Oggetto:
Appalti d'Opera Pubblica - Strumenti di tutela per i dipendenti dell'appaltatore
e del subappaltatore.
1. Premessa
Si avverte in maniera sempre più pressante la necessità di rendere maggiormente
incisiva ed efficace lazione di vigilanza sul lavoro negli appalti
pubblici, anche in considerazione del fatto che tra gli impegni normativi assunti
dal Governo, dalle Regioni e dalle Parti sociali, attraverso la redazione di Carta
2000, è contemplato, tra gli altri, quello di assicurare standards di sicurezza
elevati nel settore degli appalti.
La particolare attenzione, inoltre, per
il lavoro nei cantieri, mostrata di recente dal Governo attraverso limpegno
assunto in sede di "Patto sociale per lo sviluppo e loccupazione", la formulazione
di un disegno di legge presentato di recente da questo Ministero e finalizzato
a valorizzare il costo della manodopera tra gli elementi di qualificazione del
valore dellappalto (attraverso il riferimento al costo del lavoro per la
determinazione del costo delle gare dappalto), inducono necessariamente
a richiamare lattenzione di codesti uffici anche sulle problematiche relative
agli strumenti di tutela dei lavoratori, che lordinamento appresta nel campo
degli appalti di lavori pubblici.
In particolare, ci si riferisce
alle norme concernenti i rapporti tra committente ed appaltatore da un lato e
tra appaltatore e subappaltatore dallaltro, sotto i vari profili dellosservanza
dei contratti collettivi nazionali, della materia contributiva nonché di quella
concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Ciò al fine
di indirizzare lintervento degli organi ispettivi verso una duplice indagine
che sia idonea:
- da un lato, con riferimento al controllo
del rapporto tra committente ed appaltatore, a coinvolgere il committente stesso
sia nelle tematiche riguardanti la sicurezza, la regolarità contributiva e contrattuale
sia in quelle concernenti linformazione che ai committenti stessi va data
in caso di accertata irregolarità;
- dallaltro, in
relazione al controllo del rapporto tra appaltatore e subappaltatore, ad evidenziare
il vincolo di solidarietà che astringe entrambi, anche in forza dell'autorizzazione
che il committente deve rilasciare per lesecuzione delle opere in subappalto.
Si
intende, in altre parole, richiamare l'attenzione di codeste Direzioni Provinciali
del lavoro - attraverso una ricognizione delle norme disciplinanti la materia
de qua - sulla possibilità, attribuita al committente dall'ordinamento,
di esperire azioni contrattuali nei confronti dell'appaltatore qualora il medesimo
si renda inadempiente agli obblighi convenzionali in senso stretto, previdenziali,
nonché a quelli previsti in materia di sicurezza.
A tal proposito,
si evidenzia a codesti uffici periferici l'opportunità di contribuire, attraverso
apposite segnalazioni alle Amministrazioni competenti (Enti committenti) - ferma
restando la comunicazione di reato all'autorità giudiziaria per i corrispondenti
illeciti penali -, all'attuazione della tutela operante sul piano strettamente
civilistico.
2. Rapporto tra committente ed appaltatore
Occorre
richiamare in via preliminare e ai fini di una corretta applicazione delle leggi
riguardanti losservanza del CCNL, della materia contributiva e della sicurezza
sul lavoro, il D.P.R. 16 luglio 1962, n.1063 (Approvazione del capitolato generale
dappalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici),
il quale, allart.17, prevede che nei contratti sarà stabilito di regola
che lappaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
di lavoro vigenti nella località e nei tempi in cui si svolgono i lavori. Lart.19
prevede espressamente che lappaltatore deve osservare le norme e prescrizioni
dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,
assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
Lart.36
della legge n. 300/70 dispone altresì che nei capitolati di appalto attinenti
allesecuzione di opere pubbliche deve essere inserita la clausola esplicita
determinante lobbligo per lappaltatore di applicare o di far applicare
nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti
dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona. Il comma 2 della
stessa disposizione specifica ulteriormente che tale obbligo dovrà essere osservato
sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva,
per tutto il tempo in cui limprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie.
