TITOLO I - Della libertà e dignità
del lavoratore
Art. 1 (Libertà di opinione)
I
lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa,
hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente
il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme
della presente legge.
Art. 2. (Guardie giurate)
Il
datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli
133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, numero
773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.
Le guardie giurate
non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono
alla tutela del patrimonio aziendale.
E' fatto divieto al datore di lavoro
di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo
comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività,
durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate
esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.
In caso di inosservanza
da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente
articolo, l'Ispettorato del lavoro ne promuove presso il questore la sospensione
dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto
nei casi più gravi.
Art. 3. (Personale di vigilanza)
I
nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività
lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.
Art.
4. (Impianti audiovisivi)
E' vietato l'uso di impianti audiovisivi
e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività
dei lavoratori.
Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti
da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai
quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori,
possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali
aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto
di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro,
dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.
Per gli impianti
e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al
secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze
sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza
le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.
Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo
e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in
mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori
di cui al successivo art. 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione
del provvedimento, al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.
Art.
5. (Accertamenti sanitari)
Sono vietati accertamenti da parte
del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio
del lavoratore dipendente.
Il controllo delle assenze per infermità può essere
effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali
competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore
da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.
Art.
6. (Visite personali di controllo)
Le visite personali di controllo
sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini
della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti
di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.
In tali casi le visite personali
potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita
dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del
lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica
riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.
Le ipotesi nelle quali
possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni
di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità debbono essere
concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure,
in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza
del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro.
Contro i provvedimenti
dell'Ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna,
oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere,
entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale.
Art. 7. (Sanzioni disciplinari)
Le
norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali
ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle
stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione
in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito
da accordi e contratti di lavoro ove esistano.
Il datore di lavoro non può
adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli
preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale
cui aderisce o conferisce mandato.
Fermo restando quanto disposto dalla legge
15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che
comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può
essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base
e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non
possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione
per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste
dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità
giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare
può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione
alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio
provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione
ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo
membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore
dell'ufficio del lavoro.
La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla
pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda,
entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare
il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione
disciplinare non ha effetto.
Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria,
la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due
anni dalla loro applicazione.
Art. 8. (Divieto di indagini
sulle opinioni)
E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini
dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare
indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali
del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine
professionale del lavoratore.
Art. 9. (Tutela della salute
e dell'integrità fisica)
I lavoratori, mediante loro rappresentanze,
hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione
e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità
fisica.
Art. 10. (Lavoratori studenti)
I
lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole
di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali,
pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli
di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai
corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro
straordinario o durante i riposi settimanali.
I lavoratori studenti, compresi
quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire
di permessi giornalieri retribuiti.
Il datore di lavoro potrà richiedere la
produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al
primo e secondo comma.
Art. 11. (Attività culturali, ricreative
e assistenziali e controlli sul servizio di mensa)
Le attività
culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi
formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.
Le rappresentanze
sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno diritto di controllare
la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione
collettiva.
Art. 12. (Istituti di patronato)
Gli
istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al D.
Lgs. C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di
parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi
con accordi aziendali.
Art. 13. (Mansioni del lavoratore)
L'articolo
2103 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Il prestatore
di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle
corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero
a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione
della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore
ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione
stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione
di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo
fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non
può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Ogni patto contrario è nullo".
TITOLO II - Della libertà sindacale
Art.
14. (Diritto di associazione e di attività sindacale)
Il diritto
di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale,
è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.
Art.
15. (Atti discriminatori)
E' nullo qualsiasi patto od atto diretto
a:
a) subordinare l'occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca
o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;
b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o
mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti
pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua
partecipazione ad uno sciopero.
Le disposizioni di cui al comma precedente
si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica,
religiosa, razziale, di lingua o di sesso.
Art. 16. (Trattamenti
economici collettivi discriminatori)
E' vietata la concessione
di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a
mente dell'articolo 15.
Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti
è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni
sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanna il
datore di lavoro al pagamento, a favore del fondo adeguamento pensioni, di una
somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente
corrisposti nel periodo massimo di un anno.
Art. 17. (Sindacati
di comodo)
E' fatto divieto ai datori di lavoro ed alle associazioni
di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti,
associazioni sindacali di lavoratori.
