DECRETO DEL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA 25 gennaio 2000, n° 34 Regolamento recante istituzione del
sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo
8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
(Suppl.Ordinario n. 35) IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
- Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
- Visto
l'articolo 8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
con cui si prevede che con apposito regolamento governativo venga istituito un
sistema di qualificazione unico per tutti gli esecutori di lavori pubblici di
importo superiore a 150.000 euro;
- Visto l'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
- Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 18 ottobre 1999;
- Acquisito in data 11 novembre 1999
il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
- Udito il parere del Consiglio
di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 29 novembre 1999;
- Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, espressi
in data 16 dicembre 1999;
- Vista la definitiva deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2000;
- Sulla
proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, con il Ministro per i beni e le attività culturali
e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
EMANA
il seguente regolamento: TITOLO
I : DISPOSIZIONI GENERALI Art.
1 :Ambito di applicazione - Il
presente Regolamento disciplina il sistema unico di qualificazione di cui all'articolo
8 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
- La qualificazione è obbligatoria per chiunque esegua
i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 [1],
e successive modificazioni, dalle regioni anche a statuto speciale e dalle province
autonome di Trento e Bolzano, di importo superiore a 150.000 euro.
-
Fatto salvo quanto stabilito all'articolo 3, commi 6 e 7, l'attestazione di qualificazione
rilasciata a norma del presente regolamento costituisce condizione necessaria
e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica
e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici.
-
Le stazioni appaltanti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione
della qualificazione con modalità, procedure e contenuti diversi da quelli previsti
dal presente titolo, nonché dai titoli III e IV.
Art.
2 : Definizione Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Legge»: la legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni;
b) «Stazioni appaltanti»: i soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, della legge, nonché le regioni anche a statuto speciale e le province
autonome di Trento e Bolzano; c) «Regolamento
generale»: il regolamento di cui all'articolo 3, comma
2, della legge [2]; d)
«Regolamento»: il presente regolamento; e) «Procedimento
di qualificazione»: la sequenza degli atti disciplinati dalle norme del regolamento
che permette di individuare in capo a determinati soggetti il possesso di requisiti
giuridici, organizzativi, finanziari e tecnici, necessari per realizzare lavori
pubblici; f) «Autorità»: l'autorità per la vigilanza
sui lavori pubblici istituita ai sensi dell'articolo 4
della legge [3]; g)
«Organismo di autorizzazione»: l'autorità; h)
«Organismi di accreditamento»: i soggetti legittimati da norme nazionali o internazionali
ad accreditare, ai sensi delle norme europee serie UNI
CEI EN 45000, gli organismi di certificazione a svolgere le attività di cui
alla lettera l) ; i) «Organismi di attestazione»:
gli organismi di diritto privato, in prosieguo denominati SOA, che accertano ed
attestano l'esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi
di qualificazione di cui all'articolo 8, comma 3, lettera
c), ed eventualmente lettere a) e b) della legge; l)
«Organismi di certificazione»: gli organismi di diritto privato che rilasciano
i certificati del sistema di qualità conformi alle norme europee serie UNI EN
ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e correlati
del sistema di qualità; m) «Autorizzazione»:
l'atto conclusivo del procedimento mediante il quale l'autorità autorizza gli
organismi di attestazione a svolgere le attività di cui alla lettera i);
n) «Accreditamento»: l'atto conclusivo della procedura
mediante il quale gli organismi di accreditamento legittimano gli organismi di
certificazione a svolgere le attività di cui alla lettera l); o)
«Commissione»: la commissione consultiva prevista dall'articolo
8, comma 3, della legge del cui parere si avvale l'autorità ai fini dell'autorizzazione
e della sua eventuale revoca nei confronti dei soggetti di cui alle lettere i)
e l), nonché della definizione delle procedure e dei criteri cui devono attenersi
nella loro attività i soggetti autorizzati al rilascio dell'attestazione di qualificazione;
p) «Attestazione»: il documento che dimostra
il possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, lettera c), ed eventualmente
lettere a) e b), della legge; q)
«Certificazione»: il documento che dimostra il possesso del certificato di sistema
di qualità conforme alle norme europee serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente disciplina
nazionale; r) «Dichiarazione»: il documento
che dimostra la presenza di elementi significativi e correlati del sistema di
qualità di cui all'articolo 8, comma 3, lettera della
legge; s) «Osservatorio»: l'osservatorio
dei lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 10, lettera
c), e all'articolo 14, comma 11, della legge;
t) «Imprese»: i soggetti di cui all'articolo
10, comma I, lettere a), b) e c), della legge[4];
u) «Impresa assegnataria»: l'impresa cui i consorzi
previsti all'articolo 10, comma I, lettere b) e c), della
legge assegnano, in parte o totalmente, l'esecuzione dei lavori; v)
«Casse edili»: gli organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione
collettiva di cui all'articolo 37 della legge.
Art. 3 : Categorie
e classifiche 1.
Le imprese sono qualificate per categorie di opere generali, per categorie di
opere specializzate, nonché per prestazioni di sola costruzione e per prestazioni
di progettazione e costruzione, e classificate, nell'ambito delle categorie loro
attribuite, secondo gli importi di cui al comma 4. 2.
La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare e
ad eseguire i lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto;
nel caso di imprese raggruppate o consorziate la medesima disposizione si applica
con riferimento a ciascuna impresa raggruppata o consorziata, a condizione che
essa sia qualificata per una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo
dei lavori a base di gara. 3. Le categorie sono
specificate nell'allegato A. 4.
Le classifiche sono stabilite secondo i seguenti livelli di importo:
| I |
fino a L. 500.000.000 |
euro   258.228 |
| II |
fino a L. 1.000.000.000 |
euro   516.457 |
| III | fino
a L. 2.000.000.000 | euro
1.032.913 | | IV |
fino a L. 5.000.000.000 |
euro   2.582.284 |
| V | fino
a L. 10.000.000.000 | euro
  5.164.569 | | VI |
fino a L. 20.000.000.000 |
euro 10.329.138 | | VII |
fino a L. 30.000.000.000 |
euro 15.493.707 | | VIII
| oltre   L.
30.000.000.000 | euro
15.493.707 | 5. L'importo
della classifica VIII (illimitato) ai fini del rispetto dei requisiti di qualificazione
è convenzionalmente stabilito pari a lire quaranta miliardi (euro 20.658.276).
6. Per gli appalti di importo a base di gara
superiore a L. 40.000.000.000 (euro 20.658.276), l'impresa, oltre alla qualificazione
conseguita nella classifica VIII, deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente
la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti
mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a
base di gara; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 18,
commi 3 e 4, ed è soggetto a verifica secondo l'articolo 10, comma 1-quater, della
legge [5]. 7.
Per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea la qualificazione
di cui al presente regolamento non è condizione obbligatoria per la partecipazione
alle gare di appalto di lavori pubblici, nonché per l'affidamento dei relativi
subappalti. Ai sensi dell'articolo 8, comma II-bis, della
legge per le imprese stabilite in altri Stati aderenti all'Unione europea
l'esistenza dei requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane
alle gare di appalto è accertata in base alla documentazione prodotta secondo
le normative vigenti nei rispettivi paesi. La qualificazione è comunque consentita,
alle stesse condizioni richieste per le imprese italiane, anche alle imprese stabilite
negli Stati aderenti alla Unione europea. 8. Le imprese
che non possiedono la qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione,
possono partecipare alle relative gare in associazione temporanea con i soggetti
di cui all'articolo 17, comma 1, lettere d), e) ed f), della
legge. Art.
4 :Sistema di qualità aziendale ed elementi significativi e correlati
del sistema di qualità aziendale 1.
