Con
la circolare sopra indicata il Ministero dei lavori pubblici ha inteso fornire
ulteriori indicazioni alle stazioni appaltanti in merito all'applicazione della
disciplina transitoria di cui al DPR n. 34/2000, al fine di sciogliere i nodi
interpretativi e le difficoltà di attuazione della normativa emersi nell'ambito
del tavolo di monitoraggio costituito dal Ministro.
- Lavori di importo inferiore ai 150.000 Euro
Nel
ricordare come i requisiti richiesti dall'art. 28 del DPR 34/2000 siano inderogabili
e, pertanto, non possano essere modificati o integrati dalla stazione appaltante,
viene precisato il concetto di "lavori similari", introdotto dalla precedente
circolare n. 182, che il concorrente deve aver effettuato ai fini della qualificazione
in gara: si tratta, cioè di lavori diversi da quelli oggetto dell'appalto,
ma che presentino con gli stessi una correlazione tecnica oggettiva. In altre
parole, al fine di soddisfare il requisito di cui alla lettera a) dell'art. 28,
è sufficiente aver eseguito lavori che presentino alcune caratteristiche
comuni, in termini costruttivi, con quelle descritte nel bando di gara.
Tale
interpretazione, pur se diretta a circoscrivere l'ambito dei "lavori similari",
suscita ancora qualche perplessità, in relazione alla dizione letterale
dell'art. 28, il quale non contiene alcuna specificazione circa i lavori eseguiti,
limitandosi, viceversa, a richiedere i "lavori analoghi" nella sola ipotesi di
lavori da effettuarsi sui beni culturali, scavi archeologici e lavori agricolo-forestali.
La
circolare precisa poi che, nell'ambito dei lavori utili ai fini dell'ammissione
alla gara, vanno considerati anche i lavori eseguiti da altra impresa, ma sotto
la responsabilità del proprio direttore tecnico, secondo quanto previsto
dall'art. 18, comma 14, applicabile anche ai lavori sottosoglia; e ciò
tanto ai fini della determinazione del requisito di cui alla lettera a) dell'art.
28, quanto in ordine all'individuazione dell'importo dei lavori eseguiti, in rapporto
ai quali determinare il costo del lavoro di cui alla lettera b).
Di particolare
importanza risulta poi l'indicazione relativa al requisito dell'attrezzatura tecnica,
in merito al quale si specifica che non deve essere richiesto un determinato valore
rapportato alla cifra di affari, come per i lavori di importo superiore alla soglia,
ma si dispone che le stazioni appaltanti inseriscano nel bando una specifica descrittiva
delle attrezzature che si ritengono "adeguate" per la esecuzione dei lavori, fermo
restando che è consentito alle imprese di dimostrare il possesso (a titolo
di proprietà, locazione finanziaria o noleggio) di beni strumentali diversi
da quelli specificati nel bando di gara, illustrandone in una apposita relazione
tecnica il carattere equivalente. Detta relazione, che riteniamo possa essere
redatta dal direttore tecnico dell'impresa, dovrà essere prodotta in sede
di verifica di cui all'art. 10, comma 1 quater della legge n. 109/94, come avviene
per la comprova di tutti i requisiti dichiarati in gara.
- Certificazione dei lavori eseguiti
La circolare pone
le premesse per superare un ostacolo rappresentato da più parti nella prima
attuazione del regolamento, costituito dalla inerzia della Soprintendenza nel
rilasciare l'attestato di buona esecuzione dei lavori effettuati su beni culturali
e ambientali o scavi archeologici.
In proposito viene indicata una procedura
che consente all'impresa sorteggiata per la comprova dei requisiti di autocertificare
il requisito del buon esito dei lavori eseguiti, ferma restando la facoltà
della Soprintendenza di rettificare la dichiarazione dei concorrente.
Più
in particolare, al momento della partecipazione alla gara, il rappresentante legale
dell'impresa interessata dovrà inviare alla competente Soprintendenza una
dichiarazione relativa ai lavori effettuati, autocertificandone il buon esito
e specificando la gara nell'ambito della quale la dichiarazione stessa potrà
essere prodotta a comprova del requisito dei lavori eseguiti; occorrerà
specificare anche la stazione appaltante che ha indetto la gara ed il termine
di presentazione delle offerte. La dichiarazione dovrà anche contenere
l'invito alla Soprintendenza a far pervenire alla stazione appaltante l'eventuale
rettifica rispetto a quanto dichiarato.