Art. 18. (Reintegrazione
nel posto di lavoro)
Ferme restando l'esperibilità delle procedure
previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la
sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2
della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o
giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa,
ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede,
stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il
licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro
o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore
nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro,
imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano
più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale
occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente
considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore
e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori
di lavoro. Ai fini del computo del numero dei prestatori di lavoro di cui primo
comma si tiene conto anche dei lavoratori assunti con contratto di formazione
e lavoro, dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato parziale,
per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto, a tale proposito,
che il computo delle unità lavorative fa riferimento all'orario previsto dalla
contrattazione collettiva del settore. Non si computano il coniuge ed i parenti
del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.
Il computo dei limiti occupazionali di cui al secondo comma non incide su norme
o istituti che prevedono agevolazioni finanziarie o creditizie.
Il giudice
con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento
del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata
l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione
globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione
e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento
al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento
non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.
Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto
comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro
in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a
quindici mensilità di retribuzione globale di fatto.
Qualora il lavoratore
entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia
ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione
del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma,
il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.
La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente
esecutiva.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo
22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o
conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito,
può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi
di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto
di lavoro.
L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con
reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del codice di procedura
civile.
L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.
Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore
di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero all'ordinanza
di cui al quarto comma, non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata,
è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento
pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.
TITOLO
III - Dell'attività sindacale
Art. 19. (Costituzione
delle rappresentanze sindacali aziendali)
Rappresentanze sindacali
aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità
produttiva, nell'ambito:
a) [.];
b) delle
associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro
applicati nell'unità produttiva.
Nell'ambito di
aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire
organi di coordinamento.
Art. 20. (Assemblea)
I
lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la
loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei
limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
Le riunioni - che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di
essi - sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali
aziendali nell'unità produttiva, con ordine del giorno su materie di interesse
sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate
al datore di lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al
datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza
sindacale aziendale.
Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea
possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali.
Art.
21. (Referendum)
Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito
aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro, di referendum, sia generali
che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale, indetti da tutte
le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione
di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente
interessata.
Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono
essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.
Art.
22. (Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali)
Il
trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione
interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali
di appartenenza.
Le disposizioni di cui al comma precedente ed ai commi quarto,
quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo
mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati
nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo
a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.
Art.
23. (Permessi retribuiti)
I dirigenti delle rappresentanze sindacali
aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato,
a permessi retribuiti.
Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi
di lavoro hanno diritto ai permessi di cui al primo comma almeno:
a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale
nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per
cui la stessa è organizzata;
b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300
dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive
che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;
c)
un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata
la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni,
in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b).
I
permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori
a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente;
nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere
inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.
Il lavoratore che intende
esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al
datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Art.
24. (Permessi non retribuiti)
I dirigenti sindacali aziendali
di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione
a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale, in misura
non inferiore a otto giorni all'anno.
I lavoratori che intendano esercitare
il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore
di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.
Art.
25. (Diritto di affissione)
Le rappresentanze sindacali aziendali
hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo
di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità
produttiva, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie di interesse
sindacale e del lavoro.
Art. 26. (Contributi sindacali)
I
lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo
per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio
del normale svolgimento dell'attività aziendale.
[.]
[.]
Art.
27. (Locali delle rappresentanze sindacali aziendali)
Il datore
di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente
a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle
loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno dell'unità produttiva o nelle
immediate vicinanze di essa.
Nelle unità produttive con un numero inferiore
di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire,
ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.
TITOLO
IV - Disposizioni varie e generali
Art. 28. (Repressione
della condotta antisindacale)
Qualora il datore di lavoro ponga
in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà
e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi
locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore
del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi,
convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente
la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto
motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo
e la rimozione degli effetti.
L'efficacia esecutiva del decreto non può essere
revocata fino alla sentenza con cui il pretore in funzione di giudice del lavoro
definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.
Contro il decreto
che decide sul ricorso è ammessa, entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto
alle parti opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro che
decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli
articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.
Il datore di lavoro
che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata
nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.
L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna
nei modi stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
[...]
[...]
Art.