"Ogni infrazione di detto obbligo che sia accertata dallIspettorato
del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione
sia stata disposta la concessione del beneficio o dellappalto.Questi adotteranno
le opportune determinazioni fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi
o nel caso di recidiva potranno decidere lesclusione del responsabile, per
un tempo fino a 5 anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie
o creditizie ovvero da qualsiasi appalto. "
Si tratta,
dunque, di norme che disciplinano le clausole relative alla tutela dei lavoratori
dal punto di vista fisico, previdenziale e retributivo.
Ulteriori
obblighi a carico dellimpresa appaltatrice dei lavori, imposti pur sempre
nella prospettiva della tutela del lavoratore subordinato, sono previsti dallart.
18 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità
sociale), secondo cui lappaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare
integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si
svolgono i lavori; è altresì responsabile in solido dellosservanza delle
norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti
per le prestazioni rese nellambito del subappalto.
Si
prevede poi lobbligo a carico dellimpresa appaltatrice dei lavori
di provvedere alla trasmissione allamministrazione o allente committente,
prima dellinizio dei lavori, della documentazione di avvenuta denuncia agli
enti previdenziali, nonché lobbligo di predisporre, sempre prima dellinizio
dei lavori, il piano di sicurezza e quello operativo per la tutela fisica dei
lavoratori, piani che dovranno essere messi a disposizione delle autorità competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.
Il
D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406 (Attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia
di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici) prevede, poi,
allart.18, che può essere escluso dalla procedura di appalto il concorrente
che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti
adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione italiana
o la legislazione dello Stato di residenza. Lamministrazione aggiudicatrice
deve chiedere agli offerenti oppure ai partecipanti ad una procedura di appalto
di indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione della propria offerta,
degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni
di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere
eseguiti i lavori.
Lart. 17, L. 12 marzo 1999, n. 68,
prevede infine lobbligo per le imprese, sia pubbliche che private, che partecipano
a bandi per appalti pubblici o intrattengono rapporti convenzionali o di concessione
con pubbliche amministrazioni, di presentare preventivamente alle stesse la dichiarazione
del legale rappresentante circa la regolare posizione rispetto alle norme disciplinanti
il lavoro dei disabili, accompagnata dalla certificazione attestante il rispetto
delle norme contenute nella stessa legge n. 68/99, concernente i l diritto al
lavoro dei disabili medesimi.
Da quanto fin qui evidenziato
emerge chiaramente come da più parti scaturisca un'obbligazione ex lege del
datore di lavoro-appaltatore di provvedere al rispetto della normativa statale
e collettiva posta a tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
In
realtà, non appare infondato ritenere che lo stesso oggetto del contratto dappalto
dopera pubblica (oggetto inteso come contenuto sostanziale del contratto,
come ciò che le parti stabiliscono) risenta necessariamente delle statuizioni
normative dettate a tutela dei lavoratori posti alle dipendenze dello stesso appaltatore.
Considerato
che i lavoratori rappresentano una costante ineliminabile nellorganizzazione
del lavoro di impresa, la normativa posta a loro tutela informa di sé necessariamente
lo stesso oggetto del contratto dappalto dopera pubblica, a tal punto
da contribuire alla sua stessa determinazione.
Gli stessi
principi di qualità, professionalità e correttezza di cui allart.
8 della L. n. 109/94, così come da ultimo modificata dalla L. n. 415 del 1998,
rappresentano unulteriore conferma di come il contenuto del contratto dappalto
pubblico sia necessariamente integrato dallimpianto normativo posto a tutela
dei lavoratori: vengono infatti annoverati tra i requisiti di qualificazione anche
quelli relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti
alle casse edili.
In verità, la regolamentazione degli interessi
contrattuali, oltre che scaturire da ciò che le parti intendono realizzare conformemente
alla loro volontà, trae origine altresì dalle fonti di integrazione del contratto
medesimo.
Lart. 1374 c.c. dispone infatti che "il
contratto obbliga le parti non soltanto a quanto è nel medesimo espresso, ma anche
a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge o, in mancanza, secondo
gli usi e lequità."
Orbene per ciò che più direttamente
concerne il contratto dappalto pubblico sembra ragionevole ritenere che
il medesimo obblighi le parti (appaltatore e committente) non solo a quanto le
stesse hanno stabilito ma altresì a tutto ciò che ne consegue ex lege.
In
altre parole, lappaltatore non solo è tenuto a realizzare, con organizzazione
dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, lopera commissionata
dal committente , ma è altresì obbligato ad eseguirla nel rispetto delle norme
dettate a tutela dei lavoratori.
Di talchè la violazione di
queste ultime potrebbe integrare gli estremi dellinadempimento contrattuale
con tutte le conseguenze che ne derivano sul piano giuridico, prima fra tutte
la possibilità, per il committente, di esperire unazione di risoluzione
del contratto dappalto (art.1453 c.c.), o quanto meno disporre una sospensione
obbligatoria dei lavori.
A tal fine gli Uffici periferici
addetti allattività di vigilanza avranno cura di segnalare prontamente alle
amministrazioni appaltanti linadempimento medesimo, cosicchè queste ultime
potranno adottare le opportune determinazioni al riguardo.
2.1.Violazione delle norme previdenziali ed assistenziali
Qualora
nei capitolati dappalto sia inserita la cosiddetta "clausola sociale"
che prevede il diritto dellente appaltante di effettuare una corrispondente
trattenuta sui crediti dellappaltatore ove questultimo risulti inadempiente
agli obblighi previdenziali ed assistenziali derivanti sia da leggi che da contratti
collettivi è da ritenersi che ciò comporti una contrattualizzazione di
obblighi legali, cosicché allinadempimento della clausola medesima conseguono
gli effetti giuridici di un inadempimento contrattuale. La "clausola sociale"
rende quindi direttamente obbligato lappaltatore verso il committente.
Così
il mancato adempimento dellappaltatore agli obblighi sociali, integrando,
nel contempo, gli estremi di un inadempimento verso la committente, conferisce
a questultima linteresse ad agire contro la compagnia assicuratrice
che abbia rilasciato la polizza fideiussoria di cui allart. 30 comma
2 L. n. 109/94 e succ. mod. - a garanzia dei debiti contrattuali dellappaltatore
medesimo.
Tale tutela si pone a complemento della previsione
contenuta nellart. 19 comma 2 del D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063. Questultima
norma prevede infatti che a garanzia degli obblighi dellappaltatore
di osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione assicurazione ed assistenza dei lavoratori
lamministrazione committente operi una ritenuta dello 0,50 % sullimporto
netto progressivo dei lavori, e che la medesima paghi direttamente quanto dovuto
agli enti previdenziali, nel caso in cui non vi provveda l'appaltatore, prelevando
dal fondo formato con la citata ritenuta.
Quindi il committente,
ad avvenuta ultimazione dei lavori, dovrà chiedere agli enti previdenziali ed
assistenziali se lappaltatore ha adempiuto i propri obblighi in questa materia
e, in caso contrario versare ai medesimi, su loro specifica richiesta, le ritenute
ex art. 19, comma 2.
Si evidenzia tuttavia che la norma da
ultimo citata resterà in vigore fino allemanazione del Regolamento di cui
allart. 3 della L. n. 109/94, e successive modificazioni, essendo previsto
allart. 231 lettera i) del Regolamento medesimo lespressa abrogazione
di tutto il D.P.R. n. 1063/62. Ciononostante, a garanzia del pagamento dei contributi
previdenziali, lart 101, comma 3, del Regolamento in parola pone, in sostituzione
della ritenuta sullimporto netto progressivo dei lavori, la cauzione definitiva
sulla quale " le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi (
)
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallappaltatore per le inadempienze
derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza,
e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere."
La
previsione appena riportata, per lonnicomprensività che la caratterizza
- si riferisce infatti ad ogni tipo di violazione concernente norme statali e
collettive, in materia di sicurezza come di previdenza e per ciò che concerne
altresì il diritto alla retribuzione può essere riferita ad ogni ipotesi
di comportamento illecito del datore di lavoro che, riscontrato dal Servizio Ispettivo,
sarà da questo tempestivamente portato a conoscenza delle stazioni appaltanti
onde consentire alle medesime di svolgere la loro funzione sostitutiva negli adempimenti
cui sarebbe tenuto lappaltatore medesimo.