In sede di verifica a campione,
l'impresa sorteggiata, ed in ogni caso l'aggiudicatario ed il secondo in graduatoria,
dovranno produrre un documento che comprovi la trasmissione alla Soprintendenza
della predetta dichiarazione; ciò, ovviamente, oltre al certificato contenente
i dati relativi ai lavori eseguiti rilasciato dall'amministrazione appaltante
(o dichiarazione del committente nel caso di lavori effettuati per conto di un
committente privato, ovvero autodichiarazione nel caso di lavori in proprio, nell'una
o nell'altra ipotesi accompagnate dalla certificazione di cui all'art. 22, comma
5, del DPR n. 34/2000).
Sempre in merito ai lavori eseguiti, la circolare
ribadisce quanto già espresso dal DPR n. 34/2000 e cioè che essi
possono riguardare anche lavori non collaudati, in quanto l'attestazione del buon
esito dei lavori prescinde dalle risultanze del collaudo.
Alla luce di tale
precisazione, i più volte segnalati rifiuti di direttori dei lavori a rilasciare
l'attestato di buon esito risultano del tutto privi di giustificazione ed anzi
configurabili come omissioni ai doveri connessi alla funzione esercitata.
Vengono,
infine, effettuate alcune precisazioni in ordine alla attribuzione della qualificazione
nell'ipotesi in cui siano state eseguite anche lavorazioni scorporate e vengono
forniti chiarimenti in merito ad alcune voci dello schema di cui all'allegato
D.
In particolare per la Circolare la qualificazione dell'impresa va effettuata
con riferimento alla categoria prevalente risultante dal certificato dei lavori
solo quando le imprese associate (o singole) si qualificano ed eseguono come una
associazione di tipo orizzontale, viceversa è evidente che quando le imprese
associate (o singole) si qualificano ed eseguano come un'associazione di tipo
verticale la certificazione sarà rapportata alle lavorazioni scorporate
ed alla lavorazione prevalente, in relazione all'entità di ciascuna.
- Noleggio di attrezzatura tecnica
Relativamente al requisito dell'attrezzatura tecnica, di particolare rilievo
appare l'indicazione secondo cui i canoni di noleggio relativi ad attrezzature
"stabilmente connesse all'organizzazione aziendale", sono da assimilarsi ai canoni
di locazione finanziaria, e in quanto tali sono computabili assieme agli ammortamenti
ed ai canoni di leasing ai fini di calcolare l'ammontare pari alla metà
del valore minimo richiesto per la qualificazione (2% a regime, 1% nel transitorio).
Dal conteggio sopraindicato vanno, dunque, esclusi solamente i canoni relativi
ai c.d. noleggi brevi, relativi, cioè, ad attrezzature che entrano solo
occasionalmente nella disponibilità dell'imprenditore, in quanto finalizzati
all'esecuzione di uno specifico appalto.
- Subappalto
In tema di subappalto la circolare n. 823 si limita a ribadire alcuni principi
già espressi nella precedente circolare n. 182 ed, in particolare, che
all'appaltatore è consentito:
- subappaltare tutte
le lavorazioni indicate nel bando di gara come diverse dalla prevalente, in quanto,
si tratti di lavorazioni di importo superiore a 150.000 Euro o superiore al dieci
per cento dell'importo complessivo dell'appalto, con la sola eccezione, a partire
dal 28 luglio prossimo, dell'ipotesi in cui ciascuna delle lavorazioni costituenti
strutture, impianti ed opere speciali, come individuate dal DPR n. 554/ 99, superi
il 15% del valore dell'appalto.
Peraltro, il concorrente dovrà
indicare in sede di offerta le lavorazioni che intende subappaltare. In mancanza,
l'autorizzazione al subappalto non potrà essere accordata nel corso di
esecuzione dei lavori e, conseguentemente, la stazione appaltante dovrà
verificare la qualificazione del concorrente in ordine alle lavorazioni non oggetto
di subappalto, qualora la stessa sia obbligatoria, provvedendo ad escludere il
concorrente dalla gara, in assenza di specifica qualificazione;
- subappaltare
il trenta per cento delle lavorazioni rientranti nella categoria prevalente, fermo
restando che nella stessa si computano anche (e quindi incidono sul limite indicato)
le lavorazioni diverse dalla prevalente, non evidenziate espressamente nel bando
in quanto di importo non superiore a 150.000 Euro o al 10% dell'importo dell'appalto.
