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Preambolo
La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
capo i. modifiche delle leggi 10 Febbraio 1962, n° 57
, 31 Maggio 1965, n° 575 , 26 Luglio 1975, n° 354
e 13 Settembre 1982, n° 646 .
art. 1. 1 . l'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965,
n. 575, è sostituito dal seguente: "art. 2-bis. - 1. il procuratore
della repubblica o il questore territorialmente competente a richiedere l'applicazione
di una misura di prevenzione procedono, anche a mezzo della guardia di finanza
o della polizia giudiziaria, ad indagini sul tenore di vita, sulle disponibilità
finanziarie e sul patrimonio dei soggetti indicati all'articolo 1 nei cui confronti
possa essere proposta la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della
pubblica sicurezza con o senza divieto od obbligo di soggiorno, nonché,
avvalendosi della guardia di finanza o della polizia giudiziaria, ad indagini
sull'attività economica facente capo agli stessi soggetti, allo scopo anche
di individuare le fonti di reddito.
2. accertano, in particolare, se
dette persone siano titolari di licenze, di autorizzazioni, di concessioni o di
abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese
le iscrizioni ad albi professionali e pubblici registri, se beneficiano di contributi,
finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque
denominate, concesse o erogate da parte dello stato, degli enti pubblici o delle
comunità europee.
3. le indagini sono effettuate anche nei confronti
del coniuge, dei figli e di coloro che nell'ultimo quinquennio hanno convissuto
con i soggetti indicati al comma primo nonché nei confronti delle persone
fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni, del cui patrimonio
i soggetti medesimi risultano poter disporre in tutto o in parte, direttamente
o indirettamente.
4. quando vi sia concreto pericolo che i beni di cui
si prevede debba essere disposta la confisca ai sensi dell'articolo 2-ter vengano
dispersi, sottratti od alienati, il procuratore della repubblica o il questore,
con la proposta, possono richiedere al presidente del tribunale competente per
l'applicazione della misura di prevenzione, di disporre anticipatamente il sequestro
dei beni prima della fissazione dell'udienza.
5. il presidente del tribunale
provvede con decreto motivato entro cinque giorni dalla richiesta. il sequestro
eventualmente disposto perde efficacia se non convalidato dal tribunale entro
trenta giorni dalla proposta. si osservano le disposizioni di cui al quarto comma
dell'articolo 2-ter; se i beni sequestrati sono intestati a terzi si applica il
procedimento di cui al quinto comma dello stesso articolo 2-ter.
6.
il procuratore della repubblica e il questore possono richiedere, direttamente
o a mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, ad ogni ufficio della
pubblica amministrazione, ad ogni ente creditizio nonché alle imprese,
società ed enti di ogni tipo informazioni e copia della documentazione
ritenuta utile ai fini delle indagini nei confronti dei soggetti di cui ai commi
precedenti. previa autorizzazione del procuratore della repubblica o del giudice
procedente, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere al sequestro
della documentazione con le modalità di cui agli articoli 253, 254 e 255
del codice di procedura penale." art. 2. 1
. i commi terzo e quarto dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575,
sono sostituiti dai seguenti: "con l'applicazione della misura di prevenzione
il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati dei quali non sia stata
dimostrata la legittima provenienza. nel caso di indagini complesse il provvedimento
può essere emanato anche successivamente, entro un anno dalla data dell'avvenuto
sequestro; tale termine può essere prorogato di un anno con provvedimento
motivato del tribunale. ai fini del computo dei termini suddetti e di quello previsto
dal comma quinto dell'articolo 2-bis si tiene conto delle cause di sospensione
dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura
penale, in quanto compatibili. il sequestro è revocato dal tribunale
quando è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione
o quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali
l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente". 2 .
dopo il sesto comma dell'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono
inseriti i seguenti: "anche in caso di assenza, residenza o dimora all'estero
della persona alla quale potrebbe applicarsi la misura di prevenzione, il procedimento
di prevenzione può essere proseguito ovvero iniziato, su proposta del procuratore
della repubblica o del questore competente per il luogo di ultima dimora dell'interessato,
ai soli fini dell'applicazione dei provvedimenti di cui al presente articolo relativamente
ai beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite
o ne costituiscano il reimpiego. agli stessi fini il procedimento può
essere iniziato o proseguito allorchè la persona è sottoposta ad
una misura di sicurezza detentiva o alla libertà vigilata. in ogni caso
il sequestro e la confisca possono essere disposti anche in relazione a beni sottoposti
a sequestro in un procedimento penale, ma i relativi effetti sono sospesi per
tutta la durata dello stesso, e si estinguono ove venga disposta la confisca degli
stessi beni in sede penale". art. 3. 1 .
l' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 , è sostituito dal seguente: "art.
