUROPEA, visto il trattato
che istituisce la Comunità
europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione (1),
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (2), deliberando secondo
la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (3), considerando quanto segue:
(1)
La direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle
macchine (4), costituiva la codificazione della direttiva 89/392/CEE (5). In occasione
di nuove modifiche della direttiva 98/37/CE per motivi di chiarezza è opportuno
procedere alla rifusione di tale direttiva.
(2)
Il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della meccanica
ed è uno dei pilastri industriali dell'economia comunitaria. Il costo sociale
dovuto all'alto numero di infortuni provocati direttamente dall'utilizzazione
delle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione
e nella costruzione stesse delle macchine nonché effettuando una corretta installazione
e manutenzione.
(3)
Gli Stati membri sono tenuti a garantire nel loro territorio la sicurezza e la
salute delle persone, segnatamente dei lavoratori e dei consumatori e, all'occorrenza,
degli animali domestici e dei beni, specie nei confronti dei rischi che derivano
dall'uso delle macchine.
(4)
A fini di certezza del diritto è necessario definire il campo d'applicazione della
presente direttiva e i concetti relativi all'applicazione della medesima con la
maggiore precisione possibile.
(5)
Le disposizioni cogenti degli Stati membri in materia di ascensori da cantiere
per il trasporto di persone o di persone e cose, frequentemente completate da
specifiche tecniche cogenti de facto e/o da altre norme applicate volontariamente,
non comportano necessariamente livelli di sicurezza e di tutela della salute diversi
ma, a motivo delle loro difformità, costituiscono degli ostacoli agli scambi all'interno
della Comunità. I sistemi nazionali di valutazione della conformità e di certificazione
di queste macchine differiscono inoltre notevolmente. È pertanto opportuno non
escludere dal campo d'applicazione della presente direttiva gli ascensori da cantiere
per il trasporto di persone o di persone e cose.
(6)
È opportuno escludere le armi, incluse le armi da fuoco, che sono soggette alle
disposizioni della direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa
al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (6); l'esclusione delle
armi da fuoco non dovrebbe applicarsi agli apparecchi portatili a carica esplosiva
per il fissaggio o altre macchine ad impatto progettate esclusivamente a fini
industriali o tecnici.
È
necessario prevedere disposizioni transitorie che consentano agli Stati membri
di autorizzare l'immissione sul mercato e la messa in servizio di macchine costruite
in conformità delle disposizioni nazionali in vigore al momento dell'adozione
della presente direttiva, comprese quelle che attuano la convenzione per il riconoscimento
reciproco dei punzoni di prova delle armi da fuoco portatili, del 1o luglio 1969.
Tali disposizioni transitorie consentiranno inoltre agli organismi europei di
normalizzazione di elaborare norme che garantiscano un livello di sicurezza basato
sullo stato dell'arte.
(7)
La presente direttiva non si applica al sollevamento di persone mediante macchine
non destinate a tale scopo.
La
presente disposizione lascia tuttavia impregiudicato il diritto degli Stati membri
di adottare misure nazionali rispetto a tali macchine, in conformità del trattato,
ai fini dell'attuazione della direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre
1989, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature
di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (7).
9.6.2006
L 157/24 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
(1)
GU C 154 E del 29.5.2001, pag. 164.
(2)
GU C 311 del 7.11.2001, pag. 1.
(3)
Parere del Parlamento europeo del 4 luglio 2002 (GU C 271 E del 12.11.2003, pag.
491), posizione comune del Consiglio del 18 luglio 2005 (GU C 251 E dell'11.10.2005,
pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 15 dicembre 2005 (non ancora pubblicata
nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 25 aprile 2006.
(4)
GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 98/79/CE
(GU L 331 del 7.12.1998, pag. 1).
(5)
Direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 183 del 29.6.1989,
pag. 9).
(6)
GU L 256 del 13.9.1991, pag. 51.
(7)
GU L 393 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 195 del 19.7.2001, pag.
46).
(8)
Nel caso dei trattori agricoli e forestali, le disposizioni della presente direttiva
concernenti i rischi attualmente non coperti dalla direttiva 2003/37/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all'omologazione dei trattori
agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili
trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli (1),
non dovrebbero più essere d'applicazione una volta che tali rischi saranno coperti
da tale direttiva.
(9)
La sorveglianza del mercato è un'attività essenziale, nella misura in cui garantisce
l'applicazione corretta ed uniforme della direttiva. Di conseguenza è opportuno
istituire un quadro giuridico entro il quale la sorveglianza del mercato possa
svolgersi in modo armonioso.
(10)
Gli Stati membri si assumono la responsabilità di assicurare sul loro territorio
un'applicazione efficace della presente direttiva e, nella misura del possibile,
un miglioramento del livello di sicurezza delle macchine in conformità delle disposizioni
della stessa. Essi dovrebbero adoperarsi per garantire un'effettiva sorveglianza
del mercato, tenendo conto degli orientamenti elaborati dalla Commissione, ai
fini di un'applicazione corretta e uniforme della presente direttiva.
(11)
Nel quadro di tale sorveglianza del mercato dovrebbe essere stabilita una netta
distinzione tra la contestazione di una norma armonizzata che conferisce una presunzione
di conformità ad una macchina e la clausola di salvaguardia relativa ad una macchina.
(12)
La messa in servizio di una macchina ai sensi della presente direttiva concerne
soltanto l'impiego della macchina stessa per l'uso previsto o ragionevolmente
prevedibile; ciò non impedisce la definizione di condizioni di utilizzo estranee
alla macchina purché tali condizioni non comportino modifiche della macchina in
modo non conforme alle disposizioni della presente direttiva.
(13)
È altresì necessario prevedere un adeguato meccanismo che consenta l'adozione
di specifiche misure a livello comunitario che impongano agli Stati membri di
vietare o limitare l'immissione sul mercato di alcuni tipi di macchine che presentano
lo stesso rischio per la salute e la sicurezza delle persone a causa di lacune
nella(e) pertinente(i) norma(e) armonizzata(e) o a causa delle loro caratteristiche
tecniche, o per assoggettare tali macchine a condizioni speciali. Per garantire
un'adeguata valutazione della necessità di tali misure esse dovrebbero essere
adottate dalla Commissione, assistita da un comitato, alla luce delle consultazioni
con gli Stati membri e le altre parti interessate. Poiché tali misure non sono
direttamente applicabili agli operatori economici, gli Stati membri dovrebbero
adottare tutte le misure necessarie alla loro attuazione.
(14)
I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute dovrebbero essere
rispettati al fine di garantire che la macchina sia sicura; questi requisiti dovrebbero
essere applicati con discernimento, tenendo conto dello stato dell'arte al momento
della costruzione e dei requisiti tecnici ed economici.
(15)
Qualora la macchina possa essere utilizzata dai consumatori, cioè da operatori
non professionisti, il fabbricante ne dovrebbe tenere conto nella progettazione
e nella costruzione. Parimenti ne dovrebbe tenere conto qualora la macchina possa
essere utilizzata per fornire servizi ai consumatori.
(16)
Sebbene i requisiti della presente direttiva non si applichino alle quasi-macchine
nel loro insieme, è comunque opportuno garantire la libera circolazione delle
quasimacchine mediante una procedura specifica.
(17)
In occasione di fiere, esposizioni e simili, dovrebbe essere possibile esporre
macchine non conformi ai requisiti della presente direttiva. È comunque opportuno
informare in modo adeguato gli interessati di questa mancanza di conformità e
dell'impossibilità di acquistare le macchine nelle condizioni di presentazione.
(18)
La presente direttiva definisce unicamente i requisiti essenziali di sicurezza
e di tutela della salute di portata generale, completati da una serie di requisiti
più specifici per talune categorie di macchine. Per rendere più agevole ai fabbricanti
la prova della conformità a tali requisiti essenziali e per consentire le ispezioni
per la conformità a tali requisiti, è opportuno disporre di norme armonizzate
a livello comunitario per la prevenzione dei rischi derivanti dalla progettazione
e dalla costruzione delle macchine. Dette norme armonizzate a livello comunitario
sono elaborate da organismi di diritto privato e dovrebbero conservare la loro
qualità di testi non obbligatori.
(19)
Considerata la natura dei rischi che presenta l'utilizzo delle macchine oggetto
della presente direttiva, è opportuno fissare le procedure di valutazione della
conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
Le
procedure dovrebbero essere elaborate alla luce dell'entità dei pericoli che le
macchine possono costituire. Di conseguenza, per ogni categoria di macchine dovrebbe
essere prevista una procedura adeguata, conforme alla decisione 93/465/CEE del
Consiglio, del 22 luglio 1993, concernente i moduli relativi alle diverse fasi
delle procedure di valutazione della conformità e le norme per l'apposizione e
l'utilizzazione della marcatura CE di conformità, da utilizzare nelle direttive
di armonizzazione tecnica (2), tenendo conto, al contempo, della natura della
verifica richiesta per tali macchine.
9.6.2006
L 157/25 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT (1) GU L 171 del 9.7.2003,
pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/67/CE della Commissione
(GU L 273 del 19.10.2005, pag. 17). (2) GU L 220 del 30.8.1993, pag. 23.
(20)
È opportuno lasciare ai fabbricanti l'intera responsabilità di attestare la conformità
delle loro macchine alla presente direttiva. Tuttavia, per taluni tipi di macchine
che presentano un potenziale maggiore di rischi, è auspicabile una procedura di
certificazione più rigorosa.
(21)
La marcatura «CE» dovrebbe essere pienamente riconosciuta come l'unica marcatura
che garantisce la conformità della macchina ai requisiti della presente direttiva.
Dovrebbe essere vietata qualsiasi marcatura che possa verosimilmente indurre in
errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della marcatura
«CE».
(22)
Per conferire la stessa qualità alla marcatura «CE» e al marchio del fabbricante
è importante che essi vadano apposti utilizzando la stessa tecnica. Per poter
distinguere le marcature «CE» che potrebbero eventualmente figurare su taluni
componenti e la marcatura «CE» della macchina, è importante che quest'ultima sia
apposta accanto al nome di chi ne assume la responsabilità, ovvero il fabbricante
o il suo mandatario.
(23)
Il fabbricante o il suo mandatario dovrebbe inoltre garantire che sia effettuata
una valutazione dei rischi per la macchina che intende immettere sul mercato.
A tal fine egli dovrebbe stabilire quali siano i requisiti essenziali di sicurezza
e di tutela della salute applicabili alla sua macchina e per i quali dovrà adottare
provvedimenti.
(24)
È indispensabile che il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità,
prima di redigere la dichiarazione «CE» di conformità, costituisca un fascicolo
tecnico della costruzione. Tuttavia non è indispensabile che tutta la documentazione
sia materialmente disponibile in permanenza: basta che sia disponibile su richiesta.
Essa può non comprendere i disegni dettagliati dei sottoinsiemi
utilizzati
per la fabbricazione delle macchine, salvo se la loro conoscenza è indispensabile
alla verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute.
(25)
I destinatari di ogni decisione presa nel quadro della presente direttiva dovrebbero
conoscere le motivazioni di tale decisione ed i mezzi di ricorso loro offerti.
(26)
Gli Stati membri dovrebbero prevedere un regime di sanzioni applicabili in caso
di violazione delle disposizioni della presente direttiva. Tali sanzioni dovrebbero
essere effettive, proporzionate e dissuasive.
(27)
L'applicazione della presente direttiva ad un determinato numero di macchine destinate
al sollevamento di persone rende necessaria una migliore delimitazione dei prodotti
oggetto della presente direttiva in relazione alla direttiva 95/16/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, relativa al ravvicinamento
delle
legislazioni degli Stati membri riguardanti gli ascensori (1). È stato quindi
ritenuto necessario procedere ad una nuova definizione del campo d'applicazione
di detta direttiva. La direttiva 95/16/CE dovrebbe pertanto essere modificata
in conseguenza.
(28)
Poiché lo scopo della presente direttiva, cioè determinare i requisiti essenziali
di sicurezza e di tutela della salute da rispettare nella progettazione e fabbricazione
per migliorare il livello di sicurezza delle macchine immesse sul mercato non
può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque essere
realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di
sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita
a quanto è necessario per conseguire tali scopi in ottemperanza al principio di
proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(29)
Il Consiglio, conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare
meglio» (2), dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a redigere e rendere pubblici,
nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile,
la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento.
(30)
Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva sono adottate secondo
la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per
l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (3), HANNO
ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo
1
Campo
d'applicazione
1.
La presente direttiva si applica ai seguenti prodotti:
a)
macchine;
b)
attrezzature intercambiabili;
c)
componenti di sicurezza;
d)
accessori di sollevamento;
e)
catene, funi e cinghie;
f)
dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
g)
quasi-macchine.
9.6.2006
L 157/26 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT (1) GU L 213 del 7.9.1995,
pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003,
pag. 1).
(2)
GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.
(3)
GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.
2.
Sono esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva:
a)
i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio
in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina
originaria;
b)
le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento;
c)
le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso
di guasto, possono provocare una emissione di radioattività;
d)
le armi, incluse le armi da fuoco;
e)
i seguenti mezzi di trasporto:
trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto della direttiva 2003/37/CE,
escluse le macchine installate su tali veicoli, veicoli a motore e loro
rimorchi oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970,
concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1), escluse le macchine installate su
tali veicoli, veicoli oggetto della direttiva 2002/24/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, relativa all'omologazione dei veicoli
a motore a due o tre ruote (2), escluse le macchine installate su tali veicoli,
veicoli a motore esclusivamente da competizione, e mezzi di trasporto
per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate
su tali veicoli;
f)
le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a
bordo di tali navi e/o unità;
g)
le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento
dell'ordine;
h)
le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere
temporaneamente utilizzate nei laboratori;
i)
gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
j)
le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
k)
i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, purché
siano oggetto della direttiva 72/23/CEE del Consiglio, del 19 febbraio 1973, concernente
il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale
elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (3):
elettrodomestici destinati a uso domestico, apparecchiature audio e video,
apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione,
macchine ordinarie da ufficio, apparecchiature di collegamento e di controllo
a bassa tensione, motori elettrici;
l)
le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:
apparecchiature di collegamento e di comando, trasformatori.
Articolo
2
Definizioni
Ai
fini della presente direttiva il termine «macchina» indica uno dei prodotti elencati
all'articolo 1, paragrafo 1, lettere da a) a f).
Si
applicano le definizioni seguenti:
a)
«macchina»: insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di
un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto
di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente
per un'applicazione ben determinata, insieme di cui al primo trattino,
al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento
alle fonti di energia e di movimento, insieme di cui al primo e al secondo
trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato
montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,
insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o
di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato
sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale, insieme
di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente
e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza
umana diretta;
9.6.2006
L 157/27 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT (1) GU L 42 del 23.2.1970,
pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/28/CE della Commissione
(GU L 65 del 7.3.2006, pag. 27).
(2)
GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva
2005/30/CE della Commissione (GU L 106 del 27.4.2005, pag. 17).
(3)
GU L 77 del 26.3.1973, pag. 29. Direttiva modificata dalla direttiva 93/68/CEE
(GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1).
b)
«attrezzatura intercambiabile»: dispositivo che, dopo la messa in servizio di
una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore
stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella
misura in cui tale attrezzatura non è un utensile;
c)
«componente di sicurezza»: componente destinato ad espletare una funzione
di sicurezza, immesso sul mercato separatamente, il cui guasto e/o
malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone, e che
non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che
per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.
L'allegato
V contiene un elenco indicativo delle componenti di sicurezza che può essere aggiornato
in base all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a);
d)
«accessori di sollevamento»: componenti o attrezzature non collegate alle macchine
per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina
e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante
del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente.
Anche
le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento;
e)
«catene, funi e cinghie»: catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini
di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori
di sollevamento;
f)
«dispositivi amovibili di trasmissione meccanica»: componenti amovibili destinati
alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina
azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima.
Allorché
sono immessi sul mercato muniti di ripari, vanno considerati come un singolo prodotto;
g)
«quasi-macchine»: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli,
non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di
azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate
ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine
o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva;
h)
«immissione sul mercato»: prima messa a disposizione, all'interno della Comunità,
a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di
distribuzione o di utilizzazione;
i)
«fabbricante»: persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina
o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva, ed è responsabile della
conformità della macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai
fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio marchio
ovvero per uso personale. In mancanza di un fabbricante quale definito sopra,
è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che immette sul mercato
o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina oggetto della presente direttiva;
j)
«mandatario»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno della
Comunità che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo
nome, in toto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse con la presente
direttiva;
k)
«messa in servizio»: primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno
della Comunità, di una macchina oggetto della presente direttiva;
l)
«norma armonizzata»: specifica tecnica adottata da un organismo di normalizzazione,
ovvero il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di normalizzazione
elettrotecnica (Cenelec) o l'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione
(ETSI), nel quadro di un mandato rilasciato dalla Commissione conformemente alle
procedure istituite dalla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 giugno 1998, che prevede un procedura d'informazione nel settore delle
norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
società dell'informazione (1), e non avente carattere vincolante.
Articolo
3
Direttive
specifiche
Quando
per una macchina i pericoli citati all'allegato I sono interamente o parzialmente
oggetto in modo più specifico di altre direttive comunitarie, la presente direttiva
non si applica o cessa di essere applicata a tale macchina e per tali pericoli
dalla data di attuazione di tali altre direttive.
Articolo
4
Sorveglianza
del mercato
1.
Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti utili affinché le macchine possano
essere immesse sul mercato e/o messe in servizio unicamente se soddisfano le pertinenti
disposizioni della direttiva e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle
persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente
installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione
o in condizioni ragionevolmente prevedibili.
9.6.2006
L 157/28 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT (1) GU L 204 del 21.7.1998,
pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
2.
Gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti utili affinché le quasi-macchine
possano essere immesse sul mercato solo se rispettano le disposizioni della direttiva
che le riguardano.
3.
Gli Stati membri istituiscono o nominano le autorità competenti per il controllo
della conformità delle macchine e delle quasi-macchine alle disposizioni di cui
ai paragrafi 1 e 2.
4.
Gli Stati membri definiscono le finalità, l'organizzazione e i poteri delle autorità
competenti di cui al paragrafo 3 e ne informano la
Commissione e gli altri Stati membri, comunicando loro anche
qualsiasi ulteriore modifica.
Articolo
5
Immissione
sul mercato e messa in servizio
1.
Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato e/o mettere
in servizio una macchina:
a)
si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute indicati dall'allegato I;
b)
si accerta che il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, sia disponibile;
c)
fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni;
d)
espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità ai sensi dell'articolo
12;
e)
redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi dell'allegato II, parte 1, sezione
A, e si accerta che accompagni la macchina;
f)
appone la marcatura «CE» ai sensi dell'articolo 16.
2.
Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul mercato una quasi-macchina,
si accerta che sia stata espletata la procedura di cui all'articolo 13.
3.
Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure di cui all'articolo
12, dispone o può usufruire dei mezzi necessari ad accertare la conformità della
macchina ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui
all'allegato I.
4.
Qualora le macchine siano disciplinate anche da altre direttive relative ad aspetti
diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura «CE», questa marcatura indica
ugualmente che le macchine sono conformi alle disposizioni di queste altre direttive.
Tuttavia,
nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al fabbricante o al suo mandatario
la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio,
la marcatura «CE» indica la conformità soltanto alle disposizioni delle direttive
applicate dal fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti delle direttive
applicate devono essere indicati, nella forma in cui sono pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione europea, nella dichiarazione CE di conformità.
Articolo
6
Libera
circolazione
1.
Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato
e/o la messa in servizio sul loro territorio delle macchine che rispettano la
presente direttiva.
2.
Gli Stati membri non vietano, limitano od ostacolano l'immissione sul mercato
di quasi-macchine destinate, per dichiarazione d'incorporazione di cui all'allegato
II, parte 1, sezione B, del fabbricante o del suo mandatario, ad essere incorporate
in una macchina o ad essere assemblate con altre quasi-macchine onde costituire
una macchina.
3.
Gli Stati membri non impediscono, in particolare in occasione di fiere, di esposizioni,
di dimostrazioni e simili, la presentazione di macchine o di quasi-macchine non
conformi alla presente direttiva, purché un cartello visibile indichi chiaramente
la non conformità di dette macchine e l'impossibilità di disporre delle medesime
prima che siano rese conformi. Inoltre, al momento delle dimostrazioni di tali
macchine o quasi-macchine non conformi, sono prese le misure di sicurezza adeguate
per assicurare la protezione delle persone.
Articolo
7
Presunzione
di conformità e norme armonizzate
1.
Gli Stati membri ritengono che le macchine provviste della marcatura «CE» e accompagnate
dalla dichiarazione CE di conformità, i cui elementi sono previsti dall'allegato
II, parte 1, sezione A, rispettino le disposizioni della presente direttiva.
2.
Le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento
è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono presunte
conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti
da tale norma armonizzata.
3.
La Commissione pubblica
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti delle norme
armonizzate.
4.
Gli Stati membri prendono le misure appropriate per permettere alle parti sociali
di avere un'influenza, a livello nazionale, sul processo di elaborazione e di
controllo delle norme armonizzate.
9.6.2006
L 157/29 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
Articolo
8
Misure
specifiche
1.
La Commissione, seguendo
la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 3, può adottare tutte le misure
appropriate per l'attuazione delle disposizioni riguardanti i punti seguenti:
a)
aggiornamento dell'elenco indicativo dei componenti di sicurezza, figurante nell'allegato
V, di cui all'articolo 2,
lettera
c);
b)
limitazione dell'immissione sul mercato delle macchine di cui all'articolo 9.
2.
La Commissione, seguendo
la procedura di cui all'articolo 22, paragrafo 2, può adottare tutte le misure
appropriate connesse con l'attuazione e l'applicazione pratica della presente
direttiva, comprese le misure necessarie per garantire la cooperazione degli Stati
membri fra di loro e con la
Commissione di cui all'articolo 19, paragrafo 1.
Articolo
9
Misure
specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose
1.
Se, in conformità con la procedura di cui all'articolo 10, la Commissione ritiene che una norma armonizzata non
soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute
che disciplina e che sono enunciati nell'allegato I, la Commissione può, conformemente
al paragrafo 3 del presente articolo, adottare misure che richiedano agli Stati
membri di vietare o limitare l'immissione sul mercato di macchine con caratteristiche
tecniche che presentano rischi dovuti alle lacune della norma o di assoggettare
tali macchine a particolari condizioni.
Se,
in conformità con la procedura di cui all'articolo 11, la
Commissione ritiene che una misura adottata da uno Stato membro
è giustificata, la stessa può, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo,
adottare misure che richiedano agli Stati membri di vietare o limitare l'immissione
sul mercato di macchine che presentano lo stesso rischio a causa delle loro caratteristiche
tecniche o di assoggettare tali macchine a particolari condizioni.
2.
Gli Stati membri possono richiedere alla Commissione di esaminare la necessità
di adottare le misure di cui al paragrafo 1.
3.
Nei casi di cui al paragrafo 1, la Commissione consulta
gli Stati membri e le altri parti interessate indicando le misure che intende
adottare per garantire, a livello comunitario, un elevato livello di protezione
della salute e della sicurezza delle persone.
Tenendo
debito conto dei risultati di tali consultazioni, la
Commissione adotta le misure necessarie conformemente alla procedura
di cui all'articolo 22, paragrafo 3.
Articolo
10
Procedura
di contestazione di una norma armonizzata
Se
uno Stato membro o la Commissione ritengono
che una norma armonizzata non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza
e di tutela della salute ai quali fa riferimento e che sono enunciati nell'allegato
I, la Commissione
o lo Stato membro adiscono il comitato istituito dalla direttiva 98/34/CE, esponendo
i loro motivi. Il comitato esprime un parere d'urgenza.
A
seguito del parere espresso dal comitato la
Commissione decide di pubblicare, di non pubblicare, di pubblicare
con limitazioni, di mantenere, di mantenere con limitazioni o di ritirare dalla
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il riferimento alla norma armonizzata
in questione.
Articolo
11
Clausola
di salvaguardia
1.
Se uno Stato membro constata che una macchina oggetto della presente direttiva,
provvista della marcatura «CE», accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità
e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente
prevedibili rischia di compromettere la salute e la sicurezza delle persone e,
all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, esso adotta tutti provvedimenti
utili al fine di ritirare la suddetta macchina dal mercato, vietarne l'immissione
sul mercato e/o la messa in servizio oppure limitarne la libera circolazione.
2.
