| Attuazione della direttiva 2003/18/CE
relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione
all'amianto durante il lavoro. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Vista la legge 18 aprile 2005, n.
62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004; Vista la direttiva
2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica
la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi connessi con una esposizione all'amianto durante il lavoro; Visto il
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione della direttiva
89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva
89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva
90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva
95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva
99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
e successive modificazioni; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 10 novembre 2005; Acquisito il parere
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 26 gennaio 2006; Acquisiti
i pareri delle competenti Commissioni 2ª, 11ª, 12ª e 14ª del Senato della Repubblica,
nonche' delle Commissioni riunite XI e XII e della Commissione XIV della Camera
dei deputati; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 luglio 2006; Sulla proposta del Ministro per le politiche europee
e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute,
dello sviluppo economico, per gli affari regionali e le autonomie locali e per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione; E m a n a il
seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al titolo del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro 1. Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo n. 626
del 1994», e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE
e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
durante il lavoro.». Avvertenza:Il testo delle note qui pubblicato e' stato
redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi
2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della
Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui trascritti. Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).Note
alle premesse: - L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo
dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non puo' avvenire
se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
limitato e per oggetti definiti. - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - La legge 18 aprile
2005, n. 62, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2004» e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2005, n. 96, supplemento ordinario. - Il decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante «Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE e 2003/10/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante
il lavoro», modificato da ultimo dal decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 195,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 1994, n. 265, supplemento ordinario. -
La direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003,
che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori
contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, e'
pubblicata nella G.U.U.E. 15 aprile 2003, n. L 97. - La direttiva 83/477/CEE
del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i
rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro, e' pubblicata
nella G.U.C.E. 24 settembre 1983, n. L 263. - La direttiva 89/391/CEE del Consiglio,
del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e' pubblicata
nella G.U.C.E. 29 giugno 1989, n. L 183. - La direttiva 89/654/CEE del Consiglio,
del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute
per i luoghi di lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E 30 dicembre 1989, n. L 393. -
La direttiva 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa ai requisiti
minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei
lavoratori durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n.
L 393. - La direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa
alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei
lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro, e' pubblicata
nella G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. L 393. - La direttiva 90/269/CEE del Consiglio,
del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute
concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi
dorso-lombari per i lavoratori, e' pubblicata nella G.U.C.E. 21 giugno 1990, n.
L 156. - La direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa
alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attivita'
lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali e' pubblicata nella
G.U.C.E. 21 giugno 1990, n. L 156. - La direttiva 90/394/CEE del Consiglio,
del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti
da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro e' pubblicata nella
G.U.C.E. 26 luglio 1990, n. L 196. - La direttiva 90/679/CEE del Consiglio,
del 26 novembre 1990, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro e' pubblicata
nella G.U.C.E. 31 dicembre 1990, n. L 374. - La direttiva 93/88/CEE del Consiglio
del 12 ottobre 1993 che modifica la direttiva 90/679/CEE relativa alla protezione
dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici
durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 29 dicembre 1993, n. L 268. -
La direttiva 95/63/CE del Consiglio, del 5 dicembre 1995, che modifica la direttiva
89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro, e' pubblicata
nella G.U.C.E. 30 dicembre 1995, n. L 335. - La direttiva 97/42/CE del Consiglio
del 27 giugno 1997 che modifica per la prima volta la direttiva 90/394/CEE sulla
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti
cancerogeni durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 8 luglio 1997, n.
L 179. - La direttiva 98/24/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 sulla protezione
della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti
chimici durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 5 maggio 1998, n. L 131. -
La direttiva 99/38/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 che modifica per la seconda
volta la direttiva 90/394/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi
derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro, estendendola
agli agenti mutageni, e' pubblicata nella G.U.C.E. 1° giugno 1999, n. L 138. -
La direttiva 2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno
2001, che modifica la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti
minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte
dei lavoratori durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 2001,
n. L 195. - La direttiva 99/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della
tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti
al rischio di atmosfere esplosive, e' pubblicata nella G.U.C.E. 28 gennaio 2000,
n. L 23.
