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Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del
2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività
di installazione degli impianti all'interno degli edifici
G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 17
del 2007, con l'entrata in vigore del presente regolamento
sono abrogati:
- il regolamento di cui al d.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447,
- gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al d.P.R.
6 giugno 2001, n. 380,
- la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli
8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura
raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo
stesso regolamento .
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica agli impianti posti al
servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione
d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative
pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione
si applica a partire dal punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati come
segue:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione
contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici
in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento
e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese
le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e
delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas
di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei
prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei
locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo
di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti
di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria,
ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per
tali aspetti, dalle disposizioni del presente decreto.
Art. 2. Definizioni relative agli impianti
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto in cui l'azienda
fornitrice o distributrice rende disponibile all'utente
l'energia elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua,
ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito
collocato, anche mediante comodato, presso l'utente;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la potenza
impegnata contrattualmente con l'eventuale fornitore di
energia, e la potenza nominale complessiva degli impianti
di autoproduzione eventualmente installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da risorse
umane e strumentali preposte all'impiantistica, alla realizzazione
degli impianti aziendali ed alla loro manutenzione i cui
responsabili posseggono i requisiti tecnico-professionali
previsti dall'articolo 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi finalizzati a
contenere il degrado normale d'uso, nonché a far fronte
ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi
interventi, che comunque non modificano la struttura dell'impianto
su cui si interviene o la sua destinazione d'uso secondo
le prescrizioni previste dalla normativa tecnica vigente
e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di alimentazione
degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con
esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine,
degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito
degli impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione
di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione
di porte, cancelli e barriere, nonché quelli posti all'esterno
di edifici se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente,
agli edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti
impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione
dei segnali e dei dati, anche relativi agli impianti di
sicurezza, ad installazione fissa alimentati a tensione
inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente
continua, mentre le componenti alimentate a tensione superiore,
nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono
da ritenersi appartenenti all'impianto elettrico; ai fini
dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti
degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni
collegati alla rete pubblica, si applica la normativa specifica
vigente;
g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas:
l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori,
dal punto di consegna del gas, anche in forma liquida, fino
agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i collegamenti
dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per
l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere
installato l'impianto, le predisposizioni edili e meccaniche
per lo scarico all'esterno dei prodotti della combustione;
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti di alimentazione
di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico
e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di
fumo e d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.
Art. 3. Imprese abilitate
1. Le imprese, iscritte nel registro delle imprese di cui
al d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni,
di seguito registro delle imprese, o nell'Albo provinciale
delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.
443, di seguito albo delle imprese artigiane, sono abilitate
all'esercizio delle attività di cui all'articolo 1, se l'imprenditore
individuale o il legale rappresentante ovvero il responsabile
tecnico da essi preposto con atto formale, è in possesso dei
requisiti professionali di cui all'articolo 4.
2. Il responsabile tecnico di cui al comma 1 svolge tale
funzione per una sola impresa e la qualifica è incompatibile
con ogni altra attività continuativa.
3. Le imprese che intendono esercitare le attività relative
agli impianti di cui all'articolo 1 presentano la dichiarazione
di inizio attività, ai sensi dell'articolo 19 della legge
7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, indicando
specificatamente per quali lettera e quale voce, di quelle
elencate nel medesimo articolo 1, comma 2, intendono esercitare
l'attività e dichiarano, altresì, il possesso dei requisiti
tecnico-professionali di cui all'articolo 4, richiesti per
i lavori da realizzare.
4. Le imprese artigiane presentano la dichiarazione di cui
al comma 3, unitamente alla domanda d'iscrizione all'albo
delle imprese artigiane per la verifica del possesso dei prescritti
requisiti tecnico-professionali e il conseguente riconoscimento
della qualifica artigiana. Le altre imprese presentano la
dichiarazione di cui al comma 3, unitamente alla domanda di
iscrizione, presso l'ufficio del registro delle imprese.
5. Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici
tecnici interni sono autorizzate all'installazione, alla trasformazione,
all'ampliamento e alla manutenzione degli impianti, relativi
esclusivamente alle proprie strutture interne e nei limiti
della tipologia di lavori per i quali il responsabile possiede
i requisiti previsti all'articolo 4.
6. Le imprese, di cui ai commi 1, 3, 4 e 5, alle quali sono
stati riconosciuti i requisiti tecnico-professionali, hanno
diritto ad un certificato di riconoscimento, secondo i modelli
approvati con decreto del Ministro dell'industria del commercio
e dell'artigianato dell'11 giugno 1992. Il certificato è rilasciato
dalle competenti commissioni provinciali per l'artigianato,
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni,
o dalle competenti camere di commercio, di cui alla legge
29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.
Art. 4. Requisiti tecnico-professionali
1. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa,
uno dei seguenti:
a) diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito
presso una università statale o legalmente riconosciuta;
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria
del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore
delle attività di cui all'articolo 1, presso un istituto
statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo
di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette
dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento
per le attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
d) è di un anno;
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione
vigente in materia di formazione professionale, previo un
periodo di inserimento, di almeno quattro anni consecutivi,
alle dirette dipendenze di una impresa del settore. Il periodo
di inserimento per le attività di cui all'articolo 1, comma
2, lettera d) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze
di una impresa abilitata nel ramo di attività cui si riferisce
la prestazione dell'operaio installatore per un periodo
non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini
dell'apprendistato e quello svolto come operaio qualificato,
in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato
nelle attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento
e di manutenzione degli impianti di cui all'articolo 1.
2. I periodi di inserimento di cui alle lettere b) e c) e
le prestazioni lavorative di cui alla lettera d) del comma
1 possono svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica
continuativa nell'ambito dell'impresa da parte del titolare,
dei soci e dei collaboratori familiari. Si considerano, altresì,
in possesso dei requisiti tecnico-professionali ai sensi dell'articolo
4 il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari
che hanno svolto attività di collaborazione tecnica continuativa
nell'ambito di imprese abilitate del settore per un periodo
non inferiore a sei anni. Per le attività di cui alla lettera
d) dell'articolo 1, comma 2, tale periodo non può essere inferiore
a quattro anni.
Art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento
degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a),
b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza
delle normative più rigorose in materia di progettazione,
nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un
professionista iscritto negli albi professionali secondo la
specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri
casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma
2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa
installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento,
è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali
secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti
casi:
a) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a),
per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche
di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore
a 6 kw o per utenze domestiche di singole unità abitative
di superficie superiore a 400 mq;
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti
a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i
quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti
di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli alimentatori;
c) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a),
relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al
commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze
sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la
parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate
in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6
kw o qualora la superficie superi i 200 mq;
d) impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste,
anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa
specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico
o per i quali sussista pericolo di esplosione o a maggior
rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione
da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore
a 200 mc;
e) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b),
relativi agli impianti elettronici in genere quando coesistono
con impianti elettrici con obbligo di progettazione;
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c),
dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti
di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una
potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
g) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e),
relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili
con portata termica superiore a 50 kw o dotati di canne
fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas
medicali per uso ospedaliero e simili, compreso lo stoccaggio;
h) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g),
se sono inseriti in un'attività soggetta al rilascio del
certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli
idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi
di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10.
3. I progetti degli impianti sono elaborati secondo la regola
dell'arte. I progetti elaborati in conformità alla vigente
normativa e alle indicazioni delle guide e alle norme dell'UNI,
del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli
Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano
redatti secondo la regola dell'arte.
4. I progetti contengono almeno gli schemi dell'impianto
e i disegni planimetrici nonché una relazione tecnica sulla
consistenza e sulla tipologia dell'installazione, della trasformazione
o dell'ampliamento dell'impianto stesso, con particolare riguardo
alla tipologia e alle caratteristiche dei materiali e componenti
da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza
da adottare. Nei luoghi a maggior rischio di incendio e in
quelli con pericoli di esplosione, particolare attenzione
è posta nella scelta dei materiali e componenti da utilizzare
nel rispetto della specifica normativa tecnica vigente.
5. Se l'impianto a base di progetto è variato in corso d'opera,
il progetto presentato è integrato con la necessaria documentazione
tecnica attestante le varianti, alle quali, oltre che al progetto,
l'installatore è tenuto a fare riferimento nella dichiarazione
di conformità.
6. Il progetto, di cui al comma 2, è depositato presso lo
sportello unico per l'edilizia del comune in cui deve essere
realizzato l'impianto nei termini previsti all'articolo 11.
Art. 6. Realizzazione ed installazione degli impianti
1. Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte,
in conformità alla normativa vigente e sono responsabili della
corretta esecuzione degli stessi. Gli impianti realizzati
in conformità alla vigente normativa e alle norme dell'UNI,
del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli
Stati membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti
dell'accordo sullo spazio economico europeo, si considerano
eseguiti secondo la regola dell'arte.
2. Con riferimento alle attività produttive, si applicano
le norme generali di sicurezza di cui all'articolo 1 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989 e
le relative modificazioni.
3. Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso
abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano
adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le
sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione
contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti
indiretti o protezione con interruttore differenziale avente
corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Art. 7. Dichiarazione di conformità
1. Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche
previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità
dell'impianto, l'impresa installatrice rilascia al committente
la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel
rispetto delle norme di cui all'articolo 6. Di tale dichiarazione,
resa sulla base del modello di cui all'allegato I, fanno parte
integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali
impiegati, nonché il progetto di cui all'articolo 5.
2. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile
tecnico dell'impresa installatrice l'elaborato tecnico è costituito
almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come
descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire
eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica
attestante le varianti introdotte in corso d'opera.
3. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto,
la dichiarazione di conformità, e l'attestazione di collaudo
ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti
oggetto dell'opera di rifacimento, ma tengono conto della
sicurezza e funzionalità dell'intero impianto. Nella dichiarazione
di cui al comma 1 e nel progetto di cui all'articolo 5, è
espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni
preesistenti dell'impianto.
4. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai
responsabili degli uffici tecnici interni delle imprese non
installatrici di cui all'articolo 3, comma 3, secondo il modello
di cui all'allegato II del presente decreto.
5. Il contenuto dei modelli di cui agli allegati I e II può
essere modificato o integrato con decreto ministeriale per
esigenze di aggiornamento di natura tecnica.
6. Nel caso in cui la dichiarazione di conformità prevista
dal presente articolo, salvo quanto previsto all'articolo
15, non sia stata prodotta o non sia più reperibile, tale
atto è sostituito - per gli impianti eseguiti prima dell'entrata
in vigore del presente decreto - da una dichiarazione di rispondenza,
resa da un professionista iscritto all'albo professionale
per le specifiche competenze tecniche richieste, che ha esercitato
la professione, per almeno cinque anni, nel settore impiantistico
a cui si riferisce la dichiarazione, sotto personale responsabilità,
in esito a sopralluogo ed accertamenti, ovvero, per gli impianti
non ricadenti nel campo di applicazione dell'articolo 5, comma
2, da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo
di responsabile tecnico di un'impresa abilitata di cui all'articolo
3, operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la
dichiarazione.
Art. 8. Obblighi del committente o del proprietario
1. Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione,
di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria
degli impianti indicati all'articolo 1, comma 2, ad imprese
abilitate ai sensi dell'articolo 3.
2. Il proprietario dell'impianto adotta le misure necessarie
per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla
normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni
per l'uso e la manutenzione predisposte dall'impresa installatrice
dell'impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.
Resta ferma la responsabilità delle aziende fornitrici o distributrici,
per le parti dell'impianto e delle relative componenti tecniche
da loro installate o gestite.
3. Il committente entro 30 giorni dall'allacciamento di una
nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua, negli edifici
di qualsiasi destinazione d'uso, consegna al distributore
o al venditore copia della dichiarazione di conformità dell'impianto,
resa secondo l'allegato I, esclusi i relativi allegati obbligatori,
o copia della dichiarazione di rispondenza prevista dall'articolo
7, comma 6. La medesima documentazione è consegnata nel caso
di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di
interventi sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza
interventi sull'impianto determina il raggiungimento dei livelli
di potenza impegnata di cui all'articolo 5, comma 2 o comunque,
per gli impianti elettrici, la potenza di 6 kw.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 si applicano in tutti
i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della
portata termica di gas.