Lo Stato membro informa immediatamente la
Commissione e gli altri Stati membri delle suddette misure, motivandone
le decisioni e precisando in particolare se la mancata conformità è dovuta:
a)
al mancato rispetto dei requisiti essenziali di cui all'articolo 5, paragrafo
1, lettera a);
b)
ad un'errata applicazione delle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo
2;
c)
ad una lacuna delle medesime norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo
2.
3.
La Commissione consulta
senza indugio le parti interessate.
La Commissione constata,
dopo la consultazione, se le misure adottate dallo Stato membro sono giustificate
o meno e comunica la sua decisione allo Stato membro promotore dell'iniziativa,
agli altri Stati membri e al fabbricante o al suo mandatario.
9.6.2006
L 157/30 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
4.
Se le misure di cui al paragrafo 1 sono motivate da una lacuna delle norme armonizzate
e ove lo Stato membro che ha preso le misure intenda mantenerle, la Commissione o lo Stato
membro avviano la procedura di cui all'articolo 10.
5.
Se una macchina non è conforme ed è munita della marcatura «CE», lo Stato membro
competente adotta i provvedimenti adeguati nei confronti di chi ha applicato la
marcatura e ne informa la
Commissione. La Commissione informa gli altri Stati membri.
6.
La Commissione si accerta
che gli Stati membri siano informati dello svolgimento e dei risultati della procedura.
Articolo
12
Procedure
di valutazione della conformità delle macchine
1.
Ai fini dell'attestazione di conformità della macchina alle disposizioni della
presente direttiva, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure
di valutazione della conformità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2.
Se la macchina non è contemplata dall'allegato IV, il fabbricante o il suo mandatario
applica la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla
fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII.
3.
Se la macchina è contemplata dall'allegato IV ed è fabbricata conformemente alle
norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e nella misura in cui tali
norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute,
il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:
a)
la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione
della macchina di cuin all'allegato VIII;
b)
la procedura di esame per la certificazione CE del tipo di cui all'allegato IX,
più controllo interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII,
punto 3;
c)
la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.
4.
Se la macchina è contemplata dall'allegato IV, ma è stata fabbricata non rispettando
o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo
2, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di
sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina
in questione, il fabbricante o il suo mandatario applica una delle procedure seguenti:
a)
la procedura di esame per la certificazione CE di cui all'allegato IX, più controllo
interno sulla fabbricazione della macchina di cui all'allegato VIII, punto 3;
b)
la procedura di garanzia qualità totale di cui all'allegato X.
Articolo
13
Procedura
per le quasi-macchine
1.
Il fabbricante di una quasi-macchina, o il suo mandatario, prima dell'immissione
sul mercato, si accertano che:
a)
sia preparata la pertinente documentazione di cui all'allegato VII, parte B;
b)
siano preparate le istruzioni per l'assemblaggio di cui all'allegato VI;
c)
sia stata redatta la dichiarazione di incorporazione di cui all'allegato II, parte
1, sezione B.
2.
Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano
la quasi-macchina fino all'incorporazione e fanno parte del fascicolo tecnico
della macchina finale.
Articolo
14
Organismi
notificati
1.
Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi
da essi designati per effettuare la valutazione della conformità in vista dell'immissione
sul mercato di cui all'articolo 12, paragrafi 3 e 4, nonché le procedure specifiche
per la valutazione della conformità e le categorie di macchine per le quali tali
organismi sono stati designati e i numeri di identificazione che sono stati loro
attribuiti in precedenza dalla Commissione. Gli Stati membri notificano alla Commissione
e agli altri Stati membri qualsiasi modifica successiva.
2.
Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi notificati siano controllati
periodicamente per accertare che soddisfino sempre i criteri di cui all'allegato
XI. L'organismo notificato fornisce, a richiesta, tutte le informazioni pertinenti,
compresi i documenti relativi al bilancio, per consentire agli Stati membri di
assicurare che i requisiti di cui all'allegato XI siano soddisfatti.
3.
Per la valutazione degli organismi da notificare e di quelli già notificati gli
Stati membri applicano i criteri previsti nell'allegato XI.
9.6.2006
L 157/31 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
4.
La Commissione pubblica
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, a fini informativi, un elenco
degli organismi notificati in cui figurano i loro numeri di identificazione, nonché
i compiti per i quali sono stati notificati. Essa provvede all'aggiornamento di
tale elenco.
5.
Si presume che gli organismi che soddisfano i criteri di valutazione previsti
dalle norme armonizzate pertinenti, i cui riferimenti devono essere pubblicati
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a titolo della presente direttiva,
rispondano ai criteri pertinenti.
6.
Se un organismo notificato constata che le disposizioni pertinenti della presente
direttiva non sono state rispettate o non sono più rispettate dal fabbricante
o che l'attestato di esame CE del tipo o l'approvazione del sistema di garanzia
qualità totale non avrebbero dovuto essere rilasciati, esso, tenendo conto del
principio della proporzionalità, sospende o ritira il certificato o l'approvazione
rilasciato o lo sottopone a limitazioni, indicando i motivi dettagliati, a meno
che il rispetto delle disposizioni sia assicurato mediante l'attuazione delle
misure correttive appropriate da parte del fabbricante. In caso di sospensione
o ritiro del certificato o dell'approvazione o di eventuali limitazioni alle quali
è sottoposto o nei casi in cui si rende necessario un intervento da parte dell'autorità
competente, l'organismo notificato ne informa l'autorità competente ai sensi dell'articolo
4. Lo Stato membro informa senza indugio gli altri Stati membri e la
Commissione. Deve essere possibile una procedura di impugnazione.
7.
La Commissione provvede
all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità responsabili della
designazione, notificazione e controllo di organismi notificati negli Stati membri
e gli organismi notificati, al fine di coordinare l'applicazione uniforme della
presente direttiva.
8.
Uno Stato membro che abbia notificato un organismo revoca immediatamente la sua
notifica, qualora constati che:
a)
l'organismo non soddisfa più i criteri di cui all'allegato XI;
oppure
b)
l'organismo viene meno in modo grave alle sue responsabilità.
Esso
ne informa immediatamente la Commissione e gli altri
Stati membri.
Articolo
15
Installazione
e utilizzo delle macchine
La
presente direttiva non pregiudica la facoltà degli Stati membri di prescrivere,
nel rispetto della legislazione comunitaria, i requisiti che essi ritengono necessari
per garantire la protezione delle persone e in particolare dei lavoratori durante
l'uso delle macchine, sempre che ciò non implichi modifiche di dette macchine
rispetto alle disposizioni della presente direttiva.
Articolo
16
Marcatura
«CE»
1.
La marcatura di conformità «CE» è costituita dalle iniziali «CE», conformemente
al modello fornito nell'allegato III.
2.
La marcatura «CE» viene apposta sulla macchina in modo visibile, leggibile e indelebile,
conformemente all'allegato III.
3.
È vietato apporre sulle macchine marcature, segni e iscrizioni che possano indurre
in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico, o entrambi, della
marcatura «CE». Sulle macchine può essere apposta ogni altra marcatura, purché
questa non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura
«CE».
Articolo
17
Non
conformità della marcatura
1.
Gli Stati membri considerano marcatura non conforme:
a)
l'apposizione della marcatura «CE» a titolo della presente direttiva su prodotti
non oggetto della medesima;
b)
l'assenza della marcatura «CE» e/o della dichiarazione CE di conformità per una
macchina;
c)
l'apposizione, su una macchina, di una marcatura diversa dalla marcatura «CE»
e vietata a norma dell'articolo 16, paragrafo 3.
2.
Quando uno Stato membro constata la non conformità della marcatura alle disposizioni
della presente direttiva il fabbricante, o il suo mandatario, ha l'obbligo di
rendere il prodotto conforme e di far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite
dallo Stato membro.
3.
Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro adotta tutte
le misure atte a limitare o vietare l'immissione sul mercato di detto prodotto
o a garantirne il ritiro dal mercato secondo la procedura di cui all'articolo
11. 9.6.2006 L 157/32 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
Articolo
18
Riservatezza
1.
Ferme restando le disposizioni e le prassi nazionali in materia di riservatezza,
gli Stati membri operano affinché tutte le parti e le persone coinvolte nell'applicazione
della presente direttiva siano obbligate a mantenere riservate le informazioni
ricevute nello svolgimento delle loro funzioni. In particolare i segreti aziendali,
professionali e commerciali sono considerati come informazioni riservate, eccetto
quando la loro divulgazione sia necessaria al fine di tutelare la salute e la
sicurezza delle persone.
2.
La disposizione di cui al paragrafo 1 si applica fatti salvi gli obblighi degli
Stati membri e degli organismi notificati riguardanti l'informazione reciproca
e la diffusione degli avvertimenti.
3.
Tutte le misure adottate dagli Stati membri e dalla Commissione a norma degli
articoli 9 e 11 sono pubblicate.
Articolo
19
Cooperazione
tra gli Stati membri
1.
Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati affinché le autorità competenti
di cui all'articolo 4, paragrafo 3, cooperino fra di loro e con la
Commissione e si trasmettano reciprocamente le informazioni necessarie
per consentire un'applicazione uniforme della presente direttiva.
2.
La Commissione provvede
all'organizzazione di uno scambio di esperienze tra le autorità competenti responsabili
della sorveglianza del mercato, al fine di coordinare l'applicazione uniforme
della presente direttiva.
Articolo
20
Procedure
di ricorso
Qualsiasi
provvedimento adottato in applicazione della presente direttiva e che conduca
a limitare l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di ogni macchina
oggetto della presente direttiva è motivato dettagliatamente. Esso è notificato
senza indugio all'interessato con l'indicazione delle procedure di ricorso ammesse
dalle legislazioni in vigore nello Stato membro in questione e dei termini entro
i quali detti ricorsi devono essere presentati.
Articolo
21
Diffusione
dell'informazione
La Commissione prende le
misure necessarie affinché siano resi disponibili i dati utili riguardanti l'attuazione
della presente direttiva.
Articolo
22
Comitato
1.
La Commissione è assistita
da un comitato (di seguito «il comitato»).
2.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli
3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo
8 della stessa.
3.
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli
5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo
8 della stessa.
Il
periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato
in tre mesi.
4.
Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Articolo
23
Sanzioni
Gli
Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di
violazione
delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti
i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni devono essere
efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative
disposizioni alla Commissione entro il 29 giugno 2008 e provvedono poi a notificare
immediatamente le eventuali modificazioni.
Articolo
24
Modifica
della direttiva 95/16/CE
La
direttiva 95/16/CE è modificata come segue:
1)
all'articolo 1, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2.
Ai fini della presente direttiva s'intende per ascensore un apparecchio
di sollevamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico e
che si sposta lungo guide rigide e la cui inclinazione sull'orizzontale è superiore
a 15 gradi, destinato al trasporto:
di persone,
di persone e cose,
soltanto di cose, se il supporto del carico è accessibile, ossia se una persona
può entrarvi senza difficoltà, ed è munito di comandi situati all'interno del
supporto del carico o a portata di una persona all'interno del supporto del carico.
Gli apparecchi di sollevamento che si spostano lungo un percorso perfettamente
definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide, sono considerati
apparecchi che rientrano nel campo d'applicazione della presente direttiva. 9.6.2006
L 157/33 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
Per
supporto del carico si intende la parte dell'ascensore che sorregge
le persone e/o le cose per sollevarle o abbassarle.
3.
Sono esclusi dal campo di applicazione della presente
direttiva:
gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15
m/s,
gli ascensori da cantiere, gli impianti a fune, comprese le funicolari,
gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di
mantenimento dell'ordine, gli apparecchi di sollevamento dai quali possono
essere effettuati lavori, gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere,
gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante
le rappresentazioni, gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi
di trasporto, gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina
e destinati esclusivamente all'accesso ai posti di lavoro, compresi i punti di
manutenzione e ispezione delle macchine, i treni a cremagliera,
le scale mobili e i marciapiedi mobili.»;
2)
all'allegato I, il punto 1.2 è sostituito dal seguente:
«1.2.
Supporto del carico
Il
supporto del carico di ogni ascensore deve essere una cabina. La cabina deve essere
progettata e costruita in modo da offrire lo spazio e la resistenza corrispondenti
al numero massimo di persone e al carico nominale dell'ascensore fissati dall'installatore.
Se l'ascensore è destinato al trasporto di persone e le dimensioni lo permettono,
la cabina deve essere progettata e costruita in modo da non ostacolare o impedire,
per le sue caratteristiche strutturali, l'accesso e l'uso da parte dei disabili
e in modo da permettere tutti gli adeguamenti appropriati destinati a facilitarne
l'utilizzazione da parte loro.»
Articolo
25
Abrogazione
La
direttiva 98/37/CE è abrogata.
I
riferimenti alla direttiva abrogata presenti in atti comunitari s'intendono fatti
alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui
all'allegato XII.
Articolo
26
Attuazione
1.
Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente
al 29 giugno 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Gli
Stati membri applicano le suddette disposizioni a partire dal 29 dicembre 2009.
Quando
gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento
alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della
pubblicazione ufficiale.
Le
modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2.
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto
interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva, nonché
una tabella di corrispondenza tra le disposizioni della presente direttiva e le
disposizioni nazionali adottate.
Articolo
27
Deroga
Fino
al 29 giugno 2011 gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato
e la messa in servizio di apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio
o altre macchine ad impatto che sono conformi alle disposizioni nazionali in vigore
al momento dell'adozione della presente direttiva.
Articolo
28
Entrata
in vigore
La
presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo
29
Destinatari
Gli
Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto
a Strasburgo, addì 17 maggio 2006.
Per
il Parlamento europeo
Il
presidente
J.
BORRELL FONTELLES
Per
il Consiglio
Il
presidente
H.
WINKLER
9.6.2006
L 157/34 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
ALLEGATO
I
Requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e
alla costruzione delle
macchine
PRINCIPI
GENERALI
1.
Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata
una valutazione dei rischi
per
stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la
macchina. La macchina deve
inoltre
essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei
rischi.
Con
il processo iterativo della valutazione dei rischi e della riduzione dei rischi
di cui sopra, il fabbricante o il
suo
mandatario:
stabilisce i limiti della macchina, il che comprende l'uso previsto e l'uso scorretto
ragionevolmente prevedibile,
individua i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose
che ne derivano,
stima i rischi, tenendo conto della gravità dell'eventuale lesione o danno alla
salute e della probabilità che
si
verifichi,
valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del rischio
conformemente all'obiettivo della
presente
direttiva,
elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano, applicando le misure di
protezione nell'ordine indicato
nel
punto 1.1.2, lettera b).
2.
Gli obblighi previsti dai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute si applicano soltanto se esiste il
pericolo
corrispondente per la macchina in questione, allorché viene utilizzata nelle condizioni
previste dal
fabbricante,
o dal suo mandatario, o nelle condizioni anormali prevedibili. Il principio di
integrazione della
sicurezza
di cui al punto 1.1.2 e gli obblighi relativi alla marcatura e alle istruzioni
di cui ai punti 1.7.3 e
1.7.4
si applicano comunque.
3.
I requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute elencati nel presente
allegato sono inderogabili.
Tuttavia,
tenuto conto dello stato della tecnica, gli obiettivi da essi prefissi possono
non essere raggiunti. In tal
caso
la macchina deve, per quanto possibile, essere progettata e costruita per tendere
verso questi obiettivi.
4.
Il presente allegato si articola in varie parti. La prima ha una portata generale
ed è applicabile a tutti i tipi di
macchine.
Le altre parti si riferiscono a taluni tipi di pericoli più specifici. Tuttavia
è indispensabile esaminare
il
presente allegato in tutte le sue parti, al fine di essere certi di soddisfare
tutti i requisiti essenziali pertinenti.
Nel
progettare la macchina, conformemente al punto 1 dei presenti principi generali,
si tiene conto dei requisiti
esposti
nella parte generale e di quelli elencati in una o più delle altre parti in funzione
dei risultati della
valutazione
dei rischi.
1.
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE
1.1.
CONSIDERAZIONI GENERALI
1.1.1.
Definizioni
Ai
fini del presente allegato si intende per:
a)
«pericolo», una potenziale fonte di lesione o danno alla salute;
b)
«zona pericolosa», qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina
in cui la presenza di una
persona
costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona;
c)
«persona esposta», qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una
zona pericolosa;
d)
«operatore», la o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare,
di pulire, di riparare e di
spostare
una macchina o di eseguirne la manutenzione;
e)
«rischio», combinazione della probabilità e della gravità di una lesione o di
un danno per la salute che
possano
insorgere in una situazione pericolosa;
f)
«riparo», elemento della macchina utilizzato specificamente per garantire la protezione
tramite una barriera
materiale;
g)
«dispositivo di protezione», dispositivo (diverso da un riparo) che riduce il
rischio, da solo o associato ad
un
riparo;
h)
«uso previsto», l'uso della macchina conformemente alle informazioni fornite nelle
istruzioni per l'uso;
i)
«uso scorretto ragionevolmente prevedibile», l'uso della macchina in un modo diverso
da quello indicato
nelle
istruzioni per l'uso, ma che può derivare dal comportamento umano facilmente prevedibile.
9.6.2006
L 157/35 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
1.1.2.
Principi d'integrazione della sicurezza
a)
Per progettazione e costruzione, le macchine devono essere atte a funzionare,
ad essere azionate, ad essere
regolate
e a subire la manutenzione senza che tali operazioni espongano a rischi le persone,
se effettuate
nelle
condizioni previste tenendo anche conto dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
Le
misure adottate devono avere lo scopo di eliminare ogni rischio durante l'esistenza
prevedibile della
macchina,
comprese le fasi di trasporto, montaggio, smontaggio, smantellamento (messa fuori
servizio) e
rottamazione.
b)
Per la scelta delle soluzioni più opportune il fabbricante o il suo mandatario
deve applicare i seguenti principi,
nell'ordine
indicato:
eliminare o ridurre i rischi nella misura del possibile (integrazione della sicurezza
nella progettazione e
nella
costruzione della macchina),
adottare le misure di protezione necessarie nei confronti dei rischi che non possono
essere eliminati,
informare gli utilizzatori dei rischi residui dovuti all'incompleta efficacia
delle misure di protezione
adottate,
indicare se è richiesta una formazione particolare e segnalare se è necessario
prevedere un
dispositivo
di protezione individuale.
c)
In sede di progettazione e di costruzione della macchina, nonché all'atto della
redazione delle istruzioni il
fabbricante,
o il suo mandatario, deve prendere in considerazione non solo l'uso previsto della
macchina,
ma
anche l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
La
macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare che sia utilizzata
in modo anormale, se
ciò
può comportare un rischio. Negli altri casi le istruzioni devono richiamare l'attenzione
dell'utilizzatore
sulle
controindicazioni nell'uso della macchina che potrebbero, in base all'esperienza,
presentarsi.
d)
La macchina deve essere progettata e costruita tenendo conto delle limitazioni
imposte all'operatore
dall'uso
necessario o prevedibile delle attrezzature di protezione individuale.
e)
La macchina deve essere fornita completa di tutte le attrezzature e gli accessori
speciali essenziali per
poterla
regolare, eseguirne la manutenzione e utilizzarla in condizioni di sicurezza.
1.1.3.
Materiali e prodotti
I
materiali utilizzati per la costruzione della macchina o i prodotti utilizzati
od originati durante la sua utilizzazione
non
devono presentare rischi per la sicurezza e la salute delle persone. In particolare,
se vengono
usati
dei fluidi, la macchina deve essere progettata e costruita in modo da prevenire
rischi dovuti al riempimento,
all'utilizzazione,
al recupero e all'evacuazione.
1.1.4.
Illuminazione
La
macchina deve essere fornita di un'illuminazione incorporata adeguata alle operazioni
laddove, malgrado
un'illuminazione
ambiente avente un valore normale, la mancanza di tale dispositivo potrebbe determinare
rischi.
La
macchina deve essere progettata e costruita in modo che non vi siano zone d'ombra
che possano causare
disturbo,
né fastidiosi abbagliamenti, né effetti stroboscopici pericolosi sugli elementi
mobili dovuti all'illuminazione.
Gli
organi interni che devono essere ispezionati e regolati frequentemente devono
essere muniti di opportuni
dispositivi
di illuminazione; lo stesso dicasi per le zone di manutenzione.
1.1.5.
Progettazione della macchina ai fini della movimentazione
La
macchina, o ciascuno dei suoi diversi elementi, deve:
poter essere movimentata e trasportata in modo sicuro,
essere imballata o progettata per essere immagazzinata in modo sicuro e senza
deterioramenti.
Durante
il trasporto della macchina e/o dei suoi elementi, non devono potersi verificare
spostamenti intempestivi
né
pericoli dovuti all'instabilità se la macchina e/o i suoi elementi sono sottoposti
a movimentazione
secondo
le istruzioni.
Se
la massa, le dimensioni o la forma della macchina o dei suoi vari elementi non
ne consentono lo spostamento
a
mano, la macchina o ciascuno dei suoi vari elementi deve essere:
munita di accessori che consentano di afferrarla con un mezzo di sollevamento,
oppure
progettata in modo da consentire il fissaggio di detti accessori, oppure
di forma tale che i normali mezzi di sollevamento possano adattarvisi facilmente.
9.6.2006
L 157/36 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
Se
la macchina o uno dei suoi elementi deve essere spostato a mano, deve essere:
facilmente spostabile, oppure
munitO di dispositivi di presa che ne consentano la movimentazione in modo sicuro.
Sono
necessarie disposizioni speciali per il trasporto di utensili e/o di parti di
macchine, anche leggeri, potenzialmente
pericolosi.
1.1.6.
Ergonomia
Nelle
condizioni d'uso previste devono essere ridotti al minimo possibile il disagio,
la fatica e le tensioni
psichiche
e fisiche (stress) dell'operatore, tenuto conto dei principi seguenti dell'ergonomia:
tener conto della variabilità delle dimensioni fisiche, della forza e della resistenza
dell'operatore,
offrire lo spazio necessario per i movimenti delle parti del corpo dell'operatore,
evitare un ritmo di lavoro condizionato dalla macchina,
evitare un controllo che richiede una concentrazione prolungata,
adattare l'interfaccia uomo/macchina alle caratteristiche prevedibili dell'operatore.
1.1.7.
Posti di lavoro
Il
posto di lavoro deve essere progettato e costruito in modo da evitare ogni rischio
derivante dai gas di
scarico
e/o dalla mancanza di ossigeno.
Se
la macchina è destinata ad essere utilizzata in un ambiente pericoloso che presenta
rischi per la salute e la
sicurezza
dell'operatore o se la macchina stessa genera un ambiente pericoloso, devono essere
previsti i mezzi
adeguati
ad assicurare che l'operatore lavori in buone condizioni e sia protetto da ogni
pericolo prevedibile.
Se
del caso, il posto di lavoro deve essere dotato di una cabina adeguata, progettata,
costruita e/o attrezzata in
modo
da soddisfare i suddetti requisiti. L'uscita deve consentire un rapido abbandono
della macchina. Si deve
inoltre,
se del caso, prevedere un'uscita di sicurezza in una direzione diversa dall'uscita
normale.
1.1.8.
Sedili
Ove
appropriato e se le condizioni di lavoro lo consentono, nel posto di lavoro integrato
alla macchina deve
essere
prevista l'installazione di sedili.
Se
l'operatore è destinato a lavorare seduto e il posto è parte integrante della
macchina, il sedile deve essere
fornito
unitamente a quest'ultima.
Il
sedile dell'operatore deve renderlo capace di mantenere una posizione stabile.
Inoltre il sedile e la sua
distanza
dai dispositivi di comando devono potersi adattare all'operatore.
Se
la macchina è sottoposta a vibrazioni, il sedile deve essere progettato e costruito
in modo da ridurre al
livello
più basso ragionevolmente possibile le vibrazioni trasmesse all'operatore. Il
sedile deve essere ancorato
in
modo da resistere a tutte le sollecitazioni che può subire. Se sotto i piedi dell'operatore
non esiste alcun
piano
di appoggio, egli dovrà disporre di un poggiapiedi antisdrucciolo.
1.2.
SISTEMI DI COMANDO
1.2.1.
Sicurezza ed affidabilità dei sistemi di comando
I
sistemi di comando devono essere progettati e costruiti in modo da evitare l'insorgere
di situazioni pericolose.
In
ogni caso essi devono essere progettati e costruiti in modo tale che:
resistano alle previste sollecitazioni di servizio e agli influssi esterni,
un'avaria nell'hardware o nel software del sistema di comando non crei situazioni
pericolose,
errori della logica del sistema di comando non creino situazioni pericolose,
errori umani ragionevolmente prevedibili nelle manovre non creino situazioni pericolose.