Si
ricorda, in proposito, che la precedente circolare n. 182 autorizzava a ritenere
non incidenti sul limite del 30% quelle lavorazioni per le quali fosse necessaria,
in virtù di altre norme di legge, una specifica qualificazione, quale,
ad esempio, quella richiesta dalla Legge n. 46/90 per gli impianti elettrici.
In tutti i casi, comunque, il concorrente dovrà indicare le lavorazioni
che intende subappaltare, altrimenti non potrà ottenere l'autorizzazione
al subappalto e dovrà realizzare direttamente i lavori;
- affidare
a terzi liberamente i noli a caldo e le forniture con posa in opera il cui valore
sia pari o inferiore al 2% del valore dell'appalto o a 100.000 Euro, oppure, pur
essendo di importo superiore, presentino una incidenza della mano d'opera inferiore
al 50%.
- Licitazione privata semplificata
Dalle disposizioni della circolare n. 182, integrate con quelle
della circolare in oggetto, si desume che le stazioni appaltanti possono scegliere
tra due procedure, entrambe legittime, quella che risulti più snella in
relazione al numero delle imprese iscritte negli elenchi: possono cioè
verificare l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti dagli artt. 28 e 31
del DPR n. 34/2000 prima della gara, ovvero, qualora gli elenchi comprendano un
elevato numero di imprese, effettuare tale verifica in ogni singola gara, utilizzando
il meccanismo della verifica a campione. Ovviamente, della avvenuta verifica effettuata
nel corso di una gara si terrà conto nelle successive procedure poste in
essere dalla medesima stazione appaltante.
- Verifica
a campione
Di notevole rilievo appaiono le semplificazioni
procedurali introdotte dalla circolare n. 823 relativamente all'onere del concorrente
sorteggiato ai sensi dell'art. 10, comma 1 quater della Legge n. 109/94 di presentare
la documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati.
In particolare,
al fine di tener conto delle difficoltà nell'acquisire gli originali di
documenti depositati presso pubbliche amministrazioni, il Ministero ritiene pienamente
applicabile al caso in esame il disposto dell'art. 18, comma 2 della Legge n.
241/90, secondo cui il responsabile del procedimento provvede d'ufficio alla acquisizione
diretta dei documenti che l'interessato dichiari essere in possesso dell'amministrazione
procedente o di altra pubblica amministrazione.
Più precisamente,
secondo la circolare, tale disposizione risulta applicabile in ordine alle dichiarazioni
fiscali presentate all'amministrazione delle finanze o ai bilanci depositati presso
le camere di commercio.
Al fine di avvalersi della procedura, l'interessato
dovrà presentare le copie fotostatiche delle dichiarazioni fiscali presentate
o dei bilanci depositati, corredati da copia della ricevuta di presentazione,
ovvero della nota di deposito, indicando l'amministrazione presso la quale si
trovano i documenti originali. Al fine di una assunzione di responsabilità
da parte dell'impresa è necessaria anche una "dichiarazione impegnativa"
circa la conformità della copia all'originale depositato. In ogni caso,
la circolare fa presente che, qualora venga accertata la falsità dei documenti
prodotti in copia, anche se sia oramai esaurita la procedura di verifica, la stazione
appaltante potrà sempre procedere alla denuncia del fatto all'autorità
giudiziaria per l'accertamento del reato.
Altra semplificazione procedurale
è costituita dalla indicazione alle stazioni appaltanti di non sottoporre
a controllo le imprese che risultino essere già state sottoposte a verifica
con esito positivo nel corso di altra gara esperita dalla medesima amministrazione
per l'affidamento di lavori di valore uguale o superiore rispetto a quello oggetto
dell'appalto, circostanza che potrà essere indicata dall'impresa interessata
all'atto della dichiarazione del possesso dei requisiti.