Note all'art. 1: - Per il decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 e le direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE,
2001/45/CE, 99/92/CE e 2003/18/CE si veda in nota alle premesse. - La direttiva
2001/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, che modifica
la direttiva 89/655/CEE del Consiglio relativa ai requisiti minimi di sicurezza
e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante
il lavoro, e' pubblicata nella G.U.C.E. 19 luglio 2001, n. L 195. - La direttiva
2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori
ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore), e' pubblicata nella G.U.U.E.
15 febbraio 2003, n. L 42. - La direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio
sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto
durante il lavoro, e' pubblicata nella G.U.U.E 15 aprile 2003, n. L 97. Art.
2. Recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione
dei lavoratori contro i rischi connessi con una esposizione all'amianto durante
il lavoro 1. Dopo il titolo VI del decreto legislativo n. 626 del 1994 e'
inserito il seguente: «Titolo VI-bisPROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI
CONNESSI ALL'ESPOSIZIONE AD AMIANTOCapo IDisposizioni generaliArt. 59-bis.
Campo
di applicazione 1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992,
n. 257, le norme del presente titolo si applicano alle rimanenti attivita' lavorative
che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto,
quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto,
smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate.
Art. 59-ter. Definizioni1. Ai fini del presente titolo il termine
amianto designa i seguenti silicati fibrosi:
a) l'actinolite d'amianto,
n. CAS 77536-66-4; b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5; c)
l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5; d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5; e)
la crocidolite, n. CAS 12001-28-4; f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.Capo
IIObblighi del datore di lavoro
Art. 59-quater.
Individuazione
della presenza di amianto 1. Prima di intraprendere lavori di demolizione
o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai
proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza
di materiali a potenziale contenuto d'amianto. 2. Se vi e' il minimo dubbio
sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, applica le disposizioni
previste dal presente titolo. Art. 59-quinquies.
Valutazione del
rischio 1. Nella valutazione di cui all'articolo 4, il datore di lavoro
valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti
amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure
preventive e protettive da attuare. 2. Nei casi di esposizioni sporadiche e
di debole intensita' e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione
dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non
e' superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 59-sexies,
59-quinquiesdecies e 59-sexiesdecies, comma 2, nelle seguenti attivita': a)
brevi attivita' non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene
effettuato solo su materiali non friabili; b) rimozione senza deterioramento
di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad
una matrice; c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto
che si trovano in buono stato; d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo
dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato
materiale.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione
ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo
dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti amianto. 4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo
393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, provvede
a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche
e di debole intensita', di cui al comma 2.
Art. 59-sexies.
Notifica 1.
Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 59-bis, il datore di lavoro presenta
una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. 2. La notifica
di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi: a)
ubicazione del cantiere; b) tipi e quantitativi di amianto manipolati; c)
attivita' e procedimenti applicati; d) numero di lavoratori interessati; e)
data di inizio dei lavori e relativa durata; f) misure adottate per limitare
l'esposizione dei lavoratori all'amianto.
3. Il datore di lavoro provvede
affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla
documentazione oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2. 4. Il datore di
lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro puo' comportare
un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto
o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica.
Art. 59-septies.
Misure
di prevenzione e protezione 1. In tutte le attivita' di cui all'articolo
59-bis, l'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai
materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotto al minimo
e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 59-decies,
in particolare mediante le seguenti misure: a) il numero dei lavoratori
esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da
materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero piu' basso possibile; b)
i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere
di amianto o, se cio' non e' possibile, da evitare emissione di polvere di amianto
nell'aria; c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto
devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione; d) l'amianto
o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono
essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi; e) i rifiuti devono
essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il piu' presto possibile in appropriati
imballaggi chiusi su cui sara' apposta un'etichettatura indicante che contengono
amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati ai sensi della vigente
normativa in materia di rifiuti pericolosi.
Art. 59-octies.
Misure
igieniche 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59-quinquies,
comma 2, per tutte le attivita' di cui all'articolo 59-bis, il datore di lavoro
adotta le misure appropriate affinche': a) i luoghi in cui si svolgono
tali attivita' siano: 1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi
cartelli; 2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere
a motivo del loro lavoro o della loro funzione; 3) oggetto del divieto di fumare; b)
siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere
senza rischio di contaminazione da polvere di amianto; c) siano messi a
disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi
di protezione individuale; d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino
all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per
il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori
chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di
indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni; e) gli
indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello
destinato agli abiti civili; f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari
adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi; g)
l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e
controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; siano prese misure per riparare
o sostituire l'equipaggiamento difettoso prima di ogni utilizzazione.