Ai fini della qualificazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettere a) e
b), della legge, le imprese devono possedere il sistema
di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 ovvero elementi significativi e correlati
del suddetto sistema, nella misura prevista dall'allegato C, secondo la cadenza
temporale prevista dall'allegato B. 2.
La certificazione del sistema di qualità aziendale e la dichiarazione della presenza
degli elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità aziendale
si intendono riferite agli aspetti gestionali dell'impresa nel suo complesso,
con riferimento alla globalità delle categorie e classifiche. 3.
Il possesso della certificazione di qualità aziendale ovvero il possesso della
dichiarazione della presenza di requisiti del sistema di qualità aziendale, rilasciate
da soggetti accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000,
al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato
dalle SOA. TITOLO II
: AUTORIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI DI ATTESTAZIONE Art.
5 : Commissione consultiva
1. La commissione è composta dai seguenti componenti:
a) un rappresentante del Ministero
dei lavori pubblici, con funzioni di presidente, designato dal Ministro competente;
b) un rappresentante del Ministero per i beni
e le attività culturali designato dal Ministro competente; c)
un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
designato dal Ministro competente; d) un rappresentante
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale designato dal Ministro competente;
e) un rappresentante del Ministero dell'ambiente
designato dal Ministro competente; f) un rappresentante
del Ministero dei trasporti e della navigazione designato dal Ministro competente;
g) un rappresentante del Ministero della difesa
designato dal Ministro competente; h) due rappresentanti
delle regioni e delle province autonome, designati dalla conferenza dei presidenti
delle regioni e delle province autonome; i)
due rappresentanti dei comuni designati dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani; l) un rappresentante delle province
designato dall'Unione delle province d'Italia; m)
tre rappresentanti delle categorie lavoratrici interessate, designati dalle associazioni
che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti
delle imprese edili ed affini o di comparto; n) nove
rappresentanti delle imprese designati dalle associazioni nazionali di categoria
che hanno sottoscritto contratti collettivi nazionali di lavoro per i dipendenti
delle imprese edili ed affini o di comparto. 2.
Le attività di segreteria della commissione sono svolte da personale dell'autorità.
3. La mancata designazione dei componenti di
cui alle lettere h), i), l), m) e n) del comma I entro trenta giorni dalla richiesta
non costituisce motivo ostativo al funzionamento della commissione. 4.
La commissione è convocata dal presidente dell'autorità, con preavviso di almeno
quindici giorni e con l'indicazione delle questioni da trattare. 5.
I pareri della commissione sono assunti, in prima convocazione, con la presenza
di almeno metà dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti
e, in seconda convocazione, a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità
prevale il voto del presidente. 6. Per la partecipazione
alle attività della commissione è stabilito un compenso nella misura determinata
dall'autorità nei limiti delle risorse disponibili. Art.
6 : Nomina dei componenti della commissione
1. I membri della commissione sono
nominati dall'autorità e durano in carica per un triennio. 2.
In caso di dimissioni di uno o più componenti o di loro cessazione dall'incarico
per qualsiasi altro motivo, l'autorità provvede alla loro sostituzione con le
stesse modalità previste per la nomina, per il periodo di tempo in cui sarebbero
rimasti in carica i loro predecessori. Art.
7 :Requisiti generali e di indipendenza delle SOA e relativi
controlli 1. Le società
organismi di attestazione sono costituite nella forma delle società per azioni,
la cui denominazione sociale deve espressamente comprendere la locuzione «organismi
di attestazione»; la sede legale deve essere nel territorio della Repubblica.
2. Il capitale sociale deve essere almeno pari
ad un miliardo di lire interamente versato. 3.
Lo statuto deve prevedere come oggetto esclusivo lo svolgimento dell'attività
di attestazione secondo le norme del regolamento e di effettuazione dei connessi
controlli tecnici sull'organizzazione aziendale e sulla produzione delle imprese
di costruzione, nonché sulla loro capacità operativa ed economico-finanziaria.
4. La composizione e la struttura organizzativa
delle SOA deve assicurare, anche in presenza di eventuali situazioni di controllo
o di collegamento, individuate secondo quanto previsto dall'articolo
2359 del codice civile, il rispetto del principio di indipendenza di giudizio
e l'assenza di qualunque interesse commerciale, finanziario che possa determinare
comportamenti non imparziali o discriminatori. 5.
Le SOA devono dichiarare e adeguatamente documentare, entro quindici giorni dal
loro verificarsi, le eventuali circostanze che possano implicare la presenza di
interessi idonei ad influire sul requisito dell'indipendenza, 6.
Ai fini del controllo e della vigilanza sulla composizione azionaria delle SOA
e sulla persistenza del requisito dell'indipendenza l'autorità può richiedere,
indicando il termine per la risposta non inferiore a trenta giorni, alle stesse
SOA e alle società ed enti che partecipano al relativo capitale azionario ogni
informazione riguardante i nominativi dei rispettivi soci e le eventuali situazioni
di controllo o di collegamento, secondo quanto risulta dal libro dei soci, dalle
comunicazioni ricevute e da ogni altro dato a loro disposizione. 7.
Non possono svolgere attività di attestazione le SOA: a)
che si trovano in stato di liquidazione, concordato preventivo, o qualsiasi altra
situazione equivalente secondo la legislazione vigente; b)
che sono soggette a procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
c) che non sono in regola con gli obblighi fiscali,
contributivi ed assistenziali previsti dalla vigente legislazione; d)
qualora nei confronti dei propri amministratori, legali rappresentanti, soci diretti
o indiretti, direttori tecnici sia pendente un procedimento per l'applicazione
di una delle misure di prevenzione prevista dall'articolo
3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o sussista una delle cause ostative
previste dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965,
n. 575; e) qualora nei confronti dei propri
amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici è stata pronunciata
sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di applicazione della pena su
richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura
penale per qualsiasi reato che incida sulla affidabilità morale o professionale,
o per delitti finanziari; f) che nell'esercizio
della propria attività si sono rese responsabili di errore professionale grave
formalmente accertato; g) che hanno reso false dichiarazioni
o fornito falsa documentazione in merito alle informazioni loro richieste. 8.
Le SOA comunicano all'autorità l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze
che incidono sulle situazioni di cui al comma 7. 9.
La mancata risposta a richieste dell'autorità nel termine di trenta giorni, o
la mancata comunicazione di cui al comma 8 nel medesimo termine, o la comunicazione
di informazioni non veritiere implicano l'applicazione delle sanzioni previste
dall'articolo 4, comma 7, della legge e possono nei
casi più gravi comportare la revoca dell'autorizzazione.
Art. 8 : Partecipazioni
azionarie 1. Non
possono possedere, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, una partecipazione
al capitale di una SOA i soggetti indicati dagli articoli
2, comma 2, 10, comma 1 [6],
e 17, comma 1 [7],
della legge, nonché le regioni e le province autonome. 2.
Le associazioni nazionali delle imprese di cui all'articolo 5, comma 1, lettera
n) e le associazioni nazionali rappresentative delle stazioni appaltanti possono
possedere azioni di una SOA nel limite massimo complessivo del 20% del capitale
sociale, ed ognuna delle associazioni nella misura massima del 10%. Al fine di
garantire il principio dell'uguale partecipazione delle parti interessate alla
qualificazione, la partecipazione al capitale da parte delle associazioni di imprese
è ammessa qualora nella medesima SOA vi sia partecipazione in uguale misura da
parte di associazione di stazioni appaltanti e viceversa. 3.
Chiunque, a qualsiasi titolo, intenda acquisire o cedere, direttamente o indirettamente,
una partecipazione azionaria in una SOA, deve darne preventiva comunicazione all'autorità.
4. Si intendono acquisite o cedute indirettamente
le partecipazioni azionarie trasferite tramite società controllate ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile, società fiduciarie, o comunque tramite interposta
persona. 5. L 'autorità, entro sessanta giorni
dalla comunicazione, può vietare il trasferimento della partecipazione quando
essa può influire sulla correttezza della gestione della SOA o può compromettere
il requisito dell'indipendenza a norma dell'articolo 7, comma 4; il decorso del
termine senza che l'autorità adotti alcun provvedimento equivale a nulla osta
all'operazione. 6. Il trasferimento della partecipazione,
una volta avvenuto, è comunicato all'autorità e alla SOA.
Art. 9 : Requisiti
tecnici delle SOA 1.
L 'organico minimo delle SOA è costituito: a)
da un direttore tecnico laureato in ingegneria, o in architettura, abilitato all'esercizio
della professione da almeno dieci anni, iscritto, al momento dell'attribuzione
dell'incarico, al relativo albo professionale, assunto a tempo indeterminato,
dotato di adeguata esperienza almeno quinquennale nel settore dei lavori pubblici
maturata in posizione di responsabilità direttiva, nell'attività di controllo
tecnico dei cantieri ( organizzazione, qualità, avanzamento lavori, costi) o di
valutazione della capacità economico-finanziaria delle imprese in relazione al
loro portafoglio ordini, ovvero nella attività di certificazione della qualità;
il medesimo direttore tecnico dovrà dichiarare, nelle forme previste dalle vigenti
leggi, di non svolgere analogo incarico presso altre SOA; b)
da tre laureati, di cui uno in ingegneria o architettura, uno in giurisprudenza
ed uno in economia e commercio, assunti a tempo indeterminato, in possesso di
esperienza professionale almeno triennale attinente al settore dei lavori pubblici;
c) da sei dipendenti, in possesso almeno del diploma
di scuola media superiore, assunti a tempo indeterminato. 2.
I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nelle
SOA devono possedere i requisiti morali previsti dall'articolo 7, comma 7.
3. Il venire meno dei requisiti determina la decadenza
dalla carica; essa è dichiarata dagli organi sociali delle SOA entro trenta giorni
dalla conoscenza del fatto. 4. Le SOA devono disporre
di attrezzatura informatica per la comunicazione delle informazioni all'osservatorio
conforme al tipo definito dall'autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente regolamento. Art.
10: Concessione e revoca della autorizzazione
1. Lo svolgimento da parte delle SOA
dell'attività di attestazione della qualificazione ai sensi del presente regolamento
è subordinato alla autorizzazione dell'autorità. 2.
La SOA presenta istanza di autorizzazione, corredata dai seguenti documenti:
a) l'atto costitutivo e lo statuto sociale;
b) l'elencazione della compagine sociale e la
dichiarazione circa eventuali situazioni di controllo o di collegamento;
c) l'organigramma della SOA, comprensivo dei curriculum
dei soggetti che ne fanno parte; d) la dichiarazione
del legale rappresentante, nei modi e con le forme previsti dalle vigenti leggi,
circa l'inesistenza delle situazioni previste dall'articolo 7, comma 7, in capo
alla SOA, ai suoi amministratori, legali rappresentanti o direttori tecnici;
e) certificato del casellario giudiziale relativo agli
amministratori, legali rappresentanti e direttori tecnici della SOA; f)
un documento contenente la descrizione delle procedure che, conformemente a quanto
stabilito dall'Autorità entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, saranno utilizzate per l'esercizio dell'attività di
attestazione; g) una polizza assicurativa stipulata
con impresa di assicurazione autorizzata alla copertura del rischio, cui si riferisce
l'obbligo, per la copertura delle responsabilità conseguenti all'attività svolta,
avente massimale non inferiore a sei volte il volume di affari prevedibile. 3.
L'autorità ai fini istruttori può chiedere ulteriori informazioni ed integrazioni
alla documentazione fornita dalla SOA istante, e conclude il procedimento entro
il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il tempo necessario
all'autorità per acquisire le richieste integrazioni non si computa nel termine.
4. Il diniego di autorizzazione non impedisce
la presentazione di una nuova istanza. 5. L'autorizzazione
è revocata dall'autorità quando sia accertato il venire meno dei requisiti e delle
condizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9, nonché quando sia accertato il mancato
inizio dell'attività sociale entro sei mesi dalla autorizzazione, o quando la
stessa attività risulti interrotta per più di sei mesi. L'autorizzazione è altresì
revocata nei casi più gravi di violazione dell'obbligo di rendere le informazioni
richieste ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 e comunque quando sia accertato che
la SOA non svolge la propria attività in modo efficiente e conforme alle disposizioni
della legge, del presente regolamento e nel rispetto delle procedure contenute
nel documento di cui al comma 2, lettera f). 6.
Il procedimento di revoca dell'autorizzazione, è iniziato d'ufficio, quando l'autorità
viene a conoscenza dell'esistenza, anche a seguito di denuncia di terzi interessati,
del verificarsi di una delle circostanze di cui al comma 5. A tal fine l'Autorità
contesta alla SOA gli addebiti accertati, invitandola a presentare le proprie
osservazioni e controdeduzioni entro un termine perentorio non inferiore a trenta
giorni, decorsi i quali, entro i successivi novanta giorni, viene assunta la decisione
in ordine alla revoca. 8. In via istruttoria
l'autorità può disporre tutte le audizioni e le acquisizioni documentali necessarie;
le audizioni sono svolte in contraddittorio con la SOA interessata e le acquisizioni
documentali sono alla stessa comunicate, con l'assegnazione di un termine non
inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni per controdeduzioni. In tal
caso, il termine per la pronuncia da parte dell'autorità rimane sospeso per il
periodo necessario allo svolgimento dell'istruttoria ed alle presentazione delle
controdeduzioni. 9. In caso di revoca dell'autorizzazione,
ovvero di fallimento e di cessazione della attività di una SOA le attestazioni
rilasciate sono valide a tutti gli effetti. Le imprese qualificate indicano, entro
novanta giorni dalla data della comunicazione dei suddetti fatti, la SOA cui trasferire
la documentazione in base alla quale sono state rilasciate le attestazioni di
qualificazione; nell'eventualità di inerzia del soggetto qualificato il trasferimento
è disposto dall'autorità. 10. In caso di revoca
dell'autorizzazione, ovvero di fallimento e di cessazione della attività di una
SOA, le documentazioni relative ai contratti per il rilascio di attestazioni non
ancora conclusi sono trasferite d'ufficio ad altre SOA scelte dalle imprese contraenti.
Art.
11: Elenco delle SOA ed elenchi delle imprese qualificate
1. L'autorità iscrive in apposito
elenco le società autorizzate a svolgere l'attività di attestazione e ne assicura
la pubblicità per il tramite dell'osservatorio. 2.
L'autorità, sulla base delle attestazioni trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo
12, cura la formazione su base regionale, con riferimento alla sede legale dei
soggetti qualificati, di elenchi delle imprese che hanno conseguito la qualificazione.
Tali elenchi sono resi pubblici tramite l'osservatorio. Art.
12: Svolgimento dell'attività di qualificazione e relative tariffe
1. Nello svolgimento
della propria attività le SOA devono: a)
comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 1, comma 1, della legge; b)
acquisire le informazioni necessarie dai soggetti da qualificare ed operare in
modo da assicurare adeguata informazione; c)
agire in modo da garantire imparzialità ed equo trattamento; d)
assicurare e mantenere l'indipendenza richiesta dalla legge e dal regolamento;
e) disporre di risorse e procedure, anche di
controllo interno, idonee ad assicurare efficienza e correttezza; f)
verificare la veridicità e la sostanza delle dichiarazioni, delle certificazioni
e delle documentazioni presentate dai soggetti cui rilasciare l'attestato.
2. Per l'espletamento delle loro attività le SOA non
possono ricorrere a prestazioni di soggetti esterni alla loro organizzazione aziendale.
