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"Conversione in legge, con modificazioni, del
Decreto legge 25/09/2002, n° 210
recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro
sommerso
e di rapporti di lavoro a tempo parziale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n° 275 del 23 Novembre 2002
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, recante disposizioni
urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti
di lavoro a tempo parziale, è convertito in legge con le modificazioni
riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con
la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 275 del 23 novembre 2002
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione
sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Modifiche alla legge 18 ottobre 2001, n. 383
1. All'articolo 1, comma 4-bis, della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, dopo le parole: "atto di conciliazione" sono inserite
le seguenti:
"nel quale sia indicato il livello di inquadramento attribuito
al lavoratore, come specificato dal contratto collettivo nazionale
di lavoro di riferimento, sottoscritto dalle associazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori e degli
imprenditori o, in mancanza, dai contratti collettivi stipulati
per le categorie affini," e sono aggiunte, in fine, le parole:
"sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative dei lavoratori e degli imprenditori".
2. L'articolo 1-bis della legge 18 ottobre 2001, n. 383,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 1-bis (Emersione progressiva). - 1. In ogni capoluogo
di provincia sono istituiti presso le direzioni provinciali
del lavoro i Comitati per il lavoro e l'emersione del sommerso
(CLES). I Comitati sono composti da 16 membri nominati dal prefetto;
otto dei quali sono designati rispettivamente dal Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero dell'ambiente,
dall'INPS, dall'INAIL, dalla ASL, dal comune, dalla regione
e dalla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo, e otto
designati in maniera paritetica dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro. Il componente designato
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume le
funzioni di presidente. La regione e l'ANCI provvedono, rispettivamente,
ad individuare, nell'ambito del territorio provinciale, l'ASL
e il comune competente alla designazione. I Comitati sono
nominati entro il 30 ottobre 2002. I Comitati possono operare
qualora alla predetta data siano stati nominati la meta' piu'
uno dei componenti. Le funzioni di segreteria dei CLES sono
svolte dalle direzioni provinciali del lavoro.
1-bis. Per l'attivita' e il funzionamento dei CLES e' autorizzata
la spesa massima di 500.000 euro per l'anno 2002 e di 2,6 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2003, cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
2. In alternativa alla procedura prevista dall'articolo 1, gli
imprenditori presentano al CLES di cui al comma 1, dove ha sede
l'unita' produttiva, entro il 28 febbraio 2003 un piano individuale
di emersione contenente:
a) le proposte per la progressiva regolarizzazione ed adeguamento
agli obblighi previsti dalla normativa vigente per l'esercizio
dell'attivita', relativamente a materie diverse da quella fiscale
e contributiva, in un periodo non superiore a diciotto mesi,
eventualmente prorogabile a ventiquattro mesi in caso di motivate
esigenze;
b) le proposte per il progressivo adeguamento agli obblighi
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro in materia
di trattamento economico sottoscritti dalle associazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative dei lavoratori
e degli e degli imprenditori, in un periodo comunque non
superiore al triennio di emersione, mediante sottoscrizione
con apposito verbale aziendale degli accordi sindacali collettivi
a tale fine conclusi, a livello provinciale, tra le organizzazioni
sindacali comparativamente piu' rappresentative e le associazioni
di rappresentanza dei datori di lavoro con riferimento a ciascun
settore economico; per i settori economici per i quali non operano
organi di rappresentanza dei datori di lavoro o dei lavoratori
in sede provinciale, i predetti accordi possono essere conclusi
a livello nazionale o regionale; le proposte per il progressivo
adeguamento agli obblighi in materia di trattamento economico,
in assenza di contratti collettivi nazionali di lavoro propri
del settore economico interessato, devono fare riferimento agli
obblighi previsti nei contratti collettivi nazionali di lavoro
di settori omogeni;
c) il numero e la remunerazione dei lavoratori che si intende
regolarizzare;
d) l'impegno a presentare un'apposita dichiarazione di emersione
successivamente alla approvazione del piano da parte del CLES.
3. I CLES operano in collaborazione con le commissioni
provinciali istituite ai sensi dell'articolo 78, comma 4,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni.
Di tali commissioni fanno parte, ove gia' non presenti, le
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei prestatori
di lavoro, nonche' le organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei prestatori di lavoro che hanno sottoscritto
l'avviso comune, in materia di emersione dell'economia sommersa,
in data 19 luglio 2002.
4. Comma soppresso.
5. I comitati di cui al comma 1 ricevono i piani di emersione
individuale presentati dai datori di lavoro interessati all'emersione
progressiva ed hanno i seguenti compiti:
a) valutare le proposte di progressivo adeguamento agli obblighi
di legge diversi da quelli fiscali e previdenziali formulando
eventuali proposte di modifica;
b) valutare la fattibilita' tecnica dei contenuti del piano
di emersione;
c) definire, nel rispetto degli obblighi di legge, temporanee
modalita' di adeguamento per ciascuna materia da regolarizzare;
d) verificare la conformita' del piano di emersione ai minimi
contrattuali contenuti negli accordi sindacali di cui al comma
2.