Art.
59-nonies.
Controllo dell'esposizione 1. Al fine di garantire
il rispetto del valore limite fissato all'articolo 59-decies e in funzione dei
risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua
periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria
del luogo di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di
valutazione dei rischi. 2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione
personale del lavoratore alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali
contenenti amianto. 3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione
dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti. 4. Il prelievo dei campioni
deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito
del servizio di cui all'articolo 8. I campioni prelevati sono successivamente
analizzati ai sensi del decreto del Ministro della sanita' in data 14 maggio 1996,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 178 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 251 del 25 ottobre 1996. 5. La durata dei campionamenti deve essere
tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo
di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo. 6.
Il conteggio delle fibre di amianto e' effettuato di preferenza tramite microscopia
a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'OMS (Organizzazione
mondiale della sanita) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti. 7.
Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma 1, si prendono
in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a
cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto
lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1. Art. 59-decies. Valore
limite
1. Il valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato a 0,1
fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di
riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinche' nessun lavoratore
sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite. 2.
Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il datore di lavoro
individua le cause del superamento e adotta il piu' presto possibile le misure
appropriate per ovviare alla situazione. Il lavoro puo' proseguire nella zona
interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori
interessati. 3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2,
il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione
di fibre di amianto nell'aria. 4. In ogni caso, se l'esposizione non puo' essere
ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite e' necessario l'uso
di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie; tale uso non
puo' essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, deve essere limitata
al minimo strettamente necessario. 5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore
di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura
i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni
climatiche. Art. 59-undecies.
Operazioni lavorative particolari 1.
Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di
misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria,
e' prevedibile che l'esposizione dei lavoratori superi il valore limite di cui
all'articolo 59-decies, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione
dei lavoratori addetti, ed in particolare le seguenti: a) fornisce ai
lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri
dispositivi di protezione individuali e ne esige l'uso durante tali lavori; b)
provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento
del valore limite di esposizione; c) adotta le misure necessarie per impedire
la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro; d)
consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 18 sulle misure
da adottare prima di procedere a tali attivita'.
Art. 59-duodecies.
Lavori
di demolizione o rimozione dell'amianto 1. I lavori di demolizione o di
rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai
requisiti di cui all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio
1997, n. 22. 2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione
o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture,
apparecchi e impianti, nonche' dai mezzi di trasporto, predispone un piano di
lavoro. 3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire
la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente
esterno. 4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti
punti: a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima
dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non
possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato
dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul
posto; b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale; c)
verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di
lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto; d)
adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato
dei lavori; e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e
lo smaltimento dei materiali; f) adozione, nel caso in cui sia previsto il
superamento dei valori limite di cui all'articolo 59-decies, delle misure di cui
all'articolo 59-undecies, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico; g)
natura dei lavori e loro durata presumibile; h) luogo ove i lavori verranno
effettuati; i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto; l)
caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per
attuare quanto previsto dalla lettera d) ed e). 5. Copia del piano di lavoro
e' inviata all'organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei
lavori. 6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti
di cui all'articolo 59-sexies. 7. Il datore di lavoro provvede affinche' i
lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui
al comma 4. Art. 59-terdecies.
Informazione dei lavoratori 1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 21, il datore di lavoro fornisce
ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attivita' comportanti esposizione
ad amianto, nonche' ai loro rappresentanti, informazioni su: a) i rischi
per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai
materiali contenenti amianto; b) le specifiche norme igieniche da osservare,
ivi compresa la necessita' di non fumare; c) le modalita' di pulitura e di
uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale; d)
le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione; e)
l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 59-decies e la necessita' del
monitoraggio ambientale.
2. Oltre a quanto previsto al comma 1, qualora
dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano
valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 59-decies, il datore di
lavoro informa il piu' presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti
del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare
o, in caso d'urgenza, li informa delle misure adottate.