3. Ogni attestazione di qualificazione o di
suo rinnovo è soggetta al pagamento di un corrispettivo determinato, in rapporto
all'importo complessivo ed al numero delle categorie generali o specializzate
cui si richiede di essere qualificati secondo la formula di cui all'allegato
E. 4. L 'importo determinato ai sensi del
comma 3 è considerato corrispettivo minimo della prestazione resa. Non può essere
previsto il pagamento di un corrispettivo in misura maggiore del suo doppio. Ogni
patto contrario è nullo. 5. Le SOA trasmettono all'autorità,
entro quindici giorni dal loro rilascio, copia degli attestati.
Art. 13 : Autorizzazione
di organismi di certificazione 1.
Gli organismi già accreditati al rilascio di certificazione dei sistemi di qualità,
che intendono svolgere anche attività di attestazione, sono soggetti alla autorizzazione
da parte dell'autorità. 2. L 'autorizzazione è subordinata
all'accertamento della sussistenza dei requisiti e delle condizioni stabiliti
dagli articoli 7, 8 e 9, fatta eccezione per ciò che attiene alla denominazione
sociale e all'unicità dell'oggetto sociale. Art.
14:Vigilanza dell'autorità
1. L'autorità, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, lettera
i), della legge, vigila sul sistema di qualificazione, e a tale fine, anche effettuando
ispezioni o richiedendo qualsiasi documento ritenesse necessario, controlla che
le SOA: a) operino secondo le procedure,
anche di controllo interno, presentate in sede di richiesta di autorizzazione
ed approvate dall'autorità stessa; b) abbiano
un comportamento che elimini qualsiasi possibilità di conflitti di interesse;
c) rilascino le attestazioni nel pieno rispetto
dei requisiti stabiliti nell'articolo 4, e nel titolo III; d)
applichino le tariffe di cui all'allegato E.
2. I poteri di vigilanza e di controllo dell'autorità
ai fini di quanto previsto dal comma 1, lettera c), sono esercitati anche su motivata
e documentata istanza di altra impresa, che in ogni momento può chiedere la verifica
della sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'attestazione,
sempre che vanti un interesse concreto ed attuale. Sull'istanza di verifica l'autorità,
disposti i necessari accertamenti anche a mezzo dei propri uffici e sentita l'impresa
sottoposta a verifica, provvede entro sessanta giorni nei modi e con gli effetti
previsti dall'articolo 16, comma 2, del presente regolamento. 3.
L 'autorità provvede periodicamente alla verifica a campione di un numero di attestazioni
rilasciate dalle SOA, di anno in anno fissato dalla stessa autorità.
Art. 15:
Domanda di qualificazione 1.
Per il conseguimento della qualificazione le imprese devono possedere, oltre alla
certificazione di sistema di qualità o alla dimostrazione della presenza di elementi
significativi di cui all'articolo 8, comma 3, lettere a) e b), della
legge secondo la cadenza temporale prevista nell'allegato B, i requisiti stabiliti
dal presente titolo. 2. L 'impresa che intende
ottenere l'attestazione di qualificazione deve stipulare apposito contratto con
una delle SOA autorizzate. 3. La SOA svolge
l'istruttoria e gli accertamenti necessari alla verifica dei requisiti di qualificazione,
anche mediante accesso diretto alle strutture aziendali dell'impresa istante,
e compie la procedura di rilascio dell'attestazione entro novanta giorni dalla
stipula del contratto. 4. Della stipula del
contratto, del rilascio o del diniego di rilascio dell'attestazione la SOA informa
l'autorità nei successivi trenta giorni. 5.
La durata dell'efficacia dell'attestazione è pari a tre anni. Almeno tre mesi
prima della scadenza del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo
dell'attestazione deve stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con
un'altra autorizzata. 6. Il rinnovo dell'attestazione
può essere richiesto anche prima della scadenza sempre che siano decorsi tre mesi
dalla data del rilascio dell'attestazione già acquisita. 7.
Il rinnovo dell'attestazione avviene alle stesse condizioni e con le stesse modalità
previste per il rilascio dell'attestazione; dalla data della nuova attestazione
decorre il termine di efficacia fissato dal comma 5. 8.
Non costituiscono rinnovo di attestazione e non producono conseguenze sulla durata
di efficacia dell'attestazione le variazioni che non producono effetti diretti
sulle categorie e classifiche oggetto della relativa qualificazione; dette variazioni
sono soggette, secondo criteri fissati dall'autorità entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, a procedure accelerate e semplificate
nonché a tariffa ridotta. 9. In caso di fusione o
di altra operazione che comporti il trasferimento di azienda o di un suo ramo,
il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione dei requisiti posseduti
dalle imprese che ad esso hanno dato origine. Art.
16:Controllo dell'autorità sulle attestazioni
1. Le determinazioni assunte dalle
SOA in merito ai contratti stipulati dalle imprese per ottenere la qualificazione
sono soggette al controllo dell'autorità qualora l'impresa interessata ne faccia
richiesta entro il termine di trenta giorni dalla data di effettiva conoscenza
della determinazione stessa. 2. L'autorità, sentita
l'impresa richiedente e la SOA e acquisite le informazioni necessarie, provvede
entro sessanta giorni ad indicare alla SOA le eventuali condizioni da osservarsi
nell'esecuzione del contratto stipulato. L 'inottemperanza da parte della SOA
alle indicazioni dell'autorità costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'articolo
10, comma 5 del presente regolamento. Art.
17: Requisiti d'ordine generale
1. I requisiti d'ordine generale occorrenti per la qualificazione
sono: a) cittadinanza italiana
o di altro Stato appartenente all'Unione europea, ovvero residenza in Italia per
gli stranieri imprenditori ed amministratori di società commerciali legalmente
costituite, se appartengono a Stati che concedono trattamento di reciprocità nei
riguardi di cittadini italiani; b) assenza di
procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di
cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
o di una delle cause ostative previste dall'articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; c)
inesistenza di sentenze definitive di condanna passate in giudicato ovvero di
sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale a carico del titolare, del legale rappresentante,
dell'amministratore o del direttore tecnico per reati che incidono sulla moralità
professionale; d) inesistenza di violazioni
gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione sociale
secondo la legislazione italiana o del paese di residenza; e)
inesistenza di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana o
del paese di provenienza; f) iscrizione al registro
delle imprese presso le competenti camere di commercio, industria, agricoltura
e artigianato, ovvero presso i registri professionali dello Stato di provenienza,
con indicazione della specifica attività di impresa; g)
insussistenza dello stato di fallimento, di liquidazione o di cessazione dell'attività;
h) inesistenza di procedure di fallimento, di
concordato preventivo, di amministrazione controllata e di amministrazione
straordinaria; i) inesistenza di errore grave
nell'esecuzione di lavori pubblici; l) inesistenza
di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti l'osservanza delle norme
poste a tutela della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
m) inesistenza di false dichiarazioni circa il possesso
dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti e per il conseguimento dell'attestazione
di qualificazione. 2. L 'autorità
stabilisce mediante quale documentazione i soggetti che intendono qualificarsi
dimostrano l'esistenza dei requisiti richiesti per la qualificazione. Di ciò è
fatto espresso riferimento nel contratto da sottoscriversi fra SOA e impresa.
3. Per la qualificazione delle società commerciali,
delle cooperative e dei loro consorzi, dei consorzi tra imprese artigiane e dei
consorzi stabili, i requisiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si riferiscono
al direttore tecnico e a tutti i soci se si tratta di società in nome collettivo;
al direttore tecnico e a tutti gli accomandatari se si tratta di società in accomandita
semplice; al direttore tecnico e agli amministratori muniti di rappresentanza
se si tratta di ogni altro tipo di società o di consorzio.
Art. 18:
Requisiti di ordine speciale 1.