Prot.
n. 823/400/93 Roma 22 giugno 2000
OGGETTO: DPR
25 gennaio 2000 n. 34 recante il regolamento concernente il sistema di qualificazione
per gli esecutori di lavori pubblici ai sensi dell'articolo 8 della legge 11 febbraio
1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni. Ulteriori indicazioni interpretativi
ed operative.
Con la circolare esplicativa 1 marzo 2000 n. 182/400/93
questo Ufficio ha fornito prime indicazioni interpretative utili per l'immediata
applicazione delle nuove norme in materia di appalti pubblici, con particolare
riferimento al DPR 34/2000 in materia di qualificazione degli esecutori di lavori
pubblici.
A seguito delle numerose richieste pervenute, sono emerse ulteriori
questioni che necessitano di essere opportunamente chiarite, almeno per quanto,
concerne aspetti che presentano spiccato interesse generale.
- Lavori di importo inferiore ai 150.000 Euro
L'articolo
28 del DPR n. 34/2000 in attuazione di quanto previsto dal comma 11 -quinquies
dell'art. 8 della Legge - quadro, stabilisce i requisiti di ordine generale, tecnico
e organizzativo, che le imprese devono possedere per l'esecuzione dei lavori di
importo inferiore ai 150.000 Euro, per i quali non è obbligatoria la qualificazione
disciplinata dal nuovo sistema.
Il livello di requisiti dettato dal citato
art. 28 deve intendersi come inderogabile da parte della stazione appaltante,
che non può prevedere requisiti maggiori o ulteriori rispetto a quelli
fissati dalla norma, come peraltro previsto esplicitamente dall'art. 1 comma quattro
del Regolamento n. 34/00.
La stazione appaltante deve specificare nel bando
le caratteristiche del lavoro richiesto, al fine di consentire anche la partecipazione
di imprese che abbiano eseguito lavori diversi, che presentino tuttavia una correlazione
tecnica oggettiva con i lavori da eseguire.
Sono lavori utili ai fini dell'ammissione
alla gara non solo quelli effettivamente svolti dall'impresa, ma anche quelli
eseguiti da altro soggetto, sotto la. responsabilità del direttore tecnico
dell'impresa richiedente, qualora l'impresa abbia assunto tale figura professionale
nel proprio organico.
Infatti, il requisito è di natura tecnico organizzativa
e pertanto la sua sussistenza, ai sensi del comma 3 dell'art. 28, é determinata
e documentata secondo quanto previsto dal titolo III del regolamento di qualificazione.
All'interno
del titolo III ora citato, l'articolo 18, comma 14, consente la dimostrazione
dei lavori eseguiti attraverso l'esperienza professionale del proprio direttore
tecnico.
La facoltà di avvalersi dell'esperienza del direttore tecnico
vale anche con riferimento all'importo dei lavori eseguiti, ai fini della determinazione
del diverso requisito del costo del lavoro di cui all'articolo 28, comma 1, lettera
b, salvi in ogni caso gli abbattimenti ivi previsti.
Inoltre, sempre relativamente
all'importo dei lavori eseguiti, sono stati sollevati dubbi interpretativi relativamente
al fatto che l'articolo 28 si riferisce all'importo "del contratto da stipulare",
laddove in altre norme del regolamento (articoli 31 e 32) il requisito della cifra
di affari è rapportato all'importo "'dell'appalto da affidare".
Nel
suddetto contesto, le due espressioni "contratto da stipulare" e "appalto da affidare"
si riferiscono in modo unitario ed equivalente al dato economico, valore dell'appalto,
posto a base della procedura, concorsuale o negoziata che sia. Nonostante la formulazione
della norma, vale in ogni caso il principio per cui i requisiti vanno determinati
ed accertati con riferimento alla dimensione economica dell'appalto fissata al
momento dell'avvio della procedura di affidamento da parte della stazione appaltante.
Per
quanto riguarda il requisito dell'attrezzatura tecnica, l'articolo 28, comma 1,
lettera c) prescrive che essa debba essere "adeguata" senza fornire ulteriori
specificazioni in ordine alle modalità di valutazione.