9.6.2006
L 157/37 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
Particolare
attenzione richiede quanto segue:
la macchina non deve avviarsi in modo inatteso,
i parametri della macchina non devono cambiare in modo incontrollato, quando tale
cambiamento può
portare
a situazioni pericolose,
non deve essere impedito l'arresto della macchina, se l'ordine di arresto è già
stato dato,
nessun elemento mobile della macchina o pezzo trattenuto dalla macchina deve cadere
o essere espulso,
l'arresto manuale o automatico degli elementi mobili di qualsiasi tipo non deve
essere impedito,
i dispositivi di protezione devono rimanere pienamente efficaci o dare un comando
di arresto,
le parti del sistema di controllo legate alla sicurezza si devono applicare in
modo coerente all'interezza di
un
insieme di macchine e/o di quasi macchine.
In
caso di comando senza cavo deve essere attivato un arresto automatico quando non
si ricevono i segnali di
comando
corretti, anche quando si interrompe la comunicazione.
1.2.2.
Dispositivi di comando
I
dispositivi di comando devono essere:
chiaramente visibili e individuabili utilizzando, se del caso, pittogrammi,
disposti in modo da garantire una manovra sicura, univoca e rapida,
progettati in modo tale che il movimento del dispositivo del comando sia coerente
con l'azione del
comando,
situati fuori delle zone pericolose tranne il caso, all'occorrenza, di taluni
dispositivi di comando, come un
arresto
di emergenza o una pulsantiera pensile,
sistemati in modo che la loro manovra non causi rischi supplementari,
progettati o protetti in modo che l'azione comandata, se comporta un pericolo,
possa avvenire soltanto in
seguito
ad un'azione deliberata,
fabbricati in modo da resistere alle sollecitazioni prevedibili. Particolare attenzione
sarà data ai dispositivi
di
arresto di emergenza che possono essere soggetti a grosse sollecitazioni.
Se
un dispositivo di comando è progettato e costruito per consentire varie azioni
differenti, vale a dire se la
sua
azione non è univoca, l'azione comandata deve essere chiaramente indicata e, all'occorrenza,
confermata.
La
posizione e la corsa dei dispositivi di comando, nonché lo sforzo richiesto devono
essere compatibili con
l'azione
comandata, tenendo conto dei principi ergonomici.
La
macchina deve essere munita di indicatori necessari per un funzionamento sicuro.
Dal posto di comando
l'operatore
deve poter leggere i suddetti indicatori.
Da
ogni posto di comando l'operatore deve poter essere in grado di assicurarsi dell'assenza
di persone nelle
zone
pericolose oppure il sistema di comando deve essere progettato e costruito in
modo che l'avviamento sia
impedito
fintanto che qualsiasi persona si trova nella zona pericolosa.
Qualora
nessuna di tali possibilità sia applicabile, prima dell'avviamento della macchina
deve essere emesso
un
segnale di avvertimento sonoro e/o visivo. La persona esposta deve avere il tempo
di abbandonare la zona
pericolosa
o impedire l'avviamento della macchina.
Se
necessario, vanno previsti mezzi per assicurarsi che la macchina possa essere
comandata solo dai posti di
comando
situati in una o più zone o posti prestabiliti.
Quando
vi sono più posti di comando, il sistema di comando deve essere progettato in
modo che l'impiego di
uno
di essi renda impossibile l'uso degli altri, ad eccezione dei comandi di arresto
e degli arresti di emergenza.
Quando
la macchina è munita di più posti di manovra, ognuno di essi deve disporre di
tutti i dispositivi di
comando
necessari, senza ostacolare né mettere in situazione pericolosa mutuamente gli
operatori.
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1.2.3.
Avviamento
L'avviamento
di una macchina deve essere possibile soltanto tramite un'azione volontaria su
un dispositivo di
comando
previsto a tal fine.
Lo
stesso dicasi:
per la rimessa in marcia dopo un arresto, indipendentemente dall'origine,
per l'effettuazione di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento.
Tuttavia,
purché ciò non generi situazioni pericolose, la rimessa in marcia o la modifica
delle condizioni di
funzionamento
può essere effettuata tramite un'azione volontaria su un dispositivo diverso dal
dispositivo di
comando
previsto a tal fine.
Per
le macchine a funzionamento automatico, l'avviamento della macchina, la rimessa
in marcia dopo un
arresto
o la modifica delle condizioni di funzionamento possono essere effettuati senza
intervento esterno, se
ciò
non produce situazioni pericolose.
Quando
la macchina è munita di vari dispositivi di comando dell'avviamento e gli operatori
possono pertanto
mettersi
mutuamente in pericolo, devono essere installati dispositivi supplementari per
eliminare tali rischi. Se
per
ragioni di sicurezza l'avviamento e/o l'arresto devono essere effettuati in una
sequenza specifica, opportuni
dispositivi
devono garantire che queste operazioni siano eseguite nell'ordine corretto.
1.2.4.
Arresto
1.2.4.1.
Arresto normale
La
macchina deve essere munita di un dispositivo di comando che consenta l'arresto
generale in condizioni di
sicurezza.
Ogni
posto di lavoro deve essere munito di un dispositivo di comando che consenta di
arrestare, in funzione
dei
pericoli esistenti, tutte le funzioni della macchina o unicamente una di esse,
in modo che la macchina sia
portata
in condizioni di sicurezza.
Il
comando di arresto della macchina deve essere prioritario rispetto ai comandi
di avviamento.
Ottenuto
l'arresto della macchina o delle sue funzioni pericolose, si deve interrompere
l'alimentazione dei relativi
azionatori.
1.2.4.2.
Arresto operativo
Se,
per motivi operativi, è necessario un comando di arresto che non interrompe l'alimentazione
degli azionatori,
la
condizione di arresto deve essere monitorata e mantenuta.
1.2.4.3.
Arresto di emergenza
La
macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza,
che consentano di evitare
situazioni
di pericolo che rischino di prodursi nell'imminenza o che si stiano producendo.
Sono
escluse da quest'obbligo:
le macchine per le quali il dispositivo di arresto di emergenza non può ridurre
il rischio, perché non
riduce
il tempo per ottenere l'arresto normale oppure perché non permette di prendere
le misure specifiche
che
il rischio richiede,
le macchine portatili tenute e/o condotte a mano.
Il
dispositivo deve:
comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e rapidamente
accessibili,
provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza
creare rischi supplementari,
quando necessario avviare, o permettere di avviare, alcuni movimenti di salvaguardia.
9.6.2006
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Quando
si smette di azionare il dispositivo di arresto di emergenza dopo un ordine di
arresto, detto ordine
deve
essere mantenuto da un blocco del dispositivo di arresto di emergenza, sino al
suo sblocco; non deve
essere
possibile ottenere il blocco del dispositivo senza che quest'ultimo generi un
ordine di arresto; lo sblocco
del
dispositivo deve essere possibile soltanto con una apposita manovra e non deve
riavviare la macchina, ma
soltanto
autorizzarne la rimessa in funzione.
La
funzione di arresto di emergenza deve essere sempre disponibile e operativa a
prescindere dalla modalità
di
funzionamento.
I
dispositivi di arresto di emergenza devono offrire soluzioni di riserva ad altre
misure di protezione e non
sostituirsi
ad esse.
1.2.4.4.
Assemblaggi di macchine
Nel
caso di macchine o di elementi di macchine progettati per lavorare assemblati,
le macchine devono essere
progettate
e costruite in modo tale che i comandi di arresto, compresi i dispositivi di arresto
di emergenza,
possano
bloccare non soltanto le macchine stesse ma anche tutte le attrezzature collegate,
qualora il loro
mantenimento
in funzione possa costituire un pericolo.
1.2.5.
Selezione del modo di comando o di funzionamento
Il
modo di comando o di funzionamento selezionato deve avere la priorità su tutti
gli altri modi di comando
o
di funzionamento, salvo l'arresto di emergenza.
Se
la macchina è stata progettata e costruita per consentire diversi modi di comando
o di funzionamento che
necessitano
di misure di protezione e/o di procedure di lavoro diverse, essa deve essere munita
di un selettore
di
modo di comando o di funzionamento che possa essere bloccato in ogni posizione.
A
ciascuna posizionedel selettore, che deve essere chiaramente individuabile, deve
corrispondere un solo modo di comando o difunzionamento.
Il
selettore può essere sostituito da altri mezzi di selezione che limitino l'utilizzo
di talune funzioni della
macchina
a talune categorie di operatori.
Se
per alcune operazioni la macchina deve poter funzionare con un riparo spostato
o rimosso e/o con il
dispositivo
di protezione neutralizzato, il selettore del modo di comando o di funzionamento
deve simultaneamente:
escludere tutti gli altri modi di comando o di funzionamento,
autorizzare l'attivazione delle funzioni pericolose soltanto mediante dispositivi
di comando che necessitano
di
un'azione continuata,
autorizzare l'attivazione delle funzioni pericolose soltanto in condizioni di
minor rischio, evitando i pericoli
derivanti
dal succedersi delle sequenze,
impedire qualsiasi attivazione delle funzioni pericolose mediante un'azione volontaria
o involontaria sui
sensori
della macchina.
Se
queste quattro condizioni non possono essere soddisfatte simultaneamente, il selettore
del modo di
comando
o di funzionamento deve attivare altre misure di protezione progettate e costruite
per garantire una
zona
di intervento sicura.
Inoltre,
al posto di manovra l'operatore deve avere la padronanza del funzionamento degli
elementi sui quali
agisce.
1.2.6.
Guasto del circuito di alimentazione di energia
L'interruzione,
il ripristino dopo un'interruzione o la variazione, di qualsiasi tipo, dell'alimentazione
di energia
della
macchina non deve creare situazioni pericolose.
Particolare
attenzione richiede quanto segue:
la macchina non deve avviarsi in modo inatteso,
i parametri della macchina non devono cambiare in modo incontrollato, quando tale
cambiamento può
portare
a situazioni pericolose,
non deve essere impedito l'arresto della machina, se l'ordine di arresto è già
stato dato,
9.6.2006
L 157/40 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
nessun elemento mobile della macchina o pezzo trattenuto dalla macchina deve cadere
o essere espulso,
l'arresto manuale o automatico degli elementi mobili di qualsiasi tipo non deve
essere impedito,
i dispositivi di protezione devono rimanere pienamente efficaci o dare un comando
di arresto.
1.3.
MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI MECCANICI
1.3.1.
Rischio di perdita di stabilità
La
macchina, elementi ed attrezzature compresi, deve avere una stabilità tale da
evitare il rovesciamento, la
caduta
o gli spostamenti non comandati durante il trasporto, il montaggio, lo smontaggio
e tutte le altre
azioni
che interessano la macchina.
Se
la forma stessa della macchina o la sua installazione prevista non garantiscono
sufficiente stabilità, devono
essere
previsti ed indicati nelle istruzioni appositi mezzi di fissaggio.
1.3.2.
Rischio di rottura durante il funzionamento
Gli
elementi della macchina, nonché i loro organi di collegamento, devono resistere
agli sforzi cui devono
essere
sottoposti durante l'utilizzazione.
I
materiali utilizzati devono presentare caratteristiche di resistenza sufficienti
ed adeguate all'ambiente di utilizzazione,
previsto
dal fabbricante o dal suo mandatario, in particolare per quanto riguarda i fenomeni
di fatica,
invecchiamento,
corrosione e abrasione.
Nelle
istruzioni devono essere indicati i tipi e le frequenze delle ispezioni e manutenzioni
necessarie per
motivi
di sicurezza. Devono essere indicati dove appropriato gli elementi soggetti ad
usura, nonché i criteri di
sostituzione.
Se
nonostante le precauzioni prese sussistono rischi di disintegrazione o di rottura,
gli elementi in questione
devono
essere montati, disposti e/o protetti in modo che i loro eventuali frammenti vengano
trattenuti
evitando
situazioni pericolose.
Le
tubazioni rigide o elastiche contenenti fluidi, in particolare ad alta pressione,
devono poter sopportare le
sollecitazioni
interne ed esterne previste e devono essere solidamente fissate e/o protette affinché,
in caso di
rottura,
esse non presentino rischi.
In
caso di alimentazione automatica del materiale da lavorare verso l'utensile, devono
essere soddisfatte le
seguenti
condizioni per evitare rischi per le persone:
al momento del contatto utensili/pezzo, l'utensile deve aver raggiunto le sue
normali condizioni di lavoro,
al momento dell'avviamento e/o dell'arresto dell'utensile (volontario o accidentale),
il movimento di
alimentazione
e il movimento dell'utensile debbono essere coordinati.
1.3.3.
Rischi dovuti alla caduta o alla proiezione di oggetti
Devono
essere prese precauzioni per evitare i rischi derivanti dalla caduta o dalla proiezione
di oggetti.
1.3.4.
Rischi dovuti a superfici, spigoli od angoli
Gli
elementi accessibili della macchina devono essere privi, entro i limiti consentiti
dalle loro funzioni, di
angoli
acuti e di spigoli vivi, nonché di superfici rugose che possono causare lesioni.
1.3.5.
Rischi dovuti alle macchine combinate
Quando
la macchina è prevista per poter eseguire diversi tipi di operazioni con ripresa
manuale del pezzo fra
ogni
operazione (macchina combinata), essa deve essere progettata e costruita in modo
che ciascun elemento
possa
essere utilizzato separatamente senza che gli altri elementi costituiscano un
rischio per le persone
esposte.
A
tal fine gli elementi che non siano protetti devono poter essere messi in moto
o arrestati individualmente.
1.3.6.
Rischi connessi alle variazioni delle condizioni di funzionamento
Quando
la macchina è progettata per effettuare operazioni in condizioni di impiego diverse,
deve essere
progettata
e costruita in modo che la scelta e la regolazione di tali condizioni possano
essere effettuate in
modo
sicuro e affidabile.
9.6.2006
L 157/41 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
1.3.7.
Rischi dovuti agli elementi mobili
Gli
elementi mobili della macchina devono essere progettati e costruiti per evitare
i rischi di contatto che
possono
provocare infortuni oppure, se i rischi persistono, essere muniti di ripari o
dispositivi di protezione.
Devono
essere prese tutte le disposizioni necessarie per impedire un bloccaggio improvviso
degli elementi
mobili
di lavoro. Nei casi in cui, malgrado le precauzioni prese, possa verificarsi un
bloccaggio, dovranno
essere
previsti, ove opportuno, i dispositivi di protezione specifici e gli utensili
specifici necessari per permettere
di
sbloccare la macchina in modo sicuro.
Le
istruzioni e, ove possibile, un'indicazione sulla macchina devono individuare
tali dispositivi di protezione
specifici
e la modalità di impiego.
1.3.8.
Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili
I
ripari o i dispositivi di protezione progettati contro i rischi dovuti agli elementi
mobili devono essere scelti
in
funzione del tipo di rischio. Per la scelta si deve ricorrere alle indicazioni
seguenti.
1.3.8.1.
Elementi mobili di trasmissione
I
ripari progettati per proteggere le persone dai pericoli creati dagli elementi
mobili di trasmissione devono
essere:
ripari fissi di cui al punto 1.4.2.1, oppure
ripari mobili interbloccati, di cui al punto 1.4.2.2.
Se
si prevedono interventi frequenti, dovrebbe essere scelta quest'ultima soluzione.
1.3.8.2.
Elementi mobili che partecipano alla lavorazione
I
ripari o i dispositivi di protezione progettati per proteggere le persone dai
pericoli creati dagli elementi
mobili
che partecipano alla lavorazione devono essere:
ripari fissi di cui al punto 1.4.2.1, oppure
ripari mobili interbloccati, di cui al punto 1.4.2.2, oppure
dispositivi di protezione di cui al punto 1.4.3, oppure
una combinazione di quanto sopra.
Tuttavia,
se taluni elementi mobili che partecipano direttamente alla lavorazione non possono
essere resi interamente inaccessibili durante il loro funzionamento a causa di
operazioni che richiedono l'intervento dell'operatore, detti elementi devono essere
muniti di:
ripari fissi o di ripari mobili interbloccati, che impediscano l'accesso alle
parti degli elementi non utilizzate
per
la lavorazione, e ripari regolabili di cui al punto 1.4.2.3, che limitino
l'accesso alle parti degli elementi mobili cui è necessario accedere.
1.3.9.
Rischi di movimenti incontrollati
Quando
un elemento della macchina è stato arrestato, la sua deriva dalla posizione di
arresto, per qualsiasi
causa
che non sia l'azionamento di dispositivi di comando, deve essere impedita o essere
tale da non costituire
un
pericolo.
1.4.
CARATTERISTICHE RICHIESTE PER I RIPARI ED I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
1.4.1.
Requisiti generali
I
ripari e i dispositivi di protezione:
devono essere di costruzione robusta,
devono essere fissati solidamente,
non devono provocare pericoli supplementari,
9.6.2006
L 157/42 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
non devono essere facilmente elusi o resi inefficaci,
devono essere situati ad una distanza sufficiente dalla zona pericolosa,
non devono limitare più del necessario l'osservazione del ciclo di lavoro, e
devono permettere gli interventi indispensabili per l'installazione e/o la sostituzione
degli utensili e per i
lavori
di manutenzione, limitando però l'accesso soltanto al settore in cui deve essere
effettuato il lavoro e,
se
possibile, senza smontare il riparo o senza disattivare il dispositivo di protezione.
Inoltre,
se possibile, i ripari devono proteggere dalla caduta e dalla proiezione di materiali
od oggetti e dalle
emissioni
provocate dalla macchina.
1.4.2.
Requisiti particolari per i ripari
1.4.2.1.
Ripari fissi
Il
fissaggio dei ripari fissi deve essere ottenuto con sistemi che richiedono l'uso
di utensili per la loro apertura
o
smontaggio.
I
sistemi di fissaggio devono rimanere attaccati ai ripari o alla macchina quando
i ripari sono rimossi.
Se
possibile, i ripari non devono poter rimanere al loro posto in mancanza dei loro
mezzi di fissaggio.
1.4.2.2.
Ripari mobili interbloccati
I
ripari mobili interbloccati devono:
per quanto possibile restare uniti alla macchina quando siano aperti,
essere progettati e costruiti in modo che la loro regolazione richieda un intervento
volontario.
I
ripari mobili interbloccati devono essere associati ad un dispositivo di interblocco
che:
impedisca l'avviamento di funzioni pericolose della macchina fin quando i ripari
sono chiusi, e
dia un comando di arresto non appena essi non sono più chiusi.
Se
un operatore può raggiungere la zona pericolosa prima che sia cessato il rischio
dovuto alle funzioni pericolose della macchina, i ripari mobili devono essere
associati ad un dispositivo di bloccaggio del riparo, oltre
che
ad un dispositivo di interblocco che:
impedisca l'avviamento delle funzioni pericolose della macchina fin quando il
riparo non è chiuso e bloccato,
e
tenga il riparo chiuso e bloccato fin quando non è cessato il rischio di
lesioni dovuto alle funzioni pericolose
della
macchina.
I
ripari mobili interbloccati devono essere progettati in modo che la mancanza o
il guasto di uno dei loro
elementi
impedisca l'avviamento o provochi l'arresto delle funzioni pericolose della macchina.
1.4.2.3.
Ripari regolabili che limitano l'accesso
I
ripari regolabili che limitano l'accesso alle parti degli elementi mobili indispensabili
alla lavorazione devono:
potersi regolare manualmente o automaticamente a seconda del tipo di lavorazione
da eseguire, e
potersi regolare facilmente senza l'uso di un attrezzo.
1.4.3.
Requisiti particolari per i dispositivi di protezione
I
dispositivi di protezione devono essere progettati e incorporati nel sistema di
comando in modo tale che:
la messa in moto degli elementi mobili non sia possibile fintantoché l'operatore
può raggiungerli,
9.6.2006
L 157/43 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
le persone non possano accedere agli elementi mobili in movimento, e
la mancanza o il guasto di uno dei loro elementi impedisca l'avviamento o provochi
l'arresto degli
elementi
mobili.
La
loro regolazione deve richiedere un intervento volontario.
1.5.
RISCHI DOVUTI AD ALTRI PERICOLI
1.5.1.
Energia elettrica
Se
la macchina è alimentata con energia elettrica, essa deve essere progettata, costruita
ed equipaggiata in
modo
da prevenire o da consentire di prevenire tutti i pericoli dovuti all'energia
elettrica.
Gli
obiettivi di sicurezza fissati dalla direttiva 73/23/CEE si applicano alle macchine.
Tuttavia
gli obblighi concernenti la valutazione della conformità e l'immissione sul mercato
e/o la messa in servizio di macchine in relazione ai pericoli dovuti all'energia
elettrica sono disciplinati esclusivamente dalla presente direttiva.
1.5.2.
Elettricità statica
La
macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare o da ridurre la
formazione di cariche elettrostatiche potenzialmente pericolose e/o deve essere
munita di mezzi che consentano di scaricarle.
1.5.3.
Energie diverse dall'energia elettrica
Se
la macchina è alimentata da fonti di energia diverse da quella elettrica, essa
deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo da prevenire tutti i
rischi che possono derivare da tali fonti di energia.
1.5.4.
Errori di montaggio
Gli
errori commessi al montaggio o al rimontaggio di taluni pezzi, che potrebbero
essere all'origine di rischi,
devono
essere resi impossibili dalla progettazione e dalla costruzione degli stessi oppure
mediante indicazioni
figuranti
sui pezzi e/o sui loro carter. Le stesse indicazioni devono figurare sui pezzi
mobili e/o sui loro carter,
qualora
occorra conoscere il senso del moto per evitare rischi.
Se
del caso, nelle istruzioni devono figurare informazioni supplementari su tali
rischi.
Se
l'origine dei rischi può essere dovuta ad un collegamento difettoso, la progettazione
o le indicazioni figuranti
sugli
elementi da collegare e, se del caso, sui mezzi di collegamento devono rendere
impossibili i
raccordi
errati.
1.5.5.
Temperature estreme
Devono
essere prese opportune disposizioni per evitare qualsiasi rischio di lesioni causate
dal contatto o dalla
vicinanza
con parti della macchina o materiali a temperatura elevata o molto bassa.
Devono
inoltre essere prese le disposizioni necessarie per evitare i rischi di proiezione
di materiali molto caldi
o
molto freddi o per proteggere da tali rischi.
1.5.6.
Incendio
La
macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio
d'incendio o di surriscaldamento provocato dalla macchina stessa o da gas, liquidi,
polveri, vapori od altre sostanze, prodotti o utilizzati dalla macchina.
1.5.7.
Esplosione
La
macchina deve essere progettata e costruita in modo da evitare qualsiasi rischio
di esplosione provocato
dalla
macchina stessa o da gas, liquidi, polveri, vapori od altre sostanze prodotti
o utilizzati dalla macchina.
La
macchina deve essere, per quanto riguarda i rischi di esplosione dovuti all'utilizzo
in atmosfera potenzialmente esplosiva, conforme alle specifiche direttive comunitarie.
9.6.2006
L 157/44 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
1.5.8.
Rumore
La
macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti all'emissione
di rumore aereo
siano
ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della possibilità
di disporre di mezzi atti a
limitare
il rumore, in particolare alla fonte.
Il
livello dell'emissione di rumore può essere valutato in riferimento ai dati comparativi
di emissione di
macchine
simili.
1.5.9.
Vibrazioni
La
macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti alle
vibrazioni trasmesse dalla
macchina
siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità
di mezzi atti
a
ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte.
Il
livello dell'emissione di vibrazioni può essere valutato in riferimento ai dati
comparativi di emissione di
macchine
simili.
1.5.10.
Radiazioni
Le
emissioni indesiderabili di radiazioni da parte della macchina devono essere eliminate
o essere ridotte a
livelli
che non producono effetti negativi sulle persone.
Ogni
emissione di radiazioni ionizzanti funzionali deve essere ridotta al livello minimo
sufficiente per il
corretto
funzionamento della macchina durante la regolazione, il funzionamento e la pulitura.
Qualora sussistano
rischi
si devono prendere le necessarie misure di protezione.
Ogni
emissione di radiazioni non ionizzanti funzionali durante la regolazione, il funzionamento
e la pulitura
deve
essere ridotta a livelli che non producono effetti negativi sulle persone.
1.5.11.
Radiazione esterne
La
macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che il suo funzionamento
non sia perturbato dalle
radiazioni
esterne.
1.5.12.