Art. 59-quaterdecies. Formazione
dei lavoratori
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, il datore
di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri
contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli
regolari. 2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile
per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze
necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto
riguarda: a) le proprieta' dell'amianto e i suoi effetti sulla salute,
incluso l'effetto sinergico del tabagismo; b) i tipi di prodotti o materiali
che possono contenere amianto; c) le operazioni che possono comportare un'esposizione
all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale
esposizione; d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature
di protezione; e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta
utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie; f) le procedure
di emergenza; g) le procedure di decontaminazione; h) l'eliminazione dei
rifiuti; i) la necessita' della sorveglianza medica.
3. Possono essere
addetti alla rimozione e smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate
i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui
all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n.257.
Art.
59-quinquiesdecies. Sorveglianza sanitaria
1. Fermo restando l'articolo
59-quinquies, comma 2, i lavoratori esposti ad amianto sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria di cui all'articolo 16. 2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: a)
prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione; b) periodicamente,
almeno una volta ogni tre anni o con periodicita' fissata dal medico competente
con adeguata motivazione riportata nella cartella sanitaria, in funzione della
valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza medica; c) all'atto
della cessazione dell'attivita' comportante esposizione, per tutto il tempo ritenuto
opportuno dal medico competente; d) all'atto della cessazione del rapporto
di lavoro ove coincidente con la cessazione dell'esposizione all'amianto. In tale
occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni
relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunita' di sottoporsi
a successivi accertamenti. 3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere
almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del
torace, nonche' esami della funzione respiratoria. 4. Il medico competente,
sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute
del lavoratore, valuta l'opportunita' di effettuare altri esami quali la citologia
dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria.
Art.
59-sexiesdecies.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio 1.
Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 59-quinquiesdecies,
provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo
quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera d). Il datore di lavoro, per
il tramite del servizio di prevenzione e protezione, comunica al medico competente
i valori di esposizione individuali, al fine del loro inserimento nella cartella
sanitaria e di rischio. 2. Oltre a quanto previsto al comma 1, il datore di
lavoro, iscrive i lavoratori esposti nel registro di cui all'articolo 70, comma
1. 3. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza
e all'ISPESL copia dei documenti di cui ai commi 1 e 2. 4. Il datore di lavoro,
in caso di cessione del rapporto di lavoro, trasmette all'ISPESL la cartella sanitaria
e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali
contenute nel registro di cui al comma 2. 5. L'ISPESL provvede a conservare
i documenti di cui al comma 4 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione
dell'esposizione. Art. 59-septiesdecies.
Mesoteliomi 1.
Nei casi accertati di mesotelioma asbesto-correlati, trovano applicazione le disposizioni
contenute nell'articolo 71, con la costituzione di un apposito registro nazionale
presso l'ISPESL.». Note all'art. 2: - Per la direttiva 2003/18/CE
si veda in nota all'art. 1. - Per la direttiva 83/477/CEE e per il decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, si veda in nota alle premesse. - La
legge 27 marzo 1992, n. 257, recante «Norme relative alla cessazione dell'impiego
dell'amianto», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 1992, n. 87, supplemento
ordinario.
Art. 3.
Sanzioni1. All'articolo 89 del decreto
legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni: a)
al comma 1, dopo le parole: «49-quinquies, commi 1 e 6;» sono inserite le seguenti:
«59-quinquies, commi 1 e 3;»; b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «56,
comma 2; 58;» sono inserite le seguenti: «59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59-nonies,
comma 1; 59-decies; 59-undecies; 59-duodecies, commi da 1 a 4; 59-terdecies; 59-quaterdecies;
59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3; 59-sexiesdecies, commi 1, secondo periodo,
e 2;»; c) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «56, comma 1; 57;» sono inserite
le seguenti: «59-quater, comma 1; 59-octies;»; d) al comma 2, dopo la lettera
b-bis), e' aggiunta la seguente: «b-ter) con l'arresto fino a tre mesi o con
l'ammenda da euro 250 a euro 1.000 per la violazione degli articoli 59-sexies,
comma 3, e 59-duodecies, commi 5 e 7.»; e) al comma 3, dopo le parole: «11;»
sono inserite le seguenti: «59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e
4;».
