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(Gazzetta Ufficiale 27 Febbraio 1991, n° 49)
Regolamento
recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni
committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati
speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti
alle gare per l'esecuzione di opere pubbliche Il
Presidente del Consiglio dei Ministri: Visto
l'art. 17, comma 3, della legge 23 Agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività
di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; vista la
legge 19 Marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre forme di manifestazioni di pericolosità
sociale; Visto l' art. 17, comma 2, della citata legge n. 55 del 1990,
il quale dispone che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche
comunitarie, vengano definite le disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti
delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara
e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti
partecipanti alle gare; Ritenuta l'opportunità
di disciplinare con tali disposizioni gli appalti e le concessioni di costruzione
e gestione di cui alle direttive del Consiglio n. 71/305/CEE e n. 89/440/CEE;
Sentiti i Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del
6 Dicembre 1990; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata
nella riunione del 10 Gennaio 1991; Sulla proposta del Ministro dei
lavori pubblici; Adotta il seguente
regolamento: Art. 1. Iscrizione all'albo
nazionale dei costruttori 1. Ai concorrenti alle
gare non può essere richiesta una classifica d'importo d'iscrizione all'Albo nazionale
dei costruttori (A.N.C.) superiore a quella in cui e' ricompreso l'importo a base
d'asta. Lo stesso limite deve osservarsi anche nel caso di opere che richiedano
il possesso della iscrizione ad una pluralità di categorie di lavori. 2. L'importo
complessivo delle iscrizioni richieste non può essere diversificato in ragione
del fatto che l'impresa chieda di partecipare alla gara singolarmente ovvero riunita
in associazione temporanea o consorzio, ne' in ragione del territorio in cui essa
ha sede o devono eseguirsi i lavori. Nelle regioni a statuto speciale, ove siano
previsti albi regionali, deve essere espressamente indicata l'equivalenza delle
iscrizioni all'A.N.C. a quelle per categorie e classifiche degli albi regionali.
3. Per le imprese stabilite in altri Stati membri della CEE l'iscrizione all'A.N.C.
non e' condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di appalto e di
concessione, nonché per l'affidamento dei relativi subappalti. Tali imprese possono
sostituire il certificato di iscrizione all'albo con le attestazioni previste
dagli artt. 13 e 14 della legge 8 Agosto 1977, n. 584. Art.
2. Categoria prevalente ed opere scorporabili 1.
Nel bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classifiche
dell'A.N.C. richieste per l'accesso delle imprese alle gare, nonché le parti dell'opera
scorporabili, con i relativi importi. 2. In particolare deve essere indicata
una sola categoria prevalente, individuata in quella che identifica l'opera da
realizzare tra le categorie di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici
25-2-1982 (v. tabella legge 57/1962). Ove sussistano, ai sensi dell'art. 7 della
legge 10 Dicembre 1981, n. 741, comprovati motivi tecnici, indicati in sede di
progetto e nel bando di gara, può essere richiesta l'iscrizione anche in altre
categorie tra quelle di cui al menzionato decreto 25-2-1982. Art.
3. Documentazione e termini 1. Al fine di evitare
discriminazioni nell'accesso alle gare non e' consentito richiedere certificati
con termini di validità ridotti a quelli di ordinaria vigenza, oppure che l'iscrizione
all'A.N.C. sia stata conseguita da un determinato periodo di tempo. 2.
Alle gare di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU si applicano i termini
previsti dalla direttiva del consiglio n. 89/440/CEE. 3. Fatti salvi i termini
previsti da leggi speciali, quelli ordinari di ricezione delle domande e delle
offerte per le gare di importo inferiore alla soglia comunitaria non possono essere
stabiliti in misura inferiore alla metà di quelli fissati per le gare di rilevanza
comunitaria. 4. Qualora la presentazione dell'offerta richieda adempimenti
preliminari particolarmente complessi per ragioni tecniche o per altri motivi,
i termini per la presentazione devono essere fissati in modo adeguato. 5.
Nel caso di ricorso alle procedure d'urgenza occorre indicare espressamente nel
bando di gara le relative motivazioni. In ogni caso il ricorso a tali procedure
non e' consentito quando le ragioni dell'urgenza siano addebitabili a fatto proprio
dell'Amministrazione. 6. I requisiti richiesti ai sensi degli artt. 5, 6 e
8 sono comprovati secondo quanto prescrive il regolamento dell'Albo nazionale
dei costruttori approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 Marzo
1989, n. 172. 7. I bandi e gli avvisi di gara devono essere redatti secondo
i modelli allegati al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante.
