L'art.
36-bis del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
nella legge 4 agosto 2006, n. 448, recante «Misure urgenti per il contrasto del
lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro» al primo
comma dispone che: «Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza
dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonche' al fine di contrastare il fenomeno
del lavoro sommerso ed irregolare ... il personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale ... puo' adottare il provvedimento di sospensione
dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale
non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria ... ovvero
in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei
tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale ... I competenti uffici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti
uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione
al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi del provvedimento interdittivo
alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a
gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonche' per un eventuale
ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione
e comunque non superiore a due anni».
La normativa,
al fine di assicurare una piu' efficace azione di prevenzione oltre che di repressione
del lavoro sommerso, nonche' di riduzione del fenomeno infortunistico dei luoghi
di lavoro, introduce, tra l'altro, la sanzione dell'interdizione a contrarre con
le pubbliche amministrazioni, da infliggere da parte dei «competenti uffici» del
Ministero delle infrastrutture al verificarsi di determinate fattispecie.
Tenuto
anche conto dei numerosi provvedimenti di sospensione gia' pervenuti al Ministero
delle infrastrutture da parte delle Direzioni provinciali del lavoro, alcuni corredati
della successiva revoca, diviene urgente, al fine di un'applicazione uniforme
del diritto obiettivo nell'ambito delle varie articolazioni del Ministero delle
infrastrutture:
1) individuare gli uffici competenti
a ricevere comunicazione delle sospensioni di cantiere al fine della istruttoria;
2)
fornire indicazioni di massima sulle modalita' operative.
Con
riferimento al punto primo, in base alla vigente organizzazione, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica n. 184 del 2 luglio 2004, al decreto ministeriale
19 aprile 2005, al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, e al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri del 5 luglio 2006, di individuazione, tra l'altro,
dei compiti e delle funzioni del Ministero delle infrastrutture, nonche' di articolazione
dello stesso nelle strutture decentrate, «i competenti uffici» del Ministero delle
infrastrutture presso cui deve incardinarsi la nuova attribuzione sono, con le
ripartizioni di funzioni che si specificheranno, la Direzione generale per la
regolazione e i provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche.
Tenuto
conto, infatti, che la competenza in tema di monitoraggio, controllo e vigilanza
in materia infrastrutturale e' assegnata, a livello centrale, al Dipartimento
II - Infrastrutture statali, edilizia e regolazione, e, con riferimento all'indirizzo
e regolazione delle procedure di appalto, alla Direzione generale per la regolazione,
nonche', a livello decentrato, ai provveditorati regionali e interregionali alle
opere pubbliche, ne consegue una allocazione funzionale della competenza all'emanazione
del provvedimento finale in capo alla sede centrale, mentre la fase istruttoria
puo' essere svolta presso i provveditorati regionali e interregionali alle opere
pubbliche.
A livello operativo, ciascun provveditorato regionale e interregionale
alle opere pubbliche competente per territorio, dopo aver ricevuto il provvedimento
di sospensione del cantiere emesso dall'ispettore del lavoro, deve attivare, nel
rispetto delle garanzie e delle prerogative previste dalla normativa vigente (comunicazione
dell'avvio del procedimento, eventuale partecipazione del destinatario, ecc.),
un procedimento amministrativo volto alla predisposizione di una relazione illustrativa
sintetica recante gli elementi essenziali per l'emanazione del provvedimento interdittivo,
che deve essere trasmessa corredata di tutta la documentazione utile, alla Direzione
generale per la regolazione al fine della adozione dell'atto stesso.
Per quanto
concerne le modalita' operative per l'emanazione del provvedimento interdittivo,
si forniscono le seguenti indicazioni.
Il procedimento
avviato da parte della struttura decentrata deve essere normalmente concluso entro
45 giorni dalla data di ricezione del provvedimento di sospensione; la Direzione
generale per la regolazione emana tempestivamente il provvedimento finale una
volta acquisita la documentazione, ivi compresa la relazione illustrativa sintetica
di cui sopra, trasmessa dal competente provveditorato regionale e interregionale
alle opere pubbliche.
In sede di prima applicazione,
il termine acceleratorio suindicato decorre dalla data di pubblicazione della
presente circolare.