I requisiti d'ordine speciale occorrenti per la qualificazione sono:
a) adeguata capacità economica e finanziaria;
b) adeguata idoneità tecnica e organizzativa;
c) adeguata dotazione di attrezzature tecniche;
d) adeguato organico medio annuo. 2.
La adeguata capacità economica e finanziaria è dimostrata:
a) da idonee referenze bancarie; b)
dalla cifra di affari, determinata secondo quanto previsto all'articolo 22, realizzata
con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta non inferiore al 100%
degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie; c)
limitatamente ai soggetti tenuti alla redazione del bilancio, dal capitale netto,
costituito dal totale della lettera A) del passivo di
cui all'articolo 2424 del codice civile, riferito all'ultimo bilancio approvato,
di valore positivo. 3. La cifra di
affari in lavori relativa alla attività diretta è comprovata: da parte delle ditte
individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi
tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con la presentazione delle dichiarazioni
annuali IVA;da parte delle società di capitale con la presentazione dei bilanci,
riclassificati in conformità alle direttive europee, e della relativa nota di
deposito. 4. La cifra di affari in lavori relativa
alla attività indiretta, in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa
richiedente, è comprovata con la presentazione dei bilanci, riclassificati in
conformità alle direttive europee, e della relativa nota di deposito, dei consorzi
di cui all'articolo 10, comma 1, lettere e) ed e-bis) della
legge, e delle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte,
nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante
e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati.
5. La adeguata idoneità tecnica è dimostrata:
a) con la presenza di idonea direzione
tecnica secondo quanto previsto dall'articolo 26; b)
dall'esecuzione di lavori, realizzati in ciascuna delle categorie oggetto della
richiesta, di importo non inferiore al 90% di quello della classifica richiesta;
l'importo è determinato secondo quanto previsto dall'articolo 22; c)
dall'esecuzione di un singolo lavoro, in ogni singola categoria oggetto della
richiesta, di importo non inferiore al 40% dell'importo della qualificazione richiesta,
ovvero, in alternativa, di due lavori, nella stessa singola categoria, di importo
complessivo non inferiore al 55% dell'importo della qualificazione richiesta,
ovvero, in alternativa, di tre lavori, nella stessa singola categoria, di importo
complessivo, non inferiore al 65% dell'importo della qualificazione richiesta;
gli importi sono determinati secondo quanto previsto dall'articolo 22. 6.
L'esecuzione dei lavori è documentata dai certificati di esecuzione dei lavori
previsti dall'articolo 22, comma 7. 7. Per la
qualificazione necessaria a realizzare lavori pubblici affidati in appalto a seguito
di appalto concorso, ovvero oggetto dei contratti di cui all'articolo 19, comma
1, lettera b), numero 1) della legge [8],
oppure affidati in concessione, il requisito dell'idoneità tecnica è altresì dimostrato
dalla presenza di uno staff tecnico composto da laureati e diplomati assunti a
tempo indeterminato. Il numero minimo dei componenti lo staff, dei quali almeno
la metà in possesso di laurea, è stabilito in due per le imprese qualificate fino
alla terza classifica, in quattro per le imprese appartenenti alla quarta ed alla
quinta classifica, ed in sei per le imprese qualificate nelle classifiche successive.
8. L'adeguata attrezzatura tecnica consiste
nella dotazione stabile di attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico,
in proprietà o in locazione finanziaria o in noleggio, dei quali sono fornite
le essenziali indicazioni identificative. Detta dotazione contribuisce al valore
della cifra di affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente
realizzata, rapportata alla media annua dell'ultimo quinquennio, sotto forma di
ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o canoni di noleggio, per un valore
non inferiore al 2% della predetta cifra d'affari, costituito per almeno la metà
dagli ammortamenti e dai canoni di locazione finanziaria. L'attrezzatura tecnica
per la quale è terminato il piano di ammortamento contribuisce al valore della
cifra di affari sotto forma di ammortamenti figurativi, da evidenziarsi separatamente,
calcolati proseguendo il piano di ammortamento precedentemente adottato per un
periodo pari alla metà della sua durata. L 'ammortamento figurativo è calcolato
con applicazione del metodo a quote costanti con riferimento alla durata del piano
di ammortamento concluso. 9. L'ammortamento
è comprovato: da parte delle ditte individuali e delle società di persone, con
la presentazione della dichiarazione dei redditi corredata da autocertificazione
circa la quota riferita alla attrezzatura tecnica; da parte dei consorzi di cooperative,
dei consorzi tra imprese artigiane, dei consorzi stabili e delle società di capitale
con la presentazione dei bilanci, riclassificati in conformità alle direttive
europee, e della relativa nota di deposito. 10.
L'adeguato organico medio annuo è dimostrato dal costo complessivo sostenuto per
il personale dipendente, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali
e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore al 15% della cifra: di
affari in lavori di cui al comma 2, lettera b), effettivamente realizzata, di
cui almeno il 40% per personale operaio. In alternativa l'adeguato organico medio
annuo può essere dimostrato dal costo complessivo sostenuto per il personale dipendente
assunto a tempo indeterminato non inferiore al 10% della cifra di affari in lavori,
di cui almeno l'80% per personale tecnico laureato o diplomato. Per le imprese
artigiane la retribuzione del titolare si intende compresa nella percentuale minima
necessaria. Per le imprese individuali e per le società di persone il valore della
retribuzione del titolare e dei soci è pari a cinque volte il valore della retribuzione
convenzionale determinata ai fini della contribuzione INAIL. 11.
Il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente, composto a norma del
comma 10, è documentato con il bilancio corredato dalla relativa nota e riclassificato
in conformità delle direttive europee dai soggetti tenuti alla sua redazione,
e dagli altri soggetti con idonea documentazione, nonché da una dichiarazione
sulla consistenza dell'organico, distinto nelle varie qualifiche, da cui desumere
la corrispondenza con il costo indicato nei bilanci e dai modelli riepilogativi
annuali attestanti i versamenti effettuati all'INPS e all'INAIL ed alle
Casse edili in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti e ai relativi
contributi. 12. Alla determinazione delle
percentuali di cui ai commi 8 e 10 concorrono, in proporzione alle quote di competenza
dell'impresa, anche l'attrezzatura ed il costo per il personale dipendente dei
consorzi e delle società di cui al comma 4. 13.
I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili
possono dimostrare il requisito relativo alle attrezzature tecniche mediante l'attrezzatura
in dotazione stabile ai propri consorziati; gli stessi soggetti possono dimostrare
il requisito relativo all'organico medio annuo attraverso il costo del personale
dipendente proprio e dei soggetti consorziati. 14.
Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo, i requisiti
di cui al comma 5, lettere b) e c), possono essere dimostrati dall'impresa mediante
i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno
dei propri direttori tecnici. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso
in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto
di imprese già iscritte all' Albo nazionale dei costruttori ovvero qualificate
ai sensi del regolamento, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni,
di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni
in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo
o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta
uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata
abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di
due miliardi. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma
5, lettere b) e c) qualora non siano trascorsi sei anni da una eventuale precedente
dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.
15. Qualora la percentuale dell'attrezzatura tecnica di cui
al comma 8 o i rapporti di cui al comma 10 fra il costo complessivo sostenuto
per il personale dipendente e la cifra d'affari di cui al comma 2, lettera b),
sono inferiori alle percentuali indicate nei medesimi commi 8 e 10, la cifra d'affari
stessa è figurativamente e proporzionalmente ridotta in modo da ristabilire le
percentuali richieste; la cifra d'affari così figurativamente rideterminata vale
per la dimostrazione del requisito di cui al comma 2, lettera b).
Art. 19: Incremento
convenzionale premiante 1.