10. - 1. le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo
una misura di prevenzione non possono ottenere:
a) licenze o autorizzazioni
di polizia e di commercio; b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse
inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorchè siano richieste
per l'esercizio di attività imprenditoriali; c) concessioni di costruzione,
nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione
e concessioni di servizi pubblici; d) iscrizioni negli albi di appaltatori
o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione
e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio
per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori
presso i mercati annonari all'ingrosso; e) altre iscrizioni o provvedimenti
a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività
imprenditoriali, comunque denominati; f) contributi, finanziamenti o mutui
agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi
o erogati da parte dello stato, di altri enti pubblici o delle comunità
europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
2. il
provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina
la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
abilitazioni ed erogazioni di cui al comma primo, nonché il divieto di
concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere,
beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti,
compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in
opera. le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni
sono cancellate a cura degli organi competenti.
3. nel corso del procedimento
di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità,
può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi primo e secondo
e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti
ed atti di cui ai medesimi commi. il provvedimento del tribunale può essere
in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non
è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.
4.
il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi primo e secondo
operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla
misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società
e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore
o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. in tal caso i divieti sono efficaci
per un periodo di cinque anni.
5. per le licenze ed autorizzazioni di
polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e
per gli altri provvedimenti di cui al comma primo le decadenze e i divieti previsti
dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto
degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla
famiglia." art. 4. 1 . nel primo comma dell'articolo
10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo le parole "e le iscrizioni"
sono inserite le seguenti: "nonché le autorizzazioni, le abilitazioni
e le erogazioni". 2 . il secondo comma dell'articolo 10-bis della legge
31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente: "le cancellerie
dei tribunali, delle corti d'appello e della corte di cassazione debbono comunicare
alla questura nella cui circoscrizione hanno sede, non oltre i cinque giorni dal
deposito o, nel caso di atto impugnabile, non oltre i cinque giorni dalla scadenza
del termine per l'impugnazione, copia dei provvedimenti emanati rispettivamente
in base ai commi quinto, nono e decimo dell' articolo 4 della legge 27 dicembre
1956, n. 1423 nonché dei provvedimenti di cui ai commi terzo, quarto e
quinto dell'articolo 10, e al secondo comma dell'articolo 10-quater. nella comunicazione
deve essere specificato se il provvedimento sia divenuto definitivo". 3
. il quinto comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, è
sostituito dal seguente: "le prefetture comunicano tempestivamente agli
organi ed enti indicati dal decreto del presidente del consiglio dei ministri
di cui al primo comma e dai successivi decreti di aggiornamento, che abbiano sede
nelle rispettive province, i provvedimenti esecutivi concernenti i divieti, le
decadenze e le sospensioni previste nell'articolo 10. per i provvedimenti di cui
al comma quinto dell'articolo 10 la comunicazione, su motivata richiesta dell'interessato,
può essere inviata anche ad organi o enti specificamente indicati nella
medesima". 4 . nel settimo comma dell'articolo 10-bis della legge 31
maggio 1965, n. 575, dopo la parola "licenze" sono inserite le seguenti:
", autorizzazioni, abilitazioni o la cessazione delle erogazioni". 5
. il nono comma dell'articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, è
sostituito dal seguente: "le stesse pene si applicano in caso di rilascio
di licenze, concessioni, autorizzazioni o abilitazioni ovvero di iscrizioni nonché
di concessione di erogazioni in violazione delle disposizioni di cui all'articolo
precedente". art. 5. 1 . nel primo comma
dell'articolo 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, le parole "all'articolo
10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "al comma quarto dell'articolo
10" ed in fine è aggiunto il seguente periodo: "ai fini dei relativi
accertamenti si applicano le disposizioni degli articoli 2-bis e 2-ter". 2
. nel secondo comma del medesimo articolo 10-quater le parole "all'articolo
precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dal comma quarto dell'articolo
10". art. 6. 1 . il primo comma dell'articolo
10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente: "il
pubblico amministratore, il funzionario o il dipendente dello stato o di altro
ente pubblico ovvero il concessionario di opere e di servizi pubblici che consente
alla conclusione di contratti o subcontratti in violazione dei divieti previsti
dall'articolo 10, è punito con la reclusione da due a quattro anni". art.
7. 1 . dopo l'articolo 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575,
è aggiunto il seguente: "art. 10-sexies. - 1. la pubblica amministrazione,
prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni,
le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'articolo 10, e prima
di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo
articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa
la sussistenza di provvedimenti definitivi che applicano una misura di prevenzione
o dispongono divieti o decadenze ai sensi del comma quarto dell'articolo 10 ovvero
del secondo comma dell'articolo 10-quater nonché dei provvedimenti indicati
nei commi terzo e quinto dell'articolo 10. lo stesso obbligo sussiste per i rinnovi,
allorchè la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento
formale.
2. la certificazione è rilasciata dalla prefettura nella
cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta
dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di
residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.
3.
nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici,
la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico
interessati, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario,
previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di
famiglia di data non anteriore a tre mesi.
4. quando gli atti o i contratti
riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti
della stessa società. essa è altresì richiesta, se trattasi
di società di capitali o di società cooperative, nei confronti dell'amministratore
e del legale rappresentante; se trattasi di società in nome collettivo,
nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice,
nei confronti dei soci accomandatari; se trattasi di consorzi, nei confronti di
chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate.
se trattasi delle società di cui all' articolo 2506 del codice civile la
certificazione è richiesta nei confronti di coloro che rappresentano stabilmente
la società nel territorio dello stato.