In ordine alla durata del provvedimento
interdittivo, la fonte primaria prescrive due possibilità: a) che la stessa
sia pari alla durata della sospensione; b) che possa essere anche disposta per
un ulteriore periodo, pari al doppio della sospensione; in entrambe le ipotesi,
la stessa non può essere superiore a due anni.
Si
evince l'importanza della durata della sospensione, che viene presa a riferimento
per irrogare la sanzione interdittiva: il provvedimento interdittivo di pari durata
della sospensione costituisce, infatti, stando alla lettera della norma, un provvedimento
vincolato, essendo esclusa - in questo caso - ogni valutazione discrezionale in
ordine all'elemento temporale.
La possibilita' di
prevedere un periodo interdittivo ulteriore (pari al doppio della sospensione)
potrà allora ricorrere nei casi di recidiva e, comunque, in tutti i casi
«più gravi», intendendosi con questa locuzione ogni ipotesi in cui i lavoratori
irregolari siano pari o superiori al 50% degli addetti al cantiere, ovvero le
ipotesi di violazione delle norme di sicurezza di non lieve entità: l'applicazione
di una misura interdittiva per tale periodo ulteriore deve sempre essere adeguatamente
motivata.
Qualora nel provvedimento di sospensione
adottato dagli organi ispettivi del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
non sia indicato alcun termine finale, la durata del provvedimento interdittivo
non può che essere pari al periodo intercorrente tra la data della sospensione
stessa e quella della intervenuta revoca, prevista al comma 2 dell'art. 36 bis,
D.L. n. 223/2006 (ipotesi di regolarizzazione del/i lavoratore/i). Qualora non
sia intervenuta alcuna revoca, la durata dell'interdizione non può che
essere pari, comunque, alla durata della sospensione, e, in ogni caso, non potrà
mai essere superiore a due anni: da ciò consegue che il provvedimento interdittivo
avrà quale dies a quo la data di notifica all'impresa il cui cantiere è
sospeso e quale dies ad quem il termine massimo (due anni) ipoteticamente irrogabile
quale durata del provvedimento interdittivo, salvi eventuali successivi provvedimenti
da emanarsi a seguito della acquisizione di nuovi ulteriori elementi.
La
Direzione generale per la regolazione dei lavori pubblici nell'ambito del Dipartimento
II - Infrastrutture statali, edilizia e regolazione dei contratti pubblici nell'emanazione
del provvedimento interdittivo - a seguito dell'istruttoria tecnico-amministrativa
svolta dal competente provveditorato, avrà cura di garantire una applicazione
uniforme della disciplina in esame sul territorio nazionale.
Il
provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni
ed alla partecipazione a gare pubbliche per le imprese destinatarie del provvedimento
di sospensione del cantiere da parte dei competenti uffici del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, adottato dal Direttore generale della Direzione generale
per la regolazione, è atto definitivo di natura costitutiva; lo stesso
produce i suoi effetti a decorrere dalla data di notifica all'interessato e deve
essere tempestivamente comunicato all'Osservatorio dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture nell'ambito dell'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori servizi e forniture, e al Provveditorato competente.
La
natura di atto definitivo del provvedimento interdittivo lo rende impugnabile
con gli ordinari strumenti di gravame: ricorso al giudice amministrativo ovvero
in alternativa al Presidente della Repubblica, nei termini di legge e di ciò
deve essere data notizia in calce al provvedimento medesimo.
L'eventuale
accoglimento della istanza cautelare di sospensione del provvedimento di sospensione
del cantiere può essere valutata quale causa ostativa all'adozione del
provvedimento interdittivo: pertanto, le Direzioni provinciali del lavoro informeranno
tempestivamente i Provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche
delle eventuali impugnazioni - anche non in sede giurisdizionale - dei provvedimenti
di sospensione e dei loro esiti.
Si precisa che il
provvedimento interdittivo deve essere emanato anche in caso di successiva revoca
della sospensione e che resta comunque inalterata la possibilità, da parte
della Direzione generale per la regolazione, di revocare il provvedimento interdittivo,
in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21 quinquies e 21 nonies della L.
n. 241/90.
Per l'attuazione della presente circolare,
i Provveditorati regionali e interregionali alle opere pubbliche predispongono
le attività necessarie con le Direzioni Provinciali del Lavoro incardinate
nell'ambito territoriale di propria competenza e ne danno comunicazione alla Direzione
generale per la regolazione dei lavori pubblici.
Al
fine della corretta partecipazione alle gare da parte delle imprese, nelle more
dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 163/2006
che potrebbe disporre anche sul punto, si invitano le stazioni appaltanti a chiedere
una autocertificazione concernente l'essere stati o meno destinatari di provvedimenti
interdettivi nell'ultimo biennio: tale richiesta trova il proprio fondamento normativo
nel disposto della lettera e) dell'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006.
In sede di verifica dei requisiti, ciascuna stazione appaltante può accertare
la veridicità della predetta autocertificazione tramite consultazione del
sito informatico dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture nell'ambito dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici
di lavori servizi e forniture.
Al fine della migliore
conoscibilità da parte delle stazioni appaltanti della presente circolare,
la stessa viene pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
oltre che sui siti informatici del Ministero delle infrastrutture (sito istituzionale
e sito per la pubblicazione informatica dei bandi di gara).
Si
allegano un modello che sarà utilizzato per l'adozione del provvedimento
interdittivo, nonché un elenco recante gli elementi essenziali della documentazione
che deve essere trasmessa da parte dei Provveditorati regionali e interregionali
alle opere pubbliche alla Direzione generale della regolazione (All. 1 e 2).
IL
DIRETTORE GENERALE
(Dott. Domenico CROCCO)
ALL.
1
Ministero delle Infrastrutture
DIPARTIMENTO PER LE INFRASTRUTTURE STATALI,
L'EDILIZIA E LA REGOLAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
Direzione generale per la regolazione
SCHEMA
DI PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO A CONTRARRE CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E A
PARTECIPARE A GARE PUBBLICHE
VISTO il provvedimento di sospensione dei
lavori in data .... nell'ambito del cantiere sito in .... via .... a carico della
ditta .... pervenuto in
data ..............
(VISTA la revoca del provvedimento
di sospensione pervenuta in data .... da parte dell'ispettorato provinciale del
lavoro) eventuale;
VISTA la nota n. .......... del
......................... di comunicazione alla suddetta ditta dell'avvio del
procedimento volto all'emanazione del provvedimento interdittivo a contrarre con
le pubbliche amministrazioni e a partecipare alle gare e di contestuale invito
a presentare entro cinque giorni eventuali osservazioni;
VISTO il decorso del
termine assegnato all'interessato senza che nulla sia pervenuto
Ovvero
VISTA
la nota in data .... recante osservazioni in ordine ai fatti posti a fondamento
della emananda misura interdittiva;
Per quanto
precede, a norma dell'art. 36-bis del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 248/2006,
SI ADOTTA
col presente atto, con decorrenza ed
efficacia immediata, dalla data di notifica dello stesso
PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO
A CONTRARRE CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E A PARTECIPARE A GARE PUBBLICHE
-
nei confronti della ditta ...............................
- per un periodo
di ............................... giorni /mese/ anno
Il
presente provvedimento interdittivo viene comunicato all'interessato, all'Osservatorio
dell'Autorità di Vigilanza per i contratti pubblici, al Provveditorato
competente.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale
amministrativo Regionale (legge 1034/1971 come modificata dalla legge 205/2000)
entro 60 giorni dalla notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato
(art. 8 D.P.R. 1199/1971) entro 120 giorni dalla notifica.
ALL.
2
Ministero delle infrastrutture
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OOPP
....................
..............
ELEMENTI ESSENZIALI PER
LA EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO A CONTRARRE CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
E A PARTECIPARE A GARE PUBBLICHE
- Nome impresa
ed elementi identificativi (PI e sede legale).
- Provvedimento di sospensione
dei lavori.
- Provvedimento di revoca della sospensione (eventuale).
- Durata
del provvedimento di sospensione (se non è possibile indicarla, precisare
i motivi)
- Provvedimento di comunicazione di avvio del procedimento alla ditta
da parte del Provveditorato interregionale alle OOPP
- Eventuali atti intermedi
-
Relazione istruttoria sintetica del Provveditorato
NB.
TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI SOPRA RICHIAMATI ED OGNI ALTRO ATTO CITATO NELLA RELAZIONE
ISTRUTTORIA DI SINTESI DOVRANNO PERVENIRE IN ORIGINALE.