Qualora l'impresa, oltre al possesso di uno dei requisiti del sistema di qualità
di cui all'articolo 4, presenti almeno tre dei seguenti requisiti ed indici economico
finanziari: a) capitale netto,
costituito dal totale della lettera A del passivo dello stato patrimoniale di
cui all'articolo 2424 del codice civile dell'ultimo bilancio approvato, pari o
superiore al 5% della cifra di affari media annuale richiesta ai fini di cui all'articolo
18, comma 2, lettera b); b) indice di liquidità,
costituito dal rapporto tra liquidità ed esigibilità correnti dell'ultimo bilancio
approvato, pari o superiore a 0,5; le liquidità comprendono le rimanenze per lavori
in corso alla fine dell'esercizio; c) reddito
netto di esercizio, costituito dalla differenza tra il valore ed i costi della
produzione di cui all'articolo 2425 del codice civile, di valore positivo in almeno
due esercizi tra gli ultimi tre; d) requisiti di cui
all'articolo 18, comma 1, lettere c) e d), di valore non inferiori ai minimi stabiliti
al medesimo articolo, commi 8 e 10; i valori degli importi di cui all'articolo
18, commi 2, lettera b), e 5, lettere b) e c), posseduti dall'impresa sono figurativamente
incrementati in base alla percentuale determinata secondo quanto previsto dall'allegato
F; gli importi così figurativamente rideterminati valgono per la dimostrazione
dei requisiti dei suddetti commi dell'articolo 18.
Art. 20: Consorzi
stabili 1. Il consorzio
stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute dalle singole
imprese consorziate. La qualificazione è acquisita, in riferimento ad una determinata
categoria di opera generale o specializzata, per la classifica corrispondente
all'importo pari o immediatamente inferiore alla somma di quelle possedute dalle
imprese consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato,
è in ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda
tale qualificazione. Art.
21: Rivalutazione dell'importo dei lavori eseguiti
1. Gli importi dei lavori ultimati,
relativi a tutte le categorie individuate dalle tabelle di cui all'allegato A,
vanno rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al
costo di costruzione di un edificio residenziale, intervenute fra la data di ultimazione
dei lavori e la data di sottoscrizione del contratto di qualificazione con la
SOA. 2. Sono soggetti alla rivalutazione esclusivamente
gli importi dei lavori eseguiti a seguito di contratti stipulati con le stazioni
appaltanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del presente regolamento.
Art. 22:
Determinazione del periodo di attività documentabile e dei relativi importi
e certificati 1.
La cifra d'affari in lavori e gli importi dei lavori previsti rispettivamente
all'articolo 18, comma 2, lettera b), e all'articolo 18, comma 5, lettera b),
sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del
contratto con la SOA. 2. Fino al 31 dicembre
2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, gli importi previsti
all'articolo 18, comma 5, lettera b), sono quelli realizzati nei migliori cinque
anni del decennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la SOA.
3. I lavori di cui all'articolo 18, comma 5,
lettera c), sono quelli realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione
del contratto con la SOA. 4. Fino al 31 dicembre
2002 per la qualificazione nelle categorie OG5, OG9 e OG10, i lavori di cui all'articolo
18, comma 5, lettera c), sono quelli realizzati nel decennio antecedente la data
di sottoscrizione del contratto con la SOA. 5.
I lavori da valutare sono quelli eseguiti regolarmente e con buon esito iniziati
ed ultimati nel periodo di cui ai precedenti commi, ovvero la parte di essi eseguita
nel quinquennio, per il caso di lavori iniziati in epoca precedente o per il caso
di lavori in corso di esecuzione alla data della sottoscrizione del contratto
con la SOA, calcolata presumendo un avanzamento lineare degli stessi.
6. L'importo dei lavori è costituito dall'importo contabilizzato
al netto del ribasso d'asta, incrementato dall'eventuale revisione prezzi e dalle
risultanze definitive del contenzioso eventualmente insorto per riserve dell'appaltatore
diverse da quelle riconosciute a titolo risarcitorio. 7.
I certificati di esecuzione dei lavori sono redatti in conformità allo schema
di cui all'allegato D e contengono la espressa
dichiarazione dei committenti che i lavori eseguiti sono stati realizzati regolarmente
e con buon esito; se hanno dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziaria,
ne viene indicato l'esito. Ai fini della qualificazione per i lavori sui beni
soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali e per gli
scavi archeologici, la certificazione deve contenere l'attestato dell'autorità
preposta alla tutela del bene oggetto dei lavori, del buon esito degli interventi
eseguiti. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima della data di entrata
in vigore del presente regolamento. 8. I certificati
rilasciati alle imprese esecutrici dei lavori sono trasmessi in copia, a cura
delle stazioni appaltanti, all'Osservatorio. L'autorità provvede ai necessari
riscontri a campione. Art.
23:Criteri di accertamento e di valutazione dei lavori eseguiti all'estero
1. Per i lavori eseguiti all'estero
da imprese con sede legale in Italia, il richiedente produce:
a) per i Paesi aderenti all'Unione europea, la certificazione
rilasciata dal committente ed il certificato di collaudo, laddove emesso;
b) per gli altri Paesi una attestazione rilasciata dal
tecnico di fiducia del consolato competente, vistata dal medesimo dalla quale
risultano i lavori eseguiti, il loro ammontare, i tempi di esecuzione nonché la
dichiarazione che i lavori furono eseguiti regolarmente e con buon esito;
c) una copia del contratto e ogni documento comprovante i
lavori eseguiti. Art.
24 : Lavori eseguiti dall'impresa aggiudicataria e dall'impresa
subappaltatrice 1.
Ai fini della qualificazione delle imprese che hanno affidato lavorazioni in subappalto
e delle imprese che hanno eseguito lavorazioni in regime di subappalto valgono
i seguenti criteri: a) le lavorazioni
assunte in regime di subappalto sono classificabili ai sensi delle tabelle di
cui all'allegato A; l'impresa subappaltatrice può utilizzare per la qualificazione
il quantitativo delle lavorazioni eseguite aventi le caratteristiche predette;
b) l'impresa aggiudicataria può utilizzare l'importo
complessivo dei lavori se l'importo delle lavorazioni subappaltate non supera
il 30% dell'importo complessivo ed il 40% nel caso di lavorazioni appartenenti
alle categorie di cui all'allegato A per le quali
è prescritta la qualificazione obbligatoria; in caso contrario, l'ammontare complessivo
dei lavori viene decurtato della quota eccedente quella anzidetta; l'importo dei
lavori così determinato può essere utilizzato esclusivamente per la qualificazione
nella categoria prevalente. 2. I lavori sui beni
immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
sono utilizzati ai fini della qualificazione soltanto dall'impresa che li ha effettivamente
eseguiti sia essa aggiudicataria o subappaltatrice. Art.
25:Criteri di valutazione dei lavori eseguiti e dei relativi
importi 1. L 'attribuzione
alle categorie di qualificazione individuate dalle tabelle di cui all'allegato
A e relative ai lavori eseguiti per conto di stazioni appaltanti pubbliche,
ovvero di soggetti comunque tenuti all'applicazione delle leggi in materia di
lavori pubblici, viene effettuata con riferimento alla categoria prevalente richiesta
nel bando di gara. 2. Per i lavori il cui committente
non sia tenuto all'applicazione delle leggi sui lavori pubblici, l'importo e la
categoria dei lavori sono desunti dal contratto di appalto o altro documento di
analoga natura ed è valutato per intero nella corrispondente categoria individuata
dalle tabelle di cui all'allegato A. 3. Per
i lavori eseguiti in proprio e non su committenza si fa riferimento a parametri
fisici (metri quadrati, metri cubi) valutati sulla base di prescrizioni od indici
ufficiali e il relativo importo è valutato nella misura del 100%. 4.