5. ai fini dell'applicazione
della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione
è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.
6. le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato
interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha
la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. la
relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare
i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta
ed indicare le amministrazioni o enti pubblici ai quali la certificazione deve
essere inviata ovvero il numero di esemplari occorrenti e la persona, munita di
procura speciale, incaricata di ritirarli. la certificazione è valida per
tre mesi dalla data del rilascio e può essere esibita anche in copia autenticata
ai sensi dell' articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 . la certificazione
rilasciata al privato deve comunque essere trasmessa all'amministrazione o all'ente
pubblico interessato entro venti giorni dalla data del rilascio.
7.
nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al
concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui
all'articolo 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con
la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione
e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti in corso
per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione
negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei
costruttori. la sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con
le modalità stabilite dall' articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n.
15 . le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione
di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e
dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.
8.
la certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente
con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando
si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale
di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.
9. la certificazione non è
inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma settimo:
a)
per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti
professioni intellettuali; b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti
di cui all'articolo 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione
e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici,
il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire; c) per l'autorizzazione
di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e
la prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui valore complessivo non
supera i cento milioni di lire; d) per la concessione di contributi, finanziamenti
e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per
lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non
supera i cinquanta milioni di lire.
10. è fatta comunque salva
la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle
dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione
alla prefettura territorialmente competente.
11. l'impresa aggiudicataria
è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa
e negli organismi tecnici e amministrativi.
12. le certificazioni prefettizie,
le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente
articolo sono esenti da imposta di bollo.
13. le certificazioni prefettizie
sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta.
14. chiunque, nelle
dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è
punito con la reclusione da uno a quattro anni.
15. nel caso di opere
pubbliche il ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche
in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per
l'affidamento dei lavori. alla predetta verifica possono altresì procedere
le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.
16.
decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica
amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è
comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma quindicesimo." art.
8. 1 . nel primo comma dell' articolo 21 della legge 13 settembre 1982,
n. 646 , le parole "le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario
del cottimo" sono sostituite dalle seguenti: "nei confronti del subappaltatore
e dell'affidatario del cottimo si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad
un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto
o in cottimo". art. 9. 1 . dopo l' articolo
23 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , è inserito il seguente: "art.
23-bis. - 1. quando si procede nei confronti di persone imputate del delitto di
cui all'articolo 416-bis del codice penale o del delitto di cui all' articolo
75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 , il pubblico ministero ne dà senza
ritardo comunicazione al procuratore della repubblica territorialmente competente,
per il promuovimento, qualora non sia già in corso, del procedimento per
l'applicazione di una misura di prevenzione, ai sensi della legge 31 maggio 1965,
n. 575 .
2. successivamente, il giudice penale trasmette a quello che
procede per l'applicazione della misura di prevenzione gli atti rilevanti ai fini
del procedimento, salvo che ritenga necessario mantenerli segreti.
3.
il giudice che procede per l'applicazione della misura di prevenzione, quando
sia iniziato o penda procedimento penale per i delitti di cui al comma primo,
se la cognizione del reato influisce sulla decisione del procedimento di prevenzione,
lo sospende, fino alla definizione del procedimento penale, dopo aver disposto
il sequestro e gli altri provvedimenti cautelari previsti dalla legge 31 maggio
1965, n. 575, se ne ricorrono i presupposti; in tal caso sono sospesi i termini
previsti dal terzo comma dell'articolo 2-ter della predetta legge e dell' articolo
4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 . la sentenza penale irrevocabile di proscioglimento
pronunciata a seguito di giudizio ha autorità di cosa giudicata nel procedimento
di prevenzione per quel che attiene all'accertamento dei fatti materiali che furono
oggetto del giudizio penale.
4. quando sia stata pronunciata condanna
definitiva per i delitti di cui al comma primo, il tribunale competente per l'applicazione
della misura di prevenzione dispone le misure patrimoniali e interdittive previste
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575." art. 10. 1
. nel primo comma dell' articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646 , dopo
le parole "ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 ," sono inserite
le seguenti: "in quanto indiziate di appartenere alle associazioni previste
dall'articolo 1 di tale legge,"; nello stesso comma le parole "di residenza"
sono sostituite dalle seguenti: "di dimora abituale", e la parola "procede"
è sostituita dalle seguenti: "può procedere". 2
. nel secondo comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le
parole "elencati nel secondo comma dell'articolo 2-bis e nel secondo comma
dell'articolo 10-ter" sono sostituite dalle seguenti: "elencati nel
comma terzo dell'articolo 2-bis e nel comma quarto dell'articolo 10". 3
. nel quarto comma dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, le
parole "dal terzo comma dell'articolo 2-bis" sono sostituite dalle seguenti:
"dal comma sesto dell'articolo 2-bis". 4 . dopo il quarto comma
dell'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è aggiunto il seguente: "la
revoca del provvedimento con il quale è stata disposta una misura di prevenzione,
non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso
degli accertamenti svolti ai sensi del primo comma". art.