Art. 4. Consorzi e associazioni temporanee
Anche nei bandi di gara di importo inferiore
alla soglia comunitaria deve essere espressamente indicato che le imprese sono
ammesse a partecipare alle gare, oltre che singolarmente, anche riunite in associazioni
temporanee o in consorzio. Art. 5.
Appalti di importo inferiore a 5 milioni di ECU 1.
Per gli appalti di importo pari o inferiore ad un milione di ECU, l'ente committente
richiede, ai fini dell'accertamento dell'idoneità tecnica e finanziaria dell'impresa,
il solo certificato d'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori per categoria
e classifica corrispondente ai lavori previsti nell'appalto. 2. Per gli appalti
d'importo superiore ad un milione e inferiore a cinque milioni di ECU, l'ente
committente, fermo restando quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 della legge 8
Agosto 1977, n. 584, richiede, nel bando di gara, oltre il certificato d'iscrizione
all'Albo nazionale dei costruttori, o, per le imprese stabilite in altri Stati
membri della CEE, le attestazioni previste dagli artt. 13 e 14 della legge 8 Agosto
1977, n. 584, la dichiarazione del possesso, da provare successivamente ai sensi
dell'art. 19 della stessa legge n. 584, dei seguenti ulteriori requisiti, con
riferimento all'ultimo quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando:
a) cifra d'affari in lavori, derivante da attività
diretta e indiretta dell'impresa, ai sensi dell'art. 4, comma 2 lettere c) e d),
del decreto ministeriale 9 Marzo 1989, n. 172, variabile tra 1 e 1,50 volte l'importo
a base d'asta; b) costo per il personale dipendente non inferiore a un valore
pari allo 0,10 della cifra d'affari in lavori richiesti ai sensi della lettera
a), nonché, per gli appalti di importo pari o superiore a 3,5 milioni di ECU,
esecuzione di lavori nella categoria prevalente per un importo complessivo variabile
tra 0,30 e 0,40 volte l'importo a base d'asta. Art.
6. Appalti di importo pari o superiore a cinque milioni di ECU e inferiore a trentacinque
milioni di ECU 1. Per gli appalti d'importo pari
o superiore ai cinque milioni di ECU e inferiore a trentacinque milioni di ECU,
l'ente committente fermo restando quanto stabilito dagli artt. 17 e 18 della legge
8 Agosto 1977, n. 584, richiede nel bando di gara oltre il certificato di iscrizione
all'Albo nazionale dei costruttori o, per le imprese stabilite in altri Stati
membri della CEE, le attestazioni previste dagli artt. 13 e 14 della legge 8 Agosto
1977, n. 584 la dichiarazione del possesso, da provarsi successivamente ai sensi
dell'art. 19 della stessa legge n. 584, dei requisiti, prescelti tra quelli indicati
dai predetti artt. 17 e 18 della legge n. 584, cosi' come di seguito precisati:
a) referenze bancarie documentate con la produzione
di referenze rilasciate in busta sigillata dagli istituti di credito indicati
dall'impresa; b) cifra d'affari globale e in lavori derivante da attività
diretta ed indiretta, di cui all'art. 4, comma 2, lettere c) e d), del decreto
del Ministro dei lavori pubblici 9 Marzo 1989, n. 172, dell'impresa negli ultimi
tre esercizi antecedenti la pubblicazione del bando, richiesta per un importo
variabile tra 2 e 2,50 volte l'importo a base d'asta per la cifra d'affari globale,
e nella misura variabile tra 1,50 e 2,00 per la cifra in lavori; c) importo
complessivo dei lavori eseguiti nell'ultimo quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando nella categoria prevalente o nelle categorie d'iscrizione
richieste ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 10 Dicembre 1981, n. 741.