A ciò si
aggiunga, inoltre, che lo stesso Ministero dei Lavori Pubblici ha fornito indirizzi
precisi ai suoi uffici periferici, come risulta dalla circolare emessa il 9 novembre
1948, n. 11907, affinché non sia pagata la rata di saldo, da corrispondersi sul
prezzo pattuito per lopera realizzata e risultante dal conto finale, se
non nel momento in cui gli enti previdenziali inclusa la Cassa Edile come
si evince da una successiva circolare del Ministero dei LL. PP. del 21 febbraio
1962, n.1229 - abbiano rilasciato apposita dichiarazione liberatoria attestante
la corretta effettuazione dei versamenti contributivi, per i singoli lavoratori,
in relazione allo specifico cantiere.
In riferimento alle
ipotesi citate resta pertanto inteso che codeste Direzioni provvederanno a segnalare
gli inadempimenti, in parola, alla stazione appaltante e agli enti previdenziali
interessati per le opportune determinazioni di competenza.
Con
successiva circolare del 22 giugno 1967, n. 1643, recante modifiche alla precedente
circolare del 1962 in particolare per ciò che concerne le clausole da inserire
nelle lettere dinvito alle gare dappalto per lesecuzione di
opere pubbliche il Ministero dei Lavori Pubblici ha previsto un ulteriore
strumento di tutela a favore dei lavoratori dipendenti dellappaltatore.
Si è stabilito, infatti, che in caso di inottemperanza agli obblighi di dare applicazione
a tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali, edili ed affini, e negli accordi locali integrativi dello stesso
inottemperanza accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata
dall"Ispettorato del Lavoro" la stazione appaltante medesima comunicherà
allimpresa, e se del caso, anche all"Ispettorato" suddetto, linadempienza
accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i
lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del
saldo, se i lavori sono ultimati. Le somme così ricavate saranno accantonate a
garanzia delladempimento degli obblighi di cui sopra. Ciò al fine di consentire
che il pagamento allimpresa delle somme medesime non sia effettuato sino
a quando dall"Ispettorato" non sia stato accertata la piena soddisfazione
degli obblighi predetti.
Presentando la tutela fin qui descritta
un campo di applicazione limitato comunque ai lavoratori impiegati in opere di
competenza del Ministero dei Lavori Pubblici, il Ministero dellInterno,
con circolare del 20 settembre 1967, n. 22, ha diramato la circolare 22 giugno
1967, n. 1643, ai suoi organi periferici incaricando questi ultimi di estenderla
a loro volta agli Enti locali affinché le stesse disposizioni, contenute nella
circolare del Ministero dei LL.PP., fossero osservate anche negli appalti di loro
competenza. Si è assistito in tal modo ad un ampliamento della portata estensiva
delle disposizioni di cui allart. 17 del Capitolato Generale dappalto
per le opere di competenza del Ministero dei LL. PP., tanto da trovare applicazione,
conformemente alle specificazioni di cui alla circolare citata, anche per le opere
di competenza degli enti locali.
Successivamente, con l'art.
36 della L. n. 300 del 1970 si è provveduto ad una riformulazione dellobbligo
in esame con la realizzazione di due ulteriori effetti utili: da un lato allobbligo
di applicare i C.C.N.L. è stato giustapposto quello di farli applicare
(con implicito riferimento alleventuale subappalto); dallaltro la
norma è stata formulata senza alcun limite di riferimento quanto al campo di applicazione.
Qualora, inoltre, ai sensi del terzo comma dellarticolo
citato, lappaltatore contravvenga allobbligo di applicare ai lavoratori
dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi
previsione, questa, che attraverso uninterpretazione estensiva può
essere riferita ad ogni violazione di norme collettive anche in materia previdenziale
ed assistenziale le amministrazioni appaltanti possono spingersi fino allesclusione
dellappaltatore da qualsiasi appalto per un tempo fino a cinque anni.