11. 1 . il primo comma dell' articolo 30 della legge 13 settembre 1982,
n. 646 , è sostituito dal seguente: "le persone condannate con
sentenza definitiva per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale
o già sottoposte, con provvedimento definitivo, ad una misura di prevenzione
ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 , in quanto indiziate di appartenere
alle associazioni previste dall'articolo 1 di tale legge, sono tenute a comunicare
per dieci anni, ed entro trenta giorni dal fatto, al nucleo di polizia tributaria
del luogo di dimora abituale, tutte le variazioni nella entità e nella
composizione del patrimonio concernenti elementi di valore non inferiore ai venti
milioni di lire. entro il 31 gennaio di ciascun anno sono altresì tenuti
a comunicare le variazioni intervenute nell'anno precedente, quando concernono
elementi di valore non inferiore ai venti milioni di lire. sono esclusi i beni
destinati al soddisfacimento dei bisogni quotidiani". art.
12. 1 . nel numero 2-bis) dell' articolo 13 della legge 10 febbraio 1962,
n. 57 , le parole "dagli articoli 10 e 10-ter" sono sostituite dalle
seguenti: "dall'articolo 10". 2 . nel numero 2-bis) del primo
comma dell' articolo 21 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 , dopo le parole "di
un provvedimento" è inserita la seguente: "definitivo". art.
13. 1 . nell'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo il
comma primo è inserito il seguente:
"1- bis. per i condannati
per reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento
costituzionale, di criminalità organizzata, nonché per il reato
indicato nell' articolo 630 del codice penale , devono essere acquisiti elementi
tali da escludere la attualità dei collegamenti con la criminalità
organizzata." capo ii. ambito di applicazione delle leggi
31 maggio 1965, n. 575 , e 13 settembre 1982, n. 646 . effetti della riabilitazione
e disposizioni a tutela della trasparenza dell'attività delle regioni e
degli enti locali e in materia di pubblici appalti. art. 14. 1
. salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla
data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della
legge 31 maggio 1965, n. 575 , concernenti le indagini e l'applicazione delle
misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute
negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento
ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo
1 della predetta legge o a quelle previste dall' articolo 75 della legge 22 dicembre
1975, n. 685 , ovvero ai soggetti indicati nel numero 2) del primo comma dell'
articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , quando l'attività delittuosa
da cui si ritiene derivino i proventi sia quella prevista dall' articolo 630 del
codice penale . 2 . nei confronti dei soggetti di cui al comma primo, la
riabilitazione prevista dall' articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327 ,
può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di
prevenzione. 3 . la riabilitazione comporta, altresì, la cessazione
dei divieti previsti dall' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 . art.
15. 1 . i presidenti delle giunte regionali, gli assessori regionali, i
sindaci, i presidenti delle giunte provinciali, gli assessori e i consiglieri
comunali e provinciali, i presidenti ed i componenti degli organi esecutivi di
consorzi, associazioni, aziende municipalizzate comunali e provinciali, unità
sanitarie locali e comunità montane, i presidenti dei consigli circoscrizionali
aventi le funzioni di cui all' articolo 13 della legge 8 aprile 1976, n. 278 ,
qualora vengano sottoposti a procedimento penale per il delitto previsto dall'articolo
416-bis del codice penale ovvero per i delitti di favoreggiamento commessi in
relazione ad esso, sono sospesi dalle funzioni dalla data del provvedimento che
dispone il giudizio ovvero dalla data in cui sono presentati o sono citati a comparire
in udienza per il giudizio. 2 . i predetti sono sospesi dalle funzioni qualora
nei loro confronti il tribunale abbia applicato, ancorchè con provvedimento
non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad
una delle associazioni di cui all' articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575
. 3 . gli stessi decadono dall'ufficio dalla data di passaggio in giudicato
della sentenza di condanna per taluno dei delitti di cui al comma primo o da quella
in cui diviene definitivo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che
commina una misura di prevenzione. 4 . la sospensione è adottata
con provvedimento del prefetto. a tal fine al medesimo sono comunicati, a cura
della cancelleria competente, i provvedimenti adottati dal giudice. la sospensione
dei presidenti delle giunte regionali e degli assessori regionali è disposta
con le modalità stabilite con decreto del presidente del consiglio dei
ministri, da adottarsi su proposta del ministro dell'interno, di concerto con
il ministro per gli affari regionali e previa deliberazione del consiglio dei
ministri. 5 . quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti
gli enti di cui al comma primo, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti
che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti
medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli
di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può
accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare
notizie concernenti i servizi stessi. 6. copie dei provvedimenti di cui al comma
quinto sono trasmesse all'alto commissario per il coordinamento della lotta contro
la delinquenza mafiosa. art. 16. 1 . l'alto commissario
per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di tipo mafioso, nell'esercizio
dei poteri di accertamento e di accesso conferitigli dalla legge, qualora ritenga,
sulla base di fondati elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni
di tipo mafioso nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti,
cottimi, noli a caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di
lavori pubblici, nonché il prefetto della provincia, nell'ambito dei poteri
conferitigli dalla legge, quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento
dell'attività delle pubbliche amministrazioni, richiedono, nell'ambito
delle rispettive competenze, ai competenti organi statali e regionali gli interventi
di controllo e sostitutivi previsti dalla legge. art.