Radiazioni laser
In
caso di impiego di dispositivi laser va tenuto conto delle seguenti disposizioni:
i dispositivi laser montati su macchine devono essere progettati e costruiti in
modo da evitare qualsiasi
radiazione
involontaria, i dispositivi laser montati sulle macchine debbono essere
protetti in modo tale che né le radiazioni utili, né le radiazioni prodotte da
riflessione o da diffusione e le radiazioni secondarie possano nuocere alla salute,
i dispositivi ottici per l'osservazione o la regolazione di dispositivi
laser montati sulle macchine devono essere tali che le radiazioni laser non creino
alcun rischio per la salute.
1.5.13.
Emissioni di materie e sostanze pericolose
La
macchina deve essere progettata e costruita in modo tale da evitare i rischi di
inalazione, ingestione,
contatto
con la pelle, gli occhi e le mucose e di penetrazione attraverso la pelle delle
materie e sostanze pericolose prodotte.
Se
il pericolo non può essere eliminato, la macchina deve essere equipaggiata in
modo che le materie e
sostanze
pericolose possano essere captate, aspirate, precipitate mediante vaporizzazione
di acqua, filtrate o
trattate
con un altro metodo altrettanto efficace.
Qualora
il processo non sia totalmente chiuso durante il normale funzionamento della macchina,
i dispositivi
di
captazione e/o di aspirazione devono essere situati in modo da produrre il massimo
effetto.
1.5.14.
Rischio di restare imprigionati in una macchina
La
macchina deve essere progettata, costruita o dotata di mezzi che consentano di
evitare che una persona
resti
chiusa all'interno o, se ciò non fosse possibile, deve essere dotata di mezzi
per chiedere aiuto.
9.6.2006
L 157/45 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
1.5.15.
Rischio di scivolamento, inciampo o caduta
Le
parti della macchina sulle quali è previsto lo spostamento o lo stazionamento
delle persone devono essere
progettate
e costruite in modo da evitare che esse scivolino, inciampino o cadano su tali
parti o fuori di esse.
Se
opportuno, dette parti devono essere dotate di mezzi di presa fissi rispetto all'utilizzatore
che gli consentano
di
mantenere la stabilità.
1.5.16.
Fulmine
Le
macchine che necessitano di protezione dagli effetti del fulmine durante l'uso
devono essere equipaggiate
in
modo da scaricare al suolo le eventuali scariche elettriche.
1.6.
MANUTENZIONE
1.6.1.
Manutenzione della macchina
I
punti di regolazione e di manutenzione devono essere situati fuori dalle zone
pericolose. Gli interventi di
regolazione,
di manutenzione, di riparazione e di pulitura della macchina devono poter essere
eseguiti sulla
macchina
ferma.
Se
per motivi tecnici non è possibile soddisfare una delle precedenti condizioni,
devono essere prese disposizioni per garantire che dette operazioni possano essere
eseguite in condizioni di sicurezza (cfr. punto 1.2.5).
Per
le macchine automatizzate e, se del caso, per altre macchine, deve essere previsto
un dispositivo di
connessione
che consenta di montare un dispositivo di diagnosi di ricerca delle avarie.
Gli
elementi delle macchine automatizzate che devono essere sostituiti frequentemente
devono essere facilmente smontabili e rimontabili in condizioni di sicurezza.
L'accesso a questi elementi deve consentire di svolgere questi compiti con i mezzi
tecnici necessari secondo il metodo operativo previsto.
1.6.2.
Accesso ai posti di lavoro e ai punti d'intervento utilizzati per la manutenzione
La
macchina deve essere progettata e costruita in modo da permettere l'accesso in
condizioni di sicurezza a
tutte
le zone in cui è necessario intervenire durante il funzionamento, la regolazione
e la manutenzione della
macchina.
1.6.3.
Isolamento dalle fonti di alimentazione di energia
La
macchina deve essere munita di dispositivi che consentono di isolarla da ciascuna
delle sue fonti di alimentazione di energia. Tali dispositivi devono essere identificati
chiaramente. Devono poter essere bloccati,
qualora
la riconnessione rischi di presentare un pericolo per le persone. I dispositivi
devono inoltre poter
essere
bloccati nel caso in cui l'operatore non possa verificare l'effettivo costante
isolamento da tutte le posizioni
cui
ha accesso.
Nel
caso di macchine che possono essere alimentate ad energia elettrica mediante una
spina ad innesto, è
sufficiente
la separazione della spina, a patto che l'operatore possa verificare da tutte
le posizioni cui ha
accesso,
che la spina resti disinserita.
L'eventuale
energia residua o immagazzinata dopo l'isolamento della macchina deve poter essere
dissipata
senza
rischio per le persone.
In
deroga al requisito dei commi precedenti, taluni circuiti possono non essere separati
dalla loro fonte di
energia
onde consentire, ad esempio, il supporto di pezzi, la tutela di informazioni,
l'illuminazione delle parti
interne,
ecc. In questo caso devono essere prese disposizioni particolari per garantire
la sicurezza degli operatori.
1.6.4.
Intervento dell'operatore
La
macchina deve essere progettata, costruita ed equipaggiata in modo tale da limitare
la necessità d'intervento
degli
operatori. L'intervento di un operatore, ogniqualvolta non possa essere evitato,
dovrà poter essere effettuato
facilmente
e in condizioni di sicurezza.
1.6.5.
Pulitura delle parti interne
La
macchina deve essere progettata e costruita in modo che la pulitura delle parti
interne della macchina che
ha
contenuto sostanze o preparazioni pericolose sia possibile senza penetrare in
tali parti interne; lo stesso
dicasi
per l'eventuale svuotamento completo, che deve poter essere fatto dall'esterno.
Se è impossibile evitare
di
penetrarvi, la macchina deve essere progettata e costruita in modo da consentire
di effettuare la pulitura in
condizioni
di sicurezza.
9.6.2006
L 157/46 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
1.7.
INFORMAZIONI
1.7.1.
Informazioni e avvertenze sulla macchina
Le
informazioni e le avvertenze sulla macchina dovrebbero essere fornite preferibilmente
in forma di simboli
o
pittogrammi facilmente comprensibili. Qualsiasi informazione o avvertenza scritta
od orale deve essere
espressa
nella o nelle lingue ufficiali della Comunità, che possono essere determinate,
conformemente al trattato, dallo Stato membro in cui è immessa sul mercato e/o
messa in servizio la macchina e può essere corredata, su richiesta, della o delle
versioni linguistiche comprese dagli operatori.
1.7.1.1.
Informazioni e dispositivi di informazione
Le
informazioni necessarie alla guida di una macchina devono essere fornite in forma
chiara e facilmente
comprensibile.
Non devono essere in quantità tale da accavallarsi nella mente dell'operatore.
Le
unità di visualizzazione o qualsiasi altro mezzo di comunicazione interattiva
tra operatore e macchina
devono
essere di facile comprensione e impiego.
1.7.1.2.
Dispositivi di allarme
Quando
la sicurezza e la salute delle persone possono essere messe in pericolo da un'avaria
di una macchina
che
funziona senza sorveglianza, la macchina deve essere attrezzata in modo da emettere
un segnale di avvertenza sonoro o luminoso adeguato.
Se
la macchina è munita di dispositivi di avvertenza, essi devono poter essere compresi
senza ambiguità e
facilmente
percepiti. Devono essere prese misure opportune per consentire all'operatore di
verificare la
costante
efficienza di questi dispositivi di avvertenza.
Devono
essere applicate le disposizioni delle specifiche direttive comunitarie concernenti
i colori ed i segnali
di
sicurezza.
1.7.2.
Avvertenze in merito ai rischi residui
Nel
caso in cui permangano dei rischi, malgrado siano state adottate le misure di
protezione integrate nella
progettazione,
le protezioni e le misure di protezione complementari, devono essere previste
le necessarie
avvertenze,
compresi i dispositivi di avvertenza.
1.7.3.
Marcatura delle macchine
Ogni
macchina deve recare, in modo visibile, leggibile e indelebile, almeno le seguenti
indicazioni:
ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario,
designazione della macchina,
marcatura «CE» (cfr. allegato III),
designazione della serie o del tipo,
eventualmente, numero di serie,
anno di costruzione, cioè l'anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione.
È
vietato antedatare o postdatare la macchina al momento dell'apposizione della
marcatura CE.
Inoltre,
la macchina progettata e costruita per l'utilizzo in atmosfera esplosiva deve
recare l'apposita marcatura.
La
macchina deve anche recare indicazioni complete riguardanti il tipo di macchina,
nonché le indicazioni
indispensabili
alla sicurezza di utilizzo. Dette informazioni sono soggette ai requisiti di cui
al punto 1.7.1.
Se
un elemento della macchina deve essere movimentato durante l'utilizzazione con
mezzi di sollevamento, la
sua
massa deve essere indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo.
1.7.4.
Istruzioni
Ogni
macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l'uso nella o nelle lingue
comunitarie ufficiali dello
Stato
membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio.
Le
istruzioni che accompagnano la macchina devono essere «Istruzioni originali» o
una «Traduzione delle
istruzioni
originali»; in tal caso alla traduzione deve essere allegata una copia delle istruzioni
originali.
9.6.2006
L 157/47 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
In
deroga a quanto sopra, le istruzioni per la manutenzione destinate ad essere usate
da un personale specializzato incaricato dal fabbricante o dal suo mandatario
possono essere fornite in una sola lingua comunitaria compresa da detto personale.
Le
istruzioni devono essere elaborate secondo i principi elencati qui di seguito.
1.7.4.1.
Principi generali di redazione
a)
Le istruzioni devono essere redatte in una o più lingue ufficiali della Comunità.
Il fabbricante o il suo
mandatario
si assume la responsabilità di tali istruzioni apponendovi la dicitura «Istruzioni
originali».
b)
Qualora non esistano «Istruzioni originali» nella o nelle lingue ufficiali del
paese di utilizzo della macchina,
il
fabbricante o il suo mandatario o chi immette la macchina nella zona linguistica
in questione deve
fornire
la traduzione nella o nelle lingue di tale zona. Tali traduzioni devono recare
la dicitura «Traduzione
delle
istruzioni originali».
c)
Il contenuto delle istruzioni non deve riguardare soltanto l'uso previsto della
macchina, ma deve tener
conto
anche dell'uso scorretto ragionevolmente prevedibile.
d)
In caso di macchine destinate all'utilizzazione da parte di operatori non professionali,
la redazione e la
presentazione
delle istruzioni per l'uso devono tenere conto del livello di formazione generale
e della
perspicacia
che ci si può ragionevolmente aspettare da questi operatori.
1.7.4.2.
Contenuto delle istruzioni
Ciascun
manuale di istruzioni deve contenere, se del caso, almeno le informazioni seguenti:
a)
la ragione sociale e l'indirizzo completo del fabbricante e del suo mandatario;
b)
la designazione della macchina, come indicato sulla macchina stessa, eccetto il
numero di serie (cfr. punto
1.7.3);
c)
la dichiarazione di conformità CE o un documento che riporta il contenuto della
dichiarazione di conformità
CE,
i dati relativi alla macchina ma non necessariamente il numero di serie e la firma;
d)
una descrizione generale della macchina;
e)
i disegni, i diagrammi, le descrizioni e le spiegazioni necessari per l'uso, la
manutenzione e la riparazione
della
macchina e per verificarne il corretto funzionamento;
f)
una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori;
g)
una descrizione dell'uso previsto della macchina;
h)
le avvertenze concernenti i modi nei quali la macchina non deve essere usata e
che potrebbero, in base
all'esperienza,
presentarsi;
i)
le istruzioni per il montaggio, l'installazione e il collegamento, inclusi i disegni
e i diagrammi e i sistemi
di
fissaggio e la designazione del telaio o dell'installazione su cui la macchina
deve essere montata;
j)
le istruzioni per l'installazione e il montaggio volte a ridurre il rumore e le
vibrazioni prodotti;
k)
le istruzioni per la messa in servizio e l'uso della macchina e, se necessario,
le istruzioni per la formazione
degli
operatori;
l)
le informazioni in merito ai rischi residui che permangono, malgrado siano state
adottate le misure di
protezione
integrate nella progettazione della macchina e malgrado le protezioni e le misure
di protezione
complementari
adottate;
m)
le istruzioni sulle misure di protezione che devono essere prese dall'utilizzatore,
incluse, se del caso, le
attrezzature
di protezione individuale che devono essere fornite;
n)
le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati sulla
macchina;
o)
le condizioni in cui la macchina soddisfa i requisiti di stabilità durante l'utilizzo,
il trasporto, il montaggio,
lo
smontaggio, in condizioni di fuori servizio, durante le prove o le avarie prevedibili;
p)
le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di trasporto,
movimentazione e stoccaggio,
indicanti
la massa della macchina e dei suoi vari elementi allorché devono essere regolarmente
trasportati
separatamente;
q)
il metodo operativo da rispettare in caso di infortunio o avaria; se si può verificare
un blocco, il metodo
operativo
da rispettare per permettere di sbloccare la macchina in condizioni di sicurezza;
9.6.2006
L 157/48 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
r)
la descrizione delle operazioni di regolazione e manutenzione che devono essere
effettuate dall'utilizzatore
nonché
le misure di manutenzione preventiva da rispettare;
s)
le istruzioni per effettuare in condizioni di sicurezza la regolazione e la manutenzione,
incluse le misure
di
protezione che dovrebbero essere prese durante tali operazioni;
t)
le specifiche dei pezzi di ricambio da utilizzare, se incidono sulla salute e
la sicurezza degli operatori;
u)
le seguenti informazioni relative all'emissione di rumore aereo:
il livello di pressione acustica dell'emissione ponderato A nei posti di lavoro,
se supera 70 dB(A); se
tale
livello non supera 70 dB(A), deve essere indicato,
il valore massimo della pressione acustica istantanea ponderata C nei posti di
lavoro, se supera 63 Pa
(130
dB rispetto a 20 µPa),
il livello di potenza acustica ponderato A emesso dalla macchina, se il livello
di pressione acustica
dell'emissione
ponderato A nei posti di lavoro supera 80 dB(A).
I
suddetti valori devono essere o quelli misurati effettivamente sulla macchina
in questione, oppure quelli
stabiliti
sulla base di misurazioni effettuate su una macchina tecnicamente comparabile
e rappresentativa
della
macchina da produrre.
Quando
si tratta di una macchina di grandissime dimensioni, invece del livello di potenza
acustica ponderato
A
possono essere indicati livelli di pressione acustica dell'emissione ponderati
A in appositi punti
intorno
alla macchina.
Allorché
non sono applicate le norme armonizzate, i dati acustici devono essere misurati
utilizzando il
codice
di misurazione più appropriato adeguato alla macchina. Ogniqualvolta sono indicati
i valori dell'emissione
acustica,
devono essere specificate le incertezze relative a tali valori. Devono essere
descritte le
condizioni
di funzionamento della macchina durante la misurazione e i metodi utilizzati per
effettuarla.
Se
il posto o i posti di lavoro non sono o non possono essere definiti, i livelli
di pressione acustica ponderati
A
devono essere misurati a 1 m dalla superficie della macchina
e a 1,60 m
di altezza dal suolo o dalla
piattaforma
di accesso. Devono essere indicati la posizione e il valore della pressione acustica
massima.
Qualora
vi siano specifiche direttive comunitarie che prevedono altre indicazioni per
la misurazione del
livello
di pressione acustica o del livello di potenza acustica, esse vanno applicate
e non si applicano le
prescrizioni
corrispondenti del presente punto;
v)
se la macchina può emettere radiazioni non ionizzanti che potrebbero nuocere alle
persone, in particolare
se
portatrici di dispositivi medici impiantabili attivi o non attivi, le informazioni
riguardanti le radiazioni
emesse
per l'operatore e le persone esposte.
1.7.4.3.
Pubblicazioni illustrative o promozionali
Le
pubblicazioni illustrative o promozionali che descrivono la macchina non possono
essere in contraddizione
con
le istruzioni per quanto concerne gli aspetti relativi alla salute e alla sicurezza.
Le pubblicazioni illustrative
o
promozionali che descrivono le caratteristiche delle prestazioni della macchina
devono contenere le
stesse
informazioni delle istruzioni per quanto concerne le emissioni.
2.
REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER
TALUNE
CATEGORIE
DI MACCHINE
Le
macchine alimentari, le macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici, le macchine
tenute e/o condotte a
mano,
le macchine portatili per il fissaggio e altre macchine ad impatto, nonché le
macchine per la lavorazione
del
legno e di materie con caratteristiche fisiche simili devono soddisfare tutti
i requisiti essenziali di
sicurezza
e di tutela della salute descritti dal presente capitolo (cfr. Principi generali,
punto 4).
2.1.
MACCHINE ALIMENTARI E MACCHINE PER PRODOTTI COSMETICI O FARMACEUTICI
2.1.1.
Considerazioni generali
Le
macchine destinate ad essere utilizzate per prodotti alimentari o per prodotti
cosmetici o farmaceutici
devono
essere progettate e costruite in modo da evitare qualsiasi rischio di infezione,
di malattia e di
contagio.
9.6.2006
L 157/49 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
Vanno
osservati i seguenti requisiti:
a)
i materiali a contatto o che possono venire a contatto con prodotti alimentari,
cosmetici o farmaceutici
devono
essere conformi alle direttive in materia. La macchina deve essere progettata
e costruita in modo
tale
che detti materiali possano essere puliti prima di ogni utilizzazione; se questo
non è possibile devono
essere
utilizzati elementi monouso;
b)
tutte le superfici a contatto con i prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici
ad eccezione di quelle degli
elementi
monouso devono:
essere lisce e prive di rugosità o spazi in cui possono fermarsi materie organiche.
Lo stesso requisito va
rispettato
per i collegamenti fra le superfici,
essere progettate e costruite in modo da ridurre al minimo le sporgenze, i bordi
e gli angoli,
poter essere pulite e disinfettate facilmente, se del caso, dopo aver asportato
le parti facilmente smontabili;
gli
angoli interni devono essere raccordati con raggi tali da consentire una pulizia
completa;
c)
i liquidi e i gas aerosol provenienti da prodotti alimentari, cosmetici o farmaceutici
e dai prodotti di
pulizia,
di disinfezione e di risciacquatura devono poter defluire completamente verso
l'esterno della
macchina
(se possibile in una posizione «pulizia»);
d)
la macchina deve essere progettata e costruita al fine di evitare l'ingresso di
sostanze o di esseri vivi, in
particolare
insetti o accumuli di materie organiche, in zone impossibili da pulire;
e)
la macchina deve essere progettata e costruita in modo che i prodotti ausiliari
pericolosi per la salute,
inclusi
i lubrificanti, non possano entrare in contatto con i prodotti alimentari, cosmetici
o farmaceutici.
All'occorrenza,
la macchina deve essere progettata e costruita per permettere di verificare regolarmente
il
rispetto
di questo requisito.
2.1.2.
Istruzioni
Le
istruzioni delle macchine alimentari e delle macchine destinate ad essere utilizzate
per prodotti cosmetici o
farmaceutici
devono indicare i prodotti e i metodi raccomandati per la pulizia, la disinfezione
e la risciacquatura
non
solo delle parti facilmente accessibili ma anche delle parti alle quali è impossibile
o sconsigliato accedere.
2.2.
MACCHINE PORTATILI TENUTE E/O CONDOTTE A MANO
2.2.1.
Considerazioni generali
Le
macchine portatili tenute e/o condotte a mano devono:
a seconda del tipo, avere una superficie di appoggio sufficiente e disporre in
numero sufficiente di mezzi
di
presa e di mantenimento correttamente dimensionati, sistemati in modo da garantire
la stabilità della
macchina
nelle condizioni di funzionamento previste,
tranne quando sia tecnicamente impossibile o quando esista un dispositivo di comando
indipendente, se le
impugnature
non possono essere abbandonate in tutta sicurezza, essere munite di dispositivi
di comando
manuali
per l'avviamento e/o l'arresto disposti in modo tale che l'operatore non debba
abbandonare i
mezzi
di presa per azionarli,
essere esenti dai rischi dovuti all'avviamento intempestivo e/o al mantenimento
in funzione dopo che
l'operatore
ha abbandonato i mezzi di presa. Se questo requisito non è tecnicamente realizzabile,
occorre
prendere
disposizioni compensative,
consentire, all'occorrenza, l'osservazione visiva delle zone pericolose e dell'azione
dell'utensile sul materiale
lavorato.
Le
impugnature delle macchine portatili devono essere progettate e costruite in modo
tale che l'avvio e l'arresto
delle
macchine siano facili e agevoli.
2.2.1.1.
Istruzioni
Le
istruzioni devono fornire le seguenti indicazioni relative alle vibrazioni emesse
dalle macchine portatili
tenute
e condotte a mano:
il valore totale di vibrazioni cui è esposto il sistema mano-braccia quando superi
i 2,5 m/s2. Se tale valore
non
supera 2,5 m/s2, occorre segnalarlo,
l'incertezza della misurazione.
9.6.2006
L 157/50 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
I
suddetti valori devono essere quelli misurati effettivamente sulla macchina in
questione, oppure quelli stabiliti
sulla
base di misurazioni effettuate su una macchina tecnicamente comparabile rappresentativa
della
macchina
da produrre.
Allorché
non sono applicate le norme armonizzate, i dati sulle vibrazioni devono essere
misurati usando il
codice
di misurazione più appropriato adeguato alla macchina.
Devono
essere specificati le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione
e i metodi
utilizzati
per effettuarla oppure il riferimento alla norma armonizzata applicata.
2.2.2.
Macchine portatili per il fissaggio o altre macchine ad impatto
2.2.2.1.
Considerazioni generali
Le
macchine portatili per il fissaggio o altre macchine ad impatto devono essere
progettate e costruite in
modo
da:
effettuare la trasmissione dell'energia al pezzo propulso tramite un componente
intermedio che non si
separa
dal dispositivo,
impedire l'impatto, tramite un dispositivo di consenso, se la macchina non è posizionata
correttamente
con
una pressione adeguata sul materiale di base,
impedire l'azionamento involontario; se del caso, per azionare l'impatto deve
essere necessaria una
sequenza
appropriata di azioni sul dispositivo di consenso e sul dispositivo di comando,
impedire l'azionamento intempestivo durante la movimentazione o in caso di urto,
poter effettuare le operazioni di carico e scarico facilmente e in condizioni
di sicurezza.
Se
necessario, deve essere possibile dotare il dispositivo di uno o più ripari paraschegge
ed i ripari appropriati
devono
essere forniti dal fabbricante della macchina.
2.2.2.2.
Istruzioni
Le
istruzioni devono fornire le indicazioni necessarie riguardanti:
gli accessori e le attrezzature intercambiabili che possono essere impiegati con
la macchina,
gli elementi appropriati per il fissaggio o altro impatto da utilizzare con la
macchina,
se del caso, le cartucce appropriate da utilizzare.
2.3.
MACCHINE PER LA LAVORAZIONE DEL LEGNO
E DI MATERIE CON CARATTERISTICHE FISICHE SIMILI
Le
macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche
simili devono rispettare i
seguenti
requisiti:
a)
la macchina deve essere progettata, costruita o attrezzata in modo che il pezzo
da lavorare possa essere
posizionato
e guidato in condizioni di sicurezza; quando il pezzo è tenuto manualmente su
un banco di
lavoro,
quest'ultimo deve garantire una stabilità sufficiente durante la lavorazione e
non deve ostacolare lo
spostamento
del pezzo;
b)
se la macchina può essere utilizzata in condizioni che comportano un rischio di
proiezione di pezzi o loro
parti,
essa deve essere progettata, costruita o attrezzata in modo da impedire tale proiezione
o, qualora ciò
non
sia possibile, in modo che la proiezione non produca danni per l'operatore e/o
le persone esposte;
c)
la macchina deve essere equipaggiata di freno automatico che arresti l'utensile
in tempo sufficientemente
breve
in caso di rischio di contatto con l'utensile in fase di rallentamento;
d)
quando l'utensile è integrato in una macchina non completamente automatizzata,
questa deve essere
progettata
e costruita in modo tale da eliminare o ridurre i rischi di infortuni alle persone.
3.
REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER
OVVIARE AI
PERICOLI
DOVUTI ALLA MOBILITÀ DELLE MACCHINE
Le
macchine che presentano pericoli dovuti alla mobilità devono soddisfare tutti
i requisiti essenziali di sicurezza
e
di tutela della salute descritti dal presente capitolo (cfr. Principi generali,
punto 4).
9.6.2006
L 157/51 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
3.1.
CONSIDERAZIONI GENERALI
3.1.1.