Sostanzialmente,
lAmministrazione godrà di discrezionalità nella scelta della sanzione, sino
a poter adottare la più drastica misura dellesclusione dagli appalti indetti
per un periodo fino a cinque anni. In verità, la norma non rappresenta una novità
assoluta per il sistema, la statuizione in essa contenuta trova infatti il suo
antecedente prossimo nell'art. 34 del D.P.R. 30 giugno 1967 n. 1523 riformulato
dall'art. 35 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 ( Testo unico delle leggi sugli interventi
nel Mezzogiorno). Lart. citato seppur con un campo di applicazione limitato
agli appalti del Mezzogiorno presenta in verità una portata più ampia rispetto
allart. 36 dello Statuto dei Lavoratori; esso, infatti, prevede la stessa
sanzione della norma da ultimo citata non solo nel caso di inosservanza dei contratti
collettivi, ma anche per ogni ipotesi di violazione della legislazione sul lavoro.
A
complemento della normativa richiamata si giustappone altresì la previsione contenuta
nellart. 3 comma 8 lettera b), del D.Lgs. n. 494/96 come modificato dal
D.Lgs. n. 528/99, prevedente lobbligo per il committente, o il responsabile
dei lavori, di richiedere " (..) alle imprese esecutrici una dichiarazione
dellorganico medio annuo, distinta per qualifica, corredata dagli estremi
delle denunce dei lavoratori effettuate allIstituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), allIstituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro
(INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
applicato ai lavoratori dipendenti."
2.2.
Inadempimento contrattuale - mancata corresponsione della retribuzione
Con
specifico riferimento allobbligo dellappaltatore di corrispondere
ai lavoratori la retribuzione pattuita in misura non inferiore a quanto stabilito
dai contratti collettivi nazionali di lavoro obbligo già sancito dallart.
18, comma 7, L. 19 marzo 1990, n. 55 lAmministrazione potrebbe, avvalendosi
del disposto di cui allart. 340 della legge fondamentale sui lavori pubblici
(L. 2248/1865, all. F), disporre la rescissione del contratto per la frode
e la grave negligenza di cui si sia reso responsabile lappaltatore contravvenendo
agli obblighi e alle condizioni stipulate. Resta inteso, pertanto,
che anche a tal fine si renderebbe opportuna una segnalazione del Servizio Ispettivo
allAmministrazione appaltante volta ad evidenziare la soluzione prospettata.
Sempre
allo stesso fine, di non minore portata è la tutela apprestata ai dipendenti dellappaltatore
- che subiscano un ritardo, debitamente accertato, nel pagamento delle retribuzioni
- dallart. 17 comma 2 del D.P.R. n. 1063/62, che prevede la facoltà dellAmministrazione
appaltante di pagare dufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute
allappaltatore. Anche in questo caso, tuttavia, come per il citato art.
19 del medesimo D.P.R., labrogazione operata dallemanando Regolamento
comporterà il venir meno della descritta tutela, in sostituzione della quale potrà
invocarsi il disposto dellart. 101 comma 3 del Regolamento medesimo che,
come sopra evidenziato, consente, alle stazioni appaltanti di valersi della cauzione
definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallappaltatore
in adempimento degli obblighi legali e collettivi a tutela dei lavoratori.
La
formulazione della norma, che accorda alla stazione appaltante il diritto di valersi
della cauzione definitiva, reca con sé unimplicazione necessaria: intanto
è riconosciuto un diritto di valersi sulla cauzione definitiva in quanto sussiste
lobbligo per lamministrazione appaltante di sostituirsi allappaltatore
nel pagamento e delle retribuzioni dovute ai dipendenti e delle somme da versare
agli enti previdenziali nonché di quantaltro sia necessario alla tutela
dei lavoratori in ogni sua forma.
Pertanto l'abrogazione del
D.P.R. n. 1063/62 non comporta anche il venir meno della tutela descritta, essendo
la medesima recuperata attraverso la, seppur implicita, previsione contenuta all'art.
101, comma 3, del Regolamento citato.
2.3.Sicurezza
sui luoghi di lavoro
Venendo infine allindividuazione
della normativa di riferimento per ciò che concerne la sicurezza negli appalti
si richiama lattenzione sulla legge 19 marzo 1990, n. 55 nonché sul D.Lgs.
n. 494/96, da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 528/99, nonché lart. 7 del
D.Lgs. n. 626/94.