17. 1 . fino all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia
di contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina
organica dei sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 18. 2 . entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con decreto del presidente del consiglio dei ministri, previa
deliberazione del consiglio dei ministri, su proposta del ministro dei lavori
pubblici, sentiti i ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche
comunitarie, sono definite disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti
delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara
e capitolati speciali, nonché, per le finalità della presente legge,
disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare. 3
. entro lo stesso termine di cui al comma secondo, con decreto del presidente
del consiglio dei ministri previa deliberazione del consiglio dei ministri, su
proposta del ministro del tesoro, d'intesa con il ministro dei lavori pubblici,
sono, altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni
azionarie dei soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari,
e sui relativi mutamenti societari. con lo stesso decreto sono comunque vietate
intestazioni fiduciarie, di cui deve essere comunque prevista la cessazione entro
un termine predeterminato; è prevista, altresì, in caso di inadempimento,
la sospensione dall'albo nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, la
cancellazione dall'albo stesso. art. 18. 1 .
possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere
o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale
dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della
normativa vigente. 2 . le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari
sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. 3
. salvo che la legge non disponga, per specifici interventi, ulteriori e diverse
condizioni, l'affidamento in subappalto o in cottimo di qualsiasi parte delle
opere o dei lavori pubblici compresi nell'appalto è autorizzato dall'ente
o dall'amministrazione appaltante, qualora sussistano le seguenti condizioni:
1)
che le opere da subappaltare o da affidare in cottimo, ivi compresi gli impianti
e lavori speciali, di cui all'articolo 2, comma secondo, della legge 10 febbraio
1962, n. 57, come sostituito dall'articolo 1 della legge 15 novembre 1986, n.
768, non superino complessivamente il quaranta per cento dell'importo netto di
aggiudicazione dell'appalto con limite massimo del quindici per cento per le opere
della categoria prevalente;
2) che l'impresa affidataria del subappalto
o del cottimo sia iscritta all'albo nazionale dei costruttori per categorie e
classifiche di importo corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto, salvo
i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire
lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura;
3) che non sussista, nei confronti dell'impresa affidataria
del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall' articolo 10 della
legge 31 maggio 1965, n. 575 ;
4) che l'impresa abbia indicato all'atto
dell'offerta le opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo. 4
. l'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dalla aggiudicazione, con ribasso
non superiore al venti per cento. 5 . il contratto tra l'impresa appaltatrice
e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'amministrazione
o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del
contratto stesso. 6 . nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono
essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché
i dati di cui al comma terzo, numero 2). 7 . lo appaltatore di opere pubbliche
è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore
e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile
in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
l'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione
o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta
denunzia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici,
nonché copia del piano di cui al comma ottavo. l'appaltatore e, suo
tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione
o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva. 8 . le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese
esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle
misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. tale piano è messo a disposizione
delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo
dei cantieri. l'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti
dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio,
detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. il
direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da
parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. 9 . l'impresa
che chiede l'autorizzazione ad avvalersi del subappalto o del cottimo deve presentare
all'ente o amministrazione appaltante apposita documentata domanda da cui risultino
gli elementi richiesti al comma terzo, numeri 1), 2) e 4), corredata dalle certificazioni
dell'albo nazionale dei costruttori o della camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, e dalla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali
forme di controllo o di collegamento a norma dell' articolo 2359 del codice civile
, con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. analoga dichiarazione
deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione
temporanea, società o consorzio. 10 . l'esecuzione delle opere o
dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto. 11 . le disposizioni dei commi terzo, quarto, quinto, sesto,
settimo, ottavo, nono e decimo si applicano anche alle associazioni temporanee
di impresa e alle società anche consortili, di cui agli articoli 20 e 23-bis
della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le
opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere
pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. le medesime
disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando
l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in
appalto. 12 . le disposizioni dei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo,
ottavo, nono e decimo si applicano anche ai noli a caldo o ai contratti similari
che prevedano l'impiego di mano d'opera da parte dell'impresa affidataria. 13
. le disposizioni dei commi terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono
e decimo si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la
presentazione di una offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con
imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese
la cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle
tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori. 14
. le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi quinto,
sesto e settimo, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori
pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente
legge. fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2) del comma terzo,
relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e l'affidamento
in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato dall'ente o dalla stazione
appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all' articolo 21,
secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646 . art.
19. 1 . il primo comma dell' articolo 20 della legge 8 agosto 1977, n. 584
, è sostituito dal seguente: "sono ammessi a presentare offerte
per gli appalti di cui alla presente legge, nonché per appalti in genere
di opere pubbliche eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici,
dei loro concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso
finanziario dello stato o di enti pubblici, imprese riunite che, prima della presentazione
dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza
ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime l'offerta in nome e per
conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di cooperative di produzione
e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n. 422 , e dal regio decreto
12 febbraio 1911, n. 278 , e successive modificazioni ed integrazioni". 2
. il secondo comma dell' articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584 , è
sostituito dal seguente: "salvo quanto disposto dall'articolo 2 della
presente legge, per gli appalti di cui all'articolo 1, vengono indicati nel bando,
nell'avviso di gara o, quando si ricorre a trattativa privata, nel capitolato
speciale, parti dell'opera scorporabili, con il relativo importo, la cui esecuzione
può essere assunta in proprio da imprese mandanti, individuate prima della
presentazione dell'offerta, che siano iscritte all'albo nazionale dei costruttori
per categoria e classifica corrispondenti alle parti stesse". 3 . è
vietata l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo
di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara. 4 .