5-bis. Qualora il piano individuale di emersione contenga
proposte per il progressivo adeguamento che coinvolgono interessi
urbanistici e ambientali, il CLES sottopone il piano al parere
del comune competente per territorio, che esprime, in ordine
a tali interessi, un parere vincolante entro trenta giorni dalla
ricezione della richiesta. Decorso tale termine il CLES valuta
comunque il piano.
6. I componenti dei CLES non sono responsabili per i fatti connessi
alla realizzazione del piano di emersione progressiva che si
verificano durante il periodo di attuazione dello stesso, nonche'
del mancato rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle
attivita' al termine del periodo di emersione.
7. Per la presentazione del piano individuale di emersione,
gli imprenditori che intendono conservare l'anonimato possono
avvalersi delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
o dei professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti,
dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro,
che provvedono alla presentazione del programma al competente
CLES, con l'osservanza di misure idonee ad assicurare la riservatezza
dell'imprenditore stesso.
8. Il CLES approva il piano individuale di emersione nell'ambito
delle linee generali definite dal CIPE, secondo quanto stabilito
dal comma 1 dell'articolo 1.
9. Il CLES approva il piano di emersione entro sessanta giorni
dalla sua presentazione, previe eventuali modifiche concordate
con l'interessato o con i soggetti di cui al comma 7, ovvero
respinge il piano stesso.
10. Le autorita' competenti, previa verifica della avvenuta
attuazione del piano, rilasciano le relative autorizzazioni
entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini fissati nel
piano. L'adeguamento o la regolarizzazione si considerano, a
tutti gli effetti, come avvenuti tempestivamente e determinano
l'estinzione dei reati contravvenzionali e delle sanzioni connesse
alla violazione dei predetti obblighi.
11. La dichiarazione di emersione ai sensi del presente articolo
e' presentata entro il 15 maggio 2003 e produce gli altri effetti
previsti dall'articolo 1.
12. Le certificazioni di regolarita' rilasciate ai datori di
lavoro, precedentemente alla presentazione dei piani individuali
di emersione, conservano la loro efficacia.
13. I soggetti che hanno fatto ricorso ai contratti di riallineamento
retributivo di cui al decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, che gia' in corso di applicazione di tali contratti
non sono riusciti a rispettare gli obblighi assunti, ovvero
che alla conclusione del periodo previsto per il riallineamento
non sono riusciti a corrispondere i minimi contrattuali nazionali,
possono accedere ai programmi di emersione progressiva secondo
le modalita' stabilite nel presente articolo.
14. I soggetti che si avvalgono dei piani individuali di emersione
sono esclusi dalle gare di appalto pubblico fino alla
conclusione del periodo di emersione.
15. L'approvazione del piano individuale di emersione ai sensi
del presente articolo comporta, esclusivamente per le violazioni
oggetto di regolarizzazione, la sospensione, gia' nel corso
dell'istruttoria finalizzata all'approvazione del piano stesso,
di eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di
controllo e vigilanza nei confronti del datore di lavoro che
ha presentato il piano.".
2-bis. I piani di emersione individuale gia' presentati alla
data di entrata in vigore del presente decreto sono trasmessi,
a cura del sindaco, alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente
competenti.
3. Al comma 5 dell'articolo 3 della legge 18 ottobre 2001, n.
383, dopo le parole: "redditi di lavoro autonomo" sono aggiunte
le seguenti: "e alle imprese che svolgono attivita' agricola
non produttiva di reddito di impresa".
Art. 1-bis
Ambito di applicazione delle disposizioni
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano, in
quanto compatibili, anche alle societa' ed associazioni sportive,
artistiche e culturali nonche' alle comunita' terapeutiche convenzionate,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Art. 2.
Norme in materia di appalti pubblici
1. Le imprese che risultano affidatarie di un appalto pubblico
sono tenute a presentare alla stazione appaltante la certificazione
relativa alla regolarita' contributiva a pena di revoca dell'affidamento.
1-bis. La certificazione di cui al comma 1 deve essere presentata
anche dalle imprese che gestiscono servizi e attivita' in convenzione
o concessione con l'ente pubblico, pena la decadenza della convenzione
o la revoca della concessione stessa.
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, l'INPS, l'INAIL stipulano convenzioni al fine del
rilascio di un documento unico di regolarità contributiva.
3. All'articolo 29, comma 5, del decreto-legge 23 giugno 1995,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1995, n. 341, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2006".
Art. 3.
Rapporti di lavoro a tempo parziale
1. All'articolo 3, comma 15, del decreto legislativo 25 febbraio
2000, n. 61, e successive modificazioni, le parole: "continuano
a produrre effetti sino alla scadenza prevista e comunque non
oltre il 30 settembre 2002" sono sostituite dalle seguenti:
"continuano a produrre effetti, salvo diverse previsioni
dei contratti collettivi, sino alla scadenza prevista e
comunque non oltre il 30 settembre 2003".
Art. 4.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
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