|
Ispettorato generale per l'A.N.C. e per i contratti, Div. 32° Clausole da inserire
nelle lettere d'invito e nei contratti per l'esecuzione di opere pubbliche ai
fini dell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro(4) Con la
circolare 7 novembre 1951 n. 6064 (Gabinetto) (§568) furono com'è noto, impartite
disposizioni circa le clausole da inserire nelle lettere di invito alle gare da
esperirsi dai dipendenti Uffici dell'Amministrazione e nei relativi contratti
ai fini dell'osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai
contratti collettivi di lavoro. Con
successiva circolare 21 febbraio 1962, n.1229 (§573). fu poi disposto che la clausola
di cui al punto 1) della circolare predetta venisse opportunamente integrata evidenziando
la obbligatorietà dell'osservanza delle clausole patrizie nazionali e provinciali
sulle Casse Edili ed Enti scuola: Come
è stato peraltro osservato, la imperfetta formulazione delle clausole predette
consentirebbe a talune imprese esecutrici, di qualificazione categoriale diversa
da quella industriale, di derogare dalla disciplina prevista dai contratti collettivi
per il settore industriale, disattendendo, così, le finalità espressamente perseguite
dalla citata circolare n. 6064 (§568). Pertanto,
al fine di assicurare pienamente, oltre ad un equo ed uniforme trattamento ai
lavoratori impiegati nella esecuzione delle opere di competenza, la parità concorrenziale
delle imprese aspiranti agli appalti, si dispone che, a decorrere dalla ricezione
della presente circolare, le clausole indicate nella citata circolare n. 6061
(§568), da inserirsi nelle lettere d'invito e nei relativi contratti, vengono
modificate come segue: 1.
<<Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa
si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle aziende industriali edili
ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'impresa
si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo
la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative anche nei rapporti
con i soci .
I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse o indipendentemente dalla natura industriale o artigiana,
dalla struttura o dimensione dell'impresa stessa e da ogni altra qualificazione
giuridica, economica o sindacale>>. 2.
<<L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza
della norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti nei
confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo
non disciplini l'ipotesi del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla
responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri
diritti stazione appaltante.
Non sono, in ogni caso, considerati le commesse date dall'impresa alle altre imprese: a)
per la fornitura di materiali; b)
per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici, sanitari e simili
che si eseguono a mezzo di ditte specializzate>>. 3.
<<In caso inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo,
accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro,
la stazione appaltante medesima comunicherà all'impresa e, se del caso anche all'Ispettorato
suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% dei pagamenti
in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione dei
pagamenti del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando la somme così accantonate
a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il
pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando
dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti
sono stati integralmente adempiuti. Per
le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui spora, l'impresa non può porre
eccezioni alla stazione appaltante, né a titolo di risarcimento danni>>.
A
maggiore chiarimento del nuovo testo della clausole in questione si precisa quanto
segue: 1.
In clausola di cui al punto1) della circolare. 6064 del 7 novembre 1951 (§568),
è stata anzitutto modificata con la soppressione della enunciazione del motivo
per il quale l'Amministrazione fa obbligo all'impresa appaltatrice di applicare
i contratti collettivi. Tale
motivazione, oltre a essere superflua, risultava poi incompleta e considerati
più ampi ed articolati motivi enunciati nella circolare medesima. D'altra
parte, l'obbligo da parte delle imprese appaltatrici di opere pubbliche, di osservare
in genere i contratti collettivi, deriva ora direttamente dagli art. 17 e 19 del
capitolo generale approvato con D.P.R. 10 luglio 1962, n.1063. 2.
La formulazione della clausola predetta è stata, inoltre vincolata affinché resti
stabilito, fuori di ogni dubbio che: a)
I contratti collettivi alla cui osservanza l'impresa si obbliga sono il contratto
collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili
ed affini e gli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo
e nella località in cui si svolgono i lavori costituenti oggetto dell'appalto. Su
tali contratti ed accordi, l'Amministrazione si basa, infatti per la formazione
dei prezzi d'appalto. Al
riguardo si precisa che attualmente, la disciplina collettiva alla quale le imprese
appaltatrici sono tenute è quella costituita dal contratto collettivo nazionale
di lavoro 25 novembre 1996, in vigore dal 1° dicembre 1996 e dagli accordi locali
integrativi della stesso. b)
L'impresa si obbliga ad appiccare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale e negli accordi locali anzidetti. La
dizione è di tale ampiezza e chiarezza da non consentire alcuna esclusione; tutte
le norme contrattuali, ancorché non siano strettamente attinenti al trattamento
economico e normativo dei lavoratori, debbano essere applicate dall'impresa. La
funzione della clausola, infatti, non è soltanto quella di assicurare alla manodopera
impiegata nella esecuzione di opere pubbliche le condizioni normative e retributive
risultanti dai contratti collettivi di lavoro, ma anche quella di garantire che
nessuna discriminazione concorrenziale si crei fra impresa ed impresa sul piano
degli derivante dall'applicazione di tali contratti. Nella
clausola si è pertanto, ritenuto superfluo confermare l'espresso riferimento agli
obblighi di contribuzione ed accantonamento inerenti alle Casse Edili ed Enti
Scuola di cui alla citata circolare n. 1229 del 211 febbraio 1962 (§578), come
pure non si è ritenuto necessario evidenziare l'obbligatorietà degli
adempimenti relativi al nuovo istituto dell'anzianità di mestiere, previsto dall'articolo
38 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro 25 novembre 1966. Tale
espresso riferimento e tale evidenziare potevano essere, invero, opportuni nella
precedente formulazione della clausola, perché non sorgessero dubbi circa l'obbligatorietà
di adempimenti verso organismi estranei al rapporto di lavoro e non immediatamente
riconducibili al trattamento economico e normativo della mano d'opera; nessun
dubbio può; invece, sussistere sulla base della nuova formulazione che sancisce
l'obbligatorietà indistintamente ed integralmente, di tutte le norme del contratto
nazionale e degli accordi locali integrativi, tra le quali sono comprese, ovviamente,
quello che prevedono gli obblighi sopra ricordati. Resta,
perciò confermato che i competenti uffici dell'Amministrazione avranno cura di
accertare nei modi ritenuti più idonei; anche ai fini dell'applicazione delle
sanzioni amministrative previste, che le imprese appaltatrici, in conformità all'impegno
assunto di osservare integralmente i contratti ed accordi collettivi, abbiano
adempiuto, tra l'altro, agli obblighi specifici inerenti alla Casse Edili, agli
Enti Scuola e all'Istituto dell'anzianità di mestiere. Circa
gli obblighi nei confronti delle Casse Edili si ritiene opportuno chiarire,
nell'occasione che , ai fini considerati, non è influente la sentenza n. 129 del
13 luglio 1963, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima
l'estensione erga omnes delle clausole dei contratti collettivi del settore della
edilizia concernenti le Casse Edili, giacché la pronuncia di illegittimità costituzionale
non attiene al contenuto delle clausole contrattuali, bensì alla loro estraneità
rispetto alle materie per le quali il Governo era stato autorizzato ad emanare
norme delegate; c)
Con la precisazione di cui al terzo capoverso della clausola l'impresa è tenuta
all'osservanza integrale dei contratti sopra precisati, "indipendentemente dalla
natura industriale o artigiana, dalla struttura (impresa individuale, società
di persone, di capitali ecc.) e dimensione (grande, piccola o media impresa )
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale
". Con
ciò si è voluto porre in migliore evidenza la finalità primaria della clausola
stessa, intesa a realizzare, nell'interesse generale, la parità concorrenziale
di tutte le imprese appaltatrici di opere pubbliche sul piano degli oneri derivanti
dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro. D'altra
parte, si osserva incidentalmente "il richiamato contratto collettivo nazionale
di lavoro 25 novembre 1966 e negli accordi locali integrativi dello stesso, risultano
stipulati per tutte le imprese edili ed affini e per gli operai ad esse dipendenti,
senza che rilevi la natura industriale o artigiana delle imprese stesse. Per
quanto concerne la clausola di cui al punto 3 della circolare n. 6064 (§568) il
testo della stessa, coerentemente con le variazioni apportate alla clausola di
cui al punto 1), è stato modificato nel senso che il pagamento delle somme accantonate
potrà avvenire solo quando lIspettorato del lavoro abbia accertato lintegrale
adempimento degli obblighi derivanti dal contratto nazionale e dagli accordi locali,
mentre laccenno contenuto nella precedente formulazione della clausola alla
corresponsione ai dipendenti di quanto loro dovuto, poteva sembrare riferirsi
unicamente agli obblighi di carattere retributivo. Infine,
è stata soppressa la previsione contenuta nel precedente testo della clausola,
secondo la quale poteva autorizzarsi il pagamento allimpresa dalle somme
accantonate qualora venisse accertato, dallIspettorato del lavoro, che leventuale
vertenza era stata definita. Si
è, infatti, ritenuta più rispondente alle finalità delle clausole in esame che,
anche in caso di vertenza, il pagamento delle somme accantonate venga effettuato
solo quando lIspettorato del lavoro abbia accertato che gli obblighi derivanti
dai contratti e accordi collettivi di lavoro, sono stati, comunque, integralmente
adempiuti. |