Definizioni
a)
«Macchina che presenta pericoli dovuti alla mobilità»:
macchina il cui lavoro richiede la mobilità durante il lavoro oppure uno spostamento
continuo o semicontinuo
secondo
una successione di stazioni di lavoro fisse, o
macchina il cui lavoro si effettua senza spostamenti, ma che può essere munita
di mezzi che consentano
di
spostarla più facilmente da un luogo all'altro.
b)
«Conducente»: operatore competente incaricato dello spostamento di una macchina.
Il conducente può
essere
trasportato dalla macchina oppure accompagnarla a piedi, o azionarla mediante
telecomando.
3.2.
POSTI DI LAVORO
3.2.1.
Posto di guida
La
visibilità dal posto di guida deve essere tale da consentire al conducente di
far muovere la macchina e i
suoi
utensili nelle condizioni di impiego prevedibili, in tutta sicurezza per sé stesso
e per le persone esposte.
In
caso di necessità, adeguati dispositivi devono rimediare ai pericoli dovuti ad
insufficiente visibilità diretta.
La
macchina su cui è trasportato il conducente deve essere progettata e costruita
in modo che ai posti di
guida
non si presentino per il conducente rischi dovuti al contatto involontario con
le ruote o con i cingoli.
Se
le dimensioni lo consentono e se i rischi non ne sono accresciuti, il posto di
guida del conducente trasportato
deve
essere progettato e costruito in modo da poter essere dotato di cabina. La cabina
deve comportare
un
luogo destinato alla sistemazione delle istruzioni necessarie al conducente.
3.2.2.
Sedili
Se
c'è il rischio che gli operatori o altre persone trasportati dalla macchina possano
essere schiacciati tra
elementi
della macchina e il suolo in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale, in
particolare per le
macchine
munite di una struttura di protezione di cui ai punti 3.4.3 o 3.4.4, i sedili
devono essere progettati
o
muniti di un sistema di ritenuta in modo da mantenere le persone sui loro sedili,
senza opporsi ai movimenti
necessari
alle operazioni né ai movimenti dovuti alla sospensione dei sedili rispetto alla
struttura. Detti
sistemi
di ritenuta non devono essere montati se accrescono i rischi.
3.2.3.
Posti per altre persone
Se
le condizioni di utilizzazione prevedono che, oltre al conducente, siano saltuariamente
o regolarmente
trasportate
sulla macchina o vi lavorino altre persone, devono essere previsti posti adeguati
affinché il loro
trasporto
o lavoro avvenga senza rischi.
Il
punto 3.2.1, secondo e terzo comma, si applica anche ai posti delle persone diverse
dal conducente.
3.3.
SISTEMI DI COMANDO
Se
necessario, vanno previsti sistemi atti ad impedire l'uso non autorizzato dei
comandi.
Nelle
macchine dotate di telecomando, ogni unità di comando deve indicare chiaramente
quali siano le
macchine
che essa è destinata a comandare.
Il
sistema di telecomando deve essere progettato e costruito in modo da influenzare
soltanto:
la macchina in questione,
le funzioni in questione.
Le
macchine dotate di telecomando devono essere progettate e costruite in modo da
rispondere unicamente ai
segnali
delle unità di comando previste.
9.6.2006
L 157/52 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
3.3.1.
Dispositivi di comando
Dal
posto di manovra il conducente deve poter azionare tutti i dispositivi di comando
necessari al funzionamento
della
macchina, tranne per quanto riguarda le funzioni che possono essere esercitate
in condizioni di
sicurezza
solo mediante dispositivi di comando collocati altrove. Dette funzioni includono,
in particolare,
quelle
di cui sono responsabili operatori diversi dal conducente o per le quali è necessario
che il conducente
lasci
il posto di manovra per comandarle in condizioni di sicurezza.
I
pedali eventuali devono essere progettati, costruiti e disposti in modo che possano
essere azionati da un
conducente
in modo sicuro con il minimo rischio di azionamento errato. Devono avere una superficie
antisdrucciolo
ed
essere facili da pulire.
Quando
il loro azionamento può comportare pericoli, in particolare movimenti pericolosi,
i dispositivi di
comando,
ad esclusione di quelli a posizioni predeterminate, devono ritornare in posizione
neutra non appena
l'operatore
li lascia liberi.
Nel
caso di una macchina a ruote, il meccanismo di sterzo deve essere progettato e
costruito in modo da
ridurre
la forza dei movimenti bruschi del volante o della leva di sterzo, dovuti ai colpi
subiti dalle ruote sterzanti.
Il
comando di blocco del differenziale deve essere progettato e disposto in modo
da permettere di sbloccare il
differenziale
quando la macchina è in movimento.
Il
sesto comma del punto 1.2.2, concernente i segnali di avviamento sonori e/o visivi,
si applica unicamente
in
caso di retromarcia.
3.3.2.
Avviamento/spostamento
Qualsiasi
spostamento comandato di una macchina semovente con conducente trasportato deve
essere possibile
soltanto
se il conducente si trova al posto di comando.
Quando,
per il suo lavoro, una macchina è attrezzata con dispositivi che superano la sua
sagoma normale (ad
esempio
stabilizzatore, freccia), è necessario che il conducente disponga di mezzi che
gli consentano di verificare
facilmente,
prima di spostare la macchina, che detti dispositivi sono in una posizione che
consente uno
spostamento
sicuro.
La
stessa cosa deve verificarsi per la posizione di tutti gli altri elementi che,
per consentire uno spostamento
sicuro,
devono occupare una posizione definita, se necessario bloccata.
Quando
ciò non genera altri rischi, lo spostamento della macchina deve essere subordinato
alla posizione
sicura
degli elementi sopra indicati.
Uno
spostamento involontario della macchina non deve essere possibile all'atto dell'avviamento
del motore.
3.3.3.
Funzione di spostamento
Fatte
salve le prescrizioni da rispettare per la circolazione stradale, le macchine
semoventi e i loro rimorchi
devono
rispettare i requisiti in materia di rallentamento, di arresto, di frenatura e
di immobilizzazione che
garantiscano
la sicurezza in tutte le condizioni di funzionamento, di carico, di velocità,
di caratteristiche del
suolo
e di pendenza previste.
Il
rallentamento e l'arresto della macchina semovente devono poter essere ottenuti
dal conducente attraverso
un
dispositivo principale. Se la sicurezza lo esige, in caso di guasto del dispositivo
principale o in mancanza
di
energia per azionare tale dispositivo, un dispositivo d'emergenza con un dispositivo
di comando interamente
indipendente
e facilmente accessibile deve consentire il rallentamento e l'arresto.
Se
la sicurezza lo esige, l'immobilizzazione della macchina deve essere mantenuta
con un dispositivo di sosta.
Questo
dispositivo può essere combinato con uno dei dispositivi di cui al secondo comma,
a condizione che
sia
ad azione puramente meccanica.
Le
macchine dotate di telecomando devono disporre di sistemi atti ad azionare automaticamente
e immediatamente
l'arresto
e a prevenire il funzionamento potenzialmente pericoloso nelle situazioni seguenti:
quando il conducente ne ha perso il controllo,
quando viene ricevuto un segnale di arresto,
quando viene individuata un'avaria in un elemento del sistema di controllo legato
alla sicurezza,
quando un segnale di convalida non è stato rilevato entro un termine specificato.
Il
punto 1.2.4 non si applica alla funzione spostamento.
9.6.2006
L 157/53 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
3.3.4.
Spostamento delle macchine con conducente a piedi
Ogni
spostamento di una macchina semovente con conducente a piedi deve essere possibile
solo se quest'ultimo
esercita
un'azione continua sul dispositivo di comando corrispondente. In particolare,
nessuno spostamento
deve
essere possibile all'atto d'avviamento del motore.
Il
sistema di comando delle macchine con conducente a piedi deve essere progettato
in modo da ridurre al
minimo
i rischi connessi allo spostamento inopinato della macchina verso il conducente,
in particolare i
rischi:
di schiacciamento,
di lesioni provocate da utensili rotanti.
La
velocità di spostamento della macchina deve essere compatibile con l'andatura
del conducente.
Sulle
macchine che possono essere munite di un utensile rotante, quest'ultimo non deve
potere essere azionato
quando
il comando di retromarcia è inserito, salvo che lo spostamento della macchina
risulti dal movimento
dell'utensile.
In quest'ultimo caso la velocità in retromarcia deve essere sufficientemente ridotta,
in
modo
da non presentare rischi per il conducente.
3.3.5.
Guasto del circuito di comando
In
caso di guasto dell'alimentazione del servosterzo, la macchina deve poter essere
guidata per il tempo necessario
ad
arrestarla.
3.4.
MISURE DI PROTEZIONE CONTRO I PERICOLI MECCANICI
3.4.1.
Movimenti incontrollati
La
macchina deve essere progettata, costruita ed eventualmente montata sul suo supporto
mobile in modo
che
al momento dello spostamento le oscillazioni incontrollate del suo baricentro
non ne pregiudichino la
stabilità
né comportino sforzi eccessivi per la sua struttura.
3.4.2.
Elementi mobili di trasmissione
In
deroga al punto 1.3.8.1, nel caso dei motori, i ripari mobili che impediscono
l'accesso alle parti mobili del
compartimento
motore possono non essere provviste di dispositivi di interblocco, a condizione
che la loro
apertura
sia possibile soltanto con l'impiego di un utensile o di una chiave, oppure dopo
aver azionato un
comando
situato sul posto di guida, se quest'ultimo si trova in una cabina completamente
chiusa con una
serratura
per impedire l'accesso non autorizzato.
3.4.3.
Ribaltamento o rovesciamento laterale
Quando
per una macchina semovente con conducente, operatore/i o altra/e persona/e trasportati
esiste il
rischio
di ribaltamento o rovesciamento laterale, essa deve essere munita di una struttura
di protezione appropriata,
se
ciò accresce i rischi.
Detta
struttura deve essere tale che, in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale,
garantisca alle persone
trasportate
un adeguato volume limite di deformazione.
Al
fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma,
il fabbricante o il suo
mandatario
deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.
3.4.4.
Caduta di oggetti
Quando
per una macchina semovente con conducente, operatore/i altra/e o persona/e trasportati
esistono
rischi
connessi con cadute di oggetti o di materiali, essa deve essere progettata e costruita
in modo da tenere
conto
di tali rischi; essa deve inoltre essere munita, se le sue dimensioni lo consentono,
di una struttura di
protezione
appropriata.
Detta
struttura deve esser tale che in caso di cadute di oggetti o di materiali sia
garantito alla persona o alle
persone
trasportate un adeguato volume limite di deformazione.
Al
fine di verificare che la struttura soddisfi il requisito di cui al secondo comma,
il fabbricante o il suo
mandatario
deve effettuare, o far effettuare, prove appropriate per ciascun tipo di struttura.
3.4.5.
Mezzi di accesso
Mezzi
di appoggio o di sostegno devono essere progettati, costruiti e disposti in modo
che gli operatori li
utilizzino
istintivamente e non ricorrano ai dispositivi di comando per facilitare l'accesso.
9.6.2006
L 157/54 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
3.4.6.
Dispositivi di traino
Ogni
macchina utilizzata per trainare o destinata ad essere trainata deve essere munita
di dispositivi di rimorchio
o
di traino progettati, costruiti e disposti in modo da garantire che il collegamento
e lo sganciamento
possano
essere effettuati facilmente ed in modo sicuro e da impedire uno sganciamento
accidentale durante
l'utilizzazione.
Qualora
il carico sul timone lo richieda, queste macchine devono essere munite di un supporto
con una
superficie
d'appoggio adattata al carico e al terreno.
3.4.7.
Trasmissione di potenza tra la macchina semovente (o il trattore) e la macchina
azionata
I
dispositivi amovibili di trasmissione meccanica che collegano una macchina semovente
(o un trattore) al
primo
supporto fisso di una macchina azionata devono essere progettati e costruiti in
modo che tutte le parti
in
movimento durante il funzionamento siano protette per tutta la lunghezza.
Sul
lato della macchina semovente o del trattore, la presa di forza alla quale è collegato
il dispositivo amovibile
di
trasmissione meccanica deve essere protetta da un riparo fisso collegato alla
macchina semovente (o
trattore)
oppure da qualsiasi altro dispositivo che garantisca una protezione equivalente.
Deve
essere possibile aprire questo riparo per accedere al dispositivo amovibile di
trasmissione. Una volta
collocata,
deve esservi abbastanza spazio per impedire all'albero motore di danneggiare il
riparo quando la
macchina
(o il trattore) è in movimento.
Sul
lato della macchina azionata, l'albero comandato deve essere chiuso in un carter
di protezione fissato sulla
macchina.
La
presenza di un limitatore di coppia o di una ruota libera è autorizzata per la
trasmissione cardanica
soltanto
sul lato in cui avviene il collegamento con la macchina azionata. In questo caso
occorre indicare sul
dispositivo
amovibile di trasmissione meccanica il senso del montaggio.
Ogni
macchina azionata, il cui funzionamento implica la presenza di un dispositivo
amovibile di trasmissione
meccanica
che la colleghi ad una macchina semovente (o a un trattore), deve possedere un
sistema di
aggancio
del dispositivo amovibile di trasmissione meccanica tale che, quando la macchina
è staccata, il dispositivo
amovibile
di trasmissione meccanica e il suo riparo non vengano danneggiati dal contatto
con il suolo
o
con un elemento della macchina.
Gli
elementi esterni del riparo devono essere progettati, costruiti e disposti in
modo da non poter ruotare con
il
dispositivo amovibile di trasmissione meccanica. Il riparo deve coprire l'albero
di trasmissione fino alle
estremità
delle ganasce interne nel caso di giunti cardanici semplici e almeno fino al centro
del giunto o dei
giunti
esterni nel caso di cardani detti a grandangolo.
Se
sono previsti accessi ai posti di lavoro in prossimità del dispositivo amovibile
di trasmissione meccanica,
essi
devono essere progettati e costruiti in modo da evitare che i ripari di tali alberi
possano servire da predellini,
a
meno che non siano progettati e costruiti a tal fine.
3.5.
MISURE DI PROTEZIONE CONTRO ALTRI PERICOLI
3.5.1.
Batteria d'accumulatori
L'alloggiamento
della batteria deve essere progettato e costruito in modo da impedire la proiezione
dell'elettrolita
sull'operatore
in caso di ribaltamento o rovesciamento laterale e da evitare l'accumulo di vapori
vicino
ai
posti occupati dagli operatori.
La
macchina deve essere progettata e costruita in modo che la batteria possa essere
disinserita con un dispositivo
facilmente
accessibile previsto a tal fine.
3.5.2.
Incendio
A
seconda dei pericoli previsti dal fabbricante la macchina deve, qualora le dimensioni
lo consentano:
permettere l'installazione di estintori facilmente accessibili, oppure
essere munita di sistemi di estinzione che siano parte integrante della macchina.
3.5.3.
Emissioni di sostanze pericolose
Il
punto 1.5.13, secondo e terzo comma, non si applica quando la funzione principale
della macchina è la
polverizzazione
di prodotti. Tuttavia l'operatore deve essere protetto dal rischio di esposizione
a tali emissioni
pericolose.
9.6.2006
L 157/55 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
3.6.
INFORMAZIONI ED INDICAZIONI
3.6.1.
Iscrizioni, segnalazioni e avvertimenti
Le
macchine devono essere provviste di iscrizioni e/o di targhe con le istruzioni
per l'uso, la regolazione e la
manutenzione,
ovunque necessario, per garantire la sicurezza e la tutela della salute delle
persone. Tali mezzi
devono
essere scelti, progettati e realizzati in modo da essere chiaramente visibili
e indelebili.
Fatte
salve le prescrizioni da rispettare per la circolazione stradale, le macchine
con conducente trasportato
devono
essere dotate della seguente attrezzatura:
un avvertitore acustico che consenta di avvertire le persone,
un sistema di segnalazione luminosa che tenga conto delle condizioni di impiego
previste; quest'ultima
condizione
non si applica alle macchine destinate esclusivamente ai lavori sotterranei e
sprovviste di
alimentazione
elettrica,
all'occorrenza, deve esserci un appropriato sistema di collegamento tra il rimorchio
e la macchina per
l'azionamento
dei segnali.
Le
macchine dotate di telecomando, le cui condizioni di impiego normali espongono
le persone a rischi di
urto
o di schiacciamento, devono essere munite di mezzi adeguati per segnalare i loro
spostamenti o di mezzi
per
proteggere le persone contro tali rischi. Lo stesso vale per le macchine la cui
utilizzazione implica la ripetizione
sistematica
di avanzamento e arretramento lungo uno stesso asse e il cui conducente non ha
visibilità
posteriore
diretta.
Il
disinserimento involontario dei dispositivi di avvertimento e di segnalazione
deve essere reso impossibile in
sede
di fabbricazione. Ogni volta che ciò sia indispensabile alla sicurezza, questi
dispositivi devono essere
muniti
di mezzi di controllo del buon funzionamento e un loro guasto deve essere reso
apparente all'operatore.
Quando
il movimento delle macchine o dei loro utensili è particolarmente pericoloso,
devono essere previste
indicazioni
sulle macchine stesse che avvertano di non avvicinarsi alle macchine durante il
lavoro; tali iscrizioni
devono
essere leggibili a distanza sufficiente per garantire la sicurezza delle persone
che operano nei
pressi
delle macchine.
3.6.2.
Marcatura
Ogni
macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, le seguenti indicazioni:
la potenza nominale espressa in chilowatt (kW),
la massa, nella configurazione più usuale, in chilogrammi (kg),
e
se del caso:
lo sforzo massimo di trazione previsto dal fabbricante al gancio di traino in
newton (N),
lo sforzo verticale massimo previsto sul gancio di traino in newton (N).
3.6.3.
Istruzioni
3.6.3.1.
Vibrazioni
Le
istruzioni devono fornire le seguenti indicazioni relative alle vibrazioni trasmesse
dalla macchina al sistema
mano-braccio
o a tutto il corpo:
il valore totale di vibrazioni cui è esposto il sistema mano-braccio, quando superi
2,5 m/s2. Se tale livello
è
inferiore o pari a 2,5 m/s2, deve essere indicato,
il valore quadratico medio massimo dell'accelerazione ponderata cui è esposto
tutto il corpo, quando
superi
0,5 m/s2. Se tale livello è inferiore o pari a 0,5 m/s2, deve essere indicato,
l'incertezza della misurazione.
I
suddetti valori devono essere quelli misurati effettivamente sulla macchina in
questione, oppure quelli stabiliti
sulla
base di misurazioni effettuate su una macchina tecnicamente comparabile rappresentativa
della
macchina
da produrre.
9.6.2006
L 157/56 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
Allorché
non sono applicate le norme armonizzate, i dati sulle vibrazioni devono essere
misurati usando il
codice
di misurazione più appropriato adeguato alla macchina.
Devono
essere descritte le condizioni di funzionamento della macchina durante la misurazione
e il codice di
misurazione
utilizzato per effettuarla.
3.6.3.2.
Usi molteplici
Le
istruzioni di macchine che consentono vari usi a seconda dell'attrezzatura impiegata
e le istruzioni delle
attrezzature
intercambiabili devono contenere le informazioni necessarie a consentire il montaggio
e l'impiego
in
sicurezza della macchina di base e delle attrezzature intercambiabili che possono
esservi montate.
4.
REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER
PREVENIRE I
PERICOLI
DOVUTI AD OPERAZIONI DI SOLLEVAMENTO
Le
macchine che presentano pericoli dovuti ad operazioni di sollevamento devono soddisfare
tutti i pertinenti
requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute descritti dal presente capitolo
(cfr. Principi generali,
punto
4).
4.1.
CONSIDERAZIONI GENERALI
4.1.1.
Definizioni
a)
«Operazione di sollevamento»: operazione di spostamento di unità di carico costituite
da cose e/o persone
che
necessitano, in un determinato momento, di un cambiamento di livello.
b)
«Carico guidato»: carico di cui l'intero spostamento avviene lungo guide rigide
o flessibili, la cui posizione
nello
spazio è determinata da punti fissi.
c)
«Coefficiente di utilizzazione»: rapporto aritmetico tra il carico garantito dal
fabbricante o dal suo mandatario,
fino
al quale un componente è in grado di trattenere tale carico, ed il carico massimo
di esercizio
marcato
sul componente.
d)
«Coefficiente di prova»: rapporto aritmetico tra il carico utilizzato per effettuare
le prove statiche o dinamiche
della
macchina di sollevamento o di un accessorio di sollevamento ed il carico massimo
di esercizio
marcato
sulla macchina di sollevamento o sull'accessorio di sollevamento.
e)
«Prova statica»: verifica che consiste nel controllare la macchina di sollevamento
o un accessorio di sollevamento
e
nell'applicargli successivamente una forza corrispondente al carico massimo di
esercizio moltiplicato
per
un coefficiente di prova statica appropriato; quindi, dopo aver soppresso il carico,
nell'eseguire di
nuovo
un'ispezione della macchina o dell'accessorio di sollevamento per controllare
che non si sia verificato
alcun
danno.
f)
«Prova dinamica»: verifica che consiste nel far funzionare la macchina di sollevamento
in tutte le possibili
configurazioni
al carico massimo di esercizio moltiplicato per il coefficiente di prova dinamica
appropriato,
tenendo
conto del comportamento dinamico della macchina di sollevamento onde verificarne
il
buon
funzionamento.
g)
«Supporto del carico»: parte della macchina sulla quale o nella quale le persone
e/o le cose sono sorrette
per
essere sollevate.
4.1.2.
Misure di protezione contro i pericoli meccanici
4.1.2.1.
Rischi dovuti alla mancanza di stabilità
La
macchina deve essere progettata e costruita in modo che la stabilità prescritta
al punto 1.3.1 sia mantenuta
sia
in servizio che fuori servizio, incluse tutte le fasi di trasporto, montaggio
e smontaggio, in caso di guasti
prevedibili
di componenti e durante le prove effettuate in conformità del manuale di istruzioni.
A tal fine il
fabbricante
o il suo mandatario deve utilizzare i metodi di verifica appropriati.
4.1.2.2.
Macchina che si sposta lungo guide o su vie di scorrimento
La
macchina deve essere munita di dispositivi che agiscono sulle guide o vie di scorrimento
in modo da
evitare
i deragliamenti.
Se,
nonostante la presenza di simili dispositivi, permane un rischio di deragliamento
o di guasto di un organo
di
guida o di scorrimento, si devono prevedere dispositivi che impediscano la caduta
di attrezzature, di
componenti
o del carico, nonché il ribaltamento della macchina.
9.6.2006
L 157/57 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
4.1.2.3.
Resistenza meccanica
La
macchina, gli accessori di sollevamento e i relativi componenti devono poter resistere
alle sollecitazioni cui
sono
soggetti durante il funzionamento e, se del caso, anche quando sono fuori servizio,
nelle condizioni di
installazione
e di esercizio previste e in tutte le relative configurazioni, tenendo conto eventualmente
degli
effetti
degli agenti atmosferici e degli sforzi esercitati dalle persone. Questo requisito
deve essere soddisfatto
anche
durante il trasporto, il montaggio e lo smontaggio.
La
macchina e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e costruiti
in modo tale da evitare guasti
dovuti
alla fatica e all'usura tenuto conto dell'uso previsto.
I
materiali utilizzati devono essere scelti tenendo conto degli ambienti di esercizio
previsti, soprattutto per
quanto
riguarda la corrosione, l'abrasione, gli urti, le temperature estreme, la fatica,
la fragilità e l'invecchiamento.
La
macchina e gli accessori di sollevamento devono essere progettati e costruiti
in modo tale da sopportare i
sovraccarichi
applicati nelle prove statiche senza presentare deformazioni permanenti né disfunzioni
manifeste.
Il
calcolo della resistenza deve tenere conto del valore del coefficiente di prova
statica che è scelto in
modo
tale da garantire un livello adeguato di sicurezza; in generale, questo coefficiente
ha i seguenti valori:
a)
macchine mosse dalla forza umana e accessori di sollevamento: 1,5,
b)
altre macchine: 1,25.
La
macchina deve essere progettata e costruita in modo tale da sopportare perfettamente
le prove dinamiche
effettuate
con il carico massimo di utilizzazione moltiplicato per il coefficiente di prova
dinamica. Il coefficiente
di
prova dinamica è scelto in modo da garantire un livello di sicurezza adeguato;
questo coefficiente è,
in
generale, pari a 1,1. Le prove sono generalmente eseguite alle velocità nominali
previste. Qualora il circuito
di
comando della macchina autorizzi più movimenti simultanei le prove devono essere
effettuate nelle condizioni
più
sfavorevoli, in generale combinando i relativi movimenti.
4.1.2.4.