Lart. 18, comma 8, della L. n. 55/90
unica norma contenuta nel decreto riferita alla sicurezza dei lavoratori
nei cantieri - presenta tuttavia un campo di applicazione privo dei limiti posti
invece al campo applicativo del D.Lgs. 494/96, e successive modificazioni.
Questultimo
infatti è riferito ai soli cantieri temporanei o mobili di cui allart. 2
lettera a), vale a dire a "qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili
o di ingegneria civile il cui elenco è riportato allallegato I " del
medesimo decreto.
Ma le novità di rilievo per ciò che concerne
la sicurezza nei cantieri derivano dall'art. 31 della L. n. 109/94, così come
modificato dalla legge n. 415/98.
Il piano di sicurezza e
di coordinamento, quando previsto ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494,
- come anche il piano di sicurezza sostitutivo di quello previsto ai sensi dell'ultimo
decreto citato - sono parte integrante del contratto d'appalto, ai sensi dell'art.
31, comma 2, della L. n. 109/94, come modificato dalla legge n. 415/98; i relativi
oneri vanno evidenziati nel bando di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta.
Le
gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa
formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione
del contratto.
La loro mancanza determina, invece, la nullità
dei contratti dappalto stipulati successivamente alla data di entrata in
vigore del regolamento da emanarsi ai sensi dellart. 31, comma 1, cit.,
in materia di sicurezza nei cantieri edili. Determina l'annullabilità, invece,
la mancanza del Piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte
autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori (art. 31, comma 1 bis, lettere a) b) c), L. n. 109/94 e succ. mod.)
Stante,
inoltre, la determinazione n.12/99 del 15 dicembre 1999, dell'Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici:
" 1. la mancata emanazione
del regolamento governativo in materia di piani di sicurezza nei cantieri, di
cui all'art. 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni
(legge quadro sui lavori pubblici), non esclude l'immediata vigenza delle norme
dettate in materia di sicurezza dalla legge stessa, quali risultanti dalle condizioni
contenute nella legge 18 novembre 1998, n. 415.
"
2. Fermi restando , pertanto, per il periodo antecedente, gli obblighi in materia
di sicurezza imposti dalla normativa al momento vigente, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della indicata legge 18 novembre 1998, n. 415, le amministrazioni
appaltanti hanno l'obbligo di evidenziare nei bandi di gara gli oneri relativi
ai piani di sicurezza, oneri da ritenersi non soggetti a ribasso d'asta."
3. Rapporto tra appaltatore
e subappaltatore
Il
subappalto, come del resto ogni altro subcontratto, può essere definito come il
contratto mediante il quale una parte reimpiega nei confronti di un terzo la posizione
che gli deriva dal contratto di appalto, o genericamente dal contratto base.
Il
subappalto riproduce lo stesso tipo di operazione economica del contratto di appalto
(contratto base), ma la parte assume col terzo il ruolo inverso a quello che egli
ha in tale contratto: lappaltatore che subappalta lopera diviene committente,
seppure non ai sensi del D.Lgs. n.494/96 e successive modifiche.
Si
verifica quindi che al contratto base si aggiunge un nuovo contratto che ha per
oggetto posizioni giuridiche derivanti dal primo.
Laffidamento
in subappalto, nel campo delle opere pubbliche , come è noto, è sottoposto ad
una serie di condizioni, indicate nellart. 18 comma 3, della L. n. 55/90,
così come modificato dalla L. n. 415/98, che si risolvono nei seguenti adempimenti:
- "che i concorrenti allatto dellofferta o laffidatario,
nel caso di varianti in corso dopera, allatto dellaffidamento,
abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere
in cottimo;
- che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data
di effettivo inizio dellesecuzione delle relative lavorazioni;
- che
al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
lappaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso
da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) [del medesimo
comma ];
(omissis) "
E
necessario poi che lAmministrazione fornisca una specifica autorizzazione
(ex art. 18, comma 9, L. n. 55/90 ) a subappaltare, anche se tale autorizzazione
può configurarsi come atto dovuto non soggetto a valutazioni discrezionali, in
quanto assoggettata alla regola del silenzio assenso: lamministrazione appaltante,
infatti, deve provvedere al rilascio dellautorizzazione entro trenta giorni,
trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, lautorizzazione sintende
comunque rilasciata.