Nota all'art. 3: - Il testo vigente dell'art. 89 del citato
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto
legislativo, e' il seguente:
«Art. 89 (Contravvenzioni commesse dai
datori di lavoro e dai dirigenti). - 1. Il datore di lavoro e' punito con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a otto milioni
per la violazione degli articoli 4 commi 2, 4, lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo;
49-quinquies, commi 1 e 6; 59-quinquies, commi 1 e 3; 63, commi 1, 4 e 5; 69,
comma 5, lettera a); 78, commi 3 e 5; 86, comma 2-ter. 2. Il datore di lavoro
ed il dirigente sono puniti: a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda
da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 4, comma
5, lettere b), d), e), h), l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed
e) e 4; 15, comma 1; 22, commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e
4; 32; 35, commi 1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter, 36-bis,
commi 5, 6; 36-ter; 36-quater, commi 5 e 6; 36-quinquies, comma 2, 38; 41; 43,
commi 3, 4, lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 49-quinquies, commi
2, 3 e 7; 49-sexies, comma 2; 49-septies, comma 1; 49-octies; 49-nonies; 49-decies,
commi 1, 2 e 4; 49-undecies, comma 3, secondo periodo; 52, comma 2; 54; 55, commi
1, 3 e 4; 56, comma 2; 58; 59-sexies, commi 1, 2 e 4; 59-septies; 59-nonies, comma
1; 59-decies; 59-undecies; 59-duodecies, commi da 1 a 4; 59-terdecies; 59-quaterdecies;
59-quinquiesdecies, commi 1, 2 e 3, 59-sexiesdecies, commi 1, secondo periodo,
e 2; 72-quater, commi da 1 a 3, 6 e 7; 72-sexies; 72-septies; 72-novies, commi
1, 3, 4 e 5; 72-decies, comma 7; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2;
67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5, lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2;
79; 80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2, 88-quater,
comma 2; 88-sexies; 88-septies, comma 2; 88-octies, commi 1 e 2; 88-undecies; b)
con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c), 5,
lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma 1,
lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4, lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56,
comma 1; 57; 59-quater, comma 1; 59-octies; 72-octies, commi 1, 2 e 3, 72-decies,
commi 1, 2, 3, e 5; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2
e 3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2; b-bis) con
l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da euro 258 a euro 1.032 per la violazione
degli articoli 36-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, 36-ter, 36-quater, commi 1, 3 e 4,
36-quinquies, comma 1. b-ter) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
da euro 250 a euro 1.000 per la violazione degli articoli 59-sexies, comma 3,
e 59-duodecies, commi 5 e 7; 3. Il datore di lavoro ed il dirigente sono puniti
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni
per la violazione degli articoli 4, commi 5, lettera o), e 8; 8, comma 11; 11;
59-nonies, comma 3; 59-sexiesdecies, commi 3 e 4; 70, commi 3, 4, 5, 6 e 8; 87,
commi 3 e 4.». Art. 4. Clausola di cedevolezza
1. In relazione
a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione le norme
del titolo VI-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, e successive modificazioni,
introdotte dall'articolo 2, afferenti a materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che non abbiano ancora
provveduto al recepimento della direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 marzo 2003, si applicano fino alla data di entrata in vigore
della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma, nel rispetto
dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali
desumibili dal medesimo titolo.
Nota all'art. 4: - L'art. 117, quinto
comma, della Costituzione, dispone: «Le Regioni e le Province autonome di Trento
e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette
alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e
all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea,
nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina
le modalita' di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.». Art.
5. Abrogazioni 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente
decreto sono abrogate le disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo
15 agosto 1991, n. 277.
Nota all'art. 5: - Il capo III del decreto
legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE,
n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici,
fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio
1990, n. 212, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 agosto 1991, n. 200, supplemento
ordinario, abrogato dal presente decreto, recava: «Protezione dei lavoratori contro
i rischi connessi all'esposizione ad amianto durante il lavoro.». Art. 6. Invarianza
degli oneri 1. All'attuazione degli articoli dal 59-bis al 59-septiesdecies
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente
decreto, le Amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito degli ordinari stanziamenti
di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 25 luglio
2006 NAPOLITANOProdi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bonino, Ministro
per le politiche europee Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale D'Alema,
Ministro degli affari esteri Mastella, Ministro della giustizia Padoa Schioppa,
Ministro dell'economiae delle finanze Turco, Ministro della salute Bersani,
Ministro dello sviluppoeconomico Lanzillotta, Ministro per gli affariregionali
e le autonomie locali Nicolais, Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione Visto, il Guardasigilli: Mastella |