Nel caso di opere di edilizia abitativa, si fa riferimento al costo totale dell'intervento
(C.T.N.) così come determinato dai soggetti competenti secondo le norme vigenti,
moltiplicato per la superficie complessiva (S.C.) e maggiorato del 25%. 5. Nei
casi indicati ai commi 3 e 4 le relative dichiarazioni sono corredate dalla seguente
documentazione: a) concessione
edilizia relativa all'opera realizzata, ove richiesta, con allegata copia autentica
del progetto approvato; b) copia del contratto
stipulato; c) copia delle fatture corrispondenti
al quantitativo di lavori eseguiti; d) copia del certificato
di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. 6.
Ai fini della qualificazione, l'importo dei lavori appaltati al consorzio di imprese
artigiane, al consorzio di cooperative e al consorzio stabile è attribuito, sulla
base di una deliberazione del consorzio stesso, al consorzio ed eventualmente
al consorziato esecutore secondo le percentuali previste dall'articolo 24, comma
1, lettera b). Art.
26:Direzione tecnica 1.
La direzione tecnica è l'organo cui competono gli adempimenti di carattere tecnico-organizzativo
necessari per la realizzazione dei lavori. La direzione tecnica può essere assunta
da un singolo soggetto, eventualmente coincidente con il legale rappresentante
dell'impresa, o da più soggetti. 2. I soggetti
ai quali viene affidato l'incarico di direttore tecnico sono dotati, per la qualificazione
in categorie con classifica di importo superiore alla IV, di laurea in ingegneria,
in architettura, o altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria
o in architettura o equipollente; per le classifiche inferiori è ammesso anche
il possesso del diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico,
ovvero di requisito professionale identificato nella esperienza acquisita nel
settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore
a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori atte
stanti tale condizione. 3. I soggetti designati
nell'incarico di direttore tecnico non possono rivestire analogo incarico per
conto di altre imprese qualificate; essi producono una dichiarazione di unicità
di incarico. Qualora il direttore tecnico sia persona diversa dal titolare dell'impresa,
dal legale rappresentante, dall'amministratore e dal socio, deve essere dipendente
dell'impresa stessa o in possesso di contratto d'opera professionale regolarmente
registrato. Per i lavori che hanno ad oggetto beni immobili soggetti alle disposizioni
in materia di beni culturali e ambientali e per gli scavi archeologici, la direzione
tecnica è affidata a soggetto in possesso di laurea in conservazione di beni culturali
o in architettura e, per la qualificazione in classifiche inferiori alla IV, anche
a soggetto dotato di esperienza professionale acquisita nei suddetti lavori quale
direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare
con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestanti tale condizione rilasciati
dall'autorità preposta alla tutela dei suddetti beni. Con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministro dei lavori pubblici
possono essere definiti o individuati eventuali altri titoli o requisiti professionali
equivalenti. 4. La qualificazione conseguita
ai sensi dell'articolo 18, comma 14, è collegata al direttore tecnico che l'ha
consentita. La stessa qualificazione può essere confermata sulla base di autonoma
e specifica valutazione se l'impresa provvede alla sostituzione del direttore
tecnico o dei direttori tecnici uscenti con soggetti aventi analoga idoneità.
5. Se l'impresa non provvede alla sostituzione
del o dei direttori tecnici uscenti, si dispone: a)
la revoca della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti, connessi
alla presenza del o dei direttori tecnici uscenti; b)
la conferma o la riduzione della qualificazione nelle categorie ed importi corrispondenti,
nel caso in cui l'impresa dimostri di aver eseguito lavori rispettivamente di
pari o di minore importo nelle categorie in precedenza connesse alla direzione
tecnica. 6. Se la variazione
della direzione tecnica è influente per l'iscrizione conseguita, ovvero se la
medesima è costituita da una sola persona, l'impresa provvede a darne comunicazione
alla SOA che l'ha qualificata e all'Osservatorio dei lavori pubblici entro trenta
giorni dalla data della avvenuta variazione. 7. In
deroga a quanto stabilito dal comma 2 i soggetti che alla data di entrata in vigore
del presente regolamento svolgono la funzione di direttore tecnico, possono conservare
l'incarico presso la stessa impresa. Art.
27:Casellario informatico 1.
Presso l'Osservatorio per i lavori pubblici è istituito il casellario informatico
delle imprese qualificate. Il casellario è formato sulla base delle attestazioni
trasmesse dalle SOA ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del presente regolamento,
e delle comunicazioni delle stazioni appaltanti previste dal regolamento generale.
2. Nel casellario sono inseriti in via informatica
per ogni impresa qualificata i seguenti dati: a)
ragione sociale, indirizzo, partita IVA e numero di matricola di iscrizione alla
C.C.I.A.A.; b) rappresentanza legale, direzione
tecnica e organi con potere di rappresentanza; c)
categorie ed importi della qualificazione conseguita; d)
data di cessazione dell'efficacia dell'attestazione di qualificazione;
e) ragione sociale della SOA che ha rilasciato l'attestazione;
f) cifra di affari in lavori realizzata nel
quinquennio precedente la data dell'ultima attestazione conseguita; g)
costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione
conseguita, con indicazione specifica del costo relativo al personale operaio,
tecnico, diplomato o laureato; h) costo degli
ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni per attrezzatura
tecnica sostenuto nel quinquennio precedente la data dell'ultima qualificazione
conseguita; i) natura ed importo dei lavori
eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l'ultima qualificazione
conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;
l) elenco dell'attrezzatura tecnica in proprietà o in
locazione finanziaria; m) importo dei versamenti
effettuati all'INPS, all'INAIL e alle Casse
edili in ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti; n)
eventuale stato di liquidazione o cessazione di attività; o)
eventuali procedure concorsuali pendenti; p)
eventuali episodi di grave negligenza nell'esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze
contrattuali, anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza
e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, comunicate dalle stazioni appaltanti;
q) eventuali sentenze di condanna passate in
giudicato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale a carico dei legali rappresentanti, degli
amministratori delegati o dei direttori tecnici per reati contro la pubblica amministrazione,
l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio; r)
eventuali provvedimenti di esclusione dalle gare ai sensi dell'articolo 8, comma
7, della legge adottati dalle stazioni appaltanti;
s) eventuali falsità nelle dichiarazioni rese
in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara, accertate in esito alla procedura di cui all'articolo
10, comma 1-quater, della legge; t) tutte
le altre notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall'esecuzione
dei lavori, sono dall'Osservatorio ritenute utili ai fini della tenuta del casellario.
3. Le imprese sono tenute a
comunicare all'Osservatorio, entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione
relativa ai requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 17. 4.
Le stazioni appaltanti inviano alla fine dei lavori una relazione dettagliata
sul comportamento dell'impresa esecutrice, redatta secondo la scheda tipo definita
dall'autorità e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento. 5.
I dati del casellario di cui al comma 2 sono resi pubblici a cura dell'Osservatorio
e sono a disposizione di tutte le stazioni appaltanti per l'individuazione delle
imprese nei cui confronti sussistono cause di esclusione dalle procedure di affidamento
di lavori pubblici. 6. Tutte le notizie, le informazioni
e i dati riguardanti le imprese contenute nel casellario sono riservati e tutelati
nel rispetto della normativa vigente fatte salve le segnalazioni cui devono provvedere
le stazioni appaltanti. Art.
28:Requisiti per lavori pubblici di importo pari o inferiore
a 150.000 euro 1.
Fermo restando quanto previsto dal regolamento generale in materia di esclusione
dalle gare, le imprese possono partecipare agli appalti di lavori pubblici di
importo pari o inferiore a 150.000 euro qualora in possesso dei seguenti requisiti
di ordine tecnico-organizzativo: a)
importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di
pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare;
b) costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente non inferiore al 15% dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando; nel caso in cui il rapporto tra
il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto, l'importo
dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo da ristabilire
la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale
per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla lettera a);
c) adeguata attrezzatura tecnica. 2.