la violazione della disposizione di cui al comma terzo comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione
delle imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare
relative ai medesimi lavori. art. 20. 1 . prima
della stipula del contratto relativo ad opere o lavori riguardanti la pubblica
amministrazione, l'ente appaltante procede, nei casi e con le modalità
di cui all' articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 , ed all' articolo 9
della legge 8 agosto 1977, n. 584 , e successive modificazioni e integrazioni,
limitatamente alle forme di pubblicità a carattere nazionale ivi previste,
integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco
delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, nonché dell'impresa
vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato. capo
iii. modifiche del codice penale. disposizioni diverse, di attuazione e transitorie.
abrogazione di norme. art. 21. 1 . l'articolo 32-quater del
codice penale è sostituito dal seguente: "art. 32-quater. - (casi
nei quali alla condanna consegue l'incapacità di contrattare con la pubblica
amministrazione). - ogni condanna per i delitti previsti dagli articoli 317, 318,
319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416-bis, 437, 501, 501-bis, 640, numero 1)
del secondo comma, commessi in danno o in vantaggio di un'attività imprenditoriale
o comunque in relazione ad essa importa l'incapacità di contrattare con
la pubblica amministrazione." art. 22. 1
. dopo l' articolo 640 del codice penale è inserito il seguente: "art.
640-bis. - (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche). -
la pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se
il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati
ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati
da parte dello stato, di altri enti pubblici o delle comunità europee." art.
23. 1 . l'articolo 648-bis del codice penale è sostituito dal seguente: "art.
648-bis. - (riciclaggio). - fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce
denaro, beni o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata,
di estorsione aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti
concernenti la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope,
con altro denaro, altri beni o altre utilità, ovvero ostacola la identificazione
della loro provenienza dai delitti suddetti, è punito con la reclusione
da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni a lire trenta milioni. la
pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di una
attività professionale. si applica l'ultimo comma dell'articolo 648." art.
24. 1 . dopo l'articolo 648-bis del codice penale è inserito il seguente: "art.
648-ter. - (impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).
- chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli
648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni
o altre utilità provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione
aggravata, di sequestro di persona a scopo di estorsione o dai delitti concernenti
la produzione o il traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito
con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da lire due milioni
a lire trenta milioni. la pena è aumentata quando il fatto è
commesso nell'esercizio di un'attività professionale. si applica l'ultimo
comma dell'articolo 648." art. 25. 1 . nel
primo comma dell' articolo 379 del codice penale , le parole "e del caso
preveduto dall'articolo 648" sono sostituite dalle seguenti: "e dei
casi previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter". art.
26. 1 . quando i fatti previsti dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del
codice penale sono commessi nello esercizio di attività bancaria, professionale
o di cambio -valuta ovvero di altra attività soggetta ad autorizzazione,
licenza, iscrizione in appositi albi o registri o ad altro titolo abilitante,
si applicano le misure disciplinari ovvero i provvedimenti di sospensione o di
revoca del titolo abilitante previsti dai rispettivi ordinamenti. art.
27. 1 . oltre a quanto previsto dall' articolo 4 della legge 22 maggio 1975,
n. 152 , e dalle disposizioni in materia di produzione e traffico illecito degli
stupefacenti e delle sostanze psicotrope, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria,
nel corso di operazioni di polizia per la prevenzione e la repressione del delitto
previsto dall'articolo 416-bis del codice penale e di quelli commessi in relazione
ad esso, nonché dei delitti previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter dello
stesso codice e di quelli indicati nei medesimi articoli, possono procedere in
ogni luogo al controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e
degli effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possono essere
rinvenuti denaro o valori costituenti il prezzo della liberazione della persona
sequestrata, o provenienti dai delitti predetti, nonché armi, munizioni
o esplosivi. dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo
verbale in appositi moduli, trasmessi entro quarantotto ore al procuratore della
repubblica, il quale, se ne ricorrono i presupposti, li convalida entro le successive
quarantotto ore. 2 . nelle medesime circostanze, in casi eccezionali di
necessità ed urgenza che non consentono un tempestivo provvedimento dell'autorità
giudiziaria, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere
a perquisizioni, dandone notizia, senza ritardo, e comunque entro quarantotto
ore, al procuratore della repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti,
le convalida entro le successive quarantotto ore. art.
28 1 . nelle società fiduciarie e di revisione ed in quelle di gestione
dei fondi comuni di investimento, le cariche comunque denominate di amministratore,
di direttore generale, di dirigente munito di rappresentanza e di sindaco non
possono essere rivestite da coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui
alla lettera c) del quarto comma dell' articolo1 della legge 23 marzo 1983, n.