29. (Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali)
Quando
le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 si siano costituite
nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo
comma dell'articolo predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze
sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'articolo 23, secondo comma, si intendono
riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella
unità produttiva.
Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie
consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lettere a) e b) del primo
comma dell'articolo 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti
di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'articolo
23, secondo comma, ovvero del primo comma del presente articolo restano immutati.
Art.
30. (Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali)
I componenti
degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo
19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro,
per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.
Art.
31. (Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire
cariche sindacali provinciali e nazionali)
I lavoratori che
siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee
regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono,
a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata
del loro mandato.
La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati
a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.
I periodi di aspettativa
di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato,
ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della
pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge
4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico
di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive
della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.
Durante
i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto
alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni
medesime.
Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano
qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento
di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo
di aspettativa.
Art. 32. (Permessi ai lavoratori chiamati
a funzioni pubbliche elettive)
I lavoratori eletti alla carica
di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in
aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per
il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione
della retribuzione.
I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore
comunale, ovvero di presidente di giunta provinciale o di assessore provinciale
hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.
TITOLO
V - Norme sul collocamento
Art. 33. (Collocamento)
La
commissione per il collocamento, di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile
1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali
e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione,
quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.
Alla nomina della commissione provvede il direttore dell'Ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione, il quale, nel richiedere la designazione dei
rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di
rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di
15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.
La commissione è presieduta
dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un suo delegato,
e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
La commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria
delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto
comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.
Salvo il caso nel
quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento, nella scelta
del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui
al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima
e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con la indicazione degli
avviati.
Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche
che pervengono dalle ditte.
La commissione ha anche il compito di rilasciare
il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative
o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti
di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato
dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla commissione di cui
al primo comma del presente articolo, entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento
al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito
verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra
presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta
deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.
Nel
caso in cui la commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti
giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare
ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via
definitiva, su conforme parere della commissione di cui all'articolo 25 della
legge 29 aprile 1949, n. 264.
I turni di lavoro di cui all'articolo 16 della
legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla commissione e in nessun caso
possono essere modificati dalla sezione.
Il direttore dell'Ufficio provinciale
del lavoro annulla d'ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento
al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore
dell'ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al Ministro per il lavoro
e la previdenza sociale.
Per il passaggio del lavoratore dall'azienda nella
quale è occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento
competente.
Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite
degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'articolo
38 della presente legge.
Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949, n.
264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.
Art.
34. (Richieste nominative di manodopera)
A decorrere dal novantesimo
giorno dall'entrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di
manodopera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del
nucleo familiare del datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli
appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi
con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione
centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.
TITOLO
VI - Disposizioni finali e penali
Art. 35. (Campo
di applicazione)
Per le imprese industriali e commerciali, le
disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'articolo 27, della
presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o
reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni
si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali
che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle
imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti
anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali
limiti.
Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e
17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui
alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.
Art.
36. (Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori
di opere pubbliche)
Nei provvedimenti di concessione di benefici
accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che
esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati
di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la
clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di
applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria
e della zona.
Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione
degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui
l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse
dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Ogni infrazione
al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata
immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione
del beneficio o dell'appalto.
Questi adotteranno le opportune determinazioni,
fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno
decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi
ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi
appalto.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando
si tratti di agevolazioni finanziarie e creditizie ovvero di appalti concessi
da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni
per l'adozione delle sanzioni.
Art. 37. (Applicazione ai
dipendenti da enti pubblici)
Le disposizioni della presente
legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da
enti pubblici che svolgano esclusivamente o prevalentemente attività economica.
Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego
dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente
regolata da norme speciali.
Art. 38. (Disposizioni penali)
Le
violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono punite,
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 300.000
a lire 3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.
Nei casi più gravi
le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.
Quando
per le condizioni economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma può
presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di
aumentarla fino al quintuplo.
Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità
giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi
stabiliti dall'articolo 36 del codice penale.
Art. 39.
(Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni)
L'importo
delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.
Art.
40. (Abrogazione delle disposizioni contrastanti)
Ogni disposizione
in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata.
Restano
salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli
ai lavoratori.
Art. 41. (Esenzioni fiscali)
Tutti
gli atti e documenti necessari per la attuazione della presente legge e per l'esercizio
dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti
dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi
altra specie e da tasse.