Si ritiene
che la sussistenza del requisito non deve essere necessariamente verificata in
termini di relazione proporzionale tra ammortamento e cifra d'affari, come avviene,
nella fase transitoria, per i lavori di importo superiore, ma può essere
valutata in rapporto alla natura ed all'importo dell'appalto da affidare. Naturalmente,
a regime, le stazioni appaltanti non saranno tenute a valutare l'adeguatezza dell'attrezzatura
posseduta dalle imprese che abbiano l'attestazione rilasciata dalle S.O.A. per
la partecipazione ad appalti di valore superiore ai 150.000 Euro, dovendosi ritenere
senz'altro adeguata l'attrezzatura di tali imprese anche per la realizzazione
di lavori di importo inferiore alla soglia di qualificazione.
Poiché
è possibile che l'assenza di un chiaro parametro di "adeguatezza" possa
generare difficoltà in sede di gara, nella concreta valutazione della sussistenza
del requisito, con inevitabile contenzioso, si suggerisce alle amministrazioni
appaltanti di inserire nel bando una specifica descrittiva dell'attrezzatura tecnica
che si ritiene "adeguata" per la realizzazione dell'intervento e che l'impresa
può avere, indifferentemente, in proprietà, in locazione finanziaria
o in noleggio. Ovviamente, al fine di non rendere eccessivamente rigido il criterio
di valutazione, é opportuno che le amministrazioni appaltanti, sempre nel
bando di gara, precisino che è consentito alle imprese candidate che non
siano in possesso dell'attrezzatura specificata, di dimostrare con la produzione
di idonea relazione tecnica l'equivalenza dell'attrezzatura posseduta rispetto
a quella richiesta.
- Certificazione dei lavori eseguiti
E'
stato formulato a questo Ufficio un quesito circa la sostituibilità dell'attestato
di buon esito dei lavori eseguiti sui beni sottoposti a tutela previsto dal comma
7 dell'articolo 22 e dal comma 2 dell'articolo 28, in considerazione delle difficoltà
spesso incontrate dalle imprese nell'ottenere tempestivamente il rilascio del
documento da parte delle autorità competenti.
Interpellato al riguardo
l'Ufficio centrale per i beni artistici, architettonici, archeologia e storici,
si ritiene che, sulla base della vigente legislazione, possa essere seguita anche
la procedura di seguito specificata.
Il rappresentante legale dell'impresa
candidata potrà trasmettere alla competente Soprintendenza l'autocertificazione
di buon esito dei lavori effettuati, indicando esplicitamente gli estremi della
gara (in particolare, l'amministrazione procedente e il termine di presentazione
delle offerte) per la quale la dichiarazione è resa, invitando la suddetta
Soprintendenza a far pervenire alla stazione appaltante l'eventuale rettifica
rispetto a quanto dichiarato. In sede di gara l'impresa candidata dovrà
dare evidenza documentale dell'avvenuta trasmissione alla Soprintendenza della
suddetta autocertificazione, oltre a produrre il certificato o la dichiarazione
contenenti i dati relativi ai lavori eseguiti, secondo quanto previsto dal decreto
n.34/2000, rilasciati dal committente. L'impresa assume piena responsabilità
della veridicità di quanto dichiarato.
Sono pervenute ulteriori richieste
di chiarimento in ordine ai certificati di esecuzione dei lavori di cui all'art
22, comma 7.
Al riguardo si ricorda che detti certificati, redatti in conformità
allo schema di cui all'allegato D, dovranno essere rilasciati dalla amministrazione
committente, anche in relazione a lavori in corso o lavori ultimati, anche se
non ancora collaudati.
L'attestazione del buon esito dei lavori stessi,
infatti, prescinde dalle risultanze del collaudo, riguardando esclusivamente il
fatto che i lavori di cui trattasi siano stati eseguiti "a regola d'arte ed in
conformità al progetto e al contratto", ciò che costituisce oggetto
della specifica funzione del direttore dei lavori (art. 124 del DPR n. 554/1999
e art. 3 R.D. n. 350/1895).
Va inoltre precisato che ai sensi dell'art.
25 del DPR n. 34/2000, la qualificazione dell'impresa viene effettuata con riferimento.
alla categoria prevalente risultante dal certificato di esecuzione lavori. Tuttavia
è evidente che, nell'ipotesi di lavori effettuati in associazione di tipo
verticale, la qualificazione delle imprese sarà fatta per la mandataria,
in rapporto alla categoria prevalente, per le mandanti in rapporto alle categorie
relative alle lavorazioni scorporate da esse assunte.