77 , e degli ulteriori requisiti morali e professionali richiesti dalle disposizioni
vigenti, nonché da coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione
disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , o della legge 31 maggio
1965, n. 575 , così come successivamente modificate e integrate, salvi
gli effetti della riabilitazione. per le società che svolgono le attività
di raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma e di esercizio del
credito continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del presidente della
repubblica 27 giugno 1985, n. 350 . 2 . la mancanza dei requisiti di cui
al comma primo comporta il diniego della autorizzazione amministrativa per lo
svolgimento delle attività di cui allo stesso comma. 3 . fermo restando
il disposto del comma quarto dell' articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.
575 , come modificato dalla presente legge, quando si tratti di società
già autorizzate, il difetto dei requisiti di cui al comma primo determina
la decadenza degli interessati dalle cariche ivi previste. salvo che la legge
non disponga altrimenti, la decadenza è dichiarata entro trenta giorni
dal consiglio di amministrazione della società, ovvero dall'organo, comunque
denominato, titolare di funzione equivalente. nel caso che non sia proceduto nel
termine predetto, la decadenza è pronunciata dall'organo pubblico che esercita
la vigilanza o, in mancanza, che rilascia l'autorizzazione. 4 . l'applicazione
provvisoria della misura interdittiva, prevista dal comma terzo dell'articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, comporta la sospensione delle cariche di
cui al comma primo; la sospensione è disposta dagli organi di cui al comma
terzo. 5 . con decreto del presidente della repubblica da emanarsi, su proposta
del presidente del consiglio dei ministri, previa deliberazione del consiglio
dei ministri, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo e di
coordinamento con le leggi speciali. art. 29. 1
. l' articolo 96 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 , è sostituito
dal seguente: "art. 96. - 1. chiunque svolge l'attività prevista
dall'articolo 1 per la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma
senza averne ottenuto l'autorizzazione della banca d'italia è punito con
la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quattro
milioni a lire venti milioni.
2. chiunque contravviene al disposto del
terzo comma dell'articolo 2 è punito con la multa da lire due milioni a
lire venti milioni.
3. quando i funzionari delegati, nell'esercizio
delle funzioni loro attribuite, vengono a conoscenza che da qualche ente o persona
sia esercitata l'attività prevista dall'articolo 1 senza l'autorizzazione
della banca d'italia, ne fanno denunzia a quest'ultima per i provvedimenti a norma
del comma primo." art. 30. 1 . l' articolo
13 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 , convertito, con modificazioni,
nella legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente: "art.
13. - 1. deve essere identificato a cura del personale incaricato e deve indicare
per iscritto, sotto la propria personale responsabilità, le complete generalità
del soggetto per conto del quale eventualmente esegue l'operazione, chiunque compie
operazioni che comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento
di qualsiasi tipo, per importo da determinarsi con le modalità previste
dal comma settimo, presso:
a) uffici della pubblica amministrazione,
ivi compresi gli uffici postali; b) enti creditizi; c) operatori finanziari
e di borsa iscritti in albi o soggetti ad autorizzazione amministrativa; d)
altri operatori finanziari e di borsa al cui capitale partecipano, anche per il
tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta
persona, i soggetti di cui alle lettere b) e c).
2. la disposizione
di cui al comma primo si applica anche allorquando, per la natura e le modalità
delle operazioni poste in essere, si può ritenere che più operazioni
effettuate in momenti diversi e in un circoscritto periodo di tempo, ancorchè
singolarmente inferiori al limite di importo indicato nel comma primo, costituiscono
nondimeno parti di un'unica operazione.
3. la data e la causale dell'operazione,
l'importo dei singoli mezzi di pagamento, le complete generalità ed il
documento di identificazione di chi effettua l'operazione, nonché le complete
generalità dell'eventuale soggetto per conto del quale l'operazione stessa
viene eseguita, devono risultare da apposito registro o da altra scrittura formata
anche a mezzo di sistemi elettrocontabili.
4. le scritture indicate
nel comma terzo vanno conservate per la durata di dieci anni.
5. salvo
che il fatto costituisca un più grave reato, il personale incaricato dell'operazione,
che contravviene alle disposizioni precedenti, è punito con la multa da
lire cinque milioni a lire venticinque milioni.
6. salvo che il fatto
costituisca un più grave reato, l'esecutore dell'operazione, che omette
di indicare le generalità del soggetto per conto del quale eventualmente
esegue l'operazione o le indica false, è punito con la reclusione da sei
mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.
7.
l'importo di cui al comma primo è determinato con decreto del ministro
di grazia e giustizia emanato di concerto con il ministro del tesoro, sentito
il comitato interministeriale per il credito e il risparmio." 2 . le
disposizioni di cui al comma primo hanno effetto dal trentesimo giorno dalla data
di entrata in vigore della presente legge per i soggetti indicati alle lettere
a) e b) del primo capoverso, e dal novantesimo giorno per i soggetti indicati
alle rimanenti lettere. le modalità della loro attuazione sono disciplinate
dal comitato interministeriale per il credito e il risparmio. art.