Orbene è proprio la previsione di detta
autorizzazione che nelleconomia dei rapporti giuridici intercorrenti tra
committente e subappaltatore riveste un ruolo di centrale importanza; essa funge
infatti da presupposto giuridico di responsabilità per la committente medesima
in ordine alle obbligazioni che ricadono sul subappaltatore relativamente al trattamento
economico e normativo dei lavoratori dipendenti.
Infatti l'autorizzazione
da un lato e la subderivazione del contratto dallaltro assurgono entrambe
ad elementi imprescindibili per unadeguata tutela dei lavoratori dipendenti
dal subappaltatore, potendo godere i medesimi nel primo caso della posizione di
responsabilità dellamministrazione committente generata dallautorizzazione
al subappalto e nel secondo caso della responsabilità solidale dellappaltatore-
subappaltante, da più norme stabilita.
Lautorizzazione
rilasciata dallAmministrazione committente consente infatti di superare
la terzietà della posizione rivestita dal subappaltatore, di talchè sembra fondato
poter ritenere che alla stessa stregua delle azioni dirette riconosciute
dalla nostra legislazione in capo al committente nei confronti del subcontraente,
in altre specie di subcontratto ogni stazione appaltante possa esercitare
gli stessi poteri ad essa attribuiti nei confronti dellappaltatore (per
la tutela dei lavoratori dipendenti) anche verso il subappaltatore medesimo.
Resta
comunque inteso, infine, che delle obbligazioni del subappaltatore, di rispettare
la normativa contrattuale, nellambito del cantiere in cui si eseguono i
lavori, è comunque obbligato anche lappaltatore-subappaltante, visto il
riferimento contenuto nellart. 36, L. n. 300/70, allobbligo di "applicare"
e "far applicare" nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni
non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi.
Ma
la piena equiparazione per quanto riguarda il trattamento economico, normativo
e la sicurezza sul lavoro fra dipendenti dellappaltatore e del subappaltatore
è sancita dallart. 18 L. n. 55/90, che prevede espressamente una responsabilità
solidale dellappaltatore circa losservanza delle norme collettive
da parte del subappaltatore, responsabilità posta a fondamento di unazione
diretta del dipendente (del subappaltatore) verso lappaltatore medesimo
(Circolare del Ministero dei LL. PP. 06.04.1990 n. 1118/U.L.).
4.
Indicazioni operative
- Qualora si verifichi un inadempimento
contrattuale dellappaltatore relativamente al pagamento delle retribuzioni
dovute ai dipendenti, sarà cura di codeste Direzioni - oltre che irrogare le sanzioni
previste per i corrispondenti illeciti - provvedere a segnalare detto inadempimento
alle stazioni appaltanti affinchè le medesime possano procedere ad intentare lazione
di rescissione del contratto (ex art. 340, L. n. 2248/1865, all. F) per
la frode e la grave negligenza di cui si sia reso responsabile lappaltatore
contravvenendo agli obblighi e alle condizioni stipulate.
La
tempestiva comunicazione consentirà altresì alle Amministrazioni appaltanti di
pagare dufficio le retribuzioni arretrate con le somme dovute allappaltatore
(ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 1063/62), o comunque utilizzando la cauzione definitiva,
così come prevede lemanando Regolamento.
- Nel caso
in cui lillecito perpetrato dallappaltatore a danno dei lavoratori
riguardi invece la violazione delle norme previdenziali ed assistenziali,
occorrerà distinguere a seconda che nel contratto dappalto sia inserita
o meno la cosiddetta clausola sociale.
Ferme restando le sanzioni
previste per gli illeciti commessi nella materia previdenziale, nel primo caso,
verificandosi una contrattualizzazione di obblighi legali, lamministrazione
appaltante sarà opportunamente informata da codeste Direzioni perché, operando
una trattenuta sui crediti dellappaltatore o agendo direttamente verso leventuale
fideiussore, provveda direttamente a pagare agli enti previdenziali quanto dovuto
dallappaltatore.
Nel secondo caso resta inteso che codeste
Direzioni provvederanno comunque a comunicare alla stazione appaltante lomesso
versamento dei contributi affinchè la medesima provveda, tramite le somme accantonate
con la ritenuta dello 0, 50 % e con quelle costituenti la cauzione definitiva
quando entrerà a regime il Regolamento emanando, direttamente al versamento dei
contributi.
Conformemente alle previsioni contenute nelle
citate circolari del Ministero LL. PP., il Servizio Ispettivo di codeste Direzioni
verificherà che gli enti previdenziali (compresa la Cassa Edile) abbiano rilasciato
apposita dichiarazione liberatoria attestante la corretta effettuazione dei versamenti
contributivi, quindi a darne comunicazione alla stazione appaltante per il pagamento
delle eventuali somme trattenute a garanzia (20 % sui pagamenti in acconto), se
i lavori erano in corso di esecuzione, o per il pagamento del saldo se i lavori
erano ultimati.
La mancata osservanza della normativa previdenziale
sarà oggetto di apposita comunicazione alla stazione appaltante onde consentire
alla medesima di adottare anche leventuale provvedimento di esclusione dellappaltatore
da qualsiasi appalto per un tempo fino a cinque anni.
Resta
inteso che le comunicazioni di cui sopra dovranno essere effettuate anche nell'ipotesi
in cui le violazioni siano state commesse dal subappaltatore, nel qual caso la
responsabilità ricadrà comunque sullappaltatore-subappaltante, stante il
disposto dellart.36 L. n. 300/70 e considerata altresì la responsabilità
solidale sancita dallart. 18 L. n. 55/90. In tale ultima ipotesi (inosservanza
delle norme collettive da parte del subappaltatore), è duopo portare a conoscenza
lo stesso dipendente del subappaltatore dellesistenza di unazione
diretta nei confronti dellappaltatore medesimo.
- Per quanto riguarda
le norme poste a salvaguardia della sicurezza dei lavoratori nei cantieri
- ferme restando le sanzioni penali di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 494/96, come
modificato dall'art 16 del D.Lgs. n. 528/99, nonché la previsione di cui all'art.
22 del D.Lgs. n. 494/96, come modificato dall'art. 18 del D.Lgs n. 528/99 - le
verifiche di pertinenza degli Ispettori saranno essenzialmente finalizzate, da
un lato, ad accertare la sussistenza del Piano di sicurezza e di coordinamento,
quando previsto ai sensi del D.Lgs. n. 494/96, e di quello sostitutivo, quando
il primo non è previsto dal D.Lgs. da ultimo citato, nonché del Piano operativo
di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nellorganizzazione del cantiere e nellesecuzione dei lavori (art.
31, comma 1bis, lettere a) b) c), L. n. 109/94 e succ. mod.); dall'altro a verificare
il rispetto e la costante applicazione dei medesimi.
Nel
primo caso, verificatane linesistenza, si provvederà a darne tempestiva
comunicazione allAmministrazione appaltante perché la stessa esperisca lazione
di nullità del contratto dappalto stipulato dopo lentrata in vigore
del Regolamento di cui allart. 31, comma 1, L. n. 109/94 e succ. mod., (così
come previsto dallo stesso art. 31 cit.) o di annullamento nel caso manchi il
piano operativo di sicurezza; nella seconda ipotesi e ove le imprese non abbiano
prontamente dato attuazione alle prescrizioni impartite dagli Ispettori in applicazione
del D.Lgs. n.758/94, gli Ispettori cureranno lo stesso adempimento, onde consentire
alla stazione appaltante di esperire, invece, le azioni di sospensione dei lavori
o allontanamento delle imprese o lazione di risoluzione del contratto, previa
costituzione in mora degli interessati.
Si confida nella
piena osservanza dei contenuti della presente circolare da parte di codeste Direzioni,
ferma restando la possibilità di fornire eventuali suggerimenti e segnalare difficoltà
di ordine operativo.
Si raccomanda altresì la massima diffusione
della direttiva a tutto il personale ispettivo interessato.
Si
invitano, da ultimo, codeste Direzioni a comunicare entro il mese successivo a
ciascun semestre l'esito dell'azione svolta, secondo le indicazioni riportate
nell'allegato prospetto.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
f.to Claudio Caron