Pulegge, tamburi, rulli, funi e catene
I
diametri delle pulegge, dei tamburi e dei rulli devono essere compatibili con
le dimensioni delle funi o delle
catene
di cui possono essere muniti.
I
tamburi e i rulli devono essere progettati, costruiti ed installati in modo che
le funi o le catene di cui sono
muniti
possano avvolgersi senza lasciare lateralmente l'alloggiamento previsto.
Le
funi utilizzate direttamente per il sollevamento o il supporto del carico non
devono comportare alcuna
impiombatura
a parte quelle alle loro estremità. Le impiombature sono tuttavia tollerate negli
impianti destinati
per
progettazione ad essere modificati regolarmente in funzione delle esigenze di
utilizzazione.
Il
coefficiente di utilizzazione dell'insieme fune e terminale è scelto in modo tale
da garantire un livello
adeguato
di sicurezza. Questo coefficiente è, in generale, pari a 5.
Il
coefficiente di utilizzazione delle catene di sollevamento è scelto in modo tale
da garantire un livello
adeguato
di sicurezza. Questo coefficiente è, in generale, pari a 4.
Al
fine di verificare che sia stato raggiunto il coefficiente di utilizzazione adeguato,
il fabbricante o il suo
mandatario
deve effettuare o fare effettuare le prove appropriate per ciascun tipo di catena
e di fune utilizzato
direttamente
per il sollevamento del carico e per ciascun tipo di terminale di fune.
4.1.2.5.
Accessori di sollevamento e relativi componenti
Gli
accessori di sollevamento e i relativi componenti devono essere dimensionati tenendo
conto dei fenomeni
di
fatica e di invecchiamento per un numero di cicli di funzionamento conforme alla
durata di vita prevista
alle
condizioni di funzionamento specificate per l'applicazione prevista.
Inoltre:
a)
il coefficiente di utilizzazione degli insiemi fune metallico e terminale deve
essere scelto in modo tale da
garantire
un livello adeguato di sicurezza; questo coefficiente è, in generale, pari a 5.
Le funi non devono
comportare
nessun intreccio o anello diverso da quelli delle estremità;
b)
allorché sono utilizzate catene a maglie saldate, queste devono essere del tipo
a maglie corte. Il coefficiente
di
utilizzazione delle catene deve essere scelto in modo tale da garantire un livello
adeguato di sicurezza;
questo
coefficiente è, in generale, pari a 4;
9.6.2006
L 157/58 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
c)
il coefficiente d'utilizzazione delle funi o cinghie di fibre tessili dipende
dal materiale, dal processo di
fabbricazione,
dalle dimensioni e dall'utilizzazione. Questo coefficiente deve essere scelto
in modo da
garantire
un livello di sicurezza adeguato; esso è, in generale, pari a 7, a condizione che i materiali utilizzati
siano
di ottima qualità controllata e che il processo di fabbricazione sia adeguato
all'uso previsto. In
caso
contrario, il coefficiente è in generale più elevato per garantire un livello
di sicurezza equivalente. Le
funi
o cinghie di fibre tessili non devono presentare alcun nodo, impiombatura o collegamento,
a parte
quelli
dell'estremità dell'imbracatura o della chiusura di un'imbracatura senza estremità;
d)
il coefficiente d'utilizzazione di tutti i componenti metallici di un'imbracatura
o utilizzati con un'imbracatura
è
scelto in modo da garantire un livello adeguato di sicurezza; questo coefficiente
è, in generale, pari
a
4;
e)
il carico massimo di utilizzazione di una braca a trefoli è stabilito tenendo
conto del coefficiente di utilizzazione
del
trefolo più debole, del numero di trefoli e di un fattore di riduzione che dipende
dal tipo di
imbracatura;
f)
al fine di verificare che sia stato raggiunto il coefficiente di utilizzazione
adeguato, il fabbricante o il suo
mandatario
deve effettuare o fare effettuare le prove appropriate per ciascun tipo di componente
di cui alle
lettere
a), b), c) e d).
4.1.2.6.
Controllo dei movimenti
I
dispositivi di controllo dei movimenti devono agire in modo da mantenere in condizioni
di sicurezza la
macchina
su cui sono installati.
a)
La macchina deve essere progettata, costruita o attrezzata con dispositivi che
mantengono l'ampiezza dei
movimenti
dei loro componenti entro i limiti previsti. L'attività di questi dispositivi
deve essere preceduta
eventualmente
da un segnale.
b)
Se più macchine fisse o traslanti su rotaie possono compiere evoluzioni simultanee
con rischio di urti,
dette
macchine devono essere progettate e costruite per poter essere equipaggiate di
sistemi che consentano
di
evitare tali rischi.
c)
La macchina deve essere progettata e costruita in modo che i carichi non possano
derivare pericolosamente
o
cadere improvvisamente in caduta libera anche in caso di interruzione parziale
o totale di energia
o
quando cessa l'azione dell'operatore.
d)
Tranne che per le macchine il cui lavoro richieda una siffatta applicazione, nelle
normali condizioni di
esercizio
non deve essere possibile abbassare il carico soltanto sotto il controllo di un
freno a frizione.
e)
Gli organi di presa devono essere progettati e costruiti in modo da evitare la
caduta improvvisa dei carichi.
4.1.2.7.
Movimenti di carichi durante la movimentazione
Il
posto di manovra della macchina deve essere posizionato in modo tale da assicurare
la più ampia visuale
possibile
delle traiettorie degli elementi in movimento, per evitare la possibilità di urtare
persone, materiali o
altre
macchine che possono funzionare simultaneamente e quindi presentare un pericolo.
Le
macchine a carico guidato devono essere progettate e costruite in modo tale da
prevenire lesioni alle
persone
dovute ai movimenti del carico, del supporto del carico o degli eventuali contrappesi.
4.1.2.8.
Macchine che collegano piani definiti
4.1.2.8.1.
Movimenti del supporto del carico
Il
movimento del supporto del carico delle macchine che collegano piani definiti
deve essere a guida rigida
verso
e ai piani. Anche i sistemi a forbice sono considerati a guida rigida.
4.1.2.8.2.
Accesso del supporto del carico
Se
al supporto del carico hanno accesso persone, la macchina deve essere progettata
e costruita in modo da
garantire
che il supporto del carico resti immobile durante l'accesso, in particolare al
momento del carico o
dello
scarico.
La
macchina deve essere progettata e costruita in modo da garantire che il dislivello
tra il supporto del carico
e
il piano servito non crei rischi di inciampo.
9.6.2006
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4.1.2.8.3.
Rischi dovuti al contatto con il supporto del carico in movimento
Se
necessario, per soddisfare i requisiti di cui al punto 4.1.2.7, secondo comma,
il percorso del supporto del
carico
deve essere reso inaccessibile durante il funzionamento normale.
Se,
durante l'ispezione o la manutenzione c'è il rischio che le persone situate al
di sotto o al di sopra del
supporto
del carico siano schiacciate tra il supporto del carico e le parti fisse, deve
essere lasciato spazio libero
sufficiente
tramite volumi di rifugio o dispositivi meccanici di blocco del movimento del
supporto del carico.
4.1.2.8.4.
Rischio di caduta del carico dal supporto del carico
Se
c'è il rischio di caduta del carico dal supporto del carico, la macchina deve
essere progettata e costruita in
modo
da prevenire tale rischio.
4.1.2.8.5.
Piani
Devono
essere prevenuti i rischi dovuti al contatto delle persone ai piani con il supporto
del carico in movimento
o
altre parti mobili.
Se
c'è il rischio di caduta di persone nel percorso del supporto del carico quando
quest'ultimo non è presente
ai
piani, devono essere installati ripari per evitare tale rischio. Detti ripari
non devono aprirsi in direzione del
percorso
del supporto del carico. Devono essere montati con un dispositivo di interblocco
controllato dalla
posizione
del supporto del carico che impedisce:
movimenti pericolosi del supporto del carico finché i ripari non sono chiusi e
bloccati,
l'apertura pericolosa di un riparo finché il supporto del carico non si sia arrestato
al piano corrispondente.
4.1.3.
Idoneità all'impiego
Il
fabbricante o il suo mandatario si accerta, all'atto dell'immissione sul mercato
o della prima messa in
servizio
delle macchine di sollevamento o degli accessori di sollevamento, con adeguate
misure che egli
prende
o fa prendere, che gli accessori di sollevamento e le macchine di sollevamento
pronti ad essere utilizzati,
a
operazione manuale o a operazione motorizzata, possano compiere le funzioni previste
in condizioni
di
sicurezza.
Le
prove statiche e dinamiche di cui al punto 4.1.2.3 devono essere eseguite su tutte
le macchine di sollevamento
pronte
per essere messe in servizio.
Se
le macchine non possono essere montate nei locali del fabbricante o del suo mandatario,
le misure appropriate
devono
essere prese sul luogo dell'utilizzazione. In caso contrario, esse possono essere
prese tanto nei
locali
del fabbricante quanto sul luogo dell'utilizzazione.
4.2.
REQUISITI PER LE MACCHINE MOSSE DA ENERGIA DIVERSA DA QUELLA UMANA
4.2.1.
Comando dei movimenti
Devono
essere utilizzati dispositivi di comando ad azione mantenuta per il comando della
macchina o delle
sue
attrezzature. Per i movimenti, parziali o totali, per i quali non si corre il
rischio di urto da parte del carico
o
della macchina, si possono sostituire detti comandi con dispositivi di comando
che consentono movimenti
con
arresti automatici a posizioni preselezionate senza dover mantenere l'azionamento
da parte dell'operatore.
4.2.2.
Controllo delle sollecitazioni
Le
macchine con un carico massimo di utilizzazione pari almeno a 1
000 kg o il cui momento di rovesciamento
è
pari almeno a 40 000 Nm devono essere dotate di dispositivi che avvertano il conducente
e impediscano
i
movimenti pericolosi in caso:
di sovraccarico sia per eccesso di carico massimo di utilizzazione, sia per superamento
del momento
massimo
di utilizzazione dovuto a tale carico, o
di superamento del momento di rovesciamento.
4.2.3.
Impianti guidati da funi
Le
funi portanti, traenti o portanti e traenti devono essere tese da contrappesi
o da un dispositivo che
consente
di controllare in permanenza la tensione.
9.6.2006
L 157/60 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
4.3.
INFORMAZIONI E MARCATURA
4.3.1.
Catene, funi e cinghie
Ogni
lunghezza di catena, fune o cinghia di sollevamento che non faccia parte di un
insieme deve recare una
marcatura
o, se ciò non è possibile, una targa o un anello inamovibile con i riferimenti
del fabbricante o del
suo
mandatario e l'identificazione della relativa attestazione.
L'attestazione
sopra menzionata deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
a)
nome e indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario;
b)
descrizione della catena o della fune comprendente:
dimensioni nominali,
costruzione,
materiale di fabbricazione, e
qualsiasi trattamento metallurgico speciale subito dal materiale;
c)
metodo di prova impiegato;
d)
carico massimo che deve essere sopportato, durante il funzionamento, dalla catena
o dalla fune. Una
forcella
di valori può essere indicata in funzione delle applicazioni previste.
4.3.2.
Accessori di sollevamento
Gli
accessori di sollevamento devono recare le seguenti indicazioni:
identificazione del materiale, qualora tale informazione sia necessaria per la
sicurezza di utilizzo,
carico massimo di utilizzazione.
Per
gli accessori di sollevamento sui quali la marcatura è materialmente impossibile,
le indicazioni di cui al
primo
comma devono essere riportate su una targa o un altro mezzo equivalente fissato
saldamente all'accessorio.
Le
indicazioni devono essere leggibili e situate in un punto in cui non rischino
di scomparire per effetto
dell'usura
né di compromettere la resistenza dell'accessorio.
4.3.3.
Macchine di sollevamento
Il
carico massimo di utilizzazione deve essere marcato in modo ben visibile sulla
macchina. Questa marcatura
deve
essere leggibile, indelebile e chiara.
Se
il carico massimo di utilizzazione dipende dalla configurazione della macchina,
ogni posto di lavoro sarà
munito
di una targa dei carichi che indichi sotto forma di tabelle o di diagrammi i carichi
di utilizzazione
consentiti
per ogni singola configurazione.
Le
macchine destinate al sollevamento di sole cose, munite di un supporto del carico
accessibile alle persone,
devono
recare un'avvertenza chiara ed indelebile che vieti il sollevamento di persone.
Detta avvertenza deve
essere
visibile da ciascun posto da cui è possibile l'accesso.
4.4.
ISTRUZIONI
4.4.1.
Accessori di sollevamento
Ogni
accessorio di sollevamento, o ciascuna partita di accessori di sollevamento commercialmente
indivisibile,
deve
essere accompagnato da istruzioni che forniscano almeno le seguenti indicazioni:
a)
uso previsto;
b)
limiti di utilizzazione [in particolare per gli accessori di sollevamento quali
ventose magnetiche o a vuoto
che
non soddisfano pienamente le disposizioni del punto 4.1.2.6, lettera e)];
c)
istruzioni per il montaggio, l'uso e la manutenzione;
d)
coefficiente di prova statica utilizzato.
9.6.2006
L 157/61 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
4.4.2.
Macchine di sollevamento
Le
macchine di sollevamento devono essere accompagnate da istruzioni che forniscano
le informazioni
seguenti:
a)
caratteristiche tecniche, in particolare:
il carico massimo di utilizzazione ed eventualmente un richiamo alla targa dei
carichi o alla tabella dei
carichi
di cui al punto 4.3.3, secondo comma,
le reazioni sugli appoggi o sugli incastri e, se del caso, le caratteristiche
delle guide,
eventualmente la definizione ed i mezzi di installazione delle zavorre;
b)
contenuto del registro di controllo della macchina, se non è fornito insieme a
quest'ultima;
c)
raccomandazioni per l'uso, in particolare per ovviare alle insufficienze della
visione diretta del carico da
parte
dell'operatore;
d)
se del caso, un rapporto di prova che descriva dettagliatamente le prove statiche
e dinamiche effettuate dal
fabbricante
o dal suo mandatario, o per suo conto;
e)
per le macchine che non sono montate, presso il fabbricante, nella loro configurazione
di utilizzazione, le
istruzioni
necessarie per attuare le disposizioni di cui al punto 4.1.3 prima della loro
prima messa in
servizio.
5.
REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER
LE
MACCHINE
DESTINATE AD ESSERE UTILIZZATE NEI LAVORI SOTTERRANEI
Le
macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori sotterranei devono soddisfare
tutti i requisiti essenziali di
sicurezza
e di tutela della salute descritti dal presente capitolo (cfr. Principi generali,
punto 4).
5.1.
RISCHI DOVUTI ALLA MANCANZA DI STABILITÀ
Le
armature semoventi devono essere progettate e costruite in modo da permettere
un adeguato orientamento,
quando
vengono spostate, e non devono ribaltarsi prima e durante la messa sotto pressione
e dopo la
decompressione.
Devono disporre di ancoraggi per la piastra di testa dei raccordi idraulici individuali.
5.2.
CIRCOLAZIONE
Le
armature semoventi devono permettere alle persone di circolare senza intralci.
5.3.
DISPOSITIVI DI COMANDO
I
dispositivi di comando dell'acceleratore e dei freni che consentono di spostare
le macchine che scorrono su
rotaia
devono essere azionati a mano. Tuttavia i dispositivi di consenso possono essere
a pedale.
I
dispositivi di comando delle armature semoventi devono essere progettati, costruiti
e disposti in modo da
permettere
che, durante l'operazione di avanzamento, gli operatori siano protetti da un'armatura
fissa. I dispositivi
di
comando devono essere protetti da qualsiasi azionamento involontario.
5.4.
ARRESTO DELLO SPOSTAMENTO
Le
locomotive destinate ad essere impiegate nei lavori sotterranei devono essere
munite di un dispositivo di
consenso
che agisca sul circuito di comando dello spostamento della macchina di modo che
si arresti, se il
conducente
non è più in grado di comandarlo.
5.5.
INCENDIO
Il
secondo trattino del punto 3.5.2 è obbligatorio per le macchine comprendenti parti
ad alto rischio di
infiammabilità.
Il
sistema di frenatura delle macchine destinate ad essere impiegate nei lavori sotterranei
deve essere progettato
e
costruito in modo da non produrre scintille o essere causa di incendio.
Le
macchine a motore a combustione interna destinate ad essere impiegate in lavori
sotterranei devono essere
dotate
esclusivamente di motore che utilizzi un combustibile a bassa tensione di vapore
che escluda qualsiasi
scintilla
di origine elettrica.
9.6.2006
L 157/62 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
5.6.
EMISSIONI DI GAS DI SCARICO
I
gas di scarico emessi da motori a combustione interna non devono essere evacuati
verso l'alto.
6.
REQUISITI ESSENZIALI SUPPLEMENTARI DI SICUREZZA E DI TUTELA DELLA SALUTE PER
LE
MACCHINE
CHE PRESENTANO PARTICOLARI PERICOLI DOVUTI AL SOLLEVAMENTO DI PERSONE
Le
macchine che presentano pericoli dovuti al sollevamento di persone devono soddisfare
tutti i pertinenti
requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute descritti dal presente capitolo
(cfr. Principi generali,
punto
4).
6.1.
CONSIDERAZIONI GENERALI
6.1.1.
Resistenza meccanica
Il
supporto del carico, incluse eventuali botole, deve essere progettato e costruito
in modo da offrire lo spazio
e
la resistenza corrispondenti al numero massimo di persone consentito nel supporto
del carico e al carico
massimo
di utilizzazione.
I
coefficienti di utilizzazione dei componenti di cui ai punti 4.1.2.4 e 4.1.2.5
non sono sufficienti per le
macchine
destinate al sollevamento di persone e devono, come regola generale, essere raddoppiati.
Le
macchine
destinate al sollevamento di persone o di persone e cose devono essere munite
di un sistema di
sospensione
o di sostegno del supporto del carico, progettato e costruito in modo tale da
garantire un
adeguato
livello globale di sicurezza e di evitare il rischio di caduta del supporto del
carico.
Se
per sospendere il supporto del carico sono utilizzate funi o catene, come regola
generale sono richieste
almeno
due funi o catene indipendenti, ciascuna con il proprio ancoraggio.
6.1.2.
Controllo delle sollecitazioni per le macchine mosse da un'energia diversa
dalla forza umana
I
requisiti di cui al punto 4.2.2 si applicano a prescindere dal carico massimo
di utilizzazione e dal momento
di
rovesciamento, a meno che il fabbricante possa dimostrare che non ci sono rischi
di sovraccarico o di rovesciamento.
6.2.
DISPOSITIVI DI COMANDO
Se
i requisiti di sicurezza non impongono altre soluzioni, come regola generale il
supporto del carico deve
essere
progettato e costruito in modo che le persone che vi si trovano dispongano di
dispositivi di comando
dei
movimenti di salita e discesa e, se del caso, di altri movimenti del supporto
del carico.
Tali
dispositivi di comando devono avere la precedenza sugli altri dispositivi di comando
dello stesso movimento
salvo
sui dispositivi di arresto di emergenza.
I
dispositivi di comando di tali movimenti devono essere del tipo ad azione mantenuta,
tranne quando lo
stesso
supporto del carico è completamente chiuso.
6.3.
RISCHI PER LE PERSONE CHE SI TROVANO NEL SUPPORTO DEL CARICO O SOPRA DI ESSO
6.3.1.
Rischi dovuti ai movimenti del supporto del carico
Le
macchine per il sollevamento di persone devono essere progettate, costruite e
attrezzate in modo tale che
le
accelerazioni o le decelerazioni del supporto del carico non generino rischi per
le persone.
6.3.2.
Rischio di caduta delle persone dal supporto del carico
Il
supporto del carico non deve inclinarsi tanto da comportare un rischio di caduta
per i suoi occupanti,
anche
durante i movimenti della macchina e del supporto del carico.
Se
il supporto del carico è progettato per fungere da posto di lavoro, devono essere
prese disposizioni per
garantirne
la stabilità e impedire movimenti pericolosi.
9.6.2006
L 157/63 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
Se
le misure di cui al punto 1.5.15 non sono sufficienti, i supporti del carico devono
essere muniti di ancoraggi
appropriati
in numero adeguato al numero di persone consentito nel supporto del carico. I
punti di
ancoraggio
devono essere sufficientemente resistenti per l'uso di attrezzature per la protezione
individuale
contro
le cadute dall'alto.
Eventuali
botole nel pavimento o nel soffitto o portelli laterali devono essere progettati
e costruiti in modo da
impedire
l'apertura involontaria e devono aprirsi in senso contrario al rischio di caduta
in caso di apertura
inopinata.
6.3.3.
Rischio dovuto alla caduta di oggetti sul supporto del carico
Se
c'è il rischio di caduta di oggetti sul supporto del carico con conseguente pericolo
per le persone, il
supporto
del carico deve essere munito di una copertura di protezione.
6.4.
MACCHINE CHE COLLEGANO PIANI DEFINITI
6.4.1.
Rischi per le persone che si trovano nel supporto del carico o sopra di
esso
Il
supporto del carico deve essere progettato e costruito in modo da prevenire i
rischi dovuti al contatto tra le
persone
e/o le cose, che si trovano nel supporto del carico o sopra di esso, con elementi
fissi o mobili. Se
necessario,
per soddisfare questo requisito, il supporto del carico stesso deve essere completamente
chiuso e
con
porte munite di un dispositivo di interblocco che impedisca movimenti pericolosi
del supporto del carico,
se
le porte non sono chiuse. Le porte devono restare chiuse se il supporto del carico
si arresta tra i piani,
qualora
vi sia il rischio di caduta dal supporto del carico.
La
macchina deve essere progettata, costruita e, se necessario, munita di dispositivi
in modo da impedire
movimenti
incontrollati in salita o in discesa del supporto del carico. Detti dispositivi
devono essere in grado
di
arrestare il supporto del carico in condizioni di carico di utilizzazione massimo
e di velocità massima
prevedibile.
L'azione
di arresto non deve causare decelerazioni dannose per gli occupanti, in qualsiasi
condizione di
carico.
6.4.2.
Comandi ai piani
I
comandi ai piani, ad eccezione di quelli di emergenza, non devono avviare movimenti
del supporto del
carico
quando:
i dispositivi di comando nel supporto del carico sono azionati,
il supporto del carico non si trova a un piano.
6.4.3.
Accesso al supporto del carico
I
ripari ai piani e sul supporto del carico devono essere progettati e costruiti
in modo da garantire il trasferimento
in
condizioni di sicurezza verso il supporto del carico e viceversa, tenuto conto
della gamma prevedibile
di
cose e persone da sollevare.
6.5.
MARCATURE
Nel
supporto del carico devono figurare le informazioni necessarie per garantire la
sicurezza, inclusi:
il numero di persone consentito nel supporto del carico,
il carico di utilizzazione massimo.
9.6.2006
L 157/64 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
ALLEGATO
II
Dichiarazioni
1.
CONTENUTO
A.
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ DI UNA MACCHINA
La
dichiarazione e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse condizioni
previste per le istruzioni [cfr.
allegato
I, punto 1.7.4.1, lettere a) e b)] e devono essere dattiloscritte oppure scritte
a mano in caratteri maiuscoli.
Tale
dichiarazione riguarda esclusivamente la macchina nello stato in cui è stata immessa
sul mercato, escludendo i
componenti
aggiunti e/o le operazioni effettuate successivamente dall'utente finale.
La
dichiarazione CE di conformità deve contenere gli elementi seguenti:
1.
ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario;
2.
nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico,
che deve essere stabilita nella Comunità;
3.
descrizione e identificazione della macchina, con denominazione generica, funzione,
modello, tipo, numero di
serie,
denominazione commerciale;
4.
un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente che la macchina è conforme
a tutte le disposizioni pertinenti
della
presente direttiva e, se del caso, un'indicazione analoga con la quale si dichiara
la conformità alle
altre
direttive comunitarie e/o disposizioni pertinenti alle quali la macchina ottempera.
Questi riferimenti
devono
essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;
5.
all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato
che ha effettuato l'esame
CE
del tipo di cui all'allegato IX e il numero dell'attestato dell'esame CE del tipo;
6.
all'occorrenza, nome, indirizzo e numero di identificazione dell'organismo notificato
che ha approvato il
sistema
di garanzia qualità totale di cui all'allegato X;
7.
all'occorrenza, riferimento alle norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo
2, che sono state applicate;
8.
all'occorrenza, riferimento ad altre norme e specifiche tecniche applicate;
9.
luogo e data della dichiarazione;
10.
identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione
a nome del fabbricante o del suo
mandatario.
B.
