Regolamento
di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994,
n° 109,
e successive modificazioni.
- Visto l'articolo
87, quinto comma, della Costituzione;
- Visto l'articolo 3 della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che demanda al Governo la
potestà di regolamentare il settore dei lavori pubblici, nelle materie
e secondo le modalità indicate nello stesso articolo;
- Visto l'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Sentito il Consiglio Superiore
dei lavori pubblici;
- Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 9 giugno 1999;
- Udito il parere del Consiglio
di Stato espresso dall'Adunanza generale il 12 luglio 1999;
- Visto il parere
della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
- Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati;
- Vista la deliberazione del Consiglio
dei Ministri adottata nella riunione del 10 dicembre 1999;
- Sulla proposta
del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro dell'ambiente e con
il Ministro per i beni e le attività culturali
Emana
il seguente
regolamento:
TITOLO I - ORGANIZZAZIONE
DEI LAVORI PUBBLICI
TITOLO II - ORGANI DEL
PROCEDIMENTO E DISCIPLINA DELL'ACCESSO AGLI ATTI
TITOLO
III - PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE
TITOLO
IV - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI ATTINENTI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA
TITOLO V - SISTEMI DI REALIZZAZIONE DI LAVORI
PUBBLICI
TITOLO VI - SOGGETTI ABILITATIAD
ASSUMERE LAVORI PUBBLICI
TITOLO VII - GARANZIE
TITOLO VIII - IL CONTRATTO
TITOLO VIII
- IL CONTRATTO
TITOLO IX - ESECUZIONE
DEI LAVORI
TITOLO X - ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE
DELLE CONTROVERSIE
TITOLO XI - CONTABILITÀ
DEI LAVORI
TITOLO XII - COLLAUDO DEI LAVORI
TITOLO XIII - DEI LAVORI RIGUARDANTI I BENI
CULTURALI
TITOLO XIV - DISPOSIZIONI PARTICOLARI
PER L'AFFIDAMENTO E LA ESECUZIONE DI LAVORI ESEGUITI NELL'AMBITO DI ATTUAZIONE
DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1987, N. 49
TITOLO
XV - DELEGIFICAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE