L.
8 agosto 1995, n° 341 (1)
Conversione
in legge, con modificazioni, del D.L. 23 giugno 1995, n° 244.
Misure
dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione
dei nuovi interventi nelle aree depresse
D.L.
23 giugno 1995, n. 244 (1/a).
Capo
I - Interventi per lo sviluppo nelle aree depresse
01. Finalità
1.
Fino alla definizione organica dell'intervento ordinario, di cui agli obiettivi
1, 2 e 5b dei fondi strutturali, il presente decreto dispone interventi immediati
ed urgenti nei settori specificati nel presente capo e nei capi II e III (2).
art.1
Agevolazioni in forma automatica
1. Ai fini dell'immediato
avvio dell'intervento ordinario nelle aree depresse, le somme individuate dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per consentire
l'erogazione di incentivi industriali in forma automatica nelle aree depresse
del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 marzo 1995, n. 85, affluiscono
all'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della L. 17 febbraio 1982,
n. 46, prevista dall'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, per essere versate trimestralmente
all'entrata del bilancio dello Stato in relazione agli interventi di cui al comma
2.
2. Ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del D.L. 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
il CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
nel rispetto dei princìpi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione europea per
gli incentivi nelle aree depresse, nei limiti delle risorse di cui al comma 1,
individua l'ammontare massimo dell'agevolazione, la tipologia degli investimenti
ammissibili alle agevolazioni in forma automatica, detta le modalità e le procedure
di attuazione, approvando altresì un apposito modello di documento dal quale dovrà
risultare in particolare l'investimento da effettuare e l'importo del beneficio.
Il documento, da compilarsi conformemente al suddetto modello, sarà utilizzato
dal beneficiario delle agevolazioni, che si avvale del conto fiscale di cui alla
L. 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, solo dopo la liquidazione
finale delle agevolazioni stesse, effettuata sulla base di una verifica di regolarità
meramente formale, per il pagamento di imposte che affluiscono sullo stesso conto
fiscale, ivi incluse quelle dovute in qualità di sostituto d'imposta, costituendo
conseguentemente titolo di corrispondente regolazione contabile per i concessionari
della riscossione, ai quali viene concessa una tolleranza di pari importo. Con
decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le norme attuative sulla regolazione
contabile per i concessionari della riscossione.
3. Il
documento di cui al comma 2 è presentato al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato ai fini della prenotazione delle risorse. L'importo dell'agevolazione
in forma automatica è pari al 60 per cento dell'intensità massima delle agevolazioni
consentite dalla Unione europea. L'accesso alle agevolazioni in forma automatica
esclude ogni possibilità di richiedere ed ottenere, a qualsiasi titolo, per i
medesimi investimenti, altre agevolazioni. La limitazione del 60 per cento non
vale per le agevolazioni aggiuntive eventualmente stabilite da disposizioni normative
finalizzate a favorire specialmente l'occupazione, sempre nel rispetto dell'intensità
massima consentita dall'Unione europea (8).
4.
Ai fini della fruizione dell'agevolazione, entro diciotto mesi dalla presentazione
del documento come prevista dal comma 3, l'investimento deve risultare effettuato
ed interamente pagato l'importo delle relative spese.
5.
Fermo quanto previsto dalle disposizioni penali, al soggetto beneficiario delle
agevolazioni in forma automatica, che abbia rilasciato false dichiarazioni, il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato applica una sanzione
amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dell'agevolazione
liquidata.
6. Nel periodo intercorrente tra la presentazione
del documento e la liquidazione della agevolazione il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato è tenuto ad acquisire la documentazione antimafia
ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, e successive modificazioni (9/a).
art.2
Fondo di garanzia
1. Il fondo di garanzia di cui all'articolo
9, comma 3, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, ha lo scopo di migliorare la struttura finanziaria
delle piccole e medie imprese operanti nelle aree dell'obiettivo 1 del territorio
nazionale, anche attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di capitalizzazione.
A questo scopo, il fondo concede contributi in conto interessi per operazioni
di consolidamento dei debiti a breve termine esistenti verso banche al 30 settembre
1994 e presta garanzie sulle medesime operazioni, nonché su prestiti partecipativi
e acquisizioni di partecipazioni.
2. Il CIPE, su proposta
del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione
economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilisce criteri,
modalità e procedure di funzionamento del fondo, nel rispetto delle decisioni
dell'Unione europea.
3. La gestione finanziaria, amministrativa
e tecnica del fondo è affidata a una banca, o a una società a prevalente partecipazione
bancaria, individuata dal Ministro del tesoro. La selezione del soggetto cui affidare
la gestione del fondo avverrà con gara indetta dal Ministro del tesoro nel rispetto
della normativa comunitaria, tenendo conto della sua operatività, o di quella
delle banche partecipanti al suo capitale, nella concessione del credito alle
piccole e medie imprese operanti nelle aree obiettivo 1 del territorio nazionale,
nonché dell'attitudine a operare nel settore della garanzia sui crediti (11).
art.3
Utilizzazione disponibilità su fondi rotativi a favore di piccole e medie imprese
1.
(12).
2. Il Mediocredito centrale è
autorizzato a rifinanziare anche parzialmente, secondo modalità da esso stabilite,
le operazioni già presentate dalle banche ai sensi dell'articolo 11, comma 2,
del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1994, n. 598, e per le quali non sia ancora intervenuta la delibera
di rifinanziamento; per le medesime operazioni il Mediocredito centrale potrà
corrispondere il contributo in conto interessi di cui all'articolo 11, comma 2,
del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 ottobre 1994, n. 598, sull'intero importo finanziato dalle banche.
art.3-bis
Disposizioni in materia di promozione di nuove imprese giovanili
1.
All'articolo 1-bis, comma 1, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: «nei settori»
sono inserite le seguenti: «della innovazione tecnologica, della tutela ambientale,»
(15).
art.4
Interventi per opere infrastrutturali
1. Al fine di
consentire la realizzazione di interventi per grandi opere infrastrutturali nelle
aree depresse del territorio nazionale, il Ministro del tesoro è autorizzato a
contrarre mutui quindicennali, anche con la Cassa depositi e prestiti, con ammortamento
a totale carico dello Stato, nei limiti delle risorse di cui al comma 2 e subordinatamente
all'adozione, ai sensi dell'articolo 45 della legge 23 dicembre 1994, n. 724,
di provvedimenti diretti a consentire l'effettivo conseguimento delle risorse
stesse (16/a).
2. Per le finalità
di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 145 miliardi per il 1996, 200
miliardi per il 1997, 340 miliardi per il 1998, 515 miliardi per il 1999, 675
miliardi per l'anno 2000 e di lire 709 miliardi annui a decorrere dall'anno 2001,
fino all'anno 2015, al cui onere si provvede mediante corrispondente utilizzo
delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto al capitolo 5941
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, intendendosi
corrispondentemente ridotte le relative dotazioni iscritte ai sensi dell'articolo
2, comma 3, della L. 23 dicembre 1994, n. 725 (16/a).
3. Le somme derivanti dai mutui contratti ai sensi del comma 1 sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del
tesoro, al fondo di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n. 96, e successive modificazioni e integrazioni. Le predette somme sono destinate
al finanziamento di opere approvate dal CIPE, su proposta del Ministro del bilancio
e della programmazione economica, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici
e d'intesa con le amministrazioni interessate, con priorità per interventi di
completamento funzionale, per investimenti cofinanziati dall'Unione europea, per
investimenti cofinanziati dai privati e per investimenti immediatamente eseguibili,
ed affluiscono, sulla base delle delibere di approvazione del CIPE, con decreto
del Ministro del tesoro, ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione
delle amministrazioni interessate. Nell'ambito di tali priorità una quota delle
predette somme pari a lire 600 miliardi è destinata al finanziamento di interventi
relativi ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci, secondo
le procedure previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni;
alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali; ad interventi
di metanizzazione. La ripartizione della suddetta quota tra le tipologie di intervento
sopra indicate è effettuata dal CIPE. Il finanziamento relativo ai trasporti rapidi
di massa a guida vincolata e tramvie veloci può avere carattere integrativo rispetto
al finanziamento spettante ai sensi della predetta legge n. 211 del 1992, e successive
modificazioni (11).
art.5
Interventi cofinanziati dai fondi strutturali della Unione europea
1.
Per accelerare l'attuazione degli interventi ammissibili al cofinanziamento dei
fondi strutturali dell'Unione europea, l'amministrazione pubblica competente ad
emettere i provvedimenti di concessione dei finanziamenti indìce una conferenza
di servizi per l'acquisizione di pareri, autorizzazioni e intese tra diverse amministrazioni
necessari per l'attuazione degli interventi stessi, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni
ed integrazioni. La medesima amministrazione pubblica riferisce al Ministero del
bilancio e della programmazione economica sui provvedimenti assunti in conseguenza
dell'esito della conferenza di servizi.
2. Qualora, per
cause dipendenti da comportamenti dei soggetti beneficiari dei finanziamenti,
non siano rispettati i tempi stabiliti dalla Unione europea così che l'investimento
non possa più beneficiare della quota di finanziamento sui fondi strutturali dell'Unione
europea stessa, l'amministrazione pubblica competente provvede alla revoca del
finanziamento nazionale dandone comunicazione al CIPE, che provvede a riassegnare
le relative somme ad interventi di pronta realizzabilità e cofinanziabili dalla
Unione europea nelle aree depresse. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare
con propri decreti, ove necessario, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.
Le somme derivanti dai mutui di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, e finalizzate alla realizzazione di progetti strategici di rilevanza
nazionale possono essere destinate nella misura stabilita dal CIPE anche per consentire
la copertura della quota di finanziamento nazionale per la realizzazione dei programmi
regionali previsti nel quadro comunitario di sostegno approvato con decisione
numero C (94) 1835 del 29 luglio 1994 della Commissione delle Comunità europee,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 26 settembre 1994,
numero L 250/21. Le somme, come determinate dal CIPE, affluiscono al fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della L. 16-04-87, n. 183.
art.6
Disposizioni organizzative
1. Per una efficace utilizzazione
dei fondi strutturali comunitari nel territorio nazionale e di tutte le risorse
finalizzate allo sviluppo delle aree depresse, tenuto conto della delibera della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano del 2 agosto 1994, è istituita, presso il Ministero del
bilancio e della programmazione economica, la «Cabina di regia nazionale» come
centro di riferimento delle problematiche connesse ai relativi interventi.
2.
È altresì istituito un Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche
operative di intervento con il compito di fornire indicazioni e pareri alla Cabina
di regia nazionale. Il predetto Comitato è presieduto dal Ministro del bilancio
e della programmazione economica o per sua delega da un sottosegretario di Stato
del Ministero del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica, sono nominati i componenti del Comitato di cui fanno parte i componenti
del Comitato tecnico di cui all'articolo 5, D.P.R. 24 marzo 1994, n. 284, nonché
rappresentanti delle amministrazioni statali interessate agli interventi sui fondi
strutturali e nelle aree depresse con qualifica non inferiore a quella di dirigente,
rappresentanti delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano,
delle province, dei comuni, delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e delle parti sociali. Possono essere invitati ad assistere alla
seduta del Comitato rappresentanti della Commissione europea.
3.
La Cabina di regia nazionale, nel rispetto delle competenze di ciascuna Amministrazione
pubblica, coordina i rapporti di cooperazione tra tutte le amministrazioni pubbliche
interessate agli interventi finanziati con fondi strutturali e ad interventi nelle
aree depresse nonché i rapporti di collaborazione con le regioni e con soggetti
che gestiscono programmi comunitari; promuove le iniziative atte ad assicurare
l'integrale e tempestiva utilizzazione delle risorse comunitarie e dispone le
azioni di controllo dell'attuazione degli interventi; effettua il monitoraggio
delle risorse nazionali destinate al cofinanziamento dei quadri comunitari di
sostegno; verifica, anche sulla base di indici predeterminati, l'efficacia dell'attività
delle amministrazioni pubbliche relativa agli interventi attuativi della politica
comunitaria di coesione; svolge anche i compiti già attribuiti all'Osservatorio
delle politiche regionali dall'articolo 4, D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni ed integrazioni; propone al Ministro del bilancio e della programmazione
economica iniziative amministrative ovvero legislative o regolamentari necessarie
per la tempestiva realizzazione dei diversi interventi e per accelerare le relative
procedure; segnala al Ministro del bilancio e della programmazione economica questioni
di particolare rilevanza che coinvolgono più amministrazioni, affinché il Ministro
stesso, su delega del Presidente del Consiglio dei Ministri, convochi apposita
conferenza di servizi per la soluzione delle questioni; nell'ambito dei compiti
di cui al presente articolo svolge attività di supporto al Presidente del Consiglio
dei Ministri ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo
11, L. 23 agosto 1988, n. 400; svolge attività di supporto al Ministro del bilancio
e della programmazione economica per le competenze ad esso attribuite dall'ordinamento
ed anche ai fini e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 5, D.L.
12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995,
n. 273; svolge altresì un'azione generale di verifica e monitoraggio dei dati
sull'andamento degli interventi in collaborazione con la Ragioneria generale dello
Stato; riferisce al Ministro del bilancio e della programmazione economica sull'andamento
e sull'efficacia degli interventi e sullo stato di utilizzazione degli stanziamenti
e sulle risorse a disposizione per futuri interventi; dei dati sull'andamento
degli interventi si tiene conto in sede di predisposizione della relazione previsionale
e programmatica.
4. La Cabina di regia nazionale dipende
funzionalmente dal Ministro del bilancio e della programmazione economica. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono nominati i componenti della
Cabina di regia nazionale in numero di cinque, di cui uno con funzioni di presidente
ed uno con funzioni di direttore esecutivo, di specifica esperienza professionale
nelle materie che formano oggetto delle competenze della Cabina di regia nazionale,
scelti anche al di fuori delle amministrazioni statali. L'incarico dura quattro
anni, è revocabile ed è rinnovabile una sola volta. I dipendenti statali possono
essere collocati fuori ruolo per la durata dell'incarico. Le eventuali incompatibilità
per i componenti esterni sono definite con il regolamento di cui al comma 5.
5.
Con regolamento governativo da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità organizzative e procedurali
con particolare riguardo alla interazione delle attività della Cabina di regia
nazionale con le attività: delle cabine di regia regionali istituite dalle regioni
con riferimento in particolare alla possibilità che, a richiesta, la Cabina di
regia nazionale offra paradigmi operativi alle stesse; del Comitato tecnico di
cui all'articolo 5 del D.P.R. 24 marzo 1994, n. 284; del Comitato per il coordinamento
delle iniziative per l'occupazione, costituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri con D.P.C.M. del 15 settembre 1992; delle amministrazioni statali
e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
6. Per i propri compiti
la Cabina di regia nazionale si avvale di enti e di istituti di studi e di ricerca
e di società di servizi secondo la normativa vigente. La Cabina di regia nazionale
può anche ricorrere a consulenti per studi e ricerche su specifiche materie. Gli
incarichi sono conferiti a tempo determinato con decreto del Ministro del bilancio
e della programmazione economica, che ne fissa anche il compenso di concerto con
il Ministro del tesoro.
7. Il contingente di personale
da utilizzare ai fini dell'attività della Cabina di regia nazionale in un massimo
di trenta unità di cui tre dirigenti collocati in posizione di fuori ruolo e ventisette
unità ripartite nelle qualifiche funzionali dalla quinta alla nona, è stabilito
con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica di concerto
con il Ministro del tesoro. Il suddetto personale è tratto da quello appartenente
ai ruoli del Ministero del bilancio e della programmazione economica o messo a
disposizione, in posizione di comando, dalle pubbliche amministrazioni. Può essere
altresì comandato il personale di cui all'articolo 456, comma 12, del testo unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Può essere assegnato
il personale degli enti ed istituti sottoposti a vigilanza con il consenso dell'ente
di appartenenza; a tale personale si applica, per il trattamento economico, la
disposizione di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 7 luglio 1995,
n. 272 (27). In sede di prima applicazione del presente articolo,
alla Cabina di regia nazionale è assegnato a domanda il personale in servizio
presso l'Osservatorio per le politiche regionali alla data del 31 luglio 1995.
8.
Ai componenti della Cabina di regia nazionale spetta il trattamento già previsto
per i componenti dell'Osservatorio delle politiche regionali dall'articolo 3,
commi 1 e 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 1994,
n. 276. Le indennità ivi previste non sono cumulabili con altre indennità eventualmente
spettanti. Al personale di cui al comma 7 spettano le indennità previste per i
dipendenti del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonché
il compenso per lavoro straordinario, nei limiti e con le modalità previsti dalle
vigenti disposizioni legislative.
9. Dalla data di entrata
in vigore del regolamento di cui al comma 5 è soppresso l'Osservatorio delle politiche
regionali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96,
e successive modificazioni ed integrazioni. Il personale non assegnato alla Cabina
di regia nazionale è restituito alle amministrazioni di appartenenza, anche in
soprannumero.
10. All'onere derivante dall'attuazione del
presente articolo si provvede con le economie derivanti per effetto della soppressione
dell'Osservatorio delle politiche regionali, nonché con l'importo di lire 2 miliardi
annui a decorrere dal 1996 a carico delle risorse del fondo di cui all'articolo
19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni
ed integrazioni. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (30).
art.7
Relazione al Parlamento
1. Il Governo riferisce annualmente
al Parlamento, in occasione della presentazione della relazione previsionale e
programmatica, sulle linee della politica di coesione economica e sociale del
Paese, sui criteri e sui parametri statistico-economici in base ai quali, in conformità
delle decisioni adottate dall'Unione europea, sono individuate le aree oggetto
di interventi agevolativi. Il Governo riferisce altresì al Parlamento sull'andamento
e sui risultati dell'intervento ordinario nelle aree depresse di cui al decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, e successive modificazioni e integrazioni, nei territori degli obiettivi
1, 2 e 5b e in quelli ammessi alla deroga dell'articolo 92, terzo comma, del trattato
di Roma e sulle relative spese effettuate (32).
1-bis. Entro il 31 marzo 1996, il Governo compie una prima verifica degli effetti
determinati dalle disposizioni per l'avvio dell'intervento ordinario nelle aree
depresse, anche al fine di rideterminare i criteri e i parametri di cui al comma
1, nonché i criteri, le modalità e le procedure di finanziamento del fondo di
cui all'articolo 2 (33).
art.8
Patti territoriali
1 (34).
2 (35).
art.9
Disposizioni per gli interventi nel settore del commercio
1.
Nell'ambito delle somme derivanti dai mutui di cui al decreto-legge 22 ottobre
1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n.
488, e successive modificazioni e integrazioni, l'importo di lire 250 miliardi
è destinato alla realizzazione di interventi nel settore del commercio.
2.
Il CIPE definisce la disciplina per la concessione delle agevolazioni al settore
del commercio sulla base dei criteri di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488, e del criterio dell'utilizzo delle risorse in coordinamento con
finanziamenti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento
e di Bolzano (36/a).
art.10
Interventi nel settore idrico
1. La quota di finanziamento
nazionale per la realizzazione degli interventi nel settore idrico previsti nel
quadro comunitario di sostegno approvato con decisione n. C (94) 1835 del 29 luglio
1994 della Commissione delle Comunità europee, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee del 26 settembre 1994, n. L 250/21, fa carico alle risorse
derivanti dai mutui autorizzati ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge
22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1992, n. 488. La predetta quota è determinata dal CIPE, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici. Le relative risorse affluiscono al fondo di rotazione di
cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, che provvede ai pagamenti
sulla base di richieste trasmesse dal Ministero dei lavori pubblici.
2.
Il Ministero dei lavori pubblici, per quanto attiene alle funzioni di istruttoria,
supporto tecnico, organizzazione e monitoraggio per la realizzazione degli interventi
nel settore dell'approvvigionamento idrico e del servizio integrato di acquedotti
e fognature, da attuarsi in linea con i princìpi di cui alla legge 5 gennaio 1994,
n. 36, può avvalersi della società per azioni di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed integrazioni,
sulla base di una o più convenzioni utilizzando le risorse di cui al comma 1.
Alla suddetta società per azioni possono essere affidati i seguenti compiti, da
espletare nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti,
anche attraverso la partecipazione, nel limite del 75 per cento del proprio patrimonio
netto e previa autorizzazione del Ministro dei lavori pubblici, a società aventi
ad oggetto la gestione di risorse idriche, costituite in base alla normativa vigente:
a)
accertamenti ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n. 96 (39), dello stato delle opere e degli impianti di acquedotto e fognature
finanziati nell'ambito dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, nonché dello
stato delle reti di distribuzione, delle reti e collettori fognari e degli impianti
di depurazione;
b) piani finanziari e progettazione di opere necessarie ai
completamenti, integrazioni ed attivazioni di schemi idrici e fognari di cui alla
lettera a);
c) organizzazione ed affidamenti in appalto di interventi necessari
per il completamento, integrazione e razionalizzazione delle opere di cui alla
lettera a);
d) temporanea gestione in concessione da parte dell'amministrazione
competente e secondo le modalità di cui al comma 4 delle opere di cui alla lettera
a), laddove non possano essere affidate direttamente a soggetti costituiti ai
sensi dell'articolo 9, L. 5 gennaio 1994, n. 36 (40).
3. Le attività di cui al comma 2, lettera a), sono svolte sulla base di un programma
predisposto dalla società di cui all'articolo 10, D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96,
e successive modificazioni e integrazioni, ed approvato con decreto del Ministro
dei lavori pubblici, sentite le regioni interessate. Con lo stesso decreto sono
approvate le convenzioni relative all'attuazione delle attività medesime. Alle
relative esigenze la società provvede utilizzando le risorse trasferite o da trasferire
a carico del fondo di cui all'articolo 19, D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni ed integrazioni (41).
4.
Qualora non abbiano trovato attuazione le disposizioni di cui agli articoli 8
e 9 della L. 5 gennaio 1994, n. 36, il Ministro dei lavori pubblici, attraverso
una apposita conferenza di servizi con le regioni e gli enti locali interessati,
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241,
e successive modificazioni ed integrazioni, individua, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro dell'ambiente, le opere e gli impianti per i quali viene
reso operativo l'intervento della società di cui al comma 2 ai sensi di quanto
previsto alle lettere b), c) e d) del medesimo comma. Tale intervento ha luogo
sulla base di una apposita convenzione con la società, approvata con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro. Alle relative
esigenze si provvede anche utilizzando le risorse trasferite o da trasferire alla
società a carico del fondo di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 3 aprile 1993, n.
96, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per
la definizione delle controversie relative ai debiti dei comuni, consorzi ed enti,
per somministrazioni idriche o gestione di depuratori effettuate dai soppressi
organismi gestori dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno ai sensi delle
pregresse convenzioni, è ammessa la riduzione del debito al 40%, restando esclusa
ogni maggiorazione per interessi, subordinatamente al soddisfacimento del residuo
debito. Per accedere al beneficio i soggetti interessati possono inoltrare apposita
istanza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
al Ministero dei lavori pubblici che provvede all'accertamento del nuovo ammontare
di debito. Il mancato pagamento del debito, come sopra rideterminato entro il
termine perentorio del 30 giugno 1996, comporta la decadenza dal beneficio. Le
somme derivanti dai pagamenti di cui al presente comma sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del
tesoro, al fondo di cui all'art. 19, D.Lgs. 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni ed integrazioni.
art.11
Consorzi per le aree di sviluppo industriale
1. Ai
consorzi per le aree di sviluppo industriale, disciplinati dall'articolo 36 della
L. 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano, ai fini della redazione dei piani degli
agglomerati industriali attrezzati, le disposizioni previste dall'articolo 2,
commi 11, 11-bis e 11-ter, del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. Per l'attuazione delle opere e delle infrastrutture
necessarie continua ad applicarsi, fino a quando non saranno emanate le apposite
norme regionali e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, la procedura di espropriazione già prevista dall'articolo 53
del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
2.
I corrispettivi dovuti dalle imprese ai consorzi di sviluppo industriale, di cui
all'articolo 36, commi 4 e 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, per i servizi
di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti sono determinati
e riscossi dai consorzi di sviluppo industriale medesimi.
3.
All'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: «Spetta alle regioni soltanto il controllo sui piani economici
e finanziari dei consorzi». È abrogato il comma 12 dell'articolo 2 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19-07-93, n.
237.
art.12
Accelerazione delle agevolazioni alle attività produttive
1.
Per le iniziative inserite nell'elenco di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, il cui stato
di avanzamento della spesa sia non inferiore al 75 per cento del suo costo complessivo,
il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a seguito dell'emanazione
dei relativi provvedimenti di concessione, dispone che il versamento di una quota
del contributo in conto capitale o del contributo in conto canoni venga erogato
secondo le modalità che seguono:
a) per le iniziative che
beneficiano del contributo in conto capitale e che risultino collocate in detto
elenco con uno stato di avanzamento pari al 100 per cento la quota è pari al 90
per cento del contributo concesso;
b) per le iniziative che beneficiano del
contributo in conto capitale e che risultino collocate nell'elenco con uno stato
di avanzamento inferiore al 100 per cento la quota è pari al 70 per cento dello
stato di avanzamento medesimo;
c) per le iniziative che beneficiano del contributo
in conto canoni e per quelle che beneficiano di contributi all'acquisto di servizi
reali la quota è pari al 100 per cento dello stato di avanzamento della spesa.
2.
Il versamento di cui al comma 1 è effettuato, nei limiti delle risorse disponibili
in relazione alla normativa applicata e sulla base dell'ordine dell'elenco, in
favore degli istituti creditizi e delle società di leasing convenzionati per l'istruttoria
che provvedono, con valuta alla data di incasso di detto versamento e fatte salve
le disposizioni previste per le operazioni di locazione finanziaria, all'accreditamento
alle imprese beneficiarie. Salvo il rispetto della normativa antimafia, ai sensi
della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni, l'accreditamento
è disposto dagli enti istruttori, previa acquisizione della certificazione relativa
alla vigenza dell'impresa e all'inesistenza di procedure concorsuali, nonché di
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa dal legale rappresentante
della impresa beneficiaria, attestante la sussistenza dei requisiti per l'erogazione
delle quote di contributo di cui al comma 1, nonché di eventuali cessioni di credito
o di procure all'incasso, notificate al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, nelle forme di legge, relative ai contributi concessi. Qualora
siano state rilasciate le predette cessioni o procure, le imprese interessate
provvederanno a fornire tempestivamente agli istituti di credito competenti per
l'accreditamento del contributo gli atti relativi alle cessioni o alle procure
medesime; in tal caso gli istituti provvederanno ad accreditare i contributi in
favore dei soggetti nei confronti dei quali operano dette cessioni e procure.
La documentazione di cui al presente comma deve essere presentata dalle imprese
beneficiarie agli enti istruttori entro il termine di centoventi giorni dalla
richiesta degli enti medesimi.
3. Le imprese che hanno
beneficiato delle erogazioni effettuate con le modalità di cui al presente articolo
devono presentare agli enti istruttori, entro il termine perentorio di novanta
giorni dal versamento delle somme disposto in favore delle imprese medesime, ai
sensi del comma 2, la documentazione prevista dalla normativa vigente per l'erogazione
delle quote di contributo di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1. Decorso
inutilmente tale termine, su comunicazione dell'ente istruttore, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato procede al recupero del contributo
erogato, maggiorato degli interessi calcolati secondo le modalità di cui all'articolo
13, comma 3, del decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
3 maggio 1989, n. 233.
4. Gli istituti di credito e le
società di leasing inviano semestralmente al Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato una relazione sull'utilizzo delle somme agli stessi versate.
Qualora, sulla base della documentazione di cui al comma 2 o per la mancata produzione
della stessa, si siano verificate, nel predetto periodo, cause ostative all'erogazione
dei contributi in favore delle imprese beneficiarie, gli enti istruttori, fatto
salvo quanto previsto dalle convenzioni per le operazioni di locazione finanziaria
di impianti e macchinari, provvedono al versamento dell'importo relativo, maggiorato
degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al momento del
versamento delle somme agli enti istruttori, all'entrata del bilancio dello Stato.
L'importo stesso è riassegnato, con decreto del Ministro del tesoro, all'apposito
capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato ai fini della successiva riassegnazione alla sezione del fondo
di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito
dalla legge 7 aprile 1995, n. 104.
art.13
Interventi nel settore della zootecnia
1. Le somme
di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 252, di modifica alla legge
9 aprile 1990, n. 87, ed all'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 24 novembre
1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22,
comunque non utilizzate o che si rendano disponibili a seguito di revoca, sono
destinate alla capitalizzazione della società per azioni costituita ai sensi dell'articolo
5 della citata legge 9 aprile 1990, n. 87, nonché al funzionamento del gruppo
di esperti di cui al comma 2 nella misura massima dell'uno per cento. Il Ministro
del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio
eventualmente occorrenti.
2. La verifica in ordine alla
realizzazione dei progetti approvati ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 87,
e successive modificazioni, e la valutazione delle varianti ai progetti medesimi,
apportate o da apportare nel rispetto degli obiettivi fissati dai programmi originari,
per esigenze tecniche, finanziarie e di mercato, anche con riferimento ai soggetti
partecipanti al raggruppamento di filiera, è effettuata dal gruppo di esperti
già istituito dalla citata legge 9 aprile 1990, n. 87, e successive modificazioni.
Il gruppo, nominato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali ai sensi della citata legge n. 87 del 1990, è composto da un dirigente
del Ministero stesso, da un rappresentante delle regioni ai sensi dell'articolo
4 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, dal presidente della società
per azioni di cui all'articolo 5 della legge 9 aprile 1990, n. 87, nonché da tre
esperti di analisi di bilancio e di investimenti aziendali. Le varianti non possono
comunque comportare oneri aggiuntivi a carico della pubblica amministrazione.
art.14
Accelerazione delle attività istruttorie e degli accertamenti tecnici,
economici
ed amministrativi per gli interventi di cui alle leggi
1° marzo 1986, n.
64, e 14 maggio 1981, n. 219, e delle procedure di spesa
1.
Per le erogazioni delle agevolazioni per le iniziative a valere sulla legge 14
maggio 1981, n. 219, e sulla legge 1° marzo 1986, n. 64, inserite con riferimento
a tale ultima legge in accordi e contratti di programma, per le quali siano stati
già adottati provvedimenti di concessione o sottoscritte le relative convenzioni
dalla cessata Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno o dal Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno o dagli altri organi amministrativi
competenti continuano ad applicarsi, salve intervenute successive variazioni;
i provvedimenti stessi e le istruttorie e gli accertamenti già definiti dai predetti
organi. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica continua ad
avvalersi di esperti esterni per gli accertamenti tecnici, economici e amministrativi
in corso d'opera e finali in relazione all'attuazione di progetti inseriti in
contratti ed accordi di programma stipulati ai sensi della legge 1° marzo 1986,
n. 64, e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
2.
Per le attività istruttorie e connesse alle attribuzioni di cui alla legge 1°
marzo 1986, n. 64, nonché per quelle residuali di cui alla legge 14 maggio 1981,
n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato può avvalersi, con apposite convenzioni, della
esperienza tecnica del personale di società o enti specializzati. La spesa è posta
a carico del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, nel limite massimo
di lire 2.000 milioni per ciascuno degli esercizi 1995 e 1996.
3.
Il pagamento delle spese disposte dal commissario liquidatore dell'Agenzia per
la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno per l'acquisto, la locazione e la
manutenzione di strumentazioni informatiche necessarie al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato per l'attivazione delle procedure connesse alla
concessione delle agevolazioni alle attività produttive è imputato al capitolo
5879 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti
capitoli per gli anni successivi.
art.15
Commissario ad acta ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104
1.
Per le opere di cui all'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile
1993, n. 96, trasferite alla competenza del Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali, provvede, sulla base dei programmi approvati dal CIPE
ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, il commissario
ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, con i poteri e le procedure
ivi previste. Il commissario ad acta riferisce trimestralmente al CIPE sul suo
operato.
2 (59).
art.16
Disposizioni in materia di accelerazione delle attività formative e di ricerca
1.
Per la definizione, anche in via transattiva, dei rapporti pendenti insorti tra
il FORMEZ ed i soggetti realizzatori dei progetti trasferiti al Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica dall'articolo 6, comma 1, lettera e),
del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e dall'articolo 18, comma 3, del
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n.
104, e dei progetti svolti e da svolgere, purché rientrino nel quadro della delibera
CIPE del 29 dicembre 1986, pubblicata nel supplemento ordinario n. 19 della Gazzetta
Ufficiale n. 43 del 21 febbraio 1987, e della delibera CIPE del 3 agosto 1988,
pubblicata nel supplemento ordinario n. 94 della Gazzetta Ufficiale n. 255 del
29 ottobre 1988, e siano nei limiti delle risorse assegnate, si provvede, sino
ad esaurimento delle relative attività formative e di ricerca, tramite commissario
ad acta nominato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
che opera utilizzando le strutture del Ministero. I compensi del commissario ad
acta, da definire con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono a carico delle quote
del fondo di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993,
n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, assegnate al Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. Il commissario
ad acta può effettuare anticipazioni sui pagamenti dovuti in applicazione del
comma 1, a fronte di fideiussioni per corrispondente importo, ove su dichiarazione
giurata di parte risulti l'effettivo espletamento delle prestazioni formative
o di servizio che giustifichino la richiesta finanziaria.
3.
I crediti nascenti da finanziamenti erogati ai sensi della legge 1° marzo 1986,
n. 64, sono assistiti da privilegio generale, secondo quanto previsto dall'articolo
6, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7
aprile 1995, n. 104.
4. All'articolo 6, comma 4, del decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, dopo le
parole: «i cui oneri» sono inserite le seguenti: «, da definire con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto
con il Ministro del tesoro,».
5. Le somme derivanti da
revoche e recuperi in relazione agli interventi di competenza del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni e integrazioni, sono versate all'entrata
del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del
tesoro al capitolo 7552 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno 1995 e corrispondente capitolo
per gli anni successivi.
art.17
Disposizioni in materia di lavori pubblici
1. Il Ministro
dei lavori pubblici, d'intesa con le regioni, nell'ambito delle disposizioni di
cui al decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni ed
integrazioni, provvede all'attuazione degli interventi nelle aree depresse del
territorio nazionale relativi alle materie di propria competenza, utilizzando,
secondo le deliberazioni del CIPE, le risorse finanziarie a tal fine rivenienti
dall'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e dall'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1992, n. 488, e dall'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio
1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
2.
Nell'ambito di quanto previsto dal comma 1, in particolare, il Ministero dei lavori
pubblici provvede:
a) in via prioritaria, al completamento
delle opere già avviate dagli organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;
b) alla realizzazione delle grandi infrastrutture di interesse nazionale o interregionale
nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale, sulla base dei programmi
approvati dal CIPE.
3. Il termine per le attività del commissario
di cui all'articolo 9-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n.
96, introdotto dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n.
32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è prorogato al 15 ottobre 1995.
4
(63).
5. Le controversie, per le quali
gli appaltatori abbiano formulato istanza di definizione bonaria entro il 15 settembre
1993, confermata entro quindici giorni dal 10 dicembre 1994, e che non siano concluse
alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite secondo la
procedura ed i criteri di cui al comma 4.
art.18
Interpretazione della disposizione dell'articolo 1 comma 1,
del decreto legislativo
3 aprile 1993, n. 96.
1. La disposizione recata dall'articolo
1, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, deve intendersi nel
senso che la stessa non si applica alla materia tributaria.
2
(64).
art.19
Disposizioni per il personale delle cooperative
1.
I lavoratori, nella misura massima di n. 204 unità, che siano soci delle cooperative
già convenzionate con l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno
dei cui contratti è titolare il Provveditorato generale dello Stato, in servizio
alla data del 9 marzo 1995 presso le amministrazioni subentrate agli organismi
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e che hanno già presentato domanda
entro la data del 25 maggio 1995, sono inquadrati dalla data di assunzione, anche
in soprannumero e con scorrimento in organico nei posti che si rendono vacanti,
previa rideterminazione dell'organico a seguito di verifica dei carichi di lavoro,
presso le medesime amministrazioni nella terza, quarta e quinta qualifica funzionale,
previa valutazione del servizio e colloquio.
art.20
Disposizioni per il personale di ruolo
1. (65).
Capo
II - Interventi nelle aree colpite da eventi sismici
e completamento opere
a Napoli ed in Sicilia
art.21
Disposizioni per gli interventi nelle aree industriali delle zone colpite
dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981
1.
Le imprese ammesse al contributo di cui all'art. 32 della L. 14 maggio 1981, n.
219, e successive modificazioni, che non siano assoggettate a procedure concorsuali
e per le quali non abbiano operato provvedimenti di decadenza, annullamento o
revoca del contributo stesso, potranno, nonostante diversa previsione del relativo
disciplinare, ottenere in proprietà il lotto di terreno a esse provvisoriamente
assegnato se, oltre ad avere assolto a tutti i presupposti previsti in convenzione
per quanto attiene la realizzazione degli stabilimenti, la dotazione delle macchine
e delle scorte, abbiano realizzato almeno il 50 per cento dell'occupazione o della
produzione prevista dal piano di fattibilità relativo al programma di investimenti
oggetto di agevolazione (67).
2. Il
ministro dell'Industria, del commercio e dell'artigianato provvede al perfezionamento
del trasferimento in proprietà dei lotti alle imprese nel termine perentorio di
centoventi giorni dall'inoltro delle richieste, che devono essere accompagnate
dalla presentazione del certificato di collaudo, del certificato di vigenza e
della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15,
in ordine al raggiungimento della quota del 50 per cento della produzione o della
occupazione (67/a).
3. Per le esigenze
connesse al recupero in via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze,
rimasti inutilizzati o la cui assegnazione sia stata revocata, ai sensi dell'articolo
2, commi 4 e 5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, con lo stesso procedimento ivi previsto,
il presidente del tribunale territorialmente competente dispone anche, su richiesta
del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'immediata redazione
di uno stato di consistenza e l'inventario dei mobili rinvenuti, previa comunicazione
al concessionario decaduto della data in cui sarà redatto l'inventario. Ove entro
dieci giorni dal termine delle operazioni non siano stati asportati i beni mobili
non di pertinenza degli impianti, lo stesso presidente del tribunale dispone per
la loro custodia e restituzione agli aventi diritto. Successivamente il prefetto
può autorizzare l'immissione parziale o totale nel lotto del nuovo assegnatario
o di un incaricato dell'amministrazione. Le spese del procedimento fanno carico
all'apposita sezione del fondo di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge
8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. Le norme
attuative per disciplinare la riassegnazione e riutilizzazione dei lotti e dei
contributi sono emanate con apposito decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400.
3-bis. Per le esigenze connesse
al recupero degli stabilimenti realizzati con i finanziamenti di cui all'articolo
32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato è autorizzato a rivedere i provvedimenti di revoca dei contributi
concessi nei casi in cui i concessionari dimostrino di aver realizzato almeno
il 90 per cento dello stato di avanzamento e di essere in grado di garantire livelli
di produzione e di occupazione pari ad almeno il 70 per cento di quelli previsti
dal disciplinare (71).
4. (72).
art.21-bis
Trasferimento di alloggi
1. Gli alloggi prefabbricati
costruiti dallo Stato nei territori dei comuni della Campania e della Basilicata,
ai sensi del decreto-legge 19 marzo 1981, n. 75, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono ceduti in
proprietà, a titolo gratuito, insieme alle parti comuni, a coloro che ne hanno
avuto formale assegnazione, ancorché provvisoria.
2. All'assegnatario
è equiparato l'eventuale subentrante per legittimo titolo.
3.
Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui al comma
1 debbono essere presentate dagli interessati all'ufficio del territorio dall'Amministrazione
finanziaria della provincia territorialmente competente entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
4.
Esaminata la domanda ed acquisita la documentazione dai competenti uffici, il
responsabile dell'ufficio del territorio stipula nei successivi tre mesi dalla
presentazione della domanda stessa l'atto di cessione in proprietà dell'immobile
assegnato a ciascun avente diritto.
5. Gli alloggi ceduti
in proprietà agli aventi diritto devono conservare, a pena di nullità dell'atto
di cessione, la loro destinazione abitativa, non sono cedibili in locazione, permuta,
usufrutto o comodato e non sono alienabili per venti anni a decorrere dalla data
di accatastamento.
6. Il divieto di cui al comma 5 non
si applica qualora il contratto sia volto al successivo acquisto di altro alloggio
ubicato nei centri storici dei comuni per quanti vi risiedevano fino al 23 novembre
1980.
7. Per quanto non disposto dal presente articolo
si osservano, in quanto applicabili, le norme dell'articolo 28 della legge 8 agosto
1977, n. 513, e successive modificazioni (75).
art.21-ter
Disposizioni per accelerare la ricostruzione (75)
1.
All'articolo 21 del testo unico approvato con D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera
c), dopo le parole: «dalla presentazione» sono inserite le seguenti: «di una relazione
giurata di accertamento della regolare esecuzione degli stessi da parte del direttore
dei lavori nonché» e sono soppresse le parole: «e della documentazione amministrativo-contabile
di cui al successivo comma 3»;
b) (77).
art.22
Disposizioni in materia di alloggi e di opere infrastrutturali per l'intervento
a Napoli ex titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219
1.
Gli alloggi realizzati in Napoli e nei comuni contermini ai sensi del titolo VIII
della legge 14 maggio 1981, n. 219, ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio
e della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 178 alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, sono acquisiti, all'atto
del trasferimento, i primi al patrimonio disponibile del comune di Napoli e gli
altri al patrimonio dell'Istituto autonomo per le case popolari, di seguito denominato
IACP, della provincia di Napoli. Il comune di Napoli e l'IACP della provincia
di Napoli subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi in atto. Il
comune di Napoli, e l'IACP procedono, entro il termine di cui al comma 2, al completamento
delle operazioni ancora in corso, ivi compreso l'intervento di recupero edilizio
nel comune di Afragola indicato nel suddetto decreto ministeriale ed al collaudo
definitivo delle opere ove non intervenuto.
2. Le opere
di urbanizzazione primaria e secondaria e le altre opere infrastrutturali, individuate
negli allegati al citato decreto del Ministro del bilancio e della programmazione
economica 4 novembre 1994, sono acquisite all'atto del trasferimento al demanio
o al patrimonio indisponibile dei comuni, enti o amministrazioni indicati negli
allegati stessi, previa consegna degli atti tecnici, amministrativi, contabili
prodotti dalla amministrazione cedente e constatazione dello stato di consistenza
della infrastruttura. I comuni, gli enti e le amministrazioni subentrano in tutti
i rapporti giuridici attivi e passivi in atto, procedono al completamento delle
operazioni ancora in corso ed al collaudo definitivo delle opere ove non intervenuto
entro il termine del 31 dicembre 1996 (79).
3.
Gli alloggi e le opere di cui ai commi 1 e 2 sono trasferiti nello stato di fatto
e di diritto in cui si trovano al momento del trasferimento. I collaudi definitivi
potranno riguardare anche singole opere o gruppi di opere strettamente connesse
e funzionali tra loro e destinate al medesimo ente. A tal fine, ogni rapporto
concessorio unitario può essere scisso, se necessario, in relazione ai soggetti
destinatari che cureranno i successivi adempimenti.
4.
In relazione a quanto disposto ai commi 1 e 2, le somme non ancora trasferite
ai comuni, agli enti ed alle amministrazioni richiamate, le somme non ancora utilizzate
dagli stessi come individuate negli allegati a), b) e c) del decreto del Ministro
del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994, nonché quelle indicate
al comma 3 dell'articolo 3 del medesimo decreto ministeriale, sono trasferite
al comune di Napoli e all'IACP della provincia di Napoli ed agli altri enti e
amministrazioni, secondo le rispettive competenze.
5. I
beni mobili già in dotazione alle strutture commissariali, come inventariati dalle
stesse, sono trasferiti al comune di Napoli per il ramo città di Napoli e all'IACP
della provincia di Napoli per il ramo di competenza.
5-bis.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati dai Commissari straordinari
del Governo, anche tramite loro funzionari delegati, sulla base del D.L. 13 marzo
1987, n. 79, del D.L. 28 aprile 1987, n. 155, del D.L. 27 giugno 1987, n. 243,
del D.L. 28 agosto 1987, n. 354, del D.L. 9 ottobre 1987, n. 415, del D.L. 3 dicembre
1987, n. 492, del D.L. 8 febbraio 1988, n. 28, del D.L. 12 aprile 1988, n. 115,
del D.L. 28 giugno 1988, n. 237, e del D.L. 22 ottobre 1988, n. 450, e sono fatti
salvi i rapporti giuridici sorti e gli effetti prodotti al 29 marzo 1989. Sono
altresì validi gli atti, i provvedimenti e i rapporti sorti a seguito delle procedure
straordinarie adottate dai funzionari incaricati del CIPE sulla base dei medesimi
decreti-legge (80).
6. Il termine del
30 giugno 1990 previsto dall'articolo 5 della legge 31 maggio 1990, n. 128, è
ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1995 per la conclusione delle procedure
concorsuali. Il predetto termine è da considerare perentorio ai fini del riconoscimento
dell'intervento finanziario dello Stato previsto dall'articolo 12, comma 5, della
legge 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni e integrazioni.
7.
Entro il 31 dicembre 1995 il comune di Napoli è autorizzato ad assumere, in seguito
all'espletamento del concorso previsto dall'articolo 12, L. 28 ottobre 1986, n.
730, il personale convenzionato dai commissari straordinari del Governo ed ancora
in servizio alla data di indizione del concorso medesimo. Detto personale, ai
sensi della medesima normativa, è iscritto in un ruolo speciale ad esaurimento
da istituirsi presso il comune di Napoli. Per la predetta finalità è assegnata
al comune di Napoli, a titolo di concorso statale nella spesa, la complessiva
somma di lire 3 miliardi, in ragione di lire 1,5 miliardi per ciascuno degli anni
1995 e 1996. Il termine del 31 dicembre 1995 è da considerare perentorio ai fini
del riconoscimento del concorso finanziario dello Stato previsto dall'articolo
12, comma 5, della L. 28 ottobre 1986, n. 730, e successive modificazioni. Al
relativo onere si provvede, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1995, mediante
utilizzo delle disponibilità del capitolo 8908 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1995 e, quanto a lire 1,5 miliardi per l'anno 1996, mediante
corrispondente utilizzo delle proiezioni per l'anno 1996 dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1995/1997, al medesimo capitolo, intendendosi corrispondentemente
ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 17, comma 3, della L. 11
marzo 1988, n. 67 (83).
8. Le somme
disponibili per il completamento del programma di cui al titolo VIII della legge
14 maggio 1981, n. 219, iscritte al capitolo 8908 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi,
non ancora trasferite alla data del 31 dicembre 1995 al funzionario incaricato
dal CIPE ai sensi dell'articolo 84 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219,
sono assegnate ad apposito capitolo da istituire nello stato di previsione del
Ministero del bilancio e della programmazione economica ai fini del successivo
trasferimento agli enti e amministrazioni indicate nel decreto del Ministro del
bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 e nella presente disposizione.
Le predette somme possono essere utilizzate anche per far fronte al fabbisogno
derivante dai maggiori oneri per incremento dell'aliquota I.V.A., per definizione
del contenzioso e per le spese di avvio gestionale e di primo impianto da parte
dei comuni e dell'IACP di Napoli. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9.
Il termine del 30 giugno 1995 di cui agli articoli 1, 4 e 5 del decreto del Ministro
del bilancio e della programmazione economica 4 novembre 1994 è prorogato al 31
dicembre 1995 (85/a). I termini di cui all'articolo 6 dello
stesso decreto ministeriale sono prorogati di sei mesi.
9-bis. Le controversie derivanti dai rapporti posti in essere ai sensi del titolo
VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e pendenti
alla data del 31 dicembre 1995 (85/a), restano nella competenza
dell'Avvocatura dello Stato che agisce in difesa degli enti proprietari (86).
10.
Restano ferme le disposizioni del decreto del Ministro del bilancio e della programmazione
economica 4 novembre 1994, non incompatibili con le norme del presente decreto
e comunque quelle attinenti a trasferimenti di fondi.
art.23
Utilizzo di disponibilità finanziarie già stanziate
dalla legge 30 maggio
1985, n. 211, per acquisto di alloggi a Napoli
1.
Le disponibilità finanziarie derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al
D.L. 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio
1985, n. 211, al D.L. 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla
L. 9 agosto 1986, n. 472, ed alla L. 11 marzo 1988, n. 67, ed esistenti nella
contabilità speciale delle aree interne prevista dall'articolo 85, L. 14 maggio
1981, n. 219, sono trasferite al comune di Napoli per essere destinate all'acquisto
di alloggi ad incremento del patrimonio alloggiativo dello stesso comune di Napoli
da perfezionare entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Ai fini dell'assegnazione degli alloggi acquistati si applicano i criteri definiti
con delibera CIPE del 30 novembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
25-01-94.
art.24
Disposizioni in materia di opere pubbliche in Sicilia
1.
Per il completamento degli interventi di cui al decreto-legge 1° febbraio 1988,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e al D.L.
3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991,
n. 195, e successive proroghe, in corso di realizzazione sulla base delle convenzioni
applicative e degli atti conseguenti, la regione Sicilia è autorizzata ad utilizzare
le somme ad essa attribuite nell'ambito della L. 1° marzo 1986, n. 64, per un
importo complessivo non superiore a 100 miliardi (90/a).
2.
Il termine relativo alle competenze attribuite in materia al presidente della
regione siciliana, già prorogato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, è ulteriormente
prorogato al 31 dicembre 1996.
art.25
Differimento di termini
1. Per i soggetti operanti
nei comuni colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa,
Catania e Ragusa, indicati nel D.P.C.M. 15 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 1991, il termine del 31 maggio 1995 di cui all'articolo
4, comma 9, del decreto-legge 14-06-95, n. 232 (92), è differito
al 30 novembre 1995. La regolarizzazione può avvenire secondo le modalità fissate
dagli enti impositori anche in cinque rate bimestrali di eguale importo, di cui
la prima entro il 30 novembre 1995; la seconda entro il 31 gennaio 1996; la terza
entro il 31 marzo 1996; la quarta entro il 31 maggio 1996; la quinta entro il
31 luglio 1996. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi
calcolati al tasso di interesse legale per il periodo di differimento.
2.
I termini di cui al decreto del Ministro delle finanze e del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale 31 luglio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 183 del 6 agosto 1993, relativi al versamento dei tributi e dei contributi
previdenziali e assistenziali dovuti dai soggetti di cui al comma 1, già scaduti
o in scadenza entro il 1° dicembre 1995, sono differiti a tale data.
3.
Oltre al beneficio di cui al comma 2, e fatte salve le modalità di rateizzazione
previste dal citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, i contribuenti,
previa presentazione di apposita istanza da produrre entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alle
competenti sezioni staccate della Direzione regionale delle entrate per la Sicilia,
possono fruire di un'ulteriore proroga dei termini di pagamento previsti dal citato
decreto interministeriale 31 luglio 1993, in funzione delle seguenti nuove decorrenze
iniziali: per gli adempimenti di cui all'articolo 1, lettera a), del medesimo
decreto, a decorrere dal 5 luglio 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo
1, lettera b), dal mese di aprile 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo
1, lettera c), dal mese di gennaio 1997; per gli adempimenti di cui all'articolo
1, lettera d), dal mese di febbraio 1997 per i tributi iscritti a ruolo e dal
mese di gennaio 1997 per quelli riscuotibili con sistema diverso dall'iscrizione
a ruolo; per gli adempimenti di cui all'articolo 2, dal mese di ottobre 1997,
ivi comprese le ritenute effettuate ai lavoratori e non rimborsate agli stessi.
Tale ulteriore beneficio è concesso dietro corresponsione, per il periodo dal
2 dicembre 1995 alle sopraindicate date di riferimento, degli interessi calcolati
sulla base del tasso d'interesse legale sugli importi previsti in relazione alle
due diverse modalità di pagamento stabilite nel predetto decreto interministeriale
31 luglio 1993.
4. I termini di cui all'articolo 1, lettere
d) ed e), nonché quelli di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro delle finanze
e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 31 marzo 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1993, non modificati dal successivo
citato decreto interministeriale 31 luglio 1993, già scaduti o in scadenza entro
il 1° dicembre 1995, possono essere differiti, previa presentazione di apposita
istanza con le modalità ed i termini di cui al comma 3, al 1° dicembre 1996 dietro
corresponsione degli interessi legali a decorrere dal 2 dicembre 1995.
5.
Fino ai termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi i procedimenti di recupero
coatto e le azioni concorsuali relativi ai contributi e premi ed ai tributi di
cui al presente articolo (93).
art.26
Controversie in ordine all'esecuzione degli interventi
previsti dalla legge
14 maggio 1981, n. 219 (94)
1. L'articolo 9 del decreto-legge
27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile
1982, n. 187, deve essere interpretato nel senso che nel potere di deroga in esso
previsto deve intendersi compresa anche la possibilità di inserire nei disciplinari
delle concessioni per gli interventi attuati ai sensi della legge 14 maggio 1981,
n. 219, e successive integrazioni e modificazioni, clausole compromissorie che
attribuiscono ai collegi arbitrali la competenza a giudicare sui diritti soggettivi
derivanti dalle predette concessioni.
Capo
III - Disposizioni in materia di lavoro e occupazione
art.27
Misure per la ripresa dell'occupazione
1. Al fine
di consentire l'apporto di specifiche professionalità ed esperienze necessarie
alla promozione di iniziative in materia di ripresa dell'occupazione, con particolare
riferimento all'attivazione, prevista dal decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232
(96), di lavori socialmente utili nelle aree depresse, è consentito
per un periodo non superiore a dodici mesi, rinnovabile una sola volta, il distacco
ovvero il comando da parte di enti e società per azioni a totale capitale pubblico
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e presso la Presidenza
del Consiglio dei Ministri, rispettivamente, di non più dieci e cinque unità,
con oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti
connessi con le attività che detto personale è chiamato ad espletare, a totale
carico degli enti o società di provenienza. Il trattamento economico di cui al
presente comma esclude le indennità di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400 (97).
2.
Al decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232 (96), sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 1:
1) al comma 2 le parole:
«comma 1, primo periodo;» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, relativamente
ai soggetti promotori e gestori, nonché ai soggetti utilizzabili nei progetti;»;
2) al comma 4 le parole: «Per le finalità» sono sostituite dalle seguenti: «Con
priorità per le finalità»;
3) al comma 5 le parole: «comma 2» sono soppresse
e le parole: «entro il 31 maggio 1995» sono sostituite dalle seguenti: «nel periodo
1° dicembre 1994-31 maggio 1995»; i conseguenti oneri finanziari sono posti a
carico del fondo per l'occupazione di cui al comma 4 del medesimo articolo 1;
b) all'articolo 6:
1) al comma 21, terzo
periodo, le parole: «, prima della data di entrata in vigore del presente decreto,»
sono sostituite dalle seguenti: «, prima del 30 giugno 1995,».
3. Per poter essere ammessi ai benefici di cui all'articolo 1, commi 5, 7 e 8,
del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232 (98), i lavoratori
interessati, salvo quelli già impegnati in lavori socialmente utili, devono presentare
alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per territorio, una dichiarazione
di disponibilità all'impegno in lavori socialmente utili. La dichiarazione deve
essere resa al suddetto ufficio, ovvero essere spedita a mezzo posta, entro e
non oltre quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
art.28
Modifiche all'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236
1.
(100).
art.29
Retribuzione minima imponibile nel settore edile
1.
I datori di lavoro esercenti attività edile anche se in economia operanti sul
territorio nazionale, individuati dai codici ISTAT 1991, dal 45.1 al 45.45.2,
sono tenuti ad assolvere la contribuzione previdenziale ed assistenziale su di
una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario
di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle
organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi
contratti integrativi territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze
per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell'attività lavorativa,
con intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati
e degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante accantonamento
presso le casse edili. Altri eventi potranno essere individuati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette. Restano ferme le disposizioni
in materia di retribuzione imponibile dettate dall'articolo 12 della legge 30
aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, in materia di minimali di retribuzione
ai fini contributivi e quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389. Nella retribuzione imponibile di cui a quest'ultima norma rientrano,
secondo le misure previste dall'articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 1991, n.
103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, anche
gli accantonamenti e le contribuzioni alle casse edili.
2.
Sull'ammontare delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali diverse da quelle
di pertinenza del fondo pensioni lavoratori dipendenti, dovute all'Istituto nazionale
della previdenza sociale e all'INAIL, per gli operai occupati con un orario di
lavoro di 40 ore settimanali, a carico dei datori di lavoro di cui al comma 1,
si applica sino al 31 dicembre 1996 una riduzione pari al 9,50 per cento (103).
Tale agevolazione si cumula con gli sgravi degli oneri sociali per il Mezzogiorno
e con l'esonero previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 22 marzo
1993, n. 71 (99), convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151, sino a concorrenza
di quanto dovuto ai singoli fondi e gestioni. Si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, 12 e 13, del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, e
successive modificazioni ed integrazioni, comprese quelle di cui al comma 1 (104).
3.
Ai datori di lavoro di cui al comma 1, gli sgravi contributivi per il Mezzogiorno
e le riduzioni contributive per fiscalizzazione degli oneri sociali, comprese
quelle di cui al comma 2, non possono essere riconosciuti per i lavoratori non
denunciati alle casse edili. Per i casi di omessa denuncia o di omesso versamento
a dette casse, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 (102), convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389, come modificato dall'articolo 4 del decreto-legge
22 marzo 1993, n. 71, convertito dalla legge 20 maggio 1993, n. 151. Agli effetti
dell'applicazione di quest'ultima norma gli accantonamenti e le contribuzioni
alle casse edili si considerano parte della retribuzione.
4.
Le disposizioni del presente articolo: a) trovano applicazione alle società cooperative
di produzione e lavoro esercenti attività edile anche per i soci lavoratori delle
stesse; b) non operano per le imprese di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge
19 gennaio 1991, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 20-03-91, n. 89.
5.
Entro il 31 marzo 1996 il Governo procede a verificare gli effetti determinati
dalle disposizioni di cui al comma 1, al fine di valutare la possibilità che con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sia confermata
o rideterminata la riduzione contributiva di cui al comma 2.
6.
Le norme del presente articolo entrano in vigore dal 1° luglio 1995.
art.30
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in
vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Note
(1)
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1995, n. 192.
(1/a)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 giugno 1995, n. 146 e convertito in legge, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 8 agosto 1995, n. 341 (Gazz. Uff. 18 agosto
1995, n. 192). Inoltre, il comma 2 dello stesso art. 1 ha disposto che restano
validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi
ed i rapporti giuridici sorti sulla base del D.L. 24 aprile 1995, n. 123, non
convertito in legge.
(2) Così inserito
dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n. 341.
(8)
Comma così modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n. 341.
(9/a)
L'articolo unico del D.M. 23 dicembre 1996 (Gazz. Uff. 30 dicembre 1996, n. 304)
ha disposto che, a far data dal 1° gennaio 1997, la presentazione delle domande
di concessione delle agevolazioni previste dall'art. 1 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, in materia di incentivi
automatici, è sospesa in attesa della nuova definizione delle aree ammesse alla
deroga di cui all'art. 92 3c del trattato CE. Ha disposto, inoltre, che le domande
spedite e pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
in regime di sospensione della presentazione di cui al comma precedente saranno
restituite. Vedi, anche, l'art. 8, L. 7 agosto 1997, n. 266.
(11)
Comma così modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n. 341. Gli ultimi
tre periodi del comma 3 dell'art. 4 sono stati aggiunti dall'art. 1, comma 79,
L. 28 dicembre 1995, n. 549.
(12) Sostituisce,
dalla data del 25 aprile 1995, i commi 1 e 2 dell'art. 11, D.L. 29 agosto 1994,
n. 516.
(15) Articolo aggiunto dalla
legge di conversione 8 agosto 1995, n. 341.
(16/a)
Comma così modificato dall'art. 1, D.L. 23 ottobre 1996, n. 548.
(27)
Recante disciplina operativa concernente partecipazioni e proventi del Tesoro,
nonché norme sugli organismi e sulle procedure attinenti ai mercati, alla Tesoreria
e all'EAGAT.
(30) Così sostituito dalla
legge di conversione 8 agosto 1995, n. 341.
(32)
Comma così modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n. 341.
(33)
Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n. 341.
(34)
Aggiunge la lett. e-bis) al comma 1 dell'art. 1, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.
(35)
Aggiunge il comma 3-bis all'art. 1, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.
(36/a)
Con D.M. 25 settembre 1996 (Gazz. Uff. 8 ottobre 1996, n. 236, S.O.) sono stati
fissati i termini per la presentazione della domanda di concessione delle agevolazioni
di cui al presente articolo.
(40) Comma
così modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n. 341.
(41)
Comma così sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n. 341.
(59)
Aggiunge un periodo al comma 5 dell'art. 19, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.
(63)
Il comma, che si omette, integrato dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n.
341, sostituisce con i commi 2, 2-bis e 3 gli originari commi 2 e 3 dell'art.
9-bis, D.L. 3 aprile 1993, n. 96.
(64)
Sostituisce il comma 1 dell'art. 12, D.L. 8 febbraio 1995, n. 32.
(65)
Sostituisce l'ultimo periodo del comma 5 dell'art. 14, D.Lgs. 3 aprile 1993, n.
96.
(67) Comma prima modificato dalla
legge di conversione 8 agosto 1995, n. 341 e poi così sostituito dall'art. 10,
L. 7 agosto 1997, n. 266.
(67/a) Comma
così sostituito dall'art. 10, L. 7 agosto 1997, n. 266.
(71)
Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n. 341.
(72)
Comma soppresso dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n. 341.
(75)
Articolo aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n. 341.
(77)
Sostituisce il comma 3 dell'art. 21, D.Lgs. 30 marzo 1990, n. 76.
(79)
Comma così modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n. 341.
(80)
Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n. 341. Il D.L. 13 marzo
1987, n. 79, il D.L. 28 aprile 1987, n. 155, il D.L. 27 giugno 1987, n. 243, il
D.L. 28 agosto 1987, n. 354, il D.L. 9 ottobre 1987, n. 415, il D.L. 3 dicembre
1987, n. 492, il D.L. 8 febbraio 1988, n. 28, il D.L. 12 aprile 1988, n. 115,
il D.L. 28 giugno 1988, n. 237 e il D.L. 22 ottobre 1988, n. 450, non sono stati
convertiti in legge.
(83) Comma così
modificato dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n. 341.
(85/a)
Termine prorogato al 31 marzo 1996 dall'art. 15, D.L. 29 dicembre 1995, n. 560.
(86)
Comma aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n. 341.
(90/a)
Per l'interpretazione autentica del presente comma 1, vedi l'art. 13, D.L. 26
luglio 1996, n. 393.
(92) Recante disposizioni
in materia di collocamento, di previdenza e di interventi a sostegno del reddito.
(93)
Articolo così sostituito dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n. 341.
(96)
Recante disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi
a sostegno del reddito.
(97) Periodo
aggiunto dalla legge di conversione 8 agosto 1995, n. 341.
(98)
Recante disposizioni in materia di collocamento, di previdenza e di interventi
a sostegno del reddito.
(100) Sostituisce
i commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 1, D.L. 20 maggio 1993, n. 148.
(103)
Con D.M. 13 febbraio 1997 (Comunicato in Gazz. Uff. 20 febbraio 1997, n. 42) è
stata disposta la conferma e l'elevazione alla misura dell'11,50 per cento, per
il periodo 1° gennaio 1997-31 dicembre 1998, della riduzione contributiva di cui
al presente comma.
(104) Comma
così modificato dall'art. 2, D.L. 1° ottobre 1996, n. 510.