DICHIARAZIONE DI INCORPORAZIONE DI QUASI-MACCHINE
La
dichiarazione e le relative traduzioni devono essere redatte alle stesse condizioni
previste per le istruzioni [cfr.
allegato
I, punto 1.7.4.1, lettere a) e b)], e devono essere dattiloscritte oppure scritte
a mano in caratteri maiuscoli.
La
dichiarazione di incorporazione deve contenere gli elementi seguenti:
1.
ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante della quasi-macchina e, se
del caso, del suo mandatario;
2.
nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica
pertinente, che deve essere
stabilita
nella Comunità;
3.
descrizione e identificazione della quasi-macchina, con denominazione generica,
funzione, modello, tipo, numero
di
serie, denominazione commerciale;
4.
un'indicazione con la quale si dichiara esplicitamente quali requisiti essenziali
della presente direttiva sono applicati
e
rispettati e che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità
dell'allegato VII B e,
se
del caso, un'indicazione con la quale si dichiara che la quasi-macchina è conforme
ad altre direttive comunitarie
pertinenti.
Questi riferimenti devono essere quelli dei testi pubblicati nella Gazzetta
ufficiale dell'Unione
europea;
5.
un impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta adeguatamente motivata delle
autorità nazionali, informazioni
pertinenti
sulle quasi-macchine. L'impegno comprende le modalità di trasmissione e lascia
impregiudicati i
diritti
di proprietà intellettuale del fabbricante della quasi-macchina;
6.
una dichiarazione secondo cui la quasi-macchina non deve essere messa in servizio
finché la macchina finale in cui deve essere incorporata non è stata dichiarata
conforme, se del caso, alle disposizioni della presente direttiva;
7.
luogo e data della dichiarazione;
8.
identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione
a nome del fabbricante o del suo
mandatario.
9.6.2006
L 157/65 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
2.
CUSTODIA
Il
fabbricante della macchina o il suo mandatario custodisce l'originale della dichiarazione
CE di conformità per un
periodo
di almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione della macchina.
Il
fabbricante della quasi-macchina o il suo mandatario custodisce l'originale della
dichiarazione di incorporazione
per
un periodo di almeno dieci anni dall'ultima data di fabbricazione della quasi-macchina.
9.6.2006
L 157/66 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
ALLEGATO
III
Marcatura
«CE»
La
marcatura «CE» di conformità è costituita dalle iniziali «CE» secondo il simbolo
grafico che segue:
In
caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura «CE», devono essere rispettate
le proporzioni del simbolo di cui
sopra.
I
diversi elementi della marcatura «CE» devono avere sostanzialmente la stessa dimensione
verticale, che non può essere
inferiore
a 5 mm. Per le macchine di piccole
dimensioni si può derogare a detta dimensione minima.
La
marcatura «CE» deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante
o del suo mandatario usando
la
stessa tecnica.
Se
è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale di cui all'articolo
12, paragrafo 3, lettera c), e paragrafo 4,
lettera
b), la marcatura «CE» deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo
notificato.
9.6.2006
L 157/67 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
ALLEGATO
IV
Categorie
di macchine per le quali va applicata una delle procedure di cui all'articolo
12, paragrafi 3 e 4
1.
Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie
con caratteristiche fisiche simili
o
per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili,
dei tipi seguenti:
1.1.
seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto
del pezzo fissi, con avanzamento
manuale
del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile;
1.2.
seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o
carrello a movimento alternato, a
spostamento
manuale;
1.3.
seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo
di avanzamento integrato dei pezzi
da
segare a carico e/o scarico manuale;
1.4.
seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato,
a carico e/o scarico manuale.
2.
Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
3.
Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale
per la lavorazione del legno.
4.
Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di
materie con caratteristiche fisiche
simili
o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili,
dei tipi seguenti:
4.1.
seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del
pezzo fissi o a movimento alternato;
4.2.
seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.
5.
Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1
a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie
con
caratteristiche
fisiche simili.
6.
Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del
legno.
7.
Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione
del legno e di materie con caratteristiche
fisiche
simili.
8.
Seghe a catena portatili da legno.
9.
Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico
e/o scarico manuale, i cui elementi
mobili
di lavoro possono avere una corsa superiore a 6
mm e una velocità superiore a 30 mm/s.
10.
Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico
manuale.
11.
Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale.
12.
Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:
12.1.
locomotive e benne di frenatura;
12.2.
armatura semovente idraulica.
13.
Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo
di compressione.
14.
Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.
15.
Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
16.
Ponti elevatori per veicoli.
17.
Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di
caduta verticale superiore a 3
metri.
18.
Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto.
19.
Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.
20.
Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi
di protezione nelle macchine di
cui
ai punti 9, 10 e 11.
21.
Blocchi logici per funzioni di sicurezza.
22.
Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
23.
Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).
9.6.2006
L 157/68 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
ALLEGATO
V
Elenco
indicativo dei componenti di sicurezza di cui all'articolo 2, lettera c)
1.
Ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
2.
Dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone.
3.
Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi
di sicurezza nelle macchine di cui
ai
punti 9, 10 e 11 dell'allegato IV.
4.
Blocchi logici per assicurare funzioni di sicurezza.
5.
Valvole dotate di mezzi ausiliari per il rilevamento di guasti destinate ad essere
utilizzate per il comando dei movimenti
pericolosi
delle macchine.
6.
Sistemi di estrazione per le emissioni delle macchine.
7.
Ripari e dispositivi di protezione destinati a proteggere le persone esposte contro
le parti mobili coinvolte nel
processo
di lavorazione delle macchine.
8.
Dispositivi di controllo del carico e dei movimenti delle macchine per il sollevamento.
9.
Sistemi di ritenzione per mantenere le persone sul sedile.
10.
Dispositivi di arresto di emergenza.
11.
Sistemi di scarico per evitare la formazione di cariche elettrostatiche potenzialmente
pericolose.
12.
Limitatori di energia e dispositivi di sicurezza citati ai punti 1.5.7, 3.4.7
e 4.1.2.6 dell'allegato I.
13.
Sistemi e dispositivi destinati a ridurre l'emissione di rumore e di vibrazioni.
14.
Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
15.
Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).
16.
Dispositivi di comando a due mani.
17.
I componenti per macchine progettate per la salita e/o la discesa di persone da
un piano all'altro e inclusi nel
seguente
elenco:
a)
dispositivi di bloccaggio delle porte di piano;
b)
dispositivi che impediscono la caduta dell'unità di carico o movimenti ascendenti
incontrollati;
c)
dispositivi di limitazione di velocità eccessiva;
d)
ammortizzatori ad accumulazione di energia:
a caratteristica non lineare, o
con smorzamento del movimento di ritorno;
e)
ammortizzatori a dissipazione di energia;
f)
dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando
sono utilizzati come dispositivi paracadute;
g)
dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza con
componenti elettronici.
9.6.2006
L 157/69 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
ALLEGATO
VI
Istruzioni
per l'assemblaggio delle quasi-macchine
Le
istruzioni per l'assemblaggio delle quasi-macchine devono contenere una descrizione
delle condizioni da rispettare
per
effettuare una corretta incorporazione nella macchina finale, al fine di non compromettere
la sicurezza e la salute.
Le
istruzioni per l'assemblaggio devono essere redatte in una delle lingue ufficiali
della Comunità, accettata dal fabbricante
della
macchina in cui tale quasi-macchina sarà incorporata o dal suo mandatario.
9.6.2006
L 157/70 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
ALLEGATO
VII
A.
Fascicolo tecnico per le macchine
La
parte A del presente allegato descrive la procedura per l'elaborazione del fascicolo
tecnico. Il fascicolo tecnico
deve
dimostrare la conformità della macchina ai requisiti della presente direttiva.
Esso deve riguardare, nella misura
in
cui ciò sia necessario a tale valutazione, la progettazione, la fabbricazione
ed il funzionamento della macchina. Il
fascicolo
tecnico deve essere redatto in una o in varie lingue ufficiali della Comunità;
le istruzioni della macchina
costituiscono
un'eccezione a tale norma; ad esse vanno infatti applicate le disposizioni particolari
previste
dall'allegato
I, punto 1.7.4.1.
1.
Il fascicolo tecnico comprende gli elementi seguenti:
a)
un fascicolo di costruzione composto:
da una descrizione generale della macchina,
da un disegno complessivo della macchina e dagli schemi dei circuiti di comando,
nonché dalle relative
descrizioni
e spiegazioni necessarie per capire il funzionamento della macchina,
dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo,
risultati di prove, certificati,
ecc.,
che consentano la verifica della conformità della macchina ai requisiti essenziali
di sicurezza e di
tutela
della salute,
dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare
la procedura seguita, inclusi:
i)
un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicabili
alla macchina,
ii)
le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre
i rischi e, se del caso,
l'indicazioone
dei rischi residui connessi con la macchina,
dalle norme e dalle altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti
essenziali di sicurezza e di
tutela
della salute coperti da tali norme,
da qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal
fabbricante stesso o da un organismo
scelto
dal fabbricante o dal suo mandatario,
da un esemplare delle istruzioni della macchina,
se del caso, dalla dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine incluse
e dalle relative istruzioni di
assemblaggio,
se del caso, da copia della dichiarazione CE di conformità delle macchine o di
altri prodotti incorporati
nella
macchina,
da una copia della dichiarazione CE di conformità;
b)
nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate
per mantenere la conformità
delle
macchine alle disposizioni della presente direttiva.
Il
fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti e
sugli accessori o sull'intera
macchina
per stabilire se essa, in conseguenza della sua progettazione o costruzione, possa
essere montata e
messa
in servizio in condizioni di sicurezza. Nel fascicolo tecnico devono essere inclusi
le relazioni e i risultati
pertinenti.
2.
Il fascicolo tecnico di cui al punto 1 deve essere messo a disposizione delle
autorità competenti degli Stati membri
per
almeno 10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della macchina o dell'ultima
unità prodotta nel caso di
fabbricazione
in serie.
Tale
fascicolo tecnico non deve necessariamente trovarsi nel territorio della Comunità,
né essere sempre materialmente
disponibile.
Il fascicolo tecnico deve tuttavia poter essere riunito e reso disponibile in
tempi compatibili
con
la sua importanza da parte della persona nominata nella dichiarazione CE di conformità.
Il
fascicolo tecnico non deve necessariamente includere piani dettagliati o altre
eventuali informazioni specifiche
per
quanto riguarda sottounità utilizzate dal fabbricante della macchina, a meno che
la loro conoscenza sia essenziale
per
la verifica della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela
della salute.
3.
La mancata presentazione del fascicolo tecnico in seguito a una domanda debitamente
motivata delle autorità
nazionali
competenti può costituire un motivo sufficiente per dubitare della conformità
della macchina in
questione
ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute.
9.6.2006
L 157/71 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
B.
Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine
Questa
parte dell'allegato descrive la procedura per l'elaborazione di una documentazione
tecnica pertinente. La
documentazione
deve dimostrare quali requisiti della presente direttiva siano applicati e soddisfatti.
Essa deve riguardare
la
progettazione, la fabbricazione ed il funzionamento della quasi-macchina, nella
misura in cui ciò sia necessario
per
valutare la sua conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della
salute applicati. La documentazione
deve
essere redatta in una o più delle lingue ufficiali della Comunità.
Essa
comprende gli elementi seguenti:
a)
un fascicolo di costruzione composto:
da un disegno complessivo della quasi-macchina e dagli schemi dei circuiti di
comando,
dai disegni dettagliati e completi, eventualmente accompagnati da note di calcolo,
risultati di prove, certificati,
ecc.,
che consentano la verifica della conformità della quasi-macchina ai requisiti
essenziali di sicurezza e di
tutela
della salute applicati,
dalla documentazione relativa alla valutazione dei rischi che deve dimostrare
la procedura seguita, inclusi:
i)
un elenco dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute che sono
applicati e soddisfatti,
ii)
le misure di protezione attuate per eliminare i pericoli identificati o per ridurre
i rischi e, se del caso, l'indicazione
dei
rischi residui,
iii)
le norme e le altre specifiche tecniche applicate, che indichino i requisiti essenziali
di sicurezza e di tutela
della
salute coperti da tali norme,
iv)
qualsiasi relazione tecnica che fornisca i risultati delle prove svolte dal fabbricante
stesso o da un organismo
scelto
dal fabbricante o dal suo mandatario,
v)
un esemplare delle istruzioni di assemblaggio della quasi-macchina;
b)
nel caso di fabbricazione in serie, le disposizioni interne che saranno applicate
per mantenere la conformità della
quasi-macchina
ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati.
Il
fabbricante deve effettuare le ricerche e le prove necessarie sui componenti,
sugli accessori o sulla quasi-macchina per stabilire se essa, in conseguenza della
sua progettazione e costruzione, possa essere montata e utilizzata in condizioni
di sicurezza. Nella documentazione tecnica pertinente devono essere inclusi le
relazioni e i risultati pertinenti.
La
documentazione tecnica pertinente deve essere tenuta a disposizione per almeno
10 anni a decorrere dalla data di fabbricazione della quasi-macchina o dell'ultima
unità prodotta, nel caso della fabbricazione in serie, e su richiesta presentata
alle autorità competenti degli Stati membri. Non deve necessariamente trovarsi
nel territorio della Comunità, né essere sempre materialmente disponibile. La
documentazione tecnica deve poter essere riunita e presentata all'autorità competente
dalla persona nominata nella dichiarazione di incorporazione.
La
mancata presentazione della documentazione tecnica pertinente in seguito a una
domanda debitamente motivata delle autorità nazionali competenti può costituire
un motivo sufficiente per dubitare della conformità della quasimacchina ai requisiti
essenziali di sicurezza e di tutela della salute applicati ed attestati.
9.6.2006
L 157/72 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
ALLEGATO
VIII
Valutazione
della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine
1.
Il presente allegato descrive la procedura secondo la quale il fabbricante o il
suo mandatario, che ottempera agli
obblighi
di cui ai punti 2 e 3, assicura e dichiara che la macchina in questione soddisfa
i pertinenti requisiti della
direttiva.
2.
Per ogni tipo rappresentativo della serie in questione il fabbricante o il suo
mandatario elabora il fascicolo tecnico di
cui
all'allegato VII, parte A.
3.
Il fabbricante deve prendere tutte le misure necessarie affinché il processo di
fabbricazione assicuri la conformità della
macchina
fabbricata al fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, e ai requisiti
della presente direttiva.
9.6.2006
L 157/73 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
ALLEGATO
IX
Esame
CE del tipo
L'esame
CE del tipo è la procedura secondo la quale un organismo notificato verifica e
attesta che un modello rappresentativo
di
una macchina di cui all'allegato IV (di seguito «tipo») soddisfa i requisiti della
presente direttiva.
1.
Il fabbricante o il suo mandatario deve elaborare, per ogni tipo, il fascicolo
tecnico di cui all'allegato VII, parte A.
2.
Per ogni tipo, la domanda d'esame CE del tipo è presentata dal fabbricante o dal
suo mandatario ad un organismo
notificato
di sua scelta.
La
domanda contiene:
il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario,
una dichiarazione scritta che specifichi che la stessa domanda non è stata presentata
a un altro organismo notificato,
il fascicolo tecnico.
Inoltre
il richiedente mette a disposizione dell'organismo notificato un campione del
tipo. L'organismo notificato
può
chiedere altri campioni, se il programma delle prove lo richiede.
3. L'organismo notificato:
3.1.
esamina il fascicolo tecnico, verifica che il tipo sia stato fabbricato conformemente
a tale fascicolo e individua gli
elementi
che sono stati progettati conformemente alle disposizioni applicabili delle norme
di cui all'articolo 7, paragrafo
2,
nonché gli elementi la cui progettazione non si basa sulle disposizioni applicabili
delle suddette norme;
3.2.
effettua o fa effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessarie per
verificare se le soluzioni adottate soddisfano
i
requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti dalla presente
direttiva, qualora non siano state
applicate
le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 2;
3.3.
effettua o fa effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessarie per
verificare se, qualora siano state applicate
le
norme armonizzate di cui all'articolo 7, paragrafo 2,
l'applicazione sia effettiva;
3.4.
si accorda con il richiedente sul luogo in cui verificare che il tipo è stato
fabbricato conformemente al fascicolo
tecnico
esaminato ed effettuare i controlli, le misurazioni e le prove necessari.
4.
Se il tipo è conforme alle disposizioni della presente direttiva, l'organismo
notificato rilascia al richiedente un attestato
di
esame CE del tipo. L'attestato contiene il nome e l'indirizzo del fabbricante
e del suo mandatario, i dati
necessari
all'identificazione del tipo approvato, le conclusioni dell'esame e le condizioni
di validità dell'attestato.
Il
fabbricante e l'organismo notificato conservano per quindici anni dal rilascio
dell'attestato una copia del medesimo,
il
fascicolo tecnico e tutti i documenti significativi che lo riguardano.
5.
Qualora il tipo non soddisfi le prescrizioni della presente direttiva, l'organismo
notificato rifiuta il rilascio al richiedente
dell'attestato
di esame CE del tipo e motiva tale rifiuto fornendo tutti i dettagli. Esso ne
informa il richiedente,
gli
altri organismi notificati e lo Stato membro che l'ha notificato. Va prevista
una procedura di ricorso.
6.
Il richiedente informa l'organismo notificato che detiene il fascicolo tecnico
relativo all'attestato di esame CE del
tipo
di tutte le modifiche apportate al tipo approvato. L'organismo notificato esamina
tali modifiche e deve o
confermare
la validità dell'attestato di esame CE del tipo esistente o emetterne uno nuovo,
se le modifiche sono tali
da
rimettere in questione la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di
tutela della salute o alle condizioni di
utilizzo
previste del tipo.
7.
La Commissione, gli Stati
membri e gli altri organismi notificati possono ottenere, su richiesta, una copia
degli attestati
di
esame CE del tipo. Su richiesta motivata, la
Commissione e gli Stati membri possono ottenere una copia del
fascicolo
tecnico e dei risultati degli esami effettuati dall'organismo notificato.
8.
I fascicoli e la corrispondenza riguardanti le procedure di esame CE del tipo
sono redatti nella(e) lingua(e) comunitaria(
e)
ufficiale(i) dello Stato membro in cui è stabilito l'organismo notificato o in
ogni altra lingua comunitaria ufficiale
che
esso può accettare.
9.6.2006
L 157/74 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
9.
Validità dell'attestato di esame CE del tipo
9.1.
L'organismo notificato ha la responsabilità permanente di assicurare che l'attestato
di esame CE del tipo rimanga
valido.
Esso informa il fabbricante di ogni eventuale cambiamento di rilievo che avesse
un'implicazione sulla validità
dell'attestato.
L'organismo notificato revoca gli attestati non più validi.
9.2.
Il fabbricante della macchina in questione ha la responsabilità permanente di
assicurare che detta macchina sia
conforme
al corrispondente stato dell'arte.
9.3.
Il fabbricante chiede all'organismo notificato di riesaminare la validità dell'attestato
di esame CE del tipo ogni cinque
anni.
Se
considera che l'attestato rimane valido tenuto conto dello stato dell'arte, l'organismo
notificato ne proroga la validità
per
altri cinque anni.
Il
fabbricante e l'organismo notificato conservano una copia di tale attestato, del
fascicolo tecnico e di tutti i documenti
pertinenti
per un periodo di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio dell'attestato in
questione.
9.4.
Qualora la validità dell'attestato di esame CE del tipo non sia prorogata, il
fabbricante cessa di immettere sul
mercato
la macchina in questione.
9.6.2006
L 157/75 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
ALLEGATO
X
Garanzia
qualità totale
Il
presente allegato descrive la valutazione della conformità di una macchina di
cui all'allegato IV, fabbricata applicando
un
sistema di garanzia qualità totale, e descrive la procedura in base alla quale
un organismo notificato valuta e approva il sistema qualità e ne controlla l'applicazione.
1.
Il fabbricante applica un sistema qualità approvato per la progettazione, la fabbricazione,
l'ispezione finale e il
collaudo,
come specificato al punto 2, ed è soggetto alla sorveglianza di cui al punto 3.
2.
Sistema qualità
2.1.
Il fabbricante o il suo mandatario presenta una domanda di valutazione del suo
sistema qualità ad un organismo
notificato
di sua scelta.
La
domanda contiene:
il nome e l'indirizzo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario,
i luoghi di progettazione, fabbricazione, ispezione, prove e deposito delle macchine,
il fascicolo tecnico di cui all'allegato VII, parte A, per un modello di ciascuna
categoria di macchina di cui
all'allegato
IV che intende fabbricare,
la documentazione relativa al sistema qualità,
una dichiarazione scritta che precisa che la stessa domanda non è stata presentata
presso un altro organismo
notificato.
2.2.
Il sistema qualità deve garantire la conformità delle macchine alle disposizioni
della presente direttiva. Tutti i criteri,
i
requisiti e le disposizioni adottati dal fabbricante devono essere documentati
in modo sistematico e ordinato, sotto
forma
di misure, procedure e istruzioni scritte. La documentazione relativa al sistema
qualità deve permettere un'interpretazione
uniforme
delle misure riguardanti le procedure e la qualità, quali programmi, schemi, manuali
e
rapporti
riguardanti la qualità.
Detta
documentazione deve includere in particolare un'adeguata descrizione:
degli obiettivi di qualità, della struttura organizzativa, delle responsabilità
di gestione in materia di qualità della
progettazione
e di qualità delle macchine,
delle specifiche tecniche di progettazione, incluse le norme che saranno applicate
e, qualora non vengano applicate
pienamente
le norme di cui all'articolo 7, paragrafo 2, degli strumenti che permetteranno
di garantire che
siano
soddisfatti i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute previsti
dalla presente direttiva,
delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici in materia di controllo
e verifica della progettazione che
verranno
applicati nella progettazione della macchina oggetto della presente direttiva,
delle tecniche, dei processi e degli interventi sistematici che si intende applicare
nella fabbricazione, nel
controllo
di qualità e nella garanzia della qualità,
dei controlli e delle prove che saranno effettuati prima, durante e dopo la fabbricazione,
con l'indicazione della
frequenza
con cui si intende effettuarli,
della documentazione in materia di qualità, quali i rapporti ispettivi e i dati
sulle prove, le tarature, i rapporti
sulle
qualifiche del personale coinvolto,
dei mezzi di controllo dell'ottenimento della qualità richiesta in materia di
progettazione della macchina,
nonché
dell'efficacia di funzionamento del sistema qualità.
2.3.
L'organismo notificato valuta il sistema qualità per determinare se soddisfa i
requisiti di cui al punto 2.2.
Gli
elementi del sistema qualità conformi alla norma armonizzata pertinente sono presunti
conformi ai requisiti
corrispondenti
di cui al punto 2.2.
Nel
gruppo incaricato della valutazione deve essere presente almeno un esperto nella
tecnologia della macchina. La
procedura
di valutazione deve comprendere un'ispezione negli impianti del fabbricante. Nel
quadro della valutazione
il
gruppo di esperti procede alla verifica dei fascicoli tecnici di cui al punto
2.1, secondo comma, terzo trattino,
onde
garantire la loro conformità ai requisiti pertinenti in materia di sicurezza e
di tutela della salute.
La
decisione è notificata al fabbricante o al suo mandatario. La notifica contiene
le conclusioni dell'esame e la motivazione
circostanziata
della decisione. Va prevista una procedura di ricorso.
9.6.2006
L 157/76 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
2.4.
Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema qualità
approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace.
Il
fabbricante o il suo mandatario informa l'organismo notificato che ha approvato
il sistema qualità in merito a
qualsiasi
progetto di adeguamento del sistema.
L'organismo
notificato valuta le modifiche proposte e decide se il sistema qualità modificato
continua a soddisfare i
requisiti
di cui al punto 2.2 o se è necessaria una nuova valutazione.
L'organismo
notificato comunica la sua decisione al fabbricante. La notifica contiene le conclusioni
dell'esame e la
motivazione
circostanziata della decisione.
3.
Sorveglianza sotto la responsabilità dell'organismo notificato
3.1.
La sorveglianza deve garantire che il fabbricante soddisfi tutti gli obblighi
derivanti dal sistema qualità approvato.
3.2.
Il fabbricante consente all'organismo notificato di accedere, a fini ispettivi,
ai locali di progettazione, fabbricazione,
ispezione,
prova e deposito e gli fornisce tutte le informazioni necessarie, in particolare:
la documentazione relativa al sistema qualità,
la documentazione prevista nella parte del sistema qualità riservata alla progettazione
del sistema qualità, quali
risultati
di analisi, calcoli, prove, ecc.,
la documentazione prevista nella sezione «Fabbricazione» del sistema qualità,
quali i rapporti ispettivi e i dati
sulle
prove, le tarature, le relazioni sulle qualifiche del personale coinvolto, ecc.