31. 1 . il primo comma dell' articolo 9 della legge 4 giugno 1985, n. 281
, è sostituito dal seguente: "chiunque partecipa in una società
esercente attività bancarie, società con azioni quotate in borsa,
società per azioni esercenti il credito, nonché casse rurali e banche
popolari ed ogni altro ente creditizio, in misura superiore al due per cento del
capitale di questa, deve darne comunicazione scritta alla società stessa
e alla banca d'italia entro trenta giorni da quello in cui la partecipazione ha
superato il detto limite. le successive variazioni di ciascuna partecipazione
devono essere comunicate entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento
o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stabilita o da
quello in cui la partecipazione si è ridotta entro la percentuale stessa". art.
32. 1 . il numero 2) dell' articolo 5 del decreto del presidente della repubblica
27 giugno 1985, n. 350 , è sostituito dal seguente: "2) siano stati
sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423 , o della legge 31 maggio 1965, n. 575 , così come successivamente
modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione." art.
33. 1 . dopo l' articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742 , è
inserito il seguente: "art. 2-bis - 1. nei procedimenti per l'applicazione
di una misura di prevenzione, le disposizioni dell'articolo 1 non si applicano
quando sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva
o sia stato disposto il sequestro dei beni, qualora gli interessati o i loro difensori
espressamente rinunzino alla sospensione dei termini, ovvero il giudice, a richiesta
del pubblico ministero, dichiari, con ordinanza motivata non impugnabile, l'urgenza
del procedimento." art. 34. 1 . presso le
segreterie delle procure della repubblica e presso le cancellerie dei tribunali
sono istituiti appositi registri per le annotazioni relative ai procedimenti di
prevenzione. le modalità di tenuta, i tipi dei registri, le annotazioni
che vi devono essere operate, sono fissati con decreto del ministro di grazia
e giustizia da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge nella gazzetta ufficiale. 2 . non possono essere rilasciate
a privati certificazioni relative alle annotazioni operate nei registri. 3
. i provvedimenti definitivi con i quali l'autorità giudiziaria applica
misure di prevenzione o concede la riabilitazione di cui all' articolo 15 della
legge 3 agosto 1988, n. 327 , sono iscritti nel casellario giudiziale secondo
le modalità e con le forme stabilite per le condanne penali. nei certificati
rilasciati a richiesta di privati non è fatta menzione delle suddette iscrizioni.
i provvedimenti di riabilitazione sono altresì comunicati alla questura
competente con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 10-bis della
legge 31 maggio 1965, n. 575. art. 35. 1 . qualora
nei procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge
per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale siano state disposte
le indagini e le misure finora previste dall' articolo 24 della legge 13 settembre
1982, n. 646 , il procedimento relativo all'applicazione delle suddette misure
prosegue innanzi al giudice competente per l'applicazione della misura di prevenzione
ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 , ferma restando l'efficacia dei provvedimenti
già adottati dal giudice penale. 2 . a tal fine, il giudice penale
trasmette gli atti necessari, ad eccezione di quelli che occorra tenere segreti
ai fini del procedimento penale, al suddetto giudice ovvero, quando il procedimento
di prevenzione non sia in corso, al procuratore della repubblica competente; si
osservano le disposizioni di cui all'articolo 23-bis della legge 13 settembre
1982, n. 646. art. 36. 1 . sono abrogati l'articolo
10-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, il quarto comma dell'articolo 23 e
l'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 2 . la seconda parte
del settimo comma dell'articolo 416-bis del codice penale è abrogata; restano
tuttavia ferme le decadenze di diritto ivi previste conseguenti a sentenze divenute
irrevocabili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. la
presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. è fatto obbligo
a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato. lavori
preparatori lavori preparatori camera dei deputati (atto n. 3325): presentato
dal ministro dell'interno (gava) e dal ministro di grazia e giustizia (vassalli)
il 5 novembre 1988. assegnato alla ii commissione (giustizia), in sede referente,
il 28 novembre 1988, con pareri delle commissioni i, v, vi, x e xi. esaminato
dalla ii commissione, in sede referente, il 18 gennaio 1989. camera dei deputati
(atto n. 3325-ter- stralcio degli articoli da 1 a 26 e 28, deliberato dall'aula
il 19 gennaio 1989): assegnato alla ii commissione (giustizia), in sede legislativa,
il 19 gennaio 1989, con pareri delle commissioni i, v, vi, x e xi. esaminato dalla
ii commissione il 25, 26, 31 gennaio 1989; 1 febbraio 1989; 29 marzo 1989; 5,
6, 13, 20 aprile 1989; 20, 27, 28 settembre 1989; 11, 12, 19, 25 ottobre 1989;
15, 16 novembre 1989; 5, 13, 14 dicembre 1989 e approvato il 20 dicembre 1989.
senato della repubblica (atto n. 2036): assegnato alla seconda commissione (giustizia),
in sede deliberante, il 10 gennaio 1990, con pareri delle commissioni prima, quinta,
sesta e ottava, della giunta cee e della commissione per le questioni regionali.
esaminato dalla seconda commissione l'1, 14 febbraio 1990 e approvato l'1 marzo
1990. data a roma, addì 19 marzo 1990 cossiga andreotti, presidente
del consiglio dei ministri gava, ministro dell'interno vassalli, ministro
di grazia e giustizia visto, il guardasigilli: vassalli |