Per i lavori sui beni immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali
e ambientali, per gli scavi archeologici e per quelli agricolo-forestali, le imprese
devono aver realizzato nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando lavori analoghi per importo pari a quello dei lavori che si intendono eseguire,
e presentare l'attestato di buon esito degli stessi rilasciato dalle autorità
eventualmente preposte alla tutela dei beni cui si riferiscono i lavori eseguiti.
3. I requisiti sono determinati e documentati secondo
quanto previsto dal presente titolo, e dichiarati in sede di domanda di partecipazione
o di offerta; la loro sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo
le disposizioni vigenti in materia.
Art. 29: Disciplina transitoria
1. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, le imprese non ancora in possesso
della qualificazione secondo il sistema previsto dai titoli I, II e III possono
realizzare lavori pubblici e partecipare alle relative procedure di affidamento
secondo i modi e i tempi previsti dagli articoli 30, 31 e 32. 2.
I requisiti richiesti ai sensi degli articoli 31 e 32 sono riferiti al quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, e sono determinati e documentati
secondo quanto previsto al titolo III; il relativo possesso è dichiarato dalle
imprese in sede di domanda di partecipazione o di offerta ed è accertato dalle
stazioni appaltanti secondo le disposizioni vigenti in materia. 3.
Fino all'entrata in vigore del regolamento generale, le cause di esclusione dalle
gare per l'affidamento di lavori pubblici di qualsiasi importo sono determinate
con riferimento a quanto previsto dall'articolo 17, commi 1 e 3.
Art. 30: Categoria
prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili
1. La stazione appaltante indica nel bando di gara:
a) l'importo complessivo dell'opera
o del lavoro oggetto dell'appalto; b) la relativa
categoria prevalente e la relativa classifica secondo l'allegato
A e l'articolo 3, comma 4; si intende prevalente la categoria di importo più
elevato fra quelle costituenti l'intervento; c) le
parti appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera
o il lavoro, diverse dalla categoria prevalente, con i relativi importi e categorie
che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma
7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 [9],
e successive modificazioni, sono tutte, a scelta del concorrente, subappaltabili
o affidabili a cottimo, e comunque scorporabili. 2.
Le parti costituenti l'opera o il lavoro ai sensi del comma 1, lettera c), sono
quelle di valore singolarmente superiore al dieci per cento dell'importo complessivo
dell'opera o del lavoro, ovvero di importo superiore a 150.000 euro.
Art. 31: Appalti
di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore al controvalore in euro di 5.000.000
di DSP 1. Alle procedure
di affidamento di appalti di importo superiore a 150.000 euro ed inferiore al
controvalore in euro di 5.000.000 di DSP, i cui bandi sono pubblicati entro il
31 dicembre 2001, sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) cifra d'affari in lavori, non
inferiore a 1,75 volte l'importo dell'appalto da affidare; b)
esecuzione di lavori appartenenti alla categoria prevalente oggetto dell'appalto
di importo non inferiore al 60% di quello da affidare; per gli appalti di importo
pari o inferiori a 3.500.000 di euro, la percentuale è fissata al 40%;
c) costo complessivo sostenuto per il personale dipendente
non inferiore ai valori fissati dall'articolo 18, comma 10, riferiti alla cifra
d'affari effettivamente realizzata; d) dotazione stabile
di attrezzatura tecnica secondo i valori fissati dall'articolo 18, comma 8, riferiti
alla cifra d'affari effettivamente realizzata; per le procedure i cui bandi sono
pubblicati entro il 31 dicembre 2000 il valore richiesto è pari alla metà. 2.
Nel caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere c) e d), non
rispettino i valori previsti, si applicano le disposizioni previste dall'articolo
18, comma 15; la cifra d'affari cosi figurativamente rideterminata vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a).
3. A partire dal 1° gennaio 2001 i requisiti di cui al comma
1, lettere a) e b), sono incrementati del trenta per cento.
Art. 32: Appalti
di importo pari o superiore al contro valore in euro di 5.000.000 di DSP
1. Alle procedure di affidamento
di appalti di importo pari o superiore al controvalore in euro di 5.000.000 di
DSP, i cui bandi sono pubblicati entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) cifra d'affari in lavori non
inferiore a due volte e mezzo l'importo dell'appalto da affidare; b)
esecuzione di lavori, realizzati nella categoria prevalente oggetto dell'appalto,
di importo non inferiore al 60% di quello dell'appalto da affidare; c)
esecuzione di un singolo lavoro, nella categoria prevalente oggetto dell'appalto,
di importo, non inferiore al 30% di quello dell'appalto da affidare, ovvero, in
alternativa, di due lavori, nella suddetta categoria prevalente, di importo complessivo,
non inferiore al 40% di quello dell'appalto da affidare, ovvero, in alternativa,
di tre lavori, nella suddetta categoria prevalente, di importo complessivo, non
inferiore al 50% di quello dell'appalto da affidare; d)
costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore ai valori
fissati dall'articolo 18, comma l0, riferiti alla cifra d'affari effettivamente
realizzata; e) dotazione stabile di attrezzatura tecnica
nella metà dei valori fissati dall'articolo 18, comma 8, riferiti alla cifra di
affari effettivamente realizzata. 2. Nel
caso in cui i requisiti richiesti ai sensi del comma 1, lettere d) ed e), non
rispettino i valori previsti, si applicano le disposizioni previste dall'articolo
18, comma 15; la cifra di affari così figurativamente rideterminata vale per la
dimostrazione del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera a).
3. Qualora il concorrente sia un'associazione temporanea o
un consorzio o un GEIE di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e) ed e-bis),
della legge, ogni singolo lavoro cui si riferisce il requisito fissato dal comma
1, lettera c), deve essere stato integralmente eseguito da una qualsiasi delle
imprese associate o consorziate. Art.
33: Disposizioni finali 1.
L'ispettorato generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti
del Ministero dei lavori pubblici assume la denominazione di ispettorato generale
per i contratti con il compito di provvedere, con l'attuale struttura organizzativa,
all'esperimento delle gare e alla stipulazione dei contratti per l'appalto dei
lavori, dei servizi e delle forniture di competenza del Ministero dei lavori pubblici,
nonché alla stipulazione degli atti di transazione nell'interesse del Ministero
stesso. All'ispettorato è demandato inoltre ogni adempimento relativo alle materie
che residuano a seguito dell'abrogazione dell'Albo nazionale dei costruttori,
con particolare riferimento alla normativa antimafia. Entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento, con decreto del Ministro dei
lavori pubblici è determinato il contingente di personale da assegnare all'ispettorato
nell'ambito delle dotazioni organiche complessive del Ministero dei lavori pubblici.
2. Ai sensi dell'articolo
8, commi 10 e 11, della legge, sono inefficaci le delibere assunte dagli organi
deliberanti dell'Albo nazionale dei costruttori per le quali non sia intervenuta
entro il 31 dicembre 1999 l'effettiva iscrizione all'Albo stesso.
Art. 34: Entrata
in vigore 1. Il presente regolamento
entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Il presente decreto,
munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. Dato a Roma,
addì 25 gennaio 2000 CIAMPI, Presidente della
Repubblica D' ALEMA, Presidente del Consiglio dei Ministri BORDON, Ministro
dei lavori pubblici LETTA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
MELANDRI, Ministro per i beni e le attività culturali SALVI, Ministro
del lavoro e della previdenza sociale Allegato
A Allegato B Allegato
C Allegato D Allegato
E Allegato F Leggi
collegate
Seconda
circolare interpretativa del Ministero dei lavori pubblici
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