Tale importo e' richiesto in misura variabile tra 0,60 e 1,20 volte l'importo
a base d'asta; d) esecuzione, nell'ultimo quinquennio, di uno o due lavori
nella categoria prevalente o nelle categorie d'iscrizione previste nel bando ai
sensi dell'art. 7, comma 6, della legge 10 Dicembre 1981, n. 741. L'importo di
tali lavori e' richiesto in misura variabile tra 0,40 e 0,50 volte quello a base
d'asta qualora comprovato con un solo lavoro e nella misura variabile tra o,50
e 0,60 volte l'importo a base d'asta qualora comprovato con due lavori. Quando
nel bando si richiedono più categorie ai sensi dell'art. 7 comma 6, della legge
10 Dicembre 1981, n. 74, i requisisti di cui alle lettere c) e d) dovranno essere
riferiti a ciascuna di esse. 2. I lavori
valutabili di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono quelli iniziati ed ultimati
nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, ovvero la parte
di essi ultimata nello stesso periodo per il caso di lavori iniziati in epoca
precedente, nonché la sola parte eseguita e contabilizzata dalla stazione appaltante
nel caso di lavori in corso di esecuzione. 3. Nell'importo dei lavori deve
essere compreso quello contabilizzato al netto del ribasso d'asta sommato a quello
della relativa revisione prezzi. 4. Il requisito concernente l'attrezzatura,
i mezzi d'opera e l'equipaggiamento tecnico e' dimostrato mediante dichiarazione
dell'interessato circa la proprietà o l'effettiva disponibilità di essi in relazione
alle caratteristiche dei lavori da realizzare. Non e' consentito richiedere attrezzature,
mezzi d'opera ed equipaggiamenti tecnici che abbiano l'effetto di favorire determinate
imprese o di eliminarne altre. 5. Il requisito concernente l'organico e i
tecnici, con riferimento agli ultimi tre anni, va documentato mediante la dimostrazione
di aver sostenuto un costo per il personale dipendente negli ultimi tre esercizi
non inferiore ad un valore pari allo 0,10 della cifra d'affari in lavori, derivante
da attività diretta ed indiretta dell'impresa, negli ultimi tre esercizi. Nel
caso in cui il rapporto tra il costo del personale dipendente e la cifra d'affari
in lavori sia inferiore alla percentuale di cui sopra, si applicano le disposizioni
dell'art. 18, comma 5, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 Marzo 1989,
n. 172; la cifra d'affari cosi' convenzionalmente rideterminata vale anche per
la dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b). 6.
Le amministrazioni committenti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione
della qualificazione di cui agli artt. 17 e 18 della legge 8 Agosto 1977, n. 584,
con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo. Art.
7 Appalti d'importo pari o superiore a trentacinque milioni di ECU Per
gli appalti di importo pari o superiore a trentacinque milioni di ECU, i valori
massimi dei requisiti di cui all'art. 6 previsti per gli appalti d'importo pari
o superiore a cinque milioni e inferiore a trentacinque milioni di ECU sono incrementati
in misura variabile tra un minimo del 20% ed un massimo del 40%. Art.
8. Associazioni temporanee di tipo orizzontale e verticale 1.
Per le associazioni d'imprese in cui ciascuna è iscritta, secondo la normativa
vigente, alla o alle categorie e classifiche dell'A.N.C. richieste dall'appalto,
i requisiti finanziari e tecnici - sempreché frazionabili - di cui agli artt.
17 e 18 della legge 8 Agosto 1977, n. 584, previsti nei precedenti articoli per
l'impresa singola devono essere posseduti nella misura variabile tra il 40% ed
il 60% dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla o dalle
mandanti, a ciascuna delle quali deve essere richiesta una percentuale variabile
tra un minimo del 10% ed il massimo del 20% di quanto richiesto cumulativamente.
2. Nel caso di associazione di imprese in cui, secondo la normativa vigente,
è consentito che ciascuna sia iscritta ad una sola categoria dell'A.N.C. tra quelle
richieste dall'appalto, i requisiti finanziari e tecnici di cui agli artt. 17
e 18 della legge 8 Agosto 1977, n. 584, previsti nei precedenti articoli per l'impresa
singola devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria prevalente; possedere
i requisiti previsti per l'importo della categoria dei lavori che intende assumere
e nella misura indicata per |'impresa singola. Art.
9. Adeguamento dei capitolati speciali alla legge 19 Marzo 1990, n. 55 1.
La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la cassa
edile - infortunistici ed assicurativi deve essere presentata prima dell'inizio
dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
2. La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali
ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla
contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale.
Il direttore dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali
versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento. 3. Il piano
delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto al comma 8 dell'art.
18 della legge 19 Marzo 1990, n. 55, deve essere consegnato all'amministrazione
e messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive
di controllo dei cantieri prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre trenta
giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi. 4. Il piano sarà aggiornato
di volta in volta e coordinato, a cura dell'appaltatore, per tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese
subappaltatrici compatibile tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
5. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto
obbligo incombe all'impresa mandataria designata quale capogruppo. 6. Il direttore
tecnico di cantiere e' responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Art.
10. Esclusioni 1. Ai fini della individuazione
degli appalti di lavori esclusi dalla normativa del presente regolamento si applicano
le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 8 Agosto 1977, n. 584, ad eccezione
della prima parte della lettera a). Art.
11. Entrata in vigore Il presente regolamento
entra in vigore il 28 Febbraio 1991. -
omissis - Sono omessi gli allegati. |