Analogamente, per
l'impresa singola che abbia eseguito i lavori nella categoria prevalente e in
alcune o tutte le categorie scorporate, la qualificazione sarà effettuata
nelle relative .categorie per i rispettivi importi.
Relativamente all'allegato
D si osserva quanto segue.
Innanzitutto al quadro A si precisa che la voce
"importo complessivo dell'appalto" si riferisce all'importo a base d'asta indicato
nel bando di gara, mentre la successiva voce "importo del contratto", posta alla
fine nel quadro B, riguarda l'importo contrattuale totale, comprensivo delle eventuali
perizie di varianti.
Relativamente al quadro C, per la parte "imprese subappaltatrici
e/o assegnatarie" e "importo al netto dei subappalti e delle assegnazioni", è
stato fatto rilevare come l'utilizzo di un unico schema riassuntivo non giovi
alla chiarezza della evidenziazione dei soggetti e degli importi utili ai fini
della qualificazione e ciò soprattutto con riguardo al caso di imprese
assegnatarie che subappaltano a propria volta.
Al riguardo si ritiene che
nulla osti a che il responsabile del procedimento esplichi nel certificato i dati
concernenti le voci "lavorazioni, importi, categorie imprese, sede" disaggregandoli
ed indicandoli in due distinte tabelle, l'una con riferimento al subappalto o
assegnazione effettuati dal consorzio, l'altra con riferimento all'eventuale subappalto
operato dall'assegnataria; in tale ipotesi potrà altresì intendersi
superata la necessità di indicazione dell'importo al netto dei subappalti
e delle assegnazioni.
- Noleggio di attrezzatura
tecnica
Da più parti è stato sollecitato un chiarimento
in ordine alla effettiva valutabilità dei canoni di noleggio ai fini della
determinazione del requisito dell'adeguatezza della attrezzatura. tecnica.
L'articolo
18, comma, 8, con riferimento al requisito utile ai fini della qualificazione,
specifica che l'adeguata attrezzatura tecnica consiste nella "dotazione stabile
di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico in proprietà,
in locazione finanziaria o in noleggio". Il medesimo comma precisa che l'importo
degli ammortamenti, dei canoni di locazione finanziaria o di noleggio deve rappresentare
un valore almeno pari al 2% della cifra d'affari dell'impresa e deve essere "costituito
per almeno la metà dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria".
Sembrerebbe pertanto che i canoni di noleggio non possano essere considerati unitamente
agli ammortamenti e ai canoni di locazione finanziaria al fine di contribuire
a raggiungere il valore minimo dell'1 %richiesto dalla norma.
Tuttavia va
considerato che il tetto minimo dell'1% fissato dall'art. 18, comma 8, ha il fine
di identificare l'attrezzatura "stabilmente" in possesso dell'impresa, escludendo
quei mezzi d'opera e quegli equipaggiamenti tecnici che, attraverso brevi noleggi,
entrano solo occasionalmente e incidentalmente nella disponibilità dell'imprenditore,
al limitato fine di eseguire un particolare appalto, senza quindi concorrere alla
determinazione della effettiva consistenza del "parco attrezzature" ordinariamente
nella disponibilità dell'impresa. Inoltre, il regolamento intende evitare
la possibilità di raggiungere il requisito richiesto per legge mediante
l'accensione di consistenti contratti di noleggio, provvedendo poi alla risoluzione
e/o al recesso dagli stessi non appena raggiunto l'obiettivo della qualificazione.
Alla
luce delle finalità della nonna, pertanto, deve concludersi che i noleggi
che il Regolamento prescrive di contenere entro l'1% sono i noleggi finalizzati
all'acquisizione temporanea dell'attrezzatura da destinare ad una determinata
commessa.
Al contrario, tutte le forme di noleggio di attrezzatura stabilmente
connessa all'organizzazione aziendale non presentano relativamente agli aspetti
che interessano, alcuna effettiva differenza con la locazione finanziaria. Difatti,
il "noleggio" definito dal regolamento va ricondotto alla fattispecie, tipica
della locazione di cosa mobile (art. 1571 Cod. Civ.), finalizzata ad assicurare
il godimento di un bene verso il pagamento di un corrispettivo. Per "locazione
finanziaria" ci si riferisce normalmente alla fattispecie del contratto di leasing
finalizzato al finanziamento di un soggetto, allo scopo di consentirgli il godimento
di un determinato bene, con la facoltà per l'utilizzatore di "riscattare"
la proprietà stessa del bene al termine del contratto.
La locazione
finanziaria cui si riferisce il requisito non ha invece come obiettivo finale
l'acquisto della proprietà del bene - acquisto che resta una facoltà
e non un obbligo per l'utilizzatore - ma unicamente il godimento, con la possibilità
di fruire delle detrazioni fiscali previste per legge. Per le specifiche finalità
dell'art. 18, comma 8, pertanto, non sussiste alcuna sostanziale differenza tra
la locazione stabile di una attrezzatura e la locazione finanziaria della stessa
senza esercizio della facoltà di riscatto. Quindi, sarebbe illogico trattare
differentemente, ai fini dell'accertamento del requisito di qualificazione, il
noleggio inteso come locazione di attrezzatura stabilmente connessa all'organizzazione
aziendale rispetto alla locazione finanziaria.
Di conseguenza, si ritiene
che, al fine di costituire la metà del valore del 2%, possano essere validamente
considerati gli ammortamenti, i canoni di locazione finanziaria, nonché
i canoni di leasing operativo e i canoni di locazione (noleggio) purché
relativi ad attrezzatura stabilmente connessa all'organizzazione aziendale.
- Subappalto
Altra questione riguarda
la disciplina del subappalto. L'articolo 30 del regolamento esclude l'obbligo
di indicare esplicitamente nel bando le parti costituenti l'opera o il lavoro
nel caso in cui tali parti siano singolarmente di importo inferiore al 10% dell'importo
complessivo dell'affidamento, o comunque di importo inferiore a 150.000 Euro.
La
disciplina del subappalto è attualmente regolata dalla norma di rango primario
dell'articolo 18 della legge 55/1990, come modificato dall'articolo 34 della legge
quadro in materia di lavori pubblici. Per effetto della citata disposizione, le
lavorazioni diverse da quella prevalente, indicate nel bando, possono essere subappaltate
o scorporate nella loro interezza a scelta dell'offerente; il principio è
desumibile con estrema chiarezza dal comma 3 dell'art. 18 L. 55/90, che fissa
il limite quantitativo del trenta per cento solo con riferimento al subappalto
delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente.
A ciò si
aggiunga che ai sensi del medesimo articolo 18, comma 12, sono considerati subappalto
i noli a caldo e le forniture in opera che siano di importo superiore al due per
cento dell'importo complessivo dei lavori affidati, o comunque di importo superiore
a 100.000 Euro, e qualora l'incidenza del costo della manodopera sia superiore
al 50% del valore del contratto.
Le norme ora richiamate conducono ad affermare
che l'aggiudicatario:
- ha la facoltà incondizionata di avvalersi
del subappalto o dello scorporo per tutto quanto esula dalla categoria prevalente,
fatto salvo -quanto previsto dall'articolo 13, comma 7, della legge n. 109/94;
- inoltre, ha la facoltà di subappaltare il trenta per cento delle lavorazioni
della categoria prevalente, fermo restando che su tale limite incidono anche le
lavorazioni non indicate separatamente nel bando in quanto di valore inferiore
ai limiti fissati dal menzionato articolo 30 del regolamento;
- infine,
può liberamente affidare a terzi nell'ambito dell'organizzazione dell'impresa,
senza che ciò costituisca subappalto, i noli a caldo e le forniture in
opera di importo inferiore ai limiti fissati dall'articolo 18, comma 12, della
legge n. 55/1990 (due per cento del valore complessivo dell'appalto o 100.000
Euro e/o incidenza della manodopera inferiore al 50%).
Nel
rispetto del comma 3, punto 1), dell'articolo 18 in questione, il concorrente
deve indicare nell'offerta tutti i lavori che intende subappaltare.
Se un
concorrente omette di rendere la dichiarazione, da un lato l'autorizzazione al
subappalto non potrà essere accordata in corso d'opera, dall'altro lato
la stazione appaltante al momento della gara dovrà verificare il possesso
da parte dell'impresa dei requisiti di qualificazione necessari - nel caso in
cui questi fossero obbligatori - per eseguire le lavorazioni non oggetto di subappalto.
