come modificato dalla Merloni-ter
Articolo 18
1. Possono presentare
offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici
per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori
le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.
2.
Le imprese, le associazioni, i consorzi, aggiudicatari sono tenuti a eseguire
in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può
essere ceduto, a pena di nullità.
3. Il soggetto appaltante è
tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie
prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie relative
a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anchesse con il relativo
importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili
in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari
ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria
o le categorie prevalenti con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile,
in misura, eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma
in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo
è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti o l'affidatario,
nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato
i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione
delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito presso la stazione
appaltante del contratto di subappalto l'appaltatore trasmetta altresì
la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti.
di cui al numero 4) del presente comma;
4) che l'affidatario del subappalto
o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato
membro della Comunità europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie
e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto
o in cottimo, ovvero sia in possesso dei. Corrispondenti requisiti previsti dalla
vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in
cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori
pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo,
alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni.
3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o
ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente
al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti,
o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere,
entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via
via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con lindicazione delle ritenute
di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari
comunicano allamministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti
dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo
e con proposta motivata di pagamento.
3-ter. Abrogato
4. Limpresa
aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto,
gli stessi prezzi unitari risultanti dallaggiudicazione, con ribasso non
superiore al venti per cento.
5. Abrogato
6. Nei cartelli esposti
allesterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma 3, numero 3).
7.
Lappaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente
il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale
e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono
i lavori; è, altresì, responsabile in solido dellosservanza
delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei lori dipendenti
per le prestazioni rese nellambito del subappalto. Lappaltatore e,
per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono allamministrazione
o ente committente prima dellinizio dei lavori la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed infortunistici,
nonché copia del piano di cui al comma 8. Lappaltatore e, suo tramite,
le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente allamministrazione
o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.
8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese
esecutrici lobbligo di predisporre, prima dellinizio dei lavori, il
piano dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.
Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte
alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. Laffidatario è
tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al
fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili
tra loro e coerenti con il piano presentato dallappaltatore. Nellipotesi
di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe allimpresa
mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nellesecuzione
dei lavori.
9. Limpresa che si avvale del subappalto o del cottimo
deve allegare alla copia autenticata del contratto, la dichiarazione circa la
sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dellarticolo
2359 del codice civile con limpresa affidataria del subappalto o del cottimo.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti
nel caso di associazione temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante
provvede al rilascio dellautorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, lautorizzazione
si intende concessa.
10. Lesecuzione delle opere o dei lavori affidati
in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11.
Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle
associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili, di
cui agli articoli 22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991 n. 406 e successive
modificazioni ed integrazioni, quando le imprese riunite o consorziate non intendono
eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per
la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa
privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni
in partecipazione quando lassociante non intende eseguire direttamente le
opere o i lavori assunti in subappalto.
12. Ai fini del presente articolo
è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività
ovunque espletate che richiedono limpiego di manodopera, quali le forniture
con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2
per cento dellimporto dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000
Ecu e qualora lincidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50 per cento dellimporto del contratto da affidare. Il subappaltatore
non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con
posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento;
in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio,
può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno
dei divieti di cui al comma 3, numero 5). E fatto obbligo allappaltatore
di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per
lesecuzione dellappalto, il nome del sub-contraente, limporto
del contratto, loggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.
13.
Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai casi
in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di una offerta o comunque
laffidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte allalbo nazionale
dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia
riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per
le iscrizioni allalbo nazionale dei costruttori.
14. Le disposizioni
del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano
ai subappaltatori o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati
prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione
di cui al numero 2) del comma 3, relativa alliscrizione allalbo nazionale
dei costruttori, non si applica e laffidamento in subappalto ed in cottimo
può essere autorizzato dallente o dalla stazione appaltante, fermo
restando laccertamento dei requisiti di cui allarticolo 21, secondo
comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646.