5. Fatti salvi i provvedimenti da parte delle autorità competenti,
decorso il termine di cui al comma 3 senza che sia prodotta
la dichiarazione di conformità di cui all'articolo 7, comma
1, il fornitore o il distributore di gas, energia elettrica
o acqua, previo congruo avviso, sospende la fornitura.
Art. 9. Certificato di agibilità
1. Il certificato di agibilità è rilasciato dalle autorità
competenti previa acquisizione della dichiarazione di conformità
di cui all'articolo 7, nonché del certificato di collaudo
degli impianti installati, ove previsto dalle norme vigenti.
Art. 10. Manutenzione degli impianti
1. La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo
1 non comporta la redazione del progetto né il rilascio dell'attestazione
di collaudo, né l'osservanza dell'obbligo di cui all'articolo
8, comma 1, fatto salvo il disposto del successivo comma 3.
2. Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto
e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi
per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica
per gli impianti di cantiere e similari, fermo restando l'obbligo
del rilascio della dichiarazione di conformità.
3. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi
in servizio privato si applica il d.P.R. 30 aprile 1999, n.
162 e le altre disposizioni specifiche.
Art. 11. Deposito presso lo sportello unico per l'edilizia
del progetto, della dichiarazione di conformità o del certificato
di collaudo.
1. Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti
di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e),
g) ed h), relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato
il certificato di agibilità, fermi restando gli obblighi di
acquisizione di atti di assenso comunque denominati, l'impresa
installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione
dei lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia, di cui
all'articolo 5 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 del comune
ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed
il progetto redatto ai sensi dell'articolo 5, o il certificato
di collaudo degli impianti installati, ove previsto dalle
norme vigenti.
2. Per le opere di installazione, di trasformazione e di
ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi
subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio
di attività, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il soggetto
titolare del permesso di costruire o il oggetto che ha presentato
la denuncia di inizio di attività deposita il progetto degli
impianti da realizzare presso lo sportello unico per l'edilizia
del comune ove deve essere realizzato l'intervento, contestualmente
al progetto edilizio.
3. Lo sportello unico di cui all'articolo 5 del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, inoltra copia della dichiarazione di
conformità alla Camera di commercio industria artigianato
e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice
dell'impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le
risultanze del registro delle imprese o dell'albo provinciale
delle imprese artigiane, alle contestazioni e notificazioni,
a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e successive modificazioni, delle eventuali violazioni
accertate, ed alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ai
sensi degli articoli 20, comma 1, e 42, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Art. 12. Contenuto del cartello informativo
1. All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione
dell'edificio contenente gli impianti di cui all'articolo
1 l'impresa installatrice affigge un cartello da cui risultino
i propri dati identificativi, se è prevista la redazione del
progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma
2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.
Art. 13. Documentazione
(articolo abrogato dall'articolo 35, comma 2, egge n.
133 del 2008)
Art. 14. Finanziamento dell'attività di normazione tecnica
1. In attuazione dell'articolo 8 della legge n. 46/1990,
all'attività di normazione tecnica svolta dall'UNI e dal CEI
è destinato il tre per cento del contributo dovuto annualmente
dall'Istituto nazionale per la assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca ai sensi dell'articolo
3, comma 3, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597.
2. La somma di cui al comma 1, calcolata sull'ammontare del
contributo versato dall'INAIL è iscritta a carico di un apposito
capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero
dello sviluppo economico per il 2007 e a carico delle proiezioni
del corrispondente capitolo per gli anni seguenti.
Art. 15. Sanzioni
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo
7 del presente decreto si applicano le sanzioni amministrative
da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entità
e complessità dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle
altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente
decreto si applicano le sanzioni amministrative da euro 1.000,00
ad euro 10.000,00 con riferimento all'entità e complessità
dell'impianto, al grado di pericolosità ed alle altre circostanze
obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica,
a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per territorio, che provvede all'annotazione nell'albo
provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese
in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito
verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative
alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate
comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione
temporanea dell'iscrizione delle medesime imprese dal registro
delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane,
su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni
che sovrintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione
ed i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini
professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo
provvedono le Camere di commercio, industria, artigianato
ed agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile,
i patti relativi alle attività disciplinate dal presente regolamento
stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo
3, salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Allegato I (di cui all'art.
7)
Allegato II (di cui
all'art. 7)
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