- Licitazione privata semplificata
Per
quanto riguarda la licitazione privata semplificata, ad integrazione e parziale
modifica della precedente circolare, si suggerisce alle Stazioni appaltanti che
annoverino negli elenchi costituiti ai sensi dell'art. 23 comma 1-ter della Legge-quadro
un numero elevato di imprese, di non procedere ad una preventiva qualificazione
generalizzata di queste ultime, ma di effettuare tale verifica nella singola gara
utilizzando il meccanismo del controllo a campione di cui all'articolo 10, comma
1 quater, della legge 109/1994.
Naturalmente, dell'avvenuta verifica positiva
dei requisiti dovrà tenersi conto per le successive procedure avviate dalla
medesima stazione appaltante, che potrà escludere dal sorteggio le. imprese
già precedentemente verificate.
- Verifica
a campione
In ordine alle problematiche emerse relativamente
alla verifica a campione da eseguirsi ai sensi dell'articolo 10, comma 1 quater
della legge quadro, si richiama quanto esposto nelle precedenti circolari 11285/508/333
del 25 ottobre 1999 e 182/400/93 del 1° marzo 2000, con le seguenti ulteriori
precisazioni.
La verifica a campione in senso stretto riguarda i soli requisiti
di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa, benché
le Stazioni appalti abbiano facoltà, ai sensi della normativa vigente,
di disporre la contemporanea verifica a campione anche dei requisiti di carattere
generale; solo per questi ultimi si ribadisce che la verifica dovrà svolgersi
nel rispetto delle norme sulla semplificazione contenute nella legge n. 127/1997e
nel DPR n. 403/98.
Tornando alla verifica a campione in senso stretto, concernente
i soli requisiti economico-fmanziari, si osserva che gli stessi vengono dimostrati
mediante documenti che ai sensi della speciale disciplina di cui all'articolo
10, comma 1 quater, della legge n. 109/1994, debbono essere presentati dai concorrenti
sorteggiati.
Tuttavia non possono ignorarsi alcuni dati di fatto. Ad esempio
l'impresa individuale deve comprovare alcuni requisiti mediante produzione delle
dichiarazioni fiscali, il cui originale si trova presso l'amministrazione delle
finanze, che non ne rilascia copia autentica. In tal caso, si ritiene ammissibile
ai fini dell'adempimento dell'onere probatorio che le stazioni appaltanti accettino
come documenti validi, le copie fotostatiche delle dichiarazioni presentate dall'interessato
ovvero dei bilanci depositati, corredate da una dichiarazione impegnativa di
conformità da parte del concorrente, nonché da copia della ricevuta
di presentazione ovvero della nota di deposito, con indicazione dell'amministrazione
presso la quale gli originali stessi si trovano.
Tale procedura è in
linea con il disposto dell'articolo 18, comma 2, della legge n. 241/1990.
Al riguardo si ritiene opportuno chiarire, a precisazione dell'orientamento espresso
dall'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici nell'atto di regolazione
n. 15/2000, che detta disposizione prevede che il responsabile del procedimento
debba provvedere d'ufficio all'acquisizione diretta dei documenti comprovanti
fatti, stati e qualità dichiarati dall'interessato non solo quando la suddetta
documentazione si trovi presso l'amministrazione procedente, ma anche quando si
trovi presso qualunque "altra pubblica amministrazione".
Trattandosi, pertanto,
di facoltà garantita al cittadino da una legge ordinaria dello Stato, la
stessa non appare derogabile da una pubblica amministrazione in una procedura
di verifica che può condurre a gravi conseguenze sanzionatorie. Una volta
accertata l'eventuale falsità dei documenti prodotti in copia, ancorché
esaurita la procedura di verifica, la stazione appaltante potrà procedere
alla denuncia all'autorità giudiziaria.
Infine, è opportuno
che le singole stazioni appaltanti non sottopongano a controllo le imprese che
risultino essere già state sottoposte a verifica, con esito positivo, in
occasione di altra procedura bandita nell'anno precedente dalla medesima amministrazione
per l'affidamento di lavori di valore uguale o superiore rispetto a quello oggetto
di gara.
A tal fine, le imprese stesse potrebbero dichiarare la circostanza
all'atto della dichiarazione del possesso dei requisiti, salva. comunque la responsabilità
delle stesse per eventuali difformità sopravvenute.