D.Lgs. n.
359/1999 - Uso di sistemi di imbracatura di carichi costituiti da spire di tondino
metallico avvolte e bloccate da nodi a spirale - Non ammissibilità del sistema
rispetto alle esigenze di sicurezza.
E' di recente stato segnalato che sono frequentemente
usati nei luoghi di lavoro sistemi di imbracatura di carichi costituiti da legature
realizzate mediante una o più spire di tondino metallico che, avvolte attorno
al carico e fissate con un nodo a spirale, assolvono nel contempo alla duplice
funzione di:
- confezionamento-contenimento del carico (quando questo
sia costituito da elementi distinti e/o separati occasionalmente tenuti insieme
per consentirne il sollevamento con la medesima operazione);
- elemento di imbracatura per laggancio allorgano
di presa dellapparecchio di sollevamento.
Al riguardo, si ritiene opportuno fornire le seguenti
precisazioni.
Dal punto di vista dei requisiti costruttivi di sicurezza
va innanzitutto chiarito che dette legature costituiscono veri e propri accessori
di sollevamento/imbracatura e pertanto trovano la loro regolamentazione tecnica
(requisiti di sicurezza) ed amministrativa (procedure per limmissione in
commercio o la messa in servizio) nel D.P.R. n. 459/1996. Ciò comporta, in particolare,
che queste anche quando siano realizzate per uso proprio (cioè destinate ad essere
utilizzate direttamente da chi le costruisce), ovvero in unico esemplare, o, ancora,
in configurazione non reimpiegabile (tipo usa e getta), sono soggette
al regime procedurale (messa a punto del fascicolo tecnico, redazione del manuale
di istruzioni per luso in sicurezza, emissione della dichiarazione di conformità,
apposizione della marcatura CE) e tecnico-costruttivo (rispetto dei pertinenti
requisiti dellallegato I) ivi previsto.
Per quel che attiene la conformità alle disposizioni
di sicurezza sulluso delle attrezzature di lavoro sui luoghi di lavoro,
e indipendentemente da quanto appena premesso, deve essere chiaramente rilevato
che un sistema che faccia ricorso a dette legature, comunque queste siano realizzate,
se può considerarsi accettabile come dispositivo per il contenimento del carico
- sempreché ne garantisca stabilità e la sicurezza rispetto al possibile sfilamento
degli elementi tenuti insieme in rapporto alle azioni presumibili che sul carico
così assemblato potranno esercitarsi - non altrettanto può considerarsi idoneo
assolvere con sicurezza la funzione di elemento di imbracatura.
Infatti, il sistema in parola non è in grado di garantire
a priori, ovvero non possiede con il necessario grado di affidabilità alcuni o
tutti i requisiti (enunciati ai punti 1.1.2 a), 1.1.2 c) e 4.1.2.5 dellallegato
I al D.P.R. n. 459/1996) corrispondenti alle esigenze costruttive di sicurezza
cui lo stesso deve soddisfare.
A questo proposito non appare privo di significato che
siffatto sistema non sia previsto da alcun codice di buona pratica (si vedano,
ad es., le Linee guida per la movimentazione dei carichi ed il sollevamento di
persone edite dallISPESL) né risulti preso in esame come ammissibile dalla
regolamentazione comunitaria (come si evince dallesame del già menzionato
p. 4.1.2.5 dellAllegato I al D.P.R. n. 459/1996).
E', in definitiva, leccessiva sensibilità
al fattore umano delle procedure da seguire - concernenti sia la realizzazione
pratica, sia il rispetto delle relative condizioni e limitazioni dimpiego
- caratteristico di questo sistema a determinarne una intrinseca inaffidabilità
di realizzazione e di gestione.
Si ritiene pertanto opportuno ribadire che, per i motivi
suesposti, sistemi di imbracatura quali quelli descritti debbono, allo stato,
considerarsi non in linea con le vigenti disposizioni di sicurezza, in particolare
con il disposto dellart. 374, secondo comma, del D.P.R. n. 547/1955 e dellart.
35, comma 1, del D.Lgs. n. 626/1994, oltreché a quelle del citato D.P.R. n. 459/1996.
Si ritiene utile rammentare che, ove richiesto dalle
caratteristiche del carico, risultano normalmente disponibili brache flessibili
(realizzate in metallo o fibre tessili) che rispondono ai necessari requisiti
di sicurezza, in quanto costruite in conformità alle norme di buona tecnica che
le riguardano.