3.3.
L'organismo notificato svolge periodicamente verifiche ispettive per assicurarsi
che il fabbricante mantenga e utilizzi
il
sistema qualità; esso fornisce al fabbricante un rapporto sulle verifiche effettuate.
La frequenza delle verifiche
ispettive
periodiche è tale da consentire una rivalutazione completa ogni tre anni.
3.4.
L'organismo notificato può anche effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante.
La necessità di tali visite
aggiuntive
e la loro frequenza sono determinate in base ad un sistema di controllo sulle
visite gestito dall'organismo
notificato.
Nel sistema di controllo sulle visite saranno presi in considerazione in particolare
gli elementi seguenti:
i risultati delle visite di sorveglianza precedenti,
la necessità di garantire il controllo delle misure correttive,
all'occorrenza, le condizioni speciali collegate all'approvazione del sistema,
modifiche significative nell'organizzazione della fabbricazione, riguardanti le
misure o le tecniche.
Nel
corso di tali visite l'organismo notificato, se necessario, può svolgere o far
svolgere prove atte a verificare il
corretto
funzionamento del sistema qualità. Esso trasmette al fabbricante un rapporto sulla
visita e, se sono state
svolte
prove, un rapporto sulla prova stessa.
4.
Il fabbricante o il suo mandatario tiene a disposizione delle autorità nazionali
per dieci anni dall'ultima data di
fabbricazione:
la documentazione di cui al punto 2.1,
le decisioni e le relazioni dell'organismo notificato di cui al punto 2.4, terzo
e quarto comma, nonché ai punti
3.3
e 3.4.
9.6.2006
L 157/77 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
ALLEGATO
XI
Criteri
minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi
1. L'organismo, il suo direttore
ed il personale incaricato di eseguire le operazioni di verifica non possono essere
né il
progettista,
né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore delle macchine che controllano,
né il mandatario di una
di
queste persone. Essi non possono intervenire né direttamente né in veste di mandatari
nella progettazione, fabbricazione,
commercializzazione
o manutenzione di tali macchine. Ciò non esclude la possibilità di uno scambio
di
informazioni
tecniche fra il fabbricante e l'organismo.
2. L'organismo e il suo personale
devono eseguire le operazioni di verifica con la massima integrità professionale
e la
massima
competenza tecnica e devono essere liberi da qualsiasi pressione e incentivo,
soprattutto di natura finanziaria,
che
possano influenzare il loro giudizio o i risultati del controllo, in particolare
se provenienti da persone o
gruppi
di persone interessati ai risultati delle verifiche.
3. L'organismo deve disporre,
per ogni categoria di macchine per la quale è notificato, del personale avente
le conoscenze
tecniche
e l'esperienza sufficiente e adeguata per poter effettuare la valutazione della
conformità. L'organismo
deve
possedere i mezzi necessari per svolgere adeguatamente le operazioni tecniche
ed amministrative connesse all'esecuzione
delle
verifiche; esso deve poter anche disporre del materiale necessario per le verifiche
eccezionali.
4.
Il personale incaricato del controllo deve possedere:
una buona formazione tecnica e professionale,
una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative alle prove che esso effettua
ed una pratica sufficiente di
tali
prove,
le capacità necessarie per redigere le certificazioni, i verbali e le relazioni
richieste per stabilire la validità dei risultati
delle
prove.
5. L'indipendenza del personale
incaricato del controllo deve essere garantita. La retribuzione di ciascun addetto
non
deve
essere commisurata né al numero di controlli effettuati, né ai risultati di tali
controlli.
6. L'organismo deve sottoscrivere
un contratto di assicurazione «responsabilità civile», a meno che detta responsabilità
civile
non sia direttamente coperta dallo Stato a norma del diritto nazionale o che i
controlli non siano effettuati
direttamente
dallo Stato membro.
7.
Il personale dell'organismo è vincolato al segreto professionale in ordine a tutto
ciò di cui venga a conoscenza nell'esercizio
delle
sue funzioni (salvo che nei confronti delle autorità amministrative competenti
dello Stato in cui esercita
le
sue attività) nel quadro della presente direttiva o di qualsiasi disposizione
di esecuzione di diritto interno.
8.
Gli organismi notificati partecipano alle attività di coordinamento. Essi partecipano
inoltre direttamente alla normalizzazione
europea,
o vi sono rappresentati, o assicurano di conoscere la situazione delle norme pertinenti.
9.
Gli Stati membri possono adottare tutte le misure che ritengano necessarie per
assicurare che, in caso di cessazione
delle
attività di un organismo notificato, i fascicoli dei loro clienti siano inviati
ad un altro organismo o siano tenuti a
disposizione
dello Stato membro che lo ha notificato.
9.6.2006
L 157/78 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
ALLEGATO
XII
Tavola
di concordanza (1)
Direttiva
98/37/CE Presente direttiva
Articolo
1, paragrafo 1 Articolo 1, paragrafo 1
Articolo
1, paragrafo 2, lettera a) Articolo 2 , lettere a) e b)
Articolo
1, paragrafo 2, lettera b) Articolo 2 , lettera c)
Articolo
1, paragrafo 3 Articolo 1, paragrafo 2
Articolo
1, paragrafo 4 Articolo 3
Articolo
1, paragrafo 5
Articolo
2, paragrafo 1 Articolo 4, paragrafo 1
Articolo
2, paragrafo 2 Articolo 15
Articolo
2, paragrafo 3 Articolo 6, paragrafo 3
Articolo
3 Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)
Articolo
4, paragrafo 1 Articolo 6, paragrafo 1
Articolo
4, paragrafo 2, primo comma Articolo 6, paragrafo 2
Articolo
4, paragrafo 2, secondo comma
Articolo
4, paragrafo 3
Articolo
5, paragrafo 1, primo comma Articolo 7, paragrafo 1
Articolo
5, paragrafo 1, secondo comma
Articolo
5, paragrafo 2, primo comma Articolo 7, paragrafi 2 e 3
Articolo
5, paragrafo 2, ultimo comma
Articolo
5, paragrafo 3 Articolo 7, paragrafo 4
Articolo
6, paragrafo 1 Articolo 10
Articolo
6, paragrafo 2 Articolo 22
Articolo
7, paragrafo 1 Articolo 11, paragrafi 1 e 2
Articolo
7, paragrafo 2 Articolo 11, paragrafi 3 e 4
Articolo
7, paragrafo 3 Articolo 11, paragrafo 4
Articolo
7, paragrafo 4 Articolo 11, paragrafo 5
Articolo
8, paragrafo 1, primo comma Articolo 5, paragrafo 1, lettera e), e articolo 12,
paragrafo 1
Articolo
8, paragrafo 1, secondo comma Articolo 5, paragrafo 1, lettera f)
Articolo
8, paragrafo 2, lettera a) Articolo 12, paragrafo 2
Articolo
8, paragrafo 2, lettera b) Articolo 12, paragrafo 4
Articolo
8, paragrafo 2, lettera c) Articolo 12, paragrafo 3
Articolo
8, paragrafo 3
Articolo
8, paragrafo 4
Articolo
8, paragrafo 5
9.6.2006
L 157/79 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
(1)
La presente tabella indica il rapporto tra le parti della direttiva 98/37/CE e
le parti della presente direttiva che trattano lo stesso
soggetto.
Tuttavia il contenuto delle parti correlate non è necessariamente identico.
Direttiva
98/37/CE Presente direttiva
Articolo
8, paragrafo 6 Articolo 5, paragrafo 4
Articolo
8, paragrafo 7
Articolo
8, paragrafo 8
Articolo
9, paragrafo 1, primo comma Articolo 14, paragrafo 1
Articolo
9, paragrafo 1, secondo comma Articolo 14, paragrafo 4
Articolo
9, paragrafo 2 Articolo 14, paragrafi 3 e 5
Articolo
9, paragrafo 3 Articolo 14, paragrafo 8
Articolo
10, paragrafi 1, 2 e 3 Articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3
Articolo
10, paragrafo 4 Articolo 17
Articolo
11 Articolo 20
Articolo
12 Articolo 21
Articolo
13, paragrafo 1 Articolo 26, paragrafo 2
Articolo
13, paragrafo 2
Articolo
14
Articolo
15 Articolo 28
Articolo
16 Articolo 29
Allegato
I, Osservazioni preliminari, punto 1 Allegato I, Principi generali, punto 2
Allegato
I, Osservazioni preliminari, punto 2 Allegato I, Principi generali, punto 3
Allegato
I, Osservazioni preliminari, punto 3 Allegato I, Principi generali, punto 4
Allegato
I, parte 1 Allegato I, parte 1
Allegato
I, punto 1.1 Allegato I, punto 1.1
Allegato
I, punto 1.1.1 Allegato I, punto 1.1.1
Allegato
I, punto 1.1.2 Allegato I, punto 1.1.2
Allegato
I, punto 1.1.2, lettera d) Allegato I, punto 1.1.6
Allegato
I, punto 1.1.3 Allegato I, punto 1.1.3
Allegato
I, punto 1.1.4 Allegato I, punto 1.1.4
Allegato
I, punto 1.1.5 Allegato I, punto 1.1.5
Allegato
I, punto 1.2 Allegato I, punto 1.2
Allegato
I, punto 1.2.1 Allegato I, punto 1.2.1
Allegato
I, punto 1.2.2 Allegato I, punto 1.2.2
Allegato
I, punto 1.2.3 Allegato I, punto 1.2.3
Allegato
I, punto 1.2.4 Allegato I, punto 1.2.4
Allegato
I, punto 1.2.4, paragrafi da 1
a 3 Allegato I, punto 1.2.4.1
Allegato
I, punto 1.2.4, paragrafi da 4
a 6 Allegato I, punto 1.2.4.3
Allegato
I, punto 1.2.4, paragrafo 7 Allegato I, punto 1.2.4.4
Allegato
I, punto 1.2.5 Allegato I, punto 1.2.5
9.6.2006
L 157/80 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
Direttiva
98/37/CE Presente direttiva
Allegato
I, punto 1.2.6 Allegato I, punto 1.2.6
Allegato
I, punto 1.2.7 Allegato I, punto 1.2.1
Allegato
I, punto 1.2.8 Allegato I, punto 1.1.6
Allegato
I, punto 1.3 Allegato I, punto 1.3
Allegato
I, punto 1.3.1 Allegato I, punto 1.3.1
Allegato
I, punto 1.3.2 Allegato I, punto 1.3.2
Allegato
I, punto 1.3.3 Allegato I, punto 1.3.3.
Allegato
I, punto 1.3.4 Allegato I, punto 1.3.4
Allegato
I, punto 1.3.5 Allegato I, punto 1.3.5
Allegato
I, punto 1.3.6 Allegato I, punto 1.3.6
Allegato
I, punto 1.3.7 Allegato I, punto 1.3.7
Allegato
I, punto 1.3.8 Allegato I, punto 1.3.8
Allegato
I, punto 1.3.8, A Allegato I, punto 1.3.8.1
Allegato
I, punto 1.3.8, B Allegato I, punto 1.3.8.2
Allegato
I, punto 1.4 Allegato I, punto 1.4
Allegato
I, punto 1.4.1 Allegato I, punto 1.4.1
Allegato
I, punto 1.4.2 Allegato I, punto 1.4.2
Allegato
I, punto 1.4.2.1 Allegato I, punto 1.4.2.1
Allegato
I, punto 1.4.2.2 Allegato I, punto 1.4.2.2
Allegato
I, punto 1.4.2.3 Allegato I, punto 1.4.2.3
Allegato
I, punto 1.4.3 Allegato I, punto 1.4.3
Allegato
I, punto 1.5 Allegato I, punto 1.5
Allegato
I, punto 1.5.1 Allegato I, punto 1.5.1
Allegato
I, punto 1.5.2 Allegato I, punto 1.5.2
Allegato
I, punto 1.5.3 Allegato I, punto 1.5.3
Allegato
I, punto 1.5.4 Allegato I, punto 1.5.4
Allegato
I, punto 1.5.5 Allegato I, punto 1.5.5
Allegato
I, punto 1.5.6 Allegato I, punto 1.5.6
Allegato
I, punto 1.5.7 Allegato I, punto 1.5.7
Allegato
I, punto 1.5.8 Allegato I, punto 1.5.8
Allegato
I, punto 1.5.9 Allegato I, punto 1.5.9
Allegato
I, punto 1.5.10 Allegato I, punto 1.5.10
Allegato
I, punto 1.5.11 Allegato I, punto 1.5.11
Allegato
I, punto 1.5.12 Allegato I, punto 1.5.12
Allegato
I, punto 1.5.13 Allegato I, punto 1.5.13
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I, punto 1.5.14 Allegato I, punto 1.5.14
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I, punto 1.5.15 Allegato I, punto 1.5.15
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I, punto 1.6 Allegato I, punto 1.6
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I, punto 1.6.1 Allegato I, punto 1.6.1
Allegato
I, punto 1.6.2 Allegato I, punto 1.6.2
Allegato
I, punto 1.6.3 Allegato I, punto 1.6.3
Allegato
I, punto 1.6.4 Allegato I, punto 1.6.4
Allegato
I, punto 1.6.5 Allegato I, punto 1.6.5
Allegato
I, punto 1.7 Allegato I, punto 1.7
Allegato
I, punto 1.7.0 Allegato I, punto 1.7.1.1
Allegato
I, punto 1.7.1 Allegato I, punto 1.7.1.2
Allegato
I, punto 1.7.2 Allegato I, punto 1.7.2
Allegato
I, punto 1.7.3 Allegato I, punto 1.7.3
Allegato
I, punto 1.7.4 Allegato I, punto 1.7.4
Allegato
I, punto 1.7.4, lettere b) e h) Allegato I, punto 1.7.4.1
Allegato
I, punto 1.7.4, lettere a), c), e), f) e g) Allegato I, punto 1.7.4.2
Allegato
I, punto 1.7.4, lettera d) Allegato I, punto 1.7.4.3
Allegato
I, parte 2 Allegato I, parte 2
Allegato
I, punto 2.1 Allegato I, punto 2.1
Allegato
I, punto 2.1, paragrafo 1 Allegato I, punto 2.1.1
Allegato
I, punto 2.1, paragrafo 2 Allegato I, punto 2.1.2
Allegato
I, punto 2.2 Allegato I, punto 2.2
Allegato
I, punto 2.2, paragrafo 1 Allegato I, punto 2.2.1
Allegato
I, punto 2.2, paragrafo 2 Allegato I, punto 2.2.1.1
Allegato
I, punto 2.3 Allegato I, punto 2.3
Allegato
I, parte 3 Allegato I, parte 3
Allegato
I, punto 3.1 Allegato I, punto 3.1
Allegato
I, punto 3.1.1 Allegato I, punto 3.1.1
Allegato
I, punto 3.1.2 Allegato I, punto 1.1.4
Allegato
I, punto 3.1.3 Allegato I, punto 1.1.5
Allegato
I, punto 3.2 Allegato I, punto 3.2
Allegato
I, punto 3.2.1 Allegato I, punti 1.1.7 e 3.2.1
Allegato
I, punto 3.2.2 Allegato I, punti 1.1.8 e 3.2.2
Allegato
I, punto 3.2.3 Allegato I, punto 3.2.3
Allegato
I, punto 3.3 Allegato I, punto 3.3
Allegato
I, punto 3.3.1 Allegato I, punto 3.3.1
Allegato
I, punto 3.3.2 Allegato I, punto 3.3.2
9.6.2006
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98/37/CE Presente direttiva
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I, punto 3.3.3 Allegato I, punto 3.3.3
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I, punto 3.3.4 Allegato I, punto 3.3.4
Allegato
I, punto 3.3.5 Allegato I, punto 3.3.5
Allegato
I, punto 3.4 Allegato I, punto 3.4
Allegato
I, punto 3.4.1, paragrafo 1 Allegato I, punto 1.3.9
Allegato
I, punto 3.4.1, paragrafo 2 Allegato I, punto 3.4.1
Allegato
I, punto 3.4.2 Allegato I, punto 1.3.2
Allegato
I, punto 3.4.3 Allegato I, punto 3.4.3
Allegato
I, punto 3.4.4 Allegato I, punto 3.4.4
Allegato
I, punto 3.4.5 Allegato I, punto 3.4.5
Allegato
I, punto 3.4.6 Allegato I, punto 3.4.6
Allegato
I, punto 3.4.7 Allegato I, punto 3.4.7
Allegato
I, punto 3.4.8 Allegato I, punto 3.4.2
Allegato
I, punto 3.5 Allegato I, punto 3.5
Allegato
I, punto 3.5.1 Allegato I, punto 3.5.1
Allegato
I, punto 3.5.2 Allegato I, punto 3.5.2
Allegato
I, punto 3.5.3 Allegato I, punto 3.5.3
Allegato
I, punto 3.6 Allegato I, punto 3.6
Allegato
I, punto 3.6.1 Allegato I, punto 3.6.1
Allegato
I, punto 3.6.2 Allegato I, punto 3.6.2
Allegato
I, punto 3.6.3 Allegato I, punto 3.6.3
Allegato
I, punto 3.6.3, lettera a) Allegato I, punto 3.6.3.1
Allegato
I, punto 3.6.3, lettera b) Allegato I, punto 3.6.3.2
Allegato
I, parte 4 Allegato I, parte 4
Allegato
I, punto 4.1 Allegato I, punto 4.1
Allegato
I, punto 4.1.1 Allegato I, punto 4.1.1
Allegato
I, punto 4.1.2 Allegato I, punto 4.1.2
Allegato
I, punto 4.1.2.1 Allegato I, punto 4.1.2.1
Allegato
I, punto 4.1.2.2 Allegato I, punto 4.1.2.2
Allegato
I, punto 4.1.2.3 Allegato I, punto 4.1.2.3
Allegato
I, punto 4.1.2.4 Allegato I, punto 4.1.2.4
Allegato
I, punto 4.1.2.5 Allegato I, punto 4.1.2.5
Allegato
I, punto 4.1.2.6 Allegato I, punto 4.1.2.6
Allegato
I, punto 4.1.2.7 Allegato I, punto 4.1.2.7
Allegato
I, punto 4.1.2.8 Allegato I, punto 1.5.16
Allegato
I, punto 4.2 Allegato I, punto 4.2
9.6.2006
L 157/83 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
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I, punto 4.2.1
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I, punto 4.2.1.1 Allegato I, punto 1.1.7
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I, punto 4.2.1.2 Allegato I, punto 1.1.8
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I, punto 4.2.1.3 Allegato I, punto 4.2.1
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I, punto 4.2.1.4 Allegato I, punto 4.2.2
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I, punto 4.2.2 Allegato I, punto 4.2.3
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I, punto 4.2.3 Allegato I, punti 4.1.2.7 e 4.1.2.8.2
Allegato
I, punto 4.2.4 Allegato I, punto 4.1.3
Allegato
I, punto 4.3 Allegato I, punto 4.3
Allegato
I, punto 4.3.1 Allegato I, punto 4.3.1
Allegato
I, punto 4.3.2 Allegato I, punto 4.3.2
Allegato
I, punto 4.3.3 Allegato I, punto 4.3.3
Allegato
I, punto 4.4 Allegato I, punto 4.4
Allegato
I, punto 4.4.1 Allegato I, punto 4.4.1
Allegato
I, punto 4.4.2 Allegato I, punto 4.4.2
Allegato
I, parte 5 Allegato I, parte 5
Allegato
I, punto 5.1 Allegato I, punto 5.1
Allegato
I, punto 5.2 Allegato I, punto 5.2
Allegato
I, punto 5.3
Allegato
I, punto 5.4 Allegato I, punto 5.3
Allegato
I, punto 5.5 Allegato I, punto 5.4
Allegato
I, punto 5.6 Allegato I, punto 5.5
Allegato
I, punto 5.7 Allegato I, punto 5.6
Allegato
I, parte 6 Allegato I, parte 6
Allegato
I, punto 6.1 Allegato I, punto 6.1
Allegato
I, punto 6.1.1 Allegato I, punto 4.1.1, lettera g)
Allegato
I, punto 6.1.2 Allegato I, punto 6.1.1
Allegato
I, punto 6.1.3 Allegato I, punto 6.1.2
Allegato
I, punto 6.2 Allegato I, punto 6.2
Allegato
I, punto 6.2.1 Allegato I, punto 6.2
Allegato
I, punto 6.2.2 Allegato I, punto 6.2
Allegato
I, punto 6.2.3 Allegato I, punto 6.3.1
Allegato
I, punto 6.3 Allegato I, punto 6.3.2
Allegato
I, punto 6.3.1 Allegato I, punto 6.3.2, paragrafo 3
Allegato
I, punto 6.3.2 Allegato I, punto 6.3.2, paragrafo 4
Allegato
I, punto 6.3.3 Allegato I, punto 6.3.2, paragrafo 1
9.6.2006
L 157/84 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
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98/37/CE Presente direttiva
Allegato
I, punto 6.4.1 Allegato I, punti 4.1.2.1, 4.1.2.3 e 6.1.1
Allegato
I, punto 6.4.2 Allegato I, punto 6.3.1
Allegato
I, punto 6.5 Allegato I, punto 6.5
Allegato
II, parti A e B Allegato II, parte 1, sezione A
Allegato
II, parte C
Allegato
III Allegato III
Allegato
IV.A.1, da 1.1 a
1.4 Allegato IV.1, da 1.1 a 1.4
Allegato
IV.A.2 Allegato IV.2
Allegato
IV.A.3 Allegato IV.3
Allegato
IV.A.4 Allegato IV.4, 4.1 e 4.2
Allegato
IV.A.5 Allegato IV.5
Allegato
IV.A.6 Allegato IV.6
Allegato
IV.A.7 Allegato IV.7
Allegato
IV.A.8 Allegato IV.8
Allegato
IV.A.9 Allegato IV.9
Allegato
IV.A.10 Allegato IV.10
Allegato
IV.A.11 Allegato IV.11
Allegato
IV.A.12, primo e secondo trattino Allegato IV.12, 12.1 e 12.2
Allegato
IV.A.12, terzo trattino
Allegato
IV.A.13 Allegato IV.13
Allegato
IV.A.14, prima parte Allegato IV.15
Allegato
IV.A.14, seconda parte Allegato IV.14
Allegato
IV.A.15 Allegato IV.16
Allegato
IV.A.16 Allegato IV.17
Allegato
IV.A.17
Allegato
IV.B.1 Allegato IV.19
Allegato
IV.B.2 Allegato IV.21
Allegato
IV.B.3 Allegato IV.20
Allegato
IV.B.4 Allegato IV.22
Allegato
IV.B.5 Allegato IV.23
Allegato
V, punto 1
Allegato
V, punto 2
Allegato
V, punto 3, primo comma, lettera a) Allegato VII, parte A, punto 1, primo comma,
lettera a)
Allegato
V, punto 3, primo comma, lettera b) Allegato VII, parte A, punto 1, primo comma,
lettera b)
Allegato
V, punto 3, secondo comma Allegato VII, parte A, punto 1, secondo comma
Allegato
V, punto 3, terzo comma Allegato VII, parte A, punto 3
9.6.2006
L 157/85 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
Direttiva
98/37/CE Presente direttiva
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V, punto 4, lettera a) Allegato VII, parte A, punto 2, secondo e terzo comma
Allegato
V, punto 4, lettera b) Allegato VII, parte A, punto 2, primo comma
Allegato
V, punto 4, lettera c) Allegato VII, parte A, introduzione
Allegato
VI, punto 1 Allegato IX, Introduzione
Allegato
VI, punto 2 Allegato IX, punti 1 e 2
Allegato
VI, punto 3 Allegato IX, punto 3
Allegato
VI, punto 4, primo comma Allegato IX, punto 4, primo comma
Allegato
VI, punto 4, secondo comma Allegato IX, punto 7
Allegato
VI, punto 5 Allegato IX, punto 6
Allegato
VI, punto 6, prima frase Allegato IX, punto 5
Allegato
VI, punto 6, seconda e terza frase Articolo 14, paragrafo 6
Allegato
VI, punto 7 Allegato IX, punto 8
Allegato
VII, punto 1 Allegato XI, punto 1
Allegato
VII, punto 2 Allegato XI, punto 2
Allegato
VII, punto 3 Allegato XI, punto 3
Allegato
VII, punto 4 Allegato XI, punto 4
Allegato
VII, punto 5 Allegato XI, punto 5
Allegato
VII, punto 6 Allegato XI, punto 6
Allegato
VII, punto 7 Allegato XI, punto 7
Allegato
VIII
Allegato
IX